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Sentenza 4 settembre 2025
Sentenza 4 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Enna, sentenza 04/09/2025, n. 95 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Enna |
| Numero : | 95 |
| Data del deposito : | 4 settembre 2025 |
Testo completo
N. 2408/2024 R.G.V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ENNA
Sezione Civile
Il Tribunale di Enna, riunito in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: dott.ssa Marika Motta Presidente dott. Rosario Vacirca Giudice dott.ssa RA Antonelli Giudice rel./est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. R. G. V. G. sopra indicato, avente ad oggetto: “Divorzio congiunto –
Cessazione degli effetti civili del matrimonio”; promossa da
(C.F.: ) nato ad [...] il [...] e residente Parte_1 C.F._1
a RR in Via Federico De Roberto n. 9, rappresentato e difeso, per procura in atti, dall'avv.
Marco Piazza;
e da
(C.F.: ), nata a [...] il [...] Parte_2 C.F._2
e residente a [...], rappresentata e difesa, per procura in atti, dall'avv.
Salvuccio Aleo;
*
Con l'intervento del Pubblico Ministero, il quale in data 24.02.2025 ha espresso parere favorevole.
*
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso congiuntamente depositato in data 21.12.2024 le parti in epigrafe, premesso di essersi separati, giusta decreto di omologa emesso dal Tribunale di Enna il 4.4.2023, nel giudizio iscritto al n. 1328/2022 R.G., e di non essersi da allora riconciliati, hanno chiesto la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario dagli stessi contratto in RR il 27.04.2002, regolarmente trascritto nel registro degli atti di matrimonio dell'Ufficio dello Stato Civile del Comune di
RR, Numero 15, Parte II, Serie A, Anno 2002, alle condizioni di cui al ricorso, precisando che dalla loro unione sono nate le figlie (nata a [...] il [...]), Per_1 Persona_2
(nata a [...] l'[...]) e (nata a [...] il [...]). Per_3
Disposta la trattazione della causa ex art. 127-ter c.p.c., sono state depositate note scritte contenenti quanto indicato nel decreto di fissazione ed è stata data comunicazione al Pubblico Ministero ex artt.
70, 71 e 473-bis. 51 comma 3 c.p.c.
Con note scritte depositate entro il termine perentorio assegnato, i predetti coniugi hanno dichiarato di insistere nelle condizioni di divorzio di cui al ricorso congiunto depositato in data 21.12.2024, di seguito trascritte:
“A) I coniugi saranno liberi di stabilire la propria residenza e domicilio ove riterranno opportuno.
B) I coniugi si comporteranno tra di loro in modo civile e con rispetto.
C) Le figlie minori e sono affidati ex lege Persona_4 Persona_5 congiuntamente ad entrambi i genitori, con collocamento presso il padre;
D) La madre potrà vedere, frequentare e tenere con sé le figlie minori ogni qualvolta lo riterrà opportuno, previo accordo con il padre e compatibilmente con i loro impegni scolastici ed extra scolastici.
E) In subordine, in mancanza di accordo, la madre potrà vedere e tenere con sé le figlie come segue:
• due giorni a settimana, il martedì ed il venerdì, dall'uscita da scuola e fino alle ore 20:00;
• a fine settimana alternati, dall'uscita da scuola del venerdì sino alla domenica sera alle ore
20:00;
• le vacanze natalizie, ad anni alterni, la madre terrà con sé i figli dal 23 al 29 dicembre ovvero dal 30 dicembre al 6 gennaio;
• le vacanze pasquali, ad anni alterni, i minori trascorreranno con la madre il giorno di Pasqua ovvero il Lunedì dell'Angelo;
• nel periodo delle vacanze estive i figli trascorreranno con la madre due settimane, anche non consecutive, da stabilirsi concordemente entro il 30 maggio di ogni anno;
• per le altre festività e per il giorno del compleanno dei minori si seguirà il criterio dell'alternanza annuale;
• i coniugi avranno sempre diritto di tenere con sé i figli nel giorno del proprio compleanno. F) La casa coniugale sita a RR (EN) in Via F. De Roberto n. 9, unitamente ai mobili, accessori e pertinenze, resta assegnata al signor , in quanto di esclusiva proprietà Parte_1 della madre di quest'ultimo, ove vivrà unitamente alla prole.
G) La signora si impegna a versare al sig. a titolo di Parte_2 Parte_1 mantenimento delle figlie minori e , entro il giorno cinque di ogni Persona_2 Per_3 mese, la somma di € 100,00 omnia (€ 50,00 per ciascuna figlia), da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT, oltre alle spese straordinarie previamente concordate e documentate nella misura del 50% ciascuno.
H) Nulla è dovuto reciprocamente a titolo di mantenimento e assegno divorzile tra i coniugi, essendo entrambi economicamente indipendenti ed autosufficienti.
I) Ogni altra questione patrimoniale è stata già risolta dai coniugi in separata sede, i Parte_3 quali, pertanto, non hanno nulla più a pretendere l'uno dall'altro.
L) I coniugi si danno reciproco consenso ed autorizzazione al rilascio e/o al rinnovo dei documenti di identità, del passaporto e di qualsiasi altro documento valido per l'espatrio, anche nell'interesse delle figlie minori.”
In data 24.02.2025 il Pubblico Ministero ha reso parere favorevole all'accoglimento del ricorso.
Ciò premesso, ricorrono tutti i presupposti di cui agli artt. 2 e 3 n. 2 lett. b) della legge 1° dicembre
1970, n. 898, così come modificata dalla legge 6 maggio 2015 n. 55, per la proponibilità e l'accoglimento della domanda, accertato che la comunione materiale dei coniugi non può essere mantenuta o ricostituita.
Lo stato di separazione sussistente fra i coniugi risulta dimostrato dalla prodotta copia del decreto di omologa della separazione consensuale e il protrarsi di tale separazione per il tempo prescritto deve presumersi, non essendone stata eccepita da alcuno l'interruzione.
L'impossibilità della ricostruzione della comunione spirituale e materiale tra le parti, inoltre, si desume dal periodo di separazione trascorso, sintomo inequivoco della definitiva e irreversibile frattura del consorzio coniugale.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici. Essendo il ricorso congiunto e non essendo, quindi, configurabile la soccombenza di alcuno, nulla deve disporsi in ordine alle spese del procedimento.
*
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, acquisito il parere favorevole del P.M.,
- dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in RR tra Parte_1
(C.F.: ) nato ad [...] il [...] e da
[...] C.F._1 Parte_2
(C.F.: ), nata a [...] il [...], trascritto nel
[...] C.F._2 registro degli atti di matrimonio dell'Ufficio dello Stato Civile del Comune di RR, Numero
15, Parte II, Serie A, Anno 2002, alle condizioni di cui al ricorso congiunto depositato il 21.12.2024, riportate in parte motiva e confermate all'udienza del 30.04.2025, con note scritte depositate entro il termine perentorio assegnato ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c.;
- ordina all'Ufficiale di stato civile del Comune suddetto di procedere all'annotazione a margine dell'atto di matrimonio della presente sentenza ed alle ulteriori incombenze di legge;
- nulla sulle spese.
Deciso in Enna, nella camera di consiglio del 4.9.2025.
Il Giudice rel./est. Il Presidente
dott.ssa RA Antonelli dott.ssa Marika Motta
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ENNA
Sezione Civile
Il Tribunale di Enna, riunito in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: dott.ssa Marika Motta Presidente dott. Rosario Vacirca Giudice dott.ssa RA Antonelli Giudice rel./est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. R. G. V. G. sopra indicato, avente ad oggetto: “Divorzio congiunto –
Cessazione degli effetti civili del matrimonio”; promossa da
(C.F.: ) nato ad [...] il [...] e residente Parte_1 C.F._1
a RR in Via Federico De Roberto n. 9, rappresentato e difeso, per procura in atti, dall'avv.
Marco Piazza;
e da
(C.F.: ), nata a [...] il [...] Parte_2 C.F._2
e residente a [...], rappresentata e difesa, per procura in atti, dall'avv.
Salvuccio Aleo;
*
Con l'intervento del Pubblico Ministero, il quale in data 24.02.2025 ha espresso parere favorevole.
*
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso congiuntamente depositato in data 21.12.2024 le parti in epigrafe, premesso di essersi separati, giusta decreto di omologa emesso dal Tribunale di Enna il 4.4.2023, nel giudizio iscritto al n. 1328/2022 R.G., e di non essersi da allora riconciliati, hanno chiesto la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario dagli stessi contratto in RR il 27.04.2002, regolarmente trascritto nel registro degli atti di matrimonio dell'Ufficio dello Stato Civile del Comune di
RR, Numero 15, Parte II, Serie A, Anno 2002, alle condizioni di cui al ricorso, precisando che dalla loro unione sono nate le figlie (nata a [...] il [...]), Per_1 Persona_2
(nata a [...] l'[...]) e (nata a [...] il [...]). Per_3
Disposta la trattazione della causa ex art. 127-ter c.p.c., sono state depositate note scritte contenenti quanto indicato nel decreto di fissazione ed è stata data comunicazione al Pubblico Ministero ex artt.
70, 71 e 473-bis. 51 comma 3 c.p.c.
Con note scritte depositate entro il termine perentorio assegnato, i predetti coniugi hanno dichiarato di insistere nelle condizioni di divorzio di cui al ricorso congiunto depositato in data 21.12.2024, di seguito trascritte:
“A) I coniugi saranno liberi di stabilire la propria residenza e domicilio ove riterranno opportuno.
B) I coniugi si comporteranno tra di loro in modo civile e con rispetto.
C) Le figlie minori e sono affidati ex lege Persona_4 Persona_5 congiuntamente ad entrambi i genitori, con collocamento presso il padre;
D) La madre potrà vedere, frequentare e tenere con sé le figlie minori ogni qualvolta lo riterrà opportuno, previo accordo con il padre e compatibilmente con i loro impegni scolastici ed extra scolastici.
E) In subordine, in mancanza di accordo, la madre potrà vedere e tenere con sé le figlie come segue:
• due giorni a settimana, il martedì ed il venerdì, dall'uscita da scuola e fino alle ore 20:00;
• a fine settimana alternati, dall'uscita da scuola del venerdì sino alla domenica sera alle ore
20:00;
• le vacanze natalizie, ad anni alterni, la madre terrà con sé i figli dal 23 al 29 dicembre ovvero dal 30 dicembre al 6 gennaio;
• le vacanze pasquali, ad anni alterni, i minori trascorreranno con la madre il giorno di Pasqua ovvero il Lunedì dell'Angelo;
• nel periodo delle vacanze estive i figli trascorreranno con la madre due settimane, anche non consecutive, da stabilirsi concordemente entro il 30 maggio di ogni anno;
• per le altre festività e per il giorno del compleanno dei minori si seguirà il criterio dell'alternanza annuale;
• i coniugi avranno sempre diritto di tenere con sé i figli nel giorno del proprio compleanno. F) La casa coniugale sita a RR (EN) in Via F. De Roberto n. 9, unitamente ai mobili, accessori e pertinenze, resta assegnata al signor , in quanto di esclusiva proprietà Parte_1 della madre di quest'ultimo, ove vivrà unitamente alla prole.
G) La signora si impegna a versare al sig. a titolo di Parte_2 Parte_1 mantenimento delle figlie minori e , entro il giorno cinque di ogni Persona_2 Per_3 mese, la somma di € 100,00 omnia (€ 50,00 per ciascuna figlia), da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT, oltre alle spese straordinarie previamente concordate e documentate nella misura del 50% ciascuno.
H) Nulla è dovuto reciprocamente a titolo di mantenimento e assegno divorzile tra i coniugi, essendo entrambi economicamente indipendenti ed autosufficienti.
I) Ogni altra questione patrimoniale è stata già risolta dai coniugi in separata sede, i Parte_3 quali, pertanto, non hanno nulla più a pretendere l'uno dall'altro.
L) I coniugi si danno reciproco consenso ed autorizzazione al rilascio e/o al rinnovo dei documenti di identità, del passaporto e di qualsiasi altro documento valido per l'espatrio, anche nell'interesse delle figlie minori.”
In data 24.02.2025 il Pubblico Ministero ha reso parere favorevole all'accoglimento del ricorso.
Ciò premesso, ricorrono tutti i presupposti di cui agli artt. 2 e 3 n. 2 lett. b) della legge 1° dicembre
1970, n. 898, così come modificata dalla legge 6 maggio 2015 n. 55, per la proponibilità e l'accoglimento della domanda, accertato che la comunione materiale dei coniugi non può essere mantenuta o ricostituita.
Lo stato di separazione sussistente fra i coniugi risulta dimostrato dalla prodotta copia del decreto di omologa della separazione consensuale e il protrarsi di tale separazione per il tempo prescritto deve presumersi, non essendone stata eccepita da alcuno l'interruzione.
L'impossibilità della ricostruzione della comunione spirituale e materiale tra le parti, inoltre, si desume dal periodo di separazione trascorso, sintomo inequivoco della definitiva e irreversibile frattura del consorzio coniugale.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici. Essendo il ricorso congiunto e non essendo, quindi, configurabile la soccombenza di alcuno, nulla deve disporsi in ordine alle spese del procedimento.
*
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, acquisito il parere favorevole del P.M.,
- dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in RR tra Parte_1
(C.F.: ) nato ad [...] il [...] e da
[...] C.F._1 Parte_2
(C.F.: ), nata a [...] il [...], trascritto nel
[...] C.F._2 registro degli atti di matrimonio dell'Ufficio dello Stato Civile del Comune di RR, Numero
15, Parte II, Serie A, Anno 2002, alle condizioni di cui al ricorso congiunto depositato il 21.12.2024, riportate in parte motiva e confermate all'udienza del 30.04.2025, con note scritte depositate entro il termine perentorio assegnato ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c.;
- ordina all'Ufficiale di stato civile del Comune suddetto di procedere all'annotazione a margine dell'atto di matrimonio della presente sentenza ed alle ulteriori incombenze di legge;
- nulla sulle spese.
Deciso in Enna, nella camera di consiglio del 4.9.2025.
Il Giudice rel./est. Il Presidente
dott.ssa RA Antonelli dott.ssa Marika Motta