Articolo 1619 del Codice civile
Articolo 1618Articolo 1620
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19 aprile 1942
Art. 1619.

(Diritto di controllo).

Il locatore puo' accertare in ogni tempo, anche con accesso in luogo, se l'affittuario osserva gli obblighi che gli incombono.

Entrata in vigore il 19 aprile 1942
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