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Sentenza 20 febbraio 2025
Sentenza 20 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 20/02/2025, n. 671 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 671 |
| Data del deposito : | 20 febbraio 2025 |
Testo completo
N. 5844/2016 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI BARI
II SEZIONE CIVILE
in persona del Giudice dott.ssa Marina Cavallo ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. R.G. 5844/2016 promossa da
rappresentato e difeso dagli avv.ti Domenico de Felice, Alessandro Luigi de Parte_1
Felice, Annabella de Felice, ed elettivamente domiciliato presso il loro studio in Bari alla via De Rossi
n. 32;
ATTORE contro
, rappresentata e difesa dall'avv. Vitangelo Iacoviello, ed elettivamente CP_1
domiciliata presso il suo studio in Mola di Bari alla via Vittorio Emanuele n. 114/a;
CONVENUTA contro
, rappresentata e difesa dall'avv. Giocondino Romanelli, ed elettivamente Controparte_2
domiciliata presso il suo studio in Conversano alla via Antonio Meucci n. 65;
INTERVENTRICE VOLONTARIA
Oggetto: esecuzione specifica dell'obbligo di concludere un contratto ex art. 2932 c.c.
Conclusioni: come da verbale d'udienza del 04.07.2024
pagina 1 di 7 FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione notificato in data 07.04.2016 conveniva in giudizio Parte_1 CP_1
rilevando l'inadempimento dell'impegno a stipulare un contratto definitivo di compravendita
[...] da questa assunto in sede di sottoscrizione in data 04.08.1995 di scrittura privata, rubricata “preliminare di compravendita”, con riguardo al seguente bene immobile: porzione di fabbricato sito in Noicattaro, in via Genova nn. 61 – 63 – 63 A/A, catastalmente individuata alla partita 2417, foglio 37, p. lla 597, sub. 3.
Esponeva che il corrispettivo d'acquisto, pari a £ 63.000.000, era stato interamente versato al momento della stipula del contratto preliminare;
che nelle condizioni negoziali era stato pattuito che il possesso dell'immobile in favore del promittente acquirente sarebbe seguito al rogito notarile, da perfezionarsi entro e non oltre il termine del 04.08.2015; che con missiva datata 18.03.2016 l'invito, indirizzato alla a comparire dinanzi il notaio da quest'ultima individuato per la redazione del contratto CP_1
definitivo, era rimasto senza riscontro.
Chiedeva, quindi, l'accertamento del proprio adempimento in relazione all'obbligazione assunta in virtù del contratto preliminare di compravendita datato 04.08.1995; l'emissione di una sentenza, ai sensi dell'art. 2932 c.c., avente gli stessi effetti del contratto non concluso, con trasferimento in proprio favore della proprietà del bene immobile promesso in vendita, libero da pesi ed oneri, con ordine al competente Conservatore dei Pubblici Registri Immobiliari di trascrivere la sentenza da emanare, con esonero da qualsiasi responsabilità; l'ordine alla convenuta, o a chi per lei, di rilasciare il possesso dell'immobile all'attore; con vittoria di spese e competenze di causa.
Con comparsa di risposta depositata in data 01.09.2016 si costituiva in giudizio CP_1
negando la volontà di trasferire il bene oggetto di causa - occupato successivamente al proprio acquisto da terzi in comodato e a partire dall'1.07.2015 condotto in locazione da -; Persona_1
disconoscendo la sottoscrizione apposta al contratto preliminare di compravendita, in quanto apocrifa, nonché la fotocopia prodotta di tale scrittura privata e la paternità del documento trattandosi di un modello prestampato e compilato manualmente dall'attore, tale circostanza evincendosi anche da ulteriori elementi, quali l'indicazione di una residenza precedente della il decorso di un lasso di CP_1
tempo notevole fra la stipula del preliminare e quella definitivo, la dichiarazione di avvenuto intero pagamento, di importo identico a quello sostenuto dalla per acquistare il cespite, l'assenza di CP_1 specificazioni in ordine alle modalità di pagamento, il riferimento all'accollo di quote di mutuo, il disinteresse mostrato dall'attore per 21 anni, seguito da una comunicazione in cui aveva fatto riferimento al possesso di una procura a vendere sottoscritta dalla stessa, da questa CP_1
pagina 2 di 7 successivamente revocata, l'identificazione di un notaio in luogo diverso da quello delle residenze di entrambe le parti coinvolte e dell'ubicazione della stessa unità immobiliare.
Specificava che la sottoscrizione, qualora autentica, era stata ottenuta con artifici e raggiri, essendo probabile fosse stata acquisita mentre la stessa svolgeva attività lavorativa alle dipendenze del padre dell'attore; chiedeva, quindi, la verificazione sia dell'autenticità della sottoscrizione a sé riconducibile, sia del riempimento successivo delle altre condizioni negoziali (luogo e data di stipula del preliminare e del definitivo, firma dell'attore); eccepiva la prescrizione del diritto dell'attore per decorso del termine di legge.
Concludeva chiedendo il rigetto della domanda attorea, con il favore delle spese di lite.
Con comparsa d'intervento volontario datata 08.05.2023 si costituiva in giudizio , Controparte_2
sostenendo la simulazione assoluta del negozio giuridico in forza del quale sua Parte_2
madre e di cui era stata amministratrice di sostegno, aveva trasferito il diritto di proprietà vantato in ordine al bene immobile in favore della convenuta;
specificava di essere in possesso di una dichiarazione con la quale la stessa convenuta aveva ammesso che il bene oggetto di causa le era stato attribuito fittiziamente impegnandosi a rimetterlo nella disponibilità di Parte_2
Concludeva, quindi, chiedendo – previa declaratoria di ammissibilità dell'intervento spiegato – il rigetto della domanda attorea, con vittoria di spese.
Istruita la causa in virtù del materiale probatorio prodotto dalle parti processuali e degli ammessi mezzi istruttori, la stessa veniva rinviata all'udienza del 04.07.2024 per la precisazione delle conclusioni ed introitata in decisione con assegnazione dei termini previsti dall'art. 190 c.p.c..
Va esaminato, per ragioni di ordine logico, l'intervento promosso da , atteso che con Controparte_2
il medesimo è stato chiesto il rigetto della domanda attorea sul presupposto della natura simulata del contratto con cui di cui si dichiara erede, avrebbe trasferito il bene oggetto di Parte_2 causa in favore di , nei confronti della quale è stata esercitata l'azione ex art. 2932 c.c. CP_1
Sostiene, infatti, l'interventrice che l'atto di alienazione posto in essere da in Parte_2
favore di avrebbe avuto natura simulata non volendo in alcun modo le parti trasferire il CP_1 bene, di fatto gestito, anche a seguito del decesso di dall'interventrice e Parte_2 dall'attore.
Si tratta di intervento con il quale si propone una domanda del tutto autonoma, atteso che la richiesta di rigetto della domanda attorea presuppone l'accertamento della natura simulata dell'atto di trasferimento in favore di . CP_1
Detta domanda, come evidente, soggiace alle preclusioni processuali.
pagina 3 di 7 Difatti, in tema di intervento volontario, principale o litisconsortile, la preclusione per il terzo interveniente, di compiere atti che, al momento dell'intervento, non sono più consentiti ad alcuna parte, contenuta nell'art. 268, comma 2, c.p.c., opera esclusivamente sul piano istruttorio, non anche su quello assertivo, e deve ritenersi riferita sia alle prove costituende, sia alle prove documentali, valendo per entrambi tali tipi di prova le preclusioni istruttorie per le altre parti;
di talché non è ammessa la tardiva produzione documentale volta a comprovare la legittimazione ad agire dell'interveniente, in quanto la controparte sarebbe privata della possibilità di fornire la relativa prova contraria (Cass. 12463/23; Cass.
20882/18).
La formulazione della domanda costituisce l'essenza stessa dell'intervento principale e litisconsortile, sicché la preclusione sancita dall'art. 268 c.p.c. non si estende all'attività assertiva del volontario interveniente, nei cui confronti non opera il divieto di proporre domande nuove ed autonome in seno al procedimento "fino all'udienza di precisazione delle conclusioni", configurandosi solo l'obbligo, per l'interventore stesso ed avuto riguardo al momento della sua costituzione, di accettare lo stato del processo in relazione alle preclusioni istruttorie già verificatesi per le parti originarie (Cass. 25798/15).
Ne consegue che, essendosi costituita l'interventrice a seguito del maturarsi delle preclusioni istruttorie e non potendosi esaminare la documentazione che la medesima pone a fondamento della ritenuta natura simulata del trasferimento in favore della convenuta, in quanto tardivamente depositata, nessun elemento di prova è stato offerto che consenta di ritenere dimostrata la tesi dell'interventrice.
Deve aggiungersi che non vi sono i presupposti per una rimessione in termini della medesima parte rispetto alle attività processuali precluse, atteso che la ha dichiarato di essere intervenuta in CP_2
giudizio solo dopo aver reperito il documento costituente la controdichiarazione relativa alla simulazione senza indicare quando ciò sarebbe avvenuto e le eventuali ragioni, indipendenti dalla sua responsabilità, che le avrebbero impedito una costituzione tempestiva.
Detta domanda deve pertanto essere respinta.
Venendo alla domanda attorea, la tutela invocata da ai sensi dell'art. 2932 c.c. merita Parte_1
accoglimento per le ragioni che di seguito si vanno ad esporre.
Va preliminarmente disattesa l'eccezione, sollevata dalla convenuta, a mente della quale il diritto dell'attore ad esercitare l'azione giudiziale in disamina si è prescritto, essendo decorso il termine decennale ordinario dal momento della conclusione del contratto preliminare.
Invero “in tema contratto preliminare di vendita di immobile, l'inadempimento del promittente venditore alla stipula del contratto definitivo comporta che la prescrizione del diritto del promissario acquirente all'esecuzione in forma specifica dell'obbligo di contrarre, ex articolo 2932 c.c., inizia a decorrere dalla data di scadenza del termine fissato per la stipula del contratto definitivo stesso (Cass.
pagina 4 di 7 Sez. 2, 15/09/2009, n. 19871; Cass. Sez. 2, 10/12/2001, n. 15587)” (Cass. ordinanza 31369/2022).
Nella fattispecie in esame, il termine per la conclusione del negozio traslativo definitivo è stato indicato nella data del 04.08.2015 (cfr. all. 2 fascicolo di parte attrice/all. 3 fascicolo di parte convenuta) e la domanda giudiziale è stata notificata in data 07.04.2016 (cfr. atto di citazione).
Deve poi tenersi conto dell'esito cui sono pervenute le indagini peritali di natura tecnico – grafica condotte dal consulente d'ufficio, che – a fronte del disconoscimento operato dalla convenuta in CP_1
relazione alla sottoscrizione apposta in calce al contratto preliminare datato 04.08.1995– ha concluso per la riconducibilità alla della firma oggetto di contestazione. CP_1
L'esame delle scritture comparate ha “mostrato totale compatibilità in tutte le caratteristiche grafiche, nonché fondamentali identità gestuali ed esecutive” (cfr. pag. 60 elaborato peritale).
Tale accertamento ha, perciò, escluso “con certezza una ipotesi di imitazione della grafia verificanda in quanto nessun imitatore, seppure abile, potrebbe riproporre tutte le caratteristiche cinetiche, geometriche nonché le peculiarità grafiche che caratterizzano la grafia della sig.ra (cfr. pag. 60 CP_1 elaborato peritale), così concludendo per l'autenticità della sottoscrizione vergata da quest'ultima in calce al negozio giuridico in disamina.
Dette conclusioni – a cui il giudicante ritiene di aderire – stante il rigore del metodo seguito e la correttezza degli accertamenti effettuati e che non vengono messi in discussione dalle osservazioni della parte convenuta (che poggiano su contestazioni che valorizzano solo alcuni elementi calligrafici) paralizzano la tesi sostenuta dalla convenuta che ha negato di aver preso parte al contratto preliminare di vendita.
Né a diverse conclusioni può giungersi valorizzando i dati anomali segnalati dalla convenuta in ordine al contenuto del contratto preliminare: la scelta di una data lontana per il rogito notarile, il pagamento integrale del prezzo, come da quietanza in atti, il diverso indirizzo di residenza della convenuta non assumono valore dirimente in relazione alla ritenuta alterità del documento contrattuale costituendo, al contrario, l'espressione della libera volontà negoziale delle parti (ivi compresa la clausola, da ritenersi erroneamente inserita, che fa riferimento all'accollo del mutuo).
Allo stesso modo nessun supporto probatorio è stato offerto in ordine al dedotto vizio della volontà della promittente venditrice al momento della conclusione del suddetto contratto: l'esistenza di raggiri ed artifizi (invero pure genericamente riferita) non è stata oggetto di alcun riscontro.
Rispetto, poi, alla denunciata compilazione esclusiva del contratto da parte dell'attore, deve rilevarsi come la convenuta – pur lamentando un riempimento abque pactis della scrittura – non abbia proposto la necessaria querela di falso.
pagina 5 di 7 Deve, pertanto, ritenersi che l'obbligazione sorta in virtù della stipula del contratto preliminare, da individuare nell'impegno a perfezionare il contratto definitivo, sia rimasta inadempiuta e che tale inadempimento sia imputabile alla condotta assunta dalla promissaria alienante, che non ha inteso procedere alla conclusione del contratto definitivo, ciò legittimando la soddisfazione del diritto vantato dall'attore in virtù di una pronuncia che raggiunga gli effetti che sarebbero discesi dal contratto definitivo di compravendita qualora concluso.
A tal proposito, deve rilevarsi che il presupposto sotteso al riconoscimento della tutela in argomento deve essere individuato nell'adempimento della prestazione gravante sul contraente che intende avvalersi di tale strumento. Nella fattispecie al vaglio, vertendosi in materia di contratto a prestazioni corrispettive in cui l'obbligazione incombente sul promissario acquirente si sostanzia nella corresponsione del corrispettivo d'acquisto, emerge dagli atti che tale versamento sia avvenuto in sede di stipula del contratto preliminare e che la promittente alienante ne ha dato quietanza (deriva dalla sottoscrizione della l'effetto di ratificare ed interiorizzare la manifestazione di volontà espressa CP_1
nel complessivo tenore del preliminare).
Effettuate dall'attore e documentate (cfr. documentazione depositata telematicamente dall'attore in data
10.05.2023) sia l'adeguamento dello stato dei luoghi dell'immobile rispetto a quanto rappresentato nei titoli abilitativi sia la conseguente regolarizzazione catastale, individuate prima ed accertate dopo dal nominato CTU Ing. (cfr. verbale d'udienza del 10.04.2024), non sussistono elementi che Per_2 ostano al trasferimento del cespite nella titolarità dell'attore.
Le spese seguono la soccombenza – sia in relazione alla parte convenuta sia in relazione alla parte intervenuta - e sono liquidate in dispositivo ai sensi del D.M. 147/2022 in ragione del valore della controversia e dell'attività processuale svolta, in applicazione dei parametri medi (con esclusione della fase istruttoria per la parte intervenuta).
Devono porsi definitivamente a carico della convenuta, in ragione della soccombenza, le spese delle consulenze espletate in corso di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Bari, seconda sezione civile, definitivamente pronunciando sulla domanda promossa da nei confronti di , con l'intervento di , disattesa ogni Parte_1 CP_1 Controparte_2
ulteriore istanza ed eccezione, così provvede:
- accoglie la domanda attorea e, per l'effetto, dispone ai sensi dell'art. 2932 c.c. il trasferimento del diritto di proprietà afferente al cespite immobiliare di seguito identificato in favore di
[...]
“porzione di fabbricato sito in Noicattaro (BA) alla Via Genova castalmente censito Pt_1
pagina 6 di 7 al foglio 37, particella 597, subalterno 5, categoria A/3, classe 3, consistenza 7 vani, rendita: euro 379,60”;
- ordina al Conservatore dei Registri Immobiliari la trascrizione della presente sentenza, con esonero da qualsivoglia responsabilità;
- rigetta la domanda proposta dall'interventrice;
- condanna la convenuta al pagamento, in favore dell'attore, delle spese di lite, che vengono liquidate in € 8.172,54, di cui € 556,54 per esborsi, oltre rimborso spese generali nella misura del 15%, iva e cpa come per legge, da distrarsi ex art. 93 c.p.c. in favore del procuratore della parte attrice dichiaratosi anticipatario;
- condanna l'interventrice volontaria al pagamento delle spese di lite in favore della parte attrice che si liquidano in € 5.810,00, oltre rimborso spese generali nella misura del 15%, iva e cpa come per legge da distrarsi ex art. 93 c.p.c. in favore del procuratore della parte attrice dichiaratosi anticipatario;
- pone definitivamente a carico della convenuta le spese di CTU, come liquidate nel CP_1
decreto reso in data 07.09.2020 e nel decreto reso in data 11.10.2023.
Così deciso in Bari il 19.2.2025
Il Giudice
dott.ssa Marina Cavallo
pagina 7 di 7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI BARI
II SEZIONE CIVILE
in persona del Giudice dott.ssa Marina Cavallo ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. R.G. 5844/2016 promossa da
rappresentato e difeso dagli avv.ti Domenico de Felice, Alessandro Luigi de Parte_1
Felice, Annabella de Felice, ed elettivamente domiciliato presso il loro studio in Bari alla via De Rossi
n. 32;
ATTORE contro
, rappresentata e difesa dall'avv. Vitangelo Iacoviello, ed elettivamente CP_1
domiciliata presso il suo studio in Mola di Bari alla via Vittorio Emanuele n. 114/a;
CONVENUTA contro
, rappresentata e difesa dall'avv. Giocondino Romanelli, ed elettivamente Controparte_2
domiciliata presso il suo studio in Conversano alla via Antonio Meucci n. 65;
INTERVENTRICE VOLONTARIA
Oggetto: esecuzione specifica dell'obbligo di concludere un contratto ex art. 2932 c.c.
Conclusioni: come da verbale d'udienza del 04.07.2024
pagina 1 di 7 FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione notificato in data 07.04.2016 conveniva in giudizio Parte_1 CP_1
rilevando l'inadempimento dell'impegno a stipulare un contratto definitivo di compravendita
[...] da questa assunto in sede di sottoscrizione in data 04.08.1995 di scrittura privata, rubricata “preliminare di compravendita”, con riguardo al seguente bene immobile: porzione di fabbricato sito in Noicattaro, in via Genova nn. 61 – 63 – 63 A/A, catastalmente individuata alla partita 2417, foglio 37, p. lla 597, sub. 3.
Esponeva che il corrispettivo d'acquisto, pari a £ 63.000.000, era stato interamente versato al momento della stipula del contratto preliminare;
che nelle condizioni negoziali era stato pattuito che il possesso dell'immobile in favore del promittente acquirente sarebbe seguito al rogito notarile, da perfezionarsi entro e non oltre il termine del 04.08.2015; che con missiva datata 18.03.2016 l'invito, indirizzato alla a comparire dinanzi il notaio da quest'ultima individuato per la redazione del contratto CP_1
definitivo, era rimasto senza riscontro.
Chiedeva, quindi, l'accertamento del proprio adempimento in relazione all'obbligazione assunta in virtù del contratto preliminare di compravendita datato 04.08.1995; l'emissione di una sentenza, ai sensi dell'art. 2932 c.c., avente gli stessi effetti del contratto non concluso, con trasferimento in proprio favore della proprietà del bene immobile promesso in vendita, libero da pesi ed oneri, con ordine al competente Conservatore dei Pubblici Registri Immobiliari di trascrivere la sentenza da emanare, con esonero da qualsiasi responsabilità; l'ordine alla convenuta, o a chi per lei, di rilasciare il possesso dell'immobile all'attore; con vittoria di spese e competenze di causa.
Con comparsa di risposta depositata in data 01.09.2016 si costituiva in giudizio CP_1
negando la volontà di trasferire il bene oggetto di causa - occupato successivamente al proprio acquisto da terzi in comodato e a partire dall'1.07.2015 condotto in locazione da -; Persona_1
disconoscendo la sottoscrizione apposta al contratto preliminare di compravendita, in quanto apocrifa, nonché la fotocopia prodotta di tale scrittura privata e la paternità del documento trattandosi di un modello prestampato e compilato manualmente dall'attore, tale circostanza evincendosi anche da ulteriori elementi, quali l'indicazione di una residenza precedente della il decorso di un lasso di CP_1
tempo notevole fra la stipula del preliminare e quella definitivo, la dichiarazione di avvenuto intero pagamento, di importo identico a quello sostenuto dalla per acquistare il cespite, l'assenza di CP_1 specificazioni in ordine alle modalità di pagamento, il riferimento all'accollo di quote di mutuo, il disinteresse mostrato dall'attore per 21 anni, seguito da una comunicazione in cui aveva fatto riferimento al possesso di una procura a vendere sottoscritta dalla stessa, da questa CP_1
pagina 2 di 7 successivamente revocata, l'identificazione di un notaio in luogo diverso da quello delle residenze di entrambe le parti coinvolte e dell'ubicazione della stessa unità immobiliare.
Specificava che la sottoscrizione, qualora autentica, era stata ottenuta con artifici e raggiri, essendo probabile fosse stata acquisita mentre la stessa svolgeva attività lavorativa alle dipendenze del padre dell'attore; chiedeva, quindi, la verificazione sia dell'autenticità della sottoscrizione a sé riconducibile, sia del riempimento successivo delle altre condizioni negoziali (luogo e data di stipula del preliminare e del definitivo, firma dell'attore); eccepiva la prescrizione del diritto dell'attore per decorso del termine di legge.
Concludeva chiedendo il rigetto della domanda attorea, con il favore delle spese di lite.
Con comparsa d'intervento volontario datata 08.05.2023 si costituiva in giudizio , Controparte_2
sostenendo la simulazione assoluta del negozio giuridico in forza del quale sua Parte_2
madre e di cui era stata amministratrice di sostegno, aveva trasferito il diritto di proprietà vantato in ordine al bene immobile in favore della convenuta;
specificava di essere in possesso di una dichiarazione con la quale la stessa convenuta aveva ammesso che il bene oggetto di causa le era stato attribuito fittiziamente impegnandosi a rimetterlo nella disponibilità di Parte_2
Concludeva, quindi, chiedendo – previa declaratoria di ammissibilità dell'intervento spiegato – il rigetto della domanda attorea, con vittoria di spese.
Istruita la causa in virtù del materiale probatorio prodotto dalle parti processuali e degli ammessi mezzi istruttori, la stessa veniva rinviata all'udienza del 04.07.2024 per la precisazione delle conclusioni ed introitata in decisione con assegnazione dei termini previsti dall'art. 190 c.p.c..
Va esaminato, per ragioni di ordine logico, l'intervento promosso da , atteso che con Controparte_2
il medesimo è stato chiesto il rigetto della domanda attorea sul presupposto della natura simulata del contratto con cui di cui si dichiara erede, avrebbe trasferito il bene oggetto di Parte_2 causa in favore di , nei confronti della quale è stata esercitata l'azione ex art. 2932 c.c. CP_1
Sostiene, infatti, l'interventrice che l'atto di alienazione posto in essere da in Parte_2
favore di avrebbe avuto natura simulata non volendo in alcun modo le parti trasferire il CP_1 bene, di fatto gestito, anche a seguito del decesso di dall'interventrice e Parte_2 dall'attore.
Si tratta di intervento con il quale si propone una domanda del tutto autonoma, atteso che la richiesta di rigetto della domanda attorea presuppone l'accertamento della natura simulata dell'atto di trasferimento in favore di . CP_1
Detta domanda, come evidente, soggiace alle preclusioni processuali.
pagina 3 di 7 Difatti, in tema di intervento volontario, principale o litisconsortile, la preclusione per il terzo interveniente, di compiere atti che, al momento dell'intervento, non sono più consentiti ad alcuna parte, contenuta nell'art. 268, comma 2, c.p.c., opera esclusivamente sul piano istruttorio, non anche su quello assertivo, e deve ritenersi riferita sia alle prove costituende, sia alle prove documentali, valendo per entrambi tali tipi di prova le preclusioni istruttorie per le altre parti;
di talché non è ammessa la tardiva produzione documentale volta a comprovare la legittimazione ad agire dell'interveniente, in quanto la controparte sarebbe privata della possibilità di fornire la relativa prova contraria (Cass. 12463/23; Cass.
20882/18).
La formulazione della domanda costituisce l'essenza stessa dell'intervento principale e litisconsortile, sicché la preclusione sancita dall'art. 268 c.p.c. non si estende all'attività assertiva del volontario interveniente, nei cui confronti non opera il divieto di proporre domande nuove ed autonome in seno al procedimento "fino all'udienza di precisazione delle conclusioni", configurandosi solo l'obbligo, per l'interventore stesso ed avuto riguardo al momento della sua costituzione, di accettare lo stato del processo in relazione alle preclusioni istruttorie già verificatesi per le parti originarie (Cass. 25798/15).
Ne consegue che, essendosi costituita l'interventrice a seguito del maturarsi delle preclusioni istruttorie e non potendosi esaminare la documentazione che la medesima pone a fondamento della ritenuta natura simulata del trasferimento in favore della convenuta, in quanto tardivamente depositata, nessun elemento di prova è stato offerto che consenta di ritenere dimostrata la tesi dell'interventrice.
Deve aggiungersi che non vi sono i presupposti per una rimessione in termini della medesima parte rispetto alle attività processuali precluse, atteso che la ha dichiarato di essere intervenuta in CP_2
giudizio solo dopo aver reperito il documento costituente la controdichiarazione relativa alla simulazione senza indicare quando ciò sarebbe avvenuto e le eventuali ragioni, indipendenti dalla sua responsabilità, che le avrebbero impedito una costituzione tempestiva.
Detta domanda deve pertanto essere respinta.
Venendo alla domanda attorea, la tutela invocata da ai sensi dell'art. 2932 c.c. merita Parte_1
accoglimento per le ragioni che di seguito si vanno ad esporre.
Va preliminarmente disattesa l'eccezione, sollevata dalla convenuta, a mente della quale il diritto dell'attore ad esercitare l'azione giudiziale in disamina si è prescritto, essendo decorso il termine decennale ordinario dal momento della conclusione del contratto preliminare.
Invero “in tema contratto preliminare di vendita di immobile, l'inadempimento del promittente venditore alla stipula del contratto definitivo comporta che la prescrizione del diritto del promissario acquirente all'esecuzione in forma specifica dell'obbligo di contrarre, ex articolo 2932 c.c., inizia a decorrere dalla data di scadenza del termine fissato per la stipula del contratto definitivo stesso (Cass.
pagina 4 di 7 Sez. 2, 15/09/2009, n. 19871; Cass. Sez. 2, 10/12/2001, n. 15587)” (Cass. ordinanza 31369/2022).
Nella fattispecie in esame, il termine per la conclusione del negozio traslativo definitivo è stato indicato nella data del 04.08.2015 (cfr. all. 2 fascicolo di parte attrice/all. 3 fascicolo di parte convenuta) e la domanda giudiziale è stata notificata in data 07.04.2016 (cfr. atto di citazione).
Deve poi tenersi conto dell'esito cui sono pervenute le indagini peritali di natura tecnico – grafica condotte dal consulente d'ufficio, che – a fronte del disconoscimento operato dalla convenuta in CP_1
relazione alla sottoscrizione apposta in calce al contratto preliminare datato 04.08.1995– ha concluso per la riconducibilità alla della firma oggetto di contestazione. CP_1
L'esame delle scritture comparate ha “mostrato totale compatibilità in tutte le caratteristiche grafiche, nonché fondamentali identità gestuali ed esecutive” (cfr. pag. 60 elaborato peritale).
Tale accertamento ha, perciò, escluso “con certezza una ipotesi di imitazione della grafia verificanda in quanto nessun imitatore, seppure abile, potrebbe riproporre tutte le caratteristiche cinetiche, geometriche nonché le peculiarità grafiche che caratterizzano la grafia della sig.ra (cfr. pag. 60 CP_1 elaborato peritale), così concludendo per l'autenticità della sottoscrizione vergata da quest'ultima in calce al negozio giuridico in disamina.
Dette conclusioni – a cui il giudicante ritiene di aderire – stante il rigore del metodo seguito e la correttezza degli accertamenti effettuati e che non vengono messi in discussione dalle osservazioni della parte convenuta (che poggiano su contestazioni che valorizzano solo alcuni elementi calligrafici) paralizzano la tesi sostenuta dalla convenuta che ha negato di aver preso parte al contratto preliminare di vendita.
Né a diverse conclusioni può giungersi valorizzando i dati anomali segnalati dalla convenuta in ordine al contenuto del contratto preliminare: la scelta di una data lontana per il rogito notarile, il pagamento integrale del prezzo, come da quietanza in atti, il diverso indirizzo di residenza della convenuta non assumono valore dirimente in relazione alla ritenuta alterità del documento contrattuale costituendo, al contrario, l'espressione della libera volontà negoziale delle parti (ivi compresa la clausola, da ritenersi erroneamente inserita, che fa riferimento all'accollo del mutuo).
Allo stesso modo nessun supporto probatorio è stato offerto in ordine al dedotto vizio della volontà della promittente venditrice al momento della conclusione del suddetto contratto: l'esistenza di raggiri ed artifizi (invero pure genericamente riferita) non è stata oggetto di alcun riscontro.
Rispetto, poi, alla denunciata compilazione esclusiva del contratto da parte dell'attore, deve rilevarsi come la convenuta – pur lamentando un riempimento abque pactis della scrittura – non abbia proposto la necessaria querela di falso.
pagina 5 di 7 Deve, pertanto, ritenersi che l'obbligazione sorta in virtù della stipula del contratto preliminare, da individuare nell'impegno a perfezionare il contratto definitivo, sia rimasta inadempiuta e che tale inadempimento sia imputabile alla condotta assunta dalla promissaria alienante, che non ha inteso procedere alla conclusione del contratto definitivo, ciò legittimando la soddisfazione del diritto vantato dall'attore in virtù di una pronuncia che raggiunga gli effetti che sarebbero discesi dal contratto definitivo di compravendita qualora concluso.
A tal proposito, deve rilevarsi che il presupposto sotteso al riconoscimento della tutela in argomento deve essere individuato nell'adempimento della prestazione gravante sul contraente che intende avvalersi di tale strumento. Nella fattispecie al vaglio, vertendosi in materia di contratto a prestazioni corrispettive in cui l'obbligazione incombente sul promissario acquirente si sostanzia nella corresponsione del corrispettivo d'acquisto, emerge dagli atti che tale versamento sia avvenuto in sede di stipula del contratto preliminare e che la promittente alienante ne ha dato quietanza (deriva dalla sottoscrizione della l'effetto di ratificare ed interiorizzare la manifestazione di volontà espressa CP_1
nel complessivo tenore del preliminare).
Effettuate dall'attore e documentate (cfr. documentazione depositata telematicamente dall'attore in data
10.05.2023) sia l'adeguamento dello stato dei luoghi dell'immobile rispetto a quanto rappresentato nei titoli abilitativi sia la conseguente regolarizzazione catastale, individuate prima ed accertate dopo dal nominato CTU Ing. (cfr. verbale d'udienza del 10.04.2024), non sussistono elementi che Per_2 ostano al trasferimento del cespite nella titolarità dell'attore.
Le spese seguono la soccombenza – sia in relazione alla parte convenuta sia in relazione alla parte intervenuta - e sono liquidate in dispositivo ai sensi del D.M. 147/2022 in ragione del valore della controversia e dell'attività processuale svolta, in applicazione dei parametri medi (con esclusione della fase istruttoria per la parte intervenuta).
Devono porsi definitivamente a carico della convenuta, in ragione della soccombenza, le spese delle consulenze espletate in corso di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Bari, seconda sezione civile, definitivamente pronunciando sulla domanda promossa da nei confronti di , con l'intervento di , disattesa ogni Parte_1 CP_1 Controparte_2
ulteriore istanza ed eccezione, così provvede:
- accoglie la domanda attorea e, per l'effetto, dispone ai sensi dell'art. 2932 c.c. il trasferimento del diritto di proprietà afferente al cespite immobiliare di seguito identificato in favore di
[...]
“porzione di fabbricato sito in Noicattaro (BA) alla Via Genova castalmente censito Pt_1
pagina 6 di 7 al foglio 37, particella 597, subalterno 5, categoria A/3, classe 3, consistenza 7 vani, rendita: euro 379,60”;
- ordina al Conservatore dei Registri Immobiliari la trascrizione della presente sentenza, con esonero da qualsivoglia responsabilità;
- rigetta la domanda proposta dall'interventrice;
- condanna la convenuta al pagamento, in favore dell'attore, delle spese di lite, che vengono liquidate in € 8.172,54, di cui € 556,54 per esborsi, oltre rimborso spese generali nella misura del 15%, iva e cpa come per legge, da distrarsi ex art. 93 c.p.c. in favore del procuratore della parte attrice dichiaratosi anticipatario;
- condanna l'interventrice volontaria al pagamento delle spese di lite in favore della parte attrice che si liquidano in € 5.810,00, oltre rimborso spese generali nella misura del 15%, iva e cpa come per legge da distrarsi ex art. 93 c.p.c. in favore del procuratore della parte attrice dichiaratosi anticipatario;
- pone definitivamente a carico della convenuta le spese di CTU, come liquidate nel CP_1
decreto reso in data 07.09.2020 e nel decreto reso in data 11.10.2023.
Così deciso in Bari il 19.2.2025
Il Giudice
dott.ssa Marina Cavallo
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