Articolo 337 del Codice dell'ordinamento militare
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9 ottobre 2010
Art. 337. Regime fiscale 1. Tutti gli atti necessari per l'esecuzione del presente titolo, compiuti nell'interesse dello Stato, comprese le cancellazioni ipotecarie, sono esenti dalle imposte di bollo, di registro, ipotecarie e catastali, nonche' dagli emolumenti riscossi dai conservatori dei registri immobiliari, dai diritti di scritturato e dai tributi speciali di cui al decreto-legge 31 luglio 1954, n. 533 , convertito dalla legge 26 settembre 1954, n. 869 .
Nota all' art. 337:
- Il decreto-legge 31 luglio 1954, n. 533 (Disciplina relativa ai diritti, compensi e proventi percepiti dal personale dell'Amministrazione dello Stato), convertito dalla legge 26 settembre 1954, n. 869 , e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 31 luglio 1954, n. 173.
Entrata in vigore il 9 ottobre 2010