Rigetto
Sentenza 12 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. II, sentenza 12/02/2025, n. 1185 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 1185 |
| Data del deposito : | 12 febbraio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01185/2025REG.PROV.COLL.
N. 00331/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 331 del 2025, proposto dal signor -OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati Giorgio Carta e Giovanni Carta, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
il Ministero dell’economia e delle finanze, in persona del Ministro pro tempore e il Comando Generale della Guardia di finanza, in persona del Comandante Generale pro tempore , rappresentati e difesi ex lege dall’Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;
nei confronti
del signor -OMISSIS-, non costituito in giudizio;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, Sezione Quarta, 20 maggio 2024, n. 10024, resa tra le parti.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell’economia e delle finanze e del Comando Generale della Guardia di finanza;
Visti tutti gli atti della causa;
Dato avviso alle parti ai sensi dell’art. 60 c.p.a.;
Relatore, nella camera di consiglio del giorno 4 febbraio 2025, il Cons. Antonella Manzione e udito per le amministrazioni appellate l’avvocato dello Stato Vittorio Cesaroni;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. Con il ricorso introduttivo del giudizio di primo grado il sig. -OMISSIS- chiedeva l’annullamento della determinazione n. 37692/2024 del 5 febbraio 2024 (notificata il 7 febbraio 2024), con la quale ne è stata disposta l’esclusione dalla procedura concorsuale relativa all’ammissione di n. 1.230 allievi marescialli al 95° corso presso la Scuola Ispettori e Sovrintendenti della Guardia di finanza per l’anno accademico 2023/2024 perché « alla data di effettivo incorporamento, non era in possesso dei requisiti morali e di condotta previsti dall’art. 2 comma 1 lett. b), n. 9, del bando di concorso» .
1.1. In punto di fatto, occorre ancora rilevare che:
- l’appellante ha partecipato a ridetto concorso, per titoli ed esami, per i 1135 posti a disposizione del c.d. “contingente ordinario”;
- su proposta della Sottocommissione per l’accertamento dei requisiti di partecipazione (formulata con verbale n. 18 del 22 gennaio 2024), con provvedimento del Comando Generale della Guardia di finanza prot. 37692/2024 del 5 febbraio 2024 è stato escluso per difetto dei prescritti requisiti di moralità e di condotta, in quanto il 17 settembre 2023, a seguito di un controllo effettuato dalla Polizia locale, era risultato avere un tasso alcolemico superiore alla soglia di rilevanza penale;
- l’accertamento con alcoltest rilevava un tasso alcolemico pari a 1,35 g./l. alla prima misurazione e 1,31 g./l. alla seconda, ed era conseguito ad un sinistro stradale ascrivibile esclusivamente allo stesso, consistito nel tamponamento, con veicolo non sottoposto a revisione, di altro veicolo, coinvolgendone due ulteriori, tutti in sosta;
- per tale fatto veniva deferito alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Modena per il reato di guida in stato di ebbrezza.
2. Il T.a.r. per il Lazio respingeva il ricorso richiamando i principi contenuti nella sentenza della Corte costituzionale del 6 febbraio 2024, n. 40, invocati pure dal ricorrente per contestare la legittimità dell’art. 36, co. 1, lett. b), n. 6 del d.lgs. n. 199 del 1995, che con riferimento agli ispettori replica la previsione già censurata per gli agenti (art. 6, comma 1, lett. i), secondo periodo, del medesimo decreto). Ciò ritenendo che nella specie non abbia trovato applicazione quell’automatismo configurante « un rigido meccanismo preclusivo solo per l’accesso al Corpo della Guardia di finanza, benché il medesimo comportamento non precluda automaticamente l’accesso alla diversa Forza di polizia tenuta specificamente alla sua prevenzione e repressione, la quale deve invece valutarne caso per caso la rilevanza, in sede di ammissione dei candidati al concorso, al fine di verificare il requisito generale dell’incensurabilità della condotta ».
3. Con il ricorso in appello, dopo avere peraltro attualizzato la situazione richiamando il decreto del 6 novembre 2024, n. 931, di condanna alla pena di euro 6.570,00 di ammenda, quale esito del procedimento penale scaturito dalla vicenda, il signor -OMISSIS- ha chiesto la riforma della decisione, previa sospensione cautelare, lamentandone l’erroneità alla stregua delle considerazioni di seguito sinteticamente riportate.
3.1. In primo luogo, la tesi dell’Amministrazione, avallata dal T.a.r. per il Lazio, sarebbe smentita dalla lettura del provvedimento di esclusione, il quale contiene affermazioni univocamente orientate a valorizzare la circostanza della commissione del reato di guida in stato di ebbrezza, ritenuta dunque di per sé ostativa all’ammissione nei ruoli della Guardia di finanza sulla base di un orientamento giurisprudenziale consolidato.
3.2. Ripercorsi quindi tutti i passaggi motivazionali dell’ordinanza con la quale la Sezione ha rimesso alla Corte costituzionale la questione di legittimità dell’art. 6, lett. i), del d.lgs. n. 199/1995, ne ha evocato l’identico tenore letterale rispetto alla norma applicata nel caso di specie, ovvero l’art. 36, comma 1, lett. b), del medesimo decreto. Ciò al fine di chiedere la rimessione alla Corte, mutatis mutandis , anche di tale previsione, che egualmente « (…) non appare sorretta da una giustificazione razionale, né tiene conto delle specificità sanzionatorie della relativa fattispecie, che privilegia l’accesso al lavoro sostitutivo di pubblica utilità quale modalità di recupero e di reinserimento, premiandone il buon esito con una particolare ipotesi di estinzione del reato » (Cons. Stato, sez. II, ord. n. 4481/2023). Essendo, cioè, la disposizione legislativa applicata la “versione gemella” di quella prevista dal d.lgs. n. 199/1995 per l’arruolamento nel ruolo degli agenti della stessa Forza di polizia che è stata dichiarata costituzionalmente illegittima dalla Corte costituzionale con la pronuncia n. 40 del 2024, ne deriverebbe automaticamente l’illegittimità dell’esclusione effettuata sulla base dell’art. 36, comma 1, lett. b), n. 6, del d.lgs. n. 199/1995 nonché della previsione del bando che ne costituiva pedissequa applicazione.
3.3. Con un secondo motivo di gravame, ha lamentato il difetto di motivazione dell’atto impugnato, che non reca traccia di un qualche accertamento compiuto dall’Amministrazione, né presenterebbe una motivazione ulteriore rispetto alla menzione dell’episodica guida in stato di ebbrezza, per come rilevata dalla Polizia locale di Modena in occasione del sinistro del 17 settembre 2023. Non vi sarebbe pertanto stata una corretta valutazione dei fatti qualificandoli come di lievissima entità, non avendo l’appellante arrecato danni a persone, ma solo a veicoli parcheggiati, sicché avrebbe assunto rilievo la sola circostanza dell’essere egli indagato, pro tempore , in un procedimento penale per un reato contravvenzionale, come tale anche irrilevante ai fini del concorso in esame, il cui bando menzionava solo i delitti non colposi.
4. Alla camera di consiglio del 4 febbraio 2025, la causa è stata trattenuta in decisione per la definizione del giudizio con sentenza in forma semplificata, sentite le parti, come da verbale.
DIRITTO
5. Il gravame è infondato (circostanza che consente di non valutare l’esigenza di integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i candidati in graduatoria, comunque possibile giusta la notifica ad uno di essi posta in essere dall’appellante).
6. L’art. 36, co. 1, lett. b), n. 6, del d.lgs. 12 maggio 1995, n. 199, comprende tra i requisiti di ammissione al concorso per l’accesso al ruolo degli ispettori della Guardia di finanza innanzi tutto il possesso di quelli di cui all’art. 26 della legge 1° febbraio 1989, n. 53. Tale norma a sua volta richiede, per l’accesso ai ruoli del personale delle Forze di polizia, « il possesso delle qualità morali e di condotta stabilite per l’ammissione ai concorsi della magistratura ordinaria », dunque l’« essere di condotta incensurabile », come previsto dall’art. 2, co. 2, lett. b- bis ), del d.lgs. 5 aprile 2006, n. 160. La disposizione è stata poi integrata dall’art. 33 del d.lgs. 29 maggio 2017, n. 95, mediante la precisazione che « sono causa di esclusione dall’arruolamento anche l’esito positivo agli accertamenti diagnostici, la guida in stato di ebbrezza costituente reato, l’uso o la detenzione di sostanze stupefacenti o psicotrope a scopo non terapeutico, anche se saltuari, occasionali o risalenti ». Analoga integrazione ha riguardato, come noto, l’arruolamento come agente, di cui si occupa(va) l’art. 6, co. 1, lett. i), oggetto della decisione della Corte costituzionale n. 40 del 2024, limitatamente alle parole « la guida in stato di ebbrezza costituente reato »: la Corte ha infatti rilevato che tale condotta « non opera, per l’accesso alle altre Forze di polizia diverse dal Corpo della Guardia di finanza, quale causa automatica di esclusione dal concorso, ma deve essere valutata dall’amministrazione caso per caso, quale elemento utile ad accertare il requisito dell’incensurabilità della condotta », ritenendo quindi che la norma configurasse « un rigido meccanismo preclusivo solo per l’accesso al Corpo della Guardia di Finanza » che comportava un’irragionevole disparità di trattamento a detrimento di coloro che aspirano a farne parte rispetto ai candidati ai concorsi relativi alle altre Forze di polizia, in violazione del principio di eguaglianza.
7. Il primo motivo di gravame, attingendo ad ampi stralci dell’ordinanza di rimessione della Sezione della questione di legittimità costituzionale dell’art. 6 del d.lgs. n. 199 del 1995, ne invoca l’applicazione anche alle previsioni di analogo tenore contenute nella norma “gemella” riferita agli ispettori (art. 36), in quanto reca lo stesso indebito automatismo esclusivo.
8. Il Collegio, pur non potendo non concordare sulla sussistenza di tale indebito automatismo anche nella formulazione del più volte ricordato art. 36 nella parte qui di interesse, ritiene la questione irrilevante ai fini della decisione della vicenda di cui è causa, non avendo l’Amministrazione fatto alcun uso di tale automatismo.
Vero è, in effetti, come sostenuto dall’appellante, che il provvedimento impugnato contiene un espresso richiamo sia all’esplicita causa di esclusione contemplata nel bando, sia alla giurisprudenza (antecedente alla pronuncia della Consulta) che aveva avallato la valutazione anche di un episodio singolo e risalente nel tempo di guida in stato di ebbrezza, poi positivizzata con la ricordata novella del 2017 mediante l’inserimento della relativa previsione nel corpo –tra l’altro – dell’art. 36 del d.lgs. n. 199/1995.
Il Collegio ritiene tuttavia che tale richiamo possa essere considerato ultroneo e finanche inopportuno, in quanto evoca clausole di stile tipiche della prassi pregressa, della quale l’atto, adottato in data 5 febbraio 2024 – ovvero il giorno prima della pubblicazione della sentenza della Corte costituzionale – innegabilmente risente; ma non capace di inficiarne la correttezza. Quanto detto per l’evidente ragione che ridetto atto si palesa come plurimotivato, ovvero, più correttamente, come diffusamente motivato (anche) sulle circostanze specifiche poste a base della scelta espulsiva. Come ben rappresentato dal T.a.r. per il Lazio, nella vicenda di cui è causa l’Amministrazione non si è limitata affatto a richiamare la pendenza del precedente penale (che l’appellante qualifica come sottoposizione allo stesso “ pro tempore ”, pretermettendo non solo che ridetta “temporaneità” è intrinseca ad ogni pendenza, ma soprattutto che medio tempore essa si è risolta in una condanna a pena pecuniaria, e non in un’assoluzione), ma ne descrive in dettaglio gli elementi costitutivi. Il ricorrente, cioè, è stato riscontrato positivo all’alcoltest non a seguito di un normale controllo di polizia stradale, ma all’esito di un sinistro che evidentemente e per mero caso fortuito non ha comportato coinvolgimento di persone, avendo egli letteralmente “travolto” tre veicoli in sosta, per giunta alla guida di un’autovettura non revisionata. Il fatto peraltro accadeva nella fase di svolgimento della procedura concorsuale (“ a concorso in atto ”, come testualmente riportato nel provvedimento impugnato, a stigmatizzare il maggior disvalore della condotta) e dunque ben poteva – recte , doveva – essere preso in considerazione per la sua vicinanza cronologica quale fattore potenzialmente preclusivo di una prognosi favorevole all’incorporamento, per giunta nel grado di ispettore, che implica anche l’esercizio di poteri gerarchici.
9. L’arresto del Giudice delle leggi comporta dunque sicuramente che l’esclusione dal concorso di un candidato non può fondarsi unicamente sull’« impatto sulla valutazione della incensurabilità della sua condotta di ridetta condanna penale » per il reato di guida in stato di ebbrezza, ma « la circostanza deve essere valutata in concreto […] motivando, egualmente in concreto, sulla sua compatibilità con lo svolgimento di funzioni implicanti particolari requisiti di moralità» e con l’esclusione di «formule stereotipe adattabili a qualsivoglia situazione, sì da figurare una surrettizia reintroduzione del requisito espunto dall’ordinamento » (sent. n. 5982 del 2024). Il che è, come detto, quanto avvenuto nel caso di specie. Avendo dunque in concreto l’Amministrazione circostanziato la fattispecie per come analiticamente descritta dalla Polizia locale, non si vede a quale istruttoria aggiuntiva sarebbe stata tenuta, non potendo certo dare rilievo in motivazione alla mancata causazione di danni a persone, oltre che a cose, trattandosi di evenienza del tutto casuale e di per sé inidonea a sminuire la pericolosità della condotta e conseguentemente il suo disvalore sociale.
Come già evidenziato dalla Sezione in una fattispecie analoga, che per ragioni speculari ha condotto a conclusioni diametralmente opposte (v. Cons. Stato, sez. II, 4 settembre 2024, n. 7384), nell’esercizio del potere l’Amministrazione deve proprio « esaminare le circostanze concrete in cui la condotta è stata realizzata – tenendo conto, per esempio, della contestuale commissione di ulteriori violazioni del codice della strada (nella specie, la circolazione con veicolo non sottoposto a revisione, il che la rendeva ulteriormente pericolosa, n.d.r.), del provocato rischio di danno a persone o cose (nella specie, tradottosi in un danno effettivo a tre veicoli in sosta, non essendo fortunatamente presenti sul posto pedoni e veicoli in transito, n.d.r.), dello stato di alterazione del soggetto ( che ne ha comportato la sottoposizione ad alcoltest, n.d.r.) – per appurare se esse denotino in concreto la mancanza del requisito dell’incensurabilità della condotta, dando puntualmente conto in motivazione dell’esito di tale valutazione ».
10. Quanto sopra detto esclude sia la rilevanza, ai fini del presente giudizio, della questione di legittimità costituzionale dell’art. 36 del d.lgs. n. 199 del 1995, sia la fondatezza di entrambi i motivi di gravame, non avendo trovato applicazione nel caso di specie alcun automatismo escludente, in quanto la guida in stato di ebbrezza ritenuta rilevante a fondare l’esclusione è stata valutata in concreto, richiamando i (soli) rilievi della Polizia locale di Modena sol perché di per sé indicativi in maniera esaustiva di un comportamento che per circostanze di tempo e di luogo è stato ritenuto incompatibile con i futuri compiti di un ispettore della Guardia di finanza.
11. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Condanna l’appellante al pagamento delle spese di giudizio, che liquida in euro 3.000/00 (tremila/00), oltre accessori, se dovuti, che liquida a favore delle Amministrazioni costituite.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all’oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare l’appellante.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 4 febbraio 2025 con l’intervento dei magistrati:
Oberdan Forlenza, Presidente
Giovanni Sabbato, Consigliere
Antonella Manzione, Consigliere, Estensore
Francesco Guarracino, Consigliere
Carmelina Addesso, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Antonella Manzione | Oberdan Forlenza |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.