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Sentenza 21 agosto 2025
Sentenza 21 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Frosinone, sentenza 21/08/2025, n. 637 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Frosinone |
| Numero : | 637 |
| Data del deposito : | 21 agosto 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Frosinone
Sezione Civile
Il Collegio così composto: dott. Marcello Buscema Presidente dott. Fabrizio Fanfarillo Giudice dott.ssa Roberta Bisogno Giudice rel. est. riunito in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al ruolo generale degli affari civili contenziosi n. 745/2021 ed instaurata da
, rappresentata e difesa dall'Avv. Cristiana Sordi, per procura congiunta al Parte_1 ricorso;
RICORRENTE contro
, rappresentato e difeso dagli Avv.i ES Migaldi e Giuseppe Sica, per CP_1 procura congiunta alla memoria di costituzione in sede presidenziale;
RESISTENTE nonché
, nella persona del Curatore speciale, Avv. Maria Minotti, nominato con Controparte_2 ordinanza del Tribunale di Frosinone del 29.04.2024, che si rappresenta e difende in proprio ai sensi dell'art. 96 c.p.c.;
INTERVENUTO nonché con l'intervento del P.M..
OGGETTO: separazione giudiziale – addebito della separazione – regolamentazione figli minorenni.
1 CONCLUSIONI: come in atti.
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO
1. Con ricorso depositato il 15.03.2021 e ritualmente notificato, ha adito Parte_1 questo Tribunale, chiedendo di pronunciare la separazione personale dal coniuge, , CP_1 con addebito al marito;
di prevedere l'affidamento ad entrambi i genitori del figlio minore, con collocamento presso la madre e assegnazione alla stessa della casa coniugale;
di disciplinare le visite paterne al figlio, prevedendole un giorno a settimana con pernottamento, a week end alternati dal venerdì sera al lunedì mattina, durante le festività natalizie alternandosi il 23 e il 24 dicembre o il 25 e il 26 dicembre e per ulteriori cinque giorni comprensivi o del Capodanno o dell'Epifania, per due settimane nei mesi di giugno e settembre, da concordarsi entro il 30 maggio di ogni anno, consentendo di trascorrere con la madre in Calabria il periodo compreso tra la chiusura scolastica estiva e il 30 agosto, nonché la settimana di Pasqua, per la settimana bianca, da concordarsi di anno in anno;
di disporre la corresponsione di un contributo paterno al mantenimento del figlio di euro
2.500,00 mensili, oltre alla partecipazione alle spese straordinarie nella misura del 70%; di porre a carico del marito il versamento di un assegno per il mantenimento della moglie di euro 500,00 mensili, fino al reperimento di una nuova attività lavorativa da parte della stessa;
di condannare lo al risarcimento del danno endofamiliare in favore della moglie, da quantificarsi in euro CP_1
30.000,00.
A tal fine la ricorrente ha dedotto che: i coniugi contraevano matrimonio concordatario in Capri
l'8.06.2013, optando per il regime della separazione dei beni;
dall'unione matrimoniale nasceva un figlio, ES, nella data del 28.09.2014; la residenza coniugale era stabilita in OL, via
San Silvestro n. 4, presso un immobile intestato al marito, ma acquistato con mutuo ipotecario onorato anche dalla (con l'aiuto economico della propria madre); i coniugi erano
Pt_1 entrambi farmacisti abilitati e acquistavano la farmacia “La Certosa” di OL;
nel primo triennio (2008-2011), la detta farmacia era intestata alla sola che ne era anche direttrice,
Pt_1 perché essa sola, allora, era munita del titolo professionale necessario;
a seguito del conseguimento dell'abilitazione anche da parte dello , l'attività era esercitata in forma societaria, come CP_1 società in accomandita semplice, con titolarità del 95% delle quote in capo allo , che rivestiva CP_1 la qualifica di socio accomandatario, e del restante 5% alla quale socia accomandate;
Pt_1 anche la contribuiva al pagamento del mutuo contratto per l'acquisto della farmacia;
la
Pt_1 stessa, pur lavorando nella farmacia dal 2011 e titolare di partecipazioni sociali, non riceveva mai lo stipendio né la corresponsione di utili, limitandosi il marito al versamento dei contributi previdenziali nell'interesse della moglie;
la veniva allontanata dalla farmacia al culmine
Pt_1
2 della crisi coniugale nel novembre 2020, allora il coniuge provvedeva all'assunzione di una dipendente con stipendio di euro 1.500,00 al mese;
gli introiti della farmacia erano notevolmente superiori rispetto a quanto fatturato e dichiarato al fisco;
durante la convivenza coniugale la
[...] prelevava denaro dalle casse della farmacia per effettuare la spesa, il marito operava dei Pt_1 giroconti dal conto corrente della farmacia in favore del proprio conto personale e destinava somme della società, superiori al milione di euro, ad investimenti finanziari;
anche la effettuava Pt_1 degli investimenti in fondi per poco più di euro 5.000,00 ed era titolare di immobili situati in
Calabria, scarsamente produttivi di redditi;
durante la vita coniugale la famiglia poteva concedersi viaggi, anche invernali, in primarie località italiane ed estere, abbigliamento ed accessori griffati, gioielli e autovetture di lusso, una colf per 11 ore settimanali ed una baby sitter al costo di euro
84,00 alla settimana, inoltre lo si sottoponeva a costosi trattamenti per la calvizie e la CP_1 vitiligine;
la con il figlio, trascorrevano in Calabria i mesi estivi, raggiunti dal marito Pt_1 solo in sporadiche occasioni;
ivi la stessa apriva un punto parafarmaceutico all'interno del Villagio
Tucano, riversando i guadagni sull'attività di OL;
i rapporti tra i coniugi andavano via via peggiorando a causa delle relazioni extraconiugali intrattenute dal marito, prima con tale Per_1 poi, pubblicamente, con;
la scoperta dell'infedeltà del marito provocava un tracollo CP_3 fisico e psicologico alla perciò seguita da una psicologica;
dopo il confronto tra i Pt_1 coniugi, lo assumeva atteggiamenti vessatori e denigratori, anche alla presenza del figlio, tali CP_1 da indurre la moglie a sporgere querela;
lo deteneva un'arma che gli era, per tali ragioni, CP_1 sequestrata;
lo stesso divideva arbitrariamente la casa familiare in due parti, impedendo così alla moglie di accedere alla caldaia, alla lavanderia e alla cameretta del bambino;
nel novembre 2020 lo sottraeva alla moglie l'autovettura da sempre utilizzata dalla stessa;
dopo la separazione di CP_1 fatto non contribuiva adeguatamente ai bisogni della moglie e del figlio, se non versando “qualche centinaio di euro” su una carta ricaricabile della moglie.
ha resistito in giudizio fin dalla fase presidenziale, aderendo alla domanda di CP_1 separazione e chiedendo il rigetto delle domande avversarie, tra cui quella di addebito della separazione a proprio carico;
chiedendo, inoltre, in caso di collocamento del figlio minore presso la madre, la regolamentazione delle visite paterne, prevedendole un giorno a settimana con pernottamento, a week end alternati, dal venerdì sera al lunedì mattina, in occasione delle festività natalizie, il 23, il 24 e il 25 dicembre ovvero, alternativamente, il 31 dicembre, il 1° e il 2 gennaio, in occasione delle festività pasquali, per tre settimane nel mese di agosto;
l'assegnazione della casa coniugale, quanto alla porzione autonoma contraddistinta al catasto con il sub 1, in favore della madre e, a quella di cui al sub 2, al padre;
la contribuzione paterna per il mantenimento del figlio
3 dell'importo mensile di euro 700,00, oltre al 50% delle spese straordinarie;
chiedendo inoltre che non sia previsto alcun assegno in favore della moglie.
Il resistente ha osservato che: l'acquisto della farmacia era avvenuto per la quota parte di euro
550.000,00 con somme messe a disposizione dai genitori dello , mentre per i restanti euro CP_1
200.000,00 era stato contratto un mutuo a tasso variabile, con garanzia fideiussoria concessa dagli stessi genitori dello , la cui rata di euro 1.475,27, era addebitata sul conto corrente della CP_1 farmacia;
l'iniziale intestazione alla e gestione da parte della stessa mediante impresa Pt_1 individuale era concordata tra i coniugi in ragione della titolarità dell'abilitazione professionale da parte della sola all'epoca dell'acquisto; dal 2014, a seguito del conseguimento del titolo Pt_1 anche da parte dello , i coniugi costituivano la “Farmacia La Certosa del Dott. Franco Iovino CP_1
& C. s.a.s.”, con lo socio accomandatario al 95% e la socio accomandante al 5%; CP_1 Pt_1 da allora il solo lavorava all'interno della farmacia e la vi prestava attività solo CP_1 Pt_1 sporadicamente;
il mutuo per l'acquisto della casa coniugale era intestato allo e dallo stesso CP_1 integralmente restituito con l'aiuto dei propri genitori;
la casa familiare consisteva in due unità immobiliari autonome, anche catastalmente, con utenze separate, che, di comune accordo, i coniugi iniziavano ad abitare distintamente, il piano inferiore da parte della e il piano superiore Pt_1 da parte dello;
l'autovettura utilizzata dalla aveva subito un incidente e il marito si CP_1 Pt_1 preoccupava che fosse “messa in sicurezza”; l'attività professionale esercitata consentiva al nucleo di avere uno stile di vita dignitoso, ma non agiato;
le autovetture menzionate da controparte non erano contemporaneamente nella disponibilità del resistente, difatti alcune erano acquistate prima del matrimonio e altre dopo, ma l'una in sostituzione dell'altra; la coppia aveva svolto il viaggio di nozze e le tipiche vacanze che è uso che le famiglie si concedano, mentre le settimane bianche erano offerte dal fratello del resistente e altri viaggi erano fatti per ragioni di lavoro e sponsorizzati da case farmaceutiche;
la era proprietaria di diversi immobili situati in provincia di Pt_1
Cosenza e produttivi di reddito;
i rapporti tra i coniugi si affievolivano a causa del comportamento disinteressato della che trascorreva in Calabria i tre mesi estivi, senza fornire alcun Pt_1 supporto morale al marito né ausilio nella gestione della farmacia, allontanandolo inoltre dall'affetto del figlio per lunghi periodi;
a causa dei comportamenti della moglie, fonte di stress per lo , questi era costretto ad assumere una collaboratrice part time all'interno della farmacia e si CP_1 riacutizzava la vitiligine da cui era affetto, costringendolo talvolta a sottoporsi a trattamenti specifici, non continuativi;
la moglie si recava, invece, presso centri di chirurgia estetica per interventi al seno, al naso e alle labbra;
inveritiere le accuse di comportamenti vessatori e denigratori e di violenze ai danni della moglie;
era la in realtà, a tenere un contegno Pt_1 arrogante e irrispettoso, fino ad agiti di percosse contro il marito, denunciati alle Autorità
4 competenti;
lo non aveva perpetrato alcun adulterio e, comunque, la crisi di coppia era già CP_1 latente, come evidenziano gli spostamenti in Calabria della Pt_1
Fallito il tentativo di conciliazione, nell'udienza presidenziale sono stati concessi termini per note.
Nelle note autorizzate la ricorrente ha dato conto di aver ricevuto un'offerta di lavoro per un impiego a tempo indeterminato part-time presso una farmacia di Roma, allo stipendio mensile lordo di euro 900,00 (euro 750,00 al netto delle trattenute di legge), con possibilità di aumento dell'orario lavorativo a tempo pieno. Sicché sono state rimodulate le richieste, domandando l'affidamento condiviso del figlio, con collocamento presso la madre, ma l'assegnazione allo della casa CP_1 coniugale, la contribuzione paterna al mantenimento del figlio minore nella misura di euro 2.500,00 al mese, oltre al 50% delle spese straordinarie, nonché la partecipazione al costo della locazione da parte dello nella misura mensile di euro 750,00, la regolazione delle visite paterne due CP_1 pomeriggi a settimana, a weekend alternati, dal venerdì alla domenica, alternandosi nel periodo natalizio il 23 e 24 dicembre ovvero il 25 e il 26 dicembre, nonché gli ulteriori cinque giorni comprendendo un anno il Capodanno e l'anno dopo l'Epifania, alternandosi nel periodo pasquale il giorno di Pasqua e il Lunedì dell'Angelo, per due settimane non consecutive nel periodo estivo, da concordarsi entro il 30 maggio, per la settimana bianca, da concordarsi di anno in anno.
Nelle medesime note, lo ha chiesto il collocamento del figlio presso di sé. CP_1
Con i provvedimenti provvisori del 15.07.2021, è stato disposto l'affidamento condiviso del figlio minore ad entrambi i genitori, il collocamento dello stesso presso la madre, regolamentando le visite con il padre due pomeriggi a settimana, a fine settimana alternati, per quindici giorni durante il periodo estivo, per cinque giorni durante il periodo natalizio e per tre giorni nel periodo pasquale, alternandosi nelle festività, l'assegnazione al padre della casa familiare, la contribuzione paterna al mantenimento del figlio nella misura di euro 1.100,00 mensili, oltre al 50% delle spese straordinarie.
Con memoria integrativa, la ricorrente ha dato atto che, a seguito dell'assunzione part-time presso una farmacia sita in Roma, essa si trasferiva insieme al figlio in un appartamento in locazione, che il marito impediva l'iscrizione del figlio alla scuola internazionale, imponendo che fosse iscritto ad una scuola pubblica, che inoltre pretendeva che il figlio avesse sempre con sé il telefono cellulare per poterlo controllare;
ha infine rappresentato che il marito avviava il procedimento di annullamento del matrimonio dinanzi alla . La ha, conclusivamente, ribadito le CP_4 Pt_1 medesime conclusioni già esposte nell'atto introduttivo.
Costituendosi innanzi al GI, il resistente ha reiterato le domande già formulate in atti e richiesto la modifica delle modalità provvisorie di frequentazione padre-figlio, istando affinché siano previste
5 dal venerdì alla domenica, a week end alternati, non anche durante la settimana tenuto conto della distanza geografica tra OL e Roma.
Con l'ordinanza del 22.10.2021 è stata accolta l'istanza di modifica del regime presidenziale, prevedendo visite paterne a week end alternati dal venerdì alla domenica.
Con istanza ex art. 709 ter c.p.c., la ricorrente ha chiesto l'ammonimento dello a tenere un CP_1 comportamento collaborativo per la gestione del figlio minore e la determinazione puntuale dell'alternanza dei week end tra i genitori in modo da tenere conto dei turni lavorativi della
[...] nei fini settimana. Pt_1
Il resistente si è opposto, chiedendo l'inammissibilità e/o l'improcedibilità delle richieste avversarie e, nel merito, il rigetto delle stesse e rilevando, a tal fine, che il motivo del cambio dei week end richiesto dalla madre non era correlato ai turni lavorativi della stessa, ma alla partita di basket del figlio di cui il padre non era stato informato, che inoltre la madre aveva sottoposto il figlio a visita diabetologica e oculistica senza preavvertire il padre.
Nell'udienza del 10.01.2022, discussa la questione relativa alle modalità esecutive di attuazione delle visite nei week end e raggiunta una soluzione condivisa, è stata dichiarata cessata la materia del contendere e sono state, altresì, sollecitate le parti a placare la conflittualità ancora esistente tra di essi e ad intraprendere un percorso di mediazione familiare.
Con sentenza non definitiva n. 148/2022, pubblicata il 10.02.2022, è stata pronunciata la separazione personale dei coniugi. La causa è stata, quindi, rimessa sul ruolo istruttorio del GI per il prosieguo.
Nella prima memoria ex art. 183, c. 6, c.p.c., la ricorrente ha rappresentato che pendeva giudizio di reclamo avverso l'ordinanza presidenziale innanzi alla Corte d'Appello di Roma;
che era altresì in corso procedimento penale a carico del marito per le violenze perpetrate nei confronti della moglie alla presenza del figlio in costanza di matrimonio;
che, da ultimo, il marito si era recato presso la
Questura di Roma per dolersi infondatamente di comportamenti inadeguati della moglie, in particolare che avrebbe chiuso il figlio minore e la propria madre in una stanza, per consumare un rapporto sessuale con l'amante; che lo stesso continuava ad usare whatsapp per rivolgere minacce alla moglie;
che lo perseverava in un atteggiamento distaccato nei confronti del figlio, in CP_1 specie, non si interessava di prendere contatti con la nuova scuola dallo stesso frequentata e di conoscerne l'andamento scolastico né si interessava dei problemi di peso manifestati dal minore dopo il conclamarsi della crisi coniugale tra i genitori, negandone l'esistenza e rilevando l'inutilità tanto di una dieta prescritta dall'Ospedale pediatrico Bambino Gesù quanto dell'attività sportiva consigliata al figlio e da questi individuata nel basket, da ultimo sottraendosi alle relative spese straordinarie. La stessa ha, pertanto, insistito nelle richieste già formulate in atti.
6 Nella medesima memoria, il resistente ha insistito nelle domande già avanzate nei precedenti scritti difensivi e nella conferma dei provvedimenti presidenziali, salvo richiedere di ridurre il contributo paterno per il mantenimento del minore alla misura di euro 600,00 mensili, tenuto conto del miglioramento delle condizioni economiche della madre.
Su istanza della Difesa del resistente, con ordinanza in calce al verbale dell'udienza del 22.09.2022, sono stati integrati i provvedimenti provvisori introducendo chiamate o videochiamate giornaliere padre-figlio alle ore 19:15 per la durata di venti minuti, oltre a prevedere, per il solo mese di ottobre
2022, tre fine settimana di spettanza del padre, non avendo potuto questi godere del secondo fine settimana di settembre a causa di una cerimonia a cui la madre portava con sé il minore, con preavviso al padre non sufficiente a consentirgli una riorganizzazione dei week end.
Con istanza, ex art. 709-ter c.p.c., dell'11.07.2023, che ha introdotto il sub-procedimento 745-
1/2021, la ricorrente ha rappresentato che il padre non osservava il calendario delle visite, creandogli aspettative che restavano deluse, come accaduto nel periodo delle festività natalizie
2022-2023; che, tramite messaggi whatsapp alla moglie, “minacciava mali ingiusti e l'arrivo degli assistenti sociali”, le rivolgeva messaggi “sarcastici, privi di rigore logico e frasi fuori luogo” in risposta a comunicazioni inerenti il figlio, ciò che si alternava a periodi di blocco del contatto della madre tramite whatsapp e chiamata;
che lo stesso non corrispondeva le spese straordinarie;
che la scuola frequentata dal figlio gli riscontrava un disturbo dell'apprendimento e chiedeva che fosse sottoposto a valutazione psicologica, inoltre dalle analisi cliniche risultava che il figlio era affetto da ipercolesterolemia e gli era imposto un regime dietetico che il padre non rispettava;
che lo stesso negava il consenso al day hospital programmato dall'Ospedale Bambino Gesù per il figlio nel febbraio 2023, all'esito del quale, comunque eseguito, ed effettuata la valutazione neuropsichiatrica richiesta in tale contesto, emergeva che il minore presentava un disturbo da stress post traumatico cronico e un disturbo d'ansia da separazione, con effetti negativi sul funzionamento in tutte le aree di vita del minore, che manifestava difficoltà nella scrittura, nel calcolo e nella lettura, sicché gli era prescritta psicoterapia comportamentale individuale;
che, tuttavia, il padre negava il consenso al detto trattamento e, anzi, diffidava la madre dal farlo visitare ancora. Pertanto, la ha Pt_1 chiesto, in via preliminare, di essere autorizzata a sottoporre il minore a percorso psicologico, con facoltà di assumere tutte le decisioni di maggior interesse clinico-sanitario per il figlio minore;
in via principale, previa nomina di CTU, di adottare i provvedimenti più opportuni tesi a garantire il miglior interesse del minore, con ammonizione al padre e modifica dei provvedimenti in vigore, disponendo l'affidamento esclusivo del minore alla madre;
sempre in via principale, di ammonire il padre affinché sia collaborativo con l'altro genitore, cessando di ostacolare l'esercizio della genitorialità da parte della madre e la relazione madre – figlio;
di condannare il padre al
7 risarcimento del danno nei confronti del figlio minore, da determinarsi in via equitativa, disponendo che la relativa somma sia versata su un libretto bancario intestato al minore, con amministrazione regolata come per legge.
Il resistente ha replicato, al riguardo, che la madre decideva in modo unilaterale per il minore, comunicando solo successivamente al padre le scelte effettuate nell'interesse del figlio, alle quali quindi gli era impedito di partecipare, essendo questa la causa del contrasto tra i genitori;
che inoltre la madre ostacolava ogni iniziativa e richiesta del padre, a cui negava di tenere il figlio, mandandolo in Calabria con la nonna materna, a cui impediva di chiamare il figlio sulle utenze dei familiari della stessa, che avevano bloccato il contatto del marito, e di essere chiamato dal figlio, in quanto era stato strappato il foglio lasciato allo stesso con l'indicazione del numero di cellulare del padre;
che, nel periodo di Natale 2022 – Capodanno 2023, era la madre a tenere il minore in occasione del
Natale, conducendolo in Calabria, dove trascorreva peraltro le festività senza la presenza della madre, e anche per il Capodanno, quando lo conduceva in viaggio a Praga, in tal modo impedendo al padre di vedere il figlio per oltre un mese;
che la madre ostacolava anche le telefonate quotidiane tra il padre e il figlio;
che egli non era affatto disinteressato al figlio e scarsamente collaborativo, in quanto si informava sull'andamento scolastico tramite il registro elettronico e, dalle assenze del minore, scopriva che lo stesso era sottoposto ad un day hospital per i problemi di peso, di cui il padre non era messo al corrente;
che la procedeva a sottoporre il minore a visita Pt_1 psicologica contro la volontà del padre;
che, contattato il preside della scuola, il padre apprendeva che era stato solo consigliato di seguire maggiormente il figlio nei compiti assegnati per casa, sicché la sottoposizione del minore a valutazione psicologica e a sedute psicologiche era una scelta unilaterale ed arbitraria della madre. Sulla base delle svolte considerazioni, il resistente, contestata l'inammissibilità dello strumento attivato, rilevando che controparte ha indifferentemente richiamato l'art. 709 ter c.p.c. e il nuovo art. 473 bis.39. c.p.c., ha chiesto, in via preliminare, nel merito, l'affidamento esclusivo del minore al padre, di ammonire la madre e condannarla al risarcimento del danno;
in via principale, ha aderito all'avversaria richiesta di CTU.
Con ordinanza del 29.08.2023, respinte le eccezioni di rito, sono stati ammoniti i genitori alla scrupolosa osservanza delle disposizioni di gestione del figlio in vigore e, rigettate le ulteriori richieste, si è disposta CTU sulle capacità genitoriali delle parti, le migliori condizioni di regolamentazione del figlio minore, l'esigenza di avviare il minore ad un percorso psicologico.
Con ordinanza del 29.04.2024, definitiva del sub-procedimento 745-1/2021, sulla base degli esiti della CTU, sono state rigettate le reciproche richieste di affidamento esclusivo del figlio minore ed
è stato confermato il regime di affidamento condiviso del figlio e collocamento dello stesso presso la madre;
sono stati sollecitati i genitori ad intraprendere un percorso di coordinazione genitoriale;
è
8 stato nominato un Curatore speciale del minore, con poteri di rappresentanza processuale del figlio nel procedimento portante e poteri sostanziali nell'adozione delle decisioni di maggior interesse per il minore, relativamente ad eventuali interventi di sostegno scolastico, psicologico o psichiatrico, ovvero medico connesso alla riscontrata obesità del figlio, previa provocazione di un confronto costruttivo tra i genitori;
è stata rigettata la richiesta della madre di autorizzazione a sottoporre il figlio a percorso di sostegno psicologico, da rivalutarsi successivamente in base all'evoluzione dei rapporti tra i genitori.
Il minore, , si è costituito nel giudizio di merito per il tramite del Curatore speciale Controparte_2 nominato, il quale, svolto l'ascolto del minore e appreso dallo stesso delle difficoltà vissute per il trasferimento a Roma, con cambio di scuola e allontanamento dal gruppo dei pari, della consapevolezza del minore in ordine alla conflittualità tra i genitori, rappresentando di un miglioramento nell'ultimo periodo, riscontrato il superamento del problema dell'obesità grazie al positivo effetto del basket praticato con interesse dal minore, dato atto del mancato avvio del percorso di coordinazione genitoriale da parte dei genitori, ha chiesto di disporre la prosecuzione di tutti gli interventi già previsti dal Tribunale in favore del minore e dei genitori.
La causa è stata istruita mediante produzioni documentali e assunzione di prova orale.
Nell'udienza di precisazione delle conclusioni, le Difese si sono riportate ai rispettivi scritti, insistendo nell'accoglimento delle conclusioni ivi articolate. Il processo è stato, quindi, rimesso al
Collegio per la decisione, con la concessione dei termini ex art. 190 c.p.c..
Negli scritti conclusionali, la ricorrente, dato atto che essa riscuoteva nell'anno 2023 utili dalla farmacia per euro 980,00 ma pagava per cassa euro 5.700,00 annui, che, nella data del Per_2
24.05.2024, veniva depositata sentenza del Vicariato di Roma che annullava il matrimonio religioso contratto dai coniugi per vizio del consenso del resistente;
che dopo la CTU e la nomina del
Curatore speciale era migliorato l'atteggiamento dello fino ad allora ingiustificatamente CP_1 oppositivo e non collaborativo;
che il calendario delle visite padre-figlio era adeguato, salvo per il periodo estivo, in quanto si rivelava faticoso per il minore l'intervallo di quindici giorni al mese con ciascun genitore, trascorrendo i periodi di spettanza della madre in Calabria, ha chiesto di disporre l'affidamento condiviso del figlio minore delle parti, con collocamento dello stesso presso la madre;
di assegnare la casa coniugale al padre;
di porre a carico del padre un contributo per il mantenimento del figlio minore pari ad euro 2.500,00 mensili, oltre al 70% delle spese straordinarie;
di regolamentare le visite paterne al figlio minore prevedendole a week end alternati, dalle ore 16:00 del venerdì alle ore 20:40 della domenica (tenendo conto dei turni lavorativi della madre nei fine settimana), per cinque giorni nel periodo natalizio, comprensivi o del Natale o del
Capodanno o dell'Epifania, gli ultimi quindici giorni del mese di giugno e l'intero mese di agosto,
9 stando con la madre l'intero mese di luglio e i primi 15 giorni di settembre;
di stabilire che i coniugi sono economicamente autonomi e che nessun mantenimento andrà versato tra di essi;
di condannare il padre al risarcimento del danno endofamiliare, da quantificarsi in euro 30.000,00.
Il resistente, nei medesimi scritti, dato atto della pronuncia di improcedibilità del reclamo avverso l'ordinanza presidenziale resa dalla Corte d'Appello di Roma il 28.04.2022, ha ribadito le domande già formulate in atti e ha chiesto la riduzione del contributo paterno per il mantenimento del minore ad euro 500,00 mensili, a tal fine evidenziando il miglioramento delle condizioni reddituali della moglie, la quale, nelle more del processo, aveva sottoscritto contratto di lavoro full-time.
Il Curatore speciale, nell'interesse del minore, , ha rappresentato che lo stesso Controparte_2 minore viveva una condizione di maggiore stabilità nei rapporti con la figura paterna, nei cui confronti manifestava affetto e complicità; che i genitori “ognuno a modo proprio”, pur ancora conflittuali, avevano interagito per assumere in comune decisioni riguardanti il figlio, esprimendo il
Curatore l'auspicio della persistenza di tale collaborazione tra le parti ed evidenziando l'utilità, a tal fine, dell'avvio del già disposto e mai svolto percorso di coordinazione genitoriale;
che, infatti, i genitori avevano di comune accordo individuato una scuola privata presso cui iscrivere il figlio per il successivo anno scolastico, condividendo l'idea che potesse garantirgli un ambiente più protetto e uno studio personalizzato;
che il minore, a conclusione della quinta classe elementare, aveva ottenuto giudizi base nelle discipline principali, manifestando di aver ancora bisogno di essere supportato nelle attività scolastiche;
che il minore continuava a dedicarsi alla pallacanestro con interesse;
che, all'esito di un nuovo ascolto del minore, questi aveva riferito che i genitori avevano cessato di litigare e che il minore e la madre si sarebbero trasferiti in una nuova casa più grande, emergendo una maggiore serenità del minore da correlarsi al contegno collaborativo dei genitori ed all'essersi ambientato nel nuovo contesto sociale e abitativo. Pertanto il Curatore speciale ha chiesto di confermare l'attivazione di un percorso di coordinazione genitoriale tra i genitori, dando conto di aver acquisito la disponibilità degli stessi all'espletamento del percorso.
2. Pregevole la domanda elevata dalla moglie di addebito della separazione al marito.
In punto di diritto si osserva preliminarmente che l'art. 143 c.c. prevede che dal matrimonio derivino obblighi reciproci di fedeltà, assistenza morale e materiale, collaborazione nell'interesse della famiglia e coabitazione. Ai sensi dell'art. 151, comma 2, c.p.c., il Giudice, su domanda e in quanto ne ricorrano i presupposti, dichiara a quale dei coniugi sia addebitabile la separazione per avere, con il proprio comportamento, violato gli obblighi coniugali.
Al riguardo costantemente la giurisprudenza di legittimità ha affermato che, alla pronuncia sull'addebito della separazione, non basta il riscontro di una condotta contraria ai doveri del matrimonio, occorrendo l'accertamento che tale condotta abbia avuto efficienza causale nel
10 determinarsi della crisi del rapporto coniugale e non sia stata, invece, una conseguenza di tale crisi
(ex multis, Cass. civ. 18074/2014; Cass. 14042/2008; Cass. 2740/2008; Cass. 5283/2005), nel senso che abbia contribuito a rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza o recato grave pregiudizio all'educazione della prole (Cass. 13592/2006; Cass. 4367/2003; Cass. 4837/1998); mentre restano irrilevanti i comportamenti successivi al determinarsi di tale situazione (Cass.
13431/2008 con riguardo al dovere di fedeltà). La parte che promuove la relativa domanda è onerata della prova tanto della condotta inosservante i doveri matrimoniali quanto del nesso causale con il fallimento del rapporto coniugale.
A proposito, più specificamente, della inosservanza dell'obbligo di fedeltà coniugale, la Corte di cassazione ha affermato che ricorre una circostanza normalmente sufficiente a giustificare l'addebito della separazione al coniuge responsabile, a meno che non si costati la mancanza di nesso causale con la crisi coniugale, in quanto intervenuta in un contesto preesistente di disgregazione della comunione spirituale e materiale (in termini Cass. ord. 16859/2015 per cui nel dettaglio “In tema di separazione tra coniugi, l'inosservanza dell'obbligo di fedeltà coniugale rappresenta una violazione particolarmente grave, la quale, determinando normalmente l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza, costituisce, di regola, circostanza sufficiente a giustificare
l'addebito della separazione al coniuge responsabile, sempreché non si constati, attraverso un accertamento rigoroso ed una valutazione complessiva del comportamento di entrambi i coniugi, la mancanza di nesso causale tra infedeltà e crisi coniugale, tale che ne risulti la preesistenza di una crisi già irrimediabilmente in atto, in un contesto caratterizzato da una convivenza meramente formale”; Cass. 25618/2007; Cass. 8512/2006; grava sulla parte che richieda, per l'inosservanza dell'obbligo di fedeltà, l'addebito della separazione all'altro coniuge l'onere di provare la relativa condotta e la sua efficacia causale nel rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza, mentre
è onere di chi eccepisce l'inefficacia dei fatti posti a fondamento della domanda, e, quindi, dell'infedeltà, nella determinazione dell'intollerabilità della convivenza, provare le circostanze su cui l'eccezione si fonda, vale a dire l'anteriorità della crisi matrimoniale all'accertata infedeltà, in termini Cass. 16699/2020; Cass. 3923/2018; Cass. 2059/2012; secondo Cass. ord. 20866/2021
l'anteriorità della crisi della coppia rispetto all'infedeltà di uno dei due coniugi esclude il nesso causale).
Venendo al caso che occupa, sufficienti elementi danno riscontro dei comportamenti frustranti i doveri coniugali ascritti al marito, tanto da confortare la richiesta di addebito a suo carico della separazione.
La ha censurato il contegno del coniuge sotto il profilo della violazione del dovere di Pt_1 fedeltà, ascrivendo al marito più relazioni extraconiugali, da ultimo con tale CP_3
11 aggiungendo che, nella fase acuta della crisi coniugale, all'incirca nel novembre 2020, il marito rivolgeva offese e minacce alla moglie anche alla presenza del figlio, oltre a dividere coattivamente la casa coniugale impedendole di raggiungere alcune delle stanze, metterle a disposizione somme insufficienti al mantenimento proprio e del figlio, sottrarle l'autovettura da essa utilizzata, impedirle di rientrare nella farmacia in cui entrambi lavoravano cambiando le chiavi e i codici dell'allarme.
Il marito ha contestato gli addebiti.
L'istruttoria orale assunta ha dato riscontro della esistenza di una relazione extraconiugale intrattenuta dal marito nella fase finale della convivenza matrimoniale e, all'epoca, pubblicamente vissuta.
In particolare, amica dei coniugi, ha dichiarato “[…] Un paio di anni prima Testimone_1 che si separassero e ho visto personalmente insieme a mio marito Pt_1 CP_1 CP_1 passeggiare con una ragazza mano nella mano in Via Aldo Moro. A Frosinone. […] Vero che
ha intrattenuto una relazione extraconiugale con;
e anche con altre
CP_1 CP_3 avventure;
lo raccontava vantandosi con mio marito e mio marito me lo
CP_1 Tes_2 raccontava […]”; sulla circostanza inerente il viaggio di tre giorni dello con la propria
CP_1 amante a Dubai, ha risposto “Si è vero lo ha raccontato a mio marito”; in ordine al fatto che faceva incontrare il figlio con la detta donna, ha riferito “Sì è vero. Lo aveva riferito che andava a
CP_1
Roma e portava il figlio e ” (si veda verbale dell'udienza del 21.06.2024). CP_3
Anche la teste amica della ricorrente, ha confermato le circostanze dichiarando Testimone_3
“[…] Preciso che il sabato 24.10.2020 il figlio delle parti era a pranzo da me. Quel giorno invitai entrambe le parti a cena ma venne solo . Lei aveva avuto già il sentore che il marito la Pt_1 tradisse e ingaggiò un investigatore. A cena la vidi turbata perché aveva ricevuto delle foto sul cellulare nelle quali e si stavano baciando. l'ho vista in CP_1 CP_3 CP_3 farmacia, so come si chiama perché essendo io amica di , lei ha sempre fatto questo nome. Pt_1
Posso riferire solo di questo episodio, non so da quanto durasse la loro relazione. Non so di altre relazioni extraconiugali.”; sul viaggio di tre giorni a Dubai con l'amante, ha riferito“Lo so, me lo ha raccontato . Nello specifico lei mi ha detto che è andato a Dubai senza di lei, credo Pt_1 CP_1 che fosse sempre nel 2020. A dire di , lui ha giustificato la cosa dicendole che non l'ha voluta Pt_1 portare perché lei aveva trascorso l'estate in Calabria con il figlio e perché aveva bisogno di farsi una vacanza relax da solo. Alla moglie ha detto di esserci andato da solo in vacanza. Non so quanto abbia pagato durante la vacanza. So solo che ci è andato con l'amante perché me lo CP_1 ha riferito . […]”; sulla circostanza che portasse il figlio nelle uscite con la propria amante ha Pt_1 narrato che “Io so di un episodio riferitomi dal figlio delle parti nel quale era in macchina CP_1
12 con questa signora, altro non so. Il periodo era sempre ottobre/novembre 2020. Io personalmente non li ho mai visti insieme.” (si veda verbale dell'udienza del 14.09.2023).
Dalla relazione investigativa versata in atti è emerso che l'osservazione svolta nel periodo compreso tra il 20 e il 25.10.2020 dava riscontro di uscite pubbliche del marito con una donna con cui scambiava effusioni che non lasciavano dubbi sul tipo di rapporto intrattenuto (vedi relazione investigativa del 25.01.2020 e reportage fotografico allegato, documenti prodotti come all. 6 al ricorso).
Gli altri testi escussi non hanno smentito la relazione extraconiugale con , riferendo CP_3 esclusivamente di non esserne al corrente (vedi dichiarazioni del teste Testimone_4 nell'udienza del 14.09.2023 e nell'udienza del 1°.03.2024). Testimone_5
Neppure emerge una preesistente crisi coniugale. Non specificamente dedotta negli scritti di parte e non riscontrata nel materiale probatorio raccolto (insufficienti a tal fine le generiche dichiarazioni dei testi nell'udienza del 14.09.2023, per cui i rapporti tra i coniugi, da Testimone_4 qualche tempo, “non erano rosei”, e , nell'udienza del 1°.03.2024, per cui i detti Testimone_5 rapporti, negli ultimi anni, erano “scintillanti, anzi turbolenti”; né può inferirsi automaticamente dalla circostanza pacifica tra le parti dei periodi estivi trascorsi dalla in Calabria con il Pt_1 figlio, essendo possibile che si trattasse di un'organizzazione familiare condivisa dai coniugi, come sostenuto dalla moglie, non avendo dato prova il marito, che l'assume sintomatico di una crisi in atto, del contrasto tra le parti sulla circostanza ovvero del cambio di abitudini del nucleo, che inizialmente trascorreva insieme l'estate e che poi si separava con la partenza della sola madre con il figlio per la Calabria per lunghi periodi nel corso dell'estate).
Subito successiva alla scoperta della relazione intrattenuta dal marito (per effetto delle indagini effettuate dall'investigatore privato e relazionate – come detto – in data 25.10.2020, vedi report citato), la missiva del Difensore della moglie indirizzata allo , che dava atto CP_1 dell'irreversibilità della crisi a causa dei comportamenti del marito e della volontà della moglie di separarsi, diffidandolo altresì dal continuare a rivolgere offese alla moglie e a tenere comportamenti fisicamente aggressivi nei confronti della stessa, quali quelli perpetrati il giorno antecedente allo scritto (vedi lettera dell'Avv. Cristiana Sordi allo del 9.11.2020, all. 4 al ricorso). CP_1
Non sono emerse con chiarezza portata e incidenza sulla fine della relazione matrimoniale, degli insulti e delle minacce che si deducono rivolti dal marito alla moglie anche dinanzi al figlio, sembrando piuttosto reazioni scomposte perpetrate dallo in situazioni di tensione tra i CP_1 coniugi, verificatesi, in modo particolare, nel periodo finale della convivenza matrimoniale (vedi dichiarazioni di nell'udienza del 21.06.2024 per cui “Quando vivevano ancora Testimone_1 insieme lo Le diceva: che non valeva nulla come donna e come madre. Gli epiteti li ho uditi CP_1
13 personalmente la discriminava molto come donna. […] dava alla moglie della zoccola a volte davanti al bambino e dinanzi a noi e a me durante il matrimonio quando litigavano, non mi ricordo che la epitetasse come “pompinara”. Il tono era offensivo quando ero presente;
si umiliava e Pt_1
a volte rispondeva e a volte no;
quando rispondeva rispondeva a tono con epiteti “ma che sei Pt_1 scemo”. Ovviamente non succedeva sempre solo in alcuni momenti;
nella normalità quando uscivamo tutti insieme era carino era simpatico e gradevole.”; vedi dichiarazioni di CP_1 Tes_6
, ex colf della coppia, nell'udienza del 1°.03.2024, per cui “[…] un paio di volte l'ho sentito
[...] con le mie orecchie;
ho sentito apostrofare il marito la moglie come “donna di merda” non ricordo se a casa o in farmacia o quando accompagnavo;
eravamo noi tre.”). Pt_1
Nessun riscontro dell'aggressione fisica avvenuta in data 8.11.2020 (come si deduce nella già citata missiva dell'Avv. Cristiana Sordi allo del 9.11.2020 allegata al ricorso come doc. 4). CP_1
Nel periodo in cui era già conclamata la compromissione del legame coniugale si collocano anche gli altri comportamenti di violazione del dovere di assistenza materiale (quali la divisione della casa familiare con impedimento alla moglie di accedere ad alcune stanze, la corresponsione di somme insufficienti, l'impedimento alla moglie di utilizzare l'autovettura e accedere alla farmacia dove assume che lavorava e accedeva alle disponibilità liquide della cassa anche per esigenze familiari), non potendo considerarsi causali la fine del matrimonio.
3. Nessuna statuizione va resa in ordine all'assegno di mantenimento, risultando rinunciata la relativa domanda, formulata dalla moglie negli scritti introduttivi (difatti, elevata nel ricorso e non accolta in via provvisoria con i provvedimenti presidenziali, era evocata solo implicitamente con il richiamo delle conclusioni articolate in ricorso sia nella memoria integrativa che nell'udienza di precisazione delle conclusioni, mentre in modo puntuale negli scritti conclusionali si è chiesto di dichiarare l'indipendenza economica dei coniugi e la non spettanza del mantenimento agli stessi).
4. Quanto al regime di regolamentazione del figlio minorenne, si osserva quanto segue.
4.1. Deve essere disposto l'affidamento condiviso del figlio ad entrambi i genitori.
In punto di diritto, ai sensi degli artt. 337 ter, c. 2, e 337 quater c.c., l'affidamento condiviso è posto come regola generale, potendo il giudice disporre, con provvedimento motivato, l'affidamento esclusivo ad uno dei genitori in quanto ravvisi, nell'affidamento anche all'altro, un pregiudizio per il minore.
Vi è più, affinché la prole sia affidata esclusivamente ad uno dei genitori è necessario che risulti in positivo l'idoneità del genitore affidatario oltre che, in negativo, l'inidoneità dell'altro (Cass.
11068/2011).
14 Nella specie, all'esito della CTU espletata ed in considerazione anche del recente miglioramento del rapporto tra le parti, apertesi ad una collaborazione nell'interesse del figlio, si ritiene di disporre il coaffidamento del figlio minorenne ad entrambi i genitori.
Dalla relazione di CTU è emerso, quanto ai tratti di personalità delle parti, che entrambi i genitori presentano un buon funzionamento della personalità, ma si evidenziano fattori di rischio (con riferimento alla al profilo PD, risulta generale elevato funzionamento, con diverse Pt_1 risorse della personalità, ma presenza di uno stile di personalità dipendente, istrionico, forti tratti di personalità sul fattore Q ossessivo, depressivo ad alto funzionamento, istrionico e a tratti dipendente;
con riferimento allo , al profilo PD, risulta generale elevato funzionamento, con CP_1 diverse risorse della personalità, ma presenza di uno stile di personalità narcisistico, antisociale, paranoide, ossessivo, forti tratti di personalità sul fattore Q ossessivo, antisociale, depressivo ad alto funzionamento, paranoide, ostile, lievi tratti su fattori istrionico e narcisistico); nello specifico, “La sig.ra presenta delle difficoltà nel mostrarsi funzionalmente assertiva, utilizzando Pt_1 prevalentemente modalità di espressione della rabbia passive e indirette. Ciò la porta ad assumere un autocontrollo che, a volte, può alternarsi a discontrollo quando il sistema difensivo risulta inefficace. In questa direzione, ella solo apparentemente può prendere in considerazione il punto di vista dell'altro, rispondendo al suo personale bisogno di vicinanza. Tuttavia, in realtà, ella fatica ad integrare la prospettiva dell'altro, rimanendo inflessibile sulla sua posizione di vittima. […]”;
“Il sig. , invece, appare in difficoltà rispetto all'autocontrollo poiché presenta un'esplicita CP_1 incapacità di riconoscere la rabbia, con una generale tendenza alla disregolazione. Inoltre, egli tende ad opporsi al punto di vista degli altri e ad utilizzare meccanismi di minimizzazione al fine di rimanere ancorato alla sua posizione. Tali caratteristiche hanno influito sulle modalità di espressione del conflitto e hanno determinato un'importante incapacità di adattamento alla separazione. […]”; conseguendone che “Tali vulnerabilità possono avere talvolta una influenza sulle competenze genitoriali e portare ad una regressione di fronte a delle controversie e al ricorso ad atteggiamenti e comportamenti non adeguati in termini genitoriali.”.
Quanto alle capacità genitoriali, la CTU ha rappresentato, circa la capacità di ciascun genitore di consentire l'accesso all'altro genitore e al ramo genitoriale di questi, che i “[…] genitori riescono a supportarsi a vicenda nella relazione con il figlio quando non sono entrambi coinvolti nell'interazione con lui. Gli ostacoli nel clima affettivo, che si manifestano attraverso la competizione tra genitori, rendono più complessa e faticosa la relazione a tre. In questo caso i genitori non riescono pienamente a sostenersi reciprocamente nell'esercizio delle proprie funzioni genitoriali. A livello della consapevolezza, entrambi i genitori rispettano il principio della bigenitorialità, ma in modo inconsapevole essi attuano una serie di comportamenti che risultano
15 coerenti con l'assenza di un'alleanza cogenitoriale e la tendenza ad attuare una competizione che potrebbe portare ES a dover scegliere tra le istanze materne e quelle paterne. Questa dinamica è sostenuta anche da forme implicite - e a volte esplicite - di attacco all'identità genitoriale dell'altro. Al momento - e per motivi che sono stati analizzati durante la CTU -
ES sta provando a mantenersi equidistante verso le proprie figure genitoriali ed entrambe le famiglie d'origine. Per quanto riguarda il rapporto con gli ascendenti, è emerso che ES ha più facilità ad accedere alla famiglia d'origine materna, anche grazie al fatto che frequenta con piacere il villaggio turistico gestito dalla nonna materna. Il rapporto con i nonni paterni sembrerebbe essere meno assiduo, ma comunque presente ed importante per il minore;
una nuova organizzazione potrebbe portare a modalità di accesso più equilibrate ad entrambe le famiglie
d'origine. […]”; sulla capacità dei genitori di prestare attenzione alle esigenze del figlio “(…) il sig. e la sig.ra appaiono ancora immaturi rispetto al modo di esprimere la CP_1 Pt_1 funzione genitoriale. Le loro storie personali e le caratteristiche di personalità sono connesse a difficoltà nel considerare il figlio una persona unica, nel cogliere i suoi segnali emotivi e dare risposte adeguate e nel favorire la sicurezza emotiva del figlio valorizzando le sue esigenze e facendo un passo indietro rispetto alle proprie. Ciò nonostante, si sono mostrati anche in grado di focalizzarsi sui bisogni evolutivi di ES, garantendone la sicurezza fisica, l'istruzione e la salute. Hanno dimostrato di non essere sempre stati concentrati sulla loro esperienza genitoriale;
nonostante ciò, si rileva che entrambi, non senza criticità, abbiano mostrato impegno psicologico ed investimento emotivo rispetto al bambino, dando prova, ognuno a modo proprio, di interesse nelle esperienze e nelle prospettive individuali del minore. Il sig. e la sig.ra CP_1 Pt_1 riescono a capire i bisogni tipici del livello di sviluppo di ES, spesso condividono le stesse preoccupazioni e si confrontano sulla sua organizzazione di vita;
tuttavia, potrebbero avere idee differenti e arrivare a discutere per far valere la propria soluzione. Entrambi, se supportati, riescono a sintonizzarsi con ciò che è meglio per il figlio. In merito al conflitto focalizzato sull'esigenza di ES di essere supportato per le sue difficoltà di apprendimento e scolastiche, il confronto collaborativo è stato ostacolato dalle posizioni rigide che i genitori hanno assunto: da una parte la madre si è polarizzata sulla delega al mondo professionale per la diagnosi e la cura del figlio - rischiando anche di strumentalizzare le difficoltà del bambino nella dinamica del conflitto (si veda cartella clinica dell'OPBG) -, dall'altra il padre, rispondendo con frustrazione narcisistica, ha assunto una posizione minimizzante e di negazione, rischiando di strumentalizzare anch'egli le difficoltà nella dinamica conflittuale con la madre. In sintesi, nessuno dei due genitori
è riuscito a delineare un confine tra relazione coniugale e cogenitoriale e si è verificato l'effetto spillover del conflitto da una relazione all'altra. Il fatto che la valutazione dell'OPBG abbia
16 diagnosticato una sindrome post traumatica da stress solo sulla base del colloquio con la madre, non ha aiutato il sig. ad ascoltare la preoccupazione della madre e il pregiudizio del sig. CP_1
sull''egocentrismo della madre, non ha aiutato a predisporsi ad una riflessione sulle CP_1 esigenze del figlio. […]” (si veda relazione di ctu).
E' emerso inoltre, con riferimento al funzionamento della coppia genitoriale, che “[…] i sigg.
[...]
e , se non supportati, possono rischiare di rimanere incastrati in una impasse in cui Pt_1 CP_1 faticano a configurare una fonte di sicurezza emotiva per il figlio ES. Da una parte, dalla storia personale della sig.ra emerge che ella non ha effettuato un svincolo reale dalla Pt_1 sua famiglia d'origine e ha appreso un modello matricentrico di genitorialità. Ciò potrebbe aver caratterizzato una tendenza della stessa a privilegiare intimamente il riferimento alla propria famiglia d'origine, valutando negativamente i contributi del sig. . Dall'altra, quest'ultimo ha CP_1 interiorizzato un modello cogenitoriale tradizionale che delega alla figura materna l'accudimento quotidiano dei figli e alla figura paterna un maggiore coinvolgimento in materia di competenze genitoriali ludiche. In questa direzione, la sig.ra potrebbe attuare una genitorialità Pt_1 tendenzialmente escludente della figura paterna e il sig. operare un'autoesclusione ed un CP_1 iperinvestimento in una identificazione con il figlio che non garantisce al minore una guida verso il raggiungimento dei suoi obiettivi evolutivi, sia a livello scolastico che nella salute. […]”; “la pervasività del conflitto coniugale ha talvolta visto coinvolto in prima persona ES e ha influenzato anche le decisioni genitoriali, caratterizzando importanti controversie in merito alla salute, alla frequentazione e alle scelte relative all'educazione scolastica e extrascolastica. Ne deriva che il minore si è trovato in una situazione in cui è fortemente triangolato nel conflitto genitoriale e in cui potrebbe valutare i genitori come incapaci di trovare una soluzione”.
Infine, in ordine alla qualità della relazione del minore con i genitori e alla condizione psicologica dello stesso, dal setting peritale è risultato che “[…] quando si trova ad interagire in maniera esclusiva con la madre o con il padre appare gioioso, vivace e simpatico. Entrambi i genitori riescono a supportarlo nelle attività che svolge, lo lodano e gli danno consigli per riuscire al meglio in ciò che sta facendo. ES accetta il sostegno fornito da entrambi i genitori ed apprezza le diverse attività che questi organizzano per lui. ES percepisce il supporto delle figure genitoriali ed in generale del suo ambiente di accudimento, tuttavia, l'aiuto che si aspetta di ricevere è prevalentemente di tipo concreto, non emotivo. ES è un bambino molto attento all'ambiente che lo circonda;
per tale motivo, si trova assiduamente ad effettuare un monitoraggio della situazione, occupandosi e preoccupandosi di questioni che riguardano gli adulti. In questi casi, ES potrebbe sforzarsi molto per mantenersi equidistante e prestare attenzione alle istanze emotive di entrambi i genitori. Di fronte alla competizione tra genitori potrebbe sentirsi
17 costretto a schierarsi;
sperimentando così una situazione di disagio, è possibile che il minore arrivi
a ritirarsi o a comportarsi in maniera compiacente per risolvere il conflitto interiore ed accontentare entrambi i genitori.”; “[…] è capace di percepire la realtà in modo accurato e adattivo. Il minore è generalmente in grado di fare esperienza e di utilizzare una vasta gamma di emozioni e di leggere e rispondere in modo accurato a diversi segnali emotivi;
tuttavia, potrebbe non riuscire a rispondervi in maniera adeguata nei casi in cui siano implicati specifici affetti, desideri e fattori stressanti, mostrandosi temporaneamente inibito o confuso. Il minore mostra una capacità di base di comprendere gli stati affettivi altrui superiore a quella della media dei bambini della sua età […] appare in grado di differenziare e integrare le esperienze, ma al prezzo di un certo grado di rigidità o atteggiamenti compiacenti soprattutto in situazioni stressanti, quando emozioni o i desideri intensi, in particolare quelli che riguardano argomenti per lui importanti, potrebbero portarlo ad una momentanea polarizzazione dell'esperienza interna. Emerge la presenza di alcune difficoltà nei rapporti interpersonali: sebbene ES appaia come un bambino vitale, sicuro di sé e desideroso di esplorare il mondo che lo circonda, con buone capacità di intimità ed empatia, potrebbe essere frenato da sentimenti di inadeguatezza e da una ridotta fiducia nelle proprie capacità di gestire alcune situazioni di tensione, alle quali potrebbe reagire ritirandosi o mettendo in atto atteggiamenti compiacenti. Per quanto riguarda il funzionamento difensivo, emerge che ES potrebbe sperimentare frequentemente una quantità di ansia e angosce di annichilimento superiore a quanto ci si aspetterebbe per la sua età anagrafica. In alcuni casi gli stati ansiosi potrebbero subentrare in risposta ad eventi imprevisti o stressanti, come la separazione dei genitori, in altri non sembrerebbero basarsi su dati di realtà ma piuttosto sulla difficoltà a gestire i propri conflitti interni e rispondere alle richieste del mondo esterno, costantemente monitorato perché percepito come minaccioso o pericoloso. Si rimanda alla relazione del Centro DSA Care per l'approfondimento della valutazione dello sviluppo (ALL. 12).
Si sottolinea qui il rischio di comorbilità tra difficoltà specifiche dell'apprendimento - lievi/moderate - e bassa autostima/insicurezza (internalizzazione) o rabbia non regolata
(esternalizzazione). Al momento, tuttavia, si può ipotizzare che la moderazione del conflitto genitoriale e l'impegno a favorire un miglior adattamento alla separazione e impegno genitoriale e cogenitoriale, possa funzionare da fattore protettivo e di moderazione del rischio di sviluppo di un disturbo psicologico di ES. Si é ritenuto pertanto che se i genitori seguiranno le indicazioni del Centro DSA Care e parteciperanno con successo ad un percorso di Coordinazione Genitoriale, non sarà al momento necessario che ES acceda ad un percorso di sostegno psicologico” (si veda relazione di CTU, versata in atti il 29.02.2024).
18 Posto quanto sopra e, dunque, emersa una non completa maturità genitoriale di ciascuna delle parti, deve condividersi la soluzione cui è pervenuto il CTU in ordine al profilo in disamina e prevedersi che il figlio minore sia affidato ad entrambi i genitori.
Pur vero che risulta un miglioramento della relazione tra di essi (vedi note conclusionali del
Curatore speciale), la storia familiare e i riflessi processuali della stessa conducono a sollecitare le parti, nell'interesse del figlio minore, ad intraprendere il percorso di coordinazione genitoriale da tempo suggerito dall'Ausiliare dell'Ufficio. Non sarà trascurato il contegno ulteriormente inadempiente dei genitori in caso di ripresa del conflitto, essendo valorizzabile al fine di adottare provvedimenti limitativi dell'esercizio della genitorialità ovvero sanzionatori, anche officiosi.
4.2. Va confermato il collocamento del figlio minore presso la madre.
Conforta tale conclusione la valutazione finale del CTU, unitamente alla considerazione della permanenza del figlio presso la madre fin dalla cessazione della convivenza familiare, anche trasferendosi con essa a Roma nel corso del processo, e l'essere la stessa assurta a genitore di riferimento per il minore.
Va anche detto che dopo il provvedimento provvisorio che ha disposto il collocamento del minore presso la madre e nonostante le conclusioni del CTU, nulla il padre ha persuasivamente dedotto per mettere in discussione l'idoneità di tale soluzione né ha insistito specificamente sul collocamento del figlio presso di lui.
4.3. Non può essere accolta la domanda di assegnazione della casa familiare al padre.
Al riguardo deve osservarsi che il presupposto di tale statuizione, secondo il disposto dell'art. 337 sexies c.c., è costituito esclusivamente dall'interesse dei figli minori o maggiorenni aventi diritto al mantenimento.
Nella vicenda che occupa il figlio minore è collocato presso la madre, che dalla casa coniugale si è da tempo allontanata, lasciandola nella disponibilità dello , e che non ha formulato domanda CP_1 di assegnazione. Pertanto l'immobile seguirà il regime della proprietà.
4.4. Il diritto del minore alla bigenitorialità si ritiene garantito stabilendo modalità di visita conformi a quelle già disposte e sperimentate, ritenute idonee dalla CTU.
Segnatamente, deve prevedersi che il padre tenga con sé il figlio a week end alternati, dalle ore
16:00 del venerdì e sino alle ore 19:00 della domenica, tenendo conto dei turni lavorativi della madre nei fine settimana;
durante il periodo natalizio dal 25 dicembre al 31 dicembre ovvero il 24 dicembre, dalle ore 10:00, e fino al 25 dicembre, alle ore 10:00, e dal 31 dicembre al 6 gennaio, alternandosi di anno in anno;
durante il periodo pasquale, per due giorni, comprensivi della Pasqua
o del Lunedì dell'Angelo, alternandosi di anno in anno;
secondo il principio dell'alternanza in occasione delle altre festività; durante il periodo estivo, alternativamente dal 10 giugno fino al 21
19 giugno con un genitore, dal 21 giugno al 1° luglio con l'altro, per quindici giorni durante il mese di luglio e per quindici giorni durante il mese di agosto alternativamente, con il padre dal 1° settembre al 10 settembre, salvo diverso accordo delle parti (evincendosi dalle note conclusionali del Curatore speciale che non si sono presentate difficoltà per il minore nell'alternarsi tra un genitore e l'altro ogni quindici giorni durante il periodo estivo, anche se trascorra le vacanze in Calabria).
4.5. Il dovere dei genitori di contribuire al mantenimento dei figli, trova addentellato costituzionale nell'art. 30 Cost. ed esplicazione nella legislazione ordinaria agli artt. 147 e 148 c.c., con riferimento ai doveri nascenti dal matrimonio, agli artt. 315 bis e 316 bis c.c., disciplinando i diritti dei figli, nonché nella previsione di cui all'art. 337 ter c.c., tra le norme sulla regolamentazione della responsabilità genitoriale.
Quanto al profilo della quantificazione dell'assegno perequativo per il mantenimento della prole, va detto che essa si radica sul principio di proporzionalità alle sostanze del genitore obbligato e alla sua capacità lavorativa ai sensi del primo comma dell'art. 316 bis c.c. e va declinata secondo i criteri previsti all'art. 337 ter, comma 4, c.c..
Deve ritenersi congrua la misura di euro 1.450,00 del mantenimento per lo stesso, disponendo altresì che il padre sia tenuto a partecipare alle spese straordinarie inerenti il figlio minore per la percentuale del 50%.
Conforta le dette conclusioni, anzitutto, la ricostruzione delle situazioni economiche dei coniugi, il padre, è titolare del 95% delle quote di partecipazione al capitale sociale della “Farmacia La Certosa del Dott. Iovino Franco & C. s.a.s.” e socio accomandatario della stessa (vedi atto costitutivo della società del 2.08.2010, all. 10 al ricorso, vedi visura camerale, produzione del resistente del
28.07.2023), con sede in OL, che ha avuto, nell'anno 2022, ricavi pari ad euro 496.522,00, nell'anno 2021 pari ad euro 417.477,00, nell'anno 2020 pari ad euro 427.002,00, nell'anno 2019 pari ad euro 391.644,00 (vedi bozza dichiarazione 2023 e dichiarazioni 2022, 2021, 2020, produzione del 28.07.2023 di parte resistente), nell'anno 2018 ad euro 432.103,00, nell'anno 2017 ad euro 439.559,00, nell'anno 2016 ad euro 419.385,00, nell'anno 2015 ad euro 382.259,00, nell'anno 2014 ad euro 288.761,00 (vedi dichiarazioni delle redditi della società 2019, 2018, 2017,
2016, 2015 prodotte come allegato 10 al ricorso). Egli dichiarava nel 2022 redditi personali di euro
43.231,00, nel 2021 redditi personali di euro 467,00, nel 2020 redditi personali di euro 14.841,00 nel 2019 redditi personali di euro 9.995,00, nel 2018 redditi personali di euro 28.000,00 (vedi dichiarazioni fiscali 2020 e 2019, all.i alla comparsa in fase presidenziale, vedi bozza dichiarazione
2023, dichiarazioni 2022, 2021, 2020 produzione del 28.07.2023 del resistente). Lo è inoltre CP_1 titolare di investimenti finanziari per centinaia di mila euro (vedi report sugli investimenti all. 19 al ricorso, vedi estratti titoli, produzione del resistente del 28.07.2023). Lo stesso è proprietario della
20 casa familiare, di cui ha mantenuto la disponibilità, e di alcuni terreni (vedi visure ipocatastali, produzione del resistente del 28.07.2023). La titolare del 5% del capitale della società Pt_1
“Farmacia La Certosa del Dott. Iovino Franco & C. s.a.s.”, dapprima occupata presso la stessa farmacia (come da dichiarazioni dei testi che hanno dato atto della presenza costante della
[...] nel locale, vedi dichiarazioni di nell'udienza del 1°.03.2024, di Pt_1 Testimone_6 Tes_1 nell'udienza del 21.06.2024, di nell'udienza del 14.09.2023),
[...] Testimone_3 dichiarando redditi pari ad euro 11.616,00 nel 2019, euro 20.165,00 negli anni 2018 e 2017 (vedi dichiarazioni fiscali 2020, 2019, 2018, all.i 11 al ricorso); attualmente assunta full-time a tempo indeterminato presso la farmacia “Silvestro II s.n.c.” di Roma (vedi dichiarazione relativa al lavoro in team anche nei week end del 16.12.2021, percettrice di stipendio mensile pari a circa euro 950,00 lorde come dichiarato dalla stessa nell'udienza presidenziale). La stessa è proprietaria di Pt_1 immobili (fabbricati e terreni), da alcuni dei quali traeva redditi da locazione a terzi (come da dichiarazioni fiscali degli anni 2020, 2019, 2018, all. 11 al ricorso). Anch'essa ha effettuato investimenti finanziari per circa euro 5.000,00 (come da documentazione all. 14 al ricorso). Vive a
Roma, in immobile condotto in locazione, unitamente al figlio.
Il nucleo, all'epoca della convivenza familiare, poteva concedersi viaggi verso località italiane ed estere (vedi le dichiarazioni dei testi nell'udienza del 21.06.2024, che Testimone_1 partecipava ad alcuni dei viaggi con i coniugi, dichiarazioni del teste Testimone_4 nell'udienza del 14.09.2023, sia sul viaggio dello a Dubai da solo per assistere al Gran CP_1
Premio di Formula 1, che sui viaggi del nucleo a cui anch'egli partecipava); poteva contare sull'ausilio di una colf e di una baby sitter (vedi dichiarazioni della teste Testimone_6 nell'udienza del 1°.03.2024); poteva consentire al figlio lo svolgimento di attività sportiva (vedi dichiarazioni di tutti i testi); lo e la moglie potevano permettersi trattamenti estetici CP_1
(circostanze in parte incontestate e in parte confermate dai testi escussi, vedi dichiarazioni del teste
, all'udienza del 1°.03.2024, sul trapianto a cui si è sottoposto lo a fronte Testimone_5 CP_1 della propria calvizie e sui trattamenti per la vitiligine a cui lo stesso si sottoponeva, sugli stessi profili dichiarazioni del teste , nell'udienza del 14.09.2023). Testimone_4
Rileva, altresì, l'età del figlio (considerato che per consolidato orientamento della Cassazione,
l'accrescimento delle esigenze economiche del figlio è notoriamente legato alla crescita e allo sviluppo della sua personalità, per cui la domanda di aumento dell'assegno per il suo mantenimento non abbisogna di specifica dimostrazione, vedi Cass. 8927/12; Cass. 400/10; Cass. 17055/07; nella giurisprudenza di merito Trib. Velletri, sez. I, 16.04.2020, n. 637), nonché, la valenza economica dei compiti di cura assolti in via del tutto prevalente dalla madre, con la quale il figlio coabita (in un
21 contesto geograficamente distante da quello in cui vive il padre, che perciò non può contribuire quotidianamente alle esigenze del figlio).
5. Deve essere rigettata la domanda di condanna dello al risarcimento del danno CP_1 endofamiliare.
Anche il profilo di danno di cui si è chiesto il ristoro, di tipo non patrimoniale, postula la sussistenza del requisito del danno conseguenza.
Nessuna deduzione né elementi probatori di supporto sono stati offerti a suffragio del requisito predetto, con ricaduta sull'infondatezza della relativa pretesa.
6. Il governo delle spese di lite, ai sensi degli artt. 92 comma 2, e 91 c.p.c., va affidato al criterio della compensazione in ragione della metà, ponendo a carico del resistente (rimasto maggiormente soccombente) il residuo delle spese, da liquidarsi secondo i parametri del d.m.
55/2014, tenuto conto dell'attività processuale svolta.
Il compenso del Curatore speciale, difesosi personalmente, va posto a carico dei genitori per la metà ciascuno, essendosi proceduto alla nomina dello stesso nel superiore interesse del figlio minore. La liquidazione deve seguire i parametri del d.m. 55/2014 e va declinata in considerazione dell'attività professionale svolta.
Per le medesime ragioni le spese di CTU vanno definitivamente ripartite tra le parti al 50% ciascuno.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni contraria o diversa domanda o eccezione disattesa, così provvede;
− pronuncia l'addebito della separazione dei coniugi a carico del marito;
− nulla sull'assegno di mantenimento in favore della moglie;
− dispone l'affidamento condiviso del figlio minore delle parti, ; Controparte_2
− sollecita le parti a sottoporsi al percorso di coordinazione genitoriale suggerito dal CTU;
− dispone il collocamento del figlio minore presso la madre;
− regolamenta le visite paterne con il figlio minore come in parte motiva;
− dispone che corrisponda in favore di a titolo di CP_1 Parte_1 mantenimento del figlio minore, , la somma mensile di euro 1.450,00, da Controparte_2 aggiornarsi agli indici Istat a partire dal 2026, oltre al 50% delle spese straordinarie;
− rigetta la domanda di risarcimento del danno endo-familiare elevata dalla ricorrente;
22 − compensa le spese di lite nella misura di ½ e condanna alla rifusione, in CP_1 favore di , delle spese residue, che liquida in euro 3.808,00, oltre ad euro Parte_1
98,00 per esborsi, 15% di spese generali, i.v.a. e c.p.a. come per legge;
− condanna e , per il 50% ciascuno, a corrispondere il Parte_1 CP_1 compenso al Curatore speciale, da liquidarsi in euro 3.755,50, oltre 15% di spese generali, iva e cpa come per legge;
− pone a carico delle parti in solido le spese di CTU.
Frosinone, 26.07.2025
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE dott.ssa Roberta Bisogno dott. Marcello Buscema
23
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Frosinone
Sezione Civile
Il Collegio così composto: dott. Marcello Buscema Presidente dott. Fabrizio Fanfarillo Giudice dott.ssa Roberta Bisogno Giudice rel. est. riunito in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al ruolo generale degli affari civili contenziosi n. 745/2021 ed instaurata da
, rappresentata e difesa dall'Avv. Cristiana Sordi, per procura congiunta al Parte_1 ricorso;
RICORRENTE contro
, rappresentato e difeso dagli Avv.i ES Migaldi e Giuseppe Sica, per CP_1 procura congiunta alla memoria di costituzione in sede presidenziale;
RESISTENTE nonché
, nella persona del Curatore speciale, Avv. Maria Minotti, nominato con Controparte_2 ordinanza del Tribunale di Frosinone del 29.04.2024, che si rappresenta e difende in proprio ai sensi dell'art. 96 c.p.c.;
INTERVENUTO nonché con l'intervento del P.M..
OGGETTO: separazione giudiziale – addebito della separazione – regolamentazione figli minorenni.
1 CONCLUSIONI: come in atti.
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO
1. Con ricorso depositato il 15.03.2021 e ritualmente notificato, ha adito Parte_1 questo Tribunale, chiedendo di pronunciare la separazione personale dal coniuge, , CP_1 con addebito al marito;
di prevedere l'affidamento ad entrambi i genitori del figlio minore, con collocamento presso la madre e assegnazione alla stessa della casa coniugale;
di disciplinare le visite paterne al figlio, prevedendole un giorno a settimana con pernottamento, a week end alternati dal venerdì sera al lunedì mattina, durante le festività natalizie alternandosi il 23 e il 24 dicembre o il 25 e il 26 dicembre e per ulteriori cinque giorni comprensivi o del Capodanno o dell'Epifania, per due settimane nei mesi di giugno e settembre, da concordarsi entro il 30 maggio di ogni anno, consentendo di trascorrere con la madre in Calabria il periodo compreso tra la chiusura scolastica estiva e il 30 agosto, nonché la settimana di Pasqua, per la settimana bianca, da concordarsi di anno in anno;
di disporre la corresponsione di un contributo paterno al mantenimento del figlio di euro
2.500,00 mensili, oltre alla partecipazione alle spese straordinarie nella misura del 70%; di porre a carico del marito il versamento di un assegno per il mantenimento della moglie di euro 500,00 mensili, fino al reperimento di una nuova attività lavorativa da parte della stessa;
di condannare lo al risarcimento del danno endofamiliare in favore della moglie, da quantificarsi in euro CP_1
30.000,00.
A tal fine la ricorrente ha dedotto che: i coniugi contraevano matrimonio concordatario in Capri
l'8.06.2013, optando per il regime della separazione dei beni;
dall'unione matrimoniale nasceva un figlio, ES, nella data del 28.09.2014; la residenza coniugale era stabilita in OL, via
San Silvestro n. 4, presso un immobile intestato al marito, ma acquistato con mutuo ipotecario onorato anche dalla (con l'aiuto economico della propria madre); i coniugi erano
Pt_1 entrambi farmacisti abilitati e acquistavano la farmacia “La Certosa” di OL;
nel primo triennio (2008-2011), la detta farmacia era intestata alla sola che ne era anche direttrice,
Pt_1 perché essa sola, allora, era munita del titolo professionale necessario;
a seguito del conseguimento dell'abilitazione anche da parte dello , l'attività era esercitata in forma societaria, come CP_1 società in accomandita semplice, con titolarità del 95% delle quote in capo allo , che rivestiva CP_1 la qualifica di socio accomandatario, e del restante 5% alla quale socia accomandate;
Pt_1 anche la contribuiva al pagamento del mutuo contratto per l'acquisto della farmacia;
la
Pt_1 stessa, pur lavorando nella farmacia dal 2011 e titolare di partecipazioni sociali, non riceveva mai lo stipendio né la corresponsione di utili, limitandosi il marito al versamento dei contributi previdenziali nell'interesse della moglie;
la veniva allontanata dalla farmacia al culmine
Pt_1
2 della crisi coniugale nel novembre 2020, allora il coniuge provvedeva all'assunzione di una dipendente con stipendio di euro 1.500,00 al mese;
gli introiti della farmacia erano notevolmente superiori rispetto a quanto fatturato e dichiarato al fisco;
durante la convivenza coniugale la
[...] prelevava denaro dalle casse della farmacia per effettuare la spesa, il marito operava dei Pt_1 giroconti dal conto corrente della farmacia in favore del proprio conto personale e destinava somme della società, superiori al milione di euro, ad investimenti finanziari;
anche la effettuava Pt_1 degli investimenti in fondi per poco più di euro 5.000,00 ed era titolare di immobili situati in
Calabria, scarsamente produttivi di redditi;
durante la vita coniugale la famiglia poteva concedersi viaggi, anche invernali, in primarie località italiane ed estere, abbigliamento ed accessori griffati, gioielli e autovetture di lusso, una colf per 11 ore settimanali ed una baby sitter al costo di euro
84,00 alla settimana, inoltre lo si sottoponeva a costosi trattamenti per la calvizie e la CP_1 vitiligine;
la con il figlio, trascorrevano in Calabria i mesi estivi, raggiunti dal marito Pt_1 solo in sporadiche occasioni;
ivi la stessa apriva un punto parafarmaceutico all'interno del Villagio
Tucano, riversando i guadagni sull'attività di OL;
i rapporti tra i coniugi andavano via via peggiorando a causa delle relazioni extraconiugali intrattenute dal marito, prima con tale Per_1 poi, pubblicamente, con;
la scoperta dell'infedeltà del marito provocava un tracollo CP_3 fisico e psicologico alla perciò seguita da una psicologica;
dopo il confronto tra i Pt_1 coniugi, lo assumeva atteggiamenti vessatori e denigratori, anche alla presenza del figlio, tali CP_1 da indurre la moglie a sporgere querela;
lo deteneva un'arma che gli era, per tali ragioni, CP_1 sequestrata;
lo stesso divideva arbitrariamente la casa familiare in due parti, impedendo così alla moglie di accedere alla caldaia, alla lavanderia e alla cameretta del bambino;
nel novembre 2020 lo sottraeva alla moglie l'autovettura da sempre utilizzata dalla stessa;
dopo la separazione di CP_1 fatto non contribuiva adeguatamente ai bisogni della moglie e del figlio, se non versando “qualche centinaio di euro” su una carta ricaricabile della moglie.
ha resistito in giudizio fin dalla fase presidenziale, aderendo alla domanda di CP_1 separazione e chiedendo il rigetto delle domande avversarie, tra cui quella di addebito della separazione a proprio carico;
chiedendo, inoltre, in caso di collocamento del figlio minore presso la madre, la regolamentazione delle visite paterne, prevedendole un giorno a settimana con pernottamento, a week end alternati, dal venerdì sera al lunedì mattina, in occasione delle festività natalizie, il 23, il 24 e il 25 dicembre ovvero, alternativamente, il 31 dicembre, il 1° e il 2 gennaio, in occasione delle festività pasquali, per tre settimane nel mese di agosto;
l'assegnazione della casa coniugale, quanto alla porzione autonoma contraddistinta al catasto con il sub 1, in favore della madre e, a quella di cui al sub 2, al padre;
la contribuzione paterna per il mantenimento del figlio
3 dell'importo mensile di euro 700,00, oltre al 50% delle spese straordinarie;
chiedendo inoltre che non sia previsto alcun assegno in favore della moglie.
Il resistente ha osservato che: l'acquisto della farmacia era avvenuto per la quota parte di euro
550.000,00 con somme messe a disposizione dai genitori dello , mentre per i restanti euro CP_1
200.000,00 era stato contratto un mutuo a tasso variabile, con garanzia fideiussoria concessa dagli stessi genitori dello , la cui rata di euro 1.475,27, era addebitata sul conto corrente della CP_1 farmacia;
l'iniziale intestazione alla e gestione da parte della stessa mediante impresa Pt_1 individuale era concordata tra i coniugi in ragione della titolarità dell'abilitazione professionale da parte della sola all'epoca dell'acquisto; dal 2014, a seguito del conseguimento del titolo Pt_1 anche da parte dello , i coniugi costituivano la “Farmacia La Certosa del Dott. Franco Iovino CP_1
& C. s.a.s.”, con lo socio accomandatario al 95% e la socio accomandante al 5%; CP_1 Pt_1 da allora il solo lavorava all'interno della farmacia e la vi prestava attività solo CP_1 Pt_1 sporadicamente;
il mutuo per l'acquisto della casa coniugale era intestato allo e dallo stesso CP_1 integralmente restituito con l'aiuto dei propri genitori;
la casa familiare consisteva in due unità immobiliari autonome, anche catastalmente, con utenze separate, che, di comune accordo, i coniugi iniziavano ad abitare distintamente, il piano inferiore da parte della e il piano superiore Pt_1 da parte dello;
l'autovettura utilizzata dalla aveva subito un incidente e il marito si CP_1 Pt_1 preoccupava che fosse “messa in sicurezza”; l'attività professionale esercitata consentiva al nucleo di avere uno stile di vita dignitoso, ma non agiato;
le autovetture menzionate da controparte non erano contemporaneamente nella disponibilità del resistente, difatti alcune erano acquistate prima del matrimonio e altre dopo, ma l'una in sostituzione dell'altra; la coppia aveva svolto il viaggio di nozze e le tipiche vacanze che è uso che le famiglie si concedano, mentre le settimane bianche erano offerte dal fratello del resistente e altri viaggi erano fatti per ragioni di lavoro e sponsorizzati da case farmaceutiche;
la era proprietaria di diversi immobili situati in provincia di Pt_1
Cosenza e produttivi di reddito;
i rapporti tra i coniugi si affievolivano a causa del comportamento disinteressato della che trascorreva in Calabria i tre mesi estivi, senza fornire alcun Pt_1 supporto morale al marito né ausilio nella gestione della farmacia, allontanandolo inoltre dall'affetto del figlio per lunghi periodi;
a causa dei comportamenti della moglie, fonte di stress per lo , questi era costretto ad assumere una collaboratrice part time all'interno della farmacia e si CP_1 riacutizzava la vitiligine da cui era affetto, costringendolo talvolta a sottoporsi a trattamenti specifici, non continuativi;
la moglie si recava, invece, presso centri di chirurgia estetica per interventi al seno, al naso e alle labbra;
inveritiere le accuse di comportamenti vessatori e denigratori e di violenze ai danni della moglie;
era la in realtà, a tenere un contegno Pt_1 arrogante e irrispettoso, fino ad agiti di percosse contro il marito, denunciati alle Autorità
4 competenti;
lo non aveva perpetrato alcun adulterio e, comunque, la crisi di coppia era già CP_1 latente, come evidenziano gli spostamenti in Calabria della Pt_1
Fallito il tentativo di conciliazione, nell'udienza presidenziale sono stati concessi termini per note.
Nelle note autorizzate la ricorrente ha dato conto di aver ricevuto un'offerta di lavoro per un impiego a tempo indeterminato part-time presso una farmacia di Roma, allo stipendio mensile lordo di euro 900,00 (euro 750,00 al netto delle trattenute di legge), con possibilità di aumento dell'orario lavorativo a tempo pieno. Sicché sono state rimodulate le richieste, domandando l'affidamento condiviso del figlio, con collocamento presso la madre, ma l'assegnazione allo della casa CP_1 coniugale, la contribuzione paterna al mantenimento del figlio minore nella misura di euro 2.500,00 al mese, oltre al 50% delle spese straordinarie, nonché la partecipazione al costo della locazione da parte dello nella misura mensile di euro 750,00, la regolazione delle visite paterne due CP_1 pomeriggi a settimana, a weekend alternati, dal venerdì alla domenica, alternandosi nel periodo natalizio il 23 e 24 dicembre ovvero il 25 e il 26 dicembre, nonché gli ulteriori cinque giorni comprendendo un anno il Capodanno e l'anno dopo l'Epifania, alternandosi nel periodo pasquale il giorno di Pasqua e il Lunedì dell'Angelo, per due settimane non consecutive nel periodo estivo, da concordarsi entro il 30 maggio, per la settimana bianca, da concordarsi di anno in anno.
Nelle medesime note, lo ha chiesto il collocamento del figlio presso di sé. CP_1
Con i provvedimenti provvisori del 15.07.2021, è stato disposto l'affidamento condiviso del figlio minore ad entrambi i genitori, il collocamento dello stesso presso la madre, regolamentando le visite con il padre due pomeriggi a settimana, a fine settimana alternati, per quindici giorni durante il periodo estivo, per cinque giorni durante il periodo natalizio e per tre giorni nel periodo pasquale, alternandosi nelle festività, l'assegnazione al padre della casa familiare, la contribuzione paterna al mantenimento del figlio nella misura di euro 1.100,00 mensili, oltre al 50% delle spese straordinarie.
Con memoria integrativa, la ricorrente ha dato atto che, a seguito dell'assunzione part-time presso una farmacia sita in Roma, essa si trasferiva insieme al figlio in un appartamento in locazione, che il marito impediva l'iscrizione del figlio alla scuola internazionale, imponendo che fosse iscritto ad una scuola pubblica, che inoltre pretendeva che il figlio avesse sempre con sé il telefono cellulare per poterlo controllare;
ha infine rappresentato che il marito avviava il procedimento di annullamento del matrimonio dinanzi alla . La ha, conclusivamente, ribadito le CP_4 Pt_1 medesime conclusioni già esposte nell'atto introduttivo.
Costituendosi innanzi al GI, il resistente ha reiterato le domande già formulate in atti e richiesto la modifica delle modalità provvisorie di frequentazione padre-figlio, istando affinché siano previste
5 dal venerdì alla domenica, a week end alternati, non anche durante la settimana tenuto conto della distanza geografica tra OL e Roma.
Con l'ordinanza del 22.10.2021 è stata accolta l'istanza di modifica del regime presidenziale, prevedendo visite paterne a week end alternati dal venerdì alla domenica.
Con istanza ex art. 709 ter c.p.c., la ricorrente ha chiesto l'ammonimento dello a tenere un CP_1 comportamento collaborativo per la gestione del figlio minore e la determinazione puntuale dell'alternanza dei week end tra i genitori in modo da tenere conto dei turni lavorativi della
[...] nei fini settimana. Pt_1
Il resistente si è opposto, chiedendo l'inammissibilità e/o l'improcedibilità delle richieste avversarie e, nel merito, il rigetto delle stesse e rilevando, a tal fine, che il motivo del cambio dei week end richiesto dalla madre non era correlato ai turni lavorativi della stessa, ma alla partita di basket del figlio di cui il padre non era stato informato, che inoltre la madre aveva sottoposto il figlio a visita diabetologica e oculistica senza preavvertire il padre.
Nell'udienza del 10.01.2022, discussa la questione relativa alle modalità esecutive di attuazione delle visite nei week end e raggiunta una soluzione condivisa, è stata dichiarata cessata la materia del contendere e sono state, altresì, sollecitate le parti a placare la conflittualità ancora esistente tra di essi e ad intraprendere un percorso di mediazione familiare.
Con sentenza non definitiva n. 148/2022, pubblicata il 10.02.2022, è stata pronunciata la separazione personale dei coniugi. La causa è stata, quindi, rimessa sul ruolo istruttorio del GI per il prosieguo.
Nella prima memoria ex art. 183, c. 6, c.p.c., la ricorrente ha rappresentato che pendeva giudizio di reclamo avverso l'ordinanza presidenziale innanzi alla Corte d'Appello di Roma;
che era altresì in corso procedimento penale a carico del marito per le violenze perpetrate nei confronti della moglie alla presenza del figlio in costanza di matrimonio;
che, da ultimo, il marito si era recato presso la
Questura di Roma per dolersi infondatamente di comportamenti inadeguati della moglie, in particolare che avrebbe chiuso il figlio minore e la propria madre in una stanza, per consumare un rapporto sessuale con l'amante; che lo stesso continuava ad usare whatsapp per rivolgere minacce alla moglie;
che lo perseverava in un atteggiamento distaccato nei confronti del figlio, in CP_1 specie, non si interessava di prendere contatti con la nuova scuola dallo stesso frequentata e di conoscerne l'andamento scolastico né si interessava dei problemi di peso manifestati dal minore dopo il conclamarsi della crisi coniugale tra i genitori, negandone l'esistenza e rilevando l'inutilità tanto di una dieta prescritta dall'Ospedale pediatrico Bambino Gesù quanto dell'attività sportiva consigliata al figlio e da questi individuata nel basket, da ultimo sottraendosi alle relative spese straordinarie. La stessa ha, pertanto, insistito nelle richieste già formulate in atti.
6 Nella medesima memoria, il resistente ha insistito nelle domande già avanzate nei precedenti scritti difensivi e nella conferma dei provvedimenti presidenziali, salvo richiedere di ridurre il contributo paterno per il mantenimento del minore alla misura di euro 600,00 mensili, tenuto conto del miglioramento delle condizioni economiche della madre.
Su istanza della Difesa del resistente, con ordinanza in calce al verbale dell'udienza del 22.09.2022, sono stati integrati i provvedimenti provvisori introducendo chiamate o videochiamate giornaliere padre-figlio alle ore 19:15 per la durata di venti minuti, oltre a prevedere, per il solo mese di ottobre
2022, tre fine settimana di spettanza del padre, non avendo potuto questi godere del secondo fine settimana di settembre a causa di una cerimonia a cui la madre portava con sé il minore, con preavviso al padre non sufficiente a consentirgli una riorganizzazione dei week end.
Con istanza, ex art. 709-ter c.p.c., dell'11.07.2023, che ha introdotto il sub-procedimento 745-
1/2021, la ricorrente ha rappresentato che il padre non osservava il calendario delle visite, creandogli aspettative che restavano deluse, come accaduto nel periodo delle festività natalizie
2022-2023; che, tramite messaggi whatsapp alla moglie, “minacciava mali ingiusti e l'arrivo degli assistenti sociali”, le rivolgeva messaggi “sarcastici, privi di rigore logico e frasi fuori luogo” in risposta a comunicazioni inerenti il figlio, ciò che si alternava a periodi di blocco del contatto della madre tramite whatsapp e chiamata;
che lo stesso non corrispondeva le spese straordinarie;
che la scuola frequentata dal figlio gli riscontrava un disturbo dell'apprendimento e chiedeva che fosse sottoposto a valutazione psicologica, inoltre dalle analisi cliniche risultava che il figlio era affetto da ipercolesterolemia e gli era imposto un regime dietetico che il padre non rispettava;
che lo stesso negava il consenso al day hospital programmato dall'Ospedale Bambino Gesù per il figlio nel febbraio 2023, all'esito del quale, comunque eseguito, ed effettuata la valutazione neuropsichiatrica richiesta in tale contesto, emergeva che il minore presentava un disturbo da stress post traumatico cronico e un disturbo d'ansia da separazione, con effetti negativi sul funzionamento in tutte le aree di vita del minore, che manifestava difficoltà nella scrittura, nel calcolo e nella lettura, sicché gli era prescritta psicoterapia comportamentale individuale;
che, tuttavia, il padre negava il consenso al detto trattamento e, anzi, diffidava la madre dal farlo visitare ancora. Pertanto, la ha Pt_1 chiesto, in via preliminare, di essere autorizzata a sottoporre il minore a percorso psicologico, con facoltà di assumere tutte le decisioni di maggior interesse clinico-sanitario per il figlio minore;
in via principale, previa nomina di CTU, di adottare i provvedimenti più opportuni tesi a garantire il miglior interesse del minore, con ammonizione al padre e modifica dei provvedimenti in vigore, disponendo l'affidamento esclusivo del minore alla madre;
sempre in via principale, di ammonire il padre affinché sia collaborativo con l'altro genitore, cessando di ostacolare l'esercizio della genitorialità da parte della madre e la relazione madre – figlio;
di condannare il padre al
7 risarcimento del danno nei confronti del figlio minore, da determinarsi in via equitativa, disponendo che la relativa somma sia versata su un libretto bancario intestato al minore, con amministrazione regolata come per legge.
Il resistente ha replicato, al riguardo, che la madre decideva in modo unilaterale per il minore, comunicando solo successivamente al padre le scelte effettuate nell'interesse del figlio, alle quali quindi gli era impedito di partecipare, essendo questa la causa del contrasto tra i genitori;
che inoltre la madre ostacolava ogni iniziativa e richiesta del padre, a cui negava di tenere il figlio, mandandolo in Calabria con la nonna materna, a cui impediva di chiamare il figlio sulle utenze dei familiari della stessa, che avevano bloccato il contatto del marito, e di essere chiamato dal figlio, in quanto era stato strappato il foglio lasciato allo stesso con l'indicazione del numero di cellulare del padre;
che, nel periodo di Natale 2022 – Capodanno 2023, era la madre a tenere il minore in occasione del
Natale, conducendolo in Calabria, dove trascorreva peraltro le festività senza la presenza della madre, e anche per il Capodanno, quando lo conduceva in viaggio a Praga, in tal modo impedendo al padre di vedere il figlio per oltre un mese;
che la madre ostacolava anche le telefonate quotidiane tra il padre e il figlio;
che egli non era affatto disinteressato al figlio e scarsamente collaborativo, in quanto si informava sull'andamento scolastico tramite il registro elettronico e, dalle assenze del minore, scopriva che lo stesso era sottoposto ad un day hospital per i problemi di peso, di cui il padre non era messo al corrente;
che la procedeva a sottoporre il minore a visita Pt_1 psicologica contro la volontà del padre;
che, contattato il preside della scuola, il padre apprendeva che era stato solo consigliato di seguire maggiormente il figlio nei compiti assegnati per casa, sicché la sottoposizione del minore a valutazione psicologica e a sedute psicologiche era una scelta unilaterale ed arbitraria della madre. Sulla base delle svolte considerazioni, il resistente, contestata l'inammissibilità dello strumento attivato, rilevando che controparte ha indifferentemente richiamato l'art. 709 ter c.p.c. e il nuovo art. 473 bis.39. c.p.c., ha chiesto, in via preliminare, nel merito, l'affidamento esclusivo del minore al padre, di ammonire la madre e condannarla al risarcimento del danno;
in via principale, ha aderito all'avversaria richiesta di CTU.
Con ordinanza del 29.08.2023, respinte le eccezioni di rito, sono stati ammoniti i genitori alla scrupolosa osservanza delle disposizioni di gestione del figlio in vigore e, rigettate le ulteriori richieste, si è disposta CTU sulle capacità genitoriali delle parti, le migliori condizioni di regolamentazione del figlio minore, l'esigenza di avviare il minore ad un percorso psicologico.
Con ordinanza del 29.04.2024, definitiva del sub-procedimento 745-1/2021, sulla base degli esiti della CTU, sono state rigettate le reciproche richieste di affidamento esclusivo del figlio minore ed
è stato confermato il regime di affidamento condiviso del figlio e collocamento dello stesso presso la madre;
sono stati sollecitati i genitori ad intraprendere un percorso di coordinazione genitoriale;
è
8 stato nominato un Curatore speciale del minore, con poteri di rappresentanza processuale del figlio nel procedimento portante e poteri sostanziali nell'adozione delle decisioni di maggior interesse per il minore, relativamente ad eventuali interventi di sostegno scolastico, psicologico o psichiatrico, ovvero medico connesso alla riscontrata obesità del figlio, previa provocazione di un confronto costruttivo tra i genitori;
è stata rigettata la richiesta della madre di autorizzazione a sottoporre il figlio a percorso di sostegno psicologico, da rivalutarsi successivamente in base all'evoluzione dei rapporti tra i genitori.
Il minore, , si è costituito nel giudizio di merito per il tramite del Curatore speciale Controparte_2 nominato, il quale, svolto l'ascolto del minore e appreso dallo stesso delle difficoltà vissute per il trasferimento a Roma, con cambio di scuola e allontanamento dal gruppo dei pari, della consapevolezza del minore in ordine alla conflittualità tra i genitori, rappresentando di un miglioramento nell'ultimo periodo, riscontrato il superamento del problema dell'obesità grazie al positivo effetto del basket praticato con interesse dal minore, dato atto del mancato avvio del percorso di coordinazione genitoriale da parte dei genitori, ha chiesto di disporre la prosecuzione di tutti gli interventi già previsti dal Tribunale in favore del minore e dei genitori.
La causa è stata istruita mediante produzioni documentali e assunzione di prova orale.
Nell'udienza di precisazione delle conclusioni, le Difese si sono riportate ai rispettivi scritti, insistendo nell'accoglimento delle conclusioni ivi articolate. Il processo è stato, quindi, rimesso al
Collegio per la decisione, con la concessione dei termini ex art. 190 c.p.c..
Negli scritti conclusionali, la ricorrente, dato atto che essa riscuoteva nell'anno 2023 utili dalla farmacia per euro 980,00 ma pagava per cassa euro 5.700,00 annui, che, nella data del Per_2
24.05.2024, veniva depositata sentenza del Vicariato di Roma che annullava il matrimonio religioso contratto dai coniugi per vizio del consenso del resistente;
che dopo la CTU e la nomina del
Curatore speciale era migliorato l'atteggiamento dello fino ad allora ingiustificatamente CP_1 oppositivo e non collaborativo;
che il calendario delle visite padre-figlio era adeguato, salvo per il periodo estivo, in quanto si rivelava faticoso per il minore l'intervallo di quindici giorni al mese con ciascun genitore, trascorrendo i periodi di spettanza della madre in Calabria, ha chiesto di disporre l'affidamento condiviso del figlio minore delle parti, con collocamento dello stesso presso la madre;
di assegnare la casa coniugale al padre;
di porre a carico del padre un contributo per il mantenimento del figlio minore pari ad euro 2.500,00 mensili, oltre al 70% delle spese straordinarie;
di regolamentare le visite paterne al figlio minore prevedendole a week end alternati, dalle ore 16:00 del venerdì alle ore 20:40 della domenica (tenendo conto dei turni lavorativi della madre nei fine settimana), per cinque giorni nel periodo natalizio, comprensivi o del Natale o del
Capodanno o dell'Epifania, gli ultimi quindici giorni del mese di giugno e l'intero mese di agosto,
9 stando con la madre l'intero mese di luglio e i primi 15 giorni di settembre;
di stabilire che i coniugi sono economicamente autonomi e che nessun mantenimento andrà versato tra di essi;
di condannare il padre al risarcimento del danno endofamiliare, da quantificarsi in euro 30.000,00.
Il resistente, nei medesimi scritti, dato atto della pronuncia di improcedibilità del reclamo avverso l'ordinanza presidenziale resa dalla Corte d'Appello di Roma il 28.04.2022, ha ribadito le domande già formulate in atti e ha chiesto la riduzione del contributo paterno per il mantenimento del minore ad euro 500,00 mensili, a tal fine evidenziando il miglioramento delle condizioni reddituali della moglie, la quale, nelle more del processo, aveva sottoscritto contratto di lavoro full-time.
Il Curatore speciale, nell'interesse del minore, , ha rappresentato che lo stesso Controparte_2 minore viveva una condizione di maggiore stabilità nei rapporti con la figura paterna, nei cui confronti manifestava affetto e complicità; che i genitori “ognuno a modo proprio”, pur ancora conflittuali, avevano interagito per assumere in comune decisioni riguardanti il figlio, esprimendo il
Curatore l'auspicio della persistenza di tale collaborazione tra le parti ed evidenziando l'utilità, a tal fine, dell'avvio del già disposto e mai svolto percorso di coordinazione genitoriale;
che, infatti, i genitori avevano di comune accordo individuato una scuola privata presso cui iscrivere il figlio per il successivo anno scolastico, condividendo l'idea che potesse garantirgli un ambiente più protetto e uno studio personalizzato;
che il minore, a conclusione della quinta classe elementare, aveva ottenuto giudizi base nelle discipline principali, manifestando di aver ancora bisogno di essere supportato nelle attività scolastiche;
che il minore continuava a dedicarsi alla pallacanestro con interesse;
che, all'esito di un nuovo ascolto del minore, questi aveva riferito che i genitori avevano cessato di litigare e che il minore e la madre si sarebbero trasferiti in una nuova casa più grande, emergendo una maggiore serenità del minore da correlarsi al contegno collaborativo dei genitori ed all'essersi ambientato nel nuovo contesto sociale e abitativo. Pertanto il Curatore speciale ha chiesto di confermare l'attivazione di un percorso di coordinazione genitoriale tra i genitori, dando conto di aver acquisito la disponibilità degli stessi all'espletamento del percorso.
2. Pregevole la domanda elevata dalla moglie di addebito della separazione al marito.
In punto di diritto si osserva preliminarmente che l'art. 143 c.c. prevede che dal matrimonio derivino obblighi reciproci di fedeltà, assistenza morale e materiale, collaborazione nell'interesse della famiglia e coabitazione. Ai sensi dell'art. 151, comma 2, c.p.c., il Giudice, su domanda e in quanto ne ricorrano i presupposti, dichiara a quale dei coniugi sia addebitabile la separazione per avere, con il proprio comportamento, violato gli obblighi coniugali.
Al riguardo costantemente la giurisprudenza di legittimità ha affermato che, alla pronuncia sull'addebito della separazione, non basta il riscontro di una condotta contraria ai doveri del matrimonio, occorrendo l'accertamento che tale condotta abbia avuto efficienza causale nel
10 determinarsi della crisi del rapporto coniugale e non sia stata, invece, una conseguenza di tale crisi
(ex multis, Cass. civ. 18074/2014; Cass. 14042/2008; Cass. 2740/2008; Cass. 5283/2005), nel senso che abbia contribuito a rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza o recato grave pregiudizio all'educazione della prole (Cass. 13592/2006; Cass. 4367/2003; Cass. 4837/1998); mentre restano irrilevanti i comportamenti successivi al determinarsi di tale situazione (Cass.
13431/2008 con riguardo al dovere di fedeltà). La parte che promuove la relativa domanda è onerata della prova tanto della condotta inosservante i doveri matrimoniali quanto del nesso causale con il fallimento del rapporto coniugale.
A proposito, più specificamente, della inosservanza dell'obbligo di fedeltà coniugale, la Corte di cassazione ha affermato che ricorre una circostanza normalmente sufficiente a giustificare l'addebito della separazione al coniuge responsabile, a meno che non si costati la mancanza di nesso causale con la crisi coniugale, in quanto intervenuta in un contesto preesistente di disgregazione della comunione spirituale e materiale (in termini Cass. ord. 16859/2015 per cui nel dettaglio “In tema di separazione tra coniugi, l'inosservanza dell'obbligo di fedeltà coniugale rappresenta una violazione particolarmente grave, la quale, determinando normalmente l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza, costituisce, di regola, circostanza sufficiente a giustificare
l'addebito della separazione al coniuge responsabile, sempreché non si constati, attraverso un accertamento rigoroso ed una valutazione complessiva del comportamento di entrambi i coniugi, la mancanza di nesso causale tra infedeltà e crisi coniugale, tale che ne risulti la preesistenza di una crisi già irrimediabilmente in atto, in un contesto caratterizzato da una convivenza meramente formale”; Cass. 25618/2007; Cass. 8512/2006; grava sulla parte che richieda, per l'inosservanza dell'obbligo di fedeltà, l'addebito della separazione all'altro coniuge l'onere di provare la relativa condotta e la sua efficacia causale nel rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza, mentre
è onere di chi eccepisce l'inefficacia dei fatti posti a fondamento della domanda, e, quindi, dell'infedeltà, nella determinazione dell'intollerabilità della convivenza, provare le circostanze su cui l'eccezione si fonda, vale a dire l'anteriorità della crisi matrimoniale all'accertata infedeltà, in termini Cass. 16699/2020; Cass. 3923/2018; Cass. 2059/2012; secondo Cass. ord. 20866/2021
l'anteriorità della crisi della coppia rispetto all'infedeltà di uno dei due coniugi esclude il nesso causale).
Venendo al caso che occupa, sufficienti elementi danno riscontro dei comportamenti frustranti i doveri coniugali ascritti al marito, tanto da confortare la richiesta di addebito a suo carico della separazione.
La ha censurato il contegno del coniuge sotto il profilo della violazione del dovere di Pt_1 fedeltà, ascrivendo al marito più relazioni extraconiugali, da ultimo con tale CP_3
11 aggiungendo che, nella fase acuta della crisi coniugale, all'incirca nel novembre 2020, il marito rivolgeva offese e minacce alla moglie anche alla presenza del figlio, oltre a dividere coattivamente la casa coniugale impedendole di raggiungere alcune delle stanze, metterle a disposizione somme insufficienti al mantenimento proprio e del figlio, sottrarle l'autovettura da essa utilizzata, impedirle di rientrare nella farmacia in cui entrambi lavoravano cambiando le chiavi e i codici dell'allarme.
Il marito ha contestato gli addebiti.
L'istruttoria orale assunta ha dato riscontro della esistenza di una relazione extraconiugale intrattenuta dal marito nella fase finale della convivenza matrimoniale e, all'epoca, pubblicamente vissuta.
In particolare, amica dei coniugi, ha dichiarato “[…] Un paio di anni prima Testimone_1 che si separassero e ho visto personalmente insieme a mio marito Pt_1 CP_1 CP_1 passeggiare con una ragazza mano nella mano in Via Aldo Moro. A Frosinone. […] Vero che
ha intrattenuto una relazione extraconiugale con;
e anche con altre
CP_1 CP_3 avventure;
lo raccontava vantandosi con mio marito e mio marito me lo
CP_1 Tes_2 raccontava […]”; sulla circostanza inerente il viaggio di tre giorni dello con la propria
CP_1 amante a Dubai, ha risposto “Si è vero lo ha raccontato a mio marito”; in ordine al fatto che faceva incontrare il figlio con la detta donna, ha riferito “Sì è vero. Lo aveva riferito che andava a
CP_1
Roma e portava il figlio e ” (si veda verbale dell'udienza del 21.06.2024). CP_3
Anche la teste amica della ricorrente, ha confermato le circostanze dichiarando Testimone_3
“[…] Preciso che il sabato 24.10.2020 il figlio delle parti era a pranzo da me. Quel giorno invitai entrambe le parti a cena ma venne solo . Lei aveva avuto già il sentore che il marito la Pt_1 tradisse e ingaggiò un investigatore. A cena la vidi turbata perché aveva ricevuto delle foto sul cellulare nelle quali e si stavano baciando. l'ho vista in CP_1 CP_3 CP_3 farmacia, so come si chiama perché essendo io amica di , lei ha sempre fatto questo nome. Pt_1
Posso riferire solo di questo episodio, non so da quanto durasse la loro relazione. Non so di altre relazioni extraconiugali.”; sul viaggio di tre giorni a Dubai con l'amante, ha riferito“Lo so, me lo ha raccontato . Nello specifico lei mi ha detto che è andato a Dubai senza di lei, credo Pt_1 CP_1 che fosse sempre nel 2020. A dire di , lui ha giustificato la cosa dicendole che non l'ha voluta Pt_1 portare perché lei aveva trascorso l'estate in Calabria con il figlio e perché aveva bisogno di farsi una vacanza relax da solo. Alla moglie ha detto di esserci andato da solo in vacanza. Non so quanto abbia pagato durante la vacanza. So solo che ci è andato con l'amante perché me lo CP_1 ha riferito . […]”; sulla circostanza che portasse il figlio nelle uscite con la propria amante ha Pt_1 narrato che “Io so di un episodio riferitomi dal figlio delle parti nel quale era in macchina CP_1
12 con questa signora, altro non so. Il periodo era sempre ottobre/novembre 2020. Io personalmente non li ho mai visti insieme.” (si veda verbale dell'udienza del 14.09.2023).
Dalla relazione investigativa versata in atti è emerso che l'osservazione svolta nel periodo compreso tra il 20 e il 25.10.2020 dava riscontro di uscite pubbliche del marito con una donna con cui scambiava effusioni che non lasciavano dubbi sul tipo di rapporto intrattenuto (vedi relazione investigativa del 25.01.2020 e reportage fotografico allegato, documenti prodotti come all. 6 al ricorso).
Gli altri testi escussi non hanno smentito la relazione extraconiugale con , riferendo CP_3 esclusivamente di non esserne al corrente (vedi dichiarazioni del teste Testimone_4 nell'udienza del 14.09.2023 e nell'udienza del 1°.03.2024). Testimone_5
Neppure emerge una preesistente crisi coniugale. Non specificamente dedotta negli scritti di parte e non riscontrata nel materiale probatorio raccolto (insufficienti a tal fine le generiche dichiarazioni dei testi nell'udienza del 14.09.2023, per cui i rapporti tra i coniugi, da Testimone_4 qualche tempo, “non erano rosei”, e , nell'udienza del 1°.03.2024, per cui i detti Testimone_5 rapporti, negli ultimi anni, erano “scintillanti, anzi turbolenti”; né può inferirsi automaticamente dalla circostanza pacifica tra le parti dei periodi estivi trascorsi dalla in Calabria con il Pt_1 figlio, essendo possibile che si trattasse di un'organizzazione familiare condivisa dai coniugi, come sostenuto dalla moglie, non avendo dato prova il marito, che l'assume sintomatico di una crisi in atto, del contrasto tra le parti sulla circostanza ovvero del cambio di abitudini del nucleo, che inizialmente trascorreva insieme l'estate e che poi si separava con la partenza della sola madre con il figlio per la Calabria per lunghi periodi nel corso dell'estate).
Subito successiva alla scoperta della relazione intrattenuta dal marito (per effetto delle indagini effettuate dall'investigatore privato e relazionate – come detto – in data 25.10.2020, vedi report citato), la missiva del Difensore della moglie indirizzata allo , che dava atto CP_1 dell'irreversibilità della crisi a causa dei comportamenti del marito e della volontà della moglie di separarsi, diffidandolo altresì dal continuare a rivolgere offese alla moglie e a tenere comportamenti fisicamente aggressivi nei confronti della stessa, quali quelli perpetrati il giorno antecedente allo scritto (vedi lettera dell'Avv. Cristiana Sordi allo del 9.11.2020, all. 4 al ricorso). CP_1
Non sono emerse con chiarezza portata e incidenza sulla fine della relazione matrimoniale, degli insulti e delle minacce che si deducono rivolti dal marito alla moglie anche dinanzi al figlio, sembrando piuttosto reazioni scomposte perpetrate dallo in situazioni di tensione tra i CP_1 coniugi, verificatesi, in modo particolare, nel periodo finale della convivenza matrimoniale (vedi dichiarazioni di nell'udienza del 21.06.2024 per cui “Quando vivevano ancora Testimone_1 insieme lo Le diceva: che non valeva nulla come donna e come madre. Gli epiteti li ho uditi CP_1
13 personalmente la discriminava molto come donna. […] dava alla moglie della zoccola a volte davanti al bambino e dinanzi a noi e a me durante il matrimonio quando litigavano, non mi ricordo che la epitetasse come “pompinara”. Il tono era offensivo quando ero presente;
si umiliava e Pt_1
a volte rispondeva e a volte no;
quando rispondeva rispondeva a tono con epiteti “ma che sei Pt_1 scemo”. Ovviamente non succedeva sempre solo in alcuni momenti;
nella normalità quando uscivamo tutti insieme era carino era simpatico e gradevole.”; vedi dichiarazioni di CP_1 Tes_6
, ex colf della coppia, nell'udienza del 1°.03.2024, per cui “[…] un paio di volte l'ho sentito
[...] con le mie orecchie;
ho sentito apostrofare il marito la moglie come “donna di merda” non ricordo se a casa o in farmacia o quando accompagnavo;
eravamo noi tre.”). Pt_1
Nessun riscontro dell'aggressione fisica avvenuta in data 8.11.2020 (come si deduce nella già citata missiva dell'Avv. Cristiana Sordi allo del 9.11.2020 allegata al ricorso come doc. 4). CP_1
Nel periodo in cui era già conclamata la compromissione del legame coniugale si collocano anche gli altri comportamenti di violazione del dovere di assistenza materiale (quali la divisione della casa familiare con impedimento alla moglie di accedere ad alcune stanze, la corresponsione di somme insufficienti, l'impedimento alla moglie di utilizzare l'autovettura e accedere alla farmacia dove assume che lavorava e accedeva alle disponibilità liquide della cassa anche per esigenze familiari), non potendo considerarsi causali la fine del matrimonio.
3. Nessuna statuizione va resa in ordine all'assegno di mantenimento, risultando rinunciata la relativa domanda, formulata dalla moglie negli scritti introduttivi (difatti, elevata nel ricorso e non accolta in via provvisoria con i provvedimenti presidenziali, era evocata solo implicitamente con il richiamo delle conclusioni articolate in ricorso sia nella memoria integrativa che nell'udienza di precisazione delle conclusioni, mentre in modo puntuale negli scritti conclusionali si è chiesto di dichiarare l'indipendenza economica dei coniugi e la non spettanza del mantenimento agli stessi).
4. Quanto al regime di regolamentazione del figlio minorenne, si osserva quanto segue.
4.1. Deve essere disposto l'affidamento condiviso del figlio ad entrambi i genitori.
In punto di diritto, ai sensi degli artt. 337 ter, c. 2, e 337 quater c.c., l'affidamento condiviso è posto come regola generale, potendo il giudice disporre, con provvedimento motivato, l'affidamento esclusivo ad uno dei genitori in quanto ravvisi, nell'affidamento anche all'altro, un pregiudizio per il minore.
Vi è più, affinché la prole sia affidata esclusivamente ad uno dei genitori è necessario che risulti in positivo l'idoneità del genitore affidatario oltre che, in negativo, l'inidoneità dell'altro (Cass.
11068/2011).
14 Nella specie, all'esito della CTU espletata ed in considerazione anche del recente miglioramento del rapporto tra le parti, apertesi ad una collaborazione nell'interesse del figlio, si ritiene di disporre il coaffidamento del figlio minorenne ad entrambi i genitori.
Dalla relazione di CTU è emerso, quanto ai tratti di personalità delle parti, che entrambi i genitori presentano un buon funzionamento della personalità, ma si evidenziano fattori di rischio (con riferimento alla al profilo PD, risulta generale elevato funzionamento, con diverse Pt_1 risorse della personalità, ma presenza di uno stile di personalità dipendente, istrionico, forti tratti di personalità sul fattore Q ossessivo, depressivo ad alto funzionamento, istrionico e a tratti dipendente;
con riferimento allo , al profilo PD, risulta generale elevato funzionamento, con CP_1 diverse risorse della personalità, ma presenza di uno stile di personalità narcisistico, antisociale, paranoide, ossessivo, forti tratti di personalità sul fattore Q ossessivo, antisociale, depressivo ad alto funzionamento, paranoide, ostile, lievi tratti su fattori istrionico e narcisistico); nello specifico, “La sig.ra presenta delle difficoltà nel mostrarsi funzionalmente assertiva, utilizzando Pt_1 prevalentemente modalità di espressione della rabbia passive e indirette. Ciò la porta ad assumere un autocontrollo che, a volte, può alternarsi a discontrollo quando il sistema difensivo risulta inefficace. In questa direzione, ella solo apparentemente può prendere in considerazione il punto di vista dell'altro, rispondendo al suo personale bisogno di vicinanza. Tuttavia, in realtà, ella fatica ad integrare la prospettiva dell'altro, rimanendo inflessibile sulla sua posizione di vittima. […]”;
“Il sig. , invece, appare in difficoltà rispetto all'autocontrollo poiché presenta un'esplicita CP_1 incapacità di riconoscere la rabbia, con una generale tendenza alla disregolazione. Inoltre, egli tende ad opporsi al punto di vista degli altri e ad utilizzare meccanismi di minimizzazione al fine di rimanere ancorato alla sua posizione. Tali caratteristiche hanno influito sulle modalità di espressione del conflitto e hanno determinato un'importante incapacità di adattamento alla separazione. […]”; conseguendone che “Tali vulnerabilità possono avere talvolta una influenza sulle competenze genitoriali e portare ad una regressione di fronte a delle controversie e al ricorso ad atteggiamenti e comportamenti non adeguati in termini genitoriali.”.
Quanto alle capacità genitoriali, la CTU ha rappresentato, circa la capacità di ciascun genitore di consentire l'accesso all'altro genitore e al ramo genitoriale di questi, che i “[…] genitori riescono a supportarsi a vicenda nella relazione con il figlio quando non sono entrambi coinvolti nell'interazione con lui. Gli ostacoli nel clima affettivo, che si manifestano attraverso la competizione tra genitori, rendono più complessa e faticosa la relazione a tre. In questo caso i genitori non riescono pienamente a sostenersi reciprocamente nell'esercizio delle proprie funzioni genitoriali. A livello della consapevolezza, entrambi i genitori rispettano il principio della bigenitorialità, ma in modo inconsapevole essi attuano una serie di comportamenti che risultano
15 coerenti con l'assenza di un'alleanza cogenitoriale e la tendenza ad attuare una competizione che potrebbe portare ES a dover scegliere tra le istanze materne e quelle paterne. Questa dinamica è sostenuta anche da forme implicite - e a volte esplicite - di attacco all'identità genitoriale dell'altro. Al momento - e per motivi che sono stati analizzati durante la CTU -
ES sta provando a mantenersi equidistante verso le proprie figure genitoriali ed entrambe le famiglie d'origine. Per quanto riguarda il rapporto con gli ascendenti, è emerso che ES ha più facilità ad accedere alla famiglia d'origine materna, anche grazie al fatto che frequenta con piacere il villaggio turistico gestito dalla nonna materna. Il rapporto con i nonni paterni sembrerebbe essere meno assiduo, ma comunque presente ed importante per il minore;
una nuova organizzazione potrebbe portare a modalità di accesso più equilibrate ad entrambe le famiglie
d'origine. […]”; sulla capacità dei genitori di prestare attenzione alle esigenze del figlio “(…) il sig. e la sig.ra appaiono ancora immaturi rispetto al modo di esprimere la CP_1 Pt_1 funzione genitoriale. Le loro storie personali e le caratteristiche di personalità sono connesse a difficoltà nel considerare il figlio una persona unica, nel cogliere i suoi segnali emotivi e dare risposte adeguate e nel favorire la sicurezza emotiva del figlio valorizzando le sue esigenze e facendo un passo indietro rispetto alle proprie. Ciò nonostante, si sono mostrati anche in grado di focalizzarsi sui bisogni evolutivi di ES, garantendone la sicurezza fisica, l'istruzione e la salute. Hanno dimostrato di non essere sempre stati concentrati sulla loro esperienza genitoriale;
nonostante ciò, si rileva che entrambi, non senza criticità, abbiano mostrato impegno psicologico ed investimento emotivo rispetto al bambino, dando prova, ognuno a modo proprio, di interesse nelle esperienze e nelle prospettive individuali del minore. Il sig. e la sig.ra CP_1 Pt_1 riescono a capire i bisogni tipici del livello di sviluppo di ES, spesso condividono le stesse preoccupazioni e si confrontano sulla sua organizzazione di vita;
tuttavia, potrebbero avere idee differenti e arrivare a discutere per far valere la propria soluzione. Entrambi, se supportati, riescono a sintonizzarsi con ciò che è meglio per il figlio. In merito al conflitto focalizzato sull'esigenza di ES di essere supportato per le sue difficoltà di apprendimento e scolastiche, il confronto collaborativo è stato ostacolato dalle posizioni rigide che i genitori hanno assunto: da una parte la madre si è polarizzata sulla delega al mondo professionale per la diagnosi e la cura del figlio - rischiando anche di strumentalizzare le difficoltà del bambino nella dinamica del conflitto (si veda cartella clinica dell'OPBG) -, dall'altra il padre, rispondendo con frustrazione narcisistica, ha assunto una posizione minimizzante e di negazione, rischiando di strumentalizzare anch'egli le difficoltà nella dinamica conflittuale con la madre. In sintesi, nessuno dei due genitori
è riuscito a delineare un confine tra relazione coniugale e cogenitoriale e si è verificato l'effetto spillover del conflitto da una relazione all'altra. Il fatto che la valutazione dell'OPBG abbia
16 diagnosticato una sindrome post traumatica da stress solo sulla base del colloquio con la madre, non ha aiutato il sig. ad ascoltare la preoccupazione della madre e il pregiudizio del sig. CP_1
sull''egocentrismo della madre, non ha aiutato a predisporsi ad una riflessione sulle CP_1 esigenze del figlio. […]” (si veda relazione di ctu).
E' emerso inoltre, con riferimento al funzionamento della coppia genitoriale, che “[…] i sigg.
[...]
e , se non supportati, possono rischiare di rimanere incastrati in una impasse in cui Pt_1 CP_1 faticano a configurare una fonte di sicurezza emotiva per il figlio ES. Da una parte, dalla storia personale della sig.ra emerge che ella non ha effettuato un svincolo reale dalla Pt_1 sua famiglia d'origine e ha appreso un modello matricentrico di genitorialità. Ciò potrebbe aver caratterizzato una tendenza della stessa a privilegiare intimamente il riferimento alla propria famiglia d'origine, valutando negativamente i contributi del sig. . Dall'altra, quest'ultimo ha CP_1 interiorizzato un modello cogenitoriale tradizionale che delega alla figura materna l'accudimento quotidiano dei figli e alla figura paterna un maggiore coinvolgimento in materia di competenze genitoriali ludiche. In questa direzione, la sig.ra potrebbe attuare una genitorialità Pt_1 tendenzialmente escludente della figura paterna e il sig. operare un'autoesclusione ed un CP_1 iperinvestimento in una identificazione con il figlio che non garantisce al minore una guida verso il raggiungimento dei suoi obiettivi evolutivi, sia a livello scolastico che nella salute. […]”; “la pervasività del conflitto coniugale ha talvolta visto coinvolto in prima persona ES e ha influenzato anche le decisioni genitoriali, caratterizzando importanti controversie in merito alla salute, alla frequentazione e alle scelte relative all'educazione scolastica e extrascolastica. Ne deriva che il minore si è trovato in una situazione in cui è fortemente triangolato nel conflitto genitoriale e in cui potrebbe valutare i genitori come incapaci di trovare una soluzione”.
Infine, in ordine alla qualità della relazione del minore con i genitori e alla condizione psicologica dello stesso, dal setting peritale è risultato che “[…] quando si trova ad interagire in maniera esclusiva con la madre o con il padre appare gioioso, vivace e simpatico. Entrambi i genitori riescono a supportarlo nelle attività che svolge, lo lodano e gli danno consigli per riuscire al meglio in ciò che sta facendo. ES accetta il sostegno fornito da entrambi i genitori ed apprezza le diverse attività che questi organizzano per lui. ES percepisce il supporto delle figure genitoriali ed in generale del suo ambiente di accudimento, tuttavia, l'aiuto che si aspetta di ricevere è prevalentemente di tipo concreto, non emotivo. ES è un bambino molto attento all'ambiente che lo circonda;
per tale motivo, si trova assiduamente ad effettuare un monitoraggio della situazione, occupandosi e preoccupandosi di questioni che riguardano gli adulti. In questi casi, ES potrebbe sforzarsi molto per mantenersi equidistante e prestare attenzione alle istanze emotive di entrambi i genitori. Di fronte alla competizione tra genitori potrebbe sentirsi
17 costretto a schierarsi;
sperimentando così una situazione di disagio, è possibile che il minore arrivi
a ritirarsi o a comportarsi in maniera compiacente per risolvere il conflitto interiore ed accontentare entrambi i genitori.”; “[…] è capace di percepire la realtà in modo accurato e adattivo. Il minore è generalmente in grado di fare esperienza e di utilizzare una vasta gamma di emozioni e di leggere e rispondere in modo accurato a diversi segnali emotivi;
tuttavia, potrebbe non riuscire a rispondervi in maniera adeguata nei casi in cui siano implicati specifici affetti, desideri e fattori stressanti, mostrandosi temporaneamente inibito o confuso. Il minore mostra una capacità di base di comprendere gli stati affettivi altrui superiore a quella della media dei bambini della sua età […] appare in grado di differenziare e integrare le esperienze, ma al prezzo di un certo grado di rigidità o atteggiamenti compiacenti soprattutto in situazioni stressanti, quando emozioni o i desideri intensi, in particolare quelli che riguardano argomenti per lui importanti, potrebbero portarlo ad una momentanea polarizzazione dell'esperienza interna. Emerge la presenza di alcune difficoltà nei rapporti interpersonali: sebbene ES appaia come un bambino vitale, sicuro di sé e desideroso di esplorare il mondo che lo circonda, con buone capacità di intimità ed empatia, potrebbe essere frenato da sentimenti di inadeguatezza e da una ridotta fiducia nelle proprie capacità di gestire alcune situazioni di tensione, alle quali potrebbe reagire ritirandosi o mettendo in atto atteggiamenti compiacenti. Per quanto riguarda il funzionamento difensivo, emerge che ES potrebbe sperimentare frequentemente una quantità di ansia e angosce di annichilimento superiore a quanto ci si aspetterebbe per la sua età anagrafica. In alcuni casi gli stati ansiosi potrebbero subentrare in risposta ad eventi imprevisti o stressanti, come la separazione dei genitori, in altri non sembrerebbero basarsi su dati di realtà ma piuttosto sulla difficoltà a gestire i propri conflitti interni e rispondere alle richieste del mondo esterno, costantemente monitorato perché percepito come minaccioso o pericoloso. Si rimanda alla relazione del Centro DSA Care per l'approfondimento della valutazione dello sviluppo (ALL. 12).
Si sottolinea qui il rischio di comorbilità tra difficoltà specifiche dell'apprendimento - lievi/moderate - e bassa autostima/insicurezza (internalizzazione) o rabbia non regolata
(esternalizzazione). Al momento, tuttavia, si può ipotizzare che la moderazione del conflitto genitoriale e l'impegno a favorire un miglior adattamento alla separazione e impegno genitoriale e cogenitoriale, possa funzionare da fattore protettivo e di moderazione del rischio di sviluppo di un disturbo psicologico di ES. Si é ritenuto pertanto che se i genitori seguiranno le indicazioni del Centro DSA Care e parteciperanno con successo ad un percorso di Coordinazione Genitoriale, non sarà al momento necessario che ES acceda ad un percorso di sostegno psicologico” (si veda relazione di CTU, versata in atti il 29.02.2024).
18 Posto quanto sopra e, dunque, emersa una non completa maturità genitoriale di ciascuna delle parti, deve condividersi la soluzione cui è pervenuto il CTU in ordine al profilo in disamina e prevedersi che il figlio minore sia affidato ad entrambi i genitori.
Pur vero che risulta un miglioramento della relazione tra di essi (vedi note conclusionali del
Curatore speciale), la storia familiare e i riflessi processuali della stessa conducono a sollecitare le parti, nell'interesse del figlio minore, ad intraprendere il percorso di coordinazione genitoriale da tempo suggerito dall'Ausiliare dell'Ufficio. Non sarà trascurato il contegno ulteriormente inadempiente dei genitori in caso di ripresa del conflitto, essendo valorizzabile al fine di adottare provvedimenti limitativi dell'esercizio della genitorialità ovvero sanzionatori, anche officiosi.
4.2. Va confermato il collocamento del figlio minore presso la madre.
Conforta tale conclusione la valutazione finale del CTU, unitamente alla considerazione della permanenza del figlio presso la madre fin dalla cessazione della convivenza familiare, anche trasferendosi con essa a Roma nel corso del processo, e l'essere la stessa assurta a genitore di riferimento per il minore.
Va anche detto che dopo il provvedimento provvisorio che ha disposto il collocamento del minore presso la madre e nonostante le conclusioni del CTU, nulla il padre ha persuasivamente dedotto per mettere in discussione l'idoneità di tale soluzione né ha insistito specificamente sul collocamento del figlio presso di lui.
4.3. Non può essere accolta la domanda di assegnazione della casa familiare al padre.
Al riguardo deve osservarsi che il presupposto di tale statuizione, secondo il disposto dell'art. 337 sexies c.c., è costituito esclusivamente dall'interesse dei figli minori o maggiorenni aventi diritto al mantenimento.
Nella vicenda che occupa il figlio minore è collocato presso la madre, che dalla casa coniugale si è da tempo allontanata, lasciandola nella disponibilità dello , e che non ha formulato domanda CP_1 di assegnazione. Pertanto l'immobile seguirà il regime della proprietà.
4.4. Il diritto del minore alla bigenitorialità si ritiene garantito stabilendo modalità di visita conformi a quelle già disposte e sperimentate, ritenute idonee dalla CTU.
Segnatamente, deve prevedersi che il padre tenga con sé il figlio a week end alternati, dalle ore
16:00 del venerdì e sino alle ore 19:00 della domenica, tenendo conto dei turni lavorativi della madre nei fine settimana;
durante il periodo natalizio dal 25 dicembre al 31 dicembre ovvero il 24 dicembre, dalle ore 10:00, e fino al 25 dicembre, alle ore 10:00, e dal 31 dicembre al 6 gennaio, alternandosi di anno in anno;
durante il periodo pasquale, per due giorni, comprensivi della Pasqua
o del Lunedì dell'Angelo, alternandosi di anno in anno;
secondo il principio dell'alternanza in occasione delle altre festività; durante il periodo estivo, alternativamente dal 10 giugno fino al 21
19 giugno con un genitore, dal 21 giugno al 1° luglio con l'altro, per quindici giorni durante il mese di luglio e per quindici giorni durante il mese di agosto alternativamente, con il padre dal 1° settembre al 10 settembre, salvo diverso accordo delle parti (evincendosi dalle note conclusionali del Curatore speciale che non si sono presentate difficoltà per il minore nell'alternarsi tra un genitore e l'altro ogni quindici giorni durante il periodo estivo, anche se trascorra le vacanze in Calabria).
4.5. Il dovere dei genitori di contribuire al mantenimento dei figli, trova addentellato costituzionale nell'art. 30 Cost. ed esplicazione nella legislazione ordinaria agli artt. 147 e 148 c.c., con riferimento ai doveri nascenti dal matrimonio, agli artt. 315 bis e 316 bis c.c., disciplinando i diritti dei figli, nonché nella previsione di cui all'art. 337 ter c.c., tra le norme sulla regolamentazione della responsabilità genitoriale.
Quanto al profilo della quantificazione dell'assegno perequativo per il mantenimento della prole, va detto che essa si radica sul principio di proporzionalità alle sostanze del genitore obbligato e alla sua capacità lavorativa ai sensi del primo comma dell'art. 316 bis c.c. e va declinata secondo i criteri previsti all'art. 337 ter, comma 4, c.c..
Deve ritenersi congrua la misura di euro 1.450,00 del mantenimento per lo stesso, disponendo altresì che il padre sia tenuto a partecipare alle spese straordinarie inerenti il figlio minore per la percentuale del 50%.
Conforta le dette conclusioni, anzitutto, la ricostruzione delle situazioni economiche dei coniugi, il padre, è titolare del 95% delle quote di partecipazione al capitale sociale della “Farmacia La Certosa del Dott. Iovino Franco & C. s.a.s.” e socio accomandatario della stessa (vedi atto costitutivo della società del 2.08.2010, all. 10 al ricorso, vedi visura camerale, produzione del resistente del
28.07.2023), con sede in OL, che ha avuto, nell'anno 2022, ricavi pari ad euro 496.522,00, nell'anno 2021 pari ad euro 417.477,00, nell'anno 2020 pari ad euro 427.002,00, nell'anno 2019 pari ad euro 391.644,00 (vedi bozza dichiarazione 2023 e dichiarazioni 2022, 2021, 2020, produzione del 28.07.2023 di parte resistente), nell'anno 2018 ad euro 432.103,00, nell'anno 2017 ad euro 439.559,00, nell'anno 2016 ad euro 419.385,00, nell'anno 2015 ad euro 382.259,00, nell'anno 2014 ad euro 288.761,00 (vedi dichiarazioni delle redditi della società 2019, 2018, 2017,
2016, 2015 prodotte come allegato 10 al ricorso). Egli dichiarava nel 2022 redditi personali di euro
43.231,00, nel 2021 redditi personali di euro 467,00, nel 2020 redditi personali di euro 14.841,00 nel 2019 redditi personali di euro 9.995,00, nel 2018 redditi personali di euro 28.000,00 (vedi dichiarazioni fiscali 2020 e 2019, all.i alla comparsa in fase presidenziale, vedi bozza dichiarazione
2023, dichiarazioni 2022, 2021, 2020 produzione del 28.07.2023 del resistente). Lo è inoltre CP_1 titolare di investimenti finanziari per centinaia di mila euro (vedi report sugli investimenti all. 19 al ricorso, vedi estratti titoli, produzione del resistente del 28.07.2023). Lo stesso è proprietario della
20 casa familiare, di cui ha mantenuto la disponibilità, e di alcuni terreni (vedi visure ipocatastali, produzione del resistente del 28.07.2023). La titolare del 5% del capitale della società Pt_1
“Farmacia La Certosa del Dott. Iovino Franco & C. s.a.s.”, dapprima occupata presso la stessa farmacia (come da dichiarazioni dei testi che hanno dato atto della presenza costante della
[...] nel locale, vedi dichiarazioni di nell'udienza del 1°.03.2024, di Pt_1 Testimone_6 Tes_1 nell'udienza del 21.06.2024, di nell'udienza del 14.09.2023),
[...] Testimone_3 dichiarando redditi pari ad euro 11.616,00 nel 2019, euro 20.165,00 negli anni 2018 e 2017 (vedi dichiarazioni fiscali 2020, 2019, 2018, all.i 11 al ricorso); attualmente assunta full-time a tempo indeterminato presso la farmacia “Silvestro II s.n.c.” di Roma (vedi dichiarazione relativa al lavoro in team anche nei week end del 16.12.2021, percettrice di stipendio mensile pari a circa euro 950,00 lorde come dichiarato dalla stessa nell'udienza presidenziale). La stessa è proprietaria di Pt_1 immobili (fabbricati e terreni), da alcuni dei quali traeva redditi da locazione a terzi (come da dichiarazioni fiscali degli anni 2020, 2019, 2018, all. 11 al ricorso). Anch'essa ha effettuato investimenti finanziari per circa euro 5.000,00 (come da documentazione all. 14 al ricorso). Vive a
Roma, in immobile condotto in locazione, unitamente al figlio.
Il nucleo, all'epoca della convivenza familiare, poteva concedersi viaggi verso località italiane ed estere (vedi le dichiarazioni dei testi nell'udienza del 21.06.2024, che Testimone_1 partecipava ad alcuni dei viaggi con i coniugi, dichiarazioni del teste Testimone_4 nell'udienza del 14.09.2023, sia sul viaggio dello a Dubai da solo per assistere al Gran CP_1
Premio di Formula 1, che sui viaggi del nucleo a cui anch'egli partecipava); poteva contare sull'ausilio di una colf e di una baby sitter (vedi dichiarazioni della teste Testimone_6 nell'udienza del 1°.03.2024); poteva consentire al figlio lo svolgimento di attività sportiva (vedi dichiarazioni di tutti i testi); lo e la moglie potevano permettersi trattamenti estetici CP_1
(circostanze in parte incontestate e in parte confermate dai testi escussi, vedi dichiarazioni del teste
, all'udienza del 1°.03.2024, sul trapianto a cui si è sottoposto lo a fronte Testimone_5 CP_1 della propria calvizie e sui trattamenti per la vitiligine a cui lo stesso si sottoponeva, sugli stessi profili dichiarazioni del teste , nell'udienza del 14.09.2023). Testimone_4
Rileva, altresì, l'età del figlio (considerato che per consolidato orientamento della Cassazione,
l'accrescimento delle esigenze economiche del figlio è notoriamente legato alla crescita e allo sviluppo della sua personalità, per cui la domanda di aumento dell'assegno per il suo mantenimento non abbisogna di specifica dimostrazione, vedi Cass. 8927/12; Cass. 400/10; Cass. 17055/07; nella giurisprudenza di merito Trib. Velletri, sez. I, 16.04.2020, n. 637), nonché, la valenza economica dei compiti di cura assolti in via del tutto prevalente dalla madre, con la quale il figlio coabita (in un
21 contesto geograficamente distante da quello in cui vive il padre, che perciò non può contribuire quotidianamente alle esigenze del figlio).
5. Deve essere rigettata la domanda di condanna dello al risarcimento del danno CP_1 endofamiliare.
Anche il profilo di danno di cui si è chiesto il ristoro, di tipo non patrimoniale, postula la sussistenza del requisito del danno conseguenza.
Nessuna deduzione né elementi probatori di supporto sono stati offerti a suffragio del requisito predetto, con ricaduta sull'infondatezza della relativa pretesa.
6. Il governo delle spese di lite, ai sensi degli artt. 92 comma 2, e 91 c.p.c., va affidato al criterio della compensazione in ragione della metà, ponendo a carico del resistente (rimasto maggiormente soccombente) il residuo delle spese, da liquidarsi secondo i parametri del d.m.
55/2014, tenuto conto dell'attività processuale svolta.
Il compenso del Curatore speciale, difesosi personalmente, va posto a carico dei genitori per la metà ciascuno, essendosi proceduto alla nomina dello stesso nel superiore interesse del figlio minore. La liquidazione deve seguire i parametri del d.m. 55/2014 e va declinata in considerazione dell'attività professionale svolta.
Per le medesime ragioni le spese di CTU vanno definitivamente ripartite tra le parti al 50% ciascuno.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni contraria o diversa domanda o eccezione disattesa, così provvede;
− pronuncia l'addebito della separazione dei coniugi a carico del marito;
− nulla sull'assegno di mantenimento in favore della moglie;
− dispone l'affidamento condiviso del figlio minore delle parti, ; Controparte_2
− sollecita le parti a sottoporsi al percorso di coordinazione genitoriale suggerito dal CTU;
− dispone il collocamento del figlio minore presso la madre;
− regolamenta le visite paterne con il figlio minore come in parte motiva;
− dispone che corrisponda in favore di a titolo di CP_1 Parte_1 mantenimento del figlio minore, , la somma mensile di euro 1.450,00, da Controparte_2 aggiornarsi agli indici Istat a partire dal 2026, oltre al 50% delle spese straordinarie;
− rigetta la domanda di risarcimento del danno endo-familiare elevata dalla ricorrente;
22 − compensa le spese di lite nella misura di ½ e condanna alla rifusione, in CP_1 favore di , delle spese residue, che liquida in euro 3.808,00, oltre ad euro Parte_1
98,00 per esborsi, 15% di spese generali, i.v.a. e c.p.a. come per legge;
− condanna e , per il 50% ciascuno, a corrispondere il Parte_1 CP_1 compenso al Curatore speciale, da liquidarsi in euro 3.755,50, oltre 15% di spese generali, iva e cpa come per legge;
− pone a carico delle parti in solido le spese di CTU.
Frosinone, 26.07.2025
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE dott.ssa Roberta Bisogno dott. Marcello Buscema
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