Articolo 8 della Legge 26 gennaio 1963, n. 91
Articolo 7Articolo 9
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13 marzo 1963
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15 agosto 2018
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22 settembre 2019
Art. 8.

Il ((Ministro per i beni e le attivita' culturali e per il turismo)) puo' procedere allo scioglimento degli organi centrali del Club alpino italiano e nominare un commissario straordinario, per accertate gravi deficienze amministrative o per altre irregolarita' tali da compromettere il normale funzionamento dell'Associazione.
La ricostituzione degli Organi centrali e' effettuata entro il termine di sei mesi, prorogabile, per una volta sola, di tre mesi.
Entrata in vigore il 22 settembre 2019