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Sentenza 7 gennaio 2026
Sentenza 7 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Ascoli Piceno, sez. II, sentenza 07/01/2026, n. 31 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Ascoli Piceno |
| Numero : | 31 |
| Data del deposito : | 7 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 31/2026
Depositata il 07/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ASCOLI PICENO Sezione 2, riunita in udienza il
18/12/2025 alle ore 09:00 in composizione monocratica:
DE ACUTIS STEFANIA, Giudice monocratico in data 18/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 47 ter
- sull'istanza di sospensione dell'atto impugnato relativa al R.G.R. n. 332/2025 depositato il 01/04/2025
proposto da
Ricorrente_2 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - OL EN E Fermo - Via Luigi Mercantini 25 63100 OL EN AP
elettivamente domiciliato presso protocollo@pec.agenziariscossione.gov.it
Consorzio Bonifica Marche - 92049990416
elettivamente domiciliato presso pec@pec.bonificamarche.it
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 00880202400007637000 CONTRIBUTI CONS 2023
a seguito di discussione e visto il dispositivo n. 379/2025 depositato il 19/12/2025
Richieste delle parti: Con ricorso notificato il 27 luglio 2023, il Sig. Ricorrente_2 impugnava, congiuntamente ad altri ricorrenti, la cartella di pagamento n. 00820230006432520000 emessa dall'Agente della riscossione su ruolo formato dal Consorzio di bonifica per il contributo consortile 2022 relativo ad immobili agricoli ricompresi nel comprensorio del Tronto.
Con sentenza n. 205/2024, depositata il 7 maggio 2024, la Corte di giustizia tributaria di primo grado di
OL EN accoglieva il ricorso cumulativo e annullava il titolo della riscossione, estinguendo la pretesa tributaria.
Tuttavia, il 31 marzo 2025 l'Agente notificava al contribuente la comunicazione preventiva di fermo amministrativo n. 00880202400007637000 di un veicolo, richiedendo euro 356,65, somma fondata sulla cartella già annullata.
Il contribuente impugnava anche tale atto, eccependo la mancanza del presupposto legale del credito, ormai estinto per effetto del giudicato di annullamento del titolo e chiedendone, altresì, la sospensione ex art. 47
d. lgs. n. 546/1992.
L'Agente della riscossione, costituitosi ritualmente in giudizio nelle controdeduzioni confermava che l'atto impugnato era stato adottato in via massiva per una pluralità di contribuenti in assenza dello sgravio, il quale risultava essere atto di competenza esclusiva del Consorzio di Bonifica delle Marche.
Rappresentava altresì che, una volta verificata la sentenza n. 205/2024 della Corte di Giustizia Tributaria di
OL EN, provvedeva d'ufficio, in data 14 aprile 2025, all'annullamento in autotutela della comunicazione preventiva di fermo, dandone formale comunicazione al difensore del contribuente.
Infine, in data 6 maggio 2025, l'Ente impositore provvedeva al discarico e allo sgravio della cartella annullata, confermando la definitiva estinzione della pretesa erariale.
L'Ufficio richiedeva, pertanto, la declaratoria di cessazione della materia del contendere, ai sensi dell'art. 46
d. lgs. 546/1992, con richiesta di compensazione delle spese, non sussistendo soccombenza sostanziale a proprio carico.
Con successiva memoria, il ricorrente, preso atto dell'annullamento in autotutela del preavviso di fermo del
14 aprile 2025 da parte di Agenzia delle Entrate – Riscossione e dello sgravio del ruolo del 21 ottobre 2025 disposto dal Consorzio Bonifica Marche, chiedeva l'annullamento del fermo amministrativo sul veicolo o, in subordine, la declaratoria di cessazione della materia del contendere ex art. 46 d. lgs. 546/1992, con condanna solidale delle parti resistenti alla rifusione delle spese di lite, con distrazione in favore del difensore antistatario.
Il giudice, accertata la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 47-ter del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, procede alla definizione del contenzioso in esame in forma semplificata.
MOTIVAZIONI
L'esame degli atti di causa evidenzia che, in corso di giudizio, è sopravvenuto il venir meno del presupposto legittimante l'azione di riscossione e della misura cautelare impugnata.
La pretesa tributaria originata dalla cartella di pagamento è stata, infatti, definitivamente rimossa con sentenza n. 205/2024 della Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di OL EN mentre il preavviso di fermo
è stato annullato in autotutela il 14 aprile 2025 da Agenzia delle Entrate – Riscossione Emilia Romagna e il ruolo è stato successivamente sgravato dal Consorzio Bonifica Marche il 21 ottobre 2025.
Tali circostanze, pacifiche tra le parti e documentalmente provate, attestano l'estinzione del credito e l'eliminazione dell'atto cautelare, determinando la sopravvenuta carenza di interesse alla pronuncia sul merito.
In tale quadro, risultano integrati i presupposti per la definizione anticipata del procedimento ai sensi dell'art. 47-ter d.lgs. n. 546/1992; correlativamente, non possono ritenersi sussistenti i requisiti per la concessione della tutela sospensiva invocata dalla parte ricorrente, non essendo più attuali né il fumus boni iuris né il periculum in mora, stante la definitiva rimozione del titolo e degli effetti pregiudizievoli dedotti.
Il processo deve, pertanto, essere dichiarato estinto per cessazione della materia del contendere, ai sensi dell'articolo 46 del d.Lgs. 546/1992.
Le spese seguono la soccombenza virtuale e sono liquidate ai minimi di legge, avuto riguardo al valore della lite, non ravvisandosi “gravi ed eccezionali ragioni” per l'invocata compensazione (v. art. 15, comma 2, d. lgs. n. 546/1992), con distrazione in favore del difensore antistatario che ne ha fatto richiesta.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di OL EN, in composizione monocratica, dichiara l'estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere ex art. 46 D.Lgs. n. 546/1992 e condanna le parti resistenti, in solido, alla rifusione delle spese di lite in favore del ricorrente, che liquida complessivamente in euro 250,00, oltre esborsi documentati, spese generali nella misura di legge ed oneri accessori, se dovuti, con distrazione in favore del difensore antistatario Avv. Difensore_1.
Depositata il 07/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ASCOLI PICENO Sezione 2, riunita in udienza il
18/12/2025 alle ore 09:00 in composizione monocratica:
DE ACUTIS STEFANIA, Giudice monocratico in data 18/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 47 ter
- sull'istanza di sospensione dell'atto impugnato relativa al R.G.R. n. 332/2025 depositato il 01/04/2025
proposto da
Ricorrente_2 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - OL EN E Fermo - Via Luigi Mercantini 25 63100 OL EN AP
elettivamente domiciliato presso protocollo@pec.agenziariscossione.gov.it
Consorzio Bonifica Marche - 92049990416
elettivamente domiciliato presso pec@pec.bonificamarche.it
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 00880202400007637000 CONTRIBUTI CONS 2023
a seguito di discussione e visto il dispositivo n. 379/2025 depositato il 19/12/2025
Richieste delle parti: Con ricorso notificato il 27 luglio 2023, il Sig. Ricorrente_2 impugnava, congiuntamente ad altri ricorrenti, la cartella di pagamento n. 00820230006432520000 emessa dall'Agente della riscossione su ruolo formato dal Consorzio di bonifica per il contributo consortile 2022 relativo ad immobili agricoli ricompresi nel comprensorio del Tronto.
Con sentenza n. 205/2024, depositata il 7 maggio 2024, la Corte di giustizia tributaria di primo grado di
OL EN accoglieva il ricorso cumulativo e annullava il titolo della riscossione, estinguendo la pretesa tributaria.
Tuttavia, il 31 marzo 2025 l'Agente notificava al contribuente la comunicazione preventiva di fermo amministrativo n. 00880202400007637000 di un veicolo, richiedendo euro 356,65, somma fondata sulla cartella già annullata.
Il contribuente impugnava anche tale atto, eccependo la mancanza del presupposto legale del credito, ormai estinto per effetto del giudicato di annullamento del titolo e chiedendone, altresì, la sospensione ex art. 47
d. lgs. n. 546/1992.
L'Agente della riscossione, costituitosi ritualmente in giudizio nelle controdeduzioni confermava che l'atto impugnato era stato adottato in via massiva per una pluralità di contribuenti in assenza dello sgravio, il quale risultava essere atto di competenza esclusiva del Consorzio di Bonifica delle Marche.
Rappresentava altresì che, una volta verificata la sentenza n. 205/2024 della Corte di Giustizia Tributaria di
OL EN, provvedeva d'ufficio, in data 14 aprile 2025, all'annullamento in autotutela della comunicazione preventiva di fermo, dandone formale comunicazione al difensore del contribuente.
Infine, in data 6 maggio 2025, l'Ente impositore provvedeva al discarico e allo sgravio della cartella annullata, confermando la definitiva estinzione della pretesa erariale.
L'Ufficio richiedeva, pertanto, la declaratoria di cessazione della materia del contendere, ai sensi dell'art. 46
d. lgs. 546/1992, con richiesta di compensazione delle spese, non sussistendo soccombenza sostanziale a proprio carico.
Con successiva memoria, il ricorrente, preso atto dell'annullamento in autotutela del preavviso di fermo del
14 aprile 2025 da parte di Agenzia delle Entrate – Riscossione e dello sgravio del ruolo del 21 ottobre 2025 disposto dal Consorzio Bonifica Marche, chiedeva l'annullamento del fermo amministrativo sul veicolo o, in subordine, la declaratoria di cessazione della materia del contendere ex art. 46 d. lgs. 546/1992, con condanna solidale delle parti resistenti alla rifusione delle spese di lite, con distrazione in favore del difensore antistatario.
Il giudice, accertata la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 47-ter del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, procede alla definizione del contenzioso in esame in forma semplificata.
MOTIVAZIONI
L'esame degli atti di causa evidenzia che, in corso di giudizio, è sopravvenuto il venir meno del presupposto legittimante l'azione di riscossione e della misura cautelare impugnata.
La pretesa tributaria originata dalla cartella di pagamento è stata, infatti, definitivamente rimossa con sentenza n. 205/2024 della Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di OL EN mentre il preavviso di fermo
è stato annullato in autotutela il 14 aprile 2025 da Agenzia delle Entrate – Riscossione Emilia Romagna e il ruolo è stato successivamente sgravato dal Consorzio Bonifica Marche il 21 ottobre 2025.
Tali circostanze, pacifiche tra le parti e documentalmente provate, attestano l'estinzione del credito e l'eliminazione dell'atto cautelare, determinando la sopravvenuta carenza di interesse alla pronuncia sul merito.
In tale quadro, risultano integrati i presupposti per la definizione anticipata del procedimento ai sensi dell'art. 47-ter d.lgs. n. 546/1992; correlativamente, non possono ritenersi sussistenti i requisiti per la concessione della tutela sospensiva invocata dalla parte ricorrente, non essendo più attuali né il fumus boni iuris né il periculum in mora, stante la definitiva rimozione del titolo e degli effetti pregiudizievoli dedotti.
Il processo deve, pertanto, essere dichiarato estinto per cessazione della materia del contendere, ai sensi dell'articolo 46 del d.Lgs. 546/1992.
Le spese seguono la soccombenza virtuale e sono liquidate ai minimi di legge, avuto riguardo al valore della lite, non ravvisandosi “gravi ed eccezionali ragioni” per l'invocata compensazione (v. art. 15, comma 2, d. lgs. n. 546/1992), con distrazione in favore del difensore antistatario che ne ha fatto richiesta.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di OL EN, in composizione monocratica, dichiara l'estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere ex art. 46 D.Lgs. n. 546/1992 e condanna le parti resistenti, in solido, alla rifusione delle spese di lite in favore del ricorrente, che liquida complessivamente in euro 250,00, oltre esborsi documentati, spese generali nella misura di legge ed oneri accessori, se dovuti, con distrazione in favore del difensore antistatario Avv. Difensore_1.