Art. 1.
L'Amministrazione dei monopoli di Stato ha facolta' di conferire i posti che siano o si renderanno vacanti entro il periodo di un anno dall'entrata in vigore della presente legge nel grado 9° del ruolo tecnico - gruppo B - dei periti, mediante concorsi per esami fra gli appartenenti ai gradi 11° e 10° del ruolo medesimo i quali negli ultimi tre anni abbiano avuto una qualifica non inferiore al distinto e che avendo compiuto, alla data del decreto che indice l'esame, il biennio di permanenza nel ruolo di cui trattasi prescritto dall'art. 6, ultimo comma, del regio decreto 2 maggio 1940, n. 367 , abbiano inoltre maturato, alla medesima data, un'anzianita' complessiva di servizio nel ruolo dei periti e nel soppresso ruolo di 2ª categoria dei tecnici o nel soppresso ruolo transitorio dei meccanici di provenienza, di almeno quindici anni.
L'Amministrazione dei monopoli di Stato ha facolta' di conferire i posti che siano o si renderanno vacanti entro il periodo di un anno dall'entrata in vigore della presente legge nel grado 9° del ruolo tecnico - gruppo B - dei periti, mediante concorsi per esami fra gli appartenenti ai gradi 11° e 10° del ruolo medesimo i quali negli ultimi tre anni abbiano avuto una qualifica non inferiore al distinto e che avendo compiuto, alla data del decreto che indice l'esame, il biennio di permanenza nel ruolo di cui trattasi prescritto dall'art. 6, ultimo comma, del regio decreto 2 maggio 1940, n. 367 , abbiano inoltre maturato, alla medesima data, un'anzianita' complessiva di servizio nel ruolo dei periti e nel soppresso ruolo di 2ª categoria dei tecnici o nel soppresso ruolo transitorio dei meccanici di provenienza, di almeno quindici anni.