Sentenza 24 luglio 2007
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 24/07/2007, n. 16346 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 16346 |
| Data del deposito : | 24 luglio 2007 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. DE LUCA Michele - Presidente -
Dott. FIGURELLI Donato - Consigliere -
Dott. CUOCO Pietro - Consigliere -
Dott. CELENTANO Attilio - rel. Consigliere -
Dott. MONACI Stefano - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
AL ET, elettivamente domiciliato in ROMA VIA ORTI DELLA FARNESINA 126, presso lo studio dell'avvocato STELLA RICHTER GIORGIO, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato TRATTINI PILADE, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
BB SACE SPA;
- intimato -
sul 2^ ricorso n 19807/05 proposto da:
BB POWER TECHNOLOGIES SPA (già BB SACE SPA), in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA LUNGOTEVERE MICHELANGELO 9, presso lo studio dell'avvocato SALVATORE TRIFIRO & PARTNERS AVVOCATI, che la rappresenta e difende unitamente agli avvocati ZUCCHINALI PAOLO e GIACINTO FAVALLI giusta delega in atti;
- ricorrente incidentale -
contro
AL ET;
- intimato -
avverso la sentenza n. 163/04 della Corte d'Appello di BRESCIA, depositata il 08/06/04 - R.G.N. 252/2003;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 28/03/07 dal Consigliere Dott. Attilio CELENTANO;
udito l'Avvocato STELLA RICHTER GIORGIO;
udito l'Avvocato FAVALLI GIACOMO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. DESTRO Carlo, che ha concluso per il rigetto del ricorso principale;
assorbito il ricorso incidentale.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza del 25 giugno/13 agosto 2002 il Tribunale di Bergamo rigettava la domanda con la quale IA AL, dirigente della BB SACE s.p.a. (poi BB POWER TECHNOLOGIES s.p.a.), aveva impugnato il licenziamento comunicatogli il 29.5.1998 e chiesto la condanna della società al pagamento della indennità di preavviso, della indennità supplementare e al danno per il carattere ingiurioso del recesso, nonché a maggiori somme a titolo di tfr.
Il Tribunale rigettava anche la domanda riconvenzionale della società, diretta ad ottenere il danno subito per la concorrenza sleale dell'ex dirigente.
La decisione, appellata in via principale dal sig. AL e in via incidentale dalla BB POWER, veniva confermata dalla Corte di Appello di Brescia con sentenza dell'8 aprile/8 giugno 2004. I Giudici di secondo grado ritenevano provato che la società NI s.r.l., costituita dai figli del sig. AL, avesse intrattenuto con la società tailandese U- un rapporto professionale avente per oggetto la progettazione di un interruttore in vuoto, l'approvazione del prototipo e altre attività accessorie finalizzate alla produzione, come risultava dalla documentazione acquisita;
che l'incarico di progettazione fosse stato assunto personalmente da IA AL, come riferito dal teste UR AM, la cui testimonianza aveva trovato conforto nella consulenza tecnica espletata in primo grado e nelle lettere inviate dal teste al sig. AL e ad altri fra l'ottobre 97 e l'aprile 98; che così operando il dirigente avesse violato il dovere di fedeltà di cui all'art.2105 c.c., essendosi appropriato di un patrimonio di conoscenze aziendali, ancorché sviluppate con il suo contributo professionale, avendo iniziato una attività in concorrenza con la sua datrice di lavoro, che avrebbe sempre potuto decidere di riprendere la produzione degli interruttori in vuoto se non riusciva a superare le difficoltà di commercializzazione, in Tailandia degli interruttori in esafluoruro di zolfo (SF6).
La Corte bresciana riteneva quindi giustificato il recesso in tronco. Quanto alle differenze di tfr richieste, la Corte del merito rilevava che nel ricorso introduttivo (e anche nell'atto di appello) non erano stati dedotti gli errori, in fatto e in diritto, che avrebbe commesso la società nel liquidare il tfr, e che un semplice conteggio, quale quello allegato dal ricorrente, non era idoneo a sopperire a tale mancanza.
I Giudici di secondo grado confermavano poi il rigetto della domanda risarcitoria proposta dalla società, osservando che non vi era prova della sussistenza di un effettivo pregiudizio economico per l'attività di concorrenza svolta dall'ex dirigente. Per la cassazione di tale decisione ricorre, formulando tre motivi di censura, IA AL.
La s.p.a. BB PO OG (già BB SACE s.p.a.) resiste con controricorso, nella cui intestazione si fa riferimento a un ricorso incidentale condizionato che però non viene esplicitato in alcuna parte dell'atto difensivo.
Entrambe le parti hanno depositato memoria.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Va preliminarmente ribadito che il ricorso incidentale condizionato, annunciato nella premessa del controricorso della BB, non è stato proposto.
I due procedimenti, cui sono stati attribuiti differenti numeri di registro generale, vanno comunque riuniti.
2. Con il primo motivo, denunciando omessa, contraddittoria e/o insufficiente motivazione, la difesa del ricorrente censura la sentenza impugnata nella parte in cui ha ritenuto provato lo svolgimento, da parte di IA AL, di attività di progettazione di un interruttore in vuoto.
Deduce che la attendibilità del teste PT è stata erroneamente ritenuta confermata dalla consulenza tecnica, atteso che il fatto, rilevato dal CTU, che gli elaborati forniti dalla NI alla U- sarebbero stati una mera riproposizione degli elaborati SACE, non tiene conto della circostanza che la società tailandese, a causa dei suoi rapporti con BB SACE, fosse in possesso dei disegni completi di tabelle di connessione della BB, mentre le pinze di connessione costituiscono anche pezzi di ricambio che vengono forniti da BB direttamente ai clienti o ai distributori come U-. Lamenta che non si è tenuto conto dei rilievi mossi alla consulenza tecnica.
3. Con il secondo motivo, denunciando vizio di motivazione e violazione dell'art. 2105 c.c., la difesa del ricorrente censura la sentenza nella parte in cui ha ritenuto che la contestata attività posta in essere dal sig. AL integri violazione dei doveri di fedeltà.
Deduce che non si è tenuto adeguatamente conto che: 1) U- acquistava interruttori in vuoto Toshiba già dal 1992; 2) l'Autorità tailandese per l'Energia aveva chiesto interruttori in vuoto a partire dal 1994/95, chiudendo definitivamente il mercato agli interruttori in SF6 prodotti da BB SACE;
3) in quegli stessi anni si concluse il rapporto tra BB SACE e U-; 4) la stessa BB SACE uscì dal mercato tailandese e la commercializzazione dei prodotti del Gruppo venne affidata ad BB Distribution. Lamenta che i Giudici di secondo grado hanno ricostruito le vicende del mercato tailandese in maniera non corrispondente al vero, laddove affermano che il lavoratore era stato sovente inviato in Tailandia al fine di risolvere i problemi tecnici degli interruttori, non tenendo conto che la modifica delle specifiche in materia di interruttori, adottata in Tailandia, aveva di fatto causato la impossibilità degli interruttori in SF6 di restare su quel mercato.
Critica quindi la sentenza per aver ritenuto un pericolo di pregiudizio in realtà insussistente.
4. Con il terzo motivo, denunciando violazione dell'art. 414 c.p.c., nn. 3 e 4, la difesa AL critica la sentenza nella parte in cui ha rilevato che il ricorrente non avrebbe dedotto in fatto e in diritto gli errori che avrebbe commesso l'ex datore di lavoro nel determinare il tfr.
Deduce che i titoli fondanti la richiesta differenza erano stati indicati nell'art. 2120 c.c., e nell'allegato ceni dei dirigenti di aziende industriali, e che era stato prodotto, ad abundantiam, un calcolo eseguito considerando esatto l'importo quantificato dalla società resistente a titolo di tfr alla data del 31.12.1986, dal quale risultava una differenza lorda, a favore del lavoratore, di L. 20.947.972, pari ad Euro 10.818,72.
5. Il primo motivo di ricorso non è fondato.
I Giudici di appello hanno ritenuto provato che IA AL, mentre era dirigente della BB Sace, avesse svolto direttamente o indirettamente (attraverso la società NI s.r.l., costituita dai figli) una attività di progettazione di un interruttore in vuoto e delle conseguenti attività accessorie per la società tailandese U- Tah.
A tale convincimento sono prevenuti sulla scorta della deposizione di UR AM, ritenuto pienamente attendibile. Hanno ritenuto di trovare conferma della attendibilità della deposizione nelle risultanze della consulenza tecnica, che aveva accertato che i disegni e le specifiche relativi all'interruttore in vuoto, mandati da NI al teste in esecuzione del contratto 23.9.95, riproducevano gli elaborati BB Sace del medesimo prodotto sia per "soluzioni tecniche particolari e specifiche che sono frutto di esperienze maturate e sviluppate in proprio da ogni azienda", sia per quanto riguarda la redazione grafica e il contenuto del cartiglio.
La difesa del ricorrente critica la ritenuta attendibilità del teste, che a suo dire sarebbe tutt'altro che neutrale;
e svaluta quegli elementi che la relazione di consulenza tecnica ha ritenuto molto simili fra le caratteristiche dell'interruttore in vuoto già prodotto da BB e quelle dell'interruttore progettato da NI (e, per NI, dal sig. AL).
Va però ribadito che la valutazione delle risultanze della prova testimoniale, il giudizio sulla attendibilità dei testi e sulla credibilità di alcuni invece che di altri, come la scelta, tra le varie risultanze probatorie, di quelle ritenute più idonee a sorreggere la motivazione, involgono apprezzamenti di fatto riservati al giudice del merito, il quale, nel porre a fondamento della propria decisione una fonte di prova con esclusione di altre, non incontra altro limite che quello di indicare le ragioni del proprio convincimento, senza essere tenuto a discutere ogni singolo elemento o a confutare tutte le deduzioni difensive, dovendo ritenersi implicitamente disattesi tutti i rilievi e circostanze che, sebbene non menzionati specificamente, sono logicamente incompatibili con la decisione adottata (v., fra le tante, Cass., 9 aprile 2001 n. 5231; 9 novembre 2001 n. 13910);
Nella fattispecie in esame la difesa AL si limita a criticare la ritenuta attendibilità del teste e la provenienza del materiale esaminato dal CTU, ma non contrappone diverse deposizioni (che in effetti non esistono) trascurate dai giudici del merito, ne' spiega come il possesso da parte di U- dei disegni BB abbia inciso sulla ritenuta sovrapponibilità dei disegni forniti da NI a quelli della BB.
Il motivo va pertanto rigettato.
6. Il secondo motivo è anch'esso infondato.
I Giudici di appello hanno rilevato che non solo il dirigente si era appropriato di un patrimonio di conoscenze aziendali, ancorché sviluppate con il suo contributo professionale, ma aveva iniziato, attraverso la società costituita tra i figli, una attività in concorrenza con la sua datrice di lavoro, sfruttando conoscenze tecniche e commerciali del mercato della Tailandia, dove veniva inviato per sostenere i prodotti Abb Sace. Hanno precisato che da un lato la collaborazione alla progettazione di in interruttore in vuoto andava direttamente a contrastare la politica di sostegno e diffusione dell'interruttore SF6, essendo i due prodotti alternativi;
e che questa attività era anche potenzialmente in concorrenza con l'eventuale decisione, sempre possibile, di BB Sace di riprendersi quote del mercato tailandese attraverso una nuova produzione di interruttori in vuoto.
L'apprezzamento dei Giudici del merito risulta congruamente motivato e come tale incensurabile in questa sede;
in particolare non assume carattere decisivo la circostanza che l'interruttore SF6 fosse stato bandito dal mercato tailandese nel 1995, atteso che la Corte di Brescia pone l'accento non solo sulla appropriazione delle conoscenze aziendali per la diffusione di un interruttore in concorrenza con quello SF6, ma anche sullo sviamento dei viaggi effettuati dal sig. AL in Tailandia e sulla possibilità della ditta, produttrice di materiale elettrico, di riprendere la produzione di interruttori in vuoto.
Anche in questo caso si tratta di un apprezzamento di fatto congruamente motivato, cui non è consentito, in sede di legittimità, contrapporre una diversa valutazione.
7. Anche il terzo motivo è infondato.
I giudici del merito hanno osservato che la somma rivendicata a titolo di differenza rispetto al tfr corrisposto dalla società non trovava alcuna specificazione dei titoli, ne' in fatto ne' in diritto;
che non venivano indicati gli errori che avrebbe commesso la società (che non erano meri errori di calcolo); e che un semplice conteggio non era sufficiente a integrare queste omissioni. La motivazione risulta corretta e la difesa del ricorrente non evidenzia elementi trascurati dai Giudici di appello, limitandosi ad affermare che i titoli fondanti la richiesta erano stati indicati nell'art. 2120 c.c., e nel contratto collettivo dei dirigenti delle aziende industriali.
Per tutto quanto esposto il ricorso va rigettato, con la conseguente condanna del ricorrente al rimborso delle spese processuali nei confronti della resistente società.
P.T.M.
La Corte riunisce il procedimento recante il n. 19807/05 a quello recante il n. 15278/05, rigetta il ricorso proposto da AL IA e condanna il ricorrente al rimborso, in favore della resistente società, delle spese di giudizio, in Euro 72,00 per spese ed in Euro 2.000,00 per onorario di avvocato, oltre spese generali, IVA e c.p.a..
Così deciso in Roma, il 28 marzo 2007.
Depositato in Cancelleria il 24 luglio 2007