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Sentenza 12 febbraio 2024
Sentenza 12 febbraio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Ancona, sentenza 12/02/2024, n. 255 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Ancona |
| Numero : | 255 |
| Data del deposito : | 12 febbraio 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ANCONA
I^ Sezione Civile
Riunita in camera di consiglio con l'intervento dei sigg. magistrati
Dr.ssa Annalisa Gianfelice Presidente Relatore
Dr.ssa Paola De Nisco Consigliere
Dr. Vito Savino Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 675 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2020 e promossa da con sede legale in OM Via Mario Carucci 131, codice Parte_1 fiscale ed iscrizione nel Registro delle Imprese di OM n. , Partita I.V.A. P.IVA_1
n. , in nome e per conto di con sede in OM P.IVA_2 Parte_2
(RM) Via Piemonte n. 38, codice fiscale e numero di iscrizione nel Registro delle
Imprese di OM , rappresentata e difesa dall'Avv. Andrea Andreani ed P.IVA_3 elettivamente domiciliata presso il di lui Studio ad Ancona Piazza Kennedy n.13
APPELLANTE
CONTRO
( ) e ( CP CodiceFiscale_1 CP_2 C.F._2
), nella qualità di eredi di , rappresentati e difesi dall'avv.
[...] Persona_1
Giovanna Bigi e dall'avv. prof. Corrado Chessa del foro di Cagliari ed elettivamente domiciliati in Jesi, via Pasquinelli 2/A presso lo studio dell'Avv. Bigi
CO IA (C.F. , e (C.F. C.F._3 _3
), nella qualità di eredi di C.F._4 Persona_1 rappresentati e difesi dall'Avv. Greca Mureddu ed elettivamente domiciliati presso il suo studio in Arborea Via De Gasperi n. 14 (C.F. ), e CP_4 C.F._5 Parte_3
(C.F. ), nella qualità di eredi di , rappresentate e C.F._6 Persona_1 difese dall'Avv. Nicola Batto ed elettivamente domiciliate in Arborea nella Via De Gasperi, 14 presso lo studio del predetto legale
APPELLATI
Oggetto: appello avverso sentenza n. 637/2020 emessa dal Tribunale di Ancona in data
22.05.2020
RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
ha proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo emesso in data Persona_1
13.11.2015 per l'importo euro 215.688,00di su istanza di OP
, cessionaria del credito vantato da (già
[...] Controparte_6 [...]
e rappresentato da due fatture;
eccepiva l'opponente che il credito Controparte_7
su cui si fondavano le fatture era inesistente, in quanto la società
[...]
non aveva fornito ed installato i moduli fotovoltaici, producendo CP_6
documentazione nella quale la stessa riconosceva di non poter Controparte_6
procedere alla realizzazione dell'intervento previsto nel contratto intercorso tra le parti a causa di alcune problematiche tecniche.
Si costituiva in giudizio l'opposta Controparte_8 contestando l'opposizione; osservava che l'opponente era rimasto totalmente inerte a fronte della comunicazione della ed eccepiva Controparte_6
l'impossibilità per il debitore ceduto di far valere nei confronti del cessionario eventuali fatti estintivi o modificativi del credito che si siano realizzati dopo la notifica dell'intervenuta cessione.
Il Tribunale adito riteneva parzialmente fondata, accogliendola, l'opposizione a decreto ingiuntivo proposta dalla società opponente, condannando Persona_1
al pagamento, in favore della convenuta opposta, della somma pari ad euro pag. 2/11 35.948,00, corrispondente alla fattura n.97/2012 emessa dalla e Controparte_6
poi ceduta.
In particolare il giudice di prime cure esponeva:
che e la hanno stipulato in data 5.12.2011 - Persona_1 Controparte_7
14.03.2012 un contratto avente ad oggetto la fornitura e l'installazione di un impianto fotovoltaico;
che emetteva due fatture riferite al citato rapporto contrattuale, Controparte_6
la n.97 del 21.02.2012 e la n.143 del 29.02.2012, corrispondenti al primo ed al secondo acconto contrattualmente previsto;
che in data 20.03.2012 l'impresa ha chiesto alla banca odierna opposta l'anticipo degli importi corrispondenti alle citate fatture, cedendo il proprio credito;
che la cessione del credito è stata formalmente comunicata al debitore ceduto a mezzo raccomandata dal medesimo ricevuta in data 06.04.2012;
che pertanto dovevano ritenersi inefficace nei confronti della banca cessionaria la comunicazione con cui in data 23.05.2012 la esponeva la Controparte_6
necessità di rivedere il rapporto contrattuale in considerazione delle problematiche emerse, e la nota di credito con cui in data 31.12.2012 sarebbero state poste nel nulla tutte le fatture già emesse nel presupposto dell'intervenuto annullamento del contratto;
che il debitore può comunque far valere nei confronti della cessionaria le eccezioni fondate su fatti modificativi o estintivi del rapporto che si siano determinati in epoca preED rispetto al trasferimento del credito;
che nella specie l'opponente aveva eccepito sin dall'inizio l'inadempimento della la quale avrebbe emesso le fatture poi cedute senza aver Controparte_6
eseguito le corrispondenti prestazioni, ma che tale eccezione andava disattesa con riguardo alla prima fattura, corrispondente al primo acconto che, in base alle pag. 3/11 condizioni contrattuali concordate tra le parti, avrebbe dovuto essere versato sulla base della semplice sottoscrizione dell'accordo, pacificamente intervenuta in data anteED alla cessione;
che per quanto riguarda la fattura avente ad oggetto il secondo acconto, subordinato all'avvenuto ordine dei pannelli fotovoltaici e degli altri materiali, a fronte della eccezione d'inadempimento ex art. 1460 c.c. sollevata dall'opponente, la Banca opposta (gravata dal principale onere probatorio) non ha offerto alcun elemento da cui poter desumere che i materiali necessari per i lavori fossero stati effettivamente ordinati dall'impresa ED;
che del resto la comunicazione del 23.05.2012, ove si esponevano problemi tecnici emersi, e Controparte_6 le risultanze dell'indagine svolta dalla Guardia di Finanza consentivano di ritenere che la non avesse provveduto ad ordinare i materiali necessari. Controparte_6
Avverso tale sentenza proponeva appello in nome e per conto di Parte_1
cessionaria del credito vantato da Parte_2 OP
, per i motivi enunciati in parte motiva.
[...]
Si costituivano gli eredi di contestando il gravame e Persona_1
chiedendone il rigetto.
All'udienza del 24.10.2023, previo deposito di note telematiche, la causa veniva trattenuta a sentenza.
Secondo il corretto ordine logico giuridico, va affrontata l'eccezione sollevata dagli appellati E , che lamentano la carenza di _3 CP_9
legittimazione di cessionario del credito;
più Parte_1
precisamente gli stessi lamentano che la mera pubblicazione in G.U dell'avvenuta cessione dei crediti in blocco non sia sufficiente ad identificare come Parte_1
cessionario dello specifico credito oggetto del presente giudizio.
L'eccezione è infondata.
pag. 4/11 Secondo Cassazione civile sez. I, 29/12/2017, n.31188 « In tema di cessione in blocco dei crediti da parte di una banca, ai sensi dell'art. 58 del d.lgs. n. 385 del
1993, è sufficiente a dimostrare la titolarità del credito in capo al cessionario la produzione dell'avviso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale recante
l'indicazione per categorie dei rapporti ceduti in blocco, senza che occorra una specifica enumerazione di ciascuno di essi, allorché gli elementi comuni presi in considerazione per la formazione delle singole categorie consentano di individuare senza incertezze i rapporti oggetto della cessione. (Nella specie la S.C. ha cassato la sentenza con la quale la Corte di Appello aveva ritenuto insufficiente la produzione dell'avviso di pubblicazione, recante l'indicazione per categorie dei rapporti esclusi dalla cessione, omettendo di verificare se il credito azionato fosse
o meno riconducibile ad una delle predette categorie) ».
Nel caso di specie, la ha acquistato pro soluto dalla Banca Parte_2
ED tutta una serie di crediti che vengono indicati con informazioni orientative e che i dati indicativi di ciascuno dei Crediti sono messi a disposizione sul Org_1 sito internet https://www.gruppomps.it/cessione-dei-crediti.html, sito tutt'ora funzionante.
Con il primo motivo di appello, la società appellante ontesta Parte_1
che il Giudice di primo Grado non abbia correttamente applicato la disciplina della cessione del credito;
con riguardo al credito ceduto, esposto nella seconda fattura, torna ad eccepire che il debitore ceduto non può proporre eccezioni successivamente alla avvenuta cessione del credito;
ribadisce che il comportamento tenuto dal debitore ceduto è stato improntato ad una assoluta inerzia quanto colpevole indifferenza, in particolare a cospetto della comunicazione che la ED inviava in data 2/5/12; sostiene infine che secondo i termini contrattuali la fattura corrisponde alle modalità di pagamento concordate e che la mancata consegna dei moduli fotovoltaici è imputabile alla condotta della società opponente, che non avrebbe provveduto alla realizzazione di opere che risultavano a suo carico.
pag. 5/11 Il motivo è infondato.
Secondo costante giurisprudenza della Cassazione, (vd. Cass. Sez. 3 n. 21843 del
2019) "sebbene il codice civile - diversamente da quanto è stabilito in caso di modificazioni dal lato passivo del rapporto obbligatorio (artt. 1271 e 1272) - non detti, per la cessione del credito, una disciplina specifica quanto alle eccezioni opponibili dal debitore ceduto al cessionario, si ritiene che per effetto di tale vicenda, cui il debitore ceduto resta estraneo, non possa in alcun modo determinarsi una modifica peggiorativa della sua posizione originaria". Pertanto In tema di cessione del credito, il debitore ceduto è legittimato ad opporre al cessionario tutte le eccezioni che avrebbe potuto sollevare nei confronti dell'originario creditore ma - qualora dopo la cessione intervengano fatti incidenti sull'entità , esigibilità ed estinzione del credito -, la loro efficacia deve essere valutata in relazione alla nuova situazione soggettiva stabilitasi in dipendenza del già perfezionato trasferimento del diritto;
il debitore ceduto può opporre al cessionario le eccezioni concernenti l'esistenza e le validità del negozio da cui deriva il credito ceduto e le eccezioni riguardanti l'esatto adempimento del negozio, mentre le eccezioni relative ai fatti estintivi o modificativi del credito ceduto sono opponibili al cessionario solo se anteriori alla notizia della cessione comunicata al debitore ceduto e non se successivi. (Cass. n. 8373 del
7 aprile 2009)
Il credito ceduto oggetto di appello riguarda il pagamento di una fornitura di moduli fotovoltaici non effettuata dalla ditta ED;
l'eccezione sollevata dal debitore ceduto riguarda quindi non l'intervenuta risoluzione del contratto intercorso con la società ED, ma l'esatto adempimento del contratto intercorso con la società ED, contestandosi l'esecuzione della prestazione dedotta nel contratto di realizzazione dell'impianto ( i moduli fotovoltaici di cui alla fattura ceduta non sono mai stati consegnati) ed è opponibile al cessionario, a prescindere dalla notifica della cessione. Nel caso di specie infatti la fattura riguarda il secondo pag. 6/11 acconto, che il committente doveva corrispondere, secondo espressa previsione contrattuale, all'ordine dei pannelli fotovoltaici.
L'inopponibilità al cessionario delle eccezioni opponibili al ED che siano sorte successivamente alla conoscenza della cessione da parte del ceduto, anche se dopo la conclusione della stessa, riferita alle eccezioni relative all'estinzione o alla modificazione del credito, non riguarda infatti le eccezioni fondate sull'esecuzione del contratto, quale quella di inesatto adempimento, per le quali è indifferente che originino da fatti anteriori o posteriori alla cessione, in quanto il ceduto che non ha ricevuto la prestazione di cui si chiede il pagamento, non può essere in alcun modo pregiudicato dalla cessione del credito.
Del resto l'evento dell'omesso ordine dei moduli fotovoltaici è sicuramente anteriore alla notifica della cessione: con la missiva datata 2.05.2012 pervenuta il
23.05.2012, la società ED come rilevato dal giudice di Controparte_6
prime cure, ha comunicato al di non poter più dar corso al contratto, sicchè Per_1 sussiste una forte presunzione che consente di ritenere che all'epoca della emissione della fattura n. 143 e quindi all'epoca della cessione del credito la non avesse provveduto ad ordinare i materiali necessari, non Controparte_6
essendosi pertanto avverata la condizione prevista per il pagamento del secondo acconto. Quanto meno, stante la distribuzione dell'onere della prova come ritenuto dal giudice di prime cure, non sussiste la prova che all'epoca della emissione della fattura o, comunque, all'epoca della cessione del credito la società ED avesse provveduto all'ordine dei pannelli fotovoltaici.
Col secondo motivo di gravame, la società appellante Parte_1
contesta la violazione della legge processuale e delle norme che regolano il contradditorio tra le parti, per non avere (sostituito dai suoi eredi Persona_1
legittimi) chiamato in causa la società ED, tenuta ad Controparte_6
adempiere al contratto di appalto con essa intercorso.
pag. 7/11 Questa doglianza è inammissibile perché in contrasto con l'art. 345 c.p.c, in quanto avanzata per la prima volta in sede di appello: infatti non risulta essere stato eccepita nel giudizio di prime cure l'omessa chiamata ex art. 106 c.p.c. della società ED.
Il motivo è comunque infondato: qualora il cessionario, in ragione della produzione dell'effetto traslativo immediato, agisce contro il debitore ceduto il ED non è un litisconsorte necessario (Cass. n. 21995/2018; Cass. n. 8980/2012;
Cass. n. 16383/2006); il giudicato si può estendere al creditore originario, ED, soltanto se il debitore abbia chiesto un accertamento con efficacia vincolante anche nei suoi confronti (cfr. Cass. n. 1510 del 2001; Cass. n. 16383 del 2006; Cass. n.
8980 del 2012), circostanza che nella specie non ricorre, atteso che il privato ceduto si è limitato ad eccepire l'inesistenza del credito azionato e non ha chiesto una pronuncia di accertamento dell'inesistenza di detto credito anche nei confronti della parte originaria.
Inoltre va osservato che la quale attore in senso sostanziale nel giudizio di CP_5
opposizione a decreto ingiuntivo, avrebbe potuto chiedere al giudice istruttore l'autorizzazione alla chiamata in causa del terzo ED il credito, per essere l'esigenza sorta in virtù delle difese spiegate dall'opponente, atteso che la preclusione di cui l'art. 269 comma 3 c.p.c. non si estende alla possibilità per l'attore di chiamare in causa un terzo ove la necessità della chiamata scaturisca dalle difese del convenuto (Cassazione civile sez. II, 21/09/2021, n.25499: In tema di opposizione a decreto ingiuntivo, anche tardiva ai sensi dell'art. 650 c.p.c., per effetto dell'opposizione non si verifica alcuna inversione della posizione sostanziale delle parti nel giudizio contenzioso, nel senso che il creditore mantiene la veste di attore e l'opponente quella di convenuto, il che esplica i suoi effetti anche in ordine ai poteri e alle preclusioni di ordine processuale rispettivamente previsti per ciascuna delle due parti. Ne consegue che, ai fini della chiamata in causa del terzo da parte dell'opposto, attore in senso sostanziale, trova applicazione, non l'art. 269, comma 2, c.p.c., ma il comma 3, essendo la detta chiamata subordinata alla valutazione discrezionale, da parte del giudice istruttore, che l'esigenza pag. 8/11 dell'estensione del contraddittorio al terzo sia derivata effettivamente dalle difese dell'opponente, convenuto in senso sostanziale.)
Va infine rigettata la censura relativa alla condanna alle spese di lite.
Il giudice di prime cure ha tenuto conto dell'accoglimento soltanto parziale delle contestazioni mosse dall'opponente, ed ha quindi disposto la compensazione tra le parti limitatamente alla metà; ha poi ritenuto la principale soccombenza della convenuta opposta, che è stata condannata a rifondere la residua frazione delle spese di lite, liquidate in dispositivo in considerazione del valore della causa e dell'attività processuale svolta.”
La società appellante, cessionaria del credito, chiede la corretta applicazione del principio di soccombenza processuale, con condanna dell'opponente, comunque soccombente alla rifusione integrale delle spese di lite.
Ritiene il Collegio che la società cessionaria, non avendo partecipato al giudizio di primo grado e non essendo la destinataria della pronuncia di condanna alle spese di lite, in quanto emessa nei confronti della ED , non Controparte_8
sia portatrice di un interesse ad impugnare.
E' vero che il successore a titolo particolare nel diritto controverso non è terzo, bensì l'effettivo titolare del diritto in contestazione, tanto da poter essere destinatario dell'impugnazione proposta dall'avversario del ED e da poter resistere alla medesima senza che tale suo diritto possa essere condizionato dal suo mancato intervento nelle fasi pregresse del giudizio, così com'è legittimato a proporre impugnazione avverso la sentenza, anche pronunciata nei confronti del dante causa non estromesso, assumendo la stessa posizione di quest'ultimo.
Tuttavia l'interesse ad impugnare postula una soccombenza sostanziale della parte, che nel caso di specie, con riguardo al capo di condanna alle spese comminata nei confronti della Banca ED, non sussiste.
La giurisprudenza di legittimità ha infatti precisato che In caso di successione a titolo particolare nel diritto controverso, il processo prosegue fra le parti originarie, ma la
pag. 9/11 sentenza ha effetto anche contro il successore a titolo particolare, il quale può intervenire o essere chiamato nel giudizio, divenendone parte a tutti gli effetti. Qualora sia rimasto estraneo al processo, il successore ne subisce gli effetti anche in sede esecutiva, ma è legittimato ad impugnare la sentenza sfavorevole al suo dante causa ovvero ad avvalersene se favorevole. Questa disciplina, che regola gli effetti che incidono sulla situazione sostanziale, non opera con riguardo agli effetti di rito, tra i quali è compresa la condanna alle spese, che riguarda solo le parti processuali.
Pertanto detta condanna non spiega effetti nei confronti del successore a titolo particolare nel diritto controverso che sia rimasto estraneo al processo. (cfr.
Cassazione civile sez. I, 06/04/2021, n.9264).
L'appello va quindi interamente rigettato, con conferma dell'impugnata sentenza.
La condanna al pagamento delle spese di lite del grado segue la soccombenza in ossequio al disposto di cui all'art. 91 c.p.c., liquidandosi le stesse nella misura indicata nel dispositivo nei confronti delle parti come costituite con i diversi difensori
P.Q.M
La Corte di appello di Ancona, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da quale mandataria di nei Parte_1 Parte_2
confronti di , CO IA, , CP CP_2 _3
e ed avverso la sentenza in epigrafe, CP_4 Parte_3
così provvede:
- rigetta l'appello, con conferma dell'impugnata sentenza;
- condanna quale mandataria di Parte_1 Parte_2
al pagamento delle spese di lite del grado nei confronti di e CP
, che liquida in euro 2058,00 per la fase di studio, in euro 1418,00 per la CP_2
fase introduttiva, in euro 3470,00 per la fase decisionale, oltre rimborso forfettario nella misura massima IVA e CAP come per legge;
pag. 10/11 - condanna quale mandataria di Parte_1 Parte_2
al pagamento delle spese di lite del grado nei confronti di CO IA e _3
, che liquida in euro 2058,00 per la fase di studio, in euro 1418,00 per la
[...]
fase introduttiva, in euro 3470,00 per la fase decisionale, oltre rimborso forfettario nella misura massima IVA e CAP come per legge;
- condanna quale mandataria di Parte_1 Parte_2
al pagamento delle spese di lite del grado nei confronti di e CP_4 [...]
che liquida in euro 2058,00 per la fase di studio, in euro Parte_3
1418,00 per la fase introduttiva, in euro 3470,00 per la fase decisionale, oltre rimborso forfettario nella misura massima IVA e CAP come per legge;
- Sussistono i presupposti per il pagamento del contributo ex art. 13 co. 1 quater
DPR 115/02.
Ancona, così deciso nella camera di consiglio telematica del 7.02.2024
Il Presidente est.
Dr.ssa Gianfelice Annalisa
pag. 11/11
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ANCONA
I^ Sezione Civile
Riunita in camera di consiglio con l'intervento dei sigg. magistrati
Dr.ssa Annalisa Gianfelice Presidente Relatore
Dr.ssa Paola De Nisco Consigliere
Dr. Vito Savino Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 675 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2020 e promossa da con sede legale in OM Via Mario Carucci 131, codice Parte_1 fiscale ed iscrizione nel Registro delle Imprese di OM n. , Partita I.V.A. P.IVA_1
n. , in nome e per conto di con sede in OM P.IVA_2 Parte_2
(RM) Via Piemonte n. 38, codice fiscale e numero di iscrizione nel Registro delle
Imprese di OM , rappresentata e difesa dall'Avv. Andrea Andreani ed P.IVA_3 elettivamente domiciliata presso il di lui Studio ad Ancona Piazza Kennedy n.13
APPELLANTE
CONTRO
( ) e ( CP CodiceFiscale_1 CP_2 C.F._2
), nella qualità di eredi di , rappresentati e difesi dall'avv.
[...] Persona_1
Giovanna Bigi e dall'avv. prof. Corrado Chessa del foro di Cagliari ed elettivamente domiciliati in Jesi, via Pasquinelli 2/A presso lo studio dell'Avv. Bigi
CO IA (C.F. , e (C.F. C.F._3 _3
), nella qualità di eredi di C.F._4 Persona_1 rappresentati e difesi dall'Avv. Greca Mureddu ed elettivamente domiciliati presso il suo studio in Arborea Via De Gasperi n. 14 (C.F. ), e CP_4 C.F._5 Parte_3
(C.F. ), nella qualità di eredi di , rappresentate e C.F._6 Persona_1 difese dall'Avv. Nicola Batto ed elettivamente domiciliate in Arborea nella Via De Gasperi, 14 presso lo studio del predetto legale
APPELLATI
Oggetto: appello avverso sentenza n. 637/2020 emessa dal Tribunale di Ancona in data
22.05.2020
RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
ha proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo emesso in data Persona_1
13.11.2015 per l'importo euro 215.688,00di su istanza di OP
, cessionaria del credito vantato da (già
[...] Controparte_6 [...]
e rappresentato da due fatture;
eccepiva l'opponente che il credito Controparte_7
su cui si fondavano le fatture era inesistente, in quanto la società
[...]
non aveva fornito ed installato i moduli fotovoltaici, producendo CP_6
documentazione nella quale la stessa riconosceva di non poter Controparte_6
procedere alla realizzazione dell'intervento previsto nel contratto intercorso tra le parti a causa di alcune problematiche tecniche.
Si costituiva in giudizio l'opposta Controparte_8 contestando l'opposizione; osservava che l'opponente era rimasto totalmente inerte a fronte della comunicazione della ed eccepiva Controparte_6
l'impossibilità per il debitore ceduto di far valere nei confronti del cessionario eventuali fatti estintivi o modificativi del credito che si siano realizzati dopo la notifica dell'intervenuta cessione.
Il Tribunale adito riteneva parzialmente fondata, accogliendola, l'opposizione a decreto ingiuntivo proposta dalla società opponente, condannando Persona_1
al pagamento, in favore della convenuta opposta, della somma pari ad euro pag. 2/11 35.948,00, corrispondente alla fattura n.97/2012 emessa dalla e Controparte_6
poi ceduta.
In particolare il giudice di prime cure esponeva:
che e la hanno stipulato in data 5.12.2011 - Persona_1 Controparte_7
14.03.2012 un contratto avente ad oggetto la fornitura e l'installazione di un impianto fotovoltaico;
che emetteva due fatture riferite al citato rapporto contrattuale, Controparte_6
la n.97 del 21.02.2012 e la n.143 del 29.02.2012, corrispondenti al primo ed al secondo acconto contrattualmente previsto;
che in data 20.03.2012 l'impresa ha chiesto alla banca odierna opposta l'anticipo degli importi corrispondenti alle citate fatture, cedendo il proprio credito;
che la cessione del credito è stata formalmente comunicata al debitore ceduto a mezzo raccomandata dal medesimo ricevuta in data 06.04.2012;
che pertanto dovevano ritenersi inefficace nei confronti della banca cessionaria la comunicazione con cui in data 23.05.2012 la esponeva la Controparte_6
necessità di rivedere il rapporto contrattuale in considerazione delle problematiche emerse, e la nota di credito con cui in data 31.12.2012 sarebbero state poste nel nulla tutte le fatture già emesse nel presupposto dell'intervenuto annullamento del contratto;
che il debitore può comunque far valere nei confronti della cessionaria le eccezioni fondate su fatti modificativi o estintivi del rapporto che si siano determinati in epoca preED rispetto al trasferimento del credito;
che nella specie l'opponente aveva eccepito sin dall'inizio l'inadempimento della la quale avrebbe emesso le fatture poi cedute senza aver Controparte_6
eseguito le corrispondenti prestazioni, ma che tale eccezione andava disattesa con riguardo alla prima fattura, corrispondente al primo acconto che, in base alle pag. 3/11 condizioni contrattuali concordate tra le parti, avrebbe dovuto essere versato sulla base della semplice sottoscrizione dell'accordo, pacificamente intervenuta in data anteED alla cessione;
che per quanto riguarda la fattura avente ad oggetto il secondo acconto, subordinato all'avvenuto ordine dei pannelli fotovoltaici e degli altri materiali, a fronte della eccezione d'inadempimento ex art. 1460 c.c. sollevata dall'opponente, la Banca opposta (gravata dal principale onere probatorio) non ha offerto alcun elemento da cui poter desumere che i materiali necessari per i lavori fossero stati effettivamente ordinati dall'impresa ED;
che del resto la comunicazione del 23.05.2012, ove si esponevano problemi tecnici emersi, e Controparte_6 le risultanze dell'indagine svolta dalla Guardia di Finanza consentivano di ritenere che la non avesse provveduto ad ordinare i materiali necessari. Controparte_6
Avverso tale sentenza proponeva appello in nome e per conto di Parte_1
cessionaria del credito vantato da Parte_2 OP
, per i motivi enunciati in parte motiva.
[...]
Si costituivano gli eredi di contestando il gravame e Persona_1
chiedendone il rigetto.
All'udienza del 24.10.2023, previo deposito di note telematiche, la causa veniva trattenuta a sentenza.
Secondo il corretto ordine logico giuridico, va affrontata l'eccezione sollevata dagli appellati E , che lamentano la carenza di _3 CP_9
legittimazione di cessionario del credito;
più Parte_1
precisamente gli stessi lamentano che la mera pubblicazione in G.U dell'avvenuta cessione dei crediti in blocco non sia sufficiente ad identificare come Parte_1
cessionario dello specifico credito oggetto del presente giudizio.
L'eccezione è infondata.
pag. 4/11 Secondo Cassazione civile sez. I, 29/12/2017, n.31188 « In tema di cessione in blocco dei crediti da parte di una banca, ai sensi dell'art. 58 del d.lgs. n. 385 del
1993, è sufficiente a dimostrare la titolarità del credito in capo al cessionario la produzione dell'avviso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale recante
l'indicazione per categorie dei rapporti ceduti in blocco, senza che occorra una specifica enumerazione di ciascuno di essi, allorché gli elementi comuni presi in considerazione per la formazione delle singole categorie consentano di individuare senza incertezze i rapporti oggetto della cessione. (Nella specie la S.C. ha cassato la sentenza con la quale la Corte di Appello aveva ritenuto insufficiente la produzione dell'avviso di pubblicazione, recante l'indicazione per categorie dei rapporti esclusi dalla cessione, omettendo di verificare se il credito azionato fosse
o meno riconducibile ad una delle predette categorie) ».
Nel caso di specie, la ha acquistato pro soluto dalla Banca Parte_2
ED tutta una serie di crediti che vengono indicati con informazioni orientative e che i dati indicativi di ciascuno dei Crediti sono messi a disposizione sul Org_1 sito internet https://www.gruppomps.it/cessione-dei-crediti.html, sito tutt'ora funzionante.
Con il primo motivo di appello, la società appellante ontesta Parte_1
che il Giudice di primo Grado non abbia correttamente applicato la disciplina della cessione del credito;
con riguardo al credito ceduto, esposto nella seconda fattura, torna ad eccepire che il debitore ceduto non può proporre eccezioni successivamente alla avvenuta cessione del credito;
ribadisce che il comportamento tenuto dal debitore ceduto è stato improntato ad una assoluta inerzia quanto colpevole indifferenza, in particolare a cospetto della comunicazione che la ED inviava in data 2/5/12; sostiene infine che secondo i termini contrattuali la fattura corrisponde alle modalità di pagamento concordate e che la mancata consegna dei moduli fotovoltaici è imputabile alla condotta della società opponente, che non avrebbe provveduto alla realizzazione di opere che risultavano a suo carico.
pag. 5/11 Il motivo è infondato.
Secondo costante giurisprudenza della Cassazione, (vd. Cass. Sez. 3 n. 21843 del
2019) "sebbene il codice civile - diversamente da quanto è stabilito in caso di modificazioni dal lato passivo del rapporto obbligatorio (artt. 1271 e 1272) - non detti, per la cessione del credito, una disciplina specifica quanto alle eccezioni opponibili dal debitore ceduto al cessionario, si ritiene che per effetto di tale vicenda, cui il debitore ceduto resta estraneo, non possa in alcun modo determinarsi una modifica peggiorativa della sua posizione originaria". Pertanto In tema di cessione del credito, il debitore ceduto è legittimato ad opporre al cessionario tutte le eccezioni che avrebbe potuto sollevare nei confronti dell'originario creditore ma - qualora dopo la cessione intervengano fatti incidenti sull'entità , esigibilità ed estinzione del credito -, la loro efficacia deve essere valutata in relazione alla nuova situazione soggettiva stabilitasi in dipendenza del già perfezionato trasferimento del diritto;
il debitore ceduto può opporre al cessionario le eccezioni concernenti l'esistenza e le validità del negozio da cui deriva il credito ceduto e le eccezioni riguardanti l'esatto adempimento del negozio, mentre le eccezioni relative ai fatti estintivi o modificativi del credito ceduto sono opponibili al cessionario solo se anteriori alla notizia della cessione comunicata al debitore ceduto e non se successivi. (Cass. n. 8373 del
7 aprile 2009)
Il credito ceduto oggetto di appello riguarda il pagamento di una fornitura di moduli fotovoltaici non effettuata dalla ditta ED;
l'eccezione sollevata dal debitore ceduto riguarda quindi non l'intervenuta risoluzione del contratto intercorso con la società ED, ma l'esatto adempimento del contratto intercorso con la società ED, contestandosi l'esecuzione della prestazione dedotta nel contratto di realizzazione dell'impianto ( i moduli fotovoltaici di cui alla fattura ceduta non sono mai stati consegnati) ed è opponibile al cessionario, a prescindere dalla notifica della cessione. Nel caso di specie infatti la fattura riguarda il secondo pag. 6/11 acconto, che il committente doveva corrispondere, secondo espressa previsione contrattuale, all'ordine dei pannelli fotovoltaici.
L'inopponibilità al cessionario delle eccezioni opponibili al ED che siano sorte successivamente alla conoscenza della cessione da parte del ceduto, anche se dopo la conclusione della stessa, riferita alle eccezioni relative all'estinzione o alla modificazione del credito, non riguarda infatti le eccezioni fondate sull'esecuzione del contratto, quale quella di inesatto adempimento, per le quali è indifferente che originino da fatti anteriori o posteriori alla cessione, in quanto il ceduto che non ha ricevuto la prestazione di cui si chiede il pagamento, non può essere in alcun modo pregiudicato dalla cessione del credito.
Del resto l'evento dell'omesso ordine dei moduli fotovoltaici è sicuramente anteriore alla notifica della cessione: con la missiva datata 2.05.2012 pervenuta il
23.05.2012, la società ED come rilevato dal giudice di Controparte_6
prime cure, ha comunicato al di non poter più dar corso al contratto, sicchè Per_1 sussiste una forte presunzione che consente di ritenere che all'epoca della emissione della fattura n. 143 e quindi all'epoca della cessione del credito la non avesse provveduto ad ordinare i materiali necessari, non Controparte_6
essendosi pertanto avverata la condizione prevista per il pagamento del secondo acconto. Quanto meno, stante la distribuzione dell'onere della prova come ritenuto dal giudice di prime cure, non sussiste la prova che all'epoca della emissione della fattura o, comunque, all'epoca della cessione del credito la società ED avesse provveduto all'ordine dei pannelli fotovoltaici.
Col secondo motivo di gravame, la società appellante Parte_1
contesta la violazione della legge processuale e delle norme che regolano il contradditorio tra le parti, per non avere (sostituito dai suoi eredi Persona_1
legittimi) chiamato in causa la società ED, tenuta ad Controparte_6
adempiere al contratto di appalto con essa intercorso.
pag. 7/11 Questa doglianza è inammissibile perché in contrasto con l'art. 345 c.p.c, in quanto avanzata per la prima volta in sede di appello: infatti non risulta essere stato eccepita nel giudizio di prime cure l'omessa chiamata ex art. 106 c.p.c. della società ED.
Il motivo è comunque infondato: qualora il cessionario, in ragione della produzione dell'effetto traslativo immediato, agisce contro il debitore ceduto il ED non è un litisconsorte necessario (Cass. n. 21995/2018; Cass. n. 8980/2012;
Cass. n. 16383/2006); il giudicato si può estendere al creditore originario, ED, soltanto se il debitore abbia chiesto un accertamento con efficacia vincolante anche nei suoi confronti (cfr. Cass. n. 1510 del 2001; Cass. n. 16383 del 2006; Cass. n.
8980 del 2012), circostanza che nella specie non ricorre, atteso che il privato ceduto si è limitato ad eccepire l'inesistenza del credito azionato e non ha chiesto una pronuncia di accertamento dell'inesistenza di detto credito anche nei confronti della parte originaria.
Inoltre va osservato che la quale attore in senso sostanziale nel giudizio di CP_5
opposizione a decreto ingiuntivo, avrebbe potuto chiedere al giudice istruttore l'autorizzazione alla chiamata in causa del terzo ED il credito, per essere l'esigenza sorta in virtù delle difese spiegate dall'opponente, atteso che la preclusione di cui l'art. 269 comma 3 c.p.c. non si estende alla possibilità per l'attore di chiamare in causa un terzo ove la necessità della chiamata scaturisca dalle difese del convenuto (Cassazione civile sez. II, 21/09/2021, n.25499: In tema di opposizione a decreto ingiuntivo, anche tardiva ai sensi dell'art. 650 c.p.c., per effetto dell'opposizione non si verifica alcuna inversione della posizione sostanziale delle parti nel giudizio contenzioso, nel senso che il creditore mantiene la veste di attore e l'opponente quella di convenuto, il che esplica i suoi effetti anche in ordine ai poteri e alle preclusioni di ordine processuale rispettivamente previsti per ciascuna delle due parti. Ne consegue che, ai fini della chiamata in causa del terzo da parte dell'opposto, attore in senso sostanziale, trova applicazione, non l'art. 269, comma 2, c.p.c., ma il comma 3, essendo la detta chiamata subordinata alla valutazione discrezionale, da parte del giudice istruttore, che l'esigenza pag. 8/11 dell'estensione del contraddittorio al terzo sia derivata effettivamente dalle difese dell'opponente, convenuto in senso sostanziale.)
Va infine rigettata la censura relativa alla condanna alle spese di lite.
Il giudice di prime cure ha tenuto conto dell'accoglimento soltanto parziale delle contestazioni mosse dall'opponente, ed ha quindi disposto la compensazione tra le parti limitatamente alla metà; ha poi ritenuto la principale soccombenza della convenuta opposta, che è stata condannata a rifondere la residua frazione delle spese di lite, liquidate in dispositivo in considerazione del valore della causa e dell'attività processuale svolta.”
La società appellante, cessionaria del credito, chiede la corretta applicazione del principio di soccombenza processuale, con condanna dell'opponente, comunque soccombente alla rifusione integrale delle spese di lite.
Ritiene il Collegio che la società cessionaria, non avendo partecipato al giudizio di primo grado e non essendo la destinataria della pronuncia di condanna alle spese di lite, in quanto emessa nei confronti della ED , non Controparte_8
sia portatrice di un interesse ad impugnare.
E' vero che il successore a titolo particolare nel diritto controverso non è terzo, bensì l'effettivo titolare del diritto in contestazione, tanto da poter essere destinatario dell'impugnazione proposta dall'avversario del ED e da poter resistere alla medesima senza che tale suo diritto possa essere condizionato dal suo mancato intervento nelle fasi pregresse del giudizio, così com'è legittimato a proporre impugnazione avverso la sentenza, anche pronunciata nei confronti del dante causa non estromesso, assumendo la stessa posizione di quest'ultimo.
Tuttavia l'interesse ad impugnare postula una soccombenza sostanziale della parte, che nel caso di specie, con riguardo al capo di condanna alle spese comminata nei confronti della Banca ED, non sussiste.
La giurisprudenza di legittimità ha infatti precisato che In caso di successione a titolo particolare nel diritto controverso, il processo prosegue fra le parti originarie, ma la
pag. 9/11 sentenza ha effetto anche contro il successore a titolo particolare, il quale può intervenire o essere chiamato nel giudizio, divenendone parte a tutti gli effetti. Qualora sia rimasto estraneo al processo, il successore ne subisce gli effetti anche in sede esecutiva, ma è legittimato ad impugnare la sentenza sfavorevole al suo dante causa ovvero ad avvalersene se favorevole. Questa disciplina, che regola gli effetti che incidono sulla situazione sostanziale, non opera con riguardo agli effetti di rito, tra i quali è compresa la condanna alle spese, che riguarda solo le parti processuali.
Pertanto detta condanna non spiega effetti nei confronti del successore a titolo particolare nel diritto controverso che sia rimasto estraneo al processo. (cfr.
Cassazione civile sez. I, 06/04/2021, n.9264).
L'appello va quindi interamente rigettato, con conferma dell'impugnata sentenza.
La condanna al pagamento delle spese di lite del grado segue la soccombenza in ossequio al disposto di cui all'art. 91 c.p.c., liquidandosi le stesse nella misura indicata nel dispositivo nei confronti delle parti come costituite con i diversi difensori
P.Q.M
La Corte di appello di Ancona, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da quale mandataria di nei Parte_1 Parte_2
confronti di , CO IA, , CP CP_2 _3
e ed avverso la sentenza in epigrafe, CP_4 Parte_3
così provvede:
- rigetta l'appello, con conferma dell'impugnata sentenza;
- condanna quale mandataria di Parte_1 Parte_2
al pagamento delle spese di lite del grado nei confronti di e CP
, che liquida in euro 2058,00 per la fase di studio, in euro 1418,00 per la CP_2
fase introduttiva, in euro 3470,00 per la fase decisionale, oltre rimborso forfettario nella misura massima IVA e CAP come per legge;
pag. 10/11 - condanna quale mandataria di Parte_1 Parte_2
al pagamento delle spese di lite del grado nei confronti di CO IA e _3
, che liquida in euro 2058,00 per la fase di studio, in euro 1418,00 per la
[...]
fase introduttiva, in euro 3470,00 per la fase decisionale, oltre rimborso forfettario nella misura massima IVA e CAP come per legge;
- condanna quale mandataria di Parte_1 Parte_2
al pagamento delle spese di lite del grado nei confronti di e CP_4 [...]
che liquida in euro 2058,00 per la fase di studio, in euro Parte_3
1418,00 per la fase introduttiva, in euro 3470,00 per la fase decisionale, oltre rimborso forfettario nella misura massima IVA e CAP come per legge;
- Sussistono i presupposti per il pagamento del contributo ex art. 13 co. 1 quater
DPR 115/02.
Ancona, così deciso nella camera di consiglio telematica del 7.02.2024
Il Presidente est.
Dr.ssa Gianfelice Annalisa
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