Articolo 1 della Legge 14 febbraio 1987, n. 42
Articolo 2
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11 marzo 1987
Art. 1. 1. Alla legge 5 maggio 1976, n. 257 , sono apportate le modifiche ed integrazioni previste nei successivi articoli.
2. Ogni menzione di articoli senza altra indicazione si intende riferita alla stessa legge n. 257.
NOTE

Nota all'art. 1:
Il titolo della legge n. 257/1976 e' indicato nel titolo della presente legge.
Entrata in vigore il 11 marzo 1987