Art. 1. 1. Alla legge 5 maggio 1976, n. 257 , sono apportate le modifiche ed integrazioni previste nei successivi articoli.
2. Ogni menzione di articoli senza altra indicazione si intende riferita alla stessa legge n. 257.
NOTE
Nota all'art. 1:
Il titolo della legge n. 257/1976 e' indicato nel titolo della presente legge.
2. Ogni menzione di articoli senza altra indicazione si intende riferita alla stessa legge n. 257.
NOTE
Nota all'art. 1:
Il titolo della legge n. 257/1976 e' indicato nel titolo della presente legge.