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Sentenza 3 aprile 2025
Sentenza 3 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Prato, sentenza 03/04/2025, n. 203 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Prato |
| Numero : | 203 |
| Data del deposito : | 3 aprile 2025 |
Testo completo
Repubblica Italiana
Tribunale di Prato
In Nome del Popolo Italiano il collegio nella seguente composizione: dott. Michele Sirgiovanni Presidente dott.ssa Costanza Comunale Giudice relatore dott.ssa Giulia Simoni Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. R.G. 2045 / 2023 promossa congiuntamente da:
, c.f. con l'avv. Parte_1 C.F._1
BALDINI GIANNI, presso il cui Studio ha eletto domicilio
RICORRENTE
e
, c.f. con l'avv. BARDAZZI GIOVANNI, presso il CP_1 C.F._2
cui Studio ha eletto domicilio
RESISTENTE con l'intervento del
Pubblico Ministero
Oggetto: modifica condizioni di divorzio.
CONCLUSIONI
Parte ricorrente: “Voglia l'Ecc.mo Tribunale di Prato, disposti gli incombenti di rito ex art 473 bis
e ss. in revisione dei provvedimenti a tutela del minore ed in materia di contributi Persona_1
1 economici stabiliti nella sentenza del Tribunale di Prato n. 874 del 2021 pubblicata il 27.12.2021 all'esito del giudizio r.g. n. 1911 del 2021:
-Disporre che rimanga affidato congiuntamente ad entrambi i genitori secondo il seguente Per_1 calendario a settimane alternate: I settimana: starà con il padre dal lunedì all'uscita da scuola Per_1 fino al mercoledì all'uscita da scuola. La madre andrà a prenderlo a scuola il mercoledì e lo terrà con sé fino al venerdì quando lo accompagnerà a scuola. Il padre lo andrà a riprendere all'uscita da scuola il venerdì e trascorrerà con lui il fine settimana accompagnandolo a scuola il lunedì. II settimana: starà con la madre dal lunedì all'uscita da scuola il lunedì fino al mercoledì all'uscita da scuola. Per_1
Il padre andrà a prenderlo a scuola il mercoledì e lo terrà con sé fino al venerdì quando lo accompagnerà a scuola. La madre lo andrà a riprendere all'uscita da scuola il venerdì e trascorrerà con lui il fine settimana accompagnandolo a scuola il lunedì.
Per periodi di permanenza del minore presso ciascun genitore durante le vacanze natalizie confermare quanto previsto nella sentenza n. 874 del 2021 e quindi per i periodi di permanenza del minore presso ciascun genitore durante le vacanze natalizie, pasquali ed estive potranno essere concordati di comune accordo dai genitori stessi;
in difetto di accordo, il figlio trascorrerà ad anni alterni metà delle Per_1 vacanze natalizie con un genitore e metà con l'altro, inclusi il giorno di Natale e di CA (un anno dal 24 al 30 dicembre compresi e un anno dal 31 dicembre al 6 gennaio compresi e così di seguito); le festività pasquali – da intendersi dal Venerdì Santo al Lunedì dell'Angelo compreso – come le altre feste civili e religiose (25 aprile, 1 maggio, 8 dicembre, 2 giugno, primo novembre) ad anni alterni con l'uno e l'altro genitore. Il padre potrà tenere con sé il minore durante le vacanze estive per un periodo di 15 giorni consecutivi, da concordarsi con la madre entro il 1 giugno di ogni anno, alternativamente dal 1 al 15 agosto compresi oppure dal 16 al 31 agosto compresi di ciascun anno, con l'obbligo per ciascun genitore di comunicare all'altro la località di dimora ed un'utenza telefonica per essere reperibili per le comunicazioni con il minore. trascorrerà il proprio Per_1 compleanno con ciascun genitore ad anni alterni;
trascorrerà rispettivamente la giornata di compleanno e la giornata di festa del papà e della mamma rispettivamente con il padre e la madre anche se tali ricorrenze dovessero cadere in giornate di ordinaria spettanza dell'uno op dell'altro genitore. Durante i periodi di spettanza esclusiva del figlio, deve ritenersi sospeso il regime di incontri con l'altro genitore sopra stabilito, ma devono comunque essere garantite le comunicazioni telefoniche tra questi ed il figlio;
conseguentemente il genitore temporaneamente collocatario deve fornire altro genitore almeno un recapito telefonico fisso o mobile presso il quale il figlio sarà raggiungibile;
ovvero, in alternativa al calendario suddetto
2 disporre che rimanga affidato congiuntamente ad entrambi i genitori con tempi di permanenza Per_1 presso l'abitazione del padre e della madre identici ed alternati, una settimana ciascuno, da lunedì all'uscita da scuola a domenica fino alle 21.00 quando dovrà essere accompagnato a casa Per_1 dell'altro genitore;
Per i periodi di permanenza del minore presso ciascun genitore durante le vacanze natalizie confermare quanto previsto nella sentenza n. 874 del 2021 e quindi per i periodi di permanenza del minore presso ciascun genitore durante le vacanze natalizie, pasquali ed estive potranno essere concordati di comune accordo dai genitori stessi;
in difetto di accordo, il figlio trascorrerà ad Per_1 anni alterni metà delle vacanze natalizie con un genitore e metà con l'altro, inclusi il giorno di Natale
e di CA (un anno dal 24 al 30 dicembre compresi e un anno dal 31 dicembre al 6 gennaio compresi e così di seguito); le festività pasquali – da intendersi dal Venerdì Santo al Lunedì dell'Angelo compreso – come le altre feste civili e religiose (25 aprile, 1 maggio, 8 dicembre, 2 giugno, primo novembre) ad anni alterni con l'uno e l'altro genitore. Il padre potrà tenere con sé il minore durante le vacanze estive per un periodo di 15 giorni consecutivi, da concordarsi con la madre entro il 1 giugno di ogni anno, alternativamente dal 1 al 15 agosto compresi oppure dal 16 al 31 agosto compresi di ciascun anno, con l'obbligo per ciascun genitore di comunicare all'altro la località di dimora ed un'utenza telefonica per essere reperibili per le comunicazioni con il minore. Per_1 trascorrerà il proprio compleanno con ciascun genitore ad anni alterni;
trascorrerà rispettivamente la giornata di compleanno e la giornata di festa del papà e della mamma rispettivamente con il padre
e la madre anche se tali ricorrenze dovessero cadere in giornate di ordinaria spettanza dell'uno op dell'altro genitore. Durante i periodi di spettanza esclusiva del figlio, deve ritenersi sospeso il regime di incontri con l'altro genitore sopra stabilito, ma devono comunque essere garantite le comunicazioni telefoniche tra questi ed il figlio;
conseguentemente il genitore temporaneamente collocatario deve fornire altro genitore almeno un recapito telefonico fisso o mobile presso il quale il figlio sarà raggiungibile;
2-Disporre, che il figlio minore venga mantenuto direttamente da parte di ciascun genitore nel Per_1 tempo di permanenza presso di sé; disporre che entrambi i genitori contribuiscano per il 50% alle spese straordinarie secondo quanto indicato nel Protocollo d'Intesa sottoscritto dal Tribunale di
Prato.
Con vittoria di spese ed onorari.”.
Parte convenuta: “affinché Il'Ill.mo Giudice del Tribunale adito, Voglia: previa ammissione delle istanze istruttorie non ammesse, respingere e/o rigettare la richiesta di ampliamento della
3 frequentazione padre – figlio così come richiesta dalla parte ricorrente in sede di ricorso e nei successivi atti di giudizio, confermando e mantenendo l'attuale regime come da provvedimento del
26.01.2024; respingere e/o rigettare la richiesta di riduzione del mantenimento in favore di e/o Per_1 la richiesta di mantenimento diretto di quest'ultimo, confermando l'attuale importo di € 448,78
(aggiornato istat); confermare le condizioni di divorzio come da sentenza del Tribunale di Prato, n.
874 del 2021, pubblicata il 27.12.2021 nel procedimento r.g. 1911 del 2021, in tema di affidamento, collocamento e mantenimento del figlio Il tutto, con vittoria di spese e competenze di giudizio. Per_1
Voglia, inoltre, ogni contraria diversa istanza e deduzione disattesa e respinta, accogliere le seguenti conclusioni, come da comparsa di costituzione e risposta e qui trascritte: A) rigettare la richiesta di revisione dei provvedimenti a tutela del minore ed in materia di contributi Persona_1 economici stabiliti nella sentenza del Tribunale di Prato, n. 874 del 2021, pubblicata il 27.12.2021 nel procedimento r.g. 1911 del 2021, nei termini di cui al ricorso oggetto del presente procedimento;
B) rigettare la domanda di permanenza in termini paritari del figlio presso ciascun genitore;
Per_1
C) rigettare la domanda di mantenimento diretto del figlio confermando il versamento da parte Per_1 del ricorrente, in favore della madre, della somma di € 445,20 mensili, oltre aggiornamento istat, (oggi pari ad € 448,78) a tiolo di mantenimento per il figlio minore, oltre al versamento del 50% delle spese straordinarie;
D) in denegata ipotesi, di accoglimento anche parziale della domanda del ricorrente, disporre un mutamento graduale del tempo di permanenza del figlio presso il padre, disponendo Per_1 che trascorra con il padre un giorno infrasettimanale aggiuntivo rispetto a quanto stabilito nella sentenza n. 874 del 2021, del Tribunale di Prato, confermando a carico del padre l'erogazione di un assegno di mantenimento per il figlio, in favore della madre dell'importo di € 445,20 mensili, oltre aggiornamento istat, (oggi pari ad € 448,78) o quella somma maggiore e/o minore che sarà ritenuta di giustizia, oltre al 50% delle spese straordinarie.” Con vittoria di spese e competenze del presente giudizio.”.
Pubblico ministero: “Visto, in data 20.02.2025.”
Fatto e diritto
Con ricorso depositato il 19.09.2023, ha proposto domanda Parte_1
di revisione delle condizioni stabilite in sede di divorzio per l'affidamento del figlio , Per_1 nato in data [...] dal matrimonio con . CP_1
4 A sostegno del ricorso, il ricorrente ha dedotto: (1) che con sentenza n. 874/ 2021 emessa all'esito del giudizio RG n. 1911 /2021 il Tribunale di Prato ha dichiarato la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra e e disposto Parte_1 CP_1
l'affidamento condiviso ad entrambi i genitori del figlio , con residenza abituale e Per_1
collocazione prevalente presso la madre nella casa coniugale sita in Prato, Via Traversari
n.17, con diritto dei visita del padre due giorni infrasettimanali, martedì e giovedì, dall'uscita della scuola fino alle 21 nelle settimane in cui il figlio trascorrerà il week end con la madre, ed il martedì dall'uscita di scuola alle 21 nelle settimane in cui il figlio trascorrerà il week end con il padre;
(2) che la sentenza di divorzio ha posto a carico del padre un contributo a titolo di mantenimento del figlio nella misura di € 400,00 mensili, Per_1
annualmente rivalutabili secondo gli indici ISTAT, oltre al 50% delle spese straordinarie;
(3) che il percorso psicoterapeutico intrapreso dal padre a seguito di quanto suggerito dalla relazione di CTU espletata nel corso del giudizio di divorzio ha radicalmente migliorato il rapporto padre- figlio ed apportato benefici tali da legittimare una modifica delle condizioni vigenti riguardo sia i tempi di frequentazione che di contribuzione al mantenimento del figlio;
(4) che la procedura di negoziazione assistita avviata dal padre e dalla quale aderiva la madre non ha sortito effetti.
Il ricorrente ha quindi chiesto l'affidamento condiviso del figlio ad entrambi i genitori, con collocazione paritaria ed alternata e con mantenimento diretto del figlio per il tempo di permanenza presso ciascun genitore, oltre al 50% a carico di ciascun genitore per le spese straordinarie così come individuate dal Protocollo d'Intesa del Tribunale di Prato.
si è costituita tempestivamente in giudizio, accogliendo positivamente i CP_1 progressi terapeutici riferiti dal padre ma evidenziando una condotta del ricorrente tutt'altro che collaborativa e disponibile, anzi, tesa ad alimentare una forte conflittualità con la madre;
ha allegato che il padre ad esempio si rifiuta di contribuire alle spese della scuola calcio frequentata da e di rimborsare regolarmente il 50% delle spese straordinarie;
Per_1
ha lamentato altresì che il padre non rispetta neppure l'attuale regime di frequentazione e non partecipa ad alcun aspetto della vita del figlio (visite mediche, attività extra-scolastiche).
Ha esposto altresì che il bambino le riferisce che, contrariamente a quanto dedotto dal padre, quando si trova presso l'abitazione del ricorrente, dorme con il padre nel letto di quest'ultimo, poiché l'altra stanza è occupata da un coinquilino di cui la madre non sa niente. Ha allegato che il figlio riferisce che il ricorrente gli chiede di registrare messaggi in 5 cui dichiara di voler bene più al padre e di preferirlo alla madre, e che comunque il padre, nel tempo in cui si trova da lui, utilizza espressioni offensive nei confronti del nuovo compagno della madre. Ha quindi evidenziato di non comprendere come possa adottarsi un regime paritario e la conseguente previsione di mantenimento diretto, visto che il ricorrente non rispetta neppure le condizioni vigenti e che, richiedendo l'affidamento paritario una intensa collaborazione dei genitori, è preliminarmente necessario indagare la conflittualità tuttora esistente nonché l'attuale stato del percorso terapeutico intrapreso dal padre. Ha infine sottolineato che una eventuale modifica dei tempi di permanenza del figlio presso il padre richiede un percorso graduale.
Ha quindi domandato la conferma delle condizioni stabilite in sede di divorzio, ed in denegata ipotesi di accoglimento anche parziale della domanda del ricorrente, la previsione di un percorso graduale per il tempo di permanenza del figlio presso il padre, e Per_1
quindi di un giorno infrasettimanale aggiuntivo rispetto a quanto stabilito in sede di divorzio, confermando a carico del padre un contributo a titolo di mantenimento per il figlio nella misura di € 445,20 mensili, oltre aggiornamento ISTAT , o nella diversa misura ritenuta di giustizia, oltre al 50% delle spese straordinarie.
All'esito dell'udienza di prima comparizione tenutasi in data del 06.12.2023, nel corso della quale le parti sono state sentite separatamente, il Giudice, dopo ampia discussione, preso atto delle richieste delle parti, ha rinviato la causa per verificare la possibilità di addivenire ad un accordo.
All'udienza di comparizione del 16.01.2024, il Giudice ha proposto di regolamentare il diritto di visita padre – figlio prevedendo che il padre tenga il minore a week- end alternati,
e che nella settimana in cui il minore sta con la madre nel weekend, il padre tenga con sé il figlio il martedì con pernottamento fino al mercoledì sera fino alle ore 21.00, mentre nella settimana nella quale il padre starà con il minore anche nel weekend, che lo tenga il martedì sino alle ore 21.00 ed il giovedì fino alle ore 21.00; le parti hanno aderito alla soluzione conciliativa prospettata dal Giudice e mentre il ricorrente ha proposto l'avvio di un percorso di mediazione familiare per gestire la conflittualità tra le parti, parte convenuta ha rilevato l'insussistenza dei presupposti per procedere alla mediazione.
Con ordinanza del 26.01.2024, resa a scioglimento della riserva assunta all'esito della suindicata udienza di comparizione, il Giudice ha confermato le condizioni di divorzio circa le modalità di affidamento, collocamento e mantenimento del figlio;
ha disposto che Per_1
6 il padre possa vedere e tenere con sé il minore a weekend alternati, nonché due pomeriggi infrasettimanali (martedì e giovedì) sino alle ore 21.00 e nella settimana in cui il minore starà con la madre nel weekend, il padre potrà tenerlo il martedì dall'uscita della scuola con pernottamento, riportandolo a casa dalla madre il mercoledì sera entro le ore 21.00, ferme le altre condizioni stabilite in sede di divorzio;
ha ordinato a parte ricorrente di integrare i propri atti depositando le dichiarazioni dei redditi e gli estratti conto dei rapporti bancari e finanziari relativi agli ultimi tre anni;
ha respinto infine le istanze istruttorie di parte convenuta.
Con note di trattazione scritta in sostituzione dell'udienza del 29.04.2024 parte ricorrente ha allegato una diminuzione dello stipendio percepito di circa il 30%, poiché posto in Cassa
Integrazione Guadagni a tempo indeterminato, ed ha insistito nella richiesta di riduzione del contributo a titolo di contributo del figlio minore indicando di ritenere congrua la misura di € 280,00 mensili.
Con provvedimento reso in data 29.4.2024 il giudice delegato ha respinto le istanze di modifica dell'ordinanza del 26.1.2024 in punto di frequentazione padre/figlio e di contributo al mantenimento del minore ed ha altresì disposto l'audizione del minore nominando ausiliaria psicologa e tecnico fonico per lo svolgimento di detto incombente.
In data 03.07.204 è stata depositata la trascrizione dell'audizione del minore ed in data
20.07.2024 è stata depositata la relazione redatta dall'ausiliaria psicologa.
Il Giudice, ritenuta la causa matura per la decisione, ha rinviato la causa all'udienza del
29.01.2025, sostituita dal deposito di note scritte, con concessione dei termini di cui all'art. 473 bis28 c.p.c..
All'esito dello scambio delle comparse conclusionali e delle repliche, all'udienza di trattazione scritta del 29.01.2025, la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione, previa trasmissione degli atti al per le proprie conclusioni. Parte_2
Nulla ha opposto il Pubblico Ministero.
Questioni preliminari – Premesso che il mancato deposito delle note di precisazione delle conclusioni da parte del ricorrente deve essere interpretato come volontà di tenere ferme le conclusioni precedentemente rassegnate, come pacificamente ammesso dalla giurisprudenza di legittimità, deve essere accolta l'eccezione di tardività sollevata da parte convenuta in merito al deposito della comparsa conclusionale di parte convenuta avvenuto
7 solo in data 8.1.2025. I termini di cui all'art. 473bis.28 c.p.c. devono ritenersi perentori, pertanto, il deposito oltre i suddetti termini comporta l'inammissibilità dell'atto depositato.
Per gli stessi motivi deve dichiararsi l'inammissibilità della comparsa conclusionale di replica, anch'essa depositata oltre la scadenza dei termini di legge.
Affidamento del figlio minore, collocamento prevalente, frequentazione del genitore non collocatario –Ferma restando la statuizione in essere circa l'affidamento condiviso del figlio minore ad entrambi i genitori, in punto di frequentazione si osserva quanto segue.
Il Tribunale, all'esito del giudizio, tenuto conto delle allegazioni delle parti, nonché visti gli esiti dell'audizione del minore, ritiene di dover confermare il calendario fissato con i provvedimenti assunti in via temporanea ed urgente. Il regime indicato appare infatti garantire nel miglior modo possibile il diritto del minore alla bigenitorialità e ad intrattenere con entrambi i genitori un rapporto sereno, costruttivo ed equilibrato, e tiene conto dei desiderata del figlio, come riferiti in sede di audizione. Ciò trova anche l'avallo da parte dell'ausiliaria psicologa nominata in sede di audizione, la quale ha suggerito di mantenere l'attuale regime di frequentazione per non turbare l'equilibrio psicologico raggiunto dal minore.
Al contrario, il collocamento paritario non appare, allo stato, il più idoneo a tutelare l'interesse del minore, anche tenuto conto delle ancora attuali frizioni sussistenti tra i genitori, come emerse nel corso del presente giudizio.
Mantenimento del minore - Anche in punto di mantenimento il Collegio ritiene che, valutata la documentazione allegata in atti, tenuto conto dell'età del figlio , nonché Per_1 del tempo di permanenza del medesimo presso ciascun genitore, sussistano le condizioni per confermare i provvedimenti assunti in via temporanea ed urgente, con conferma del contributo al mantenimento a carico del padre fissato in sede divorzile in favore del figlio ritenendo che l'ampliamento dei tempi di frequentazione costituisce una modifica Per_1
talmente lieve da non incidere sulla gestione ordinaria del figlio e sull'obbligo di mantenimento ordinario e considerato che il ricorrente non ha dato prova del peggioramento delle proprie condizioni economiche. Anche in relazione alla circostanza della messa in Cassa integrazione guadagni si osserva che nella documentazione depositata non vi è prova di quanto allegato circa la riduzione dello stipendio del 30% (in tale documentazione nulla si dice, infatti, anzi, al contrario, si legge: “Per quanto riguarda lo stipendio ci è stato assicurato che verrà erogato puntualmente”) e, comunque, parte ricorrente 8 non ha, nel proseguo del giudizio, documentato l'effettiva diminuzione patrimoniale, non producendo alcun documento a supporto delle proprie allegazioni.
Spese processuali– Le spese del giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo in applicazione del D.M. 55/2014 e successive modifiche (valore indeterminabile di bassa complessità, fase di studio, fase introduttiva e fase decisionale ai valori minimi, tenuto conto della concreta attività svolta dalle parti). Le spese tecniche dovranno essere poste a carico di parte ricorrente in applicazione del principio di causalità.
P.Q.M.
il Tribunale di Prato, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) conferma le condizioni di divorzio stabilite con sentenza del Tribunale di Prato n.
874/ 2021 circa le modalità di affidamento condiviso del figlio ad entrambi i Per_1
genitori, nonché di collocamento del figlio minore presso la madre nella casa coniugale in Via Traversari 17 a Prato, nonché di mantenimento del figlio;
Per_1
2) dispone che il padre possa vedere e tenere con sé un weekend ogni 15 giorni Per_1 dal venerdì dall'uscita della scuola sino alla domenica sera alle ore 21.00, nonché due pomeriggi infrasettimanali (martedì e giovedì) sino alle ore 21.00 e nella settimana in cui il minore starà con la madre nel weekend, il padre potrà tenerlo il martedì dall'uscita della scuola con pernottamento riportandolo a casa dalla madre il mercoledì sera entro le ore 21.00, ferme le altre condizioni stabilite in sede di divorzio;
3) condanna al pagamento, in favore di , Parte_1 CP_1
delle spese di lite, che si liquidano in complessivi € 3.809,00 per compensi professionali, oltre al 15% di rimborso spese generali, IVA e CPA come per legge;
4) pone a carico di parte ricorrente le spese dell'ausiliaria psicologa e del ctu fonico nominato, come liquidate con separato decreto.
Così deciso in Prato nella camera di consiglio del 02.04.2025
Il Presidente dott. Michele Sirgiovanni
Il Giudice est. dott.ssa Costanza Comunale
9 La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.
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