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Sentenza 30 giugno 2025
Sentenza 30 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Perugia, sentenza 30/06/2025, n. 390 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Perugia |
| Numero : | 390 |
| Data del deposito : | 30 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 589/2023
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI PERUGIA SEZIONE CIVILE La Corte di appello civile così composta
Dott. Claudio Baglioni Presidente rel.
Dott.ssa Francesca Altrui Consigliere
Dott.ssa Arianna De Martino Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA 1 nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 589/2023; promossa da:
c.f. , elettivamente domiciliato in Perugia via Parte_1 C.F._1
Bartolo n. 10, presso lo studio dell'Avv. Vittorio Betti (c.f. ), C.F._2 indirizzo e-mail n. di fax ove ricevere le Email_1 comunicazioni 075 5732589), dal quale è rappresentato e difeso nel presente procedimento come da procura a margine dell'atto di appello appellante contro
p. i.v.a. , in persona del liquidatore e legale rappresentante Controparte_1 P.IVA_1 pro-tempore, con sede legale in Spoleto (PG), piazza Garibaldi n. 8 appellata contumace
e contro
, c.f. - p. Controparte_2 P.IVA_2
i.v.a. , in persona del l.r. pro tempore, giusta procura speciale autenticata dal P.IVA_3 notaio di Trento, rep. n. 25638 del 13.2.2023, registrato a Persona_1
Trento il 22.2.2023 al n. 3864 serie 1T ed iscritto al Registro delle Imprese di Trento in data 22/02/2023, con sede in Trento, Piazza delle Donne Lavoratrici, 2, rappresentata e pagina 1 di 11 difesa, giusta procura allegata alla busta di deposito, dall'Avv. Alessandra Paoletti c.f.
del foro di Firenze, che ha eletto domicilio presso lo studio C.F._3 dell'Avv. Andrea di Massa in Perugia, corso Cavour n. 85 appellata
e contro
p. i.v.a. , in persona del l.r.p.t., rappresentata e difesa Controparte_3 P.IVA_4 dall'Avv. Luisa Bordeaux (CF. ), giusta delega in atti, ed C.F._4 elettivamente domiciliata presso lo studio dell'Avv. Luisa Bordeaux in Lecco alla via
Aspromonte n. 61 appellata
e contro
di in persona del legale rappresentante p.t. Sig. Controparte_4 Controparte_5
corrente in Foligno (PG), via Cagliari n. 15/A, p. i.v.a. , Controparte_5 P.IVA_5 rappresentata e difesa, giusta delega conferita nel procedimento di primo grado dinnanzi al Tribunale di Spoleto RG 488/2018, dall'Avv. Gian Luca Mazzocchio (CF:
e con lo stesso elettivamente domiciliato in Foligno, piazza CodiceFiscale_5 della Repubblica n. 16, ed al seguente indirizzo pec:
Email_2 2 appellata
e contro
, c.f. , in qualità di titolare dell'omonima Ditta Controparte_6 C.F._6
Individuale, con sede legale in Cerreto di Spoleto (PG), Loc. Macchia n. 3/C appellato contumace
e contro
c.f. , e c.f. , CP_7 C.F._7 CP_8 C.F._8 elettivamente domiciliati in Spoleto (PG), Piazza Duomo n. 8 presso lo studio dell'Avv.
Massimo Marcucci del Foro di Perugia (C.F. il quale li C.F._9 rappresenta e difende giusta procura in calce alla comparsa di costituzione
( Email_3 appellati
e contro
Controparte_9 appellata contumace
*************
Oggetto: azione di accertamento della responsabilità per danni derivanti da vizi in
pagina 2 di 11 contratto di appalto
Conclusioni delle parti
Come in atti e nelle note per la trattazione scritta depositate per l'udienza del
28.5.2025.
Concisa esposizione dei motivi di fatto e di diritto della decisione ha impugnato la sentenza n. 178/2023 del Tribunale di Spoleto, Parte_1 pubblicata il 10.3.2023, che: a) l'ha condannato in solido con al Controparte_6 pagamento di € 36.961,33 in favore di oltre al pagamento delle spese Controparte_1 processuali;
b) ha dichiarato inammissibile la sua domanda di garanzia svolta nei confronti di ponendo a suo carico le spese di lite anche nel rapporto CP_2 processuale con quest'ultima.
Col primo motivo, rubricato “erroneità e/o illogicità della sentenza per violazione e/o falsa applicazione dell'art. 3 D.L. 12 settembre 2014 n. 132 convertito in L. 10 novembre 2014
n.162 nella parte in cui ha rigettato l'eccezione di improcedibilità dell'azione per mancato esperimento del tentativo di negoziazione assistita” ha censurato il capo 1.2 della sentenza di primo grado laddove il Tribunale ha rigettato l'eccezione di improcedibilità della domanda per mancato esperimento del tentativo di negoziazione assistita per violazione e/o falsa applicazione dell'art. 3 d.l. n. 132/2024, eccezione anche da lui 3 tempestivamente sollevata nella comparsa di costituzione e risposta. Ha sostenuto che:
l'esperimento del procedimento di negoziazione assistita, ex art. 3, co. 1, d.l. 132/2014, è condizione di procedibilità della domanda di pagamento, a qualsiasi titolo, di somme non eccedenti € 50.000, come quella in oggetto, pari ad € 36.961,33; la norma farebbe discendere l'obbligo di esperire il tentativo di mediazione direttamente dalla avanzata richiesta di pagamento, senza dare rilevanza alcuna al rapporto giuridico sottostante;
non può ritenersi che il difetto di procedibilità risulti sanato dal preventivo esperimento del procedimento previsto e disciplinato all'art. 696 bis c.p.c. non essendo stato citato nel relativo procedimento.
Col secondo motivo, rubricato “violazione e/o falsa applicazione degli artt. 115 e 116
c.p.c. nonché del principio del contraddittorio per avere il Tribunale omesso di pronunciarsi sulla non opponibilità al Geom. circa gli esiti dell'accertamento tecnico Parte_1 preventivo ex art. 696 bis c.p.c.”, ha censurato i capi 1.4, 1.5 e 2 della sentenza di primo grado nella parte in cui il Tribunale ha omesso di pronunciarsi su di un fatto decisivo, vale a dire la non opponibilità a lui degli esiti del procedimento di cui all'art. 696 bis c.p.c.. Ha sostenuto che: sono stati violati degli artt. 115 e 116 c.p.c., nonché i supremi principi costituzionali del contraddittorio e di difesa, laddove sono stati ritenuti pagina 3 di 11 opponibili gli esiti dell'ATP in suo danno, soggetto estraneo al relativo giudizio;
da ciò consegue il mancato assolvimento dell'onere probatorio relativo alla esistenza dei vizi e dei danni lamentati nei suoi confronti con il venir meno di tutto l'impianto motivazionale posto a fondamento della pronuncia di condanna nei suoi confronti.
Col terzo motivo, rubricato “violazione e/o falsa applicazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. nonché erroneità ed illogicità della sentenza nella parte in cui non ha escluso la responsabilità del Geom. nella causazione dei vizi asseritamente patiti dagli attori in quanto vizi Pt_1 occulti richiedenti approfondite analisi chimico-fisiche che esulano dalle sue conoscenze e competenze”, ha censurato la sentenza nella parte in cui ha ritenuto fondata domanda di nei suoi confronti per avere prestato la propria opera Controparte_10 professionale in favore della parte chiamante, svolgendo la direzione delle lavorazioni fondandola esclusivamente sul ruolo ricoperto quale direttore dei lavori eseguiti sull'immobile compravenduto da parte ricorrente, trascurando così i risultati delle risultanze istruttorie in violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c.. Ha sostenuto che, al contrario, deve escludersi la sua responsabilità nella causazione dei danni lamentati atteso che: nella sua relazione il c.t.u. ha chiarito che l'unico vizio riscontrato risulta causato “…da una reazione chimica dei materiali e non da una sbagliata posa in opera...” ed ancora “… si è constatato che il problema riguardava soprattutto la composizione chimica del 4 massetto di allettamento del pavimento”, circostanza confermata anche dal chimico dell'ISTEDIL, il quale avrebbe riscontrato che sul massetto utilizzato “il contenuto dei
Solfati è eccessivo e per questo motivo i componenti reattivi continuano a distanza di anni ad espandersi alla sola umidità contenuta nell'atmosfera...”; i vizi asseriti risultavano non direttamente percepibili, ma richiedenti il compimento di specifiche analisi chimico – fisiche e la vigilanza sulla regolare realizzazione dell'opera che compete al direttore dei lavori non comprende il controllo della qualità dei materiali adoperati dall'appaltatore,
a maggior ragione se quei vizi sono addebitabili solo ed esclusivamente alla ditta produttrice, nella specie con la conseguenza che sarebbe infondata la CP_11 domanda di manleva che ha avanzato nei suoi confronti;
l'istruttoria avrebbe CP_1 accertato anche che l'acquisto del massetto autolivellante è stato curato direttamente da senza alcun suo coinvolgimento, che di fatto risultava legato Controparte_9 da rapporto di prestazione d'opera solo ad quale ditta committente. Controparte_1
Col quarto motivo, rubricato “erroneità e/o illogicità della sentenza per violazione e/o falsa applicazione dell'art. 702 bis, comma III° c.p.c., 269 c.p.c., 1667 e 1669 c.c.”, ha censurato la sentenza per avere erroneamente ritenuto inammissibile la domanda di garanzia da lui spiegata nei confronti della propria compagnia di assicurazione, perché
pagina 4 di 11 la comparsa di costituzione e risposta, contenente la richiesta di autorizzazione alla chiamata del terzo, non sarebbe stata depositata entro i termini di cui all'art. 166 c.p.c. atteso che il giudizio di I° grado era stato introdotto con ricorso ex art. 702 bis c.p.c. e lui si era costituito nei 10 giorni prima dell'udienza con conseguente tempestività delle eccezioni di prescrizione e decadenza ex art. 1617 e 1619 c.c. e della chiamata in causa in manleva di CP_12
Col quinto motivo, rubricato “ancora erroneità e/o violazione e/o falsa applicazione degli artt. 115 e 116 c.p.c.”, ha censurato la sentenza per erroneità ed illogicità nella parte in cui non ha escluso la sua responsabilità nella causazione dei vizi asseritamente patiti dagli attori in quanto vizi occulti richiedenti approfondite analisi chimico-fisiche che esulano le sue conoscenze e competenze. Ha rimarcato che: al fine di poter estendere al direttore dei lavori la gravosa responsabilità ex art. 1669 c.c., è necessario che il medesimo abbia provveduto alla costruzione dell'immobile con propria autonomia decisionale e che tale autonomia decisionale sia stata viziata da colpa professionale causativa dell'evento dannoso, costituito dall'insorgenza dei gravi difetti lamentati mentre nel caso di specie era stato nominato dal committente con lo specifico compito di svolgere opera di mera sorveglianza e controllo sullo svolgimento dei lavori in cantiere e che l'appaltatore aveva agito in piena autonomia nello svolgimento dei lavori 5 di costruzione degli immobili;
massetto autolivellante, oltre ad essere conosciuto agli addetti ai lavori come di ottima qualità, era ed è specificatamente indicato e consigliato per la realizzazione di pavimenti radianti ed al momento della consegna e dell'utilizzo non presentava alcun vizio e/o difetto;
eventuali responsabilità in ordine ai danni lamentati dagli attori, qualora dovessero ravvisarsi, dovranno esclusivamente fare capo alle imprese costruttrici.
Mentre sono rimasti contumaci e Controparte_1 Controparte_6 [...]
si è costituita Controparte_9 CP_2 Controparte_2
eccependo l'inammissibilità dell'appello evidenziando che: non risulta
[...] impugnato alcun capo della sentenza Tribunale di Spoleto n. 178/2023 che involga CP_2
si è costituito nel giudizio R.G. 224/2023 (con prima udienza fissata per
[...] Pt_1 il giorno 27/09/23) solo in data 26/09/2023, quindi, ben oltre i termini previsti a pena di decadenza per la proposizione dell'appello incidentale essendo fatto onere ai sensi dell'art. 333 c.p.c. alle parti alle quali è stata notificata l'impugnazione, di proporre a pena di decadenza le loro impugnazioni in via incidentale, e, quindi, con comparsa di risposta depositata almeno venti giorni prima dell'udienza di comparizione fissata nell'atto di citazione o dell'udienza fissata a norma dell'art. 349 bis, secondo comma,
pagina 5 di 11 c.p.c.; i è costituito oltre il termine decadenziale di cui all'art. 343 c.p.c. e senza Pt_1 poi proporre appello incidentale di talché è decaduto da ogni possibilità di impugnazione e di conseguenza, per quanto almeno di interesse di i capi CP_2 della sentenza Tribunale di Spoleto n. 178/2023 nn. 7) e 8) ad essa riferibili sono passati in giudicato;
configura principio generale quello per cui la prima impugnazione vale a costituire il processo nel quale debbono confluire le eventuali impugnazioni di altri soccombenti, principio funzionale a mantenere l'unità del processo e della decisione.
Nel merito ha eccepito l'infondatezza dell'appello e l'inammissibilità della domanda di garanzia e la decadenza dalla possibilità di chiamarla in causa sostenendo che: il Tribunale aveva fatto corretta applicazione delle norme di Legge dichiarando inammissibile la domanda di garanzia svolta da nei confronti di Pt_1 CP_2 non avendola effettuata nelle forme e nei termini dell'art. 269 c.p.c. decadendo, così, dal diritto di essere manlevato, violazione del termine rilevabile d'ufficio e non sanabile dalla costituzione del terzo chiamato;
già con provvedimento del 10/09/2018 cron.
4981/18 il Giudice di primo grado, disponendo su istanza di lo spostamento CP_1 della prima udienza di comparizione delle parti e trattazione della causa exart. 183
c.p.c. al fine di consentire la chiamata in causa di terzi, ha mutato il rito da rito sommario a rito ordinario. 6 Ha altresì eccepito l'insussistenza della copertura assicurativa, polizza operante in regime di perché: l'ultimo premio assicurativo era stato corrisposto da CP_13 in data 6.2.2016 per il periodo dal 8.2.2015 all'8.2.2016 quando invece la Pt_1 richiesta risarcitoria era pervenuta per la prima volta allo stesso nel 2018 Pt_1
(quando la polizza non era più operante), allorquando ha ricevuto l'atto di chiamata in causa da parte della , mentre nessuna comunicazione o Controparte_10 denuncia vi era stata in precedenza;
irrilevante ai fini della copertura assicurativa sarebbe il preteso comportamento colposo dell' si sia verificato o meno nel Parte_2 periodo di vigenza della polizza perché trattasi di contratto assicurativo in cui l'obbligazione di garanzia non sorge con il fatto generatore di responsabilità, ma con la richiesta risarcitoria del terzo ed è un modello tipizzato dalla legge;
le claims made delimitano l'oggetto del contratto e non sono limitative della responsabilità, onde la natura non vessatoria delle stesse;
non aveva contestato l'eccezione sollevata Pt_1 dalla Compagnia tempestivamente costituitasi.
Si è costituita eccependo la tardività dell'impugnazione e Controparte_3
l'infondatezza del gravame deducendo che: aveva ricoperto la funzione di Pt_1 direttore dei lavori con le conseguenti responsabilità e non può seguire il rimpallo di pagina 6 di 11 responsabilità tra i soggetti che avevano competenza sui lavori al solo fine di far ricadere responsabilità su , pure se esclusa dall'ATP; infondato sarebbe anche CP_3 il motivo di appello sulla mancata ammissione della prova orale trattandosi di prove del tutto superflue ed irrilevanti perché i vizi e difetti e le effettive causa debbono essere ricostruite tramite c.t.u. anche se l'ATP effettuato prima della causa è stato svolto senza interlocuzione con . CP_3
Si è costituita anche di la Società Controparte_4 Controparte_5 [...] chiedendo il rigetto dell'appello evidenziando che riveste un ruolo del CP_4 tutto marginale poiché tutti i motivi di appello svolti non coinvolgerebbero la posizione della terza chiamata. Ha ribadito: la sua estraneità in ordine ai fatti per cui è causa in ragione del fatto che nel corso del giudizio per ATP è emerso chiaramente che le problematiche (presunte) denunciate dagli attori non sono in alcun modo riferite alla posa in opera del massetto realizzato dalla ma, unicamente, dalla CP_4 difettosa composizione chimica del massetto di Premier MX 700 il quale aveva un eccessivo contenuto di solfati, prodotto fornito dalla e che la Controparte_14 [...] si è semplicemente limitata ad utilizzare. CP_4
Si sono, infine, costituiti e eccependo l'inammissibilità CP_7 CP_8 dell'appello per tardività rilevando che sebbene fosse pendente l'appello Pt_1 7 proposto da non ha intes are appello incidentale salvo poi Controparte_1 proporre un appello autonomo.
Nel merito ha sostenuto l'infondatezza dell'appello, proposto da per gli Pt_1 stessi motivi evidenziati da nel gravame principale ed avente ad oggetto CP_1
l'improcedibilità dell'azione per mancato esperimento del tentativo di negoziazione assistita, sostenendo che: correttamente il primo Giudice ha negato la fondatezza all'eccezione di improcedibilità della domanda per mancata attivazione del procedimento di negoziazione assistita sulla base dell'assunto che non potrebbero essere incluse nel disposto della norma le domande di risarcimento del danno, qual è quella in oggetto, avendo gli attori agito per l'accertamento della responsabilità del venditore – costruttore ex art. 1669 c.c.; il rapporto professionista – consumatore involge tutti gli altri rapporti processuali che si sono instaurati con le chiamate in causa in quanto il soggetto eventualmente responsabile dovrà essere condannato a pagare direttamente in favore degli attori o a tenere indenne il chiamante, e preclude l'instaurazione del procedimento di negoziazione assistita;
un'interpretazione costituzionalmente orientata, rivolta ad evitare un'irragionevole durata dei procedimenti giudiziari e qualsivoglia abuso degli strumenti processuali predisposti pagina 7 di 11 per le parti, impone di diffidare di un'interpretazione dell'istituto in parola secondo la quale, in caso di processo cumulato, potrebbero essere esperiti plurimi procedimenti di negoziazione assistita a più riprese ed in tempi diversi, date le ripercussioni sui tempi di definizione dei processi;
ritenere obbligatorio esperire il procedimento di negoziazione assistita anche nei confronti dei terzi per le ulteriori domande proposte in corso di giudizio, con conseguente inclusione dell'intera controversia nell'ulteriore procedimento conciliativo, imporrebbe un onere eccessivo in capo alla parte attrice, tenuta a farsi carico del costo dell'organismo di negoziazione, al fine di raggiungere un accordo stragiudiziale non intervenuto dopo otto anni di giudizio, considerando anche il fatto che le parti, sentite in udienza, in grado di appello, hanno mostrato serie perplessità sulla possibilità di attivarlo con successo.
Sugli altri motivi di appello ha sostenuto che il Giudice può rilevare dall'ATP elementi di prova anche per chi non ha partecipato all'ATP e, nel caso di specie, sarebbe evidente che le risultanze del c.t.u. sono state valutate dal Giudice anche nei confronti di Marchi e in genere ha dedotto la loro infondatezza.
La causa è stata assunta in decisione all'udienza del 28.5.2025 sulle conclusioni delle parti precisate in atti e nelle note scritte depositate in sostituzione dell'udienza.
L'istanza di riunione del presente procedimento al giudizio n. 224/2023 R.g., cui è 8 stato già riunito anche il 299/2023, non va accolta perché non gioverebbe alla speditezza della sua definizione e non avrebbe alcuna utilità per la decisione delle questioni che occuperanno la Corte nell'altro giudizio perché questo processo può essere definito velocemente in via pregiudiziale senza entrare nel merito per le ragioni che si esporranno successivamente. Ciò rende inapplicabile l'art. 335 c.p.c., il quale ove si riferisce alla riunione fa riferimento all'evidenza solo a processi ritualmente proposti che integrandosi reciprocamente sono idonei ad essere decisi e valutati unitamente nel merito con accertamento sostanziale simultaneo del regolamento di interessi, perché ciò trova giustificazione sia in ragioni di celerità sia in quelle di evitare decisioni contrastanti, non anche quando uno di essi non essendo stato ritualmente proposto è inammissibile o improcedibile perché in tal caso la riunione è superflua (cfr. Cass.
2018/3053; Cass. 2010/18949; Cass. 2004/18447; Cass. 1997/6920; Cass. 1996/8501; Cass.
1994/6412; Cass. 1991/9594; 1988/2423). Opinare diversamente comporterebbe il ritardo nella definizione di un processo che, per sue specifiche caratteristiche, può essere definito rapidamente in via pregiudiziale senza che il suo contenuto abbia attitudine, ove riunito, ad incidere sugli altri giudizi connessi e ciò sarebbe all'evidenza in contrasto col principio di economia processuale e anche con quello, sancito nell'art. 111
pagina 8 di 11 della Costituzione, della ragionevole durata del processo.
Nella fattispecie in oggetto con comparsa del 26.9.2023 si è costituito Parte_1 nel procedimento n.r.g. 224/2023 avente ad oggetto l'appello di avverso la Controparte_1 medesima sentenza del Tribunale di Spoleto n. 178/2023 non proponendo in quella procedura appello incidentale ma riservandosi di proporre autonomo appello “in quanto ancora nei termini”.
Va tuttavia osservato che, invece, era suo onere impugnare incidentalmente la sentenza nel termine decadenziale di 20 giorni prima della data dell'udienza fissata per il procedimento n. 224/2023 dal momento che l'art. 333 c.p.c. dispone che le parti alle quali è stata notificata l'impugnazione devono proporre, a pena di decadenza, le loro impugnazioni in via incidentale nello stesso processo;
infatti, “la notifica dell'impugnazione implica rispetto a ciascuno dei destinatari che rivesta una situazione di soccombenza effettiva ed indipendentemente dal loro coinvolgimento nei giudizio di gravame ex artt. 331 e 332 c.p.c. il decorso del termine breve per l'impugnazione incidentale ex artt. 333 e
334 c.p.c.” (cfr. Cass. 2018/23457; Cass. 3129/2017; v. anche Cass. 2015/8299 in cui si è affermato che la notificazione dell'impugnazione “equivale agli effetti della conoscenza legale della sentenza impugnata, alla notificazione di quest'ultima, con la conseguenza che, essendosi consumato il potere di impugnare, decorre da essa il termine breve di cui all'art. 325 9 cod. proc. civ., senza che neppure possa al riguardo rilevare un'eventuale rinnovazione della notifica entro un termine ragionevolmente contenuto” e Cass. 2016/2478). Pertanto, non è condivisibile l'argomento della mancata notifica della sentenza poiché ciò che rileva è la notifica dell'impugnazione perché essa ha avuto l'effetto di far ritenere notificata anche la sentenza impugnata.
Non giova all'appellante sostenere che se fosse disposta la riunione ex art. 335
c.p.c. dovrebbe ritenersi tempestivo l'atto di appello de quo perché dovrebbe essere qualificato quale impugnazione incidentale tardiva ex art. 334, comma 1, c.p.c., ammessa anche quando sia già scaduto il termine per l'impugnazione principale, perché l'impugnazione incidentale per essere definita tale deve essere proposta nello stesso processo originario in cui è stato proposto da altra parte l'appello principale e nei termini previsti in quel processo, ovvero autonomamente (come principale) ma sempre entro il termine per l'impugnazione incidentale nascente dall'altro processo, non potendosi riesumare l'istituto processuale trasformando un'impugnazione principale fuori termini in incidentale tardiva per effetto della riunione ad altro processo in cui lo stesso impugnante era convenuto con effetti inammissibilmente sananti, ostandovi il principio per cui le preclusioni processuali maturate nel giudizio pagina 9 di 11 preveniente anteriormente alla riunione si estendono e rendono inammissibili nel giudizio prevenuto - in osservanza del principio dei ne bis in idem e allo scopo di non favorire l'abuso dello strumento processuale - tutte le attività soggette a decadenza che siano riferite all'oggetto comune tra i due giudizi (cfr. Cass. ord. n. 15599 del 4.6.2024;
Cass.
5.4.2023 n. 9390; Cass. n. 18808 del 2.7.2021).
E' appena il caso di aggiungere che diverso sarebbe il caso in cui l'autonoma impugnazione principale avverso la stessa sentenza fosse stata proposta tempestivamente (intendendosi tale anche quella proposta nel termine prescritto per il gravame incidentale tardivo) essendovi in tal caso l'obbligo di riunione ex art. 335 c.p.c. perché utile al fine di compiere unitamente e simultaneamente la valutazione nel merito di entrambi i processi.
Ne segue, pertanto, che l'appello principale proposto da avverso la Parte_1 sentenza n. 178/2023 che ha dato origine al procedimento n.r.g. 589/2023 è tardivo.
L'appello va, dunque, dichiarato inammissibile.
Le spese di lite del presente giudizio di appello seguono la soccombenza e vanno poste a carico dell'appellante rispetto a ciascuna parte appellata costituita, con la precisazione che e devono considerarsi un'unica parte CP_15 CP_8 essendosi costituiti con lo stesso difensore e avendo svolto identiche difese. Vanno 10 liquidate come in dispositivo, tenendo conto degli scaglioni di riferimento per il valore della controversia (da € 26.001 ad € 52.000,00), di cui al d.m. n.55/2014, e d.m. n. 37/2018, come integrato dal d.m. n.147/2022, con applicazione dei parametri di liquidazione del compenso professionale minimi stante l'estrema semplicità della causa, detratta la fase istruttoria, e avuto riguardo al pregio dell'attività professionale svolta nell'esame delle plurime questioni giuridiche trattate, nonché al risultato conseguito.
Si dà atto che l'appellante è tenuto, art. 13 co.
1-quater d.P.R. n. 115 del 2002, al pagamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato ai sensi del co.
1- bis d.P.R. n. 115 del 2002.
P.Q.M.
la Corte di appello di Perugia, definitivamente pronunciando, uditi i procuratori delle parti costituite, nella contumacia di e Controparte_1 Controparte_6 [...]
ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita: Controparte_9 dichiara inammissibile l'appello proposta da avverso la sentenza n. Parte_1
178/2023 del Tribunale di Spoleto, pubblicata il 10.3.2023; condanna l'appellante alla refusione dei compensi professionali del grado alle parti appellate costituite, che liquida a favore di ciascuna in € 2.906,00 per compensi pagina 10 di 11 professionali, oltre il rimborso forfettario, i.v.a. e c.a.p. come per legge;
dichiara irripetibili le spese processuali nel rapporto processuale tra l'appellante e gli appellati contumaci;
dichiara che l'appellante è tenuto, ex art. 13, co.
1-quater d.P.R. n. 115 del 2002 al pagamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato ai sensi del co.
1- bis d.P.R. n. 115 del 2002.
Perugia, 26.6.2025 Il Presidente est.
dott. Claudio Baglioni
11
pagina 11 di 11
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI PERUGIA SEZIONE CIVILE La Corte di appello civile così composta
Dott. Claudio Baglioni Presidente rel.
Dott.ssa Francesca Altrui Consigliere
Dott.ssa Arianna De Martino Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA 1 nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 589/2023; promossa da:
c.f. , elettivamente domiciliato in Perugia via Parte_1 C.F._1
Bartolo n. 10, presso lo studio dell'Avv. Vittorio Betti (c.f. ), C.F._2 indirizzo e-mail n. di fax ove ricevere le Email_1 comunicazioni 075 5732589), dal quale è rappresentato e difeso nel presente procedimento come da procura a margine dell'atto di appello appellante contro
p. i.v.a. , in persona del liquidatore e legale rappresentante Controparte_1 P.IVA_1 pro-tempore, con sede legale in Spoleto (PG), piazza Garibaldi n. 8 appellata contumace
e contro
, c.f. - p. Controparte_2 P.IVA_2
i.v.a. , in persona del l.r. pro tempore, giusta procura speciale autenticata dal P.IVA_3 notaio di Trento, rep. n. 25638 del 13.2.2023, registrato a Persona_1
Trento il 22.2.2023 al n. 3864 serie 1T ed iscritto al Registro delle Imprese di Trento in data 22/02/2023, con sede in Trento, Piazza delle Donne Lavoratrici, 2, rappresentata e pagina 1 di 11 difesa, giusta procura allegata alla busta di deposito, dall'Avv. Alessandra Paoletti c.f.
del foro di Firenze, che ha eletto domicilio presso lo studio C.F._3 dell'Avv. Andrea di Massa in Perugia, corso Cavour n. 85 appellata
e contro
p. i.v.a. , in persona del l.r.p.t., rappresentata e difesa Controparte_3 P.IVA_4 dall'Avv. Luisa Bordeaux (CF. ), giusta delega in atti, ed C.F._4 elettivamente domiciliata presso lo studio dell'Avv. Luisa Bordeaux in Lecco alla via
Aspromonte n. 61 appellata
e contro
di in persona del legale rappresentante p.t. Sig. Controparte_4 Controparte_5
corrente in Foligno (PG), via Cagliari n. 15/A, p. i.v.a. , Controparte_5 P.IVA_5 rappresentata e difesa, giusta delega conferita nel procedimento di primo grado dinnanzi al Tribunale di Spoleto RG 488/2018, dall'Avv. Gian Luca Mazzocchio (CF:
e con lo stesso elettivamente domiciliato in Foligno, piazza CodiceFiscale_5 della Repubblica n. 16, ed al seguente indirizzo pec:
Email_2 2 appellata
e contro
, c.f. , in qualità di titolare dell'omonima Ditta Controparte_6 C.F._6
Individuale, con sede legale in Cerreto di Spoleto (PG), Loc. Macchia n. 3/C appellato contumace
e contro
c.f. , e c.f. , CP_7 C.F._7 CP_8 C.F._8 elettivamente domiciliati in Spoleto (PG), Piazza Duomo n. 8 presso lo studio dell'Avv.
Massimo Marcucci del Foro di Perugia (C.F. il quale li C.F._9 rappresenta e difende giusta procura in calce alla comparsa di costituzione
( Email_3 appellati
e contro
Controparte_9 appellata contumace
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Oggetto: azione di accertamento della responsabilità per danni derivanti da vizi in
pagina 2 di 11 contratto di appalto
Conclusioni delle parti
Come in atti e nelle note per la trattazione scritta depositate per l'udienza del
28.5.2025.
Concisa esposizione dei motivi di fatto e di diritto della decisione ha impugnato la sentenza n. 178/2023 del Tribunale di Spoleto, Parte_1 pubblicata il 10.3.2023, che: a) l'ha condannato in solido con al Controparte_6 pagamento di € 36.961,33 in favore di oltre al pagamento delle spese Controparte_1 processuali;
b) ha dichiarato inammissibile la sua domanda di garanzia svolta nei confronti di ponendo a suo carico le spese di lite anche nel rapporto CP_2 processuale con quest'ultima.
Col primo motivo, rubricato “erroneità e/o illogicità della sentenza per violazione e/o falsa applicazione dell'art. 3 D.L. 12 settembre 2014 n. 132 convertito in L. 10 novembre 2014
n.162 nella parte in cui ha rigettato l'eccezione di improcedibilità dell'azione per mancato esperimento del tentativo di negoziazione assistita” ha censurato il capo 1.2 della sentenza di primo grado laddove il Tribunale ha rigettato l'eccezione di improcedibilità della domanda per mancato esperimento del tentativo di negoziazione assistita per violazione e/o falsa applicazione dell'art. 3 d.l. n. 132/2024, eccezione anche da lui 3 tempestivamente sollevata nella comparsa di costituzione e risposta. Ha sostenuto che:
l'esperimento del procedimento di negoziazione assistita, ex art. 3, co. 1, d.l. 132/2014, è condizione di procedibilità della domanda di pagamento, a qualsiasi titolo, di somme non eccedenti € 50.000, come quella in oggetto, pari ad € 36.961,33; la norma farebbe discendere l'obbligo di esperire il tentativo di mediazione direttamente dalla avanzata richiesta di pagamento, senza dare rilevanza alcuna al rapporto giuridico sottostante;
non può ritenersi che il difetto di procedibilità risulti sanato dal preventivo esperimento del procedimento previsto e disciplinato all'art. 696 bis c.p.c. non essendo stato citato nel relativo procedimento.
Col secondo motivo, rubricato “violazione e/o falsa applicazione degli artt. 115 e 116
c.p.c. nonché del principio del contraddittorio per avere il Tribunale omesso di pronunciarsi sulla non opponibilità al Geom. circa gli esiti dell'accertamento tecnico Parte_1 preventivo ex art. 696 bis c.p.c.”, ha censurato i capi 1.4, 1.5 e 2 della sentenza di primo grado nella parte in cui il Tribunale ha omesso di pronunciarsi su di un fatto decisivo, vale a dire la non opponibilità a lui degli esiti del procedimento di cui all'art. 696 bis c.p.c.. Ha sostenuto che: sono stati violati degli artt. 115 e 116 c.p.c., nonché i supremi principi costituzionali del contraddittorio e di difesa, laddove sono stati ritenuti pagina 3 di 11 opponibili gli esiti dell'ATP in suo danno, soggetto estraneo al relativo giudizio;
da ciò consegue il mancato assolvimento dell'onere probatorio relativo alla esistenza dei vizi e dei danni lamentati nei suoi confronti con il venir meno di tutto l'impianto motivazionale posto a fondamento della pronuncia di condanna nei suoi confronti.
Col terzo motivo, rubricato “violazione e/o falsa applicazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. nonché erroneità ed illogicità della sentenza nella parte in cui non ha escluso la responsabilità del Geom. nella causazione dei vizi asseritamente patiti dagli attori in quanto vizi Pt_1 occulti richiedenti approfondite analisi chimico-fisiche che esulano dalle sue conoscenze e competenze”, ha censurato la sentenza nella parte in cui ha ritenuto fondata domanda di nei suoi confronti per avere prestato la propria opera Controparte_10 professionale in favore della parte chiamante, svolgendo la direzione delle lavorazioni fondandola esclusivamente sul ruolo ricoperto quale direttore dei lavori eseguiti sull'immobile compravenduto da parte ricorrente, trascurando così i risultati delle risultanze istruttorie in violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c.. Ha sostenuto che, al contrario, deve escludersi la sua responsabilità nella causazione dei danni lamentati atteso che: nella sua relazione il c.t.u. ha chiarito che l'unico vizio riscontrato risulta causato “…da una reazione chimica dei materiali e non da una sbagliata posa in opera...” ed ancora “… si è constatato che il problema riguardava soprattutto la composizione chimica del 4 massetto di allettamento del pavimento”, circostanza confermata anche dal chimico dell'ISTEDIL, il quale avrebbe riscontrato che sul massetto utilizzato “il contenuto dei
Solfati è eccessivo e per questo motivo i componenti reattivi continuano a distanza di anni ad espandersi alla sola umidità contenuta nell'atmosfera...”; i vizi asseriti risultavano non direttamente percepibili, ma richiedenti il compimento di specifiche analisi chimico – fisiche e la vigilanza sulla regolare realizzazione dell'opera che compete al direttore dei lavori non comprende il controllo della qualità dei materiali adoperati dall'appaltatore,
a maggior ragione se quei vizi sono addebitabili solo ed esclusivamente alla ditta produttrice, nella specie con la conseguenza che sarebbe infondata la CP_11 domanda di manleva che ha avanzato nei suoi confronti;
l'istruttoria avrebbe CP_1 accertato anche che l'acquisto del massetto autolivellante è stato curato direttamente da senza alcun suo coinvolgimento, che di fatto risultava legato Controparte_9 da rapporto di prestazione d'opera solo ad quale ditta committente. Controparte_1
Col quarto motivo, rubricato “erroneità e/o illogicità della sentenza per violazione e/o falsa applicazione dell'art. 702 bis, comma III° c.p.c., 269 c.p.c., 1667 e 1669 c.c.”, ha censurato la sentenza per avere erroneamente ritenuto inammissibile la domanda di garanzia da lui spiegata nei confronti della propria compagnia di assicurazione, perché
pagina 4 di 11 la comparsa di costituzione e risposta, contenente la richiesta di autorizzazione alla chiamata del terzo, non sarebbe stata depositata entro i termini di cui all'art. 166 c.p.c. atteso che il giudizio di I° grado era stato introdotto con ricorso ex art. 702 bis c.p.c. e lui si era costituito nei 10 giorni prima dell'udienza con conseguente tempestività delle eccezioni di prescrizione e decadenza ex art. 1617 e 1619 c.c. e della chiamata in causa in manleva di CP_12
Col quinto motivo, rubricato “ancora erroneità e/o violazione e/o falsa applicazione degli artt. 115 e 116 c.p.c.”, ha censurato la sentenza per erroneità ed illogicità nella parte in cui non ha escluso la sua responsabilità nella causazione dei vizi asseritamente patiti dagli attori in quanto vizi occulti richiedenti approfondite analisi chimico-fisiche che esulano le sue conoscenze e competenze. Ha rimarcato che: al fine di poter estendere al direttore dei lavori la gravosa responsabilità ex art. 1669 c.c., è necessario che il medesimo abbia provveduto alla costruzione dell'immobile con propria autonomia decisionale e che tale autonomia decisionale sia stata viziata da colpa professionale causativa dell'evento dannoso, costituito dall'insorgenza dei gravi difetti lamentati mentre nel caso di specie era stato nominato dal committente con lo specifico compito di svolgere opera di mera sorveglianza e controllo sullo svolgimento dei lavori in cantiere e che l'appaltatore aveva agito in piena autonomia nello svolgimento dei lavori 5 di costruzione degli immobili;
massetto autolivellante, oltre ad essere conosciuto agli addetti ai lavori come di ottima qualità, era ed è specificatamente indicato e consigliato per la realizzazione di pavimenti radianti ed al momento della consegna e dell'utilizzo non presentava alcun vizio e/o difetto;
eventuali responsabilità in ordine ai danni lamentati dagli attori, qualora dovessero ravvisarsi, dovranno esclusivamente fare capo alle imprese costruttrici.
Mentre sono rimasti contumaci e Controparte_1 Controparte_6 [...]
si è costituita Controparte_9 CP_2 Controparte_2
eccependo l'inammissibilità dell'appello evidenziando che: non risulta
[...] impugnato alcun capo della sentenza Tribunale di Spoleto n. 178/2023 che involga CP_2
si è costituito nel giudizio R.G. 224/2023 (con prima udienza fissata per
[...] Pt_1 il giorno 27/09/23) solo in data 26/09/2023, quindi, ben oltre i termini previsti a pena di decadenza per la proposizione dell'appello incidentale essendo fatto onere ai sensi dell'art. 333 c.p.c. alle parti alle quali è stata notificata l'impugnazione, di proporre a pena di decadenza le loro impugnazioni in via incidentale, e, quindi, con comparsa di risposta depositata almeno venti giorni prima dell'udienza di comparizione fissata nell'atto di citazione o dell'udienza fissata a norma dell'art. 349 bis, secondo comma,
pagina 5 di 11 c.p.c.; i è costituito oltre il termine decadenziale di cui all'art. 343 c.p.c. e senza Pt_1 poi proporre appello incidentale di talché è decaduto da ogni possibilità di impugnazione e di conseguenza, per quanto almeno di interesse di i capi CP_2 della sentenza Tribunale di Spoleto n. 178/2023 nn. 7) e 8) ad essa riferibili sono passati in giudicato;
configura principio generale quello per cui la prima impugnazione vale a costituire il processo nel quale debbono confluire le eventuali impugnazioni di altri soccombenti, principio funzionale a mantenere l'unità del processo e della decisione.
Nel merito ha eccepito l'infondatezza dell'appello e l'inammissibilità della domanda di garanzia e la decadenza dalla possibilità di chiamarla in causa sostenendo che: il Tribunale aveva fatto corretta applicazione delle norme di Legge dichiarando inammissibile la domanda di garanzia svolta da nei confronti di Pt_1 CP_2 non avendola effettuata nelle forme e nei termini dell'art. 269 c.p.c. decadendo, così, dal diritto di essere manlevato, violazione del termine rilevabile d'ufficio e non sanabile dalla costituzione del terzo chiamato;
già con provvedimento del 10/09/2018 cron.
4981/18 il Giudice di primo grado, disponendo su istanza di lo spostamento CP_1 della prima udienza di comparizione delle parti e trattazione della causa exart. 183
c.p.c. al fine di consentire la chiamata in causa di terzi, ha mutato il rito da rito sommario a rito ordinario. 6 Ha altresì eccepito l'insussistenza della copertura assicurativa, polizza operante in regime di perché: l'ultimo premio assicurativo era stato corrisposto da CP_13 in data 6.2.2016 per il periodo dal 8.2.2015 all'8.2.2016 quando invece la Pt_1 richiesta risarcitoria era pervenuta per la prima volta allo stesso nel 2018 Pt_1
(quando la polizza non era più operante), allorquando ha ricevuto l'atto di chiamata in causa da parte della , mentre nessuna comunicazione o Controparte_10 denuncia vi era stata in precedenza;
irrilevante ai fini della copertura assicurativa sarebbe il preteso comportamento colposo dell' si sia verificato o meno nel Parte_2 periodo di vigenza della polizza perché trattasi di contratto assicurativo in cui l'obbligazione di garanzia non sorge con il fatto generatore di responsabilità, ma con la richiesta risarcitoria del terzo ed è un modello tipizzato dalla legge;
le claims made delimitano l'oggetto del contratto e non sono limitative della responsabilità, onde la natura non vessatoria delle stesse;
non aveva contestato l'eccezione sollevata Pt_1 dalla Compagnia tempestivamente costituitasi.
Si è costituita eccependo la tardività dell'impugnazione e Controparte_3
l'infondatezza del gravame deducendo che: aveva ricoperto la funzione di Pt_1 direttore dei lavori con le conseguenti responsabilità e non può seguire il rimpallo di pagina 6 di 11 responsabilità tra i soggetti che avevano competenza sui lavori al solo fine di far ricadere responsabilità su , pure se esclusa dall'ATP; infondato sarebbe anche CP_3 il motivo di appello sulla mancata ammissione della prova orale trattandosi di prove del tutto superflue ed irrilevanti perché i vizi e difetti e le effettive causa debbono essere ricostruite tramite c.t.u. anche se l'ATP effettuato prima della causa è stato svolto senza interlocuzione con . CP_3
Si è costituita anche di la Società Controparte_4 Controparte_5 [...] chiedendo il rigetto dell'appello evidenziando che riveste un ruolo del CP_4 tutto marginale poiché tutti i motivi di appello svolti non coinvolgerebbero la posizione della terza chiamata. Ha ribadito: la sua estraneità in ordine ai fatti per cui è causa in ragione del fatto che nel corso del giudizio per ATP è emerso chiaramente che le problematiche (presunte) denunciate dagli attori non sono in alcun modo riferite alla posa in opera del massetto realizzato dalla ma, unicamente, dalla CP_4 difettosa composizione chimica del massetto di Premier MX 700 il quale aveva un eccessivo contenuto di solfati, prodotto fornito dalla e che la Controparte_14 [...] si è semplicemente limitata ad utilizzare. CP_4
Si sono, infine, costituiti e eccependo l'inammissibilità CP_7 CP_8 dell'appello per tardività rilevando che sebbene fosse pendente l'appello Pt_1 7 proposto da non ha intes are appello incidentale salvo poi Controparte_1 proporre un appello autonomo.
Nel merito ha sostenuto l'infondatezza dell'appello, proposto da per gli Pt_1 stessi motivi evidenziati da nel gravame principale ed avente ad oggetto CP_1
l'improcedibilità dell'azione per mancato esperimento del tentativo di negoziazione assistita, sostenendo che: correttamente il primo Giudice ha negato la fondatezza all'eccezione di improcedibilità della domanda per mancata attivazione del procedimento di negoziazione assistita sulla base dell'assunto che non potrebbero essere incluse nel disposto della norma le domande di risarcimento del danno, qual è quella in oggetto, avendo gli attori agito per l'accertamento della responsabilità del venditore – costruttore ex art. 1669 c.c.; il rapporto professionista – consumatore involge tutti gli altri rapporti processuali che si sono instaurati con le chiamate in causa in quanto il soggetto eventualmente responsabile dovrà essere condannato a pagare direttamente in favore degli attori o a tenere indenne il chiamante, e preclude l'instaurazione del procedimento di negoziazione assistita;
un'interpretazione costituzionalmente orientata, rivolta ad evitare un'irragionevole durata dei procedimenti giudiziari e qualsivoglia abuso degli strumenti processuali predisposti pagina 7 di 11 per le parti, impone di diffidare di un'interpretazione dell'istituto in parola secondo la quale, in caso di processo cumulato, potrebbero essere esperiti plurimi procedimenti di negoziazione assistita a più riprese ed in tempi diversi, date le ripercussioni sui tempi di definizione dei processi;
ritenere obbligatorio esperire il procedimento di negoziazione assistita anche nei confronti dei terzi per le ulteriori domande proposte in corso di giudizio, con conseguente inclusione dell'intera controversia nell'ulteriore procedimento conciliativo, imporrebbe un onere eccessivo in capo alla parte attrice, tenuta a farsi carico del costo dell'organismo di negoziazione, al fine di raggiungere un accordo stragiudiziale non intervenuto dopo otto anni di giudizio, considerando anche il fatto che le parti, sentite in udienza, in grado di appello, hanno mostrato serie perplessità sulla possibilità di attivarlo con successo.
Sugli altri motivi di appello ha sostenuto che il Giudice può rilevare dall'ATP elementi di prova anche per chi non ha partecipato all'ATP e, nel caso di specie, sarebbe evidente che le risultanze del c.t.u. sono state valutate dal Giudice anche nei confronti di Marchi e in genere ha dedotto la loro infondatezza.
La causa è stata assunta in decisione all'udienza del 28.5.2025 sulle conclusioni delle parti precisate in atti e nelle note scritte depositate in sostituzione dell'udienza.
L'istanza di riunione del presente procedimento al giudizio n. 224/2023 R.g., cui è 8 stato già riunito anche il 299/2023, non va accolta perché non gioverebbe alla speditezza della sua definizione e non avrebbe alcuna utilità per la decisione delle questioni che occuperanno la Corte nell'altro giudizio perché questo processo può essere definito velocemente in via pregiudiziale senza entrare nel merito per le ragioni che si esporranno successivamente. Ciò rende inapplicabile l'art. 335 c.p.c., il quale ove si riferisce alla riunione fa riferimento all'evidenza solo a processi ritualmente proposti che integrandosi reciprocamente sono idonei ad essere decisi e valutati unitamente nel merito con accertamento sostanziale simultaneo del regolamento di interessi, perché ciò trova giustificazione sia in ragioni di celerità sia in quelle di evitare decisioni contrastanti, non anche quando uno di essi non essendo stato ritualmente proposto è inammissibile o improcedibile perché in tal caso la riunione è superflua (cfr. Cass.
2018/3053; Cass. 2010/18949; Cass. 2004/18447; Cass. 1997/6920; Cass. 1996/8501; Cass.
1994/6412; Cass. 1991/9594; 1988/2423). Opinare diversamente comporterebbe il ritardo nella definizione di un processo che, per sue specifiche caratteristiche, può essere definito rapidamente in via pregiudiziale senza che il suo contenuto abbia attitudine, ove riunito, ad incidere sugli altri giudizi connessi e ciò sarebbe all'evidenza in contrasto col principio di economia processuale e anche con quello, sancito nell'art. 111
pagina 8 di 11 della Costituzione, della ragionevole durata del processo.
Nella fattispecie in oggetto con comparsa del 26.9.2023 si è costituito Parte_1 nel procedimento n.r.g. 224/2023 avente ad oggetto l'appello di avverso la Controparte_1 medesima sentenza del Tribunale di Spoleto n. 178/2023 non proponendo in quella procedura appello incidentale ma riservandosi di proporre autonomo appello “in quanto ancora nei termini”.
Va tuttavia osservato che, invece, era suo onere impugnare incidentalmente la sentenza nel termine decadenziale di 20 giorni prima della data dell'udienza fissata per il procedimento n. 224/2023 dal momento che l'art. 333 c.p.c. dispone che le parti alle quali è stata notificata l'impugnazione devono proporre, a pena di decadenza, le loro impugnazioni in via incidentale nello stesso processo;
infatti, “la notifica dell'impugnazione implica rispetto a ciascuno dei destinatari che rivesta una situazione di soccombenza effettiva ed indipendentemente dal loro coinvolgimento nei giudizio di gravame ex artt. 331 e 332 c.p.c. il decorso del termine breve per l'impugnazione incidentale ex artt. 333 e
334 c.p.c.” (cfr. Cass. 2018/23457; Cass. 3129/2017; v. anche Cass. 2015/8299 in cui si è affermato che la notificazione dell'impugnazione “equivale agli effetti della conoscenza legale della sentenza impugnata, alla notificazione di quest'ultima, con la conseguenza che, essendosi consumato il potere di impugnare, decorre da essa il termine breve di cui all'art. 325 9 cod. proc. civ., senza che neppure possa al riguardo rilevare un'eventuale rinnovazione della notifica entro un termine ragionevolmente contenuto” e Cass. 2016/2478). Pertanto, non è condivisibile l'argomento della mancata notifica della sentenza poiché ciò che rileva è la notifica dell'impugnazione perché essa ha avuto l'effetto di far ritenere notificata anche la sentenza impugnata.
Non giova all'appellante sostenere che se fosse disposta la riunione ex art. 335
c.p.c. dovrebbe ritenersi tempestivo l'atto di appello de quo perché dovrebbe essere qualificato quale impugnazione incidentale tardiva ex art. 334, comma 1, c.p.c., ammessa anche quando sia già scaduto il termine per l'impugnazione principale, perché l'impugnazione incidentale per essere definita tale deve essere proposta nello stesso processo originario in cui è stato proposto da altra parte l'appello principale e nei termini previsti in quel processo, ovvero autonomamente (come principale) ma sempre entro il termine per l'impugnazione incidentale nascente dall'altro processo, non potendosi riesumare l'istituto processuale trasformando un'impugnazione principale fuori termini in incidentale tardiva per effetto della riunione ad altro processo in cui lo stesso impugnante era convenuto con effetti inammissibilmente sananti, ostandovi il principio per cui le preclusioni processuali maturate nel giudizio pagina 9 di 11 preveniente anteriormente alla riunione si estendono e rendono inammissibili nel giudizio prevenuto - in osservanza del principio dei ne bis in idem e allo scopo di non favorire l'abuso dello strumento processuale - tutte le attività soggette a decadenza che siano riferite all'oggetto comune tra i due giudizi (cfr. Cass. ord. n. 15599 del 4.6.2024;
Cass.
5.4.2023 n. 9390; Cass. n. 18808 del 2.7.2021).
E' appena il caso di aggiungere che diverso sarebbe il caso in cui l'autonoma impugnazione principale avverso la stessa sentenza fosse stata proposta tempestivamente (intendendosi tale anche quella proposta nel termine prescritto per il gravame incidentale tardivo) essendovi in tal caso l'obbligo di riunione ex art. 335 c.p.c. perché utile al fine di compiere unitamente e simultaneamente la valutazione nel merito di entrambi i processi.
Ne segue, pertanto, che l'appello principale proposto da avverso la Parte_1 sentenza n. 178/2023 che ha dato origine al procedimento n.r.g. 589/2023 è tardivo.
L'appello va, dunque, dichiarato inammissibile.
Le spese di lite del presente giudizio di appello seguono la soccombenza e vanno poste a carico dell'appellante rispetto a ciascuna parte appellata costituita, con la precisazione che e devono considerarsi un'unica parte CP_15 CP_8 essendosi costituiti con lo stesso difensore e avendo svolto identiche difese. Vanno 10 liquidate come in dispositivo, tenendo conto degli scaglioni di riferimento per il valore della controversia (da € 26.001 ad € 52.000,00), di cui al d.m. n.55/2014, e d.m. n. 37/2018, come integrato dal d.m. n.147/2022, con applicazione dei parametri di liquidazione del compenso professionale minimi stante l'estrema semplicità della causa, detratta la fase istruttoria, e avuto riguardo al pregio dell'attività professionale svolta nell'esame delle plurime questioni giuridiche trattate, nonché al risultato conseguito.
Si dà atto che l'appellante è tenuto, art. 13 co.
1-quater d.P.R. n. 115 del 2002, al pagamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato ai sensi del co.
1- bis d.P.R. n. 115 del 2002.
P.Q.M.
la Corte di appello di Perugia, definitivamente pronunciando, uditi i procuratori delle parti costituite, nella contumacia di e Controparte_1 Controparte_6 [...]
ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita: Controparte_9 dichiara inammissibile l'appello proposta da avverso la sentenza n. Parte_1
178/2023 del Tribunale di Spoleto, pubblicata il 10.3.2023; condanna l'appellante alla refusione dei compensi professionali del grado alle parti appellate costituite, che liquida a favore di ciascuna in € 2.906,00 per compensi pagina 10 di 11 professionali, oltre il rimborso forfettario, i.v.a. e c.a.p. come per legge;
dichiara irripetibili le spese processuali nel rapporto processuale tra l'appellante e gli appellati contumaci;
dichiara che l'appellante è tenuto, ex art. 13, co.
1-quater d.P.R. n. 115 del 2002 al pagamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato ai sensi del co.
1- bis d.P.R. n. 115 del 2002.
Perugia, 26.6.2025 Il Presidente est.
dott. Claudio Baglioni
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