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Sentenza 21 maggio 2025
Sentenza 21 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 21/05/2025, n. 853 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 853 |
| Data del deposito : | 21 maggio 2025 |
Testo completo
N.V.G. 18707/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Alberto Tetamo Presidente dott. Serafina Aceto Giudice Rel. dott. Isabella Messina Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. v.g. 18707/2024 promossa da:
elettivamente domiciliato presso lo studio Parte_1 dell'avv. DE LIO SIMONA e dell'avv. BURDET GIORGIO che lo rappresentano e difendono in virtù di procura in atti
RICORRENTE
e
elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. BRIGHENTI FEDERICO CP_1
ORTENSIO CARLO che lo rappresenta e difende in virtù di procura in atti
RICORRENTE
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti: come da ricorso presentato congiuntamente.
Per il P.M.: visto, nulla si oppone.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I signori e contraevano Parte_1 CP_1 matrimonio in TORINO il 26/04/2003.
L'atto di matrimonio veniva trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di TORINO (atto n. 44 parte II serie A del registro degli atti di matrimonio dell'anno 2003).
Dal matrimonio sono nati i figli: il 13/08/2006 e il 08/01/2008. Per_1 Per_2
Con ricorso depositato il 30/07/2024 i coniugi hanno chiesto a questo Tribunale di pronunciare la separazione personale dei coniugi. I ricorrenti, nel termine perentorio loro assegnato, facevano pervenire note scritte in sostituzione dell'udienza di comparizione personale ex artt. 127 ter e 473-bis.51 c.p.c., insistendo nelle loro comuni istanze.
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto all'accoglimento della domanda.
La domanda di separazione personale dei coniugi è accoglibile poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 151 co. 1 c.c.
Vi è accordo economico e le condizioni relative alla prole minorenne rispondono al prevalente interesse della stessa, il cui ascolto è manifestamente superfluo ed in ogni caso non necessario ex art. 473-bis.4 c.p.c.
Nulla sulle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, visto l'art. 473-bis.51 c.p.c.
PRONUNCIA la separazione personale tra e Parte_1
CP_1
OMOLOGA gli accordi intervenuti tra le parti e per l'effetto:
DÀ ATTO che i coniugi vivranno separati con l'obbligo del mutuo rispetto.
DISPONE che l'abitazione della casa familiare sita in Moncalieri (TO), Strada Cenasco n. 24 bis int. 29, di proprietà esclusiva del sig. , gli viene assegnata con tutto l'arredo ivi esistente. Pt_1
DÀ ATTO che la sig.ra vi si è già allontanata portando con sé i suoi beni personali e si è CP_1 trasferita, con le figlie minori e presso l'immobile condotto in locazione sito in Per_1 Per_2
Torino, Corso Cairoli n. 6.
DISPONE che e sono affidate in modo condiviso ad entrambi i genitori con Per_1 Per_2 esercizio disgiunto della responsabilità genitoriale per le questioni di ordinaria amministrazione e con collocazione prevalente e residenza abituale ed anagrafica presso l'abitazione della madre.
DISPONE che il sig. terrà le figlie con sé secondo gli accordi dei genitori, prioritariamente Pt_1 in ragione delle esigenze delle minori e in difetto di accordo con le seguenti modalità: tutti i mercoledì dall'uscita della scuola fino al giovedì mattina con pernottamento e riaccompagnamento a scuola il giorno seguente e a fine settimana alternati dall'uscita di scuola del venerdì fino al lunedì mattina con pernottamento e riaccompagnamento a scuola. Nei periodi extrascolastici (vacanze estive, vacanze natalizie e pasquali incluse) le figlie, anche in considerazione dell'età, decideranno in autonomia secondo il loro gradimento, coordinandosi sempre con i genitori stessi.
DISPONE che ciascun genitore provvederà al mantenimento, alla cura e all'educazione delle figlie nei periodi di permanenza delle stesse presso di sé. Inoltre il sig. corrisponderà alla sig.ra Pt_1 per il mantenimento delle figlie un contributo di euro 500,00 (cinquecento/00) per ciascuna CP_1 figlia e così complessivamente euro 1.000,00 (mille/00) da versare entro il giorno 5 di ogni mese e da rivalutare annualmente secondo gli indici ISTAT, con decorrenza da luglio 2025. L'importo dell'assegno di mantenimento è comprensivo di tutte le spese ordinarie, incluse: la quota del vitto;
il concorso alle spese di casa;
l'abbigliamento ordinario e i cambi di stagione;
le spese di cancelleria scolastica;
le spese quotidiane e i medicinali da banco.
DISPONE che i genitori parteciperanno altresì nella misura del 50% ciascuno al pagamento delle spese straordinarie come meglio dettagliate nel Protocollo di Intesa tra magistrati e avvocati del
Tribunale di Torino del 15.03.2016 che le parti dichiarano di conoscere e che si impegnano a rispettare. Nello specifico sono da intendersi spese straordinarie quelle mediche non coperte dal
S.S.N., le spese afferenti attività formative e sportive delle figlie, tutte da concordare e documentare.
DISPONE che il sig. si impegna inoltre a corrispondere alla signora a titolo di assegno Pt_1 CP_1 di mantenimento, la somma mensile di euro 600,00 (seicento/00), da rivalutarsi annualmente secondo gli indici Istat con prima rivalutazione a luglio 2025.
DÀ ATTO che il sig. si farà inoltre carico, fino al mese di giugno 2025 compreso, del canone Pt_1 di locazione e delle spese condominiali dell'abitazione sita in Torino, Corso Cairoli n. 6 dove attualmente abita la sig.ra unitamente alle figlie. L'utenza della luce e telefonica, i costi del
CP_1 riscaldamento nonché la tassa rifiuti saranno invece a carico della sig.ra Allo scadere del citato
CP_1 periodo, qualora il sig. non possa mettere a disposizione della sig.ra analoga soluzione Pt_1 CP_1 abitativa, la sig.ra previa formale comunicazione al sig. , avrà facoltà di trasferirsi con
CP_1 Pt_1 le figlie presso la ex casa familiare sita in Moncalieri (TO), Strada Cenasco n. 24 bis int. 29; in tal caso il sig. si impegna a rilasciare l'immobile entro sessanta giorni dalla comunicazione della Pt_1 sig.ra
CP_1
DÀ ATTO che l'assegno unico verrà percepito nella misura del 100% dalla sig.ra CP_1
DÀ ATTO che le parti danno il reciproco consenso con il presente atto al rilascio e/o al rinnovo del passaporto e/o di qualsiasi altro documento valido per l'espatrio.
NULLA sulle spese di lite tra le parti.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data
17/04/2025
Il Giudice Rel. Il Presidente
Dott. Serafina Aceto Dott. Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Alberto Tetamo Presidente dott. Serafina Aceto Giudice Rel. dott. Isabella Messina Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. v.g. 18707/2024 promossa da:
elettivamente domiciliato presso lo studio Parte_1 dell'avv. DE LIO SIMONA e dell'avv. BURDET GIORGIO che lo rappresentano e difendono in virtù di procura in atti
RICORRENTE
e
elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. BRIGHENTI FEDERICO CP_1
ORTENSIO CARLO che lo rappresenta e difende in virtù di procura in atti
RICORRENTE
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti: come da ricorso presentato congiuntamente.
Per il P.M.: visto, nulla si oppone.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I signori e contraevano Parte_1 CP_1 matrimonio in TORINO il 26/04/2003.
L'atto di matrimonio veniva trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di TORINO (atto n. 44 parte II serie A del registro degli atti di matrimonio dell'anno 2003).
Dal matrimonio sono nati i figli: il 13/08/2006 e il 08/01/2008. Per_1 Per_2
Con ricorso depositato il 30/07/2024 i coniugi hanno chiesto a questo Tribunale di pronunciare la separazione personale dei coniugi. I ricorrenti, nel termine perentorio loro assegnato, facevano pervenire note scritte in sostituzione dell'udienza di comparizione personale ex artt. 127 ter e 473-bis.51 c.p.c., insistendo nelle loro comuni istanze.
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto all'accoglimento della domanda.
La domanda di separazione personale dei coniugi è accoglibile poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 151 co. 1 c.c.
Vi è accordo economico e le condizioni relative alla prole minorenne rispondono al prevalente interesse della stessa, il cui ascolto è manifestamente superfluo ed in ogni caso non necessario ex art. 473-bis.4 c.p.c.
Nulla sulle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, visto l'art. 473-bis.51 c.p.c.
PRONUNCIA la separazione personale tra e Parte_1
CP_1
OMOLOGA gli accordi intervenuti tra le parti e per l'effetto:
DÀ ATTO che i coniugi vivranno separati con l'obbligo del mutuo rispetto.
DISPONE che l'abitazione della casa familiare sita in Moncalieri (TO), Strada Cenasco n. 24 bis int. 29, di proprietà esclusiva del sig. , gli viene assegnata con tutto l'arredo ivi esistente. Pt_1
DÀ ATTO che la sig.ra vi si è già allontanata portando con sé i suoi beni personali e si è CP_1 trasferita, con le figlie minori e presso l'immobile condotto in locazione sito in Per_1 Per_2
Torino, Corso Cairoli n. 6.
DISPONE che e sono affidate in modo condiviso ad entrambi i genitori con Per_1 Per_2 esercizio disgiunto della responsabilità genitoriale per le questioni di ordinaria amministrazione e con collocazione prevalente e residenza abituale ed anagrafica presso l'abitazione della madre.
DISPONE che il sig. terrà le figlie con sé secondo gli accordi dei genitori, prioritariamente Pt_1 in ragione delle esigenze delle minori e in difetto di accordo con le seguenti modalità: tutti i mercoledì dall'uscita della scuola fino al giovedì mattina con pernottamento e riaccompagnamento a scuola il giorno seguente e a fine settimana alternati dall'uscita di scuola del venerdì fino al lunedì mattina con pernottamento e riaccompagnamento a scuola. Nei periodi extrascolastici (vacanze estive, vacanze natalizie e pasquali incluse) le figlie, anche in considerazione dell'età, decideranno in autonomia secondo il loro gradimento, coordinandosi sempre con i genitori stessi.
DISPONE che ciascun genitore provvederà al mantenimento, alla cura e all'educazione delle figlie nei periodi di permanenza delle stesse presso di sé. Inoltre il sig. corrisponderà alla sig.ra Pt_1 per il mantenimento delle figlie un contributo di euro 500,00 (cinquecento/00) per ciascuna CP_1 figlia e così complessivamente euro 1.000,00 (mille/00) da versare entro il giorno 5 di ogni mese e da rivalutare annualmente secondo gli indici ISTAT, con decorrenza da luglio 2025. L'importo dell'assegno di mantenimento è comprensivo di tutte le spese ordinarie, incluse: la quota del vitto;
il concorso alle spese di casa;
l'abbigliamento ordinario e i cambi di stagione;
le spese di cancelleria scolastica;
le spese quotidiane e i medicinali da banco.
DISPONE che i genitori parteciperanno altresì nella misura del 50% ciascuno al pagamento delle spese straordinarie come meglio dettagliate nel Protocollo di Intesa tra magistrati e avvocati del
Tribunale di Torino del 15.03.2016 che le parti dichiarano di conoscere e che si impegnano a rispettare. Nello specifico sono da intendersi spese straordinarie quelle mediche non coperte dal
S.S.N., le spese afferenti attività formative e sportive delle figlie, tutte da concordare e documentare.
DISPONE che il sig. si impegna inoltre a corrispondere alla signora a titolo di assegno Pt_1 CP_1 di mantenimento, la somma mensile di euro 600,00 (seicento/00), da rivalutarsi annualmente secondo gli indici Istat con prima rivalutazione a luglio 2025.
DÀ ATTO che il sig. si farà inoltre carico, fino al mese di giugno 2025 compreso, del canone Pt_1 di locazione e delle spese condominiali dell'abitazione sita in Torino, Corso Cairoli n. 6 dove attualmente abita la sig.ra unitamente alle figlie. L'utenza della luce e telefonica, i costi del
CP_1 riscaldamento nonché la tassa rifiuti saranno invece a carico della sig.ra Allo scadere del citato
CP_1 periodo, qualora il sig. non possa mettere a disposizione della sig.ra analoga soluzione Pt_1 CP_1 abitativa, la sig.ra previa formale comunicazione al sig. , avrà facoltà di trasferirsi con
CP_1 Pt_1 le figlie presso la ex casa familiare sita in Moncalieri (TO), Strada Cenasco n. 24 bis int. 29; in tal caso il sig. si impegna a rilasciare l'immobile entro sessanta giorni dalla comunicazione della Pt_1 sig.ra
CP_1
DÀ ATTO che l'assegno unico verrà percepito nella misura del 100% dalla sig.ra CP_1
DÀ ATTO che le parti danno il reciproco consenso con il presente atto al rilascio e/o al rinnovo del passaporto e/o di qualsiasi altro documento valido per l'espatrio.
NULLA sulle spese di lite tra le parti.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data
17/04/2025
Il Giudice Rel. Il Presidente
Dott. Serafina Aceto Dott. Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.