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Sentenza 12 giugno 2025
Sentenza 12 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 12/06/2025, n. 2651 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 2651 |
| Data del deposito : | 12 giugno 2025 |
Testo completo
R.G. 1727/2025
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
Sezione lavoro
Il GOP, dott.ssa Lucia Perna, giusta delega conferita mediante decreto Presidenziale n. 75/2024, ha pronunciato, a seguito di deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza del 10.06.2025 in base all'art. 127 ter c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1727/2025 R.G.
TRA
n. a GRICIGNANO DI AVERSA (CE) il 16/04/1954 rappresentata e difesa Parte_1 dall'avv. PECORARIO VINCENZO, come da procura in atti.
RICORRENTE
E
in persona del legale rappresentante p.t. rappresentato e difeso dagli avv.ti CUZZUPOLI CP_1
LUCA, DE BENEDICTIS ITALA, CATALANO DAVIDE, FUMO NICOLA E VERRENGIA IDA come da procura in atti
RESISTENTE
OGGETTO: opposizione ATP
CONCLUSIONI: come in atti.
Ragioni di fatto e di diritto
1. Con ricorso depositato in data 07/02/2025, parte ricorrente in epigrafe ha dedotto di aver presentato domanda per l'accertamento dello stato invalidante idoneo al conseguimento dell'indennità di accompagnamento ex lege 18/80 e per il riconoscimento della condizione di disabilità con connotazione di gravità ex art. 3, co. 3 L.104/92, che non aveva avuto esito positivo;
di aver presentato avverso detto decreto ricorso per A.T.P. ai sensi dell'art. 445 bis c.p.c. all'esito del quale il C.T.U.
1 nominato aveva riconosciuto il proprio diritto a beneficiare delle prestazioni invocate a decorrere dalla domanda amministrativa e con revisione a gennaio 2026; di avere tempestivamente formulato atto di dissenso avverso le conclusioni dell'ausiliare.
Tanto premesso, ha chiesto il riconoscimento del diritto all'indennità di accompagnamento e della condizione di disabilità con connotazione di gravità ex art. 3, co. 3 L.104/92 senza obbligo di revisione.
L' si è costituito chiedendo il rigetto del ricorso CP_1
All'esito della trattazione scritta sostitutiva dell'udienza in base all'art. 127 ter c.p.c. verificata la rituale comunicazione del decreto per la trattazione scritta a tutte le parti costituite, il Giudicante ha deciso la causa con sentenza.
2.- Il ricorso è infondato e va, pertanto, rigettato.
Va premesso che l'art. 445 bis c.p.c prevede che nella fase di opposizione all'ATP la parte ricorrente debba contestare le conclusioni del CTU, a pena di inammissibilità.
I motivi di contestazione della CTU devono essere specifici e devono essere idonei a confutare le conclusioni cui è pervenuto il CTU: al riguardo, la specificità dei motivi di contestazione delle conclusioni del CTU è richiesta sul modello di quanto previsto nel giudizio di appello, nel senso che il giudice deve essere in grado di ipotizzare un'erroneità della CTU per un motivo specifico che deve essere indicato dalla parte.
Nel caso di specie, parte ricorrente si è limitata ad elencare le patologie sofferte ed a contestare genericamente la perizia in ordine alla necessità della visita di revisione indicata dal CTU.
Tali censure non appaiono fondate.
Ed infatti, il CTU, dott. ha esaminato tutte le certificazioni mediche in atti ed ha valutato Per_1
l'intero quadro morboso lamentato dall'istante, considerandola affetta da “Vasculopatia cerebrale cronica con iniziale deficit cognitivo. Diabete mellito tipo 2 non insulino trattato. Artrosi polidistrettuale maggiormente localizzata al rachide e alle ginocchia. Cardiopatia scleroipertensiva.
Ipoacusia neurosensoriale bilaterale. Incontinenza urinaria” ed ha concluso riconoscendo in capo alla stessa la sussistenza dei requisiti utili a beneficiare delle prestazioni invocate a decorrere dalla domanda amministrativa e con revisione a gennaio 2026.
In relazione, poi, ai presupposti sanitari richiesti per usufruire dell'indennità di accompagnamento, il consulente nominato ha utilizzato i test ADL e IADL evidenziando che: “Ai fini dell'istanza, avanzata nel ricorso di riconoscimento dell'indennità d'accompagnamento, inoltre ho ritenuto opportuno utilizzare i test ADL e IADL che, com'è noto, rappresentano un valido ausilio per la valutazione del grado di autonomia proprio perché esplorano sia l'autonomia nelle attività di vita
2 quotidiana (ADL: fare il bagno, vestirsi, uso dei servizi, trasferimenti, continenza feci e urine, alimentazione) che delle attività strumentali della vita quotidiana (IADL: capacità di usare il telefono, fare acquisti, preparazione del cibo, governo della casa, lavanderia, mezzi di trasporto, responsabilità nell'uso dei medicinali, capacità di maneggiare il denaro) secondo il seguente schema…. I valori ottenuti (ADL=3/6; IADL=2/8) evidenziano la sussistenza dei parametri clinici determinanti la necessità di assistenza continua per cui ricorrono, ai sensi della normativa vigente ed in base alla circolare ministeriale esplicativa degli atti quotidiani della vita (Ministero del Tesoro
n° 14 del 28/9/1992), le condizioni per il riconoscimento dell'indennità d'accompagnamento” e con riguardo ai requisiti utili per il riconoscimento della condizione di disabilità con connotazione di gravità ha rilevato che: Infine, per tutto quanto sopra esposto sulla base dell'infermità o minorazione accertate e della documentazione allegata ai fascicoli che evidenzia una continuità delle patologie riscontrate e delle difficoltà relazionali e sociali della ricorrente, che si ricorda avere globalmente difficoltà nello svolgere una normale vita sociale, affettiva e relazionale, si ritiene che la perizianda possa essere definita quale “persona portatrice di handicap”, superiore ai 2/3 CON connotazione di gravità, ai sensi del comma 3, Art.3 della Legge 104/92, a decorrere dalla domanda amministrativa
e con revisione nel GENNAIO 2026”.
Dal tenore della perizia in atti emerge che, diversamente da quanto dedotto da parte ricorrente, il CTU ha valutato tutte le patologie sofferte dalla ricorrente.
Pertanto, le conclusioni del c.t.u. - rispetto alle quali alcuna specifica critica è mossa - risultano dunque corrette sotto il profilo metodologico.
Dunque, devono, invece, essere censurate le carenze assertive contenute in ricorso in ordine all'eventuale errore commesso dal consulente relativamente alla visita di revisione indicata.
Non si riscontrano, pertanto, nella relazione del C.T.U., vizi logici di motivazione o violazioni di legge tali da far dubitare della sua utilizzabilità, consistendo sostanzialmente le censure dell'opponente in argomentazioni fondate su una diversa valutazione della condizione clinica accertata.
Dunque, la rinnovazione della CTU richiesta dalla parte sarebbe del tutto esplorativa e contrastante con il principio di economia processuale.
In definitiva, avuto riguardo ai documenti versati in atti ed alle risultanze dell'esame obiettivo, nulla orienta per un approfondimento diagnostico e/o una valutazione difforme da quella raggiunta in sede peritale.
Ed infatti, l'istante si è limitata ad elencare le patologie riconosciute dal consulente e ad affermare, in modo assiomatico, l'erroneità delle sue conclusioni.
3 A ben vedere, quindi, le doglianze come espresse si sostanziano in un mero elenco delle patologie sofferte dal ricorrente, che si traduce in una pura e semplice richiesta di revisione del convincimento espresso dal CTU che non assume alcun rilievo in questa sede, ove rilevano, invece, eventuali errori e lacune della consulenza tecnica, che si traducano in carenze o deficienze diagnostiche, o in affermazioni illogiche e scientificamente errate o che conseguano dalla omissione degli accertamenti strumentali dai quali non possa prescindersi per la formulazione di una corretta diagnosi e che siano state inutilmente evidenziate già nel corso delle operazioni di consulenza tecnica.
Va ricordato, poi, che il sindacato del giudice sulla consulenza tecnica è limitato, esattamente come avviene per il sindacato della Cassazione sulle sentenze di merito, ai soli vizi di violazione di legge ovvero ai vizi della motivazione, non potendo il giudice sindacare il merito delle valutazioni mediche operate dal consulente (cfr. Cass. 7341/2004; 2151/2004; 11054/2003) e dunque risultando all'uopo irrilevanti le eventuali diverse valutazioni operate da altro Sanitario.
Ed invero, “Qualora il giudice di merito fondi la sua decisione sulle conclusioni del consulente tecnico d'ufficio, facendole proprie, affinché i lamentati errori e le lacune della consulenza determinino un vizio di motivazione della sentenza è necessario che essi si traducano in carenze o deficienze diagnostiche, o in affermazioni illogiche e scientificamente errate, o nella omissione degli accertamenti strumentali dai quali non possa prescindersi per la formulazione di una corretta diagnosi, non essendo sufficiente la mera prospettazione di una semplice difformità tra le valutazioni del consulente e quella della parte circa l'entità e l'incidenza del dato patologico;
al di fuori di tale ambito, la censura di difetto di motivazione costituisce un mero dissenso diagnostico non attinente a vizi del processo logico, che si traduce in una inammissibile richiesta di revisione del merito del convincimento del giudice” (cfr. Cass. civ., sez. lav., n. 7341 del 17/04/2004).
Il ricorso, pertanto, va integralmente rigettato.
A questo punto, si impone, altresì, la necessità di omologare la sussistenza del requisito sanitario utile al riconoscimento dell'indennità di accompagnamento e della condizione di disabilità con connotazione di gravità ex art. 3, co. 3 L.104/92 a decorrere dalla domanda amministrativa e con revisione a gennaio 2026, in quanto il giudice dell'opposizione è investito dell'intera res controversa.
Il che si desume da altra recente pronuncia della Suprema Corte (Cass. 3377/2019), relativa al caso dell'ammissibilità del decreto di omologa parziale, in cui si è evidenziato che “al giudice della opposizione è rimesso l'accertamento della intera res controversa e non soltanto la cognizione delle ragioni di contestazione. Il ricorso in opposizione è definito dall'art. 445 bis, comma 6, come atto
"introduttivo del giudizio", che è un giudizio di accertamento in materia di invalidità mentre la preventiva consulenza tecnica non costituisce l'oggetto della decisione bensì semplicemente una condizione di procedibilità della domanda. Una pronuncia limitata all'accoglimento o al rigetto dei
4 motivi di opposizione determinerebbe, nei casi in cui i motivi di contestazione investono solo parzialmente la ctu, la assenza di ogni accertamento giudiziario sulla parte non contestata delle conclusioni del consulente dell'accertamento tecnico preventivo (stante la gíà rilevata impossibilità di emettere il decreto di omologa). Tale esito sarebbe in contrasto, oltre che con la previsione testuale dell'art. 445 bis, con la finalità, deflattiva del contenzioso ed acceleratoria della durata dei processi, dichiarata dal D.L. 6 luglio 2011, n. 98, art. 38, comma 1, (convertito con modificazioni dalla L. 15 luglio 2011, n. 111) a fondamento della introduzione dell'accertamento tecnico preventivo obbligatorio. La decisione investe dunque per intero le condizioni sanitarie legittimanti la pretesa fatta valere;
a tal fine il giudicante dovrà comunque assicurare adeguato rilievo al principio di non- contestazione, sia in forza della previsione di cui all'art. 115 c.p.c. che in ragione della centralità attribuita dall'art. 445 bis c.p.c., comma 6, ai motivi di contestazione, come requisito di ammissibilità del ricorso introduttivo del giudizio. In conclusione, il giudice della opposizione ex art. 445 bis c.p.c., comma 6, non può limitare la sua pronunzia al rigetto dei motivi di opposizione ma è tenuto ad accertare nella sentenza definitiva del giudizio anche i fatti non contestati dalle parti. che, pertanto, la sentenza impugnata - che, limitandosi al rigetto dei motivi di opposizione, non si è in alcun modo espressa in ordine al requisito sanitario per quanto non contestato - deve essere cassata con ordinanza in camera di consiglio, ex art. 375 c.p.c., e la causa rinviata ad altro giudice del Tribunale di Palermo affinchè accerti il requisito sanitario in conformità ai principi di diritto sopra esposti”.
3.- La parte ricorrente va tenuta indenne dalla refusione delle spese processuali, stante la dichiarazione ex art. 152 disp. att. c.p.c. Le spese di consulenza tecnica di ufficio si pongono a carico dell' . CP_1
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli Nord, in funzione del GOP, dott.ssa Lucia Perna, giusta delega conferita mediante decreto Presidenziale n. 75/2024, definitivamente pronunziando, respinta ogni diversa istanza, deduzione, eccezione, così provvede:
1) dichiara concluso il procedimento di ATP n. 2083/2024 R.G. e dispone l'archiviazione degli atti, provvedendo alla liquidazione del C.T.U. come da separato decreto;
2) rigetta il ricorso e conferma nel resto le risultanze dell'ATP accertando la sussistenza in capo a dei requisiti sanitari utili a beneficiare dell'indennità di accompagnamento Parte_1
e della condizione di disabilità con connotazione di gravità ex art. 3, co. 3 L.104/92, a decorrere dalla domanda amministrativa e con revisione a gennaio 2026;
5 3) dichiara la parte ricorrente non tenuta alla refusione delle spese processuali.
Si comunichi.
Aversa, 11/06/2025
Il GOP dott.ssa Lucia Perna
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REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
Sezione lavoro
Il GOP, dott.ssa Lucia Perna, giusta delega conferita mediante decreto Presidenziale n. 75/2024, ha pronunciato, a seguito di deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza del 10.06.2025 in base all'art. 127 ter c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1727/2025 R.G.
TRA
n. a GRICIGNANO DI AVERSA (CE) il 16/04/1954 rappresentata e difesa Parte_1 dall'avv. PECORARIO VINCENZO, come da procura in atti.
RICORRENTE
E
in persona del legale rappresentante p.t. rappresentato e difeso dagli avv.ti CUZZUPOLI CP_1
LUCA, DE BENEDICTIS ITALA, CATALANO DAVIDE, FUMO NICOLA E VERRENGIA IDA come da procura in atti
RESISTENTE
OGGETTO: opposizione ATP
CONCLUSIONI: come in atti.
Ragioni di fatto e di diritto
1. Con ricorso depositato in data 07/02/2025, parte ricorrente in epigrafe ha dedotto di aver presentato domanda per l'accertamento dello stato invalidante idoneo al conseguimento dell'indennità di accompagnamento ex lege 18/80 e per il riconoscimento della condizione di disabilità con connotazione di gravità ex art. 3, co. 3 L.104/92, che non aveva avuto esito positivo;
di aver presentato avverso detto decreto ricorso per A.T.P. ai sensi dell'art. 445 bis c.p.c. all'esito del quale il C.T.U.
1 nominato aveva riconosciuto il proprio diritto a beneficiare delle prestazioni invocate a decorrere dalla domanda amministrativa e con revisione a gennaio 2026; di avere tempestivamente formulato atto di dissenso avverso le conclusioni dell'ausiliare.
Tanto premesso, ha chiesto il riconoscimento del diritto all'indennità di accompagnamento e della condizione di disabilità con connotazione di gravità ex art. 3, co. 3 L.104/92 senza obbligo di revisione.
L' si è costituito chiedendo il rigetto del ricorso CP_1
All'esito della trattazione scritta sostitutiva dell'udienza in base all'art. 127 ter c.p.c. verificata la rituale comunicazione del decreto per la trattazione scritta a tutte le parti costituite, il Giudicante ha deciso la causa con sentenza.
2.- Il ricorso è infondato e va, pertanto, rigettato.
Va premesso che l'art. 445 bis c.p.c prevede che nella fase di opposizione all'ATP la parte ricorrente debba contestare le conclusioni del CTU, a pena di inammissibilità.
I motivi di contestazione della CTU devono essere specifici e devono essere idonei a confutare le conclusioni cui è pervenuto il CTU: al riguardo, la specificità dei motivi di contestazione delle conclusioni del CTU è richiesta sul modello di quanto previsto nel giudizio di appello, nel senso che il giudice deve essere in grado di ipotizzare un'erroneità della CTU per un motivo specifico che deve essere indicato dalla parte.
Nel caso di specie, parte ricorrente si è limitata ad elencare le patologie sofferte ed a contestare genericamente la perizia in ordine alla necessità della visita di revisione indicata dal CTU.
Tali censure non appaiono fondate.
Ed infatti, il CTU, dott. ha esaminato tutte le certificazioni mediche in atti ed ha valutato Per_1
l'intero quadro morboso lamentato dall'istante, considerandola affetta da “Vasculopatia cerebrale cronica con iniziale deficit cognitivo. Diabete mellito tipo 2 non insulino trattato. Artrosi polidistrettuale maggiormente localizzata al rachide e alle ginocchia. Cardiopatia scleroipertensiva.
Ipoacusia neurosensoriale bilaterale. Incontinenza urinaria” ed ha concluso riconoscendo in capo alla stessa la sussistenza dei requisiti utili a beneficiare delle prestazioni invocate a decorrere dalla domanda amministrativa e con revisione a gennaio 2026.
In relazione, poi, ai presupposti sanitari richiesti per usufruire dell'indennità di accompagnamento, il consulente nominato ha utilizzato i test ADL e IADL evidenziando che: “Ai fini dell'istanza, avanzata nel ricorso di riconoscimento dell'indennità d'accompagnamento, inoltre ho ritenuto opportuno utilizzare i test ADL e IADL che, com'è noto, rappresentano un valido ausilio per la valutazione del grado di autonomia proprio perché esplorano sia l'autonomia nelle attività di vita
2 quotidiana (ADL: fare il bagno, vestirsi, uso dei servizi, trasferimenti, continenza feci e urine, alimentazione) che delle attività strumentali della vita quotidiana (IADL: capacità di usare il telefono, fare acquisti, preparazione del cibo, governo della casa, lavanderia, mezzi di trasporto, responsabilità nell'uso dei medicinali, capacità di maneggiare il denaro) secondo il seguente schema…. I valori ottenuti (ADL=3/6; IADL=2/8) evidenziano la sussistenza dei parametri clinici determinanti la necessità di assistenza continua per cui ricorrono, ai sensi della normativa vigente ed in base alla circolare ministeriale esplicativa degli atti quotidiani della vita (Ministero del Tesoro
n° 14 del 28/9/1992), le condizioni per il riconoscimento dell'indennità d'accompagnamento” e con riguardo ai requisiti utili per il riconoscimento della condizione di disabilità con connotazione di gravità ha rilevato che: Infine, per tutto quanto sopra esposto sulla base dell'infermità o minorazione accertate e della documentazione allegata ai fascicoli che evidenzia una continuità delle patologie riscontrate e delle difficoltà relazionali e sociali della ricorrente, che si ricorda avere globalmente difficoltà nello svolgere una normale vita sociale, affettiva e relazionale, si ritiene che la perizianda possa essere definita quale “persona portatrice di handicap”, superiore ai 2/3 CON connotazione di gravità, ai sensi del comma 3, Art.3 della Legge 104/92, a decorrere dalla domanda amministrativa
e con revisione nel GENNAIO 2026”.
Dal tenore della perizia in atti emerge che, diversamente da quanto dedotto da parte ricorrente, il CTU ha valutato tutte le patologie sofferte dalla ricorrente.
Pertanto, le conclusioni del c.t.u. - rispetto alle quali alcuna specifica critica è mossa - risultano dunque corrette sotto il profilo metodologico.
Dunque, devono, invece, essere censurate le carenze assertive contenute in ricorso in ordine all'eventuale errore commesso dal consulente relativamente alla visita di revisione indicata.
Non si riscontrano, pertanto, nella relazione del C.T.U., vizi logici di motivazione o violazioni di legge tali da far dubitare della sua utilizzabilità, consistendo sostanzialmente le censure dell'opponente in argomentazioni fondate su una diversa valutazione della condizione clinica accertata.
Dunque, la rinnovazione della CTU richiesta dalla parte sarebbe del tutto esplorativa e contrastante con il principio di economia processuale.
In definitiva, avuto riguardo ai documenti versati in atti ed alle risultanze dell'esame obiettivo, nulla orienta per un approfondimento diagnostico e/o una valutazione difforme da quella raggiunta in sede peritale.
Ed infatti, l'istante si è limitata ad elencare le patologie riconosciute dal consulente e ad affermare, in modo assiomatico, l'erroneità delle sue conclusioni.
3 A ben vedere, quindi, le doglianze come espresse si sostanziano in un mero elenco delle patologie sofferte dal ricorrente, che si traduce in una pura e semplice richiesta di revisione del convincimento espresso dal CTU che non assume alcun rilievo in questa sede, ove rilevano, invece, eventuali errori e lacune della consulenza tecnica, che si traducano in carenze o deficienze diagnostiche, o in affermazioni illogiche e scientificamente errate o che conseguano dalla omissione degli accertamenti strumentali dai quali non possa prescindersi per la formulazione di una corretta diagnosi e che siano state inutilmente evidenziate già nel corso delle operazioni di consulenza tecnica.
Va ricordato, poi, che il sindacato del giudice sulla consulenza tecnica è limitato, esattamente come avviene per il sindacato della Cassazione sulle sentenze di merito, ai soli vizi di violazione di legge ovvero ai vizi della motivazione, non potendo il giudice sindacare il merito delle valutazioni mediche operate dal consulente (cfr. Cass. 7341/2004; 2151/2004; 11054/2003) e dunque risultando all'uopo irrilevanti le eventuali diverse valutazioni operate da altro Sanitario.
Ed invero, “Qualora il giudice di merito fondi la sua decisione sulle conclusioni del consulente tecnico d'ufficio, facendole proprie, affinché i lamentati errori e le lacune della consulenza determinino un vizio di motivazione della sentenza è necessario che essi si traducano in carenze o deficienze diagnostiche, o in affermazioni illogiche e scientificamente errate, o nella omissione degli accertamenti strumentali dai quali non possa prescindersi per la formulazione di una corretta diagnosi, non essendo sufficiente la mera prospettazione di una semplice difformità tra le valutazioni del consulente e quella della parte circa l'entità e l'incidenza del dato patologico;
al di fuori di tale ambito, la censura di difetto di motivazione costituisce un mero dissenso diagnostico non attinente a vizi del processo logico, che si traduce in una inammissibile richiesta di revisione del merito del convincimento del giudice” (cfr. Cass. civ., sez. lav., n. 7341 del 17/04/2004).
Il ricorso, pertanto, va integralmente rigettato.
A questo punto, si impone, altresì, la necessità di omologare la sussistenza del requisito sanitario utile al riconoscimento dell'indennità di accompagnamento e della condizione di disabilità con connotazione di gravità ex art. 3, co. 3 L.104/92 a decorrere dalla domanda amministrativa e con revisione a gennaio 2026, in quanto il giudice dell'opposizione è investito dell'intera res controversa.
Il che si desume da altra recente pronuncia della Suprema Corte (Cass. 3377/2019), relativa al caso dell'ammissibilità del decreto di omologa parziale, in cui si è evidenziato che “al giudice della opposizione è rimesso l'accertamento della intera res controversa e non soltanto la cognizione delle ragioni di contestazione. Il ricorso in opposizione è definito dall'art. 445 bis, comma 6, come atto
"introduttivo del giudizio", che è un giudizio di accertamento in materia di invalidità mentre la preventiva consulenza tecnica non costituisce l'oggetto della decisione bensì semplicemente una condizione di procedibilità della domanda. Una pronuncia limitata all'accoglimento o al rigetto dei
4 motivi di opposizione determinerebbe, nei casi in cui i motivi di contestazione investono solo parzialmente la ctu, la assenza di ogni accertamento giudiziario sulla parte non contestata delle conclusioni del consulente dell'accertamento tecnico preventivo (stante la gíà rilevata impossibilità di emettere il decreto di omologa). Tale esito sarebbe in contrasto, oltre che con la previsione testuale dell'art. 445 bis, con la finalità, deflattiva del contenzioso ed acceleratoria della durata dei processi, dichiarata dal D.L. 6 luglio 2011, n. 98, art. 38, comma 1, (convertito con modificazioni dalla L. 15 luglio 2011, n. 111) a fondamento della introduzione dell'accertamento tecnico preventivo obbligatorio. La decisione investe dunque per intero le condizioni sanitarie legittimanti la pretesa fatta valere;
a tal fine il giudicante dovrà comunque assicurare adeguato rilievo al principio di non- contestazione, sia in forza della previsione di cui all'art. 115 c.p.c. che in ragione della centralità attribuita dall'art. 445 bis c.p.c., comma 6, ai motivi di contestazione, come requisito di ammissibilità del ricorso introduttivo del giudizio. In conclusione, il giudice della opposizione ex art. 445 bis c.p.c., comma 6, non può limitare la sua pronunzia al rigetto dei motivi di opposizione ma è tenuto ad accertare nella sentenza definitiva del giudizio anche i fatti non contestati dalle parti. che, pertanto, la sentenza impugnata - che, limitandosi al rigetto dei motivi di opposizione, non si è in alcun modo espressa in ordine al requisito sanitario per quanto non contestato - deve essere cassata con ordinanza in camera di consiglio, ex art. 375 c.p.c., e la causa rinviata ad altro giudice del Tribunale di Palermo affinchè accerti il requisito sanitario in conformità ai principi di diritto sopra esposti”.
3.- La parte ricorrente va tenuta indenne dalla refusione delle spese processuali, stante la dichiarazione ex art. 152 disp. att. c.p.c. Le spese di consulenza tecnica di ufficio si pongono a carico dell' . CP_1
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli Nord, in funzione del GOP, dott.ssa Lucia Perna, giusta delega conferita mediante decreto Presidenziale n. 75/2024, definitivamente pronunziando, respinta ogni diversa istanza, deduzione, eccezione, così provvede:
1) dichiara concluso il procedimento di ATP n. 2083/2024 R.G. e dispone l'archiviazione degli atti, provvedendo alla liquidazione del C.T.U. come da separato decreto;
2) rigetta il ricorso e conferma nel resto le risultanze dell'ATP accertando la sussistenza in capo a dei requisiti sanitari utili a beneficiare dell'indennità di accompagnamento Parte_1
e della condizione di disabilità con connotazione di gravità ex art. 3, co. 3 L.104/92, a decorrere dalla domanda amministrativa e con revisione a gennaio 2026;
5 3) dichiara la parte ricorrente non tenuta alla refusione delle spese processuali.
Si comunichi.
Aversa, 11/06/2025
Il GOP dott.ssa Lucia Perna
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