Sentenza 4 giugno 2003
Massime • 1
L'omissione da parte dell'ente previdenziale della comunicazione all'ispettorato del lavoro, prevista dall'art. 5 della legge 22 luglio 1961,n.628, dell'accertamento che l'ente stesso intende effettuare in ordine ad omissioni contributive, integra una irregolarità amministrativa che non incide sulla validità dell'accertamento compiuto, in quanto la norma non è dettata a tutela dei soggetti interessati all'accertamento, ma ha il solo scopo di consentire il coordinamento tra le attività ispettive delle varie autorità amministrative aventi competenze ispettive in materia di lavoro e previdenza sociale.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 04/06/2003, n. 8909 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 8909 |
| Data del deposito : | 4 giugno 2003 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MATTONE Sergio - Presidente -
Dott. D'ANGELO Bruno - Consigliere -
Dott. FOGLIA Raffaele - Consigliere -
Dott. STILE Paolo - Consigliere -
Dott. TOFFOLI Saverio - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
MI MA ES, elettivamente domiciliata in ROMA VIA ASINARI DI S. MARZANO 46, presso lo studio dell'avvocato LOREDANA CORIGLIANO, che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato GIUSEPPE PASQUINO, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
I.N.P.S. - ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DELLA FREZZA 17, presso l'Avvocatura Centrale dell'Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati VINCENZO CERIONI, ANTONINO TODARO, giusta delega in calce alla copia notificata del ricorso;
- resistente con procura -
avverso la sentenza n. 125/99 del Tribunale di VIBO VALENTIA, depositata il 25/10/99 R.G.N. 44/99;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 22/01/03 dal Consigliere Dott. Saverio TOFFOLI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Giuseppe NAPOLETANO che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso al Pretore di Vibo Valentia, AR ER IO, premesso di essere una lavoratrice agricola regolarmente iscritta negli appositi elenchi nominativi, chiedeva la condanna dell'Inps al pagamento delle indennità di maternità per l'astensione obbligatoria e facoltativa, in relazione al parto avvenuto l'8 settembre 1990.
L'Inps resisteva alla domanda, per quanto ancora rileva eccependo l'insussistenza di un rapporto di lavoro subordinato che giustificasse l'iscrizione della istante negli elenchi dei lavoratori agricoli.
Il Pretore rigettava la domanda con sentenza che, appellata dalla IO, era confermata dal Tribunale di Vibo Valentia. Il Tribunale riteneva che l'insussistenza di un rapporto di lavoro subordinato tra l'appellante e la madre si evinceva dalle dichiarazioni, aventi efficacia confessoria, rese dall'interessata agli ispettori dell'Inps, risultanti dai verbali ispettivi. Infatti la IO non solo aveva dichiarato di avere curato in piena autonomia i lavori sul terreno di proprietà dalla madre, ma anche aveva precisato che tale autonomia dipendeva dalle precarie condizioni di salute della madre, pensionata e invalida che non poteva mai recarsi sul fondo, sicché effettivamente doveva escludersi l'influenza della volontà della medesima sul lavoro svolto. La IO, inoltre, aveva descritto un generale contesto evidenziante come essa e il marito più che da dipendenti agivano in qualità di gestori del fondo, partecipando al godimento dei frutti dello stesso e assumendo lo stesso rischio tipico di chi ha la proprietà dell'azienda. Tale contesto aveva trovato conferma in alcune deposizioni (IA e ND), mentre nessuna prova adeguata sussisteva circa l'erogazione da parte della madre alla figlia di una retribuzione corrisposta secondo la relazione sinallagmatica del rapporto di lavoro subordinato: la stessa ricorrente, del resto, aveva riferito agli ispettori di un importo di L. 20.000 - 25.000, senza precisarne la cadenza e il parametro temporale di commisurazione.
Contro questa sentenza ricorre per Cassazione la IO, formulando due motivi di censura.
L'Inps ha depositato procura alla lite.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo la ricorrente denuncia erronea interpretazione dell'art. 2094 c.c. e insufficiente motivazione in merito alla sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato.
Sostiene che nella specie sussistono tutti gli indici elaborati dalla giurisprudenza e ritenuti sintomatici per la qualificazione di un rapporto come di lavoro subordinato: la messa a disposizione da parte del lavoratore delle proprie energie lavorative a favore del datore di lavoro, con conseguente assoggettamento al suo potere direttivo, ancorché in concreto non esercitato dallo stesso, la continuità di svolgimento delle mansioni, l'assenza in capo al lavoratore di una sia pur minima struttura imprenditoriale, il versamento di un compenso.
Al riguardo osserva che la ricorrente svolgeva attività di bracciante agricola sul fondo della madre, adibito a coltivazione di ortaggi, che in parte erano consumati in famiglia e in parte erano destinati al mercato;
la direzione dei lavori veniva eseguita dalla madre, che però, solo perché malata di cuore, non era costantemente presente sul luogo di svolgimento delle mansioni. D'altra parte l'elemento fiduciario insito nei rapporti di lavoro può comportare l'attenuazione dei controlli e delle direttive, specie ove le mansioni siano ripetitive: tale attenuazione nella specie era giustificata anche dal legame di parentela e dalle precarie condizioni di salute della madre. Nè il rapporto di parentela era ostativo della subordinazione, poiché è frequente in agricoltura l'assunzione di familiari e la presunzione di gratuità è ammissibile solo nel caso in cui le parti siano conviventi, mentre nella specie le parti avevano nuclei familiari distinti ed indipendenti anche economicamente.
Quanto alla retribuzione, le indicazioni dei testimoni IA e ND circa la corresponsione della somma di L. 20.000 - 25.000 al giorno costituivano elementi indiziari importanti, anche se basate su quanto riferito dalla stessa attrice o sugli usi della zona. Infine le stesse testi avevano adeguatamente riferito anche circa lo svolgimento regolare delle mansioni (la ND avendo precisato lo svolgimento dell'orario dalle 7 alle 17, e la IA avendo confermato che la IO lasciava il posto di lavoro insieme alle altre dipendenti). Nè poteva avere rilievo negativo che la ricorrente erogasse materialmente la retribuzione alle altre lavoratrici.
Con il secondo motivo la ricorrente denuncia violazione dell'art. 116 c.p.c., in riferimento all'art. 5 della legge 22 luglio 1961 n. 628.
Lamenta che il Tribunale abbia valutato i verbali ispettivi dell'Inps senza che fosse documentata la preventiva comunicazione all'Ispettorato del lavoro dell'ispezione che i funzionari dell'Inps si accingevano ad effettuare. D'altra parte, deve ritenersi che tale violazione procedurale determini la nullità dell'accertamento effettuato.
È opportuno esaminare innanzitutto il secondo motivo, con cui viene posta una questione inerente alla validità di una parte della documentazione valutata dal giudice di merito. Il motivo è infondato, perché, come già in precedenza osservato da questa Corte (Cass. 21.5.1992 n. 6091), l'omissione da parte dell'ente previdenziale della comunicazione all'ispettorato del lavoro, prevista dall'art. 5 l. 22 luglio 1961 n. 628, dell'accertamento che l'ente stesso intende effettuare in ordine ad omissioni contributive, integra una irregolarità amministrativa priva di incidenza sulla validità dell'accertamento compiuto. La norma, infatti, non ha la finalità di offrire particolari garanzie ai soggetti interessati, ma ha il solo scopo di consentire il coordinamento tra le attività ispettive delle varie autorità amministrative aventi competenze ispettive in materia di lavoro e di previdenza sociale.
Quanto al primo motivo deve rilevarsi che il giudice a quo ha fondato la valutazione conclusiva relativa all'insussistenza di un rapporto di lavoro subordinato sul rilievo, provvisto di una puntuale e logica motivazione, che nella specie non sussistevano un assoggettamento della lavoratrice - che in realtà operava in piena autonomia - al potere direttivo del presunto datore di lavoro e un nesso di sinallagmaticità tra compensi erogati dal medesimo e l'attività lavorativa. Pienamente giustificata è quindi l'esclusione della configurabilità di un rapporto di lavoro subordinato (cfr. Cass., Sez. un., 26 ottobre 2000 n. 1133 e Cass. 20 marzo 2001 n. 3975). D'altra parte la ricorrente ha contrapposto una sua diversa valutazione dei fatti di causa, senza investire con censure rilevanti in questa sede di legittimità i puntuali rilievi contenuti nella sentenza impugnata in merito a detti due aspetti determinanti. Deve ricordarsi, infatti, che la Corte di Cassazione non ha il potere di riesaminare e valutare il merito della causa, ma solo quello di controllare, sotto il profilo logico-formale e della correttezza giuridica, l'esame e la valutazione fatta dal giudice di merito, al quale soltanto spetta individuare le fonti del proprio convincimento e, all'uopo, valutare le prove, controllarne l'attendibilità e la concludenza, e scegliere, tra le risultanze probatorie, quelle ritenute idonee a dimostrare i fatti in discussione (cfr. Cass., Sez. un. 11 giugno 1998 n. 5802; Cass. 14 gennaio 2002 n. 350, 11 febbraio 2002 n. 1892). In conclusione, il ricorso deve essere rigettato.
Per le spese del giudizio è applicabile l'art. 152 disp. att. c.p.c..
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso;
nulla per le spese del giudizio. Così deciso in Roma, il 22 gennaio 2003.
Depositato in Cancelleria il 4 giugno 2003