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Sentenza 15 ottobre 2025
Sentenza 15 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vicenza, sentenza 15/10/2025, n. 1435 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vicenza |
| Numero : | 1435 |
| Data del deposito : | 15 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 639/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VICENZA
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice Dott. Ludovico Rossi, ha pronunciato ex art. 281 sexies, co. 3
c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado, iscritta al N. 639 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2024, tra:
(C.F. ), (C.F. Parte_1 CodiceFiscale_1 Parte_2
) E (C.F. ), rappresentati e C.F._2 Parte_3 C.F._3 difesi dall'Avv. Edda GR (C.F. ) ed elettivamente domiciliati presso il suo C.F._4 studio in AN (Vi), via Maglio, 6/A, giusta procura allegata alla citazione
- attori –
e n p.l.r.p.t. (P.IVA ), rappresentata e difesa dall'Avv. Edda Controparte_1 P.IVA_1
GR (C.F. ) ed elettivamente domiciliati presso il suo studio in AN C.F._4
(Vi), via Maglio, 6/A, giusta procura allegata alla comparsa di costituzione del successore a titolo particolare del 16.9.2025
- intervenuta– contro
Controparte_2
- convenuto, contumace –
OGGETTO: usucapione
CONCLUSIONI: all'udienza del 15 ottobre 2025 il difensore di attori e intervenuti precisava le conclusioni riportandosi a quelle rassegnate nella comparsa del 16.9.2025 e, quindi:
“1) Accertare e dichiarare la legittima partecipazione della società acquirente al Controparte_1
pagina 1 di 4 presente giudizio, quale successore a titolo particolare nel diritto controverso, ai sensi dell'art. 111, comma 3, c.p.c., e per l'effetto dichiarare l'estromissione dal presente giudizio dei venditori
[...]
, e non avendo più questi interesse alla Parte_1 Parte_2 Parte_3 prosecuzione della causa;
2) Accertare e dichiarare la società acquirente proprietaria per intervenuta Controparte_1 usucapione ultraventennale, del bene immobile identificato in Comune di AN (VI), NCEU, Foglio
12, mappale n. 446, per l'effetto dell'accessione del possesso di cui all'art. 1146 comma 2 c.c.;
3) Ordinarsi al competente Conservatore dei Registri Immobiliari la trascrizione dell'emananda sentenza;
4) Con vittoria di spese e compensi in caso di opposizione.”
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Gli attori hanno agito chiedendo di essere riconosciuti proprietari esclusivi, per intervenuta usucapione ventennale, del bene immobile intestato ad , sito nel Comune di Controparte_3
AN (VI), censito al Catasto Fabbricati, foglio 12, mapp. 446, in virtù del possesso pubblico, pacifico, continuato e ininterrotto per oltre vent'anni (considerato anche il possesso esercitato dai genitori e danti causa e che chiedevano di unire al proprio) e, Persona_1 Persona_2 conseguentemente, ordinare al Conservatore dei RR.II. competente di procedere alle relative trascrizioni con esonero da ogni responsabilità; hanno agito nei confronti di , Controparte_2 quale unico erede della . CP_3
Gli attori esponevano che si tratta di un terreno di ca. 100 mq, ricompreso in una corte più ampia, adiacente alla loro proprietà e da sempre utilizzato esclusivamente dalla famiglia Persona_3 proprietaria di tutti i mappali contigui, come zona di transito e parcheggio per le auto.
La prima udienza veniva indicata in citazione per il 30.7.2024; con decreto ex art. 171bis c.p.c. del
28.5.2024 veniva dichiarata la nullità della citazione, essendo stati assegnati al convenuto termini a comparire inferiore a quelli di legge, risiedendo questi all'estero e veniva fissata nuova udienza al
25.3.2025, assegnandosi agli attori termini per rinnovare la citazione e notificarla fino al 31 luglio
2024. Con decreto ex art. 171bis c.p.c. del 21 gennaio 2025 veniva dichiarata la contumacia del convenuto. Alla prima udienza venivano ammesse le prove orali richieste da parte attrice, con rinvio per l'escussione dei testimoni all'udienza del 24.6.2025, differita su istanza di parte al 17.9.2025.
Si costituiva il 16.9.2025 l'intervenuta, deducendo di aver acquistato dagli attori gli immobili limitrofi all'area “nonché l'area urbana della superficie di catastali mq 100 (cento), distinta nel medesimo
Comune di AN (VI) in CATASTO FABBRICATI - FOGLIO 12 PARTICELLA 446 - categoria F/1 - mq 100 di cui è causa”, o meglio di esser stata resa edotta del procedimento pendente circa detta pagina 2 di 4 particella. Dava atto che la vendita fosse un atto idoneo a giustificare la traditio del possesso e chiedeva unirsi il proprio possesso a quello dei danti causa, concludendo come in epigrafe.
All'esito dell'udienza del 17.9.2025, escussi i testi, il procedimento veniva rinviato per p.c. e discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c. al 15 ottobre 2025. All'udienza odierna il difensore delle parti costituite precisava le conclusioni per come su riportate e discuteva la causa, che veniva quindi trattenuta in decisione.
2. Preliminarmente deve osservarsi che dalla documentazione prodotta può ritenersi sufficientemente dimostrato che il convenuto siano i titolari del bene immobile per cui è causa.
Tanto premesso, la produzione documentale offerta da parte ricorrente e le dichiarazioni rese dai testi escussi hanno fornito idoneo supporto probatorio alla domanda de qua, che deve, quindi, ritenersi fondata.
In particolare, i testi escussi hanno concordemente riferito del possesso da parte degli attori e, prima ancora, da parte dei loro genitori, del bene immobile indicato nel ricorso, che hanno anche riconosciuto nelle fotografie e nella planimetria allegate al fascicolo di parte ricorrente.
I testimoni escussi (in grado, per età e conoscenza dei luoghi, di riferire sui fatti di causa), infatti, hanno affermato che da oltre vent'anni i ricorrenti (e, prima di loro, i genitori) possiedono in modo pubblico, pacifico e continuo, come proprietari esclusivi l'area per cui è causa.
In particolare, la teste , premesso di essere amica sin dall'infanzia dell'attrice Testimone_1
, dichiarava che l'area per cui è causa veniva sempre utilizzata dalla famiglia attorea per Parte_1 parcheggiarvi l'auto e come area di manovra.
Anche il secondo testimone, , pure amico sin dall'infanzia dell'attrice e abitante dei Testimone_2 luoghi di causa sin dall'infanzia ha confermato tale utilizzo, esercitato anche dai clienti della pizzeria gestita dalla famiglia degli attori e posta nello stesso fabbricato ove era posta la loro abitazione e quindi anche dai successivi affittuari di detto locale.
A ciò può aggiungersi che la difesa attorea ha prodotto due dichiarazioni, a firma del convenuto (docc.
10 e 9, da ultimo allegato alla nota del 17.9.2025) ha dichiarato di non opporsi alla declaratoria di usucapione.
Ciò posto, deve concludersi che nel caso di specie ricorrono entrambi gli elementi costitutivi della fattispecie acquisitiva del diritto di proprietà per usucapione ovvero il corpus possessionis e l'animus possidendi, poiché è stato allegato e provato il possesso ultraventennale dell'immobile per cui è causa da parte dei danti causa degli attori, acceduti al possesso dei genitori, possesso dal quale può a sua volta essere desunta in via presuntiva la sussistenza della volontà di possedere in favore di quest'ultimi che hanno materialmente esercitato il possesso (Cass. Sez. VI, ord. n. 7757 del 5/4/2011). Non contestato e pagina 3 di 4 provato dall'atto di vendita la successione a titolo particolare nel possesso dell'intervenuta.
In tale contesto non può che dichiararsi che l'intervenuta è proprietaria in via esclusiva del predetto fondo, per averlo usucapito.
3. Segue per legge (artt. 2643, n. 14 c.c. e 2651 c.c.), l'ordine di trascrizione della sentenza al
Conservatore dei Registri Immobiliari.
4. Per ciò che concerne, invece, le spese processuali, le stesse devono essere compensate, stante la non opposizione del convenuto, sussistendo dunque gravi ed eccezionali ragioni per disporre la compensazione.
P.Q.M.
Il Tribunale di Vicenza, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
- in accoglimento delle domande di parte intervenuta, accerta e dichiara che è l'unica Controparte_1 ed esclusiva proprietaria, per intervenuta usucapione ventennale, del bene immobile sito nel Comune di
AN (Vi) così catastalmente censito al Catasto Fabbricati di detto Comune: foglio 12, mapp. 446
- ordina al Conservatore dei RR.II. e all'Ufficio del Catasto territorialmente competenti di procedere, sulla scorta della presente sentenza, alle trascrizioni ed alle volture a favore dei ricorrenti ed a carico degli intestati in censo come per legge;
- compensa integralmente le spese di lite tra le parti.
Vicenza, 15 ottobre 2025
Il Giudice
Dott. Ludovico Rossi
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VICENZA
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice Dott. Ludovico Rossi, ha pronunciato ex art. 281 sexies, co. 3
c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado, iscritta al N. 639 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2024, tra:
(C.F. ), (C.F. Parte_1 CodiceFiscale_1 Parte_2
) E (C.F. ), rappresentati e C.F._2 Parte_3 C.F._3 difesi dall'Avv. Edda GR (C.F. ) ed elettivamente domiciliati presso il suo C.F._4 studio in AN (Vi), via Maglio, 6/A, giusta procura allegata alla citazione
- attori –
e n p.l.r.p.t. (P.IVA ), rappresentata e difesa dall'Avv. Edda Controparte_1 P.IVA_1
GR (C.F. ) ed elettivamente domiciliati presso il suo studio in AN C.F._4
(Vi), via Maglio, 6/A, giusta procura allegata alla comparsa di costituzione del successore a titolo particolare del 16.9.2025
- intervenuta– contro
Controparte_2
- convenuto, contumace –
OGGETTO: usucapione
CONCLUSIONI: all'udienza del 15 ottobre 2025 il difensore di attori e intervenuti precisava le conclusioni riportandosi a quelle rassegnate nella comparsa del 16.9.2025 e, quindi:
“1) Accertare e dichiarare la legittima partecipazione della società acquirente al Controparte_1
pagina 1 di 4 presente giudizio, quale successore a titolo particolare nel diritto controverso, ai sensi dell'art. 111, comma 3, c.p.c., e per l'effetto dichiarare l'estromissione dal presente giudizio dei venditori
[...]
, e non avendo più questi interesse alla Parte_1 Parte_2 Parte_3 prosecuzione della causa;
2) Accertare e dichiarare la società acquirente proprietaria per intervenuta Controparte_1 usucapione ultraventennale, del bene immobile identificato in Comune di AN (VI), NCEU, Foglio
12, mappale n. 446, per l'effetto dell'accessione del possesso di cui all'art. 1146 comma 2 c.c.;
3) Ordinarsi al competente Conservatore dei Registri Immobiliari la trascrizione dell'emananda sentenza;
4) Con vittoria di spese e compensi in caso di opposizione.”
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Gli attori hanno agito chiedendo di essere riconosciuti proprietari esclusivi, per intervenuta usucapione ventennale, del bene immobile intestato ad , sito nel Comune di Controparte_3
AN (VI), censito al Catasto Fabbricati, foglio 12, mapp. 446, in virtù del possesso pubblico, pacifico, continuato e ininterrotto per oltre vent'anni (considerato anche il possesso esercitato dai genitori e danti causa e che chiedevano di unire al proprio) e, Persona_1 Persona_2 conseguentemente, ordinare al Conservatore dei RR.II. competente di procedere alle relative trascrizioni con esonero da ogni responsabilità; hanno agito nei confronti di , Controparte_2 quale unico erede della . CP_3
Gli attori esponevano che si tratta di un terreno di ca. 100 mq, ricompreso in una corte più ampia, adiacente alla loro proprietà e da sempre utilizzato esclusivamente dalla famiglia Persona_3 proprietaria di tutti i mappali contigui, come zona di transito e parcheggio per le auto.
La prima udienza veniva indicata in citazione per il 30.7.2024; con decreto ex art. 171bis c.p.c. del
28.5.2024 veniva dichiarata la nullità della citazione, essendo stati assegnati al convenuto termini a comparire inferiore a quelli di legge, risiedendo questi all'estero e veniva fissata nuova udienza al
25.3.2025, assegnandosi agli attori termini per rinnovare la citazione e notificarla fino al 31 luglio
2024. Con decreto ex art. 171bis c.p.c. del 21 gennaio 2025 veniva dichiarata la contumacia del convenuto. Alla prima udienza venivano ammesse le prove orali richieste da parte attrice, con rinvio per l'escussione dei testimoni all'udienza del 24.6.2025, differita su istanza di parte al 17.9.2025.
Si costituiva il 16.9.2025 l'intervenuta, deducendo di aver acquistato dagli attori gli immobili limitrofi all'area “nonché l'area urbana della superficie di catastali mq 100 (cento), distinta nel medesimo
Comune di AN (VI) in CATASTO FABBRICATI - FOGLIO 12 PARTICELLA 446 - categoria F/1 - mq 100 di cui è causa”, o meglio di esser stata resa edotta del procedimento pendente circa detta pagina 2 di 4 particella. Dava atto che la vendita fosse un atto idoneo a giustificare la traditio del possesso e chiedeva unirsi il proprio possesso a quello dei danti causa, concludendo come in epigrafe.
All'esito dell'udienza del 17.9.2025, escussi i testi, il procedimento veniva rinviato per p.c. e discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c. al 15 ottobre 2025. All'udienza odierna il difensore delle parti costituite precisava le conclusioni per come su riportate e discuteva la causa, che veniva quindi trattenuta in decisione.
2. Preliminarmente deve osservarsi che dalla documentazione prodotta può ritenersi sufficientemente dimostrato che il convenuto siano i titolari del bene immobile per cui è causa.
Tanto premesso, la produzione documentale offerta da parte ricorrente e le dichiarazioni rese dai testi escussi hanno fornito idoneo supporto probatorio alla domanda de qua, che deve, quindi, ritenersi fondata.
In particolare, i testi escussi hanno concordemente riferito del possesso da parte degli attori e, prima ancora, da parte dei loro genitori, del bene immobile indicato nel ricorso, che hanno anche riconosciuto nelle fotografie e nella planimetria allegate al fascicolo di parte ricorrente.
I testimoni escussi (in grado, per età e conoscenza dei luoghi, di riferire sui fatti di causa), infatti, hanno affermato che da oltre vent'anni i ricorrenti (e, prima di loro, i genitori) possiedono in modo pubblico, pacifico e continuo, come proprietari esclusivi l'area per cui è causa.
In particolare, la teste , premesso di essere amica sin dall'infanzia dell'attrice Testimone_1
, dichiarava che l'area per cui è causa veniva sempre utilizzata dalla famiglia attorea per Parte_1 parcheggiarvi l'auto e come area di manovra.
Anche il secondo testimone, , pure amico sin dall'infanzia dell'attrice e abitante dei Testimone_2 luoghi di causa sin dall'infanzia ha confermato tale utilizzo, esercitato anche dai clienti della pizzeria gestita dalla famiglia degli attori e posta nello stesso fabbricato ove era posta la loro abitazione e quindi anche dai successivi affittuari di detto locale.
A ciò può aggiungersi che la difesa attorea ha prodotto due dichiarazioni, a firma del convenuto (docc.
10 e 9, da ultimo allegato alla nota del 17.9.2025) ha dichiarato di non opporsi alla declaratoria di usucapione.
Ciò posto, deve concludersi che nel caso di specie ricorrono entrambi gli elementi costitutivi della fattispecie acquisitiva del diritto di proprietà per usucapione ovvero il corpus possessionis e l'animus possidendi, poiché è stato allegato e provato il possesso ultraventennale dell'immobile per cui è causa da parte dei danti causa degli attori, acceduti al possesso dei genitori, possesso dal quale può a sua volta essere desunta in via presuntiva la sussistenza della volontà di possedere in favore di quest'ultimi che hanno materialmente esercitato il possesso (Cass. Sez. VI, ord. n. 7757 del 5/4/2011). Non contestato e pagina 3 di 4 provato dall'atto di vendita la successione a titolo particolare nel possesso dell'intervenuta.
In tale contesto non può che dichiararsi che l'intervenuta è proprietaria in via esclusiva del predetto fondo, per averlo usucapito.
3. Segue per legge (artt. 2643, n. 14 c.c. e 2651 c.c.), l'ordine di trascrizione della sentenza al
Conservatore dei Registri Immobiliari.
4. Per ciò che concerne, invece, le spese processuali, le stesse devono essere compensate, stante la non opposizione del convenuto, sussistendo dunque gravi ed eccezionali ragioni per disporre la compensazione.
P.Q.M.
Il Tribunale di Vicenza, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
- in accoglimento delle domande di parte intervenuta, accerta e dichiara che è l'unica Controparte_1 ed esclusiva proprietaria, per intervenuta usucapione ventennale, del bene immobile sito nel Comune di
AN (Vi) così catastalmente censito al Catasto Fabbricati di detto Comune: foglio 12, mapp. 446
- ordina al Conservatore dei RR.II. e all'Ufficio del Catasto territorialmente competenti di procedere, sulla scorta della presente sentenza, alle trascrizioni ed alle volture a favore dei ricorrenti ed a carico degli intestati in censo come per legge;
- compensa integralmente le spese di lite tra le parti.
Vicenza, 15 ottobre 2025
Il Giudice
Dott. Ludovico Rossi
pagina 4 di 4