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Sentenza 17 dicembre 2024
Sentenza 17 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 17/12/2024, n. 2371 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 2371 |
| Data del deposito : | 17 dicembre 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TORRE ANNUNZIATA
SEZIONE LAVORO
Il giudice, dott.ssa Marianna Molinario, quale giudice del lavoro, letto l'art. 127 ter c.p.c. ha pronunciato, ai sensi dell'art. 429 c.p.c., la seguente
SENTENZA nella controversia individuale di previdenza iscritta al n. 1827/2022 del R.G. Lavoro e
Previdenza
TRA
P.IVA: , con sede in Castellammare di Stabia (NA), in Via Parte_1 P.IVA_1
P. Virgilio, n. 3, in persona del legale rappresentante p.t., , rappresentata e Parte_2 difesa, come da procura allegata, dall'avv. Giovanni Gentile del Foro di Torre Annunziata, unitamente al quale elettivamente domicilia, in Castellammare di Stabia, alla Via Roma, n. 30
RICORRENTE
CONTRO
CP_1
CONVENUTO CONTUMACE
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con ricorso depositato in data 28.3.2022, la società in epigrafe proponeva opposizione avverso gli avvisi di addebito nn. 3712022000006513200 e CP_1
37120220000076149000 del 24.01.22, notificati in data 24.02.22, mediante cui veniva ingiunto, rispettivamente, il pagamento della somma di € 504,98 ed € 49.317,11 per l'omesso versamento contributivo, dal 04/2015 al 04/2015 e dal 07/2015 a 10/2017, in relazione al lavoratore Persona_1
In punto di fatto esponeva che: in data 1.03.19 le era stato notificato il verbale unico di accertamento n. 2019000987/DDTL del 26.02.19, redatto dagli ispettori del lavoro e della sede di CP_2
Gorizia, con il quale era stato accertato un omesso versamento contributivo a carico della
[...] nei confronti del lavoratore per il periodo da luglio 2015 Parte_1 Persona_1 all'ottobre 2017 e che tale accertamento avrebbe avuto origine dalla denuncia presentata da all' e di Gorizia, secondo la quale il medesimo avrebbe avuto Persona_1 CP_1 CP_2 diritto a un corrispettivo netto mensile, pari a circa 3.500,00 €, in spregio del CCNL Metalmeccanici, che prevedeva un compenso inferiore a favore di un lavoratore qualificato al V livello;
la richiesta vantata dal lavoratore era fondata sul fatto che il medesimo avrebbe percepito, durante i periodi contestati, da parte datoriale delle somme maggiori rispetto a quelle riportate nei cedolini paga, a titolo di retribuzione, a fronte della qual cosa l' CP_1 rivendicava il pagamento delle somme di € 504,98 ed € 49.317,11 per l'omesso versamento contributivo, dal 04/2015 al 04/2015 e dal 07/2015 a 10/2017.
Tanto precisato, dedotte le ragioni a sostegno della domanda, adiva questo Tribunale, in funzione di giudice del lavoro, chiedendo l'annullamento degli avvisi impugnati, con ogni conseguente statuizione.
1 Ritualmente instauratosi il contraddittorio, restava contumace l' . CP_1 Letto l'art. 127 ter c.p.c. la controversia veniva decisa, ai sensi del novellato art. 429 c.p.c..
********** Preliminarmente, va dichiarata la contumacia dell' , il quale, ritualmente evocato CP_1 in giudizio, non si è costituito.
In primo luogo, va evidenziato che l'accertamento della tempestività dell'opposizione a cartella esattoriale/avviso di addebito, con riguardo all'osservanza del termine prescritto dal del D.L. 26 febbraio 1999, n. 46, art. 24, comma 5, in quanto involge la verifica di un presupposto processuale quale la proponibilità della domanda, è un compito che il giudice deve assolvere a prescindere dalla sollecitazione delle parti, conseguendo dal mancato rilievo della eventuale carenza di quel presupposto la stessa nullità della sentenza - rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del processo, in ragione del difetto di potestas judicandi derivante dalla preclusione dell'azione giudiziale (cfr. Cass., Sezioni unite, n. 3176 del 1984; con riferimento al processo previdenziale, applicabile nella specie ai sensi del sesto comma dell'art. 24 cit., cfr. Cass. n. 13331 del 2001; n. 3947 del 2002). Nella ipotesi al vaglio, deve ritenersi l'ammissibilità della spiegata opposizione, in quanto il ricorso giudiziale è stato depositato prima dello spirare del termine di quaranta giorni dalla notifica degli avvisi di addebito, avvenuta il 24.2.2022, come risulta dalla documentazione in atti.
Tanto chiarito, si osserva, preliminarmente, sul piano strettamente processuale, che il procedimento di opposizione a cartella esattoriale/avviso di addebito, modellato dal legislatore alla stregua del procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo, non deroga alle regole generali in tema di onere probatorio, talché grava sull'ente previdenziale, attore sostanziale, l'onere di provare (e, prima ancora di allegare) sia la sussistenza, che la congruità del credito posto a base della cartella esattoriale notificata, con la conseguenza, in mancanza, dell'annullamento dell'iscrizione a ruolo per inesistenza del credito (cfr. Cass. nn. 18481/2005, 13869/2004 e 4824/1992). CP_ Gravava, dunque, sull' la prova del fondamento della pretesa. Ciò posto, l'ente previdenziale è rimasto contumace, pertanto, alcuna prova è stata fornita in ordine al credito azionato. Come si evince dal verbale di accertamento, l'omissione è riferibile verbale di accertamento per obbligazione contributiva dell'Ispettorato Territoriale del Lavoro di Trieste
- Gorizia n. TS00000/2018-833- 04 del 07/08/2018, relativamente a contributi evasi per le somme corrisposte a , non registrate nel libro unico del lavoro, tenendo conto Persona_1 degli importi risultanti dai bonifici effettuati dalla società a favore del lavoratore. Dalla disamina degli atti, l'obbligazione contributiva contestata sarebbe scaturita dalla sentenza n. 108 del 2019 del Tribunale di Gorizia, qui da intendersi integralmente richiamata, che aveva così statuito: “1. Accerta che dall'applicazione del CCNL Metalmeccanici Industria deriva che a , in quanto impiegato di 5 livello, spetta Persona_1 per la malattia il trattamento economico contrattuale collettivo minimo dovuto al lordo per l'inquadramento rivestito, trattamento da cui vanno detratte le somme erogate all'esito dell'ordinanza che ha definito la fase ex art. 700 c.p.c. che ha preceduto il merito del presente giudizio;
2. condanna a pagare al ricorrente quanto stabilito al Parte_1 punto n. 1, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria come per legge dalla domanda al saldo effettivo;
3. rigetta in toto ogni altra pretesa di entrambe le parti, in quanto afferente ad accordo (o ad accordi) in frode alla legge intervenuto durante il rapporto lavorativo tra le stesse;
4. condanna a rifondere alla controparte un contributo per le Parte_1 spese legali liquidato nella misura di € 3.000,00, oltre esborsi, spese generali ed accessori
2 come per legge, con eventuali distrazioni a favore dei difensori ove antistatari”. La pronuncia in questione, con sentenza n 13 del 2022 della Corte di Appello di
Trieste, è stata dichiarata nulla, per difetto di integrazione del contraddittorio nei confronti dell' . Il relativo giudizio di rinvio non risulta riassunto, come si evince dalla CP_1 certificazione del Tribunale di Gorizia del 18.7.2024, prodotta dalla parte istante, su sollecitazione del Tribunale.
Pertanto, alla stregua degli atti ed in difetto della costituzione dell'ente impositore, il ricorso deve essere accolto, essendo stato documentato il venir meno del presupposto impositivo.
Spese secondo soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Torre Annunziata, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, eccezione o deduzione disattesa, così provvede: in accoglimento dell'opposizione, annulla gli avvisi impugnati;
condanna l' al pagamento, in favore di parte istante, delle spese di lite, liquidate CP_1 in € 3.809, oltre spese generali, iva e cpa, come per legge, con attribuzione.
Torre Annunziata, 17/12/2024 Il Giudice del lavoro dott.ssa Marianna Molinario
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