Sentenza 12 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 12/03/2025, n. 11 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 11 |
| Data del deposito : | 12 marzo 2025 |
Testo completo
R.G.L 1078/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Milano, Sezione Lavoro, composta da:
Dott. Maria Rosaria CUOMO Presidente
Dott. Serena SOMMARIVA Consigliera
Dott. Andrea TRENTIN Giudice Ausiliario – Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel giudizio di appello n. 1078/2024 rgl avverso la sentenza n. 2202 del 2024 emessa dal Tribunale di Milano (Colosimo) deciso il giorno 21 Gennaio 2025 e promosso da:
CASSA A FAVORE DEI Parte_1
(c.f. Parte_2 P.IVA_1
rappresentata e difesa, anche disgiuntamente, dagli Avvocati prof. Arturo Maresca (c.f.
) e Marco Conti (c.f. ) elettivamente C.F._1 C.F._2
domiciliata in Milano, Via Gustavo Modena n. 3/A (20129) presso l'Avvocato
Alessandro Bigoni (c.f. ) – Appellante;
C.F._3
Contro
(c.f. ) rappresentato e difeso, congiuntamente e CP_1 C.F._4
disgiuntamente dagli Avvocati Gianfrancesco Garattoni (c.f. ),e C.F._5
Filippo Tomassoli (c.f. ) elettivamente domiciliato in rimini, C.F._6
Corso d'Augusto n. 134 presso lo studio dei difensori - Appellato.
CONCLUSIONI
pagina 1 di 14
come da ricorso in appello datato 10 ottobre 2024:
[...]
“Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello adita, respinta ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, accogliere il ricorso in appello promosso dalla
[...]
avverso la Parte_4
sentenza n. 2202/2024 del 30.4.2024, non notificata, emessa dal Tribunale Civile di
Milano nel giudizio inter partes recante n. R.G. 2952/2024, per tutte le ragioni esposte nel presente atto e per quelle che saranno chiarite nel corso dell'udienza di discussione e, per l'effetto, Voglia rigettare le domande formulate nel ricorso introduttivo dal dott.
Il tutto con vittoria di spese, competenze ed onorari del doppio grado di CP_1
giudizio”.
Per la parte appellata come da Memoria difensiva di costituzione CP_1
depositata in data 16 gennaio 2025:” Voglia l'Ill.ma Corte di Appello di Milano, Sezione
Lavoro, contrariis reiectis, respingere l'appello formulato dalla e confermare in CP_2
toto la sentenza del Tribunale di Milano n.4172/2023, pubblicata il 29.01.2024, non notificata, con condanna alle spese da distrarre ai difensori antistatari. Salvis iuribus late”.
Fatto e svolgimento del Giudizio
Il Tribunale di Milano, con la sentenza n. 2202 del 2024, ha accertato e dichiarato l'illegittimità della detrazione del contributo di solidarietà sulle rate di pensione liquidate sulla pensione di vecchiaia del ricorrente e, conseguentemente, ha condannato la a favore dei Parte_3 Parte_2
a restituire, al ricorrente, le ritenute a tal titolo operate, nei limiti della
[...]
prescrizione decennale.
Spese del grado secondo il principio di soccombenza liquidate, in favore di parte ricorrente, in complessivi € 3.000,00 oltre spese generali e accessori come per legge, da distrarsi in favore dell'Avvocato Tomassoli e dell'Avvocato Garattoni. pagina 2 di 14 In motivazione il Tribunale di Milano – preliminarmente respinta l'eccezione di improcedibilità della domanda sollevata dalla resistente - ha richiamato, nel Pt_3
merito, la giurisprudenza della Corte di Cassazione, recepita anche dalla Corte
d'Appello di Milano e ha ritenuto l'illegittimità del prelievo dedotto in atti non avendo la il potere di disporre detto prelievo. Pt_3
Il primo giudice, infine, conformandosi all'insegnamento della Corte di Cassazione (cfr.
Cass. 26 gennaio 2004 n. 1344; in termini cfr. Cass. 9 febbraio 2016 n. 2563) ha respinto l'eccezione di prescrizione quinquennale formulata dalla resistente e, in Pt_3
applicazione dell'ordinaria prescrizione decennale - quale prescrizione concernente la prestazione da effettuare nella sua globalità ed interezza, di cui i ratei non liquidi e non esigibili rappresentano una frazione ancora non individuata, né messa a disposizione – ha ritenuto parzialmente fondata l'eccezione di prescrizione decennale atteso che il ricorrente percepisce la pensione di vecchiaia dall'1 gennaio 2012 (cfr. doc. 6, fascicolo resistente) risultando il ricorso introduttivo del giudizio depositato il 5 marzo 2024.
Avverso detta decisione ha interposto appello la
[...]
articolando tre motivi di Parte_5
appello.
Con il primo motivo – intestato:” Erroneità della sentenza nella parte in cui ha omesso di considerare l'autonomia normativa della nel quadro del mutato contesto Pt_2
normativo” – l'appellante, deducendo un inconferente richiamo ai precedenti giurisprudenziali da parte del primo giudice in quanto riferiti alla Parte_5
e, comunque, non attuali alla luce dell'evoluzione legislativa, ha
[...]
censurato la sentenza del primo giudice nella parte in cui non ha ritenuto sussistenti, in capo alla una potestà normativa regolamentare su ogni aspetto di propria Pt_3
competenza.
In particolare l'appellante ha dedotto che gli atti dispositivi adottati dagli Enti
Previdenziali Privatizzati pur avendo natura regolamentare non sono, tuttavia, meri atti pagina 3 di 14 di autonomia privata aventi carattere negoziale, ma atti che entrano a far parte, a pieno titolo, della gerarchia delle fonti del diritto in forza dell'articolo 2 del Decreto legislativo n. 509/1994 e, pertanto, la reale portata della privatizzazione della consiste Pt_2
nel trasformare la previgente disciplina legislativa della previdenza ed assistenza in una normazione, appunto derogabile, sia pure in presenza di certi presupposti.
Sul punto l'appellante ha, quindi, concluso che la può adottare, nell'esercizio Pt_3
della propria autonomia ed in funzione dell'obiettivo di assicurare equilibrio di bilancio e sostenibilità della gestione, tutte le misure ritenute necessarie nel rispetto dei limiti costituzionali e senza che ne consegua la lesione di diritti quesiti da parte degli iscritti dovendosi inquadrare in tale ottica la previsione del contributo di solidarietà, necessari ad assicurare la stabilità della gestione nel lungo periodo e ad assicurare l'equilibrio di bilancio tecnico.
Il contributo di solidarietà, quindi, non costituisce un prelievo forzoso, né una prestazione patrimoniale, ma deve essere inquadrato nell'ambito dei provvedimenti regolamentari che consentono una deroga temporanea al trattamento pensionistico applicato esclusivamente sulla quota calcolata con il sistema reddituale.
Con il secondo motivo – intestato:” Erroneità della sentenza nella parte in cui ha omesso di valutare la documentazione allegata dalla ” – l'appellante ha Pt_2
dedotto che il primo giudice non ha effettuato alcun richiamo alla documentazione versata in atti dalla idonea a dimostrare che il patrimonio della sarebbe Pt_3 Pt_2
stato azzerato nel 2031 con conseguente impossibilità di erogare le prestazioni previdenziali.
Con il terzo motivo – intestato:” Sull'intervenuta prescrizione quinquennale dei ratei delle prestazioni previdenziali” - l'appellante ha censurato la decisione del primo giudice nella parte in cui ha ritenuto applicabile alla fattispecie in esame l'eccezione di prescrizione decennale all'uopo deducendo che per le prestazioni previdenziali l'articolo
47 bis del d.P.R. 639 del 1970, nel testo inciso dall'art. 38, comma 1, lett. d), D.L. n. pagina 4 di 14 98/2011, conv. in L. n. 111/2011, stabilisce che: “Si prescrivono in cinque anni i ratei arretrati, ancorché non liquidati e dovuti a seguito di pronunzia giudiziale dichiarativa del relativo diritto, dei trattamenti pensionistici, nonché delle prestazioni della gestione di cui all'articolo 24 della legge 9 marzo 1989, n. 88, o delle relative differenze dovute a seguito di riliquidazioni” e che, dunque, per i ratei di pensione maturati e non liquidati e per i quali, in precedenza, valeva l'ordinaria prescrizione decennale, la legge n.
111/2011 ha esteso la prescrizione quinquennale prevista dal R.D.L. n. 1827/1935 anche ai ratei di pensione già liquidati e non riscossi.
Con atto depositato in data 16 gennaio 2025 si è costituito chiedendo il CP_1
rigetto dell'appello sulla base di plurimi precedenti.
All'udienza del giorno 21 Gennaio 2025 le parti hanno discusso la causa e la Corte ha deciso come da dispositivo steso in calce.
MOTIVAZIONE
I motivi di appello, da trattarsi congiuntamente attesa la loro reciproca interferenza, sono infondati e l'appello, pertanto, va disatteso.
Le questioni oggetto del presente procedimento vanno inquadrate nell'ambito di un consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità e della giurisprudenza di merito di questa Corte territoriale, conformi ai precedenti della Corte di Cassazione (cfr.
Cass. 28054/2020; Cass. 28055/2020; Cass. 27340/2020, con ampi richiami alle numerose pronunce precedenti).
In particolare la Corte di Cassazione, con la Ordinanza n. 28055/2020, nel decidere sulle doglianze perfettamente sovrapponibili alle doglianze qui dedotte in atti ha affermato che:” i motivi sono infondati alla luce di un consolidato orientamento, anche confermato con le più recenti decisioni, assunto da questa Corte di legittimità (da ultimo Cass. n.
982/2019; n. 603/2019; n. 16814/2019); si è affermato che "In materia di trattamento previdenziale, gli enti previdenziali privatizzati (nella specie, la
[...]
non possono adottare, sia pure in Controparte_3
pagina 5 di 14 funzione dell'obbiettivo di assicurare l'equilibrio di bilancio e la stabilità della gestione, atti o provvedimenti che, lungi dall'incidere sui criteri di determinazione del trattamento pensionistico, impongano una trattenuta (nella specie, un contributo di solidarietà) su un trattamento che sia già determinato in base ai criteri ad esso applicabili, dovendosi ritenere che tali atti siano incompatibili con il rispetto del principio del "pro rata" e diano luogo a un prelievo inquadrabile nel "genus" delle prestazioni patrimoniali ex art. 23 Cost., la cui imposizione è riservata al legislatore" (Cass. n. 31875/2018);
Cassazione n. 603/2019 ha ulteriormente rilevato che "Appare utile, al fine di confermare l'estraneità del contributo di solidarietà ai criteri di determinazione del trattamento pensionistico e conseguentemente anche al principio del necessario rispetto del pro rata, richiamare, altresì, la recente sentenza della Corte Costituzionale n.
173/2016 che, nel valutare l'analogo prelievo disposto dalla L. n. 147 del 2013, art. 1, comma 486, ha affermato che si è in presenza di un "prelievo inquadrabile nel genus delle prestazioni patrimoniali imposte per legge, di cui all'art. 23 Cost., avente la finalità di contribuire agli oneri finanziari del sistema previdenziale (sentenza n. 178 del
2000; ordinanza n. 22 del 2003)"; sulla base delle considerazioni che precedono deve concludersi nel senso che esula dai poteri riconosciuti dalla normativa la possibilità per le Casse di emanare un contributo di solidarietà in quanto, come si è detto, esso, al di là del suo nome, non può essere ricondotto ad un "criterio di determinazione del trattamento pensionistico, ma costituisce un prelievo che può essere introdotto solo dal legislatore"; le ulteriori argomentazioni svolte in seno alla memoria depositata dalla in vista della presente adunanza, non pongono elementi di valutazione Pt_3
effettivamente nuovi o non considerati in occasione delle svariate volte in cui questa
Corte si è pronunciata, per cui l'orientamento formatosi va confermato ed i motivi devono, pertanto, essere rigettati”.
Uniformandosi al predetto insegnamento anche la Corte di Appello di Milano, con la sentenza n. 966 del 2022 – qui richiamata anche ex art. 118 disp. att. c.p.c. – ha precisato pagina 6 di 14 che, nella disamina delle doglianze dedotte occorre applicare la giurisprudenza della
Suprema Corte (vedi Cass., ord. 24-10-2018, n. 27028 e Cass., 5-10-2018, n. 24616, quest'ultima in materia di pensione di vecchiaia anticipata, conformi a Cass., 15-6-2016,
n. 12340, Cass., 10-12-2014, n. 16031; vedi anche n. 20235/2010, n. 13607/2012, n.
14/2015) secondo cui” sono illegittime le deliberazioni adottate nel tempo dagli enti privatizzati di cui al D. Lgs. 30 giugno 1994, n. 509, con le quali sono state introdotte modifiche in peius in materia di accesso a pensione o criteri di calcolo meno favorevoli per l'assicurato; in particolare, secondo quanto osservato con la sentenza n. 25212 del
30/11/2009, gli enti previdenziali privatizzati (nella specie, la
[...]
non possono adottare - in funzione Controparte_3
dell'obbiettivo di assicurare l'equilibrio di bilancio e la stabilità della gestione - atti o provvedimenti che, lungi dall'incidere sui criteri di determinazione del trattamento pensionistico, impongano una trattenuta (nella specie, un contributo di solidarietà) su un trattamento che sia già determinato in base ai criteri ad esso applicabili, dovendosi ritenere tali atti incompatibili con il rispetto del principio del "pro rata" - che è stabilito in relazione "alle anzianità già maturate", le quali concorrono a determinare il trattamento medesimo - e lesivi dell'affidamento dell'assicurato a conseguire una pensione di consistenza proporzionale alla quantità dei contributi versati”.
Con la sentenza in esame questa Corte Territoriale ha, inoltre, precisato che:” E' stato inoltre ribadito (Cass., 18/04/2011, n. 8847) che sulla violazione della regola del "pro rata" di cui alla L. 8 agosto 1995, n. 335, art. 3, comma 12, non può rilevare, in senso contrario, il disposto della L. 27 dicembre 2006, n. 296, art. 1, comma 763, il quale va interpretato nel senso che la disposta salvezza degli atti e delle deliberazioni in materia previdenziale adottati dagli enti di cui al D.Lgs. 30 giugno 1994, n. 509, ed approvati dai vigilanti, non vale a sanare la illegittimità dei provvedimenti adottati in CP_4
violazione della precedente legge vigente al momento della loro emanazione. Tali orientamenti sono stati poi confermati dalle Sez. Unite con le pronunce nn. 17742/2015 pagina 7 di 14 e 18136/2015, le quali hanno disatteso tutte le censure, anche a carattere costituzionale con le quali si sostiene la legittimità dei provvedimenti adottati dalla e la Pt_3
sanatoria per effetto della L. n. 296 del 2006, art. 1, comma 763; si è affermato al contrario che in materia di prestazioni pensionistiche erogate dagli enti previdenziali privatizzati ai sensi del D.Lgs. n. 509 del 1994, per i trattamenti maturati prima del 1 gennaio 2007 il parametro di riferimento è costituito dal regime originario della L. n.
335 del 1995, art. 3, comma 12, sicchè non trovano applicazione le modifiche "in peius" per gli assicurati introdotte da atti e provvedimenti adottati dagli enti prima dell'attenuazione del principio del "pro rata" per effetto della riformulazione disposta dalla L. n. 296 del 2006, art. 1, comma 763, come interpretata dalla L. n. 147 del 2013, art. 1, comma 48”.
Nel presente giudizio l'appellante – nel ribadire la legittimità del prelievo – ha dedotto, quale specifica doglianza articolata con il primo motivo di appello, che il Tribunale ha errato nella parte in cui ha non ha tenuto conto dell'evoluzione legislativa.
Sul punto di recente è intervenuta la Corte di Cassazione con la pronuncia n. 20684 del
2024, confermativa di Appello Milano n.1022 del 2021 che, preliminarmente, ha rilevato che:” Neppure ha pregio la doglianza di cui al secondo motivo, in passato sempre implicitamente rigettato da questa Corte, con il quale la lamenta la Pt_3
violazione o falsa applicazione dell'art. 24, comma 24, lettera b) del D.L. n. 201/2011 per aver il Collegio milanese respinto la domanda subordinata relativa all'applicabilità del contributo di solidarietà previsto dalla citata normativa nella misura dell'1% per gli anni 2012 e 2013”.
Richiamata la norma di cui all'articolo 24, comma 24, del D.L. n. 201/2011, convertito nella legge n. 214 del 2011, come modificato dal D.L. n. 216/2011, con la citata pronuncia la Corte di Cassazione – premesso che:” La Corte d'appello di Milano sul punto ha così motivato: "la domanda va rigettata da un lato per un difetto di più compiute e specifiche allegazioni inerenti il biennio suddetto e dall'altro perché non pagina 8 di 14 pare ravvisarsi nella fattispecie la inerzia dell'Ente nell'adozione dei provvedimenti previsti – nel termine indicato – quale presupposto per l'applicabilità del contributo nella misura prevista dalla norma richiamata" - ha affermato che:” La Corte fornisce una lettura del comma 24 in forza della quale, nella specie, non è ravvisabile il presupposto specifico della "inerzia". Il percorso argomentativo, sia pure sintetico, è chiaro e resiste alle censure. La norma de qua introduce un contributo di solidarietà dell'1%, limitatamente agli anni 2012 e 2013, ancorandolo a due presupposti alternativi, specificatamente identificati nella mancata adozione da parte delle Casse, entro il 30 settembre 2012, di misure volte ad assicurare l'equilibrio tra entrate contributive e spesa per prestazioni pensionistiche oppure nell'emissione di parere negativo da parte dei Ministeri vigilanti sulle delibere eventualmente adottate (entro trenta giorni dalla loro ricezione). Il dato letterale non lascia spazio alla lettura proposta dalla , che vorrebbe equiparare all'inerzia degli Enti nell'intervenire ex Pt_3
ante sul rapporto entrate/spesa l'ipotesi in cui detti interventi siano stati effettuati ma i relativi provvedimenti siano stati ex post dichiarati illegittimi, poiché, in tal caso, non si può configurare una situazione di "inattività" degli Enti stessi, nei termini richiesti dal legislatore. Del resto, l'inerzia è condizione che la stessa ha espressamente Pt_3
escluso sin dalle fasi di merito nonché con la proposizione del presente ricorso, avendo resistito, prima, ed agito, poi, proprio sul presupposto di aver adottato – con l'introduzione della riforma strutturale del sistema previdenziale mediante il passaggio al sistema contributivo e con l'imposizione del contributo di solidarietà in vi regolamentare – misure necessarie per la salvaguardia dell'equilibrio di bilancio a lungo termine, dirette ad assicurare la sostenibilità finanziaria del regime previdenziale dei propri iscritti (attraverso il Regolamento di disciplina e le delibere attuative)”.
Applicando alla fattispecie in esame i sopra richiamati principi il primo e il secondo motivo di appello vanno respinti, risultando inconferente la documentazione versata in atti dalla e, in particolare, il Bilancio tecnico, in quanto documentazione non Pt_3
pagina 9 di 14 idonea a modificare i principi nomofilattici richiamati e reiteratamente affermati, anche di recente, dalla Corte di Cassazione.
Anche il terzo motivo deve essere respinto.
Con la recente sentenza n. 31527 del 25 ottobre 2022- scrutinando le doglianze rubricate
“ con riferimento alla violazione e falsa applicazione della L. n. 147 del 2013, art. 1, degli artt. 2946 e 2948 c.c., del R.D.L. n. 1827 del 1935, art. 129, e del D.P.R. n. 639 del
1970, art. 47 bis” quindi esattamente sovrapponibili alle doglianze dedotte nel presente procedimento - la Corte di Cassazione ha confermato il proprio insegnamento già espresso con la sentenza n. 17742 del 2015.
In particolare la Corte di Cassazione, con la sentenza n. 31527 del 25 ottobre 2022 - precisando che la ricorrente ha dedotto la non conformità a diritto della pronunzia Pt_3
resa dalla Corte territoriale in punto di prescrizione del diritto azionato dall'assicurato, assumendo l'erroneità della ritenuta applicazione del termine decennale in luogo di quello quinquennale giacché, non applicando al caso di specie la stessa normativa applicabile all , si determinerebbe una ingiustificata disparità di trattamento - ha CP_5
fatto espresso riferimento alle Ordinanze interlocutorie che:” nel rimettere analoga questione alla sezione ordinaria, ha individuato nei caratteri della certezza e liquidità del credito il dato decisivo da utilizzare, per rispettare i principi espressi da Cass., sez. un., nr. 17742 del 2015, citata anche dalla sentenza impugnata, e quindi appurare se, nel caso di specie, possa farsi applicazione del termine quinquennale di prescrizione, in applicazione delle disposizioni denunciate e dell'art. 47 bis d.p.r. n. 639 del 1970”.
Fatta la richiamata premessa la Corte di Cassazione ha, quindi, ribadito che:” Questa
Corte di legittimità (Cass. nr.41320 del 2021) ha già avuto modo di confermare, in fattispecie analoga alla presente, l'orientamento accolto dalla sentenza impugnata ed ancor prima dalle Sezioni unite di questa Corte nr. 17742 del 2015 secondo cui, in materia di previdenza obbligatoria quale quella gestita dagli enti previdenziali privatizzati ai sensi del D.Lgs. nr. 509 del 1994, la prescrizione quinquennale prevista pagina 10 di 14 dall'art. 2948 nr. 4 cod.civ. – così come dal R.D.L. nr. 1827 del 1935, art. 129 – richiede la liquidità ed esigibilità del credito, che deve essere posto a disposizione dell'assicurato, sicché, ove vi sia in contestazione l'ammontare del trattamento pensionistico, il diritto alla riliquidazione degli importi è soggetto all'ordinaria prescrizione decennale di cui all'art. 2946 cod. civ. In tali occasioni si è precisato che il rapporto assicurativo che lega la ai propri iscritti ha natura obbligatoria, dato Pt_3
che la è a tutti gli effetti una persona giuridica privata che gestisce una forma di Pt_6
previdenza e assistenza, cui è obbligatoria l'iscrizione e la contribuzione da parte degli appartenenti delle categorie interessate;
inoltre, l'applicazione dell'art. 2948 nr. 4, allo stesso modo che il R.D.L. 4 ottobre 1935, n. 1827, art. 129, richiede la liquidità e l'esigibilità del credito, che deve essere «pagabile», ovvero messo a disposizione del creditore, il quale deve essere posto nella condizione di poterlo riscuotere”.
Nella medesima decisione la Corte di Cassazione ha, inoltre, precisato che non basta:” ai fini, sia dell'art. 129 che dell'art. 2948, la mera idoneità del credito ad essere determinato nel suo ammontare, tanto che entrambe le norme non trovano applicazione nelle ipotesi di ratei di pensione la cui debenza sia in contestazione (v. Cass. n. 16388 del 2004 e nr. 1787 del 1997, in motivazione, nonché sez.un. nr. 10955 del 2002). Se, dunque, il pensionato è stato in condizione di riscuotere solo i ratei della pensione nella misura decurtata del contributo di solidarietà, e non anche nel superiore importo spettante senza l'applicazione del medesimo, che è oggetto della controversia ora in esame, la differenza tra l'importo liquidato e quello superiore richiesto non può ritenersi «pagabile» e, quindi, non può applicarsi la prescrizione quinquennale dell'art. 2948 cod. civ., ma quella decennale ordinaria dell'art. 2946 cod. civ.”.
Con particolare riferimento al richiamo, effettuato dall'appellante, all'articolo 47 bis del d.P.R. n. 639 del 1970, nonché alla qualificazione come indebito della fattispecie dedotta in atti la Corte ha, espressamente, affermato che:” Tale orientamento va confermato, potendo aggiungersi che non induce a diversa soluzione l'art. 47 bis d.p.r. pagina 11 di 14 nr. 639 del 1970 (Attuazione delle deleghe conferite al Governo con gli artt. 27 e 29 della L. 30 aprile 1969, n. 153, concernente revisione degli ordinamenti pensionistici e norme in materia di sicurezza sociale), secondo cui si prescrivono in cinque anni i ratei arretrati, ancorché non liquidati e dovuti a seguito di pronunzia giudiziale dichiarativa del relativo diritto, dei trattamenti pensionistici, nonché delle prestazioni della gestione di cui all'articolo 24 della legge 9 marzo 1989, n. 88, o delle relative differenze dovute a seguito di riliquidazioni, nel testo introdotto dal numero 2) della lettera d) del comma 1 dell'art. 38, D.L. 6 luglio 2011, nr. 98. 17. Risulta decisiva la considerazione che la fattispecie in esame non è classificabile quale ipotesi di riliquidazione di trattamenti pensionistici, ma quale credito consequenziale all'indebita ritenuta derivante dalla applicazione di una misura patrimoniale illegittima, frutto di trattenute operate sui singoli ratei di pensione, ma che non condivide con il rateo pensionistico la disciplina del sistema di calcolo della pensione in sé considerata. La ha esercitato Pt_3
unilateralmente un potere di prelievo che si è sovrapposto al diritto del pensionato, ma non si è confuso con l'obbligazione pensionistica a cui pretendeva di applicarsi. Il termine di prescrizione dell'azione di recupero delle somme indebitamente trattenute non può che essere quello ordinario decennale”.
La detta sentenza n. 31527 del 2022 ha, quindi, confermato il precedente insegnamento secondo cui:” l'art. 2948 n. 4 cod. civ., che assoggetta al termine prescrizionale di cinque anni le prestazioni periodiche con scadenza ad un anno, ovvero in termini inferiori, presuppone, non diversamente dall'art. 129, primo comma, del R.D.L. 4 ottobre 1935 n. 1827 in tema di prescrizione per le rate di pensione o di indennità non riscossa con decorrenza dalla loro scadenza, la liquidità e la esigibilità del credito e cioè che questo, una volta scaduto, sia stato messo a disposizione del creditore con rituale provvedimento, sì che il beneficiario possa riscuoterlo;
laddove, ai fini tanto dell'una quanto dell'altra norma, non è sufficiente la mera idoneità del credito ad essere determinato, ancorché prontamente, nel suo ammontare;
pertanto, con riguardo ai ratei pagina 12 di 14 di pensione ed indennità la cui debenza sia contestata nella esatta entità, con riferimento alla sua determinazione in base a parametri comparativi, non si applica la prescrizione quinquennale di cui alle norme sopraindicate in difetto di specifico provvedimento della P.A. debitrice, ma l'ordinaria prescrizione decennale, quale prescrizione concernente la prestazione da effettuare nella sua globalità ed interezza, di cui i ratei non liquidi e non esigibili rappresentano una frazione ancora non individuata, ne' messa a disposizione (Cass. 21 luglio 2000, n. 9627; v. anche sostanzialmente nello stesso senso Cass. 6 novembre 1998, n. 11225; 21 novembre
1997, n. 11644)” (così Cass. 26 gennaio 2004 n. 1344; in termini cfr. Cass. 9 febbraio
2016 n. 2563).
Aderendo ai richiamati principi, conformi ai plurimi precedenti anche di Questa Corte,
l'appello va, conclusivamente, respinto e la sentenza impugnata va confermata.
Le spese del grado seguono la soccombenza e, tenuto conto del valore della causa e dell'attività svolta in giudizio, sono poste a carico integralmente dell'appellante e liquidate in euro 2.000,00 oltre spese generali e oneri accessori come per legge in favore di parte appellata, con distrazione in favore dei procuratori dichiaratisi antistatari.
Non sussistendo alcuna discrezionalità si dà atto che ai sensi dell'articolo 13 comma 1 quater d.P.R. 30 maggio 2012 n. 115, introdotto dall'articolo 1 comma 17 della legge 24 dicembre 2012 n. 228, sussistono i presupposti per il versamento, a carico dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello.
P.Q.M.
Rigetta l'appello proposto da Parte_4
avverso la sentenza n. 2202 del 2024 emessa dal Tribunale di
[...]
Milano.
Condanna parte appellante Parte_4
al pagamento delle spese del grado in favore di parte appellata
[...]
pagina 13 di 14 liquidate in euro 2.000,00 oltre spese generali e oneri accessori come per legge, con attribuzione ai procuratori costituiti dichiaratisi anticipatari.
Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, introdotto dall'art. 1, comma 17, legge 24 dicembre 2012 n. 228, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, a carico dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello.
Milano,21 Gennaio 2025
Il Giudice Ausiliario Relatore Il Presidente
Andrea TRENTIN Maria Rosaria CUOMO
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