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Sentenza 18 settembre 2025
Sentenza 18 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecco, sentenza 18/09/2025, n. 434 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecco |
| Numero : | 434 |
| Data del deposito : | 18 settembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 188/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di LECCO
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale nella persona del giudice dott. Sara Cargasacchi
ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. 188 /2025 del ruolo generale promossa da
(C.F. , in persona del Parte_1 P.IVA_1
legale rappresentante pro tempore, Sig. , nato a [...] il Parte_1
7/7/1948, con sede in Roma, Via Bernardino Alimena n. 83, elettivamente e digitalmente domiciliata in Roma, via A. Bertoloni 55, presso e nello Studio dell'Avv. CRISTIANO CASTROGIOVANNI
(CF: , PEC: giusta procura in atti C.F._1 Email_1
parte attrice opponente contro
), in persona del suo legale Controparte_1 P.IVA_2
rappresentante sig. assistita e difesa, in forza di procura allegata al ricorso monitorio, CP_2
dall'Avv. FRANCESCO PAOLO ANZALDI (CF. ) presso il cui studio in C.F._2
Lecco, Piazza A. Manzoni 11, elegge domicilio,
parte convenuta opposta
1 in punto: Vendita di cose mobili
CONCLUSIONI DELLE PARTI
conclusioni di parte attrice opponente
“Voglia il Tribunale adito, disattesa ogni contraria e diversa eccezione, deduzione ed istanza, accogliere la presente opposizione per le ragioni esposte in premessa e, per l'effetto, preliminarmente, dichiarare la propria incompetenza per territorio, in favore di quella del Tribunale di Roma, in ogni caso, revocare il decreto ingiuntivo n. 890/2024 pubblicato in data 18/12/2024 da questo Ufficio, con ogni conseguente statuizione di legge, ivi compresa la condanna di parte soccombente alla rifusione delle spese di lite, da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore, che si dichiara antistatario”
conclusioni di parte convenuta opposta
“Voglia il Tribunale adito ogni contraria istanza disattesa: in via preliminare: stante l'adesione dell'opposta all'eccezione d'incompetenza territoriale del Giudice adito proposta dalla società pronunciare ordinanza di Controparte_3 cancellazione della causa dal ruolo e fissare il termine ex art. 38 c.p.c. per la riassunzione della causa avanti il Tribunale di Roma dichiarato competente. Nulla sulle spese del presente giudizio;
nel merito: condannare la società al pagamento della somma di €. Controparte_3
31.109,01 quale saldo del credito vantato dalla società a fronte della Controparte_1 fornitura effettuata e portata dalle fatture allegate al fascicolo monitorio che si producono o al pagamento di quella somma che sarà accertata in corso di causa, oltre interessi di mora ai sensi del D.lg.vp n. 231/02 dalla data di scadenza delle singole fatture al saldo.
Onorari e spese di causa rifusi in esse comprese il riconoscimento delle spese generali e gli oneri previdenziali e fiscali.”
CONCISA ESPOSIZIONE
DEI MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
- conveniva in giudizio Parte_1 [...] proponendo opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 890/2024, con Controparte_1 cui il Tribunale di Lecco ingiungeva all'opponente di pagare la somma di euro 31.109,01 oltre interessi e spese, per la fornitura di prodotti alimentari in favore dell'opponente nell'anno 2024.
La parte attrice opponente eccepiva: l'incompetenza per territorio del Tribunale adito, atteso che le forniture di prodotti alimentari intercorse tra l'opponente e l'opposta risultano disciplinate dall'Accordo Commerciale sottoscritto dalle parti in data 6/12/2024, N. 284/2024, avente durata dal
1/1/2024 al 31/12/2024, secondo cui, all'art. 14, è espressamente previsto che la competenza a conoscere di ogni controversia inerente il medesimo accordo è devoluta in via esclusiva al Foro di
Roma con conseguente incompetenza territoriale del Tribunale di Lecco, che ha emesso il D.I. opposto, in favore di quello di Roma;
e in ogni caso l'insussistenza dei requisiti di certezza, liquidità ed esigibilità del credito azionato in sede monitoria.
- Seguiva la costituzione di che aderiva all'eccezione di Controparte_1 incompetenza.
2 - Con provvedimento ex art. 171 bis c.p.c. considerata l'adesione della opposta all'eccezione di incompetenza, veniva disposto il mutamento del rito da ordinario a semplificato e alla prima udienza le parti insistevano come in atti e il giudice si riservava di decidere ex art. 281 sexies comma 3 c.p.c.
1. Giova preliminarmente osservare che a la convenuta opposta ha aderito all'eccezione di incompetenza territoriale del tribunale adito in favore del tribunale di Roma ex art. 28 c.p.c. e art. 14 dall'Accordo Commerciale sottoscritto dalle parti in data 6/12/2024, N. 284/2024, avente durata dal
1/1/2024 al 31/12/2024, secondo cui è espressamente previsto che la competenza a conoscere di ogni controversia inerente il medesimo accordo è devoluta in via esclusiva al Foro di Roma.
2. Orbene, ai sensi dell'art. 38 comma 2 c.pc. nel caso in cui la parte convenuta aderisca all'eccezione dell'attore di incompetenza per territorio derogabile, il giudice si limita a dare atto di tale adesione, pronunciando i provvedimenti conseguenti, senza decidere nel merito della fondatezza o meno della questione di competenza sollevata. Sul punto la giurisprudenza è concorde nel ritenere che a tanto consegue l'esclusione di ogni potere del giudice adito di decidere sulla competenza, risultando essa risolta dall'accordo formatosi nel processo, venendo meno la conseguente pronuncia sulle spese processuali relative alla fase svoltasi davanti a lui, dovendo provvedervi il giudice al quale è rimessa la causa (Cass. n. 15017 del 2022; Cass. n. 25180 del 2013).
3. Tale disposizione normativa deve ritenersi applicabile anche al giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, pur in presenze di giurisprudenza non univoca, contando pronunce sia in senso favorevole
(Cass. n. 25180 del 2013; Cass. n. 6106 del 2006) che contrario (Cass. n. 4028 del 2021).
Si condivide e si richiama in tema il recente arresto giurisprudenziale che ha aderito alla tesi favorevole all'applicabilità della citata disposizione normativa anche ai giudizi di opposizione a decreto ingiuntivo alla luce del fatto che “anche in questo giudizio il giudice non decide sulla questione di incompetenza ma, dato atto dell'adesione del convenuto, si limita a rimettere le parti dinanzi al giudice designato ed a dichiarare la cancellazione della causa dal ruolo. Si verifica quindi anche in questa ipotesi il fenomeno della translatio iudicii. Il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo non presenta peculiarità tali da suggerire una conclusione che si discosti dal principio generale sopra enunciato. Valgono per esso pertanto le medesime ragioni sopra riferite, che sottraggono al giudice ritenuto incompetente la decisione sulle spese. In particolare, non assume valore di connotato distintivo la declaratoria di nullità del decreto ingiuntivo. La relativa pronuncia non ha alcuna valenza decisoria, dal momento che la invalidità del decreto ingiuntivo è una mera conseguenza del fatto che, alla luce dell'accordo delle parti, il decreto è stato emesso da un giudice incompetente. Essendo mera conseguenza non dovrebbe nemmeno dubitarsi che essa, anche se non formalmente dichiarata, sia da ritenersi implicita nel provvedimento che dà atto che la competenza appartiene al giudice designato dalle parti, comportando tale dichiarazione la sicura caducazione del decreto ingiuntivo. In questo senso la giurisprudenza prevalente di questa Corte, secondo cui la declaratoria di invalidità del decreto ingiuntivo è implicita nel provvedimento con cui il giudice dell'opposizione, prendendo atto dell'adesione dell'opposto alla eccezione di incompetenza territoriale del giudice che lo ha emesso, dispone la cancellazione della causa dal ruolo e rimette le parti dinanzi al giudice competente (Cass. n. 15694 del 2006; Cass. n. 10687 del 2005; Cass. n. 2352 del 1999). Trattandosi di effetto processuale direttamente collegato alla declaratoria di incompetenza, la dichiarazione di invalidità del decreto ingiuntivo opposto, anche se espressamente dichiarata, non si configura pertanto come decisione di merito, tale da legittimare la pronuncia sulle 3 spese, né un tratto distintivo altrimenti apprezzabile per poter affermare che spetti al giudice ritenuto dalle parti incompetente emettere tale pronuncia” (Cassazione civile sez. II - 30/07/2024, n. 21300).
Applicando i suddetti principi, deve quindi essere dichiarata la nullità del decreto ingiuntivo opposto, per essere stato emesso da giudice incompetente, con conseguente sua revoca, senza alcuna statuizione in punto di spese. Fissa in mesi tre il termine per la riassunzione della causa avanti al
Tribunale di Roma.
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni altra domanda ed eccezione, così provvede:
1) dichiara la nullità del decreto ingiuntivo n. 890/2024 emesso dal Tribunale di Lecco in quanto emesso dal Giudice territorialmente incompetente, essendo competente il Tribunale di Roma;
2) fissa in mesi tre il termine per la riassunzione della causa avanti al Tribunale di Roma;
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c.
Lecco, 17 settembre 2025
Il giudice
Sara Cargasacchi
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