Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 04/06/2003, n. 8909
CASS
Sentenza 4 giugno 2003

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L'omissione da parte dell'ente previdenziale della comunicazione all'ispettorato del lavoro, prevista dall'art. 5 della legge 22 luglio 1961,n.628, dell'accertamento che l'ente stesso intende effettuare in ordine ad omissioni contributive, integra una irregolarità amministrativa che non incide sulla validità dell'accertamento compiuto, in quanto la norma non è dettata a tutela dei soggetti interessati all'accertamento, ma ha il solo scopo di consentire il coordinamento tra le attività ispettive delle varie autorità amministrative aventi competenze ispettive in materia di lavoro e previdenza sociale.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 04/06/2003, n. 8909
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 8909
    Data del deposito : 4 giugno 2003

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