CA
Sentenza 22 ottobre 2025
Sentenza 22 ottobre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 22/10/2025, n. 3561 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 3561 |
| Data del deposito : | 22 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI Sezione controversie di lavoro e di previdenza ed assistenza composta dai magistrati :
1)dott. NA Carla Catalano Presidente
2) dott. OS B. TO Consigliere rel.
3)dott. Laura Scarlatelli Consigliere
A seguito di trattazione scritta ,riunita in Camera di Consiglio, ha pronunciato in grado di appello, all' esito della riserva di cui all'udienza del 25.9.2025 la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile iscritta al n. 1265/2023 RG sezione lavoro vertente
TRA
, nato a [...] il [...], domiciliato in Napoli in via Parte_1
R. Scotellaro n°22, elettivamente domiciliato in CodiceFiscale_1
Napoli alla via del Parco Margherita 34, già via F.Crispi n°92, presso lo studio dell'avv. Paolo Maselli C.F. giusto mandato a margine del C.F._2 ricorso in I grado, il quale dichiara di voler ricevere eventuali comunicazioni all'indirizzo PEC: ovvero al numero di Email_1 fax: 081/7643911.
Appellante
CONTRO
in persona del Presidente della Giunta Regionale, legale Controparte_1 rappresentante pro-tempore,
Appellata-contumace
OGGETTO : appello avverso la sentenza n° 5545/2022 pronunciata in data 8.11.2022 dal Tribunale di Napoli sez. Lavoro e pubblicata in data 2.12.2022 e non notificata, avente ad oggetto il mancato riconoscimento del superiore inquadramento in catg.D1 del CCNL applicabile e delle differenze retributive e contributive arretrate.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art 414 cpc depositato in data 10.11.2020 presso il Tribunale di Napoli -sez. – premesso di essere in possesso di titolo di Parte_2 studio di geometra e di lavorare alle dipendenze della dal Controparte_1 marzo 1987 con inquadramento iniziale al 6 liv. funzionario presso il Servizio Demanio e Patrimonio - essendogli stata attribuita la qualifica di Ufficiale di Polizia Giudiziaria a decorrere dal 31.1.1999 lamentava che, in esecuzione di quanto previsto dal c.c.n.l. relativo al sistema di riclassificazione del personale del 31.3.99, era stato collocato nella categoria C, posizione economica C1 dal 31.3.99, C2 dal 30.4.99, C3 dal 1.2.2000, C4 dal 1.10.2004 , C5 dal 1.10.2006, C6 dal febbraio 2020 all'attualità. Deduceva che, a decorrere dal gennaio 2000 , dando corretta esecuzione alle previsioni contrattuali, avrebbe avuto diritto all'inquadramento nel livello economico D1 e alle successive progressioni economiche sino alla posizione D6, con decorrenza 01.09.2007. A tal fine, deduceva di essere in possesso della qualifica di Ufficiale di Polizia Giudiziaria e di aver superato un corso di specializzazione attinente tale qualifica;
che, con determina dirigenziale n.377 del 12.03.2003 gli era stato affidato, sui Contr beni ex ricadenti nei territori di Napoli e Caserta, il compito di monitorare tutte le situazioni di conflittualità, di catalogare i cespiti per tipologia, attivare tutti i procedimenti necessari per la conclusione positiva attraverso componimenti bonari per gran parte dei giudizi in corso e definire lo status di ciascun cespite, in aggiunta all'attività lavorativa già svolta dal giugno del 1996 come funzionario addetto agli adempimenti tecnici relativi ai beni demaniali quali ricognizione, acquisizione, destinazione, tenuta della documentazione, accatastamento, volturazione, confinazione, etc, nonché connessa ai compiti di vigilanza, verifica, controllo e denunce di abusi sui beni del patrimonio regionale;
che, in ragione di ciò, risultava essere” soggetto specialista in attività dell'area Vigilanza” secondo lo specifico profilo professionale ascritto all'area D del richiamato contratto collettivo, tenuto altresì conto della Comunicazione del Coordinatore Area Demanio e Patrimonio del 5.9.2000 inviata all'Assessore al Personale recante l' individuazione di nuovi profili ulteriori rispetto a quelli identificati nell'all. A CCNL 31.3.1999, ritenuti necessari per l'ottimale svolgimento delle attività con riferimento al personale impegnato in attività di P.G. Tanto premesso, conveniva innanzi al Tribunale di Napoli, in funzione di giudice del Lavoro, la per sentirla condannare, previo riconoscimento Controparte_1 del proprio diritto al collocamento nella posizione economica D1 del c.c.n.l. Enti locali a partire dal 1.1.2000, e per l'effetto del diritto alle diverse progressioni orizzontali nella posizione D secondo le decorrenze indicate in ricorso, al pagamento della somma di € 144.868,62 in suo favore, oltre interessi e spese legali. La , , si costituiva solo in data 7.11.2022 depositando memoria Controparte_1 di costituzione nella quale, dedotta preliminarmente la nullità del ricorso introduttivo, ne chiedeva il rigetto in quanto infondato in fatto e diritto . Ritenuta superflua l'istruttoria articolata in ricorso, con la sentenza in epigrafe indicata il Tribunale adito rigettava il ricorso con compensazione delle spese. Avverso detta decisione ha interposto tempestivo gravame con atto Parte_1 depositato presso l'intestata Corte in data 30.5.2023 deducendo:
1) Errata Applicazione di norme di diritto da parte del Tribunale stante la non applicabilità del D.lgs. n.165/2001, atteso che nel caso di specie non si lamentava lo svolgimento di mansioni superiori in difetto di incarico formale, bensì la mancata applicazione contrattuale dell'inquadramento dovuto secondo la previsione del CCNL del 31.03.1999 per le mansioni da sempre svolte.
2-Errata interpretazione del CCNL del 31.03.1999 di revisione del sistema di classificazione del personale del comparto delle Regioni ed autonomie locali.
3-Erroneità della decisione nella parte in cui aveva ritenuto la domanda sfornita di prova laddove esso appellante aveva offerto piena prova circa le mansioni relative al richiesto inquadramento come da documentazione in atti.
Chiedeva , pertanto ,previa ammissione dei mezzi istruttori ove ritenuti indispensabili, in riforma dell'impugnata sentenza , di accogliere integralmente la domanda formulata in prime cure;
vinte le spese del doppio grado del giudizio . Instaurato nuovamente il contraddittorio non si costituiva la CP_1
.
[...]
Nelle more del giudizio, era disposta la trattazione cartolare secondo il disposto degli art. 127- 127 ter c.p.c. applicabili, dal 1° gennaio 2023, anche ai giudizi pendenti ai sensi dell'art. 35,comma 2 ,del d.lgs. n. 149/2022.
DI , a seguito del deposito delle note di trattazione scritta , la causa è stata riservata in decisione.
L'appello infondato per le ragioni che si vanno ad esporre.
Ritiene questo Collegio che sia opportuno muovere dal dato contrattuale. Orbene, con il contratto collettivo sottoscritto il 31/3/99 per il Comparto Regioni- Enti Locali è stato introdotto un nuovo sistema di classificazione del personale, basato sulle categorie (dalla A alla D) e sulle posizioni economiche, in luogo del precedente, fondato sulle qualifiche funzionali e sui livelli retributivi. Il passaggio dal vecchio al nuovo inquadramento è disciplinato dagli artt. 3 e 7 e decorre dall'1/4/99, avendo riguardo alla posizione giuridica ed economica riconosciuta a ciascun dipendente alla data del 31/3/99. Per quello che interessa in questa sede, nella categoria C confluiscono i dipendenti dell'area di vigilanza, inquadrati nella ex 6° qualifica funzionale, come appunto l'odierno appellante, mentre nella categoria D confluiscono i dipendenti già inquadrati nella 7° e nella 8° qualifica funzionale. Poiché nel nuovo ordinamento finiscono per confluire nella stessa categoria sia dipendenti dell'area di vigilanza dell'ex 5° qualifica funzionale, con profili di vigile urbano, agente di polizia municipale e simili (in quanto collocati, con decorrenza dal 1/1/98, nella ex sesta qualifica funzionale), sia dipendenti della ex 6° qualifica funzionale, l'art. 7, comma 5, ha previsto che “ a seguito della riclassificazione del personale dell'area di vigilanza, gli enti adottino tutte le misure atte a dare adeguata valorizzazione alle posizioni di coordinamento e controllo collocate nella 6° qualifica funzionale della medesima area a seguito di procedure concorsuali”. Tale norma contrattuale ha ricevuto concreta attuazione con l'art. 29 del contratto integrativo sottoscritto il 14/9/2000, intitolato “disposizioni speciali per il personale dell'area di vigilanza con particolari responsabilità”, secondo cui “in attuazione dell'art. 24, comma 2 lett. e) del CCNL dell'1/4/99, ed in sede di prima applicazione dell'art. 4 del CCNL del 31/3/99, le parti convengono di assumere le iniziative necessarie per realizzare il passaggio alla categoria D, posizione economica D1, del personale dell'area di vigilanza della ex 6° q.f., nelle seguenti ipotesi”: a) personale al quale, con atti formali da parte dell'amministrazione d'appartenenza, siano state attribuite funzioni di responsabile del servizio complessivo dell'intera area di vigilanza;
b) personale addetto all'esercizio di effettivi compiti di coordinamento e controllo di operatori di pari qualifica o di quella inferiore, già collocato a seguito di procedure concorsuali, nella ex sesta qualifica funzionale su posti istituiti che prevedessero l'esercizio di tali funzioni anteriormente all'entrata in vigore del D.P.R. n. 268/1987; c) personale addetto all'esercizio di effettivi compiti di coordinamento e controllo di operatori di pari qualifica o di quella inferiore, già collocato a seguito di procedure concorsuali, nella ex sesta qualifica funzionale su posti istituiti successivamente al D.P.R. n. 268/1987, che prevedessero formalmente l'esercizio delle predette funzioni, non in applicazione dell'art. 21, comma 6, D.P.R. n. 286/1987 stesso, i cui titolari sono esclusi dall'applicazione delle disposizioni del presente articolo. Al comma 2 è previsto che “la disciplina di cui al comma 1, trova applicazione solo negli enti la cui dotazione organica complessiva già preveda anche in altre aree, diverse da quella di vigilanza, posti inquadrati in categoria D”. Al comma 4 è poi stabilito:“In applicazione del disposto del comma 1, lett. c), nel rispetto delle previsioni della programmazione triennale dei fabbisogni di personale, gli enti prevedono in dotazione organica il numero di posti di specialisti di vigilanza, di categoria D, necessari, una volta effettuata la preventiva verifica circa lo svolgimento d'effettive funzioni di coordinamento e controllo di altri operatori di pari qualifica o di quella inferiore, il cui numero sarà da definirsi in sede di concertazione, sulla base della realtà organizzativa di ciascun Ente, in conseguenza della verifica effettuata. La copertura finanziaria relativa potrà avvenire anche ai sensi dell'art. 15, comma 5, CCNL dell'1.4.1999”. Al comma 5 è previsto:”Il passaggio alla categoria D del personale individuato ai sensi del comma 1, lett. a) e b) avviene, previa verifica selettiva dei requisiti richiesti, di cui ai punti a) e b), entro il termine di due mesi dalla data di sottoscrizione del presente CCNL”. Comma 6:” Il passaggio alla categoria D del personale individuato ai sensi del comma 1, lett. c), avviene sulla base di selezioni mediante valutazioni di titoli culturali, professionali e di servizio;
gli enti individuano i criteri per lo svolgimento delle procedure selettive, attivando le procedure di concertazione previste dall'art. 8 del CCNL dell'1.4.1999”. Comma 7:
“A seguito del passaggio nella categoria D, al personale di cui al comma 1, lett. a) viene conseguentemente attribuito il profilo specifico, già previsto o da istituire, di "responsabile dei servizi di polizia municipale e locale”, con contenuti coerenti con la declaratoria della stessa categoria D. Al personale di cui alle lett. b) e c) viene conseguentemente attribuito indicativamente il profilo di "specialista di vigilanza", con contenuti e mansioni, assorbenti anche le funzioni di base dell'area di vigilanza, indicate nel mansionario allegato sub A al presente contratto, continuando cioè a svolgere anche le funzioni attualmente assegnate. Comma 8
”Negli enti la cui dotazione organica complessiva non preveda posti di categoria D, al fine di valorizzare le posizioni di cui al comma 1, ove non sia stata istituita una posizione organizzativa in base alla disciplina prevista dall'art. 11 del CCNL del 31.3.1999, la contrattazione integrativa decentrata remunera le relative responsabilità utilizzando le risorse con un compenso, riassorbibile a seguito di eventuali passaggi di categoria, non superiore alla differenza tra il trattamento economico di categoria in godimento, comprensivo della eventuale posizione economica fruita all'interno della progressione economica orizzontale, ed il trattamento tabellare iniziale della categoria superiore, provvedendo alla copertura dei relativi oneri con le risorse previste all'art. 15 del CCNL dell'1.4.1999, anche attivando le iniziative correlate alla disciplina del comma 5 dello stesso articolo. Tale trattamento cessa di essere corrisposto a seguito dell'inquadramento del personale di categoria D e le relative risorse rientrano nella disponibilità di cui all'art. 15 CCNL dell'1.4.1999”. Comma 9 ”La disciplina del presente articolo ha carattere di specialità e di eccezionalità, ivi compreso il nuovo profilo professionale, e può essere applicata soltanto nei limiti e con riferimento al personale indicato nel comma 1”. Orbene, una corretta lettura delle disposizioni citate che sia informata ai canoni sanciti in tema di esegesi della disciplina collettiva, i quali pongono iniziale riferimento al significato letterale delle espressioni usate, induce a pervenire alla conclusione che le parti sociali abbiano espresso la comprensibile esigenza di riservare al personale di ex 6° categoria che rivestisse funzioni apicali, di coordinamento e controllo, la possibilità di conseguire un superiore inquadramento rispetto ai dipendenti di livello inferiore (ex 5°), pur confluiti nella medesima area contrattuale, e l'abbiano definita non mediante la predisposizione di meccanismi improntati a criteri di mero automatismo, bensì secondo modalità che hanno delineato, nel rinvio ad un momento successivo, il passaggio alla superiore categoria solo all'esito dell'esperimento di una necessaria fase di verifica selettiva. L'errore di fondo della prospettazione offerta dall'odierno appellante in sede di ricorso introduttivo e ribadita in atto di gravame, risiede quindi, nell'avere articolato le proprie difese al fine di pervenire all'accertamento del diritto alla valorizzazione della propria posizione professionale, facendo leva su criteri di puro automatismo, che non trovano alcuna base letterale, né logica, nel dato contrattuale cui si il medesimo ha posto richiamo. Ed infatti deve affermarsi che le disposizioni contrattuali di cui all'art. 7, comma 5, C.C.N.L. 1998-2001 e degli art.24 e 29 C.C.N.L., applicabili ratione temporis alla fattispecie di cui si discute, non radicano in alcun modo il diritto dell'odierno appellante alla automatica valorizzazione della propria posizione nella superiore categoria D rivendicata. Una tale interpretazione varrebbe, infatti, a rendere la clausola contrattuale nulla per violazione di norme imperative. La Suprema Corte, intervenuta proprio sulla specifica questione dell'inquadramento in cat. D di personale facente parte del corpo di Polizia Municipale, ha osservato quanto segue: “La disciplina legale del lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni (desunta principalmente dall'art. 97 Cost.,secondo la lettura che ne ha dato ripetutamente la Corte costituzionale, del quale sono attuazione il D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 35 e 52), non consente inquadramenti automatici del personale, neppure in base al profilo professionale posseduto o alle mansioni svolte. Ed inoltre, nel caso di passaggio da un'area di inquadramento ad altra superiore (nella specie, da C a D), è richiesta, di norma, una procedura concorsuale pubblica con garanzia di adeguato accesso dall'esterno (si rinvia alle considerazioni contenute nelle decisioni delle Sezioni unite della Corte: 15403/2003; 1886/2003;3948/2004; 6217/2005). In realtà, la disposizione contrattuale non si pone in contrasto con i richiamati principi e regole inderogabili, siccome si limita a disporre che le amministrazioni devono assumere le iniziative necessarie per realizzare il passaggio alla categoria D, posizione economica D1, del personale dell'area di vigilanza dell'ex 6^ q.f., nel caso in cui, per il suddetto personale, ricorrano le condizioni descritte nelle lettere a), b) e c) del comma 1. Tali iniziative, poi, sono specificate nel senso che, nella ricorrenza degli altri presupposti previsti, devono consistere in una verifica selettiva per il personale di cui alle lettere a) e b) - per il quale soltanto, peraltro, opera il termine di due mesi applicato dal giudice del merito - ed in procedure selettive per il personale di cui alla lettera c), previa concertazione con le organizzazioni sindacali. Risulta perciò evidente l'assenza di qualsiasi automatismo ed il condizionamento dell'inquadramento all'esito positivo delle procedure previste, cosicchè la statuizione della sentenza impugnata, che tale automatismo ha ritenuto, va cassata per violazione dell'art. 29 del c.c.n.l. (cfr in tal senso Cass. 2006/10628). La Suprema Corte ha, quindi, espresso il seguente principio di diritto: l'art. 29 del CCNL del 14.9.2000, comparto regioni-enti locali, si interpreta nel senso che l'inquadramento nella categoria D del personale dell'area di vigilanza, destinatario della particolare disciplina contenuta nell'articolo, può essere conferito ai dipendenti solo all'esito del definitivo perfezionamento di tutti gli adempimenti (modifica della dotazione organica, espletamento delle procedure di verifica selettiva e atto di inquadramento e di affidamento delle nuove mansioni) prescritti nei commi 3, 4, 5 e 6 del medesimo art. 29. Il chiaro tenore della norma, non consente dunque, di ipotizzare la predisposizione da parte delle organizzazioni di categoria, di alcun meccanismo di progressione in carriera per il personale appartenente alla ex VI categoria esercente funzioni di controllo e coordinamento di altri operatori, che prescindesse dalla attivazione di meccanismi selettivi. Il tenore delle indicate disposizioni, valutate nel complesso non lascia adito ad equivoci di sorta circa la portata meramente programmatica, esprimendo una chiara volontà delle parti sociali di rimettere all'amministrazione ogni facoltà di predisporre meccanismi selettivi intesi a conferire la giusta valorizzazione del personale dell'area di vigilanza ex VI categoria. Infatti l'impegno che assumono le parti contrattuali non è costituito dalla promozione delle categorie di personale sopra specificate, ma dall' adozione di un complesso di misure che consentono il detto risultato. Nel caso di specie, quindi, l'appellante non può legittimamente aspirare ad alcuna automatica acquisizione della rivendicata qualifica “D1”. Tutto ciò in conformità al dettato di cui all'art. 97 cost.
Legittima, pertanto , si appalesa la determinazione dell'ente di attribuire l'inquadramento in categoria D1 solo all'esito della complessa procedura ricognitiva, postulando, la disposizione di cui all'art.29 del CCNL integrativo del 14.9.2000, la predisposizione di una verifica selettiva e non l'adozione di meccanismi improntati ad un puro automatismo. A ben vedere l'automatismo riguarda unicamente la trasposizione delle ex qualifiche funzionali (I, II, II, IV, V, VI, VII e VIII) nelle nuove quattro categorie (A, B, C, D) con una corrispondenza di tipo orizzontale prevista dalle esplicite “tabelle di corrispondenza”. La tesi sostenuta dall'appellante che, anche in questa sede, insiste ritenendo di aver diritto ad una valorizzazione della propria posizione professionale quale conseguenza di un automatismo, non trova, dunque, fondamento in alcuna base letterale, né giuridica, né logica.
Tra l'altro, anche a voler considerare operativa la disposizione di cui al comma 5 dell'art.29 e ritenere sussistenti in capo al ricorrente i requisiti richiesti ai fini del passaggio, devesi evidenziare una carenza di prova e, ancor prima di allegazione a supporto delle affermazioni esposte, come anche ben evidenziato dal primo giudice . Questi infatti, dopo aver richiamato il noto accertamento trifasico che deve compiere il giudice ( accertare in primo luogo le attività lavorative in concreto svolte, individuando poi le qualifiche e i gradi previsti dal contratto collettivo di categoria, raffrontare, infine, i risultati della prima indagine ed i testi della normativa contrattuale individuati nella seconda) e ribadito l'onere della prova a carico del lavoratore ,con argomentazione immune da censure, ha riscontrato una carenza allegativa neppure colmabile con la documentazione allegata del tutto inidonea a comprovare l'espletamento, in via continuativa, dei dedotti compiti sussumibili nella cat. D 1 con autonomia e pienezza di responsabilità, come condivisibilmente affermato nel seguente passaggio motivazionale“ il ricorrente, piuttosto che descrivere le mansioni effettivamente disimpegnate, si è limitato a richiamare alcuni atti deliberativi della G.R. ovvero disposizioni di servizio del responsabile del settore di appartenenza che elencano in termini generali, e con riferimento a gruppi omogenei di dipendenti, una serie di compiti lavorativi ma non risultano affatto descrittivi del livello di autonomia, di responsabilità, di complessità implicato dagli stessi;
parte ricorrente non ha, dunque, minimamente esplicitato i motivi per i quali l'attività lavorativa che assume svolta sarebbe propria della categoria D anziché della categoria C in suo possesso, mancando oltre tutto qualsiasi riferimento al (necessario) raffronto tra gli elementi caratterizzanti l'una piuttosto che l'altra categoria. Dalla disamina del ricorso emerge che il lavoratore giustifica la pretesa azionata sull'esclusiva circostanza di essere in possesso della qualifica di Ufficiale di Polizia Giudiziaria e di avere svolto le funzioni inerenti detta qualifica, ma tale notazione, in mancanza di allegazioni ulteriori, non è sufficiente ai fini dell'accoglimento della domanda”. Né può essere dato ingresso alla richiesta di prova orale , pure reiterata in grado di appello , in quanto del tutto generica e comunque, alla luce del precedente excursus normativo ,del tutto irrilevante ed inconferente . In conclusione, alla stregua delle osservazioni in fatto ed in diritto sinora esposte, e sotto ogni profilo esaminato, il gravame va respinto. Nella contumacia della nulla va statuito in ordine alle spese del grado . CP_1
. Va, infine, dato atto che ricorrono, per parte appellante , le condizioni per il pagamento dell'ulteriore contributo unificato previsto dall'art.13, comma 1 bis, del d.p.r. n.115/2002, se il medesimo dovuto.
P.Q.M.
La Corte così provvede:
-rigetta l'appello ;
-nulla per le spese del grado . Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater D.P.R. 115/2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante , dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto.
Così deciso in Napoli lì 25.9.2025
Il Cons. est. rel. Il Presidente Dr. OS IN TO dr. NA Carla Catalano
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dagli antescritti magistrati in conformità alle prescrizioni di cui al combinato disposto dell'art. 4 del d.l. 29 dicembre, n. 193 convertito con modif. dalla legge 22 febbraio 2010 n. 24 e del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82(CAD), e nel rispetto delle regole tecniche stabilite con d.m. della Giustizia 21 febbraio 2011, n. 44 e succ. modifiche.
1)dott. NA Carla Catalano Presidente
2) dott. OS B. TO Consigliere rel.
3)dott. Laura Scarlatelli Consigliere
A seguito di trattazione scritta ,riunita in Camera di Consiglio, ha pronunciato in grado di appello, all' esito della riserva di cui all'udienza del 25.9.2025 la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile iscritta al n. 1265/2023 RG sezione lavoro vertente
TRA
, nato a [...] il [...], domiciliato in Napoli in via Parte_1
R. Scotellaro n°22, elettivamente domiciliato in CodiceFiscale_1
Napoli alla via del Parco Margherita 34, già via F.Crispi n°92, presso lo studio dell'avv. Paolo Maselli C.F. giusto mandato a margine del C.F._2 ricorso in I grado, il quale dichiara di voler ricevere eventuali comunicazioni all'indirizzo PEC: ovvero al numero di Email_1 fax: 081/7643911.
Appellante
CONTRO
in persona del Presidente della Giunta Regionale, legale Controparte_1 rappresentante pro-tempore,
Appellata-contumace
OGGETTO : appello avverso la sentenza n° 5545/2022 pronunciata in data 8.11.2022 dal Tribunale di Napoli sez. Lavoro e pubblicata in data 2.12.2022 e non notificata, avente ad oggetto il mancato riconoscimento del superiore inquadramento in catg.D1 del CCNL applicabile e delle differenze retributive e contributive arretrate.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art 414 cpc depositato in data 10.11.2020 presso il Tribunale di Napoli -sez. – premesso di essere in possesso di titolo di Parte_2 studio di geometra e di lavorare alle dipendenze della dal Controparte_1 marzo 1987 con inquadramento iniziale al 6 liv. funzionario presso il Servizio Demanio e Patrimonio - essendogli stata attribuita la qualifica di Ufficiale di Polizia Giudiziaria a decorrere dal 31.1.1999 lamentava che, in esecuzione di quanto previsto dal c.c.n.l. relativo al sistema di riclassificazione del personale del 31.3.99, era stato collocato nella categoria C, posizione economica C1 dal 31.3.99, C2 dal 30.4.99, C3 dal 1.2.2000, C4 dal 1.10.2004 , C5 dal 1.10.2006, C6 dal febbraio 2020 all'attualità. Deduceva che, a decorrere dal gennaio 2000 , dando corretta esecuzione alle previsioni contrattuali, avrebbe avuto diritto all'inquadramento nel livello economico D1 e alle successive progressioni economiche sino alla posizione D6, con decorrenza 01.09.2007. A tal fine, deduceva di essere in possesso della qualifica di Ufficiale di Polizia Giudiziaria e di aver superato un corso di specializzazione attinente tale qualifica;
che, con determina dirigenziale n.377 del 12.03.2003 gli era stato affidato, sui Contr beni ex ricadenti nei territori di Napoli e Caserta, il compito di monitorare tutte le situazioni di conflittualità, di catalogare i cespiti per tipologia, attivare tutti i procedimenti necessari per la conclusione positiva attraverso componimenti bonari per gran parte dei giudizi in corso e definire lo status di ciascun cespite, in aggiunta all'attività lavorativa già svolta dal giugno del 1996 come funzionario addetto agli adempimenti tecnici relativi ai beni demaniali quali ricognizione, acquisizione, destinazione, tenuta della documentazione, accatastamento, volturazione, confinazione, etc, nonché connessa ai compiti di vigilanza, verifica, controllo e denunce di abusi sui beni del patrimonio regionale;
che, in ragione di ciò, risultava essere” soggetto specialista in attività dell'area Vigilanza” secondo lo specifico profilo professionale ascritto all'area D del richiamato contratto collettivo, tenuto altresì conto della Comunicazione del Coordinatore Area Demanio e Patrimonio del 5.9.2000 inviata all'Assessore al Personale recante l' individuazione di nuovi profili ulteriori rispetto a quelli identificati nell'all. A CCNL 31.3.1999, ritenuti necessari per l'ottimale svolgimento delle attività con riferimento al personale impegnato in attività di P.G. Tanto premesso, conveniva innanzi al Tribunale di Napoli, in funzione di giudice del Lavoro, la per sentirla condannare, previo riconoscimento Controparte_1 del proprio diritto al collocamento nella posizione economica D1 del c.c.n.l. Enti locali a partire dal 1.1.2000, e per l'effetto del diritto alle diverse progressioni orizzontali nella posizione D secondo le decorrenze indicate in ricorso, al pagamento della somma di € 144.868,62 in suo favore, oltre interessi e spese legali. La , , si costituiva solo in data 7.11.2022 depositando memoria Controparte_1 di costituzione nella quale, dedotta preliminarmente la nullità del ricorso introduttivo, ne chiedeva il rigetto in quanto infondato in fatto e diritto . Ritenuta superflua l'istruttoria articolata in ricorso, con la sentenza in epigrafe indicata il Tribunale adito rigettava il ricorso con compensazione delle spese. Avverso detta decisione ha interposto tempestivo gravame con atto Parte_1 depositato presso l'intestata Corte in data 30.5.2023 deducendo:
1) Errata Applicazione di norme di diritto da parte del Tribunale stante la non applicabilità del D.lgs. n.165/2001, atteso che nel caso di specie non si lamentava lo svolgimento di mansioni superiori in difetto di incarico formale, bensì la mancata applicazione contrattuale dell'inquadramento dovuto secondo la previsione del CCNL del 31.03.1999 per le mansioni da sempre svolte.
2-Errata interpretazione del CCNL del 31.03.1999 di revisione del sistema di classificazione del personale del comparto delle Regioni ed autonomie locali.
3-Erroneità della decisione nella parte in cui aveva ritenuto la domanda sfornita di prova laddove esso appellante aveva offerto piena prova circa le mansioni relative al richiesto inquadramento come da documentazione in atti.
Chiedeva , pertanto ,previa ammissione dei mezzi istruttori ove ritenuti indispensabili, in riforma dell'impugnata sentenza , di accogliere integralmente la domanda formulata in prime cure;
vinte le spese del doppio grado del giudizio . Instaurato nuovamente il contraddittorio non si costituiva la CP_1
.
[...]
Nelle more del giudizio, era disposta la trattazione cartolare secondo il disposto degli art. 127- 127 ter c.p.c. applicabili, dal 1° gennaio 2023, anche ai giudizi pendenti ai sensi dell'art. 35,comma 2 ,del d.lgs. n. 149/2022.
DI , a seguito del deposito delle note di trattazione scritta , la causa è stata riservata in decisione.
L'appello infondato per le ragioni che si vanno ad esporre.
Ritiene questo Collegio che sia opportuno muovere dal dato contrattuale. Orbene, con il contratto collettivo sottoscritto il 31/3/99 per il Comparto Regioni- Enti Locali è stato introdotto un nuovo sistema di classificazione del personale, basato sulle categorie (dalla A alla D) e sulle posizioni economiche, in luogo del precedente, fondato sulle qualifiche funzionali e sui livelli retributivi. Il passaggio dal vecchio al nuovo inquadramento è disciplinato dagli artt. 3 e 7 e decorre dall'1/4/99, avendo riguardo alla posizione giuridica ed economica riconosciuta a ciascun dipendente alla data del 31/3/99. Per quello che interessa in questa sede, nella categoria C confluiscono i dipendenti dell'area di vigilanza, inquadrati nella ex 6° qualifica funzionale, come appunto l'odierno appellante, mentre nella categoria D confluiscono i dipendenti già inquadrati nella 7° e nella 8° qualifica funzionale. Poiché nel nuovo ordinamento finiscono per confluire nella stessa categoria sia dipendenti dell'area di vigilanza dell'ex 5° qualifica funzionale, con profili di vigile urbano, agente di polizia municipale e simili (in quanto collocati, con decorrenza dal 1/1/98, nella ex sesta qualifica funzionale), sia dipendenti della ex 6° qualifica funzionale, l'art. 7, comma 5, ha previsto che “ a seguito della riclassificazione del personale dell'area di vigilanza, gli enti adottino tutte le misure atte a dare adeguata valorizzazione alle posizioni di coordinamento e controllo collocate nella 6° qualifica funzionale della medesima area a seguito di procedure concorsuali”. Tale norma contrattuale ha ricevuto concreta attuazione con l'art. 29 del contratto integrativo sottoscritto il 14/9/2000, intitolato “disposizioni speciali per il personale dell'area di vigilanza con particolari responsabilità”, secondo cui “in attuazione dell'art. 24, comma 2 lett. e) del CCNL dell'1/4/99, ed in sede di prima applicazione dell'art. 4 del CCNL del 31/3/99, le parti convengono di assumere le iniziative necessarie per realizzare il passaggio alla categoria D, posizione economica D1, del personale dell'area di vigilanza della ex 6° q.f., nelle seguenti ipotesi”: a) personale al quale, con atti formali da parte dell'amministrazione d'appartenenza, siano state attribuite funzioni di responsabile del servizio complessivo dell'intera area di vigilanza;
b) personale addetto all'esercizio di effettivi compiti di coordinamento e controllo di operatori di pari qualifica o di quella inferiore, già collocato a seguito di procedure concorsuali, nella ex sesta qualifica funzionale su posti istituiti che prevedessero l'esercizio di tali funzioni anteriormente all'entrata in vigore del D.P.R. n. 268/1987; c) personale addetto all'esercizio di effettivi compiti di coordinamento e controllo di operatori di pari qualifica o di quella inferiore, già collocato a seguito di procedure concorsuali, nella ex sesta qualifica funzionale su posti istituiti successivamente al D.P.R. n. 268/1987, che prevedessero formalmente l'esercizio delle predette funzioni, non in applicazione dell'art. 21, comma 6, D.P.R. n. 286/1987 stesso, i cui titolari sono esclusi dall'applicazione delle disposizioni del presente articolo. Al comma 2 è previsto che “la disciplina di cui al comma 1, trova applicazione solo negli enti la cui dotazione organica complessiva già preveda anche in altre aree, diverse da quella di vigilanza, posti inquadrati in categoria D”. Al comma 4 è poi stabilito:“In applicazione del disposto del comma 1, lett. c), nel rispetto delle previsioni della programmazione triennale dei fabbisogni di personale, gli enti prevedono in dotazione organica il numero di posti di specialisti di vigilanza, di categoria D, necessari, una volta effettuata la preventiva verifica circa lo svolgimento d'effettive funzioni di coordinamento e controllo di altri operatori di pari qualifica o di quella inferiore, il cui numero sarà da definirsi in sede di concertazione, sulla base della realtà organizzativa di ciascun Ente, in conseguenza della verifica effettuata. La copertura finanziaria relativa potrà avvenire anche ai sensi dell'art. 15, comma 5, CCNL dell'1.4.1999”. Al comma 5 è previsto:”Il passaggio alla categoria D del personale individuato ai sensi del comma 1, lett. a) e b) avviene, previa verifica selettiva dei requisiti richiesti, di cui ai punti a) e b), entro il termine di due mesi dalla data di sottoscrizione del presente CCNL”. Comma 6:” Il passaggio alla categoria D del personale individuato ai sensi del comma 1, lett. c), avviene sulla base di selezioni mediante valutazioni di titoli culturali, professionali e di servizio;
gli enti individuano i criteri per lo svolgimento delle procedure selettive, attivando le procedure di concertazione previste dall'art. 8 del CCNL dell'1.4.1999”. Comma 7:
“A seguito del passaggio nella categoria D, al personale di cui al comma 1, lett. a) viene conseguentemente attribuito il profilo specifico, già previsto o da istituire, di "responsabile dei servizi di polizia municipale e locale”, con contenuti coerenti con la declaratoria della stessa categoria D. Al personale di cui alle lett. b) e c) viene conseguentemente attribuito indicativamente il profilo di "specialista di vigilanza", con contenuti e mansioni, assorbenti anche le funzioni di base dell'area di vigilanza, indicate nel mansionario allegato sub A al presente contratto, continuando cioè a svolgere anche le funzioni attualmente assegnate. Comma 8
”Negli enti la cui dotazione organica complessiva non preveda posti di categoria D, al fine di valorizzare le posizioni di cui al comma 1, ove non sia stata istituita una posizione organizzativa in base alla disciplina prevista dall'art. 11 del CCNL del 31.3.1999, la contrattazione integrativa decentrata remunera le relative responsabilità utilizzando le risorse con un compenso, riassorbibile a seguito di eventuali passaggi di categoria, non superiore alla differenza tra il trattamento economico di categoria in godimento, comprensivo della eventuale posizione economica fruita all'interno della progressione economica orizzontale, ed il trattamento tabellare iniziale della categoria superiore, provvedendo alla copertura dei relativi oneri con le risorse previste all'art. 15 del CCNL dell'1.4.1999, anche attivando le iniziative correlate alla disciplina del comma 5 dello stesso articolo. Tale trattamento cessa di essere corrisposto a seguito dell'inquadramento del personale di categoria D e le relative risorse rientrano nella disponibilità di cui all'art. 15 CCNL dell'1.4.1999”. Comma 9 ”La disciplina del presente articolo ha carattere di specialità e di eccezionalità, ivi compreso il nuovo profilo professionale, e può essere applicata soltanto nei limiti e con riferimento al personale indicato nel comma 1”. Orbene, una corretta lettura delle disposizioni citate che sia informata ai canoni sanciti in tema di esegesi della disciplina collettiva, i quali pongono iniziale riferimento al significato letterale delle espressioni usate, induce a pervenire alla conclusione che le parti sociali abbiano espresso la comprensibile esigenza di riservare al personale di ex 6° categoria che rivestisse funzioni apicali, di coordinamento e controllo, la possibilità di conseguire un superiore inquadramento rispetto ai dipendenti di livello inferiore (ex 5°), pur confluiti nella medesima area contrattuale, e l'abbiano definita non mediante la predisposizione di meccanismi improntati a criteri di mero automatismo, bensì secondo modalità che hanno delineato, nel rinvio ad un momento successivo, il passaggio alla superiore categoria solo all'esito dell'esperimento di una necessaria fase di verifica selettiva. L'errore di fondo della prospettazione offerta dall'odierno appellante in sede di ricorso introduttivo e ribadita in atto di gravame, risiede quindi, nell'avere articolato le proprie difese al fine di pervenire all'accertamento del diritto alla valorizzazione della propria posizione professionale, facendo leva su criteri di puro automatismo, che non trovano alcuna base letterale, né logica, nel dato contrattuale cui si il medesimo ha posto richiamo. Ed infatti deve affermarsi che le disposizioni contrattuali di cui all'art. 7, comma 5, C.C.N.L. 1998-2001 e degli art.24 e 29 C.C.N.L., applicabili ratione temporis alla fattispecie di cui si discute, non radicano in alcun modo il diritto dell'odierno appellante alla automatica valorizzazione della propria posizione nella superiore categoria D rivendicata. Una tale interpretazione varrebbe, infatti, a rendere la clausola contrattuale nulla per violazione di norme imperative. La Suprema Corte, intervenuta proprio sulla specifica questione dell'inquadramento in cat. D di personale facente parte del corpo di Polizia Municipale, ha osservato quanto segue: “La disciplina legale del lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni (desunta principalmente dall'art. 97 Cost.,secondo la lettura che ne ha dato ripetutamente la Corte costituzionale, del quale sono attuazione il D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 35 e 52), non consente inquadramenti automatici del personale, neppure in base al profilo professionale posseduto o alle mansioni svolte. Ed inoltre, nel caso di passaggio da un'area di inquadramento ad altra superiore (nella specie, da C a D), è richiesta, di norma, una procedura concorsuale pubblica con garanzia di adeguato accesso dall'esterno (si rinvia alle considerazioni contenute nelle decisioni delle Sezioni unite della Corte: 15403/2003; 1886/2003;3948/2004; 6217/2005). In realtà, la disposizione contrattuale non si pone in contrasto con i richiamati principi e regole inderogabili, siccome si limita a disporre che le amministrazioni devono assumere le iniziative necessarie per realizzare il passaggio alla categoria D, posizione economica D1, del personale dell'area di vigilanza dell'ex 6^ q.f., nel caso in cui, per il suddetto personale, ricorrano le condizioni descritte nelle lettere a), b) e c) del comma 1. Tali iniziative, poi, sono specificate nel senso che, nella ricorrenza degli altri presupposti previsti, devono consistere in una verifica selettiva per il personale di cui alle lettere a) e b) - per il quale soltanto, peraltro, opera il termine di due mesi applicato dal giudice del merito - ed in procedure selettive per il personale di cui alla lettera c), previa concertazione con le organizzazioni sindacali. Risulta perciò evidente l'assenza di qualsiasi automatismo ed il condizionamento dell'inquadramento all'esito positivo delle procedure previste, cosicchè la statuizione della sentenza impugnata, che tale automatismo ha ritenuto, va cassata per violazione dell'art. 29 del c.c.n.l. (cfr in tal senso Cass. 2006/10628). La Suprema Corte ha, quindi, espresso il seguente principio di diritto: l'art. 29 del CCNL del 14.9.2000, comparto regioni-enti locali, si interpreta nel senso che l'inquadramento nella categoria D del personale dell'area di vigilanza, destinatario della particolare disciplina contenuta nell'articolo, può essere conferito ai dipendenti solo all'esito del definitivo perfezionamento di tutti gli adempimenti (modifica della dotazione organica, espletamento delle procedure di verifica selettiva e atto di inquadramento e di affidamento delle nuove mansioni) prescritti nei commi 3, 4, 5 e 6 del medesimo art. 29. Il chiaro tenore della norma, non consente dunque, di ipotizzare la predisposizione da parte delle organizzazioni di categoria, di alcun meccanismo di progressione in carriera per il personale appartenente alla ex VI categoria esercente funzioni di controllo e coordinamento di altri operatori, che prescindesse dalla attivazione di meccanismi selettivi. Il tenore delle indicate disposizioni, valutate nel complesso non lascia adito ad equivoci di sorta circa la portata meramente programmatica, esprimendo una chiara volontà delle parti sociali di rimettere all'amministrazione ogni facoltà di predisporre meccanismi selettivi intesi a conferire la giusta valorizzazione del personale dell'area di vigilanza ex VI categoria. Infatti l'impegno che assumono le parti contrattuali non è costituito dalla promozione delle categorie di personale sopra specificate, ma dall' adozione di un complesso di misure che consentono il detto risultato. Nel caso di specie, quindi, l'appellante non può legittimamente aspirare ad alcuna automatica acquisizione della rivendicata qualifica “D1”. Tutto ciò in conformità al dettato di cui all'art. 97 cost.
Legittima, pertanto , si appalesa la determinazione dell'ente di attribuire l'inquadramento in categoria D1 solo all'esito della complessa procedura ricognitiva, postulando, la disposizione di cui all'art.29 del CCNL integrativo del 14.9.2000, la predisposizione di una verifica selettiva e non l'adozione di meccanismi improntati ad un puro automatismo. A ben vedere l'automatismo riguarda unicamente la trasposizione delle ex qualifiche funzionali (I, II, II, IV, V, VI, VII e VIII) nelle nuove quattro categorie (A, B, C, D) con una corrispondenza di tipo orizzontale prevista dalle esplicite “tabelle di corrispondenza”. La tesi sostenuta dall'appellante che, anche in questa sede, insiste ritenendo di aver diritto ad una valorizzazione della propria posizione professionale quale conseguenza di un automatismo, non trova, dunque, fondamento in alcuna base letterale, né giuridica, né logica.
Tra l'altro, anche a voler considerare operativa la disposizione di cui al comma 5 dell'art.29 e ritenere sussistenti in capo al ricorrente i requisiti richiesti ai fini del passaggio, devesi evidenziare una carenza di prova e, ancor prima di allegazione a supporto delle affermazioni esposte, come anche ben evidenziato dal primo giudice . Questi infatti, dopo aver richiamato il noto accertamento trifasico che deve compiere il giudice ( accertare in primo luogo le attività lavorative in concreto svolte, individuando poi le qualifiche e i gradi previsti dal contratto collettivo di categoria, raffrontare, infine, i risultati della prima indagine ed i testi della normativa contrattuale individuati nella seconda) e ribadito l'onere della prova a carico del lavoratore ,con argomentazione immune da censure, ha riscontrato una carenza allegativa neppure colmabile con la documentazione allegata del tutto inidonea a comprovare l'espletamento, in via continuativa, dei dedotti compiti sussumibili nella cat. D 1 con autonomia e pienezza di responsabilità, come condivisibilmente affermato nel seguente passaggio motivazionale“ il ricorrente, piuttosto che descrivere le mansioni effettivamente disimpegnate, si è limitato a richiamare alcuni atti deliberativi della G.R. ovvero disposizioni di servizio del responsabile del settore di appartenenza che elencano in termini generali, e con riferimento a gruppi omogenei di dipendenti, una serie di compiti lavorativi ma non risultano affatto descrittivi del livello di autonomia, di responsabilità, di complessità implicato dagli stessi;
parte ricorrente non ha, dunque, minimamente esplicitato i motivi per i quali l'attività lavorativa che assume svolta sarebbe propria della categoria D anziché della categoria C in suo possesso, mancando oltre tutto qualsiasi riferimento al (necessario) raffronto tra gli elementi caratterizzanti l'una piuttosto che l'altra categoria. Dalla disamina del ricorso emerge che il lavoratore giustifica la pretesa azionata sull'esclusiva circostanza di essere in possesso della qualifica di Ufficiale di Polizia Giudiziaria e di avere svolto le funzioni inerenti detta qualifica, ma tale notazione, in mancanza di allegazioni ulteriori, non è sufficiente ai fini dell'accoglimento della domanda”. Né può essere dato ingresso alla richiesta di prova orale , pure reiterata in grado di appello , in quanto del tutto generica e comunque, alla luce del precedente excursus normativo ,del tutto irrilevante ed inconferente . In conclusione, alla stregua delle osservazioni in fatto ed in diritto sinora esposte, e sotto ogni profilo esaminato, il gravame va respinto. Nella contumacia della nulla va statuito in ordine alle spese del grado . CP_1
. Va, infine, dato atto che ricorrono, per parte appellante , le condizioni per il pagamento dell'ulteriore contributo unificato previsto dall'art.13, comma 1 bis, del d.p.r. n.115/2002, se il medesimo dovuto.
P.Q.M.
La Corte così provvede:
-rigetta l'appello ;
-nulla per le spese del grado . Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater D.P.R. 115/2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante , dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto.
Così deciso in Napoli lì 25.9.2025
Il Cons. est. rel. Il Presidente Dr. OS IN TO dr. NA Carla Catalano
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dagli antescritti magistrati in conformità alle prescrizioni di cui al combinato disposto dell'art. 4 del d.l. 29 dicembre, n. 193 convertito con modif. dalla legge 22 febbraio 2010 n. 24 e del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82(CAD), e nel rispetto delle regole tecniche stabilite con d.m. della Giustizia 21 febbraio 2011, n. 44 e succ. modifiche.