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Sentenza 24 gennaio 2025
Sentenza 24 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Campobasso, sentenza 24/01/2025, n. 31 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Campobasso |
| Numero : | 31 |
| Data del deposito : | 24 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI CAMPOBASSO
composta dai magistrati:
Maria Grazia d'Errico Presidente
Gianfranco Placentino Consigliere
Marco Giacomo Ferrucci Consigliere rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile n. 98/2020 R.G., di appello avverso la sentenza n. 322/2019, pronunciata dal Tribunale di Larino il 20.9.2019 nella controversia n. 100997/2012 R.G., avente ad oggetto risoluzione contratto di appalto privato;
TRA
Acqua di Mare s.r.l. (00872800941), già Elite Immobiliare s.r.l., in persona del l. r. in carica, rappresentata e difesa dagli avv.ti Gianni Spina e Anna Capaldi, in forza di procura in calce all'atto di appello, con domicilio digitale come da pec da Registri di giustizia;
APPELLANTE PRINCIPALE
CONTRO
CI IN s.r.l. (00097790703), in persona del l. r. in carica, in proprio e anche nella qualità di mandataria dell'a.t.i. con la mandante Siem s.r.l., rappresentata e difesa dall'avv. Luigi Coscia, in forza di procura in calce alla comparsa di risposta, con domicilio digitale come da pec da Registri di giustizia;
APPELLATA E APPELLANTE INCIDENTALE
CONCLUSIONI
Per l'appellante principale:
pag. 1 di 23
1. In rito ed in via preliminare, dichiarare la nullità della sentenza n. 322/2019 pronunciata dal Tribunale di Larino poiché, pur avendo il Giudice dott.ssa Vacca fissato l'udienza del
20.09.2019 ex art. 281 sexies c.p.c. al fine di pronunciare sentenza immediatamente dopo la discussione tra le parti, dandone ad essi lettura, e pur avendone fatto menzione alla pag. 1 della sentenza, non ne veniva data lettura in aula alle parti ed ai loro procuratori, i quali ne prendevano cognizione soltanto per mezzo della notificazione ex art. 16 D.L.
179/2012, ricevuta dalla cancelleria in data 23.09.2019, risultando inoltre la sentenza iscritta al Rep. N. 546/2019 del 23.09.2019 ovvero depositata in data non coincidente con la pubblicazione.
2. In via istruttoria e sempre in via preliminare, in considerazione delle argomentazioni svolte nel presente atto, si chiede che la Ecc.ma Corte voglia: A) disporre un'integrazione della CTU avente ad oggetto quali quesiti le riflessioni e/o le argomentazioni esposte in tutti i paragrafi riportati nel corpo dell'atto di citazione in appello;
B) disporre l'integrazione della prova testimoniale dell'Arch. Ieronimo sulle circostanze capitolate in via istruttoria e/o su quelle che il Giudice riterrà opportune.
3. Sempre in via preliminare, rigettare l'appello incidentale ex adverso proposto in quanto improcedibile ed inammissibile ex art. 348 bis c.p.c. poiché non ha una ragionevole probabilità di essere accolto.
4. In via principale e nel merito, accogliere per i motivi tutti dedotti in narrativa il proposto appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza n. 322/2019, pubblicata il 20.09.2019, emessa dal Tribunale di Larino, Sezione unica promiscua, in persona del giudice dott.ssa
Stefania Vacca, resa tra le parti di cui sopra, mai notificata, valutato l'inadempimento dell'appellata grave e di non scarsa importanza ex art. 1455 c.c., Voglia dichiarare la risoluzione del contratto di appalto, con effetto retroattivo ex tunc ai sensi del disposto normativo di cui agli artt. 1453 c.c. e 1458 c.c., e per l'effetto, Voglia condannare l'appellata al rimborso in favore dell'appellante delle somme da essa versate e non dovute, così come risultanti dal punto V dell'atto di appello, ovvero al rimborso della somma risultante di giustizia dall'esame dei documenti tutti allegati nel giudizio di primo grado, anche in sede di CTU, nonché condannare l'appellata al pagamento dei danni subiti dall'attrice nella misura risultante di giustizia, anche attraverso un giudizio equitativo in base alla documentazione depositata e alle perizie di parte depositate nel giudizio di primo grado.
5. In via subordinata e nel merito, ove l'Ecc.ma Corte di Appello di Campobasso non ravvisi nella condotta dell'appellata la estrema gravità nelle condotte inadempienti tali da comportare la risoluzione del contratto, si chiede quantomeno di ricondurre a giustizia il sinallagma contrattuale e conseguentemente applicare la riduzione non inferiore ad un terzo del corrispettivo oggetto del contratto di appalto e/o viceversa applicare la riduzione
pag. 2 di 23 nella misura in cui vorrà valutare le condotte inadempienti in base agli elementi di cui dispone ed acquisiti nel corso del processo, tenendo in considerazione il prezzo già versato dalla stazione appaltante pari ad € 175.322,46 così come da assegni depositati agli atti del giudizio di primo grado, con consequenziale condanna dell'appellata al rimborso in favore dell'appellante delle somme da essa versate e non dovute, così come risultanti dal punto V dell'atto di appello, ovvero al rimborso della somma risultante di giustizia dall'esame dei documenti tutti allegati nel giudizio di primo grado, anche in sede di CTU, nonché con condanna dell'appellata al pagamento dei danni subiti dall'attrice anche attraverso un giudizio equitativo in base alla documentazione depositata e alle perizie di parte depositate nel giudizio di primo grado.
6. In via ulteriormente subordinata e nel merito, ove l'Ecc.ma Corte di Appello di
Campobasso non ritenesse di voler ravvisare nelle condotte dell'appellata un inadempimento, Voglia riconoscere l'importo versato da Elite Immobiliare ad CI
IN in € 175.322,46 o quantomeno in € 122.018,53, già corrisposto alla controparte a mezzo di assegni bancari, ed effettuare pertanto la decurtazione dalla somma eventualmente assegnata all'appaltatore per le eventuali opere parziali oggetto del contratto di appalto, applicando le debite riduzioni che riterrà di giustizia.
7. In ogni caso e nel merito, qualora la Ecc.ma Corte di Appello dovesse riconoscere o confermare in capo alla appellata il diritto a percepire un compenso per le attività di cui al contratto di appalto, da tale importo dovrà essere detratto non solo quanto percepito dalla
CI IN a titolo di acconto (€ 175.322,46) ma esso dovrà altresì essere ridotto dell'importo (in conformità alla sentenza di primo grado pari ad € 3.407,51) pari al valore dei difetti delle opere rese, come quantificato dal CTU in conformità a quanto statuito dal giudice nella sentenza di primo grado, per i motivi ivi indicati.
8. In ogni caso, nel merito, dichiarare che sulle somme eventualmente dovute da parte dell'appellante all'appellata, non sono dovuti gli interessi moratori, per tutte le motivazioni indicate in narrativa ed ordinare alla CI IN la restituzione di quanto incassato a tale titolo.
9. In ogni caso, nel merito, rigettare l'appello incidentale ex adverso proposto in quanto inammissibile ed infondato, tanto in fatto quanto in diritto.
10. Sempre nel merito, porre le spese relative all'accertamento tecnico preventivo ex art.
696 bis c.p.c. di cui al procedimento N.R.G. 95/2012 a carico dell'appellata, per tutte le motivazioni di cui in narrativa.
11. In ogni caso, il tutto con vittoria di spese, diritti e competenze tutte del doppio grado di giudizio, con distrazione in favore del procuratore in qualità di antistatario.
pag. 3 di 23 12. In ogni caso, rigettare la richiesta di condanna dell'appellante al pagamento in favore della CI IN ex art. 96 c.p.c. di una somma equitativamente determinata, non sussistendone i presupposti in fatto ed in diritto.
13. In via residuale, nella tanto remota quanto denegata ipotesi di rigetto dell'appello, si chiede quantomeno la compensazione delle spese di lite del doppio grado di giudizio, anche in considerazione della complessità della materia trattata come peraltro confermato dal Giudice di primo grado.
Per l'appellata:
1) rigettare l'appello perché, per le ragioni ampiamente spiegate in atti, infondato in fatto ed in diritto e, conseguentemente, confermare integralmente la sentenza impugnata ad eccezione del capo riguardante la liquidazione delle spese di lite, oggetto di impugnativa incidentale;
2) accogliere l'appello incidentale proposto dalla appellata e, conseguentemente, in accoglimento del motivo, determinare le spese di lite del giudizio di primo grado secondo lo scaglione da 1 milione di euro a 2 milioni e/o altro maggiore rispetto a quello preso da riferimento dal primo Giudice e, dunque, liquidare i seguenti importi: 1) Fase studio € 6.000,00; 2), Fase introduttiva del giudizio € 4.000,00, 3) Fase istruttoria € 17.000,00, 4)
Fase decisionale 10.000,00, così complessivamente € 37.000,00, oltre alle spese generali ovvero importi diversi secondo l'equo apprezzamento dell'Ecc.ma Corte di Appello tenuto conto dell'effettiva attività difensiva svolta dalla difesa dell'appellata nel giudizio di merito di primo grado;
3) condannare la società Acqua di Mare srl, in persona del suo legale rapp.te p.t., al pagamento, in favore della appellata CI IN srl, in persona del suo legale rapp.te
p.t., delle spese e competenze di questo grado di giudizio;
4) condannare la società Acqua di Mare srl, in persona del suo legale rapp.te p.t., al pagamento, in favore della CI IN srl, ai sensi e per gli effetti dell'art. 96, terzo comma, c.p.c., di una somma equitativamente determinata.
FATTI DI CAUSA
1. Il Tribunale di Larino, con sentenza n. 322 del 20.9.2019, pronunciando sulla domanda principale, proposta d Elite Imobiliare s.r.l. (che ha in seguito cambiato la sua denominazione in Acqua di Mare s.r.l., di seguito per semplicità ADM) nei confronti di
CI IN s.r.l. (di seguito EM), in proprio e nella qualità di mandataria dell'a.t.i. costituita con la mandante SIEM s.r.l., di risoluzione del contratto di appalto intercorso tra le parti e di risarcimento dei danni nonché sulla domanda riconvenzionale, proposta da
EM, di pagamento del saldo del corrispettivo relativo allo stesso contratto, ha: rigettato la domanda principale;
accolto la domanda riconvenzionale e condannato la ADM al pag. 4 di 23 pagamento della somma di € 275.976,82 oltre Iva e di € 4.916,83 Iva inclusa, oltre interessi moratori ex D. lgs. n. 231/2002; condannato la ADM al pagamento delle spese processuali e posto a carico dalla ADM le spese di a.t.p. e di c.t.u.; rigettato la domanda di risarcimento del danno ex art. 96 c.p.c.
2. La vicenda processuale può essere così sinteticamente riassunta.
La società appellante, incaricata della ristrutturazione del complesso immobiliare "ex Hotel
Garim" (ora Acqua di Mare) sito in Termoli, ha agito in riferimento a un contratto, intercorso verbalmente con l'a.t.i. di cui erano parte la società appellata e la SIEM s.r.l., avente ad oggetto l'esecuzione di alcuni lavori di ristrutturazione e completamento da realizzarsi ai piani terzo, quarto e quinto del lotto A e ai piani secondo, terzo, quarto e quinto del lotto B, deducendo il grave inadempimento di EM per abbandono e fermo del cantiere per circa sei mesi, senza provvedere al completamento delle opere commissionate, e per vizi e difformità delle opere realizzate, tale da causare ingenti danni alla committente, da questa indicati come conseguenza del rallentamento della programmazione stabilita (mancata consegna degli immobili agli acquirenti nei termini stabiliti, etc.).
La società appellata ha contestato la fondatezza della domanda avversa e, in via riconvenzionale, ha chiesto di condannare la committente, previo accertamento della effettiva realizzazione di tutti i lavori di cui al computo metrico redatto il 24.10.2011, al pagamento della somma di € 420.110,01 oltre Iva, oppure di quella minore di € 372.166,64 oltre Iva, e degli interessi nella misura di cui al D. lgs. n. 231/2002 dalla messa in mora al saldo.
3. Il tribunale, all'esito dell'istruttoria, svolta mediante assunzione di prove orali e documentali, con acquisizione della relazione di a.t.p. e mediante c.t.u., qualificato il contratto intercorso tra le parti come appalto, precisati gli oneri probatori gravanti sulle parti, ha: escluso che la sospensione dei lavori da parte della EM configurasse un inadempimento di non scarsa importanza;
rilevato, in ordine alla dedotta incompiutezza dell'opera, che il riferimento ai lavori da eseguirsi era costituito dal computo metrico del
24.10.2011, che la EM aveva dato prova dell'esatto adempimento ed, anzi, aveva dimostrato l'esecuzione di ulteriori lavori non previsti;
recepito, sia in ordine alla verifica delle opere effettivamente realizzate sia in merito all'asserita sussistenza di vizi e difformità dell'opus, le risultanze della c.t.u.; operato una riduzione percentuale dell'importo dovuto in relazione ai vizi accertati;
sottratto al valore delle opere, come stimato dal consulente, quanto percepito da EM a titolo di acconto;
riconosciuto la spettanza sul saldo del corrispettivo degli interessi moratori ex D. lgs. n. 231/2002.
pag. 5 di 23 4. Avverso la sentenza, non notificata, ha proposto appello ADM, con atto di citazione notificato il 26.3.2020, chiedendone la riforma, con accoglimento delle conclusioni sopra riportate, nonché l'ammissione di una prova testimoniale e il rinnovo della c.t.u.
Con comparsa depositata il 2.11.2020 si è costituita la EM, in proprio e nella qualità di mandataria dell'a.t.i., e, previa precisazione della non accettazione del contraddittorio sulle nuove domande di merito e istruttorie e deduzione della inammissibilità della nuova produzione documentale, ha insistito nella declaratoria di inammissibilità del gravame e, comunque, nel suo rigetto nel merito;
in via incidentale ha impugnato la statuizione riguardante la liquidazione delle spese processuali, deducendo l'erronea individuazione dello scaglione applicabile alla controversia.
Con ordinanza del 9.6.2021, ritenuti insussistenti presupposti per la declaratoria di inammissibilità degli appelli principale e incidentale, è stata dichiarata inammissibile la richiesta di prova testimoniale e disattesa la richiesta di c.t.u.
All'esito dell'udienza del 22.3.2023, di cui è stata disposta la trattazione scritta, la decisione è stata riservata, previa concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c., decorrenti dalla data di comunicazione dell'ordinanza.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Gli appelli sono argomentati in maniera specifica e superano, pertanto, il vaglio di ammissibilità di cui all'art. 342 cod. proc. civ., fondandosi su critiche motivate in termini congrui e adeguati al livello di approfondimento della pronuncia impugnata, tali da consentire la chiara individuazione delle ragioni di doglianza, rispetto alla ricostruzione dei fatti e alla risoluzione delle questioni di diritto in primo grado, sulle quali viene fondata la richiesta di riforma della sentenza impugnata.
Va sul punto richiamata la consolidata interpretazione della giurisprudenza di legittimità
(da ultimo Cass., SU n. 36481/2022), a tenore della quale è necessario e sufficiente che siano individuati i punti e le questioni contestate della sentenza impugnata, con esposizione di doglianze che affianchino alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, mentre non è richiesto l'utilizzo di formule sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di sentenza.
2. L'appello principale è affidato a nove motivi, con cui si deduce: 1) nullità della sentenza impugnata, per omessa lettura e deposito ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.; 2) contraddittorietà dell'iter logico argomentativo della sentenza ed errata valutazione delle prove in ordine all'inadempimento di EM;
3) violazione e/o falsa applicazione di legge ed errata valutazione delle prove in ordine alla necessità di accettazione dell'opera ai fini del sorgere del diritto al corrispettivo;
4) contraddittorietà dell'iter logico argomentativo e violazione e/o falsa applicazione di legge in merito al riconoscimento degli interessi pag. 6 di 23 moratori ex D. lgs. n. 231/2002 sul saldo del corrispettivo dovuto;
5) errata valutazione delle prove in tema di acconti versati dalla committente in favore della appaltatrice;
6) erroneità del mancato riconoscimento dei danni subiti da ADM;
7) errore di calcolo in ordine alla determinazione dell'importo eventualmente spettante alla EM;
8) necessità di integrazione della c.t.u. per la stima dei danni subiti da ADM e di ascolto in qualità di testimone del direttore dei lavori arch. Ieronimo;
9) erroneità della condanna di ADM al pagamento delle spese di a.t.p.
3. A fondamento del primo motivo l'appellante principale deduce che il giudice del tribunale, fissata l'udienza del 20.9.2019 per la discussione ex art. 281 sexies c.p.c., non ha dato lettura alle parti e ai loro procuratori né del dispositivo né della motivazione e che le parti hanno avuto contezza della decisione del tribunale solo con la notificazione, effettuata dalla cancelleria in data 23.9.2019, di cui non vi sarebbe stata la necessità se la sentenza fosse stata redatta a verbale nell'immediatezza ed effettivamente letta alle parti, circostanza peraltro irrealistica alla luce della complessità della sentenza;
evidenzia, poi, a ulteriore conferma di quanto dedotto, la mancanza, in calce alla sentenza, dell'attestazione del giorno del deposito da parte del cancelliere.
La censura è palesemente infondata.
Come rimarca lo stesso appellante, la sentenza pronunciata a seguito di discussione orale ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c., ai sensi del comma 2 di tale disposizione "si intende pubblicata con la sottoscrizione da parte del giudice del verbale che la contiene ed è immediatamente depositata in cancelleria".
La stesura della sentenza nel verbale del 20.9.2019, con in calce la sottoscrizione del giudice costituisce, quindi, pubblicazione della sentenza senza necessità di ulteriori attestazioni di deposito da parte del cancelliere, che, sottoscrivendo il verbale, attesta la pubblicazione della sentenza il giorno dell'udienza.
Priva di rilievo è, poi, la mera deduzione di mancata lettura della sentenza, comprensiva di dispositivo e motivazione, a fronte della indicazione, presente nel verbale di udienza, che la sentenza è stata integralmente letta ("il giudice, al termine della discussione, si ritira in camera di consiglio e, all'esito, pronuncia la sentenza di seguito trascritta, dandone integrale lettura"); alle attestazioni del cancelliere contenute nel verbale di udienza deve attribuirsi fede privilegiata, con la conseguenza che esse possono essere inficiate sono con la proposizione di querela di falso (con specifico riferimento al valore probatorio della indicazione di lettura del dispositivo di sentenza nel rito del lavoro v. Cass., n. 36727/2021,
i cui insegnamenti sono evidentemente applicabili al caso in esame).
Non può attribuirsi, quindi, alcun rilievo, nel senso prospettato dall'appellante principale, alla circostanza che il verbale di udienza contenente la sentenza sia stato notificato alle pag. 7 di 23 parti dalla cancelleria il 23.9.2019, trattandosi di fatto successivo alla già intervenuta lettura e pubblicazione della sentenza.
4. In ordine al motivo sub 8), con cui si chiede disporsi un supplemento istruttorio mediante assunzione di prova testimoniale e c.t.u. integrativa, vanno richiamate le considerazioni espresse nell'ordinanza del 9.6.2021, con cui si è rilevata la novità dei capitoli della prova orale, che la rendono inammissibile ai sensi dell'art. 345 comma 2
c.p.c., non essendo mai stata dedotta l'impossibilità di proporla nel giudizio di primo grado,
e la superfluità della nuova indagine tecnica finalizzata alla quantificazione dei danni subiti da ADM.
A tale proposito, peraltro, deve rimandarsi alle considerazioni che saranno svolte, nell'esaminare il secondo e il sesto motivo, a proposito dell'insussistenza dell'inadempimento di EM e, quindi, del diritto della ADM al risarcimento dei danni.
5. Prima dell'esame dei motivi di merito posti a base dell'appello principale deve rilevarsi l'inammissibilità della produzione documentale fatta da ADM per la prima volta con l'atto di appello, trattandosi di documenti nuovi rispetto alla produzione del primo grado (si tratta, in particolare, dei documenti indicati ai punti III, IV, V, VI, VII, VIII , IX, X, XI, XII, XIII, XIV,
XV, XVII dell'indice), di cui, pertanto, non potrà tenersi conto per la decisione.
Secondo la formulazione attuale dell'art. 345 comma 3 c.p.c. applicabile alla presente controversia ratione temporis, nel giudizio di appello non possono essere prodotti nuovi documenti, salvo che la parte dimostri l'impossibilità di produzione per causa ad essa non imputabile;
con la novella del 2012 (introdotta dal d. l. n. 83/2012, convertito con modificazioni dalla l. n. 134/2012), applicabile, ex art. 54 comma 3, alle sentenze pubblicate dal trentesimo giorno successivo a quello di entrata in vigore della legge di conversione del decreto (12.8.2012), è stato espunto dalla formulazione della norma il riferimento alla indispensabilità dei documenti ai fini della decisione della causa, con conseguente inapplicabilità della giurisprudenza di legittimità (Cass., n. 16560/2021), riferita alla formulazione dell'art. 345 comma 3 c.p.c. successiva alla novella del 2009 ma anteriore a quella del 2012, e limitazione della possibilità di produrre nuovi documenti al caso in cui si accerti che era impossibile produrli nel giudizio di primo grado per causa non imputabile alla parte, restando irrilevante l'indispensabilità del documento ai fini del decidere (Cass., n. 16289/2024, che ritiene inammissibile persino la produzione di documenti a fronte di un'eccezione sollevata da controparte solo in grado di appello).
Nel caso in esame parte appellante non ha dimostrato la non imputabilità della mancata produzione dei documenti, che a suo dire contribuirebbero a dimostrare l'inadempimento di EM per abbandono del cantiere e mancato completamento dell'opera appaltata, limitandosi ad affermare, nelle difese conclusionali, di aver richiesto inutilmente tali pag. 8 di 23 documenti dl direttore dei lavori, senza provare la circostanza;
di tali documenti, pertanto, non potrà tenersi conto.
6. Con il secondo motivo la sentenza impugnata è censurata per aver erroneamente valutato le prove in ordine al dedotto inadempimento della EM.
6.1. Secondo l'appellante principale: il primo giudice non ha considerato che i lavori, iniziati verso la fine del mese di luglio 2011, dopo soli due mesi sono stati interrotti arbitrariamente, con volontario abbandono del cantiere da parte di EM, essendo pretestuosa la richiesta di pagamento da questa avanzata in difetto di ultimazione dei lavori e di conseguente accettazione da parte del committente delle opere realizzate;
non può attribuirsi rilievo alla redazione in contraddittorio del computo metrico del 24.10.2011, dal momento che a quell'epoca le opere complessivamente oggetto del contratto non erano ancora state completate;
neppure rileva la temporanea sospensione dei lavori disposta dal direttore dei lavori in relazione alla mancanza del RI, dal momento che questa è durata solo tre giorni dal 10 al 13.10.2011 e tutte le ditte appaltatrici hanno regolarmente ripreso il lavorare ad eccezione della EM, che, dopo aver abbandonato il cantiere il 4.10.2011, non vi ha fatto più ritorno, neppure dopo l'ordine di servizio della direzione dei lavori del 22.11.2011, epoca in cui tutte le problematiche relative al RI erano state superate;
ai fini della valutazione della gravità dell'inadempimento di EM il tribunale non ha considerato il carteggio intercorso tra le parti, con le diffide rivolte dal committente all'appaltatore, nonché gli effetti negativi derivati dal ricorso per a.t.p. proposto dalla EM;
le opere solo parzialmente eseguite dalla ditta appaltatrice sono risultate affette da numerosi vizi, solo in minima parte riscontrati dal c.t.u., i cui rilievi sono stati svolti a distanza di anni dal completamento dei lavori;
la non integrale esecuzione dei lavori ha comportato, per un verso, il rallentamento di tutta la programmazione della committente, per altro verso ha reso necessario sostenere maggiori costi per il completamento dei lavori non eseguiti da EM.
Le censure sopra riassunte sono infondate.
6.2. Il primo giudice, richiamando la testimonianza del direttore dei lavori arch. Ieronimo
(giustamente ritenuto teste chiave, per la sua attendibilità e per la precisione e completezza delle dichiarazioni rese), ha in primo luogo accertato che EM sospese i lavori nei primi giorni di ottobre 2011 e che qualche giorno dopo, il 10.10.2011, il direttore dei lavori dispose la chiusura immediata del cantiere – che restò chiuso da novembre 2011 a marzo 2012 – in quanto, come precisato dal teste, la compresenza di una pluralità di imprese determinava una situazione di pericolo per la sicurezza del cantiere e rendeva necessario per la stazione appaltante munirsi del RI (documento unico della valutazione dei rischi di impresa) e proprio per tale ragione era stata disposta la chiusura del cantiere dalla direzione dei lavori.
pag. 9 di 23 Dal momento che nessuna responsabilità per la mancata predisposizione del RI è configurabile in capo a EM, trattandosi di documento della cui predisposizione è onerata la stazione appaltante, come affermato dal direttore dei lavori e argomentato dal primo giudice anche mediante richiamo alla fonte normativa dell'obbligo (art. 26 comma 3 del D. lgs. n. 81/2008) e dato atto tale documento non è stato prodotto dalla committente, unica onerata della sua predisposizione, il tribunale ne ha tratto la conclusione che la mancata produzione del documento indica che ADM non ne aveva curato la predisposizione, venendo così meno a un suo obbligo.
Tali ineccepibili valutazioni non sono scalfite dalle argomentazioni svolte con l'atto di appello, fondate su documenti di cui non si può tenere conto perché inammissibili ex art. 345 comma 2 c.p.c. (ordini di servizio del 13.10.2011 e del 22.11.2011, rispettivamente allegati VII e VI dell'indice), da cui la ADM trae la conclusione (contrastante con il fatto che il primo dei due ordini di servizio non vede tra i suoi destinatari né EM né SIEM), che in quelle date tutte le altre imprese impegnate nel cantiere erano tornate a lavorare e che le problematiche relative al RI erano state superate.
Resta, quindi, valido quanto affermato dal primo giudice, che ha rilevato la mancata prova della predisposizione del RI, o di altra documentazione riguardante la sicurezza, e la mancata risposta della committente alla diffida del 7.11.2011 con cui era stata EM a chiedere spiegazioni alla controparte contrattuale circa l'adempimento degli obblighi segnalati dal direttore dei lavori con l'ordine di servizio di sospensione dei lavori del
10.10.2011 e, quindi, in ordine al superamento degli ostacoli alla ripresa dei lavori.
L'unica ricostruzione fattuale possibile sulla base della documentazione e delle prove orali assunte è, quindi, quella compiuta dal tribunale, secondo cui il fermo dei lavori addebitabile alla EM è soltanto quello di pochi giorni (per tale ragione non idoneo a integrare un inadempimento di non scarsa importanza) che va dal 5.10 (data in cui l'appaltatrice aveva comunicato il fermo a causa del mancato pagamento delle forniture) al
10.10.2011 e che da tale data al 22.3.2012 il cantiere restò chiuso per ragioni di sicurezza, per decisione della direzione dei lavori e, quindi, per fatto addebitabile al committente.
In ogni caso, anche a ritenere che dopo la sospensione del 10.10.2011 i lavori nel cantiere siano ripresi pochi giorni dopo, la necessità che anche la società appellata fosse obbligata a riprenderli non può ritenersi dimostrata, dovendo ritenersi che i lavori di sua spettanza fossero stati ultimati.
6.3. Non coglie nel segno, a tal riguardo, la censura riguardante l'apprezzamento fatto dal tribunale del computo metrico del 24.10.2011, riportante i lavori eseguiti da EM nel cantiere oggetto di causa, redatto nel contraddittorio delle parti e in presenza del direttore dei lavori arch. Ieronimo e del direttore tecnico del cantiere geom. Mugnano.
pag. 10 di 23 Il tribunale ha giustamente attribuito rilievo al fatto che alla quantificazione dei lavori contenuta nel suddetto computo metrico ha fatto seguito, dopo pochi giorni (precisamente il 7.11.2011), la richiesta della società appaltatrice di pagamento di quanto maturato per i lavori realizzati, quantificato in € 449.670,93 oltre Iva, senza che facesse seguito, da parte dell'appaltatrice, qualsiasi tipo di contestazione sia in ordine alla effettiva entità dei lavori (il cui accertamento in contraddittorio, del resto, era il presupposto della redazione del computo metrico) sia, soprattutto, in merito al fatto che non erano state eseguite tutte le lavorazioni oggetto del contratto.
Ugualmente significativa è la circostanza, pure evidenziata dal tribunale, che nella missiva del 21.3.2012 la stessa società committente attribuiva al computo metrico del 24.10.2011
(definito, nella stessa missiva, "computo metrico finale") il valore di un accertamento dei lavori eseguiti, a definizione del rapporto contrattuale tra le parti, che "ben poteva considerarsi concluso".
L'asserita incompletezza dei lavori realizzati, oltre ad essere smentita dai rilievi che precedono, non trova fondamento in alcun dato oggettivo e neppure nelle prospettazioni difensive dell'appellante principale.
In primo luogo, l'effettivo oggetto del contratto di appalto intercorso tra le parti non è ricostruibile con precisione, atteso che esso si fonda su un accordo verbale, essendo le intese scritte limitate alla indicazione di alcuni prezzi unitari.
Inoltre, la stessa appellante principale ha indicato le lavorazioni oggetto dell'accordo in termini generali (demolizioni, realizzazione di massetti e impermeabilizzazioni, posa in opera di pannelli fonoassorbenti, posa in opera di pavimenti), senza precisare nello specifico quali fossero le opere lasciate non ultimate al momento dell'abbandono del cantiere da parte della EM.
Va aggiunto che la prospettazione dell'inadempimento dell'appaltatore è anche priva di riscontri sul piano probatorio, essendo rimasta sfornita di qualsiasi dimostrazione la deduzione secondo cui la società appaltante sarebbe stata costretta ad affidare ad altre imprese l'ultimazione delle opere, sostenendone i relativi costi;
di nessuna utilità, a tal riguardo, è la relazione dell'arch. Luigi Viscione, depositata nel corso delle operazioni peritali del 6.4.2012, in cui si fa generico riferimento alla necessità di eseguire lavori di completamento dell'importo stimato di € 40.000,00, con riserva di produrre la fattura della ditta esecutrice, produzione mai avvenuta;
la stessa descrizione delle opere da completare, peraltro, consiste nell'indicazione di difetti qualitativi, e non quantitativi, delle opere.
6.4. Esclusa la prova della incompletezza dell'opera eseguita dalla società appellata, prive di consistenza sono anche le ragioni di censura riguardanti la valutazione del primo giudice in ordine ai vizi delle opere realizzate.
pag. 11 di 23 Posto che il tribunale, recependo sul punto gli accertamenti del c.t.u., ha riconosciuto l'esistenza di difetti delle opere, nessuna specifica censura è stata avanzata in ordine alla quantificazione dell'incidenza di tali difetti nella misura dell'1% del corrispettivo residuo spettante all'appellata, essendosi l'appellante principale limitata ad osservare che i vizi sono stati riscontrati in maniera parziale e incompleta, essendo all'epoca dell'indagine peritale il cantiere ormai completato, ma senza indicare elementi concreti tali da giustificare una diversa quantificazione.
Al riguardo va anche osservato che il c.t.u., pur dando atto di non aver potuto ispezionare tutti gli appartamenti oggetto dei lavori (che ha comunque riferito essere un numero "di gran lunga superiore" rispetto alla percentuale del 10% indicata dal c.t.p.), ha precisato che "la limitazione del numero delle ispezioni non è stata una scelta della scrivente ma un limite della parte che rappresenta il c.t.p. [l'odierna appellante], scaturito dalla difficoltà di reperire chiavi per l'accesso agli appartamenti, già più volte rimarcata".
In presenza di una non adeguata collaborazione della parte che ne aveva interesse, senza la quale era evidentemente impossibile accedere agli appartamenti da valutare,
l'appellante non può dolersi della parzialità dell'indagine e sostenere, in via puramente ipotetica, che l'esame completa avrebbe far potuto emergere altri vizi, difetti e imperfezioni.
In mancanza di elementi concreti tali da giustificare una revisione dell'accertamento del c.t.u. (che, secondo lo stesso c.t.p., "con puntiglio ha ispezionato i luoghi", v. pag. 13 delle note critiche dell'ing. Romano), la percentuale di incidenza dei vizi riscontrati dal c.t.u., consistenti in imperfezioni della posa dei pavimenti e in infiltrazioni (foto da 13 a 18 dell'allegato 4 alla c.t.u.) deve essere confermata nella misura, stimata dal tribunale, dell'1% sull'ammontare complessivo delle opere.
6.5. In conclusione, il dedotto inadempimento di non scarsa importanza della EM non trova riscontro nello svolgimento dei rapporti tra le parti, in quanto: l'interruzione dei lavori può essere riferita all'iniziativa dell'appaltatrice limitatamente ai pochi giorni che precedono l'interruzione disposta dal direttore dei lavori, difettando la prova della predisposizione del
RI da parte della committente e della successiva ripresa dei lavori da parte della altre imprese;
in ogni caso non è stata provata l'incompletezza delle opere realizzate rispetto a quelle oggetto dell'accordo, e neppure l'effettiva ultimazione delle stesse ad opera di altre imprese;
i vizi e le difformità delle opere sono stati riscontrati dal consulente in misura limitatissima e, comunque, tale da escludere l'effetto risolutorio del contratto, anche alla luce della disciplina di cui all'art. 1668, comma 2 c.c., che consente la risoluzione del contratto solo in caso di vizi o difformità tali da rendere l'opera del tutto inadatta alla sua destinazione.
pag. 12 di 23 Prive di consistenza sono, poi, le doglianze riguardanti i danni conseguenti al blocco dell'operatività del cantiere, che avrebbe fatto seguito alla decisione unilaterale di abbandonarlo da parte di EM.
A prescindere dalla contraddittorietà di tale prospettazione rispetto a quella secondo cui dopo pochi giorni dalla sospensione del 10.10.2011 tutte le ditte avrebbero ripreso i lavori, va comunque rilevato che i dedotti danni (mancata consegna agli acquirenti nei tempi concordati, risoluzione dei preliminari, mancate vendite, oneri straordinari per manutenzione) sono stati, al pari di quelli conseguenti alla necessità di far completare le lavorazioni ad altre ditte, semplicemente dedotti, ma in alcun modo dimostrati.
Va infine osservato che, in presenza di un disaccordo tra le parti, l'instaurazione, da parte di EM, di un procedimento di a.t.p. finalizzato a quantificare i lavori eseguiti e non pagati costituiva un suo diritto e non può essere considerato evento produttivo di danno (anche in questo l'ostacolo allo svolgimento dei lavori è stato semplicemente dedotto e non dimostrato), senza considerare che la stessa appellante ha utilizzato lo stesso procedimento per chiedere l'accertamento e la quantificazione dei vizi e difetti delle opere realizzate e l'esistenza di danni da fermo cantiere.
7. Il terzo motivo censura la decisione impugnata per aver ritenuto sussistente il diritto al corrispettivo pur un mancanza di un'accettazione dell'opera.
Secondo l'appellante il tribunale, pur riconoscendo correttamente che l'accettazione dei lavori, conseguente all'accertamento di regolarità tecnica dell'opus da parte del committente, costituisce il presupposto necessario del sorgere del diritto al corrispettivo, nel pronunciare condanna al pagamento del residuo corrispettivo dovuto non ha fatto applicazione di tale principio, in quanto non ha considerato che nel caso in esame non è intervenuta un'accettazione né espressa né tacita delle opere.
Va precisato che anche sul punto la difesa di parte appellante è contraddittoria, in quanto da un lato sostiene che i rapporti relativi al contratto di appalto non sono mai stati definiti con un'accettazione dell'opera da parte del committente per esistenza di contrasti in ordine alle caratteristiche qualitative e quantitative della stessa, dall'altro stigmatizza come pretestuoso il ricorso alla procedura di a.t.p. da parte dell'appellata, in quanto, a suo dire
(v. la già ricordata missiva del 21.3.2012), non vi era contestazione "circa la qualità e quantità di cui al computo metrico finale precedentemente sottoscritto e approvato dalla committente e dalla appaltatrice".
Ciò premesso, la censura deve essere disattesa, sia pure con le precisazioni di seguito svolte, a integrazione della motivazione della sentenza impugnata.
Non è corretto affermare, come fa l'appellante nell'articolazione del motivo, che il diritto al corrispettivo sorge soltanto con l'accettazione dell'opera, dovendo ritenersi, in base a una pag. 13 di 23 corretta lettura dell'art. 1655 comma 5 c.c., che l'accettazione dell'opera condizioni l'esigibilità del corrispettivo, non certo la sua spettanza.
A tal riguardo la giurisprudenza di legittimità ha sempre precisato che il principio secondo cui il corrispettivo è esigibile solo dal momento dell'accettazione dell'opera presuppone che l'accettazione non sia ancora avvenuta per ragioni giustificate, vale a dire perché il committente non abbia potuto ancora compiere la verifica oppure per il rilievo di vizi o difformità: Cass., n. 23556/2020, secondo la quale "se, a verifica eseguita, si accerta che
l'opera non presentava i vizi denunciati, il pagamento del prezzo non può più essere differito con l'eccezione di inesatto adempimento, ma deve seguire senza ulteriore indugio"; nello stesso senso Cass., n. 2530/1964.
In base a tale interpretazione, quando il committente rileva l'esistenza di vizi e ne chiede l'eliminazione, non per ciò è escluso il diritto dell'appaltatore al corrispettivo, ma l'unica conseguenza è la non debenza degli interessi, se non dalla data in cui il credito diviene liquido ed esigibile (Cass., n. 5734/2019); tale conclusione "non significa, però … che, fino
a quando non sia intervenuta l'accettazione, l'appaltatore non potrebbe agire per chiedere
l'adempimento" (Cass., n. 23556/2020, in motivazione).
Tali principi sono, del resto, conformi alla ratio della disciplina invocata, che è quella di consentire al committente di verificare la corretta esecuzione dell'appalto, non certo di attribuire allo stesso la possibilità di paralizzare sine die il diritto dell'appaltatore al corrispettivo.
Dall'applicazione dei principi sopra riassunti al caso in esame deriva che, pur in mancanza di accettazione senza riserve dell'opera, quale indubbiamente risulta dal verbale di consegna del 22.3.2012 (in cui si legge che "la Elite Immobiliare prende consegna delle opere così come riportate e individuate nell'allegato computo metrico del 24.10.2011, riservandosi di verificare le stesse sotto il profilo quali/quantitativo. Solo a titolo indicativo e non esaustivo si rilevano vizi nella realizzazione di intonaci (angoli privi di rete di sovrapposizione), ponti acustici nella posa di pannelli fonoassorbenti, difetti di alcune pose di pavimenti, alcuni massetti realizzati senza la rete zincata"), la EM era comunque legittimata ad agire per il pagamento del corrispettivo, da determinare previa decisione sulle riserve sollevate da ADM, come di fatto è avvenuto all'esito delle indagini tecniche svolte, mediante determinazione di corrispettivo ridotto percentualmente in proporzione dell'incidenza, sia pur minima, dei vizi riscontrati nelle opere realizzate.
In altri termini, la mancata accettazione dell'opera si è rivelata fondata in relazione all'esistenza di vizi, sia pur di limitata (tali da escludere la risoluzione del contratto, in relazione a quanto previsto dall'art. 1668 comma 2 c.c.), ma ciò, lungi dall'escludere la possibilità di agire per far valere il diritto al corrispettivo, ha il solo effetto di determinare lo spostamento della esigibilità di tale diritto al momento della decisione giudiziale sui vizi e,
pag. 14 di 23 quindi, come si vedrà meglio nell'esame del motivo che segue, ad escludere la spettanza degli interessi.
8. Con il quarto motivo la sentenza di primo grado è censurata per aver riconosciuto, sull'importo liquidato a titolo di residuo corrispettivo in favore dell'appellata, gli interessi moratori di cui al D. lgs. n. 231/2002 con decorrenza dalla data della domanda riconvenzionale proposta in primo grado.
Deduce l'appellante principale che il predetto corrispettivo non era esigibile in mancanza di accettazione dell'opera e che soltanto con la pronuncia della sentenza esso è stato determinato nel suo esatto ammontare, previa risoluzione delle posizioni di contrasto tra le parti e recepimento della quantificazione dei vizi operata dal c.t.u.
Ove ritenuta l'infondatezza del motivo, evidenzia che il tasso da applicare non è stato indicato dal primo giudice e che controparte lo ha arbitrariamente applicato nella misura dell'8%, invece che nella minore misura del 7%, prevista per le transazioni commerciali concluse entro il 31.12.2012; in ogni caso chiede la riduzione della penale manifestamente eccessiva ex art. 1384 c.c., ritenendo la relativa disciplina applicabile agli interessi moratori ex D. lgs. n. 231/2002 per la loro funzione di liquidazione anticipata e forfetaria del danno.
La censura è fondata.
Non è in discussione tra le parti l'applicabilità al contratto di appalto della disciplina sulla decorrenza automatica degli interessi moratori dettata dal D. lgs. n. 231/2002 in attuazione della direttiva 2000/35/CE, che fa riferimento ai contratti che hanno ad oggetto consegna di merci o prestazione di servizi, categoria – quest'ultima – in cui rientrano tutte le prestazioni di fare e di non fare con previsione del corrispettivo del pagamento di una somma di danaro (da ultimo Cass., n. 24390/2023).
Tuttavia proprio la giurisprudenza richiamata dal tribunale (Cass., n. 5734/2019, già citata nella trattazione del precedente motivo), nel confermare l'applicabilità al contratto di appalto della disciplina di contrasto ai ritardi nel pagamento delle transazioni commerciali, precisa che la decorrenza degli interessi è legata alle scadenze contrattualmente fissate per il versamento del corrispettivo o, in mancanza di tale previsione, all'accettazione dell'opera, che segna il momento in cui il corrispettivo diviene esigibile.
Ferma restando la differenza tra spettanza ed esigibilità del corrispettivo, e quindi la possibilità per l'appaltatore di agire per il pagamento anche in mancanza di accettazione dell'opera, la decorrenza degli interessi è impedita fino al momento della pronuncia della sentenza ("il credito di quest'ultimo per il corrispettivo permane, ma il mancato pagamento dell'appaltante non può ritenersi causa di debenza degli interessi, neppure ai sensi dell'art.
4 del d.lgs. n. 231 del 2002, se non dalla data della sentenza per effetto della quale il credito diviene liquido ed esigibile").
pag. 15 di 23 A diverse conclusioni sarebbe stato possibile pervenire solo ove si fosse accertata la totale infondatezza delle riserve apposta dal committente al momento della consegna dell'opera, nel qual caso la mancata accettazione sarebbe stata imputabile unicamente al committente.
Tale evenienza è da escludere nella fattispecie in esame, in quanto all'esito del giudizio sono risultate parzialmente fondate le riserve relative a vizi dell'opera, in ordine alla cui sussistenza, sia pur limitata, il tribunale ha recepito le valutazioni del c.t.u., riducendo in misura percentuale il corrispettivo dovuto, con decisione che non è stata oggetto di appello incidentale da parte di EM.
L'entità limitata dei vizi riscontrati, che parte appellata definisce irrisori, non è nella sostanza parificabile all'assenza di vizi ai fini della valutazione come ingiustificata della accettazione con riserva dell'opera e, quindi, della decorrenza degli interessi.
Come si è detto, il c.t.u. ha rilevato la presenza di imperfezioni nella posa in opera dei pavimenti e di infiltrazioni e il tribunale, recependo tali rilievi, ha dato atto dell'esistenza di difetti "sia pur minimi e marginali, ma comunque presenti".
Inoltre i vizi riscontrati erano stati oggetto delle riserve formulate al momento della consegna dell'opera (nel verbale del 21.3.2012 si faceva, tra l'altro, riferimento a vizi nella realizzazione di intonaci e a difetti di alcune pose di pavimenti) e la fondatezza di tali rilievi non era stata riconosciuta dalla società appaltatrice, che non aveva manifestato alcuna disponibilità all'eliminazione dei vizi, impugnando le contestazioni in quella sede espresse.
Soltanto con la sentenza che ha riconosciuto la fondatezza, sia pure parziale, delle riserve apposte in sede di consegna dell'opera, il credito della società appaltatrice è divenuto liquido ed esigibile e soltanto da questo momento possono, quindi. farsi decorrere gli interessi ex art. 4 D. lgs. n. 231/2002.
9. Il quinto motivo riguarda il quantum liquidato dal primo giudice.
Diverse sono le censure articolate dall'appellante.
9.1. Viene dedotta, in primo luogo, l'erroneità della valutazione delle prove riguardanti gli acconti già versati, che secondo l'appellante il tribunale avrebbe dovuto riconoscere nella misura di € 175.322,46 (o quanto meno di € 122.018,53), in luogo di € 72.274,34.
Al riguardo si evidenzia che il contratto oggetto di causa, avente ad oggetto l'esecuzione di lavori edili, comprensivi di fornitura di materiali e posa in opera, è stato espressamente qualificato dal tribunale come appalto, essendo stata ritenuta la prestazione della materia un semplice mezzo per la produzione dell'opera; di conseguenza si sostiene che gli acconti ricevuti dalla società appaltatrice (€ 100.000,00, corrisposti per mezzo assegno bancario in data 3.10.2011 e imputati in parte (€ 20.498,23) a fornitura materiali ed in parte
(€ 79.501,77) ad esecuzione delle opere;
€ 62.589,00, corrisposti per mezzo assegno bancario n. 0025920634-12 dell'8.6.2012, imputati a fornitura di materiale e nolo ponteggi;
pag. 16 di 23 € 12.733,46, corrisposti per mezzo assegno bancario n. 0025920095-06 del 21.5.2012, imputato a fornitura di materiale e nolo ponteggi) dovevano essere riconosciuti interamente a diminuzione dell'importo quantificato dal c.t.u. a titolo di corrispettivo.
La censura è infondata.
Risulta dalla documentazione prodotta che per la fornitura del materiale e per il noleggio delle impalcature, a seguito di ricorso monitorio di EM, è stato pronunciato decreto ingiuntivo e, a seguito di opposizione proposta da ADM, sentenza di rigetto, in forza della quale devono ritenersi accertati: l'esistenza di una "pluralità di prestazioni" scaturenti dal contratto di appalto concluso con l'a.t.i. composta da EM e SIEM, alla luce delle differenti capacità organizzative delle due imprese, come confermato dalla emissione di tre distinti preventivi (per fornitura materiali edilizi, per noleggio impalcature e per posa in opera dei materiali); la diversità soggettiva tra il fornitore dei materiali (EM) e l'esecutore dei lavori
(a.t.i. composta da EM e SIEM); la circostanza che rispetto al pagamento di € 100.000,00 in data 3.10.2011, l'imputazione, da parte di EM, alla prestazione d'opera di € 79.501,77 (€ 72.274,34 al netto dell'Iva) e alla fornitura dei materiali di € 20.498,23, non è stata contestata da ADM.
Se, quindi, EM ha detratto dalla pretesa separatamente azionata a titolo di fornitura e noleggio impalcature la somma di € 20.498,23 sul pagamento di complessivi di € 100.000 fatto da ADM, correttamente il tribunale ha preso in considerazione solo la differenza quale acconto relativo ai lavori realizzazione delle opere.
Quanto alle ulteriori somme, che l'appellante pretende di detrarre, portate dagli assegni n.
0025920634-12 dell'8.6.2012 e n. 0025920095-06 del 21.5.2012 (doc. VIII e IX allegati all'atto di appello), a prescindere da ogni considerazione sulla novità della produzione documentale, va osservato che anche per tali pagamenti l'imputazione a fornitura di materiale e noleggio impalcature non è stata contestata dalla committente, con la conseguenza che essi devono ritenersi adempimento del decreto ingiuntivo pronunciato a tale titolo, come confermato dalla circostanza che la committente ha sempre rifiutato di eseguire pagamenti per i lavori, sul presupposto della mancata accettazione dell'opera.
In ogni caso, la separata iniziativa giudiziaria per il pagamento delle forniture non è incompatibile con la qualificazione del contratto come appalto, ma anzi trovava la sua giustificazione nella diversità soggettiva di cui si è detto e nel fatto che della fornitura del materiale e del noleggio dei ponteggi erano beneficiarie anche altre imprese che lavoravano nello stesso cantiere, oltre all'a.t.i. composta da EM e SIEM.
Il fatto che le pretese relative alla fornitura del materiale e all'esecuzione dei lavori siano state azionate separatamente rende evidente l'infondatezza della prospettazione circa il pericolo che il committente si trovi a pagare due volte per la fornitura del medesimo materiale;
al contrario, detrarre le somme imputate, senza alcuna contestazione, a pag. 17 di 23 fornitura del materiale sia dal corrispettivo del materiale sia da quello dei lavori comporterebbe un ingiustificata locupletazione della committente.
9.2. Infondata è anche la prospettazione secondo cui all'importo sottratto come acconto dal primo giudice dovrebbe aggiungersi almeno quello di € 49.516,76, dato dalla somma di tutte le voci del computo metrico preso in esame dal c.t.u. per la quantificazione del compenso, che a detta dell'appellante già comprendono il costo del materiale, come emerge dalle fatture riportate nel prospetto dell'atto di appello, nonché dalla voce relativa allo smontaggio del ponteggio, già presente nel computo metrico e liquidata a parte dal primo giudice.
Anche in questo caso l'appellante considera unitariamente prestazioni che hanno formato oggetto di distinte iniziative giudiziarie.
Posto che le fatture riportate nel prospetto di pag. 42 dell'atto di appello sono le stesse poste a base del ricorso monitorio proposto per il pagamento del materiale oggetto di fornitura (al riguardo si rimanda al ricorso per decreto ingiuntivo e alla relativa documentazione, nonché alla ricostruzione specifica contenuta nella sentenza n. 104/2018 del 20.3.2018 del Tribunale di Larino, che ha rigettato l'opposizione proposta da ADM), la duplicazione lamentata è esclusa dalla circostanza che il c.t.u. ha quantificato il corrispettivo oggetto della pretesa in questa sede azionata da EM prendendo in considerazione esclusivamente i costi delle lavorazioni eseguite, non anche quelli del materiale (si rimanda, in particolare, alle pagg. 5 – 8 della c.t.u. arch. Colombo, in cui si indica la metodologia utilizzata per la determinazione analitica dei prezzi unitari per le lavorazioni eseguite e riportate nel computo metrico del 24.10.2011).
Conferma di tanto si trae, del resto, dal fatto che l'appellante non deduce che il c.t.u. ha applicato anche il costo dei materiale, non sollevando sul punto critiche specifiche relative alla determinazione del corrispettivo;
è evidente, quindi, che se per la determinazione di questo è stato applicato unicamente il prezzo unitario per le singole lavorazioni non avrebbe senso sottrarre ad esso somme riferibili ai materiali impiegati.
Stesso discorso va fatto per la liquidazione della somma di € 4.916,83, fatta dal primo giudice a titolo di costo per lo smontaggio del ponteggio, con la precisazione che la deduzione che tale voce sarebbe compresa nel computo metrico del 24.10.2011 è contrastata dal fatto che l'impegno allo smontaggio è stato assunto in sede di consegna dell'opera (v. verbale del 22.3.2012), come confermato anche dalla data di emissione della relativa fattura, di poco successiva (10.4.2012).
9.3. È infondata la censura relativa all'omessa applicazione, in recepimento della valutazione compiuta dal c.t.u., del ribasso del 25% su una parte del corrispettivo determinato, in riferimento ad alcune lavorazioni particolari, i cui prezzi non sono stati pag. 18 di 23 riconducibili né al preventivo del 18.7.2011 né ai prezzari regionali all'epoca vigenti ma solo il risultato di analisi di mercato.
La valutazione del consulente merita conferma, in quanto la percentuale del 25% è il valore medio di ribasso sui prezzi risultati dai prezziari regionale, ricostruito dal consulente sulla base di studi statistici di carattere generale e di indagini mirate presso operatori locali del settore che hanno eseguito lavori similari nello stesso periodo di tempo, allo scopo di adattare tali prezziari alle reali dinamiche di mercato.
Essa è quindi inapplicabile, e correttamente non è stata applicata, né alla parte di corrispettivo determinato in base ai valori concordati con il preventivo del 18.7.2011, né a quello calcolato a corpo, né a quello determinato con il metodo dell'analisi dei prezzi;
quest'ultimo, in particolare, consiste nell'applicazione dei prezzi correnti di mercato, quindi di quelli reali praticati nella contrattazione, per i quali, quindi, non vi è alcuna esigenza di adattamento.
9.4. Parzialmente fondata è, invece, la doglianza relativa al riconoscimento, quale voce del corrispettivo, della somma di € 16.671,22, a titolo di costi per trasporto a discarica e oneri accessori.
Premesso che tali voci sono comprese nel computo metrico e, quindi, devono essere quantificate, l'importo sopra indicato è quello risultante a seguito di una rettifica operata dal c.t.u. dopo la produzione di fatture di EM, in sede di osservazioni alla bozza, da parte del c.t.p. di parte appellata, fatture che, come precisato dallo stesso c.t.u., non erano presenti in atti.
A fronte della inammissibilità di tale produzione documentale, fatto oltre i termini di decadenza ex art. 183 comma 6 c.p.c., deve quindi essere recepita la determinazione iniziale del c.t.u., che per tale voce aveva fatto applicazione del prezziario regionale, quantificando in € 14.354,47 la voce relativa al trasporto, ridotta, per l'applicazione del ribasso medio del 25% applicato a tutte le voci di corrispettivo desunte dai prezzari regionali, a € 10.765,00, a cui aggiungere gli oneri in discarica per € 3.886,62, per un complessivo importo di € 14.651,62.
10. L'infondatezza del secondo motivo e, quindi, l'insussistenza dell'inadempimento di EM, comporta l'assorbimento del motivo sub 6), relativo al mancato riconoscimento dei danni, la cui risarcibilità ha, evidentemente, come presupposto un inadempimento tale da giustificare la risoluzione contrattuale.
Come si è detto, per ciò che concerne la dedotta mancata ultimazione dei lavori e l'abbandono del cantiere, da valutare in base al parametro generale di cui agli artt. 1453 e ss. c.c., deve escludersi un inadempimento e, in ogni caso, ove sussistente, esso sarebbe di scarsa importanza (sospensione dei lavori addebitabile all'appaltatrice per pochi giorni).
pag. 19 di 23 Quanto ai lamentati vizi, da valutare in base all'art. 1668 c.c., la loro limitata incidenza è tale da non supportare una pronuncia di risoluzione ai sensi del comma 2, ma da giustificare una proporzionale riduzione del prezzo ai sensi del comma 1.
Pur essendo fatto salvo, in tale ipotesi, il risarcimento del danno, deve darsi atto della mancanza assoluta di qualsiasi allegazione e prova di un danno direttamente riferibile alle imperfezioni rilevate nella posa in opera di alcuni pavimenti e alle infiltrazioni.
Tutti i danni di cui l'appellante principale pretende il risarcimento, a prescindere da ogni questione circa la loro dimostrazione, attengono, infatti, a voci conseguenti all'interruzione dei lavori, in particolare ai costi di mantenimento del cantiere, indicati nella tabella di pag.
47 dell'atto di appello.
Peraltro, come si è avuto modo di evidenziare in precedenza, la deduzione relativa al blocco dei lavori, e ai conseguenti danni derivatine, è in contrasto con l'affermazione secondo cui, a distanza di tre giorni dalla sospensione del 10.10.2011, disposta dal direttore dei lavori, tutte le imprese avrebbero ripreso i lavori (con conseguente piena operatività del cantiere), ad eccezione della EM.
Quanto, poi, all'addebito dei costi sostenuti da EM per il nolo del ponteggio, che ADM contesta perché riferiti a un periodo in cui l'appellata aveva abbandonato il cantiere, è sufficiente rilevare che le fatture contestate sono relative al periodo dal 1°.11.2011 al
20.2.201, quindi successivo a quello (5.10 – 10.10.2011) in cui, a tutto concedere, la sospensione dei lavori potrebbe addebitarsi a EM.
11. È fondato il settimo motivo, con cui si deduce errore di calcolo nella quantificazione del residuo corrispettivo da parte del primo giudice, il quale, pur quantificando la diminuzione di prezzo in € 3.407,51, di fatto non ha tenuto conto di tale somma nell'operazione matematica con cui è pervenuto alla quantificazione dell'importo finale dovuto all'appellata, la quale ha riconosciuto l'errore.
12. In conclusione, a seguito delle correzioni derivanti dal parziale accoglimento delle censure articolate con il quinto motivo, il saldo del corrispettivo va così determinato: €
99.297,18 (importo totale delle voci ricavate applicando i prezzi della regione Molise ridotti del 25%) + € 46.810,19 (importo totale delle voci previste nel preventivo sottoscritto dalle parti in data 18.7.2011) + € 160.135,57 (importo totale delle voci dedotto dalla analisi prezzi) + € 17.837,00 (voci definite a corpo nel computo metrico del 24.10.2011) + €
14.651,62 (costo per trasporto a discarica e oneri accessori, invece di quello di € 16.671,22, quantificato dal c.t.u.), per un totale di € 338.731,56.
A tale importo va sottratto quello di € 3.407,51, che esprime la riduzione di prezzo per i vizi, così pervenendosi al risultato di € 335.324,05, a cui sommare l'importo di € 7.500,00, quantificato dal tribunale quale corrispettivo per le lavorazioni non previste nel computo metrico e non oggetto di censure con l'atto di appello.
pag. 20 di 23 Al totale di € 342.824,05 va, infine, sottratto l'acconto ricevuto di € 72.274,24, così pervenendosi all'importo finale di € 270.549,81 al netto di Iva, che va sostituito a quello di
€ 275.976,82, liquidato dal primo giudice. Resta ferma, per le ragioni esposte, la condanna al pagamento della somma di €
4.916,83, Iva inclusa, a titolo di rimborso del costo di smontaggio del ponteggio.
In forza dell'accoglimento del quarto motivo, gli interessi moratori ex art. 4 D. lgs. n.
231/2002 sono dovuti dalla data della pronuncia della sentenza di primo grado, la cui liquidazione è nella sostanza confermata con la presente pronuncia.
13. Con il nono motivo l'appellante principale lamenta l'ingiustizia della pronuncia di condanna al pagamento delle spese di a.t.p., sostenendo che esse non hanno natura giudiziale e che, in ogni caso, l'iniziativa di EM è stata pretestuosa, essendo già intervenuta la verifica dei lavori in contraddittorio.
La censura è infondata.
Se è vero che le spese dell'a.t.p. a fini di compensazione della lite devono in linea generale essere poste a carico del richiedente in applicazione del principio di causalità,
l'acquisizione di esso nel giudizio di merito comporta la necessità di considerarle alla stregua di spese giudiziali, e quindi di regolarle in base al criterio della soccombenza, salva l'ipotesi di compensazione nella ricorrenza dei relativi presupposti (Cass., n.
29850/2023; Cass., n. 9735/2020).
A ciò va aggiunto che la procedura di a.t.p. non è stata svolta nel solo interesse di EM, avendo ADM sottoposto propri quesiti finalizzati alla verifica dei danni lamentati.
14. Con l'unico motivo dell'appello incidentale EM censura la liquidazione delle spese giudiziali operata dal tribunale, il quale ha applicato i valori medi dello scaglione da 260 a
520 mila euro di cui al d. m. n. 55/2014, prendendo in considerazione la sola domanda riconvenzionale proposta dall'appellata relativa al pagamento del residuo corrispettivo dell'appalto e non anche la domanda principale di risarcimento dei danni proposta da
ADM, quantificata in citazione in 2 milioni di euro.
La censura non è fondata.
È senza dubbio corretto il principio richiamato da parte appellata, secondo cui nella determinazione del valore della controversia ai fini della liquidazione degli onorari è necessario tener conto sia del valore della domanda principale sia di quello della domanda riconvenzionale, ma tale esigenza non si realizza cumulando il loro rispettivo valore, ma verificando se, per effetto della proposizione della domanda riconvenzionale di valore eccedente la domanda principale, sia necessario applicare lo scaglione superiore (il principio, fondato sul rilievo che la domanda riconvenzionale non è proposta contro il medesimo soggetto convenuto, è costantemente affermato dalla giurisprudenza di pag. 21 di 23 legittimità: Cass., n. 23406/2023; Cass., n. 6481/2021, in motivazione;
Cass., n.
14691/2015).
Il valore della domanda principale proposta da ADM deve essere individuato nella somma richiesta a titolo di risarcimento del danno al momento della precisazione delle conclusione, quindi circa 300.000 euro, così ridotto il petitum iniziale.
Poiché il valore della domanda riconvenzionale, dato dalla somma per la quale è stata pronunciata condanna, è pari a circa 280.000 euro ed è quindi inferiore a quello della domanda principale, non si è prodotto l'effetto di modifica dello scaglione applicabile, che va individuato in relazione al petitum maggiore, senza operare il cumulo.
Corretta è, quindi, l'applicazione dello scaglione da 260 e 520 mila euro.
15. L'accoglimento, sia pure parziale dell'appello principale, comporta la necessità di nuova regolamentazione delle spese di entrambi i gradi di giudizio, che va operata tenendo conto dell'esito complessivo della lite.
ADM resta sempre soccombente rispetto alla quasi totalità delle domande proposte da
EM, risultando solo lievemente ridotto il quantum liquidato in primo grado, oltre che esclusi gli interessi moratori dalla domanda.
Di tale parziale rigetto della domanda di EM deve tenersi conto mediante compensazione di 1/5 delle spese di entrambi i gradi di giudizio, che per la restante parte vanno poste a carico della parte soccombente e liquidate per il primo grado nella misura indicata dal tribunale, e per il presente grado nella misura indicata in dispositivo, con liquidazione ancorata ai parametri di cui al d. m. n. 55/2014 e ss. mod., avuto riguardo al valore effettivo della controversia, come sopra indicato e con applicazione dei valori medi per fasi di studio, introduttiva e decisionale.
In considerazione della quasi totale soccombenza, deve essere confermata la regolamentazione delle spese di a.t.p. e di c.t.u. fatta dal tribunale.
Non sussistono i presupposti per l'applicazione dell'art. 96 c.p.c., né rispetto all'appellante principale, la cui impugnazione è parzialmente accolta, né rispetto all'appellante incidentale, sostanzialmente vittorioso all'esito della lite.
Ricorrono i presupposti di cui al primo periodo dell'art. 13, comma 1-quater d.p.r. n.
115/2002, per disporre a carico dell'appellante incidentale il raddoppio del contributo per i casi di impugnazione respinta integralmente
P.Q.M.
la Corte d'appello di Campobasso – collegio civile, pronunciando definitivamente sull'appello principale avverso la sentenza n. 322/2019 pronunciata dal Tribunale di Larino in data 20.9.2019, proposto, con atto di citazione pag. 22 di 23 notificato il 26.3.2020, da Acqua di Mare s.r.l. (già Elite Immobiliare s.r.l.) nei confronti di
CI IN s.r.l., in proprio e nella qualità di mandataria dell'a.t.i. con la mandante
Siem s.r.l., nonché sull'appello incidentale proposto dall'appellata, così provvede:
1) accoglie l'appello principale e, per l'effetto, in parziale riforma della sentenza impugnata, ridetermina il quantum oggetto della pronuncia di condanna, in €
270.549,81 oltre Iva ed € 4.916,83 (Iva inclusa), oltre interessi moratori ex D. lgs. n.
231/2002 dalla data della pronuncia della sentenza di primo grado al saldo;
2) rigetta l'appello incidentale;
3) condanna l'appellante al pagamento in favore dell'appellata di 4/5 delle spese di entrambi i gradi di giudizio, che per il primo grado restano liquidate, per l'intero, nella misura indicata nella sentenza impugnata e per il presente grado si liquidano, sempre per l'intero, in € 14.239,00, per compensi di avvocato, oltre rimborso forfetario del 15%, Iva e Cpa come per legge;
dichiara compensate tra le parti il restante 1/5;
4) dà atto della ricorrenza dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1-quater, d.p.r. n.
115/2002, ai fini del raddoppio del contributo unificato a carico dell'appellante incidentale.
Così deciso nella camera di consiglio della corte in data 5.12.2024
Il Consigliere estensore La Presidente
Marco Giacomo Ferrucci Maria Grazia d'Errico
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