Sentenza 22 settembre 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 22/09/2003, n. 14045 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 14045 |
| Data del deposito : | 22 settembre 2003 |
Testo completo
Aula 'A' REPUBBLICA ITALIANA Oggetto14045 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO 1 LA CORT S A DI CASSAZIONE Lavoro Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Stefano CICIRETTI Presidente R.G.N. 15577/01 Consigliere Cron.28222 Dott. Paolino DELL'ANNO - Dott. Mario PUTATURO DONATI VISCIDO - Consigliere Rep. Consigliere Ud. 09/04/03 Dott. Pietro CUOCO Dott. Saverio TOFFOLI Rel. Consigliere ha pronunciato la seguente S ENTENZA sul ricorso proposto da: MINISTERO DELL'INTERNO, in persona del Ministro pro tempore, domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, 1'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lopresso rappresenta e difende ope legis;
ricorrente
contro
NN LE;
intimato avverso la sentenza n. 70/01 della Corte d'Appello di - CATANZARO, depositata il 21/03/01 R.G.N. 248/2000; udita la relazione della causa svolta nella pubblica2003 2100 udienza del 09/04/03 dal Consigliere Dott. Saverio -1- TOFFOLI;
udito il P.M. Generale Dott. il rigetto del - in persona del Sostituto Procuratore Giovanni D'ANGELO che ha concluso per ricorso. -2- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con sentenza del 21.3.2001 la Corte d'appello di Catanzaro confermava la sentenza del 24.1.2000, con cui il Tribunale di Cosenza aveva accolto la domanda, proposta da UA NN contro il Ministero del tesoro e il Ministero dell'interno (quest'ultimo chiamato in causa, previa su̸ autorizzazione del giudice), avente ad oggetto il ripristino dell'assegno di invalidità revocato dal Ministero del tesoro con decreto dell'11.6.1997, condannando quindi il Ministero dell'interno al ripristino di detto assegno con decorrenza dall' 1.2.1999. La Corte d'appello, premesso che le deduzioni del consulente di parte dei Ministeri appellanti, risolvendosi in frasi stereotipate e generiche, non esprimevano alcuna valida censura nei confronti delle valutazioni medico-legali del consulente tecnico d'ufficio, riteneva condivisibile l'adesione prestata dal primo giudice alle conclusioni del suo consulente. Ricordava che il c.t.u., dopo averne raccolto l'anamnesi patologica remota e prossima, aveva sottoposto lo NN ad un accurato esame obiettivo e aveva accertato che lo stesso presentava: epatopatia cronica alcolica, che Stufe manteneva i caratteri dell'attività sia clinicamente che dal punto di vista bioumorale;
un quadro di deperimento organico di grado elevato;
un quadro di broncopneumopatia cronica ostruttiva asmatica;
e aveva quindi concluso che si era in presenza di un quadro clinico devastante, che aveva reso completamente invalido lo NN, con decorrenza dalla data della visita peritale (28.1.1999), pur dando atto che l'astinenza dalle bevande alcoliche avrebbe anche potuto determinare un miglioramento, dopo il decorso di alcuni anni. La Corte ricordava altresì che già in sede di visita presso la competente commissione medica si erano dato atto delle condizioni generali "mediocri" del soggetto, affetto da epatopatia cronica alcolica, colonpatia cronica specifica ed episodio comiziale di natura da determinarsi, e che il consulente di parte designato dai Ministeri nel primo grado del giudizio, dopo avere assistito alle indagini del c.t.u., aveva concluso 3 la sua relazione in senso adesivo alle conclusioni del medesimo, stante l'aggravamento delle condizioni dell'assistito, ricordando in particolare, quanto alle "condizioni cliniche B del ricorrente” le ripercussioni negative (presumibilmente) dell'abuso etilico a carico del sistema nervoso centrale e periferico e della psiche, e il rilievo, all'esame clinico diretto", dei segni di una broncopatia asmatiforme e di un marcato stato di denutrizione. La Corte concludeva le sue valutazioni adesive ai risultati della c.t.u., rilevando che, in relazione alle varie patologie rilevate, e alle percentuali per le medesime indicate dal d.m. 5 febbraio 1992, era senz'altro superata la soglia di invalidità del 74%. Contro questa sentenza i Ministeri dell'interno e del Tesoro propongono ricorso per cassazione, affidato ad un motivo articolato in una doppia rubrica. L'intimato non si è costituito. MOTIVI DELLA DECISIONE I ricorrenti denunciano violazione dell'art. 13 1. 30 marzo 1971 n. 118, unitamente a omissione, insufficienza e contradditorietà di motivazione su un punto decisivo. Lamentano che la Corte d'appello, limitandosi a ripercorrere l'iter argomentativo STRU del c.t.u. di primo grado, non ha motivato in ordine all'unica e decisiva critica mossa dal consulente tecnico di parte alla consulenza tecnica di ufficio di primo grado, consistente nel rilievo che le osservazioni e indagini del c.t.u. non erano supportate da alcun elemento clinico e/o documentale. Il ricorso non è fondato. Il giudice di appello ha fornito un'adeguata motivazione, ampiamente ripercorrendo gli accertamenti e le valutazioni compiute dal consulente tecnico, rilevando la loro adeguatezza e condibisibilità alla luce anche degli elementi desumibili dalla documentazione medica relativa alla fase amministrativa, dal confronto degli stessi con quelli desumibili dagli accertamenti compiuti dal c.t.u, e dalle conclusioni del consulente tecnico di parte. Con questa motivazione, nell'ambito della quale si è in particolare ricordato che il c.t.u. aveva sottoposto lo NN ad ampio ed accurato 4 i esame obiettivo, la Corte di merito ha certamente risposto adeguatamente anche all'osservazione del consulente dei Ministeri appellanti, richiamata nel ricorso, relativa alla mancanza di riscontri clinici e documentali delle conclusioni del c.t.u. Il ricorso deve dunque essere rigettato. Nulla per le spese, stante la mancanza di attività difensive da parte dell'intimato.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso;
nulla per le spese. Così deciso in Roma il 9 aprile 2003. Il Presidente Il Consigliere est Sales Tabl 1/2no Cizirel IL CANCELLIERE Depositato in Cancelleria 22 SET. 2003 oggi, IL CANCELLIERE гомсо 5