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Sentenza 22 settembre 2025
Sentenza 22 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 22/09/2025, n. 4602 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 4602 |
| Data del deposito : | 22 settembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 16298/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
SEZIONE V CIVILE
IL GIUDICE ISTRUTTORE IN FUNZIONE DI GIUDICE UNICO
SALVATORE BARBERI ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al numero 16298/21 R.G. avente ad oggetto: condannatorio;
promossa da nato a [...] il [...], residente Parte_1 C.F._1
ad NO C.da rappresentata e difesa dall'Avv. Massimo Di Bella, e CP_1
presso il suo studio in Biancavilla, Via Vittorio Emanuele, 501, elettivamente domiciliato, giusta procura in atti;
- parte attrice -
contro
1) , in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_2
con sede in Catania, Via S. Maria La Grande n.5, Cod. Fisc. e P.IVA
, rappresentata e difesa per procura in atti dall'Avv. Filippa Morina;
P.IVA_1
pagina 1 di 15 2) nata il Catania il 29.08.1962 , c.f. , e CP_3 C.F._2
residente in [...];
- convenuti -
----------------------
Precisate le conclusioni come da verbale in atti, la causa veniva posta in decisione all'udienza del 21 maggio 2025.
--------------------
In fatto ed in diritto
Con atto di citazione notificato il 17 dicembre 2021 citava in Parte_1
giudizio l' esponendo quanto Controparte_4
segue:
“- che l'istante, all'epoca dei fatti minorenne, in data 10.10.2017 , si recava, accompagnato dalla madre, presso l'ospedale “Maria SS, dell'Addolorata”, in
Biancavilla, poiché mentre si trovava a scuola durante l'orario di lezione, aveva lamentato un violento dolore alla regione addominale e scrotale.
Si affidava alle cure dei Sanitari del P.O. di Biancavilla dove veniva visitato dalla
D.ssa la quale diagnosticava colica addominale e somministrava terapia CP_4
farmacologica, dimettendo il paziente in pari data (certificato di P.S. del
10.10.2017 All.2).
- che nei giorni appena successivi, persistendo il dolore a carico della regione scrotale dell'odierno attore, la madre, si rivolgeva al proprio medico di famiglia ,
pagina 2 di 15 dott. , il quale , in data 13.10.2017 , prescriveva esame ecografico alla Per_1
regione scrotale , che evidenziava gli esiti di una recente torsione del funicolo spermatico del testicolo sinistro . ( all. 3 copia certificati di visite specialiste rilasciati dal dott. in data 13.10.2017 e 16.10.2017); Persona_2
- che in data 17.10.2017 il ragazzo odierno istante, veniva Parte_1
sottoposto all'esame ecografico scrotale che evidenziava “testicolo sinistro ipoecogeno, edematoso, aumentato di volume (..) “ (all.4 referto esame ecografico scrotale studio radiolog.del dott. Leocata ).
-che In data 17 ottobre 2017 l'istante si recava urgentemente al P.S. dell'U.O. di
Chirurgia Pediatrica dell'Arnas “Garibaldi Nesima “ di Catania i quali , in pari data , predisponevano il ricovero con la diagnosi di scroto acuto sinistro ed effettuavano intervento chirurgico di orchiectomia sinistra e veniva dimesso in data 19.10.2017 (all.5 copia cartella clinica ) .
- la torsione del testicolo, meglio definita come torsione del funicolo spermatico, rappresenta una vera e propria emergenza urologica , in quanto se la diagnosi e la terapia non vengono effettuate rapidamente, si puo' arrivare all'atrofia testicolare.
- che il comportamento del medico che ebbe in cura , è da Parte_1
considerare censurabile in quanto, la mancata diagnosi di torsione del funicolo spermatico del testicolo sinistro , non venne minimamente sospettata a fronte di una sintomatologia chiara , ma bensì venne posta l'errata diagnosi di colica addominale , in assenza di ulteriori accertamenti clinici e strumentali , né di prescrizione di indagini strumentali piu' approfondite.
pagina 3 di 15 - Che la mancata diagnosi di torsione del funicolo spermatico non solo è ascrivibile per negligenza professionale della d.ssa che ha determinato un CP_3
peggioramento della condizione patologica di base fino alla necrosi totale del testicolo sinistro, e tale evoluzione clinica ha comportato un periodo di DBT assoluto di gg10 ed un periodo di DBT parziale al 50% di ulteriori gg 20 necessari per la ripresa funzionale. I postumi invalidanti, a carattere permanente, residuati nel caso in questione, rappresentati dalla perdita del testicolo sinistro, sono valutabili nella misura del 15% oltre il danno esistenziale e morale e le spese mediche sostenute (All. 6 CTP , del dott. del 20.12.2019)”. Persona_3
Ciò premesso, l'attore chiedeva quanto segue:
“Accertare e dichiarare la responsabilità del medico del P.O. Maria Ss.
Addolorata di Biancavilla, , in persona del legale rapp. P.t. e la CP_5
dott.ssa , dell'evento occorso in data 10.10.2017 e per la malpractice CP_3
medica esposta in narrativa e, di conseguenza, condannare i convenuti in solido al risarcimento di tutti i danni, patrimoniali e non patrimoniali, patiti dal Sig. come meglio sopra specificati e quantificati nella somma di € Parte_1
71.471,00 o in quell'altra somma, maggiore o minore, che il Giudice riterrà di giustizia, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal dì dell'evento sino all'effettivo soddisfo”.
Si costituiva in giudizio l' , chiedendo il Controparte_4
rigetto delle domande attrici. L'altra convenuta rimaneva invece contumace, anche se regolarmente citata in giudizio.
pagina 4 di 15 Veniva espletata una consulenza d'ufficio medico-legale con un successivo supplemento della stessa.
Nel merito, la domanda attrice va accolta per come si dirà in seguito nei confronti dei due convenuti.
La fattispecie che viene in rilievo è riconducibile alla responsabilità medica, in relazione alla quale è opportuno, in via preliminare, richiamare alcune brevi considerazioni sulla colpa medica.
Secondo il consolidato orientamento della Suprema Corte, il rapporto che si instaura tra paziente ed ente ospedaliero nonchè i medici che operano nella relativa struttura (trattandosi, per quanto riguarda i medici, di fatti anteriori all'entrata in vigore della legge “Gelli” dell'8 marzo 2017) trova la sua fonte nel contratto atipico c.d. di spedalità, concluso tra le parti per facta concludentia, ossia mediante la mera accettazione del malato presso la struttura. Si tratta di un contratto atipico a prestazioni corrispettive da cui, a fronte dell'obbligazione al pagamento del corrispettivo (che ben può essere adempiuta dal paziente, dall'assicuratore, dal servizio sanitario nazionale o da altro ente), insorgono a carico della casa di cura
(o dell'ente), accanto a quelli di tipo "lato sensu" alberghieri, obblighi di messa a disposizione del personale medico ausiliario, del personale paramedico e dell'apprestamento di tutte le attrezzature necessarie, anche in vista di eventuali complicazioni od emergenze. Ne consegue che la responsabilità della casa di cura
(o dell'ente) nonché dei medici nei confronti del paziente ha natura contrattuale e può conseguire, ai sensi dell'art. 1218 c.c., all'inadempimento delle obbligazioni direttamente a suo carico, nonché, in virtù dell'art. 1228 c.c., all'inadempimento pagina 5 di 15 della prestazione medico - professionale svolta direttamente dal sanitario, quale suo ausiliario necessario pur in assenza di un rapporto di lavoro subordinato, comunque sussistendo un collegamento tra la prestazione da costui effettuata e la sua organizzazione aziendale (Cass. n. 13953/2007).
La struttura sanitaria pertanto, con l'accettazione del paziente ha concluso un contratto atipico di spedalità e di assistenza sanitaria ed è tenuta al risarcimento dei danni anche nell'ipotesi in cui essi siano dipesi dalla colpa dei sanitari di cui essa stessa necessariamente si avvale per svolgere la propria attività, non rilevando il rapporto struttura/medico (vedi anche Cass. n. 1620/2012).
Dalla suddetta qualificazione in termini di responsabilità contrattuale, discende l'applicazione del relativo regime giuridico dettato in materia di distribuzione dell'onere probatorio. Sul punto, il paziente danneggiato (o il suo erede) deve provare l'esistenza del rapporto contrattuale e dell'aggravamento della situazione patologica (o dell'insorgenza di nuove patologie per effetto dell'intervento) e del relativo nesso di causalità con l'azione o l'omissione dei sanitari, secondo il criterio, ispirato alla regola della normalità causale, del "più probabile che non", potendosi limitare ad allegare (ma non provare) l'inadempimento, ancorché qualificato, ossia astrattamente efficiente alla produzione del danno (Cass. SU
11.1.2008 n. 577), proprio come nella fattispecie concreta per come si dirà in seguito. Ricade viceversa sulla struttura e sui medici che operano nella stessa, che intendano liberarsi dall'obbligazione risarcitoria, l'onere di provare di aver correttamente adempiuto o che quegli esiti siano derivati da un evento imprevisto o pagina 6 di 15 imprevedibile, non imputabile o non riconducibile alla condotta sanitaria;
nella specie tale prova non è stata fornita dai due convenuti.
Infatti, i consulenti d'ufficio hanno accertato la lamentata responsabilità colposa dei due convenuti;
più esattamente, i CTU hanno evidenziato quanto segue: “Il mancato approfondimento clinico-strumentale dello con conseguente Parte_1
mancata diagnosi di torsione del funicolo spermatico che avrebbe consentito un intervento terapeutico tempestivo, ha determinato la necrosi testicolare sinistra ben evidenziata al tavolo operatorio in data 17.10.2017 (“Si reperta il testicolo necrotico, parzialmente disfatto, con 2 giri completi di funicolo. Derotazione e attesa per la valutazione di eventuale ripresa di vascolarizzazione. Nonostante
l'attesa il testicolo appare necrotico…”) ed al successivo esame istologico
(“Parenchima testicolare in massiva necrosi emorragica”).
In sintesi, le cure prestate in sede di P.S. al paziente non sono state conformi alle norme della buona pratica clinica poiché atte solamente ad alleviare il sintomo
“dolore” mediante la somministrazione di farmaci antispastici e analgesici, in assenza di ulteriori approfondimenti clinico-strumentali utili a individuare la causa del sintomo e quindi ad addivenire ad una diagnosi cui doveva seguire il giusto approccio terapeutico, determinando così un aggravamento delle condizioni del paziente esitate con il necessario intervento di orchiectomia sinistra.
I sanitari avrebbero dovuto innanzitutto visitare il paziente, ed eseguire un attento esame obiettivo dei genitali esterni, successivamente anche al solo minimo sospetto di una possibile torsione del funicolo spermatico avrebbero dovuto
pagina 7 di 15 sottoporre il Paziente immediatamente ad un ecodoppler scrotale. L'eventuale sussistenza di un'assenza di flusso all'ecodoppler era indicazione assoluta per esplorazione chirurgica dello scroto in urgenza, cui sarebbe seguita la derotazione con orchidopessi del testicolo (fissazione del testicolo alla sacca scrotale).
Le summenzionate procedure sono efficaci se eseguite entro le 4-6 ore dall'evento, pertanto se viene procrastinato il trattamento chirurgico saranno minori le possibilità di una rivascolarizzazione, e dunque di salvare il testicolo affetto.
Il comportamento medico-legalmente censurabile dei Sanitari chiamati in causa ha determinato per l'Attore Sig. di anni 19 un periodo di Parte_1
invalidità temporanea totale di gg. 03 (tre) ed un periodo di invalidità temporanea parziale al 50% di gg. 20 (gg. venti).
Allo stato attuale residua un danno iatrogeno permanente espresso da esiti di orchiectomia sinistra comportanti una diminuzione della validità psico-fisica del soggetto valutabile in misura percentuale pari al 10% (dieci per cento)
(valutazione effettuata in riferimento alle Linee Guida per la Valutazione Medico- legale del danno alla persona in ambito civilistico della SIMLA, 2016)”.
Nelle note di risposta del 10 ottobre 2023 i consulenti d'ufficio hanno correttamente confermato tali conclusioni, non ritenendo condivisibili le contrarie osservazioni svolte dall'azienda convenuta.
Spetta pertanto al danneggiato il risarcimento del danno non patrimoniale complessivamente inteso in relazione alla lesione dell'integrità psicofisica temporanea e permanente tutelata dall'art. 32 Cost. (Cass. 31/5/2003 n. 8827 e pagina 8 di 15 8828) e alla sofferenza morale ad esso correlata.
Con riferimento ai danni non patrimoniali subìti da parte attrice, si rileva che la liquidazione va effettuata tenuto conto dei principi espressi dalla Suprema Corte a
Sezioni Unite nella sentenza n. 26972 del 2008. La giurisprudenza di legittimità, a
Sezioni Unite, ha chiarito che, nell'ambito del danno non patrimoniale, il riferimento a determinati tipi di pregiudizi, in vario modo denominati, risponde ad esigenze descrittive, ma non implica il riconoscimento di distinte categorie di danno (Cass SS.UU. n. 26972/2008 e, successivamente, Cass., 15 gennaio 2014 n.
687); conseguentemente, è necessario liquidare tale pregiudizio come categoria unitaria non suscettibile di suddivisioni in sottocategorie ed è compito del giudice accertare l'effettiva consistenza del pregiudizio allegato, provvedendo ad un'integrale riparazione, valutando congiuntamente tutte le sofferenze soggettivamente patite dall'attore in relazione alle condizioni personali dello stesso e ai risvolti che concretamente la lesione all'integrità psico-fisica ha comportato, quali "pregiudizi esistenziali" concernenti aspetti relazionali della vita. In questa prospettiva è stato affermato che "Il danno non patrimoniale da lesione della salute costituisce una categoria ampia ed omnicomprensiva, nella cui liquidazione il giudice deve tenere conto di tutti i pregiudizi concretamente patiti dalla vittima, ma senza duplicare il risarcimento attraverso l'attribuzione di nomi diversi a pregiudizi identici. Ne consegue che è inammissibile, perché costituisce una duplicazione risarcitoria, la congiunta attribuzione alla vittima di lesioni personali, ove derivanti da reato, del risarcimento sia per il danno biologico, sia per il danno morale, inteso quale sofferenza soggettiva, il quale costituisce necessariamente una pagina 9 di 15 componente del primo (posto che qualsiasi lesione della salute implica necessariamente una sofferenza fisica o psichica), come pure la liquidazione del danno biologico separatamente da quello c.d. estetico, da quello alla vita di relazione e da quello cosiddetto esistenziale". Sez. U, Sentenza n. 26972 del
11/11/2008; analogamente, Cass., 9/12/2010 n. 24864; Cass., 16 maggio 2013 n. n.
11950; Cass., 23 settembre 2013 n. 21716).
Per quanto riguarda la liquidazione del danno non patrimoniale, trattandosi di lesioni macropermanenti, si ritiene di dover utilizzare i criteri adottati dalla nuova
Tabella Unica Nazionale per la liquidazione del danno biologico e morale approvata con D.p.R. n. 12/2025.
Difatti, pur avendo il legislatore prescrittone l'applicazione ai soli fatti illeciti occorsi successivamente all'approvazione della norma, è facoltà del decidente, trattandosi di un dato normativo già in essere, farne utilizzo ai fini della liquidazione del danno non patrimoniale discendente da sinistri occorsi in precedenza.
Questa tabella, che ha preso il posto delle tabelle milanesi, prevede un criterio di liquidazione a punti del danno biologico attraverso l'utilizzo del moltiplicatore biologico che varia al variare del grado di invalidità permanente e del demoltiplicatore demografico che prevede una liquidazione inversamente proporzionale all'età della vittima.
La reale soluzione di continuità con il preesistente sistema di liquidazione si apprezza però in punto di liquidazione di danno morale in quanto, qualora il giudice ritenga che l'infortunio abbia cagionato una sofferenza morale pagina 10 di 15 apprezzabile, potrà aumentare la somma liquidata attraverso l'utilizzo di un coefficiente definito moltiplicatore morale. Questo coefficiente è triplice per ciascun grado di invalidità permanente: può essere minimo, medio o massimo.
Tale variazione però non è indefettibile: sarà il giudice, caso per caso, a valutare se essa debba essere applicata, ed in caso affermativo se debba esser applicata nella misura minima, media o massima.
Nel caso di specie, tenuto conto della gravità delle lesioni, della durata dell'invalidità temporanea, dell'età della persona al momento del sinistro (anni 14 alla stabilizzazione dei postumi: cfr. Cass. civ. 26897/2014 in ordine alla decorrenza del danno biologico di natura permanente soltanto dalla cessazione di quello temporaneo) e dell'entità dei postumi permanenti e dell'applicazione della misura massima del coefficiente definito moltiplicatore morale, alla luce della tabella unica nazionale, è possibile liquidare, per la c.d. indennità temporanea totale, le somme di € 1.148,99 in moneta attuale per ciò che riguarda l'inabilità temporanea (reputandosi equo calcolare un parametro giornaliero di Euro 88,38 per ogni giorno di inabilità totale tenuto conto del presumibile grado di sofferenza psico-fisica in costanza di inabilità temporanea, della tipologia di sinistro e della entità del danno biologico consolidatosi alla stabilizzazione dei postumi) e di €
31.997,95 in moneta attuale per le conseguenze riferibili ai postumi permanenti.
Deve comunque rilevarsi che l'importo complessivo di € 33.146,94, altro non è che il valore monetario previsto dalla recentissima Tabella Unica Nazionale per la liquidazione del danno che tiene conto sia del danno biologico/dinamico-relazione che della sofferenza morale soggettiva interiore, sofferenza che, come detto, può
pagina 11 di 15 ritenersi nella specie presuntivamente provata nella misura massima in ragione delle modalità di accadimento del sinistro e dell'entità del grado di invalidità permanente: al riguardo si osserva che il fatto illecito de quo si è verificato all'età di 14 anni dell'attore, nel pieno dell'adolescenza, ritenendosi altamente presumibile che la grave menomazione abbia avuto notevoli ripercussioni, sotto il profilo psicologico e relazionale in capo all'attore, anche nel rapportarsi con l'altro sesso. Per tali motivi si ritiene altresì di aumentare l'importo del risarcimento nella misura del 20% ex art. 138, comma 3 del CAP novellato, ribadendosi che nella fattispecie concreta la menomazione accertata incide sicuramente in maniera rilevante su specifici aspetti dinamico-relazionali personali del danneggiato;
in particolare, tra l'aumento è pari ad euro 6.629,39, per un totale complessivo da risarcire pari ad euro 39.776,33.
Sulla predetta somma di € 39.776,33, liquidata all'attualità, devono essere altresì riconosciuti gli interessi compensativi del danno derivante dal mancato godimento tempestivo dell'equivalente pecuniario del bene perduto.
Recependo i principi di cui alla sentenza n. 1712 del 17 febbraio 1995 delle
Sezioni Unite della Corte di Cassazione, appare congruo adottare, anche in applicazione del principio equitativo ex artt. 1226 e 2056 c.c., come criterio di risarcimento del pregiudizio da ritardato conseguimento della somma dovuta, tenuto conto della natura del danno, dell'arco temporale considerato e di tutte le circostanze accertate, quello degli interessi legali.
Gli interessi compensativi, secondo l'insegnamento delle Sezioni Unite (Cass. civ., SS.UU., n. 1712 del 17.2.95), decorrono dalla produzione dell'evento di pagina 12 di 15 danno sino al tempo della liquidazione e si calcolano non sulla somma già rivalutata ma, di anno in anno, sulle somme iniziali, ossia devalutate alla data del fatto illecito (10/10/17), a mano a mano incrementate nominalmente secondo la variazione dell'indice Istat.
Pertanto, recependo i principi di cui alla sentenza n. 1712 del 1995 delle Sezioni
Unite della Corte di Cassazione, appare congruo adottare, anche in applicazione del principio equitativo ex artt. 1226 e 2056 c.c., come criterio di risarcimento del pregiudizio da ritardato conseguimento della somma dovuta, tenuto conto della natura del danno, dell'arco temporale considerato e di tutte le circostanze accertate, quello degli interessi legali, calcolati con le seguenti modalità: sulla somma come sopra liquidata devalutata all'epoca dell'evento lesivo (10/10/17) e poi progressivamente rivalutata, di anno in anno, secondo gli indici I.S.T.A.T. dal
10/10/17 fino alla presente sentenza;
sull'importo come determinato all'attualità sono successivamente dovuti gli ulteriori interessi legali, ex art. 1282 c.c., dalla presente pronuncia e fino al saldo effettivo.
Va inoltre liquidato a parte attrice il danno patrimoniale avente ad oggetto le spese mediche di euro 153,00, documentate in atti (allegato 11).
In definitiva, i due convenuti vanno condannati in solido tra loro al pagamento in favore di parte attrice della somma complessiva di € 39.929,33, oltre agli interessi per come sovra specificato.
In virtù del principio della soccombenza, i due convenuti vanno condannati in solido tra loro al pagamento in favore di parte attrice delle spese processuali nella misura liquidata in dispositivo;
dato che parte attrice è stata ammessa al gratuito pagina 13 di 15 patrocinio, si dispone che il pagamento di tali spese processuali sia eseguito da parte del convenuto a favore dello Stato in virtù della disposizione normativa di cui all'art.133 del D.P.R. n.115/02. In relazione a tali spese processuali non viene effettuata alcuna dimidiazione in conformità all'orientamento espresso di recente dalla giurisprudenza di legittimità, per il quale, “in tema di patrocinio a spese dello
Stato, qualora risulti vittoriosa la parte ammessa al detto patrocinio, il giudice civile, diversamente da quello penale, non è tenuto a quantificare in misura uguale le somme dovute dal soccombente allo Stato ex art. 133 del D.P.R. n. 115/2002 e quelle dovute dallo Stato al difensore del non abbiente, ai sensi degli artt. 82 e 130 del medesimo D.P.R., alla luce delle peculiarità che caratterizzano il sistema processualpenalistico di patrocinio a spese dello Stato e del fatto che, in caso contrario, si verificherebbe una disapplicazione del summenzionato art. 130. In tal modo, si evita che la parte soccombente verso quella non abbiente sia avvantaggiata rispetto agli altri soccombenti e si consente allo Stato, tramite l'eventuale incasso di somme maggiori rispetto a quelle liquidate al singolo difensore, di compensare le situazioni di mancato recupero di quanto corrisposto e di contribuire al funzionamento del sistema nella sua globalità” (Cass. Sez. II Civ.
11.9.2018, n. 22017/2018; Cass. Sez. II Civ. 3.1.2020, n. 19).
P.Q.M.
Il Giudice della Quinta Sezione Civile del Tribunale di Catania, Salvatore Barberi, in funzione di giudice unico, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 16298/21 R.G.:
pagina 14 di 15 1) condanna i due convenuti in solido tra loro al pagamento in favore di parte attrice della somma di euro 39.929,33, oltre agli interessi per come specificato in motivazione;
2) condanna i due convenuti in solido tra loro al pagamento in favore di parte attrice delle spese processuali che liquida in euro 7.000,00 per compensi professionali, oltre IVA e CPA come per legge, al rimborso forfetario ex L. prof. for. ed alle spese elencate nel foglio notizie;
dispone che il pagamento di tali spese processuali sia eseguito da parte dei due convenuti in solido tra loro a favore dello Stato ex art.133 del D.P.R. n.115/02; pone a carico solidale dei due convenuti le spese di c.t.u., come già liquidate in atti.
Catania, 21/9/25
IL GIUDICE
Salvatore Barberi
pagina 15 di 15
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
SEZIONE V CIVILE
IL GIUDICE ISTRUTTORE IN FUNZIONE DI GIUDICE UNICO
SALVATORE BARBERI ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al numero 16298/21 R.G. avente ad oggetto: condannatorio;
promossa da nato a [...] il [...], residente Parte_1 C.F._1
ad NO C.da rappresentata e difesa dall'Avv. Massimo Di Bella, e CP_1
presso il suo studio in Biancavilla, Via Vittorio Emanuele, 501, elettivamente domiciliato, giusta procura in atti;
- parte attrice -
contro
1) , in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_2
con sede in Catania, Via S. Maria La Grande n.5, Cod. Fisc. e P.IVA
, rappresentata e difesa per procura in atti dall'Avv. Filippa Morina;
P.IVA_1
pagina 1 di 15 2) nata il Catania il 29.08.1962 , c.f. , e CP_3 C.F._2
residente in [...];
- convenuti -
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Precisate le conclusioni come da verbale in atti, la causa veniva posta in decisione all'udienza del 21 maggio 2025.
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In fatto ed in diritto
Con atto di citazione notificato il 17 dicembre 2021 citava in Parte_1
giudizio l' esponendo quanto Controparte_4
segue:
“- che l'istante, all'epoca dei fatti minorenne, in data 10.10.2017 , si recava, accompagnato dalla madre, presso l'ospedale “Maria SS, dell'Addolorata”, in
Biancavilla, poiché mentre si trovava a scuola durante l'orario di lezione, aveva lamentato un violento dolore alla regione addominale e scrotale.
Si affidava alle cure dei Sanitari del P.O. di Biancavilla dove veniva visitato dalla
D.ssa la quale diagnosticava colica addominale e somministrava terapia CP_4
farmacologica, dimettendo il paziente in pari data (certificato di P.S. del
10.10.2017 All.2).
- che nei giorni appena successivi, persistendo il dolore a carico della regione scrotale dell'odierno attore, la madre, si rivolgeva al proprio medico di famiglia ,
pagina 2 di 15 dott. , il quale , in data 13.10.2017 , prescriveva esame ecografico alla Per_1
regione scrotale , che evidenziava gli esiti di una recente torsione del funicolo spermatico del testicolo sinistro . ( all. 3 copia certificati di visite specialiste rilasciati dal dott. in data 13.10.2017 e 16.10.2017); Persona_2
- che in data 17.10.2017 il ragazzo odierno istante, veniva Parte_1
sottoposto all'esame ecografico scrotale che evidenziava “testicolo sinistro ipoecogeno, edematoso, aumentato di volume (..) “ (all.4 referto esame ecografico scrotale studio radiolog.del dott. Leocata ).
-che In data 17 ottobre 2017 l'istante si recava urgentemente al P.S. dell'U.O. di
Chirurgia Pediatrica dell'Arnas “Garibaldi Nesima “ di Catania i quali , in pari data , predisponevano il ricovero con la diagnosi di scroto acuto sinistro ed effettuavano intervento chirurgico di orchiectomia sinistra e veniva dimesso in data 19.10.2017 (all.5 copia cartella clinica ) .
- la torsione del testicolo, meglio definita come torsione del funicolo spermatico, rappresenta una vera e propria emergenza urologica , in quanto se la diagnosi e la terapia non vengono effettuate rapidamente, si puo' arrivare all'atrofia testicolare.
- che il comportamento del medico che ebbe in cura , è da Parte_1
considerare censurabile in quanto, la mancata diagnosi di torsione del funicolo spermatico del testicolo sinistro , non venne minimamente sospettata a fronte di una sintomatologia chiara , ma bensì venne posta l'errata diagnosi di colica addominale , in assenza di ulteriori accertamenti clinici e strumentali , né di prescrizione di indagini strumentali piu' approfondite.
pagina 3 di 15 - Che la mancata diagnosi di torsione del funicolo spermatico non solo è ascrivibile per negligenza professionale della d.ssa che ha determinato un CP_3
peggioramento della condizione patologica di base fino alla necrosi totale del testicolo sinistro, e tale evoluzione clinica ha comportato un periodo di DBT assoluto di gg10 ed un periodo di DBT parziale al 50% di ulteriori gg 20 necessari per la ripresa funzionale. I postumi invalidanti, a carattere permanente, residuati nel caso in questione, rappresentati dalla perdita del testicolo sinistro, sono valutabili nella misura del 15% oltre il danno esistenziale e morale e le spese mediche sostenute (All. 6 CTP , del dott. del 20.12.2019)”. Persona_3
Ciò premesso, l'attore chiedeva quanto segue:
“Accertare e dichiarare la responsabilità del medico del P.O. Maria Ss.
Addolorata di Biancavilla, , in persona del legale rapp. P.t. e la CP_5
dott.ssa , dell'evento occorso in data 10.10.2017 e per la malpractice CP_3
medica esposta in narrativa e, di conseguenza, condannare i convenuti in solido al risarcimento di tutti i danni, patrimoniali e non patrimoniali, patiti dal Sig. come meglio sopra specificati e quantificati nella somma di € Parte_1
71.471,00 o in quell'altra somma, maggiore o minore, che il Giudice riterrà di giustizia, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal dì dell'evento sino all'effettivo soddisfo”.
Si costituiva in giudizio l' , chiedendo il Controparte_4
rigetto delle domande attrici. L'altra convenuta rimaneva invece contumace, anche se regolarmente citata in giudizio.
pagina 4 di 15 Veniva espletata una consulenza d'ufficio medico-legale con un successivo supplemento della stessa.
Nel merito, la domanda attrice va accolta per come si dirà in seguito nei confronti dei due convenuti.
La fattispecie che viene in rilievo è riconducibile alla responsabilità medica, in relazione alla quale è opportuno, in via preliminare, richiamare alcune brevi considerazioni sulla colpa medica.
Secondo il consolidato orientamento della Suprema Corte, il rapporto che si instaura tra paziente ed ente ospedaliero nonchè i medici che operano nella relativa struttura (trattandosi, per quanto riguarda i medici, di fatti anteriori all'entrata in vigore della legge “Gelli” dell'8 marzo 2017) trova la sua fonte nel contratto atipico c.d. di spedalità, concluso tra le parti per facta concludentia, ossia mediante la mera accettazione del malato presso la struttura. Si tratta di un contratto atipico a prestazioni corrispettive da cui, a fronte dell'obbligazione al pagamento del corrispettivo (che ben può essere adempiuta dal paziente, dall'assicuratore, dal servizio sanitario nazionale o da altro ente), insorgono a carico della casa di cura
(o dell'ente), accanto a quelli di tipo "lato sensu" alberghieri, obblighi di messa a disposizione del personale medico ausiliario, del personale paramedico e dell'apprestamento di tutte le attrezzature necessarie, anche in vista di eventuali complicazioni od emergenze. Ne consegue che la responsabilità della casa di cura
(o dell'ente) nonché dei medici nei confronti del paziente ha natura contrattuale e può conseguire, ai sensi dell'art. 1218 c.c., all'inadempimento delle obbligazioni direttamente a suo carico, nonché, in virtù dell'art. 1228 c.c., all'inadempimento pagina 5 di 15 della prestazione medico - professionale svolta direttamente dal sanitario, quale suo ausiliario necessario pur in assenza di un rapporto di lavoro subordinato, comunque sussistendo un collegamento tra la prestazione da costui effettuata e la sua organizzazione aziendale (Cass. n. 13953/2007).
La struttura sanitaria pertanto, con l'accettazione del paziente ha concluso un contratto atipico di spedalità e di assistenza sanitaria ed è tenuta al risarcimento dei danni anche nell'ipotesi in cui essi siano dipesi dalla colpa dei sanitari di cui essa stessa necessariamente si avvale per svolgere la propria attività, non rilevando il rapporto struttura/medico (vedi anche Cass. n. 1620/2012).
Dalla suddetta qualificazione in termini di responsabilità contrattuale, discende l'applicazione del relativo regime giuridico dettato in materia di distribuzione dell'onere probatorio. Sul punto, il paziente danneggiato (o il suo erede) deve provare l'esistenza del rapporto contrattuale e dell'aggravamento della situazione patologica (o dell'insorgenza di nuove patologie per effetto dell'intervento) e del relativo nesso di causalità con l'azione o l'omissione dei sanitari, secondo il criterio, ispirato alla regola della normalità causale, del "più probabile che non", potendosi limitare ad allegare (ma non provare) l'inadempimento, ancorché qualificato, ossia astrattamente efficiente alla produzione del danno (Cass. SU
11.1.2008 n. 577), proprio come nella fattispecie concreta per come si dirà in seguito. Ricade viceversa sulla struttura e sui medici che operano nella stessa, che intendano liberarsi dall'obbligazione risarcitoria, l'onere di provare di aver correttamente adempiuto o che quegli esiti siano derivati da un evento imprevisto o pagina 6 di 15 imprevedibile, non imputabile o non riconducibile alla condotta sanitaria;
nella specie tale prova non è stata fornita dai due convenuti.
Infatti, i consulenti d'ufficio hanno accertato la lamentata responsabilità colposa dei due convenuti;
più esattamente, i CTU hanno evidenziato quanto segue: “Il mancato approfondimento clinico-strumentale dello con conseguente Parte_1
mancata diagnosi di torsione del funicolo spermatico che avrebbe consentito un intervento terapeutico tempestivo, ha determinato la necrosi testicolare sinistra ben evidenziata al tavolo operatorio in data 17.10.2017 (“Si reperta il testicolo necrotico, parzialmente disfatto, con 2 giri completi di funicolo. Derotazione e attesa per la valutazione di eventuale ripresa di vascolarizzazione. Nonostante
l'attesa il testicolo appare necrotico…”) ed al successivo esame istologico
(“Parenchima testicolare in massiva necrosi emorragica”).
In sintesi, le cure prestate in sede di P.S. al paziente non sono state conformi alle norme della buona pratica clinica poiché atte solamente ad alleviare il sintomo
“dolore” mediante la somministrazione di farmaci antispastici e analgesici, in assenza di ulteriori approfondimenti clinico-strumentali utili a individuare la causa del sintomo e quindi ad addivenire ad una diagnosi cui doveva seguire il giusto approccio terapeutico, determinando così un aggravamento delle condizioni del paziente esitate con il necessario intervento di orchiectomia sinistra.
I sanitari avrebbero dovuto innanzitutto visitare il paziente, ed eseguire un attento esame obiettivo dei genitali esterni, successivamente anche al solo minimo sospetto di una possibile torsione del funicolo spermatico avrebbero dovuto
pagina 7 di 15 sottoporre il Paziente immediatamente ad un ecodoppler scrotale. L'eventuale sussistenza di un'assenza di flusso all'ecodoppler era indicazione assoluta per esplorazione chirurgica dello scroto in urgenza, cui sarebbe seguita la derotazione con orchidopessi del testicolo (fissazione del testicolo alla sacca scrotale).
Le summenzionate procedure sono efficaci se eseguite entro le 4-6 ore dall'evento, pertanto se viene procrastinato il trattamento chirurgico saranno minori le possibilità di una rivascolarizzazione, e dunque di salvare il testicolo affetto.
Il comportamento medico-legalmente censurabile dei Sanitari chiamati in causa ha determinato per l'Attore Sig. di anni 19 un periodo di Parte_1
invalidità temporanea totale di gg. 03 (tre) ed un periodo di invalidità temporanea parziale al 50% di gg. 20 (gg. venti).
Allo stato attuale residua un danno iatrogeno permanente espresso da esiti di orchiectomia sinistra comportanti una diminuzione della validità psico-fisica del soggetto valutabile in misura percentuale pari al 10% (dieci per cento)
(valutazione effettuata in riferimento alle Linee Guida per la Valutazione Medico- legale del danno alla persona in ambito civilistico della SIMLA, 2016)”.
Nelle note di risposta del 10 ottobre 2023 i consulenti d'ufficio hanno correttamente confermato tali conclusioni, non ritenendo condivisibili le contrarie osservazioni svolte dall'azienda convenuta.
Spetta pertanto al danneggiato il risarcimento del danno non patrimoniale complessivamente inteso in relazione alla lesione dell'integrità psicofisica temporanea e permanente tutelata dall'art. 32 Cost. (Cass. 31/5/2003 n. 8827 e pagina 8 di 15 8828) e alla sofferenza morale ad esso correlata.
Con riferimento ai danni non patrimoniali subìti da parte attrice, si rileva che la liquidazione va effettuata tenuto conto dei principi espressi dalla Suprema Corte a
Sezioni Unite nella sentenza n. 26972 del 2008. La giurisprudenza di legittimità, a
Sezioni Unite, ha chiarito che, nell'ambito del danno non patrimoniale, il riferimento a determinati tipi di pregiudizi, in vario modo denominati, risponde ad esigenze descrittive, ma non implica il riconoscimento di distinte categorie di danno (Cass SS.UU. n. 26972/2008 e, successivamente, Cass., 15 gennaio 2014 n.
687); conseguentemente, è necessario liquidare tale pregiudizio come categoria unitaria non suscettibile di suddivisioni in sottocategorie ed è compito del giudice accertare l'effettiva consistenza del pregiudizio allegato, provvedendo ad un'integrale riparazione, valutando congiuntamente tutte le sofferenze soggettivamente patite dall'attore in relazione alle condizioni personali dello stesso e ai risvolti che concretamente la lesione all'integrità psico-fisica ha comportato, quali "pregiudizi esistenziali" concernenti aspetti relazionali della vita. In questa prospettiva è stato affermato che "Il danno non patrimoniale da lesione della salute costituisce una categoria ampia ed omnicomprensiva, nella cui liquidazione il giudice deve tenere conto di tutti i pregiudizi concretamente patiti dalla vittima, ma senza duplicare il risarcimento attraverso l'attribuzione di nomi diversi a pregiudizi identici. Ne consegue che è inammissibile, perché costituisce una duplicazione risarcitoria, la congiunta attribuzione alla vittima di lesioni personali, ove derivanti da reato, del risarcimento sia per il danno biologico, sia per il danno morale, inteso quale sofferenza soggettiva, il quale costituisce necessariamente una pagina 9 di 15 componente del primo (posto che qualsiasi lesione della salute implica necessariamente una sofferenza fisica o psichica), come pure la liquidazione del danno biologico separatamente da quello c.d. estetico, da quello alla vita di relazione e da quello cosiddetto esistenziale". Sez. U, Sentenza n. 26972 del
11/11/2008; analogamente, Cass., 9/12/2010 n. 24864; Cass., 16 maggio 2013 n. n.
11950; Cass., 23 settembre 2013 n. 21716).
Per quanto riguarda la liquidazione del danno non patrimoniale, trattandosi di lesioni macropermanenti, si ritiene di dover utilizzare i criteri adottati dalla nuova
Tabella Unica Nazionale per la liquidazione del danno biologico e morale approvata con D.p.R. n. 12/2025.
Difatti, pur avendo il legislatore prescrittone l'applicazione ai soli fatti illeciti occorsi successivamente all'approvazione della norma, è facoltà del decidente, trattandosi di un dato normativo già in essere, farne utilizzo ai fini della liquidazione del danno non patrimoniale discendente da sinistri occorsi in precedenza.
Questa tabella, che ha preso il posto delle tabelle milanesi, prevede un criterio di liquidazione a punti del danno biologico attraverso l'utilizzo del moltiplicatore biologico che varia al variare del grado di invalidità permanente e del demoltiplicatore demografico che prevede una liquidazione inversamente proporzionale all'età della vittima.
La reale soluzione di continuità con il preesistente sistema di liquidazione si apprezza però in punto di liquidazione di danno morale in quanto, qualora il giudice ritenga che l'infortunio abbia cagionato una sofferenza morale pagina 10 di 15 apprezzabile, potrà aumentare la somma liquidata attraverso l'utilizzo di un coefficiente definito moltiplicatore morale. Questo coefficiente è triplice per ciascun grado di invalidità permanente: può essere minimo, medio o massimo.
Tale variazione però non è indefettibile: sarà il giudice, caso per caso, a valutare se essa debba essere applicata, ed in caso affermativo se debba esser applicata nella misura minima, media o massima.
Nel caso di specie, tenuto conto della gravità delle lesioni, della durata dell'invalidità temporanea, dell'età della persona al momento del sinistro (anni 14 alla stabilizzazione dei postumi: cfr. Cass. civ. 26897/2014 in ordine alla decorrenza del danno biologico di natura permanente soltanto dalla cessazione di quello temporaneo) e dell'entità dei postumi permanenti e dell'applicazione della misura massima del coefficiente definito moltiplicatore morale, alla luce della tabella unica nazionale, è possibile liquidare, per la c.d. indennità temporanea totale, le somme di € 1.148,99 in moneta attuale per ciò che riguarda l'inabilità temporanea (reputandosi equo calcolare un parametro giornaliero di Euro 88,38 per ogni giorno di inabilità totale tenuto conto del presumibile grado di sofferenza psico-fisica in costanza di inabilità temporanea, della tipologia di sinistro e della entità del danno biologico consolidatosi alla stabilizzazione dei postumi) e di €
31.997,95 in moneta attuale per le conseguenze riferibili ai postumi permanenti.
Deve comunque rilevarsi che l'importo complessivo di € 33.146,94, altro non è che il valore monetario previsto dalla recentissima Tabella Unica Nazionale per la liquidazione del danno che tiene conto sia del danno biologico/dinamico-relazione che della sofferenza morale soggettiva interiore, sofferenza che, come detto, può
pagina 11 di 15 ritenersi nella specie presuntivamente provata nella misura massima in ragione delle modalità di accadimento del sinistro e dell'entità del grado di invalidità permanente: al riguardo si osserva che il fatto illecito de quo si è verificato all'età di 14 anni dell'attore, nel pieno dell'adolescenza, ritenendosi altamente presumibile che la grave menomazione abbia avuto notevoli ripercussioni, sotto il profilo psicologico e relazionale in capo all'attore, anche nel rapportarsi con l'altro sesso. Per tali motivi si ritiene altresì di aumentare l'importo del risarcimento nella misura del 20% ex art. 138, comma 3 del CAP novellato, ribadendosi che nella fattispecie concreta la menomazione accertata incide sicuramente in maniera rilevante su specifici aspetti dinamico-relazionali personali del danneggiato;
in particolare, tra l'aumento è pari ad euro 6.629,39, per un totale complessivo da risarcire pari ad euro 39.776,33.
Sulla predetta somma di € 39.776,33, liquidata all'attualità, devono essere altresì riconosciuti gli interessi compensativi del danno derivante dal mancato godimento tempestivo dell'equivalente pecuniario del bene perduto.
Recependo i principi di cui alla sentenza n. 1712 del 17 febbraio 1995 delle
Sezioni Unite della Corte di Cassazione, appare congruo adottare, anche in applicazione del principio equitativo ex artt. 1226 e 2056 c.c., come criterio di risarcimento del pregiudizio da ritardato conseguimento della somma dovuta, tenuto conto della natura del danno, dell'arco temporale considerato e di tutte le circostanze accertate, quello degli interessi legali.
Gli interessi compensativi, secondo l'insegnamento delle Sezioni Unite (Cass. civ., SS.UU., n. 1712 del 17.2.95), decorrono dalla produzione dell'evento di pagina 12 di 15 danno sino al tempo della liquidazione e si calcolano non sulla somma già rivalutata ma, di anno in anno, sulle somme iniziali, ossia devalutate alla data del fatto illecito (10/10/17), a mano a mano incrementate nominalmente secondo la variazione dell'indice Istat.
Pertanto, recependo i principi di cui alla sentenza n. 1712 del 1995 delle Sezioni
Unite della Corte di Cassazione, appare congruo adottare, anche in applicazione del principio equitativo ex artt. 1226 e 2056 c.c., come criterio di risarcimento del pregiudizio da ritardato conseguimento della somma dovuta, tenuto conto della natura del danno, dell'arco temporale considerato e di tutte le circostanze accertate, quello degli interessi legali, calcolati con le seguenti modalità: sulla somma come sopra liquidata devalutata all'epoca dell'evento lesivo (10/10/17) e poi progressivamente rivalutata, di anno in anno, secondo gli indici I.S.T.A.T. dal
10/10/17 fino alla presente sentenza;
sull'importo come determinato all'attualità sono successivamente dovuti gli ulteriori interessi legali, ex art. 1282 c.c., dalla presente pronuncia e fino al saldo effettivo.
Va inoltre liquidato a parte attrice il danno patrimoniale avente ad oggetto le spese mediche di euro 153,00, documentate in atti (allegato 11).
In definitiva, i due convenuti vanno condannati in solido tra loro al pagamento in favore di parte attrice della somma complessiva di € 39.929,33, oltre agli interessi per come sovra specificato.
In virtù del principio della soccombenza, i due convenuti vanno condannati in solido tra loro al pagamento in favore di parte attrice delle spese processuali nella misura liquidata in dispositivo;
dato che parte attrice è stata ammessa al gratuito pagina 13 di 15 patrocinio, si dispone che il pagamento di tali spese processuali sia eseguito da parte del convenuto a favore dello Stato in virtù della disposizione normativa di cui all'art.133 del D.P.R. n.115/02. In relazione a tali spese processuali non viene effettuata alcuna dimidiazione in conformità all'orientamento espresso di recente dalla giurisprudenza di legittimità, per il quale, “in tema di patrocinio a spese dello
Stato, qualora risulti vittoriosa la parte ammessa al detto patrocinio, il giudice civile, diversamente da quello penale, non è tenuto a quantificare in misura uguale le somme dovute dal soccombente allo Stato ex art. 133 del D.P.R. n. 115/2002 e quelle dovute dallo Stato al difensore del non abbiente, ai sensi degli artt. 82 e 130 del medesimo D.P.R., alla luce delle peculiarità che caratterizzano il sistema processualpenalistico di patrocinio a spese dello Stato e del fatto che, in caso contrario, si verificherebbe una disapplicazione del summenzionato art. 130. In tal modo, si evita che la parte soccombente verso quella non abbiente sia avvantaggiata rispetto agli altri soccombenti e si consente allo Stato, tramite l'eventuale incasso di somme maggiori rispetto a quelle liquidate al singolo difensore, di compensare le situazioni di mancato recupero di quanto corrisposto e di contribuire al funzionamento del sistema nella sua globalità” (Cass. Sez. II Civ.
11.9.2018, n. 22017/2018; Cass. Sez. II Civ. 3.1.2020, n. 19).
P.Q.M.
Il Giudice della Quinta Sezione Civile del Tribunale di Catania, Salvatore Barberi, in funzione di giudice unico, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 16298/21 R.G.:
pagina 14 di 15 1) condanna i due convenuti in solido tra loro al pagamento in favore di parte attrice della somma di euro 39.929,33, oltre agli interessi per come specificato in motivazione;
2) condanna i due convenuti in solido tra loro al pagamento in favore di parte attrice delle spese processuali che liquida in euro 7.000,00 per compensi professionali, oltre IVA e CPA come per legge, al rimborso forfetario ex L. prof. for. ed alle spese elencate nel foglio notizie;
dispone che il pagamento di tali spese processuali sia eseguito da parte dei due convenuti in solido tra loro a favore dello Stato ex art.133 del D.P.R. n.115/02; pone a carico solidale dei due convenuti le spese di c.t.u., come già liquidate in atti.
Catania, 21/9/25
IL GIUDICE
Salvatore Barberi
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