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Sentenza 20 marzo 2025
Sentenza 20 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Lecce, sentenza 20/03/2025, n. 232 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Lecce |
| Numero : | 232 |
| Data del deposito : | 20 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Lecce, sezione prima civile, composta dai magistrati:
1) Dott. Maurizio Petrelli Presidente
2) Dott.ssa Patrizia Evangelista Consigliere
3) Dott.ssa Patrizia Ingravallo Giudice onorario ausiliario ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 66 del ruolo generale delle cause dell'anno 2022, trattata e passata in decisione all'udienza collegiale del 8.11.2023, avverso la sentenza n.3417/21 del tribunale di Lecce
TRA in persona del legale rappresentante pro tempore (c.f. e p.i.: Parte_1
) elettivamente domiciliato in Lecce, al viale Leopardi n. 151, presso lo studio P.IVA_1 dell'avv. Egilda De Donno, da cui è rappresentato e difeso, come da mandato a margine dell'atto di appello;
APPELLANTE
CONTRO
(c.f. ) elettivamente domiciliato in Lecce, al viale Controparte_1 C.F._1
Ugo Foscolo n.39, presso lo studio degli avv.ti Enzo Brudaglio ed Enrica Cavallo Cavallo, che lo rappresentano e difendono come da mandato in calce all'originale della comparsa di costituzione in appello;
APPELLATO ed APPELLANTE INCIDENTALE
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Lo svolgimento del processo è così riportato nella sentenza impugnata: “Con atto di citazione depositato in data 19/12/2016 esponeva: - che era proprietario di un Controparte_1
appartamento sito in Melendugno, località San Foca, facente parte del complesso condominiale
situato al lotto 5 del predetto complesso, interno 1; - che per tale appartamento, CP_2 utilizzato durante l'intero arco dell'anno e prevalentemente durante il periodo estivo come casa di villeggiatura ovvero locato anche come casa vacanze, in data 13/06/2006 avanzava richiesta di nuovo impianto idrico e provvedeva a stipulare il relativo contratto con conferente versamento per
1 l'allacciamento; - che in data 14/02/2012 gli perveniva una raccomandata datata 09/01/2012 da parte di con la quale si comunicava che a seguito di un reclamo Controparte_3 avanzato dall'errato intestatario del contratto, tale QUARTA LEOPOLDO, emergeva una errata Contr digitazione del codice cliente da parte dell'operatore all'atto della registrazione del contratto di fornitura idrica;
- che, pertanto, accertato che l'impianto era di sua pertinenza, gli si comunicava
Contr la lettura rilevata dal personale che in data 05/01/2012 era pari a mc 15.620; - che replicava in data 14/02/2012 prendendo atto dell'errore di intestazione ma non riconoscendo il consumo comunicato in quanto abnorme e sproporzionato sia rispetto all'uso dell'abitazione, sia rispetto alle altre unità immobiliari del medesimo lotto;
- che riceveva la nota di AQP del 17/09/2013 con cui il convenuto comunicava di aver eseguito le verifiche d'ufficio e che il contatore “ Per_1 matricola n. 14092 a servizio dell'impianto idrico riportava alle due letture eseguite i seguenti consumi: mc 999 al 20/08/2008 e mc 15.620 al 10/12/2011, rilevati entrambi da foto ottico digitale, pari a complessivi mc 14.621 ossia 12.113 litri al giorno per 1.207 giorni;
- che a tale missiva era allegata la fattura n. 00113002681125 del 17/09/2013 del complessivo importo di € 34.239,68, sia per i presunti consumi del periodo 20/08/2008 – 10/12/2011 (importo pari a € 30.619,42) e sia dei consumi da dicembre 2011 fino all'agosto 2013 (importo pari a € 471,56); - che tale fattura riportava Contr solo due delle presunte letture eseguite da (mc 15.620 all'11/12/2011 stimata e mc 15.702 al
29/06/2013 reale), pertanto, la prima lettura oltre a non coincidere come data rispetto a quanto contenuto nell'accompagnatoria (10/12/2011), non coincideva nemmeno come metodo di rilevazione, in quanto indicava una lettura stimata e non reale, come invece si leggeva nell'accompagnatoria della fattura del 17/09/2013; - che, pertanto, proponeva ricorso avverso la predetta fattura con raccomandata del 21/10/2013 con cui evidenziava le incongruità contenute in essa e nella missiva accompagnatoria, e rilevava che dal dicembre 2011 all'agosto 2013 il suo consumo era stato di soli 272 mc;
- che il convenuto respingeva tutte le sue motivazioni affermando che tale anomalo consumo era sicuramente riconducibile ad una perdita interna;
- che in data 13/12/2013 proponeva domanda di conciliazione presso la
Commissione Mista Conciliativa di AQP SPA proponendo di corrispondere il pagamento per il
Contr consumo più alto rilevato dagli altri contatori della palazzina pari a mc 522, ma non era disponibile ad accettare;
- che aveva ricevuto le bollette dopo oltre sette anni senza poter procedere
Contr prima a una contestazione a causa di un errore del convenuto;
- che il 03/07/2015 gli inviava una raccomandata di messa in mora;
- che il 24/06/2016 gli inviava una raccomandata avente ad oggetto “preavviso di sospensione a partire dal 23/08/2016, ma in realtà il distacco avveniva in data
12/09/2016; - che successivamente in data 14/11/2016 gli comunicava altresì la risoluzione del contratto di fornitura idrica e gli preannunciava la rimozione dell'impianto idrico;
- che provvedeva
2 a pagare tutte le fatture di fornitura idrica fatta eccezione per quella del 17/09/2013 del complessivo importo di € 34.239,68, nonché quella del 21/04/2016 n. 0000116001220261, dell'importo di €
2.550,26 relativa ai soli interessi derivanti da quella del 17/09/2013; - che il rapporto contrattuale tra le parti era regolato dalle condizioni generali di fornitura, dal regolamento idrico integrato contenente le condizioni generali di fornitura e dalla carta del servizio idrico integrato;
- che in base all'art 16 delle Condizioni Generali di Fornitura il mancato pagamento della fattura n.
0000116001220261 del 21/04/2016, relativa agli interessi prodotti da quella del 17/09/2013
Contr permetteva ad in maniera del tutto, fittizia e scorretta, di avere una seconda fattura non pagata
e, per questo, di poter sospendere la fornitura idrica senza dover agire giudizialmente e dimostrare il proprio diritto di credito.
Tanto premesso concludeva chiedendo di accertare e dichiarare l'insussistenza e l'infondatezza della Contr pretesa creditoria avanzata da nei suoi confronti, di accertare e dichiarare che il credito
Contr Contr richiesto da è stato originato per fatto e per colpa di medesimo, di accertare e dichiarare
l'insussistenza del diritto del convenuto di sospendere la fornitura idrica, di accertare e dichiarare
l'insussistenza in fatto e in diritto per la risoluzione del contratto, di accertare e dichiarare il diritto Contr dell'attore all'immediato ripristino della fornitura idrica ordinando e condannando a tale Contr incombente senza alcun onere a carico dell'istante, condannare al risarcimento di tutti i danni Contr derivati all'attore, condannare al pagamento delle spese e competenze di causa, da distrarsi a favore del procuratore antistatario.
Con comparsa datata 21/03/2017 si costituiva sua volta Controparte_4
rappresentando: - che il rapporto intercorrente con i propri utenti era riconducibile al contratto di somministrazione a prestazioni continuative;
- che il contratto che stipulava con i propri utenti prevedeva, a fronte del servizio reso, il pagamento trimestrale mediante spedizione di fatture;
- che non appena gli veniva segnalato di aver riportato erroneamente un codice cliente relativo ad altro utente Sig. QUARTA Leopoldo, provvedeva immediatamente alla rettifica dell'esatto codice cliente
e alla regolarizzazione contabile delle due posizioni contrattuali con l'emissione di una nuova fattura
a nome dell'odierno ricorrente, comprendente il recupero del periodo dal 20/08/2008 al 10/12/2011 di sua competenza, escludendo, invece, il periodo prescritto dal 30/11/2006 al 20/08/2008 ai sensi dell'art. 2948 c.c.; - che la lettura dell'11/12/2011 (mc 15.620), utilizzata per il ricalcolo dei consumi riportati nella fattura da addebitare, veniva pienamente confermata dalla successiva rilevazione ottico digitale effettuata in data 29/06/2013 con lettura di mc 15.702, quindi in linea con i consumi addebitati;
- che, nonostante il suo errore, il ricorrente per ben 7 anni non considerava minimamente la circostanza in base alla quale riceveva addebiti notevolmente inferiori ai reali consumi, né si
Contr preoccupava di denunciare tale anomalia ad né di effettuare alcuna autolettura;
- che in sede
3 conciliativa proponeva un abbattimento della fattura oggetto di contestazione del 50%, dichiarando la propria disponibilità a ridurre la stessa da € 34.239,68 ad € 17.000,00 con previsione di una dilazione di pagamento in n. 12 rate mensili dell'importo di € 1.416,27 ciascuna;
- che tale proposta non veniva accettata da controparte che dichiarava di essere pronto a corrispondergli l'equivalente fatturato di altri condomini;
- che tale criterio non era accoglibile poiché non omogeneo, in quanto ogni utenza aveva i propri consumi, il proprio numero di impegnativi, la propria composizione interna;
- che la responsabilità della buona tenuta del contatore, come quella di segnalare guasti o disfunzioni dello stesso, doveva essere a carico del cliente, così come la responsabilità della rete privata immediatamente a valle del contatore, mentre la sua responsabilità era limitata esclusivamente al contatore generale;
- che solo in caso di perdita interna di immobili dotati di allaccio alla rete fognante era sua prassi, in presenza di documentazioni attestante l'avvenuta riparazione, procedere allo storno della fattura relativamente alle quote addebitate a titolo di allontanamento liquami e deputazioni;
- che tale decurtazioni non veniva effettuata per una duplice motivazione: non era stata dimostrata dal cliente l'esistenza di alcuna perdita documentata, e perché
l'impianto non risultava collegato alla rete di pubblica fognatura.
Tanto premesso concludeva chiedendo di rigettare la domanda attrice perché infondata in fatto e in diritto, di condannare al pagamento delle spese e competenze di lite. Controparte_1
La causa veniva istruita attraverso produzione documentale e prova testimoniale.
All'esito dell'udienza svolta con trattazione scritta del 20/05/2021, durante la quale le parti precisavano con note le proprie conclusioni, il Giudice assumeva la causa in decisione con la concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.”
Il tribunale di Lecce, in accoglimento della domanda attrice, con sentenza n. 3417/21 dichiarava che
Contr nulla era dovuto dall'attore in favore del convenuto in relazione alle fatture emesse da del Contr 17/09/2013 e del 21/04/2016 e condannava l' al ripristino immediato della fornitura idrica presso l'immobile di sito in Melendugno, località San Foca, complesso Controparte_1
, lotto 5, interno 1. Rigettava la domanda di condanna al risarcimento del danno e CP_2
condannava AQP al rimborso delle spese e competenze di lite, oltre accessori di legge.
Avverso la predetta sentenza interponeva appello l'AQP Spa per erronea motivazione e carenza di prove oltre che per genericità. Concludeva per la riforma della sentenza impugnata con conseguente rigetto della domanda di parte appellata, poiché destituita di ogni fondamento in fatto ed in diritto.
Si costituiva l'appellato, chiedendo il rigetto del gravame per infondatezza dei motivi e spiegando appello incidentale sulla parte della sentenza che aveva rigettato la domanda risarcitoria, per non aver il primo giudice riconosciuto l'impossibilità di utilizzo del bene da parte del proprietario.
4 Precisate le conclusioni all'udienza del 08.11.23 la causa era introitata per la decisione con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e di eventuali memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con un unico motivo di gravame, variamente articolato, denominato “Erronea motivazione. Carenza di prove. Genericità” l'appellante censura la sentenza impugnata, nelle parti riportate in atto di appello, deducendo l'errore del primo giudice nell'aver ritenuto non sufficiente la lettura ottico - digitale del contatore per dimostrare i consumi rilevati e per non aver considerato che lo stesso attraverso la prova testimoniale, aveva dimostrato la corretta funzionalità del misuratore CP_1
atteso anche che, dopo il periodo di elevati consumi, il contatore era tornato a registrare consumi normali. Deduceva, altresì, che l'utente avrebbe dovuto denunziare l'anomalia dei consumi procedendo al controllo dell'impianto in contraddittorio con l'erogatore della fornitura per dimostrare il malfunzionamento del misuratore. Sosteneva che il corretto funzionamento del contatore era stato
Contr dimostrato inoltre dall' attraverso le letture ottico - digitali. Infine denunciava l'inadempimento dell'appellato e il suo comportamento non improntato a buona fede contrattuale.
Il motivo è infondato.
Occorre premettere che nel contratto di somministrazione avente ad oggetto la fornitura idrica, gravano sul gestore i servizi di adduzione e distribuzione dell'acqua ad usi civili, di fognatura e di depurazione delle acque reflue, inclusa l'imputazione e pretesa dei pagamenti e fatturazioni dei consumi in capo all'utenza. In caso di contestazione sulla effettività dei consumi per i quali si chieda il pagamento del corrispettivo, è onere del gestore dimostrare la corretta funzionalità del contatore ed il consumo attribuito.
E' ius receptum che nei contratti di somministrazione caratterizzati dalla rilevazione dei consumi mediante contatore, la rilevazione stessa è assistita da una presunzione semplice di veridicità. Per quanto riguarda la distribuzione dell'onere della prova, è il somministrante che deve dimostrare il regolare funzionamento del contatore stesso in caso di contestazione, laddove il somministrato è gravato dall'onere di provare che i consumi eccessivi riportati da un contatore funzionante siano dovuti a cause esterne alla sua volontà e a lui non imputabili.
Laddove, poi, la prova tecnica di funzionamento, non possa essere esperita a causa del comportamento del somministrante (che ha provveduto alla sostituzione del contatore al di fuori del contraddittorio impedendone ogni verifica tecnica), non può addebitarsi al somministrato la mancata prova dell'inesattezza dei calcoli eseguiti dal somministrante.
Così sul punto il supremo giudice di legittimità: “In tema di contratti di somministrazione la rilevazione dei consumi mediante contatore è assistita da una mera presunzione semplice di
5 veridicità. In caso di contestazione dei consumi da parte del fruitore, è onere del somministrante provare che il sistema di rilevazione dei consumi, ossia il contatore, sia perfettamente funzionante, spettando, invece, al fruitore del servizio provare che l'eccessività dei consumi è dipesa da fattori esterni al suo controllo e che non avrebbe potuto evitare con una diligente custodia dell'impianto ovvero di aver diligentemente vigilato affinché eventuali intrusioni di terzi non potessero alterare il normale funzionamento del misuratore ovvero determinare un incremento dei consumi.” (Cass. Civ.
Sez. III, Sent n. 23699 22/11/2016).
Tali principi sono stati di recente confermati anche con ordinanza n. 512 del 09/01/2025 della Corte di cassazione che ha affermato: “ In tema di contratti di somministrazione, la rilevazione dei consumi mediante contatore è assistita da una mera presunzione semplice di veridicità, sicché, in caso di contestazione, grava sul somministrante l'onere di provare che il contatore era perfettamente funzionante, mentre il fruitore deve dimostrare che l'eccessività dei consumi è dovuta a fattori esterni al suo controllo e che non avrebbe potuto evitare con un'attenta custodia dell'impianto. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza impugnata, in ragione della irrilevanza della conferma in sede testimoniale dell'esattezza della lettura dei consumi da parte dell'operatore dell'ente somministrante,
a fronte del fatto che la sostituzione del contatore senza contraddittorio e la sua successiva distruzione avevano reso impossibile la prova del corretto funzionamento dell'apparecchio di rilevazione)”.
Inoltre, nella fattispecie, contrariamente a quanto sostenuto dall'appellante, è stata la società erogatrice a non rispettare gli obblighi di correttezza e buona fede gravanti sulle parti del contratto di somministrazione idrica. L'AQP infatti, pur essendo in grado di verificarlo, non ha provveduto a informare l'utente dell'impennata anomala dei consumi appena effettuata la lettura. La mancata segnalazione del carattere anomalo dei consumi registrati non consente di ritenere adempiuto l'obbligo previsto per l'azienda fornitrice anche dalla Carta del Servizio Idrico Integrato non consentendo, pertanto, all'utente di avere pronta conoscenza dell'anomalia nel consumo, in modo da potersi tempestivamente attivare per evitare l'aggravarsi del danno provocato da una eventuale perdita occulta (Cass. Ord. n. 24904/2021).
L'appellante rivendica la legittimità della pretesa avendo sottoposto il contatore a verifica di funzionalità con esito positivo e riconducendo il maggior consumo a perdita occulta che, invero, deve considerarsi esclusa dall'esito delle prove testimoniali espletate, cui il primo giudice ha fatto preciso riferimento. Non vi è dubbio che, essendosi poi regolarizzato il consumo, il picco relativo al solo arco temporale precisato in atti, non trova alcuna giustificazione. Ne consegue che, essendosi regolarizzati i consumi, il verificarsi dell'anomalia non ha trovato alcuna spiegazione. Né sarebbe giusto addebitare all'utente l'esorbitante consumo rilevato e non segnalato dall'AQP, trattandosi, fra l'altro, di
6 un'abitazione ad uso prevalentemente estivo. L'onere probatorio dell'utente, è stato assolto con l'obiettiva enormità dell'addebito e attraverso l'esclusione di cause esterne giustificative delle quantità registrate.
La Corte dunque sul punto condivide e fa propria la congruenza sul piano logico e giuridico del procedimento logico giuridico seguito dal tribunale per giungere alla soluzione adottata.
Va invece parzialmente accolto l'appello incidentale proposto dal CP_1
L'appellante incidentale si duole del fatto che il primo giudice, nel rigettare la domanda risarcitoria, abbia ritenuto non provata la dedotta circostanza di non aver potuto locare l'immobile per mancanza di erogazione idrica per difetto di allegazione circa precedenti locazioni e di averne ricavato utilità economica. Deduce altresì di aver richiesto in primo grado il risarcimento anche del danno subito per il mancato godimento del proprio immobile per avere l'AQP interrotto l'erogazione dal 12.09.2016 ed invero, all'attualità non ancora ripristinata nonostante l'ordine esecutivo di cui alla sentenza impugnata.
Il giudice di prime cure nel rigettare la domanda risarcitoria, ha limitato la sua decisione, certamente corretta in ordine alla mancata prova del danno patrimoniale, omettendo però di valutare la sussistenza del danno non patrimoniale riveniente dal mancato godimento della proprietà determinato dal perdurare negli anni dell'assenza di fornitura idrica.
Osserva la Corte che il mancato godimento dell'immobile di cui trattasi comporta una lesione del diritto di proprietà di rilevanza costituzionale a cui consegue il diritto al risarcimento del danno non patrimoniale ex art. 2059 c.c. (Cass. SS.UU. nn. 269722 e 26973 del 2008) che viene quantificato ex art. 1226 c.c. in via equitativa, in €. 2.000,00 per ogni anno di mancata fornitura idrica, da porre a carico dell'AQP Spa. resosi inadempiente agli obblighi contrattuali e per avere illegittimamente interrotto la fornitura.
La sentenza sul punto va riformata con riconoscimento quindi del danno non patrimoniale e con la condanna dell'AQP Spa. al pagamento in favore del nella misura di €. 2.000,00 Controparte_1
per anno dalla data di interruzione (12.9.2016) fino all'effettivo riallaccio e riattivazione della fornitura idrica di cui al contratto del 13.06.2006.
La soccombenza dell'appellante principale ne determina la condanna al pagamento delle spese processuali del presente giudizio mediante applicazione dei parametri di cui al dm 55/2014 come novellato, in favore dell'appellato e appellante incidentale.
Ricorrono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato ai sensi dell'art. 13 co. 1 quater TU
115/02 nei confronti dell'appellante principale.
P.Q.M.
7 La Corte di Appello di Lecce, definitivamente pronunciando sull'appello principale proposto da AQP
Spa nei confronti di e sull'appello incidentale proposto da Controparte_1 Controparte_1
nei confronti di AQP Spa. avverso la sentenza n. 3417/2021 del tribunale di Lecce, ogni altra istanza disattesa o assorbita, in parziale riforma dell'impugnata sentenza, così provvede:
- rigetta l'appello principale;
- accoglie parzialmente l'appello incidentale e, in riforma dell'impugnata sentenza, che conferma nel resto, condanna l'AQP Spa., in persona del legale rappresentante p.t., al risarcimento del danno non patrimoniale nella misura equitativa di €. 2.000,00 per ogni anno di interruzione della fornitura idrica dalla data del distacco (12.9.2016) fino alla data di riattivazione della fornitura;
- condanna l'AQP Spa. al pagamento in favore di delle spese del giudizio che si Controparte_1 liquidano in €. 5.000,00 per compensi professionali, oltre al rimborso forfettario delle spese generali del 15%, CAP ed IVA. come per legge.
Dichiara sussistere i presupposti per il raddoppio del contributo unificato ai sensi dell'art. 13 co. 1 quater TU 115/02 nei confronti dell'appellante principale.
Così deciso in Lecce nella camera di consiglio del 5 marzo 2025
Il Giudice onorario ausiliario Il Presidente
Avv. Patrizia Ingravallo Dott. Maurizio Petrelli
8 9
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Lecce, sezione prima civile, composta dai magistrati:
1) Dott. Maurizio Petrelli Presidente
2) Dott.ssa Patrizia Evangelista Consigliere
3) Dott.ssa Patrizia Ingravallo Giudice onorario ausiliario ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 66 del ruolo generale delle cause dell'anno 2022, trattata e passata in decisione all'udienza collegiale del 8.11.2023, avverso la sentenza n.3417/21 del tribunale di Lecce
TRA in persona del legale rappresentante pro tempore (c.f. e p.i.: Parte_1
) elettivamente domiciliato in Lecce, al viale Leopardi n. 151, presso lo studio P.IVA_1 dell'avv. Egilda De Donno, da cui è rappresentato e difeso, come da mandato a margine dell'atto di appello;
APPELLANTE
CONTRO
(c.f. ) elettivamente domiciliato in Lecce, al viale Controparte_1 C.F._1
Ugo Foscolo n.39, presso lo studio degli avv.ti Enzo Brudaglio ed Enrica Cavallo Cavallo, che lo rappresentano e difendono come da mandato in calce all'originale della comparsa di costituzione in appello;
APPELLATO ed APPELLANTE INCIDENTALE
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Lo svolgimento del processo è così riportato nella sentenza impugnata: “Con atto di citazione depositato in data 19/12/2016 esponeva: - che era proprietario di un Controparte_1
appartamento sito in Melendugno, località San Foca, facente parte del complesso condominiale
situato al lotto 5 del predetto complesso, interno 1; - che per tale appartamento, CP_2 utilizzato durante l'intero arco dell'anno e prevalentemente durante il periodo estivo come casa di villeggiatura ovvero locato anche come casa vacanze, in data 13/06/2006 avanzava richiesta di nuovo impianto idrico e provvedeva a stipulare il relativo contratto con conferente versamento per
1 l'allacciamento; - che in data 14/02/2012 gli perveniva una raccomandata datata 09/01/2012 da parte di con la quale si comunicava che a seguito di un reclamo Controparte_3 avanzato dall'errato intestatario del contratto, tale QUARTA LEOPOLDO, emergeva una errata Contr digitazione del codice cliente da parte dell'operatore all'atto della registrazione del contratto di fornitura idrica;
- che, pertanto, accertato che l'impianto era di sua pertinenza, gli si comunicava
Contr la lettura rilevata dal personale che in data 05/01/2012 era pari a mc 15.620; - che replicava in data 14/02/2012 prendendo atto dell'errore di intestazione ma non riconoscendo il consumo comunicato in quanto abnorme e sproporzionato sia rispetto all'uso dell'abitazione, sia rispetto alle altre unità immobiliari del medesimo lotto;
- che riceveva la nota di AQP del 17/09/2013 con cui il convenuto comunicava di aver eseguito le verifiche d'ufficio e che il contatore “ Per_1 matricola n. 14092 a servizio dell'impianto idrico riportava alle due letture eseguite i seguenti consumi: mc 999 al 20/08/2008 e mc 15.620 al 10/12/2011, rilevati entrambi da foto ottico digitale, pari a complessivi mc 14.621 ossia 12.113 litri al giorno per 1.207 giorni;
- che a tale missiva era allegata la fattura n. 00113002681125 del 17/09/2013 del complessivo importo di € 34.239,68, sia per i presunti consumi del periodo 20/08/2008 – 10/12/2011 (importo pari a € 30.619,42) e sia dei consumi da dicembre 2011 fino all'agosto 2013 (importo pari a € 471,56); - che tale fattura riportava Contr solo due delle presunte letture eseguite da (mc 15.620 all'11/12/2011 stimata e mc 15.702 al
29/06/2013 reale), pertanto, la prima lettura oltre a non coincidere come data rispetto a quanto contenuto nell'accompagnatoria (10/12/2011), non coincideva nemmeno come metodo di rilevazione, in quanto indicava una lettura stimata e non reale, come invece si leggeva nell'accompagnatoria della fattura del 17/09/2013; - che, pertanto, proponeva ricorso avverso la predetta fattura con raccomandata del 21/10/2013 con cui evidenziava le incongruità contenute in essa e nella missiva accompagnatoria, e rilevava che dal dicembre 2011 all'agosto 2013 il suo consumo era stato di soli 272 mc;
- che il convenuto respingeva tutte le sue motivazioni affermando che tale anomalo consumo era sicuramente riconducibile ad una perdita interna;
- che in data 13/12/2013 proponeva domanda di conciliazione presso la
Commissione Mista Conciliativa di AQP SPA proponendo di corrispondere il pagamento per il
Contr consumo più alto rilevato dagli altri contatori della palazzina pari a mc 522, ma non era disponibile ad accettare;
- che aveva ricevuto le bollette dopo oltre sette anni senza poter procedere
Contr prima a una contestazione a causa di un errore del convenuto;
- che il 03/07/2015 gli inviava una raccomandata di messa in mora;
- che il 24/06/2016 gli inviava una raccomandata avente ad oggetto “preavviso di sospensione a partire dal 23/08/2016, ma in realtà il distacco avveniva in data
12/09/2016; - che successivamente in data 14/11/2016 gli comunicava altresì la risoluzione del contratto di fornitura idrica e gli preannunciava la rimozione dell'impianto idrico;
- che provvedeva
2 a pagare tutte le fatture di fornitura idrica fatta eccezione per quella del 17/09/2013 del complessivo importo di € 34.239,68, nonché quella del 21/04/2016 n. 0000116001220261, dell'importo di €
2.550,26 relativa ai soli interessi derivanti da quella del 17/09/2013; - che il rapporto contrattuale tra le parti era regolato dalle condizioni generali di fornitura, dal regolamento idrico integrato contenente le condizioni generali di fornitura e dalla carta del servizio idrico integrato;
- che in base all'art 16 delle Condizioni Generali di Fornitura il mancato pagamento della fattura n.
0000116001220261 del 21/04/2016, relativa agli interessi prodotti da quella del 17/09/2013
Contr permetteva ad in maniera del tutto, fittizia e scorretta, di avere una seconda fattura non pagata
e, per questo, di poter sospendere la fornitura idrica senza dover agire giudizialmente e dimostrare il proprio diritto di credito.
Tanto premesso concludeva chiedendo di accertare e dichiarare l'insussistenza e l'infondatezza della Contr pretesa creditoria avanzata da nei suoi confronti, di accertare e dichiarare che il credito
Contr Contr richiesto da è stato originato per fatto e per colpa di medesimo, di accertare e dichiarare
l'insussistenza del diritto del convenuto di sospendere la fornitura idrica, di accertare e dichiarare
l'insussistenza in fatto e in diritto per la risoluzione del contratto, di accertare e dichiarare il diritto Contr dell'attore all'immediato ripristino della fornitura idrica ordinando e condannando a tale Contr incombente senza alcun onere a carico dell'istante, condannare al risarcimento di tutti i danni Contr derivati all'attore, condannare al pagamento delle spese e competenze di causa, da distrarsi a favore del procuratore antistatario.
Con comparsa datata 21/03/2017 si costituiva sua volta Controparte_4
rappresentando: - che il rapporto intercorrente con i propri utenti era riconducibile al contratto di somministrazione a prestazioni continuative;
- che il contratto che stipulava con i propri utenti prevedeva, a fronte del servizio reso, il pagamento trimestrale mediante spedizione di fatture;
- che non appena gli veniva segnalato di aver riportato erroneamente un codice cliente relativo ad altro utente Sig. QUARTA Leopoldo, provvedeva immediatamente alla rettifica dell'esatto codice cliente
e alla regolarizzazione contabile delle due posizioni contrattuali con l'emissione di una nuova fattura
a nome dell'odierno ricorrente, comprendente il recupero del periodo dal 20/08/2008 al 10/12/2011 di sua competenza, escludendo, invece, il periodo prescritto dal 30/11/2006 al 20/08/2008 ai sensi dell'art. 2948 c.c.; - che la lettura dell'11/12/2011 (mc 15.620), utilizzata per il ricalcolo dei consumi riportati nella fattura da addebitare, veniva pienamente confermata dalla successiva rilevazione ottico digitale effettuata in data 29/06/2013 con lettura di mc 15.702, quindi in linea con i consumi addebitati;
- che, nonostante il suo errore, il ricorrente per ben 7 anni non considerava minimamente la circostanza in base alla quale riceveva addebiti notevolmente inferiori ai reali consumi, né si
Contr preoccupava di denunciare tale anomalia ad né di effettuare alcuna autolettura;
- che in sede
3 conciliativa proponeva un abbattimento della fattura oggetto di contestazione del 50%, dichiarando la propria disponibilità a ridurre la stessa da € 34.239,68 ad € 17.000,00 con previsione di una dilazione di pagamento in n. 12 rate mensili dell'importo di € 1.416,27 ciascuna;
- che tale proposta non veniva accettata da controparte che dichiarava di essere pronto a corrispondergli l'equivalente fatturato di altri condomini;
- che tale criterio non era accoglibile poiché non omogeneo, in quanto ogni utenza aveva i propri consumi, il proprio numero di impegnativi, la propria composizione interna;
- che la responsabilità della buona tenuta del contatore, come quella di segnalare guasti o disfunzioni dello stesso, doveva essere a carico del cliente, così come la responsabilità della rete privata immediatamente a valle del contatore, mentre la sua responsabilità era limitata esclusivamente al contatore generale;
- che solo in caso di perdita interna di immobili dotati di allaccio alla rete fognante era sua prassi, in presenza di documentazioni attestante l'avvenuta riparazione, procedere allo storno della fattura relativamente alle quote addebitate a titolo di allontanamento liquami e deputazioni;
- che tale decurtazioni non veniva effettuata per una duplice motivazione: non era stata dimostrata dal cliente l'esistenza di alcuna perdita documentata, e perché
l'impianto non risultava collegato alla rete di pubblica fognatura.
Tanto premesso concludeva chiedendo di rigettare la domanda attrice perché infondata in fatto e in diritto, di condannare al pagamento delle spese e competenze di lite. Controparte_1
La causa veniva istruita attraverso produzione documentale e prova testimoniale.
All'esito dell'udienza svolta con trattazione scritta del 20/05/2021, durante la quale le parti precisavano con note le proprie conclusioni, il Giudice assumeva la causa in decisione con la concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.”
Il tribunale di Lecce, in accoglimento della domanda attrice, con sentenza n. 3417/21 dichiarava che
Contr nulla era dovuto dall'attore in favore del convenuto in relazione alle fatture emesse da del Contr 17/09/2013 e del 21/04/2016 e condannava l' al ripristino immediato della fornitura idrica presso l'immobile di sito in Melendugno, località San Foca, complesso Controparte_1
, lotto 5, interno 1. Rigettava la domanda di condanna al risarcimento del danno e CP_2
condannava AQP al rimborso delle spese e competenze di lite, oltre accessori di legge.
Avverso la predetta sentenza interponeva appello l'AQP Spa per erronea motivazione e carenza di prove oltre che per genericità. Concludeva per la riforma della sentenza impugnata con conseguente rigetto della domanda di parte appellata, poiché destituita di ogni fondamento in fatto ed in diritto.
Si costituiva l'appellato, chiedendo il rigetto del gravame per infondatezza dei motivi e spiegando appello incidentale sulla parte della sentenza che aveva rigettato la domanda risarcitoria, per non aver il primo giudice riconosciuto l'impossibilità di utilizzo del bene da parte del proprietario.
4 Precisate le conclusioni all'udienza del 08.11.23 la causa era introitata per la decisione con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e di eventuali memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con un unico motivo di gravame, variamente articolato, denominato “Erronea motivazione. Carenza di prove. Genericità” l'appellante censura la sentenza impugnata, nelle parti riportate in atto di appello, deducendo l'errore del primo giudice nell'aver ritenuto non sufficiente la lettura ottico - digitale del contatore per dimostrare i consumi rilevati e per non aver considerato che lo stesso attraverso la prova testimoniale, aveva dimostrato la corretta funzionalità del misuratore CP_1
atteso anche che, dopo il periodo di elevati consumi, il contatore era tornato a registrare consumi normali. Deduceva, altresì, che l'utente avrebbe dovuto denunziare l'anomalia dei consumi procedendo al controllo dell'impianto in contraddittorio con l'erogatore della fornitura per dimostrare il malfunzionamento del misuratore. Sosteneva che il corretto funzionamento del contatore era stato
Contr dimostrato inoltre dall' attraverso le letture ottico - digitali. Infine denunciava l'inadempimento dell'appellato e il suo comportamento non improntato a buona fede contrattuale.
Il motivo è infondato.
Occorre premettere che nel contratto di somministrazione avente ad oggetto la fornitura idrica, gravano sul gestore i servizi di adduzione e distribuzione dell'acqua ad usi civili, di fognatura e di depurazione delle acque reflue, inclusa l'imputazione e pretesa dei pagamenti e fatturazioni dei consumi in capo all'utenza. In caso di contestazione sulla effettività dei consumi per i quali si chieda il pagamento del corrispettivo, è onere del gestore dimostrare la corretta funzionalità del contatore ed il consumo attribuito.
E' ius receptum che nei contratti di somministrazione caratterizzati dalla rilevazione dei consumi mediante contatore, la rilevazione stessa è assistita da una presunzione semplice di veridicità. Per quanto riguarda la distribuzione dell'onere della prova, è il somministrante che deve dimostrare il regolare funzionamento del contatore stesso in caso di contestazione, laddove il somministrato è gravato dall'onere di provare che i consumi eccessivi riportati da un contatore funzionante siano dovuti a cause esterne alla sua volontà e a lui non imputabili.
Laddove, poi, la prova tecnica di funzionamento, non possa essere esperita a causa del comportamento del somministrante (che ha provveduto alla sostituzione del contatore al di fuori del contraddittorio impedendone ogni verifica tecnica), non può addebitarsi al somministrato la mancata prova dell'inesattezza dei calcoli eseguiti dal somministrante.
Così sul punto il supremo giudice di legittimità: “In tema di contratti di somministrazione la rilevazione dei consumi mediante contatore è assistita da una mera presunzione semplice di
5 veridicità. In caso di contestazione dei consumi da parte del fruitore, è onere del somministrante provare che il sistema di rilevazione dei consumi, ossia il contatore, sia perfettamente funzionante, spettando, invece, al fruitore del servizio provare che l'eccessività dei consumi è dipesa da fattori esterni al suo controllo e che non avrebbe potuto evitare con una diligente custodia dell'impianto ovvero di aver diligentemente vigilato affinché eventuali intrusioni di terzi non potessero alterare il normale funzionamento del misuratore ovvero determinare un incremento dei consumi.” (Cass. Civ.
Sez. III, Sent n. 23699 22/11/2016).
Tali principi sono stati di recente confermati anche con ordinanza n. 512 del 09/01/2025 della Corte di cassazione che ha affermato: “ In tema di contratti di somministrazione, la rilevazione dei consumi mediante contatore è assistita da una mera presunzione semplice di veridicità, sicché, in caso di contestazione, grava sul somministrante l'onere di provare che il contatore era perfettamente funzionante, mentre il fruitore deve dimostrare che l'eccessività dei consumi è dovuta a fattori esterni al suo controllo e che non avrebbe potuto evitare con un'attenta custodia dell'impianto. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza impugnata, in ragione della irrilevanza della conferma in sede testimoniale dell'esattezza della lettura dei consumi da parte dell'operatore dell'ente somministrante,
a fronte del fatto che la sostituzione del contatore senza contraddittorio e la sua successiva distruzione avevano reso impossibile la prova del corretto funzionamento dell'apparecchio di rilevazione)”.
Inoltre, nella fattispecie, contrariamente a quanto sostenuto dall'appellante, è stata la società erogatrice a non rispettare gli obblighi di correttezza e buona fede gravanti sulle parti del contratto di somministrazione idrica. L'AQP infatti, pur essendo in grado di verificarlo, non ha provveduto a informare l'utente dell'impennata anomala dei consumi appena effettuata la lettura. La mancata segnalazione del carattere anomalo dei consumi registrati non consente di ritenere adempiuto l'obbligo previsto per l'azienda fornitrice anche dalla Carta del Servizio Idrico Integrato non consentendo, pertanto, all'utente di avere pronta conoscenza dell'anomalia nel consumo, in modo da potersi tempestivamente attivare per evitare l'aggravarsi del danno provocato da una eventuale perdita occulta (Cass. Ord. n. 24904/2021).
L'appellante rivendica la legittimità della pretesa avendo sottoposto il contatore a verifica di funzionalità con esito positivo e riconducendo il maggior consumo a perdita occulta che, invero, deve considerarsi esclusa dall'esito delle prove testimoniali espletate, cui il primo giudice ha fatto preciso riferimento. Non vi è dubbio che, essendosi poi regolarizzato il consumo, il picco relativo al solo arco temporale precisato in atti, non trova alcuna giustificazione. Ne consegue che, essendosi regolarizzati i consumi, il verificarsi dell'anomalia non ha trovato alcuna spiegazione. Né sarebbe giusto addebitare all'utente l'esorbitante consumo rilevato e non segnalato dall'AQP, trattandosi, fra l'altro, di
6 un'abitazione ad uso prevalentemente estivo. L'onere probatorio dell'utente, è stato assolto con l'obiettiva enormità dell'addebito e attraverso l'esclusione di cause esterne giustificative delle quantità registrate.
La Corte dunque sul punto condivide e fa propria la congruenza sul piano logico e giuridico del procedimento logico giuridico seguito dal tribunale per giungere alla soluzione adottata.
Va invece parzialmente accolto l'appello incidentale proposto dal CP_1
L'appellante incidentale si duole del fatto che il primo giudice, nel rigettare la domanda risarcitoria, abbia ritenuto non provata la dedotta circostanza di non aver potuto locare l'immobile per mancanza di erogazione idrica per difetto di allegazione circa precedenti locazioni e di averne ricavato utilità economica. Deduce altresì di aver richiesto in primo grado il risarcimento anche del danno subito per il mancato godimento del proprio immobile per avere l'AQP interrotto l'erogazione dal 12.09.2016 ed invero, all'attualità non ancora ripristinata nonostante l'ordine esecutivo di cui alla sentenza impugnata.
Il giudice di prime cure nel rigettare la domanda risarcitoria, ha limitato la sua decisione, certamente corretta in ordine alla mancata prova del danno patrimoniale, omettendo però di valutare la sussistenza del danno non patrimoniale riveniente dal mancato godimento della proprietà determinato dal perdurare negli anni dell'assenza di fornitura idrica.
Osserva la Corte che il mancato godimento dell'immobile di cui trattasi comporta una lesione del diritto di proprietà di rilevanza costituzionale a cui consegue il diritto al risarcimento del danno non patrimoniale ex art. 2059 c.c. (Cass. SS.UU. nn. 269722 e 26973 del 2008) che viene quantificato ex art. 1226 c.c. in via equitativa, in €. 2.000,00 per ogni anno di mancata fornitura idrica, da porre a carico dell'AQP Spa. resosi inadempiente agli obblighi contrattuali e per avere illegittimamente interrotto la fornitura.
La sentenza sul punto va riformata con riconoscimento quindi del danno non patrimoniale e con la condanna dell'AQP Spa. al pagamento in favore del nella misura di €. 2.000,00 Controparte_1
per anno dalla data di interruzione (12.9.2016) fino all'effettivo riallaccio e riattivazione della fornitura idrica di cui al contratto del 13.06.2006.
La soccombenza dell'appellante principale ne determina la condanna al pagamento delle spese processuali del presente giudizio mediante applicazione dei parametri di cui al dm 55/2014 come novellato, in favore dell'appellato e appellante incidentale.
Ricorrono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato ai sensi dell'art. 13 co. 1 quater TU
115/02 nei confronti dell'appellante principale.
P.Q.M.
7 La Corte di Appello di Lecce, definitivamente pronunciando sull'appello principale proposto da AQP
Spa nei confronti di e sull'appello incidentale proposto da Controparte_1 Controparte_1
nei confronti di AQP Spa. avverso la sentenza n. 3417/2021 del tribunale di Lecce, ogni altra istanza disattesa o assorbita, in parziale riforma dell'impugnata sentenza, così provvede:
- rigetta l'appello principale;
- accoglie parzialmente l'appello incidentale e, in riforma dell'impugnata sentenza, che conferma nel resto, condanna l'AQP Spa., in persona del legale rappresentante p.t., al risarcimento del danno non patrimoniale nella misura equitativa di €. 2.000,00 per ogni anno di interruzione della fornitura idrica dalla data del distacco (12.9.2016) fino alla data di riattivazione della fornitura;
- condanna l'AQP Spa. al pagamento in favore di delle spese del giudizio che si Controparte_1 liquidano in €. 5.000,00 per compensi professionali, oltre al rimborso forfettario delle spese generali del 15%, CAP ed IVA. come per legge.
Dichiara sussistere i presupposti per il raddoppio del contributo unificato ai sensi dell'art. 13 co. 1 quater TU 115/02 nei confronti dell'appellante principale.
Così deciso in Lecce nella camera di consiglio del 5 marzo 2025
Il Giudice onorario ausiliario Il Presidente
Avv. Patrizia Ingravallo Dott. Maurizio Petrelli
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