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Sentenza 21 luglio 2025
Sentenza 21 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 21/07/2025, n. 7294 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 7294 |
| Data del deposito : | 21 luglio 2025 |
Testo completo
n. 15636/2022 r.g.a.c.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli, IV sezione civile, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati: dott.ssa Roberta Di Clemente – Presidente dr. Ettore Pastore Alinante – Giudice rel./est. dott.ssa Barbara Tango - Giudice ha deliberato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 15636/2022 RGAC e vertente
TRA
(C.F. e (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
), quali eredi , elettivamente domiciliati in C.F._2 Persona_1
Napoli alla Via Stazio 3 presso l'avv. Stefano Maione, dal quale sono rappresentati e difesi come da procura allegata telematicamente
OPPONENTI/QUERELATI
E
(C.F. ), in persona Controparte_1 P.IVA_1 dell'amministratore p.t., elettivamente domiciliato in Napoli alla Via Carlo Poerio 86 presso l'avv. Giuseppe Bosco, dal quale è rappresentato e difeso come da procura allegata telematicamente alla comparsa di risposta
OPPOSTO/QUERELANTE pagina 1 di 9
Nonché
presso la Procura della Repubblica di Napoli, in persona del Controparte_2
Procuratore della Repubblica p.t.
INTERVENTORE EX LEGE
Oggetto: Querela di falso incidentale proposta in giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo emesso per oneri condominiali con riconvenzionale di annullamento di delibera condominiale
MOTIVI DELLA DECISIONE
La querela di falso incidentale proposta dal opposto va rigettata. CP_1
Con decreto ingiuntivo 3381/2022 questo Tribunale ha ordinato a di Persona_1 pagare al , la somma di € 29.370,93, oltre interessi Controparte_1 CP_1
e spese della procedura, a titolo di oneri per quota lavori alla facciata e al CP_3 lastrico solare, quota servizio di guardiania ordinaria e straordinaria, quota lavori di copertura del garage anno 2006, e conguaglio anno 2021; si è opposto Persona_1 chiedendo di revocare il decreto ingiuntivo o subordinatamente di dichiarare che la somma dovuta dall'opponente è minore di quella ingiunta, e in via riconvenzionale di revocare la deliberazione adottata dall'assemblea del Condominio opposto in data 20/12/2021, nonché di condannare il Condominio opposto a risarcire i danni da infiltrazioni subìti dal garage di proprietà dell'opponente da liquidare in € 10.500 oltre Iva o nella diversa somma ritenuta equa, oltre ai danni per non aver potuto utilizzare l'immobile, con vittoria delle spese di lite con distrazione.
Si è costituito il , chiedendo di confermare il Controparte_1 CP_1 decreto ingiuntivo e di rigettare le domande riconvenzionali dell'opponente o, subordinatamente, di condannare l'opponente a pagare la somma portata dal decreto ingiuntivo o la diversa cifra ritenuta giusta, oltre interessi, con vittoria delle spese di lite.
pagina 2 di 9 Con comparsa depositata in data 8/11/2022 sono intervenuti in prosecuzione
[...]
e , quali eredi del defunto e con atto Parte_3 Parte_2 Persona_1 depositato in data 10/10/2023 il ha proposto Controparte_1 querela di falso avverso la firma a nome di apposta in calce alla Persona_1 procura ad litem datata 31/5/2022 allegata telematicamente all'atto d'opposizione. All'udienza svoltasi lo stesso giorno 10/10/2023 la parte opponente ha confermato la volontà di volersi avvalere del documento oggetto di querela;
alla udienza del 1°/3/2024 sono state espletate le formalità prescritte dall'art. 223 c.p.c e, successivamente, è stata prodotta documentazione ed è stata espletata consulenza tecnica d'ufficio grafologica dal dr. , il quale ha anche reso una ulteriore relazione di Persona_2 risposta alle osservazioni della parte opposta/querelante.
Ora la causa giunge alla decisione collegiale.
Preliminarmente, si rileva che l'assemblea del opposto in data 6/11/2023 ha CP_1 ratificato tutto quanto fatto sino ad allora dall'amministratore nel presente giudizio, ed in particolare ha autorizzato “ora per allora” la presentazione della querela di falso incidentale – il tutto conformemente a quanto previsto dall'art. 182.2 cpc, prima ancora che il giudice assegnasse un termine per ratificare.
Nel merito, il CTU grafologo nominato nel corso del presente giudizio ha confrontato la firma contestata con 7 firme di comparazione di provenienza certa:
- Atto di compravendita del 20 dicembre 1973 (Rep. 1507; Racc. 888), per Notar
Persona_3
- Atto di donazione del 20 dicembre 1995 I (Rep. 199363; Racc. 22068) per Notar
Persona_4
- Atto di donazione del 20 dicembre 1995 II (Rep. 199364; Racc. 22068) per Notar
Persona_4
- Testamento pubblico del sig. del 14.07.2022 (Rep. 142956; Racc. 42062); Per_1
- Firma apposta in calce alla carta di identità del rilasciata in Napoli in data Per_1
06.02.2009; Si precisa che tale documento è disponibile in copia;
- Consenso a cancellazione di ipoteca del 08.06.2022 (Re. 1728; Racc. 1337) per Notar
Si precisa che tale documento è disponibile in copia;
Persona_5
- Denuncia presso la Procura della Repubblica con allegato mandato alle liti conferito all'avv. Mele per il procedimento penale.
Dopo un'analisi molto approfondita, ha concluso che nonostante rispetto agli atti del 1973 e del 1995 le firme successive risentano di un deterioramento delle cellule nervose dello scrivente, “si rintraccia piena similarità dal punto di vista formale- esecutivo ed, in generale, rispetto al cd. imprinting, ovvero dall'approccio idealistico del soggetto vergante.”. Ecco come il CTU spiega tale asserzione, riassumendo nelle conclusioni tutta l'analisi antecedente: pagina 3 di 9 “ Si noti, infatti, la perfetta corrispondenza quanto alla identica ratio ideativa seguita nella conformazione dei grafemi - che, al solo scopo di non tediare l'utente, si intende dalle pagine 22-23 e dalle pagine 29-30 qui trascritta e riportata - e del rapporto tra questi ed, ancora, la modellazione dei minimi riferimenti letterali secondo uguale gestualità (fase di origine e di termine) anche dal punto di vista del rapporto tra cd. pieni e filetti, ovvero della dinamica di tensione e distensione che detta precisi input alla movimentazione degli arti e finanche delle dita. In tal proposito, v'è da segnalare che unica difformità risulta ascrivibile alla varia modellazione delle m e n tendenzialmente vergate in forma anellare nel caso delle comparative ed a ponte nel caso della verificanda: in ogni caso, in primis, si segnala che anche nella comparativa Denuncia presso la Procura della Repubblica tali grafemi compaiono strutturati a ponte; in ogni caso, trattasi di forme sempre variabili, sottese, cioè alla costante e continua evoluzione e variazione esecutiva, anche contestuale, del soggetto vergante.
Nelle immagini: un confronto tra la verificanda e le sottoscrizioni di certa mano rilasciata in calce alla denuncia presso la Procura della Repubblica.
Nella dimensione e nella misurazione longitudinale emergono discrasie tra contestata e prodotti di certa mano, ma il tutto naturalmente è motivato dalla carenza di energie, ovvero di vis necessaria a determinare ampi movimenti del braccio e dell'avambraccio, causando ariosità nella scrittura;
per contro, un movimento tentennante e goffo non può che produrre elementi grafici minuti e privi di qualsiasi forma di estensione.
pagina 4 di 9 Nelle immagini: un confronto tra la firma in verifica e le sottoscrizioni apposte in calce agli atti di donazione.
Va poi precisato che nel confronto tra la verificanda e le vergature agilmente rilasciate dal emergono ulteriori evidenti differenze quanto al rilascio tensivo che rivela e Per_1 si riverbera in varie modalità: nella contestata chiaramente si denotano alleggerimenti pressori e mancanze di continuità esecutive ed ancora sproporzioni e ineguaglianze, ma è chiaro che tali aspetti sono tutti da collegarsi alla assenza di dinamismo come in incipit motivato, per cause precise. Trattasi di vergatura rilasciata in epoca recente, allorquando il pativa e manifestava le medesime difficoltà espresse nelle sottoscrizioni di Per_1 certa mano della medesima epoca.
pagina 5 di 9 Del resto: non mente la identità allocativa, ovvero di gestione dello spazio: firma in contestazione ed in comparazione vengono sempre apposte nella medesima porzione del foglio, rispettando sempre l'esecuzione in forma distanziata dal margine sinistro e ponendola in modalità leggermente decentrata rispetto alle indicazioni fornite nei documenti analizzati.
.
Nelle immagini: un confronto inerente alla medesima ideazione della allocazione spaziale.
pagina 6 di 9 Il CTU ha poi risposto puntualmente alle osservazioni critiche alla sua relazione formulate dalla parte opposta/querelante; tuttavia, nei propri scritti difensivi la parte querelante ha insistito nelle proprie argomentazioni critiche, e così il CTU è stato incaricato di redigere una nuova relazione, approfondendo ulteriormente tali argomentazioni. E così, nella sua relazione di chiarimenti, sia nella prima versione che in quella finale, il CTU ha spiegato esaurientemente perché secondo lui la firma contestata è autentica, e perché ritiene tanto sulla base di un modo di procedere corretto. Nello specifico così argomenta: 1) perché ritiene di avere rispettato il protocollo metodologico ENFSI (rete europea degli istituti di scienza forense); 2) di avere analizzato il documento contestato ai raggi infrarossi, ai raggi ultravioletti e all'illuminazione diretta, e non avere riscontrato segni di alterazione;
3) di avere già valutato che l'atto in verifica esibito in originale dalla parte opponente è perfettamente compatibile con la versione depositata nel fascicolo telematico, a prescindere dal fatto che tale seconda versione manchi della firma per autentica dell'avv. Maione che si rinviene sull'originale; 4) ha riferito le interruzioni del tracciato in verifica “a comprensibile debacle psicofisica che il de cuius ha subito per effetto delle fasi anagrafiche”; 5) ha ben evidenziato che le connotazioni dinamico grafiche, che il CTP di parte opposta/querelante definisce come “giunture”, che caratterizzano la firma contestata, si ritrovano anche nelle firme di provenienza certa coeve (successive di uno o due mesi); 6) ha evidenziato che non vi è alcuna maggior leggerezza e fluidità del gesto nelle firme autentiche coeve rispetto a quella contestata;
7) ha spiegato perché la circostanza che nella firma in verifica la prima sillaba “Ca” del cognome non è Per_1 legata, a differenza di tutte le altre firme, è riferibile a normale variabilità grafica;
8) ha spiegato che le modificazioni della grafia di sono presumibilmente Persona_1 riconducibili all'incedere dell'età o a fattori patologici, anche se tali fattori patologici non sono documentati, e che le firme autentiche coeve a quella contestata “risultano pienamente in linea coi medesimi aspetti tecnici di quella contestata”; 9) ha spiegato di non essere riuscito ad ottenere dalla notaia l'originale dell'8/6/2022, ma di Per_5 avere utilmente operato sulla copia senza opposizione di nessuna delle parti;
10) ha evidenziato come una errata collocazione temporale della firma contestata e di quelle coeve di poco successive, è irrilevante ai fini dell'analisi; 11) ha molto ben spiegato come non sussistano le discrasie tra la firma contestata e quelle di provenienza certa, che il CTP della parte opposta/querelante ritiene di avere individuato: né per la fluidità scrittoria, né per l'asta della “d”, né per la “C” maiuscola, né per la “l”, e nemmeno per andamento sul rigo e incidenza pressoria.
Infine, il CTU ha chiarito con quale metodo ha depositato con un file autonomo le osservazioni della CTP di parte opposta/querelante alle sue osservazioni, senza in alcun modo alterare il contraddittorio processuale.
pagina 7 di 9 In ultima analisi, di fronte all'articolata risposta del CTU a tutte le osservazioni mosse alla sua relazione, con le argomentazioni svolte dalla parte opposta/querelante nelle comparse conclusionale e di replica che ribadiscono argomentazioni già confutate, il Collegio, condividendo le considerazioni del CTU, ritiene autentica la firma contestata.
Pertanto la querela di falso va rigettata.
Le spese della querela di falso incidentale seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo (cause di valore indeterminabile complessità bassa parametri minimi).
Il tenore della decisione impone, ai sensi dell'art. 226 c.p.c., l'ordine alla Cancelleria di provvedere alla restituzione del documento impugnato ai ed all'annotazione della Per_1 sentenza sull'originale del documento.
In base alla citata disposizione va anche condannato il condominio al pagamento in favore della della pena pecuniaria nella misura massima prevista Parte_4 di €20.00 .
Va, infine, disposta la trasmissione di copia della presente sentenza al Pubblico Ministero- sede per le valutazioni di sua competenza in quanto interventore ex lege.
La causa, per il prosieguo del processo di opposizione a decreto ingiuntivo, è rimessa sul ruolo del giudice istruttore con separata ordinanza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, IV sezione civile, riunito in camera di consiglio, definitivamente pronunciando sulla querela di falso incidentale e non definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 15636/2022 tra e quali eredi di Parte_1 Parte_2
opponenti/querelati; Persona_1 Controparte_1 opposto/querelante; così provvede:
1) Rigetta la querela di falso incidentale proposta dal Controparte_1 CP_1
[...
2) Condanna il querelante a rimborsare ai le spese del giudizio di CP_1 Per_1 querela di falso incidentale, che liquida in € 3.809,00 per compenso, oltre spese generali, Iva e Cpa;
con distrazione in favore dell'avv. Stefano Maione qualificatosi antistatario;
3) Pone definitivamente a carico della parte querelante le spese della consulenza tecnica d'ufficio già liquidata con separati decreti;
pagina 8 di 9 4) Ordina che il documento contestato venga restituito ai , e dispone che a cura Per_1 del cancelliere sul documento sul quale è apposta la firma contestata, venga menzionata la presente sentenza;
5) Condanna la parte querelante a pagare a favore della la pena Parte_4 pecuniaria di € 20,00;
6) Dispone sulla prosecuzione del giudizio con separata ordinanza allegata.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del 16/7/2025
Il Giudice estensore
Dott. Ettore Pastore Alinante
Il Presidente
(Dr.ssa Roberta Di Clemente)
pagina 9 di 9
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli, IV sezione civile, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati: dott.ssa Roberta Di Clemente – Presidente dr. Ettore Pastore Alinante – Giudice rel./est. dott.ssa Barbara Tango - Giudice ha deliberato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 15636/2022 RGAC e vertente
TRA
(C.F. e (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
), quali eredi , elettivamente domiciliati in C.F._2 Persona_1
Napoli alla Via Stazio 3 presso l'avv. Stefano Maione, dal quale sono rappresentati e difesi come da procura allegata telematicamente
OPPONENTI/QUERELATI
E
(C.F. ), in persona Controparte_1 P.IVA_1 dell'amministratore p.t., elettivamente domiciliato in Napoli alla Via Carlo Poerio 86 presso l'avv. Giuseppe Bosco, dal quale è rappresentato e difeso come da procura allegata telematicamente alla comparsa di risposta
OPPOSTO/QUERELANTE pagina 1 di 9
Nonché
presso la Procura della Repubblica di Napoli, in persona del Controparte_2
Procuratore della Repubblica p.t.
INTERVENTORE EX LEGE
Oggetto: Querela di falso incidentale proposta in giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo emesso per oneri condominiali con riconvenzionale di annullamento di delibera condominiale
MOTIVI DELLA DECISIONE
La querela di falso incidentale proposta dal opposto va rigettata. CP_1
Con decreto ingiuntivo 3381/2022 questo Tribunale ha ordinato a di Persona_1 pagare al , la somma di € 29.370,93, oltre interessi Controparte_1 CP_1
e spese della procedura, a titolo di oneri per quota lavori alla facciata e al CP_3 lastrico solare, quota servizio di guardiania ordinaria e straordinaria, quota lavori di copertura del garage anno 2006, e conguaglio anno 2021; si è opposto Persona_1 chiedendo di revocare il decreto ingiuntivo o subordinatamente di dichiarare che la somma dovuta dall'opponente è minore di quella ingiunta, e in via riconvenzionale di revocare la deliberazione adottata dall'assemblea del Condominio opposto in data 20/12/2021, nonché di condannare il Condominio opposto a risarcire i danni da infiltrazioni subìti dal garage di proprietà dell'opponente da liquidare in € 10.500 oltre Iva o nella diversa somma ritenuta equa, oltre ai danni per non aver potuto utilizzare l'immobile, con vittoria delle spese di lite con distrazione.
Si è costituito il , chiedendo di confermare il Controparte_1 CP_1 decreto ingiuntivo e di rigettare le domande riconvenzionali dell'opponente o, subordinatamente, di condannare l'opponente a pagare la somma portata dal decreto ingiuntivo o la diversa cifra ritenuta giusta, oltre interessi, con vittoria delle spese di lite.
pagina 2 di 9 Con comparsa depositata in data 8/11/2022 sono intervenuti in prosecuzione
[...]
e , quali eredi del defunto e con atto Parte_3 Parte_2 Persona_1 depositato in data 10/10/2023 il ha proposto Controparte_1 querela di falso avverso la firma a nome di apposta in calce alla Persona_1 procura ad litem datata 31/5/2022 allegata telematicamente all'atto d'opposizione. All'udienza svoltasi lo stesso giorno 10/10/2023 la parte opponente ha confermato la volontà di volersi avvalere del documento oggetto di querela;
alla udienza del 1°/3/2024 sono state espletate le formalità prescritte dall'art. 223 c.p.c e, successivamente, è stata prodotta documentazione ed è stata espletata consulenza tecnica d'ufficio grafologica dal dr. , il quale ha anche reso una ulteriore relazione di Persona_2 risposta alle osservazioni della parte opposta/querelante.
Ora la causa giunge alla decisione collegiale.
Preliminarmente, si rileva che l'assemblea del opposto in data 6/11/2023 ha CP_1 ratificato tutto quanto fatto sino ad allora dall'amministratore nel presente giudizio, ed in particolare ha autorizzato “ora per allora” la presentazione della querela di falso incidentale – il tutto conformemente a quanto previsto dall'art. 182.2 cpc, prima ancora che il giudice assegnasse un termine per ratificare.
Nel merito, il CTU grafologo nominato nel corso del presente giudizio ha confrontato la firma contestata con 7 firme di comparazione di provenienza certa:
- Atto di compravendita del 20 dicembre 1973 (Rep. 1507; Racc. 888), per Notar
Persona_3
- Atto di donazione del 20 dicembre 1995 I (Rep. 199363; Racc. 22068) per Notar
Persona_4
- Atto di donazione del 20 dicembre 1995 II (Rep. 199364; Racc. 22068) per Notar
Persona_4
- Testamento pubblico del sig. del 14.07.2022 (Rep. 142956; Racc. 42062); Per_1
- Firma apposta in calce alla carta di identità del rilasciata in Napoli in data Per_1
06.02.2009; Si precisa che tale documento è disponibile in copia;
- Consenso a cancellazione di ipoteca del 08.06.2022 (Re. 1728; Racc. 1337) per Notar
Si precisa che tale documento è disponibile in copia;
Persona_5
- Denuncia presso la Procura della Repubblica con allegato mandato alle liti conferito all'avv. Mele per il procedimento penale.
Dopo un'analisi molto approfondita, ha concluso che nonostante rispetto agli atti del 1973 e del 1995 le firme successive risentano di un deterioramento delle cellule nervose dello scrivente, “si rintraccia piena similarità dal punto di vista formale- esecutivo ed, in generale, rispetto al cd. imprinting, ovvero dall'approccio idealistico del soggetto vergante.”. Ecco come il CTU spiega tale asserzione, riassumendo nelle conclusioni tutta l'analisi antecedente: pagina 3 di 9 “ Si noti, infatti, la perfetta corrispondenza quanto alla identica ratio ideativa seguita nella conformazione dei grafemi - che, al solo scopo di non tediare l'utente, si intende dalle pagine 22-23 e dalle pagine 29-30 qui trascritta e riportata - e del rapporto tra questi ed, ancora, la modellazione dei minimi riferimenti letterali secondo uguale gestualità (fase di origine e di termine) anche dal punto di vista del rapporto tra cd. pieni e filetti, ovvero della dinamica di tensione e distensione che detta precisi input alla movimentazione degli arti e finanche delle dita. In tal proposito, v'è da segnalare che unica difformità risulta ascrivibile alla varia modellazione delle m e n tendenzialmente vergate in forma anellare nel caso delle comparative ed a ponte nel caso della verificanda: in ogni caso, in primis, si segnala che anche nella comparativa Denuncia presso la Procura della Repubblica tali grafemi compaiono strutturati a ponte; in ogni caso, trattasi di forme sempre variabili, sottese, cioè alla costante e continua evoluzione e variazione esecutiva, anche contestuale, del soggetto vergante.
Nelle immagini: un confronto tra la verificanda e le sottoscrizioni di certa mano rilasciata in calce alla denuncia presso la Procura della Repubblica.
Nella dimensione e nella misurazione longitudinale emergono discrasie tra contestata e prodotti di certa mano, ma il tutto naturalmente è motivato dalla carenza di energie, ovvero di vis necessaria a determinare ampi movimenti del braccio e dell'avambraccio, causando ariosità nella scrittura;
per contro, un movimento tentennante e goffo non può che produrre elementi grafici minuti e privi di qualsiasi forma di estensione.
pagina 4 di 9 Nelle immagini: un confronto tra la firma in verifica e le sottoscrizioni apposte in calce agli atti di donazione.
Va poi precisato che nel confronto tra la verificanda e le vergature agilmente rilasciate dal emergono ulteriori evidenti differenze quanto al rilascio tensivo che rivela e Per_1 si riverbera in varie modalità: nella contestata chiaramente si denotano alleggerimenti pressori e mancanze di continuità esecutive ed ancora sproporzioni e ineguaglianze, ma è chiaro che tali aspetti sono tutti da collegarsi alla assenza di dinamismo come in incipit motivato, per cause precise. Trattasi di vergatura rilasciata in epoca recente, allorquando il pativa e manifestava le medesime difficoltà espresse nelle sottoscrizioni di Per_1 certa mano della medesima epoca.
pagina 5 di 9 Del resto: non mente la identità allocativa, ovvero di gestione dello spazio: firma in contestazione ed in comparazione vengono sempre apposte nella medesima porzione del foglio, rispettando sempre l'esecuzione in forma distanziata dal margine sinistro e ponendola in modalità leggermente decentrata rispetto alle indicazioni fornite nei documenti analizzati.
.
Nelle immagini: un confronto inerente alla medesima ideazione della allocazione spaziale.
pagina 6 di 9 Il CTU ha poi risposto puntualmente alle osservazioni critiche alla sua relazione formulate dalla parte opposta/querelante; tuttavia, nei propri scritti difensivi la parte querelante ha insistito nelle proprie argomentazioni critiche, e così il CTU è stato incaricato di redigere una nuova relazione, approfondendo ulteriormente tali argomentazioni. E così, nella sua relazione di chiarimenti, sia nella prima versione che in quella finale, il CTU ha spiegato esaurientemente perché secondo lui la firma contestata è autentica, e perché ritiene tanto sulla base di un modo di procedere corretto. Nello specifico così argomenta: 1) perché ritiene di avere rispettato il protocollo metodologico ENFSI (rete europea degli istituti di scienza forense); 2) di avere analizzato il documento contestato ai raggi infrarossi, ai raggi ultravioletti e all'illuminazione diretta, e non avere riscontrato segni di alterazione;
3) di avere già valutato che l'atto in verifica esibito in originale dalla parte opponente è perfettamente compatibile con la versione depositata nel fascicolo telematico, a prescindere dal fatto che tale seconda versione manchi della firma per autentica dell'avv. Maione che si rinviene sull'originale; 4) ha riferito le interruzioni del tracciato in verifica “a comprensibile debacle psicofisica che il de cuius ha subito per effetto delle fasi anagrafiche”; 5) ha ben evidenziato che le connotazioni dinamico grafiche, che il CTP di parte opposta/querelante definisce come “giunture”, che caratterizzano la firma contestata, si ritrovano anche nelle firme di provenienza certa coeve (successive di uno o due mesi); 6) ha evidenziato che non vi è alcuna maggior leggerezza e fluidità del gesto nelle firme autentiche coeve rispetto a quella contestata;
7) ha spiegato perché la circostanza che nella firma in verifica la prima sillaba “Ca” del cognome non è Per_1 legata, a differenza di tutte le altre firme, è riferibile a normale variabilità grafica;
8) ha spiegato che le modificazioni della grafia di sono presumibilmente Persona_1 riconducibili all'incedere dell'età o a fattori patologici, anche se tali fattori patologici non sono documentati, e che le firme autentiche coeve a quella contestata “risultano pienamente in linea coi medesimi aspetti tecnici di quella contestata”; 9) ha spiegato di non essere riuscito ad ottenere dalla notaia l'originale dell'8/6/2022, ma di Per_5 avere utilmente operato sulla copia senza opposizione di nessuna delle parti;
10) ha evidenziato come una errata collocazione temporale della firma contestata e di quelle coeve di poco successive, è irrilevante ai fini dell'analisi; 11) ha molto ben spiegato come non sussistano le discrasie tra la firma contestata e quelle di provenienza certa, che il CTP della parte opposta/querelante ritiene di avere individuato: né per la fluidità scrittoria, né per l'asta della “d”, né per la “C” maiuscola, né per la “l”, e nemmeno per andamento sul rigo e incidenza pressoria.
Infine, il CTU ha chiarito con quale metodo ha depositato con un file autonomo le osservazioni della CTP di parte opposta/querelante alle sue osservazioni, senza in alcun modo alterare il contraddittorio processuale.
pagina 7 di 9 In ultima analisi, di fronte all'articolata risposta del CTU a tutte le osservazioni mosse alla sua relazione, con le argomentazioni svolte dalla parte opposta/querelante nelle comparse conclusionale e di replica che ribadiscono argomentazioni già confutate, il Collegio, condividendo le considerazioni del CTU, ritiene autentica la firma contestata.
Pertanto la querela di falso va rigettata.
Le spese della querela di falso incidentale seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo (cause di valore indeterminabile complessità bassa parametri minimi).
Il tenore della decisione impone, ai sensi dell'art. 226 c.p.c., l'ordine alla Cancelleria di provvedere alla restituzione del documento impugnato ai ed all'annotazione della Per_1 sentenza sull'originale del documento.
In base alla citata disposizione va anche condannato il condominio al pagamento in favore della della pena pecuniaria nella misura massima prevista Parte_4 di €20.00 .
Va, infine, disposta la trasmissione di copia della presente sentenza al Pubblico Ministero- sede per le valutazioni di sua competenza in quanto interventore ex lege.
La causa, per il prosieguo del processo di opposizione a decreto ingiuntivo, è rimessa sul ruolo del giudice istruttore con separata ordinanza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, IV sezione civile, riunito in camera di consiglio, definitivamente pronunciando sulla querela di falso incidentale e non definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 15636/2022 tra e quali eredi di Parte_1 Parte_2
opponenti/querelati; Persona_1 Controparte_1 opposto/querelante; così provvede:
1) Rigetta la querela di falso incidentale proposta dal Controparte_1 CP_1
[...
2) Condanna il querelante a rimborsare ai le spese del giudizio di CP_1 Per_1 querela di falso incidentale, che liquida in € 3.809,00 per compenso, oltre spese generali, Iva e Cpa;
con distrazione in favore dell'avv. Stefano Maione qualificatosi antistatario;
3) Pone definitivamente a carico della parte querelante le spese della consulenza tecnica d'ufficio già liquidata con separati decreti;
pagina 8 di 9 4) Ordina che il documento contestato venga restituito ai , e dispone che a cura Per_1 del cancelliere sul documento sul quale è apposta la firma contestata, venga menzionata la presente sentenza;
5) Condanna la parte querelante a pagare a favore della la pena Parte_4 pecuniaria di € 20,00;
6) Dispone sulla prosecuzione del giudizio con separata ordinanza allegata.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del 16/7/2025
Il Giudice estensore
Dott. Ettore Pastore Alinante
Il Presidente
(Dr.ssa Roberta Di Clemente)
pagina 9 di 9