TRIB
Sentenza 26 marzo 2025
Sentenza 26 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Firenze, sentenza 26/03/2025, n. 948 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Firenze |
| Numero : | 948 |
| Data del deposito : | 26 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA In nome del popolo italiano TRIBUNALE DI FIRENZE Sezione Seconda Civile
Il Giudice, dott. Massimo Maione Mannamo, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento civile n. 1646/2023 R.G. Affari Contenziosi, avente ad oggetto: “Circolazione stradale- opposizione ad ordinanza ingiunzione”
VERTENTE
TRA
in proprio Parte_1
-Appellante-
e
Controparte_1
, in persona del Prefetto pro tempore, rappresentata e difesa ex lege
[...]
dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di CP_1
-Appellata-
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso innanzi al Giudice di pace di , propose CP_1 Parte_1
opposizione avverso l'ordinanza ingiunzione n. 00026073 del 7 Marzo 2019 del pagina 1 di 8 Prefetto di che aveva rigettato il ricorso ex art. 203 CdS da egli CP_1
proposto avverso il verbale di accertamento di violazione 2060977 del 3
Settembre 2018 con il quale il aveva contestato la violazione Controparte_2
dell'art. 142 comma 8 del CdS, accertata tramite Autovelox, perché in data 27
Luglio 2018 alle ore 14:51 in Viale Etruria altezza Via Bibbiena, CP_1
direzione ingresso città, il conducente del veicolo targato CN080KG circolava a
61 km/h superando di 11 km/h il limite di 50 km/h previsto per quella categoria di strada.
Sostenne, a fondamento della propria opposizione, 1) Violazione di legge, e precisamente degli artt. 3 L. 7/8/1990 n. 241, 18 L. 24/11/1981 n. 689, per essere l'ordinanza opposta, nel merito, priva di motivazione;
2) Violazione di legge, art. 21 septies L. n. 241/1990, per mancata sottoscrizione del verbale di accertamento della violazione;
3) Ulteriore violazione di legge, ed esattamente dell'art. 21 septies L. 7/8/1990 n. 241, per mancanza del requisito della paternità del verbale di accertamento della violazione ove è riportato solo un numero di matricola;
4) Violazione di legge, art. 142 D.Lgs n. 285/1992 e art. 3 L. n.
689/1981, per illegittimità dell'ordinanza in difetto dell'elemento soggettivo della violazione contestata.
Si costituì il Prefetto di tramite funzionario delegato, chiedendo il CP_1
rigetto dell'opposizione e la convalida del provvedimento impugnato.
Il Giudice di pace di , con sentenza n. 1320/2022, rigettò il ricorso e CP_1
confermò l'ordinanza ingiunzione impugnata, riducendola al minimo edittale.
Osservò il primo giudice, a fondamento del proprio decisum, che il primo motivo del ricorso era infondato per avere la richiamato per relationem le CP_1
controdeduzioni dell'organo accertatore, che il secondo ed il terzo motivo erano infondati perché la contestazione della violazione riportava il numero di matricola del verbalizzante sufficiente ad attribuire la paternità dell'accertamento all'unico agente al quale il numero può appartenere e che il pagina 2 di 8 quarto motivo era infondato per la presenza sul tratto stradale percorso di cartelli con la prescrizione della velocità massima di 50 Km/h che il ricorrente aveva incontestabilmente violato.
Avverso la predetta sentenza proponeva appello , Parte_1
affidando le proprie doglianze ai seguenti motivi di censura: 1) l'ordinanza opposta era priva di una motivazione propria perché motivata esclusivamente con il richiamo delle controdeduzioni dell'organo di polizia, tenute celate dal
Prefetto e rese note soltanto in giudizio, e ciò in violazione del principio generale di motivazione di tutti gli atti amministrativi e del principio di inoppugnabilità dell'atto amministrativo, di talché essa non può costituire valido titolo della pretesa creditoria dell'amministrazione perché emessa contra legem dunque improduttiva dei suoi effetti. L'ordinanza priva di motivazione propria è viepiù in contrasto con il principio costituzionale del giusto processo e con i principi di economia processuale e di indisponibilità delle risorse giudiziarie perché onera la parte ad instaurare un giudizio sul rapporto per sopperire al difetto di motivazione del provvedimento che instaura il rapporto stesso;
2) nullità del verbale di accertamento perché privo del nominativo del pubblico ufficiale accertatore della violazione identificato con un numero inidoneo all'effettiva riferibilità dell'atto all'agente se non ricorrendo a fonti esterne che non sono fidefacenti né del nominativo del pubblico ufficiale né della corrispondenza del numero di matricola al nome;
3) mancanza dell'elemento soggettivo della colpa per impossibilità del soggetto che supera il limite di velocità di 1 km/h di rilevarlo dal tachimetro del veicolo di talché la violazione elevabile era quella dell'art. 142 comma 7 CdS, superamento del limite di velocità di non oltre 10 Km/h, anziché quella dell'art. 142 comma 8 CdS riguardante il superamento della velocità di oltre 10 Km/h.
Chiedeva, pertanto, la riforma della impugnata sentenza con conseguente accoglimento dell'opposizione.
pagina 3 di 8 Si costituiva l' Controparte_3
deducendo l'inammissibilità, quantomeno parziale, dell'appello ex
[...]
art. 342 cpc perché limitato alla riproposizione delle domande e delle eccezioni di primo grado in luogo dell'indicazione in modo chiaro, sintetico e specifico dei punti della sentenza di primo grado che si intende contestare con precisa esposizione in fatto ed in diritto del punto che si intende sottoporre a riesame,
l'infondatezza delle doglianze proposte con il gravame e sosteneva la correttezza della sentenza impugnata.
Chiedeva, pertanto, il rigetto dell'appello.
La causa veniva decisa all'udienza del 14.3.2024, dopo discussione delle parti e lettura del dispositivo in loro assenza, previo consenso di queste.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello proposto, per i motivi che saranno di seguito illustrati, non merita accoglimento.
Il Tribunale ritiene preliminarmente l'ammissibilità dell'interposto appello in adesione al principio formulato dal giudice di legittimità laddove ha chiarito che
«… l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di "revisio prioris instantiae" del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata» (Cass. SS.UU.
n. 36481/2022).
Anche considerando il ricorso dell'appellante ad una «inversione argomentativa» che si concretizza nell'esporre prima le ragioni della doglianza per poi richiamare i pagina 4 di 8 corrispondenti punti contestati della sentenza di primo grado, deve evidenziarsi come i motivi dedotti a sostegno dell'impugnazione siano esposti in modo chiaro e specifico come disciplinato dall'art. 342 cpc, sì che l'eccezione prefettizia sul punto deve essere respinta.
Nel merito, poiché «non si richiedono modifiche alla ricostruzione del fatto compiuta dal giudice di primo grado» (pag. 12 ricorso), è pacifico che «… il conducente del veicolo
AUTOVEICOLO targa CN080KG ha violato le norme del Codice della Strada di cui all'art. 142 comma 8 perché in il giorno 27/07/2018 alle ore 14.51 in VLE CP_1
ETRURIA altezza VIA BIBBIENA DIREZIONE INGRESSO CITTA' circolava
a 61 Km/h, superando di 11 Km/h il limite di 50 Km/h come previsto per quella categoria di strada ivi vigente … Violazione accertata a seguito della rilevazione effettuata con dispositivo Autovelox 106” (verbale di accertamento 2060977/2018 del
03/09/2019 in atti) e, conseguentemente, correttamente il Giudice di pace ha ritenuto di respingere l'opposizione avverso l'ordinanza ingiunzione del Prefetto di 00026073 del 07.03.2019 con la quale veniva CP_1 CP_4
respinto il ricorso avverso il verbale di accertamento della violazione.
Ed invero, l'ordinanza ingiunzione de qua è stata validamente emessa nel rispetto di tutti i requisiti- formali e sostanziali- legalmente previsti, in quanto fondata su
«… gli atti prodotti dall'ufficio a cui appartiene l'organo accertatore, che sono accessibili tramite portale http://sana.interno.it dopo aver chiesto la relativa abilitazione a questa
»; in essa è dunque richiamata la motivazione dell'organo accertatore, e CP_1
tanto nel rispetto del principio di elaborazione giurisprudenziale per il quale
«l'ordinanza ingiunzione irrogativa di una sanzione amministrativa non deve avere una motivazione analitica e dettagliata come quella di un provvedimento giudiziario, essendo sufficiente che sia dotata di una motivazione succinta, purché dia conto delle ragioni di fatto della decisione (che possono anche essere desunte "per relationem") ed evidenzi l'avvenuto esame degli eventuali rilievi difensivi formulati dal ricorrente» (in termini, Cass. n. 16316/2020;
Cass. n. 8649/2006) Cass. n. Civ. Sez. II Ordinanza n. 35025/12.2023).
pagina 5 di 8 A nessuna censura, dunque, sotto questo profilo, può essere utilmente sottoposta l'impugnata ordinanza ingiunzione emanata, per quanto argomentato, nel rispetto del principio dell'obbligo di motivazione degli atti amministrativi di cui all'art. 3 della Legge 241/90.
Si aggiunga che il ricorrente nemmeno ha provato- né, ancor prima, allegato- di aver compulsato il portale http://sana.interno.it nel quale gli atti dell'organo accertatore erano accessibili.
Il primo motivo d'appello deve pertanto essere rigettato.
Quanto alla seconda doglianza oggetto del presente gravame, si evidenzia che qualora il verbale di accertamento sia redatto con sistemi meccanizzati ai sensi dell'art. 3 comma 2 del D.Lgs. 12 febbraio 1993 n. 39 (2. Nell'ambito delle pubbliche amministrazioni l'immissione, la riproduzione su qualunque supporto e la trasmissione di dati, informazioni e documenti mediante sistemi informatici o telematici, nonché l'emanazione di atti amministrativi attraverso i medesimi sistemi, devono essere accompagnate dall'indicazione della fonte e del responsabile dell'immissione, riproduzione, trasmissione o emanazione. Se per la validità di tali operazioni e degli atti emessi sia prevista
l'apposizione di firma autografa, la stessa è sostituita dall'indicazione a stampa, sul documento prodotto dal sistema automatizzato, del nominativo del soggetto responsabile), come nella fattispecie, la firma autografa dell'agente accertatore non è necessaria ed è sufficiente l'indicazione a stampa del numero di matricola del quale il singolo agente accertatore è titolare;
ciò che rileva è l'indicazione sulla copia meccanizzata del verbale del nominativo del soggetto responsabile del procedimento, così come indicato nel verbale de quo.
Infatti, « in tema di sanzioni amministrative inflitte per violazioni del codice della strada, la notifica del verbale di accertamento privo della sottoscrizione autografa degli accertatori deve ritenersi legittima se il verbalerisulta redatto "con sistema meccanizzato o di elaborazione dati", giusta il disposto degli artt. 383, comma 4, e 385, commi 3 e 4, del regolamento di esecuzione e di attuazione del codice della strada, e dell'art. 3, comma 2, del d.lgs. n. 39 del
pagina 6 di 8 1993 secondo il quale, nella redazione di atti amministrativi, la firma autografa è sostituita,
a tutti gli effetti, dall'indicazione a stampa, sul documento prodotto dal sistema automatizzato, del nominativo del soggetto responsabile dell'atto»(Cass. n. 18493/2020;
Cass. n. 19780/2006).
Ne discende che anche il secondo motivo d'appello va rigettato.
Quanto al terzo ed ultimo motivo di gravame, si osserva che nessun dubbio vi
è circa il rilevamento della velocità da parte dell'autovelox che evidenziava come il ricorrente «… circolava a 61 Km/h, superando di 11 Km/h il limite di 50 Km/h come previsto per quella categoria di strada ivi vigente. La velocità è calcolata sottraendo, quale tolleranza, il 5% con un minimo di 5 Km/h dal dato di 66 Km/h registrato dallo strumento» con ciò violando l'art. 142 comma 8 del Codice della Strada.
Né può essere invocata, da parte dell'appellante, l'assenza di colpa poiché questa
è esclusa, secondo il disposto del secondo comma dell'art. 3 della legge n.
689/81, richiamato dall'art. 194 del CdS, quando la violazione è commessa per errore sul fatto non determinato da colpa dell'agente: evenienza da escludersi nella fattispecie ove l'appellante, su di un tratto di strada che prevedeva come limite di velocità quello di 50 Km/h, aveva abbondantemente superato tale limite ponendo, in tal modo, un comportamento già colposo.
Anche tale motivo va, dunque, rigettato.
Tanto comporta il rigetto dell'appello.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, ai sensi del
DM n.147/2022, assunto quale scaglione di riferimento nei suoi valori minimi quello fino ad € 1.100.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, rigetta l'appello proposto da
[...]
nei confronti della avverso Parte_1 Controparte_1
pagina 7 di 8 la sentenza n. 1320 emessa dal Giudice di pace di in data 5.8.2022, che CP_1
integralmente conferma;
CONDANNA parte appellante alla rifusione, in favore della CP_1
, delle spese processuali del presente grado di giudizio che si
[...]
liquidano, complessivamente, in € 232 per compenso, oltre spese generali nella misura del 15%, IVA e CAP come per legge;
visto l'art. 13 co 1-quaater DPR n. 115/2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il pagamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Firenze, 26.III.2025
Il Giudice
-dr. Massimo Maione Mannamo-
pagina 8 di 8