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Sentenza 5 giugno 2025
Sentenza 5 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Latina, sentenza 05/06/2025, n. 1084 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Latina |
| Numero : | 1084 |
| Data del deposito : | 5 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Latina – Seconda Sezione Civile - in persona del Giudice
Istruttore in funzione di giudice monocratico dott.ssa Laura Gigante ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 966/2022, avente ad oggetto: risarcimento danni, vertente
TRA
, rapp.to e difeso, congiuntamente e disgiuntamente, in virtù Parte_1
di procura in calce all'atto di citazione, dagli avv.ti Guido Addessi e Onorato
D'Adamo, elettivamente domiciliato presso lo studio del primo in Fondi alla via XXIV Magigio n. 3
ATTORE
E
, in persona del legale Controparte_1
rapp.te p.t., rapp.ta e difesa, in virtù di procura in calce allatto di citazione, dall'avv. Rachele Ambrosio, elettivamente domiciliata presso la sede dell'Ente in , Via P.L. Nervi, Centro Direzionale Latina Fiori CP_1
E
TT AU, rapp.to e difeso, in virtù di procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta, dall'avv. Paolo TT, presso il cui studio elettivamente domicilia in al viale P.L. Nervi n. 252 CP_1
CONVNEUTI
E , residente come in atti CP_2
CONVNEUTO CONTUMACE
CONCLUSIONI
Come da verbale di udienza del 6.2.2025.
ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI
FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato conveniva Parte_1
in giudizio l' nonché i dott.ri e CP_1 Controparte_3 CP_2
, affinché accertata la loro responsabilità nella causazione del fatto,
[...]
venissero condannati, in solido tra loro, al risarcimento del danno nella misura di euro 180.000,00 o in quella di ritenuta giustizia.
A tal fine deduceva che in data 3.11.2019 l'attore, a causa di una caduta accidentale, perveniva presso il P.S. dell'Ospedale Fiorini Di Terracina e successivamente presso il reparto di Ortopedia e Traumatologia, ove gli era diagnosticata “frattura scomposta e pluriframmentaria tibia e perone dx con interessamento del malleolo posteriore”. Era pertanto sottoposto a giorni 11 di trazione e successivamente ad intervento di riduzione della frattura. All'esito di edema e persistere di sintomatologia dolorosa, in data 20.3.2020 l'attore si recava presso il P.S. dell'Ospedale di Fondi, ove era dimesso con diagnosi di
“Erisipela e sospetta tromboflebite”. In data 29.04.2020, era sottoposto ad intervento di fistolectomia e di rimozione di dispositivo impiantato da tibia e fibula con diagnosi di “Fistola cutanea secernente in esito a frattura parziale del condilo tibiale con mezzi di sintesi”.
Si costituiva in giudizio l' contestando le avverse difese Parte_2
e chiedendo il rigetto della domanda, essendo stata l'attività espletata dai sanitari corretta e conforme ed essendo state poste in essere dalla struttura tutte le procedure volte a prevenire ogni possibile complicanza.
Si costituiva in giudizio TT AU, il quale rappresentava il pieno rispetto delle linee guida in ordine all'intervento ad alla sua esecuzione.
Non si costituiva , ritualmente citato in giudizio. CP_2
- 2 - Prodotta documentazione, disposta ctu medica, all'udienza del 6.2.2025 la causa era riservata in decisione ai sensi dell'art. 281 sexies comma 3 c.p.c..
Preliminarmente va dichiarata la contumacia di CP_2
ritualmente citato e non comparso.
Nel merito la domanda attorea è parzialmente fondata nei termini di cui alla seguente motivazione.
In materia di responsabilità medica, l'attuale disciplina è regolata dalla
Legge n. 24 del 2017 (c.d. - ), mediante la quale il Legislatore è Pt_3 Pt_4
intervenuto sulla normativa previgente - Legge n. 189 del 2012, di conversione con modificazioni del D. L. n. 158 del 2012 (c.d. decreto Balduzzi) - operando una espressa qualificazione della natura della responsabilità civile in subiecta materia.
In particolare, suddetta legge, introducendo una bipartizione della responsabilità in ragione della differenziazione della posizione della struttura sanitaria, ancora di natura contrattuale, da quella dell'esercente la professione sanitaria, ora di natura extracontrattuale, ha comportato una modifica della disciplina sostanziale, con importanti conseguenze in termini di prescrizione, onere della prova e danno risarcibile.
Ciò posto, deve osservarsi che i fatti oggetto di causa risalgono all'anno
2019, pertanto si applicherà sia nella disciplina sostanziale che processuale il disposto della legge Gelli.
Deve ritenersi recepita la precedente qualificazione giurisprudenziale della responsabilità della struttura sanitaria come contrattuale, mentre per i sanitari saranno applicabili le norme in materia di responsabilità extracontrattuale.
Con sentenza n. 9556 del 2002, la Suprema Corte ha definitivamente chiarito che il rapporto intercorrente tra la struttura sanitaria pubblica o privata e il paziente ha fonte in un contratto obbligatorio atipico (c.d. contratto di
«spedalità» o di «assistenza sanitaria») che si perfeziona anche sulla base di fatti concludenti — con la sola accettazione del malato presso la struttura (Cass.
- 3 - 13 aprile 2007, n. 8826) — e che ha ad oggetto l'obbligo di quest'ultima di adempiere sia prestazioni principali di carattere strettamente sanitario, sia prestazioni secondarie ed accessorie (fra cui prestare assistenza al malato, fornire vitto e alloggio in caso di ricovero, ecc.).
Si tratta di un contratto a prestazioni corrispettive da cui, a fronte dell'obbligazione al pagamento del corrispettivo (da parte del paziente, dell'assicuratore ovvero del Servizio Sanitario Nazionale) insorgono, a carico della struttura sanitaria, accanto a quelli di tipo alberghiero (somministrazione di vitto e alloggio), obblighi di messa a disposizione del personale medico ausiliario, del personale paramedico, nonché di apprestamento di tutte le attrezzature necessarie, anche in vista del manifestarsi di eventuali complicazioni o emergenze (cfr., Cass., sez. Un., n. 9556/2002, cit.; in senso conforme, Cass. Sez. III, 11 maggio 2009, n. 10473; si devano anche Cass., sez.
III, 14 giugno 2007, n. 13593, Cass. Sez. III, 26 gennaio 2006, n. 1698, Cass., sez. III, 14 luglio 2004, n. 13066).
Ne deriva che la responsabilità risarcitoria della struttura sanitaria, per l'inadempimento e/o per l'inesatto adempimento delle prestazioni dovute in base al contratto di spedalità, va inquadrata nella responsabilità contrattuale ex art. 1218 c.c. e nessun rilievo a tal fine assume il fatto che la struttura (sia essa un ente pubblico o un soggetto di diritto privato) per adempiere le sue prestazioni si avvalga dell'opera di suoi dipendenti o di suoi collaboratori esterni — esercenti professioni sanitarie e personale ausiliario — e che la condotta dannosa sia materialmente tenuta da uno di questi soggetti. Infatti, a norma dell'art. 1228 c.c., il debitore che per adempiere si avvale dell'opera di terzi risponde anche dei fatti dolosi o colposi di costoro, sicché neppure rileva la circostanza che il medico che eseguì l'intervento chirurgico fosse o meno inquadrato nell'organizzazione aziendale della casa di cura (ovvero dell'ospedale), né che lo stesso fosse stato scelto dal paziente ovvero fosse di sua fiducia (cfr., in tal senso, Cass., sez. III, 14 giugno 2007, n. 13593; Cass.
26 gennaio 2006, n. 1698), posto che la prestazione del medico è comunque
- 4 - indispensabile alla casa di cura ovvero all'ospedale per adempiere l'obbligazione assunta con il paziente e che, ai fini qualificatori predetti, è sufficiente la sussistenza di un nesso di causalità (rectius, di occasionalità necessaria) tra l'opera del suddetto ausiliario e l'obbligo del debitore (cfr., in tal senso, tra le tante, Cass., sez. III, 17.5.01 6756; 24.1.2007 n. 1516; vds. anche Cass., S.U., n. 9556/2002, cit.).
La responsabilità che dall'esplicazione dell'attività del terzo direttamente consegue in capo al soggetto che se ne avvale riposa invero sul principio cuis commoda et eius incommoda o, più precisamente, nell'appropriazione o avvalimento dell'attività altrui per l'adempimento della propria obbligazione, comportante l'assunzione del rischio per i danni che al creditore derivano.
A tale stregua, la struttura sanitaria è direttamente responsabile allorquando l'evento dannoso risulti da ascriversi alla condotta colposa del medico della cui attività essa si è comunque avvalsa per l'adempimento della propria obbligazione contrattuale, pure se questi abbia effettuato (quand'anche a sua insaputa;
cfr. Cass. 17.5.2001 n. 6756) un intervento di tipo diverso rispetto a quello originariamente pattuito con il paziente.
L'azienda ospedaliera “debitrice” risponde quindi direttamente di tutte le ingerenze dannose che ai dipendenti, ai terzi preposti e in generale ai soggetti della cui opera si è comunque avvalsa sono state rese possibili dalla posizione conferitagli rispetto al creditore/danneggiato, e cioè dei danni che i medesimi hanno potuto arrecare in ragione di quel particolare contatto cui sono risultati esposti nei loro confronti i creditori/danneggiati (cfr. Cass. 20.4.2016 n. 7768).
Inquadrata nell'ambito contrattuale sia la responsabilità della struttura sanitaria nel rapporto con il paziente che la responsabilità del sanitario, si è ritenuto che il problema del riparto dell'onere probatorio dovesse seguire i criteri fissati in materia contrattuale, alla luce del principio enunciato in termini generali dalle Sezioni Unite della Suprema Corte con la sentenza 30 ottobre
2001, n. 13533, per cui il paziente che agisce in giudizio deducendo l'inesatto
- 5 - adempimento dell'obbligazione sanitaria avrebbe dovuto provare il contratto
(fondato sul contatto sociale) ed allegare l'inadempimento del medico, restando a carico del debitore l'onere di provare l'esatto adempimento.
Con la conseguenza per cui la distinzione tra interventi di facile esecuzione e prestazioni implicanti la risoluzione di problemi tecnici di particolare complessità non avrebbe più rilevato quale criterio di distribuzione dell'onere della prova, ma avrebbe dovuto essere apprezzata per la valutazione del grado di diligenza e del corrispondente grado di colpa, restando in ogni caso a carico del sanitario allegare e provare che la prestazione era di particolare difficoltà. La questione è stata successivamente affrontata funditus dalle
Sezioni Unite Civili (cfr. sentenza 11 gennaio 2008, n. 577), che hanno statuito che l'inadempimento rilevante nell'ambito dell'azione di responsabilità per risarcimento del danno nelle obbligazioni così dette di comportamento non è qualunque inadempimento, ma solo quello che costituisce causa (o concausa) efficiente del danno. Ciò comporta che l'allegazione del creditore non può attenere ad un inadempimento, qualunque esso sia, ma ad un inadempimento, per così dire, qualificato, e cioè astrattamente efficiente alla produzione del danno. Competerà al debitore dimostrare o che tale inadempimento non vi è proprio stato ovvero che, pur esistendo, non è stato nella fattispecie causa del danno.
Ne consegue che, nelle cause di responsabilità professionale medica, il paziente non può limitarsi ad allegare un inadempimento, quale che esso sia, ma deve dedurre l'esistenza di una inadempienza astrattamente efficiente alla produzione del danno, di talché, solo quando lo sforzo probatorio dell'attore consenta di ritenere dimostrato il contratto (o contatto sociale) e l'insorgenza o l'aggravamento della patologia, con l'allegazione di qualificate inadempienze in tesi idonee a porsi come causa o concausa del danno, scatterà l'onere del convenuto di dimostrare o che nessun rimprovero di scarsa diligenza o di imperizia può essergli mosso, o che, pur essendovi stato un suo inesatto adempimento, questo non ha avuto alcuna incidenza eziologica nella
- 6 - produzione del danno (Cass. civ. SS.UU. 11 gennaio 2008, n.577; Cass. civ. 26 febbraio 2013, n. 4792; Cass. civ. 21 luglio 2011, n. 1593; 12 dicembre 2013
n. 27875) ed indicare quale sia stata l'altra e diversa causa, imprevista ed imprevedibile, né superabile con l'adeguata diligenza qualificata, che l'ha determinato (Cass. 21.4.2016 n. 8035; 6.5.2015 n. 8989; 21.7.2011 n. 15993;
7.6.2011 n. 12274).
Con riferimento, poi, al profilo concernente l'accertamento del nesso causale tra condotta del medico o della struttura sanitaria ed evento dannoso, va poi ricordato che tale valutazione, in sede civile, pur ispirandosi ai criteri di cui agli artt. 40 e 41 c.p. (secondo i quali un evento è da considerare causato da un altro se il primo non si sarebbe verificato in assenza del secondo, nonché al criterio della cosiddetta causalità adeguata, sulla base del quale, all'interno della serie causale, occorre dar rilievo solo a quegli eventi che non appaiano - ad una valutazione "ex ante" - del tutto inverosimili) presenta tuttavia notevoli differenze in relazione al regime probatorio applicabile, stante la diversità dei valori in gioco tra responsabilità penale e responsabilità civile. Pertanto, mentre nel processo penale vige la regola della prova "oltre il ragionevole dubbio", in materia civile vige la regola della preponderanza dell'evidenza o del "più probabile che non", (Cass. Civ. S.U. 11.1.08 n. 576; 29.2.2016 n. 3893;
22.2.2016 n. 3428).
Si tratta di uno standard di “certezza probabilistica” non ancorato
“esclusivamente alla determinazione quantitativa - statistica delle frequenze di classi di eventi (c.d. probabilità quantitativa o pascaliana), che potrebbe anche mancare o essere inconferente”, ma che deve essere “verificato riconducendone il grado di fondatezza all'ambito degli elementi di conferma (e nel contempo di esclusione di altri possibili alternativi) disponibili in relazione al caso concreto
(c.d. probabilità logica o baconiana)” (cfr. Cassazione civile, sez. III,
08/07/2010, n. 16123).
A seguito dell'esame della documentazione clinica, il collegio peritale nelle persone dei dott.ri , medico legale e Persona_1 Persona_2
- 7 - specialista in ortopedia e traumatologica, con giudizio che questo giudice fa proprio perché adeguatamente motivato ed immune da vizi logici e scientifici, ha concluso per la sussistenza di una condotta colposa imputabile alla struttura ospedaliere.
Dall'esame della documentazione in atti si evince che l'attore in data
03.11.2019, riportava, a seguito di caduta accidentale “trauma facciale con ferita lacera regione sopraciliare di dx. trauma caviglia dx con sospetta lesione ossea”, ed a seguito degli accertamenti radiografici veniva documentata una
“Frattura al III medio del perone, pluriframmentaria e scomposta e frattura scomposta pluriframmentaria al III distale della tibia con interessamento del malleolo posteriore”.
L'attore era ricoverato presso il reparto di ortopedia e l'arto inferiore veniva correttamente posto in trazione transcheletrica allo scopo di evitare ulteriore scomposizione dei frammenti di frattura e ridurre il rischio di disturbi vascolari.
In data 12.11.2019 era sottoposto ad intervento chirurgico di riduzione e osteosintesi con placca e viti a stabilità angolare: dalla descrizione presente in cartella clinica il Collegio peritale conclude che “l'intervento risulta correttamente eseguito e privo di complicanze intraoperatorie. Nella stessa data risulta eseguito un controllo radiografico post-operatorio, di cui non si hanno le immagini, che documentava 'Controllo post-operatorio dopo riduzione con osteosintesi metallica che mostra buon allineamento dei monconi di frattura'”.
Al controllo radiografico del 16.01.2019 risultava “Focolaio di frattura pluriframmentaria metaepifisaria distale della tibia trattata con placca metallica avvitata e del III medio-distale della diafisi peroneale. Evidenti segni di consolidazione”.
Un successivo esame radiografico del 18.01.2020 riferiva “Controllo di frattura pluriframmentaria dell'estremità distale della tibia trattata con placca e viti e controllo frattura del segmento medio-distale diafisario del
- 8 - perone con terzo frammento. Si rimanda ad una valutazione specialistica”.
Posto il manifestarsi di gamba gonfia e dolente l'attore si recava in data
20.03.2020 presso il P.S. dell'Ospedale di Fondi “dove veniva riscontrata la presenza di “edema duro e distrofie cutanee terzo inferiore gamba dx acr respiro fisiologico”, ed un esame radiografico documentava “esiti di frattura scomposta di tibia e perone, in trattamento con osteosintesi metallica. Presenza di callo osseo esuberante, sul versante esterno della frattura tibiale. Non evidenza di significative alterazioni strutturali da radiogrammi in esame”. Gli esami ematici evidenziavano un aumento dei valori degli indici di flogosi e nella stessa data veniva dimesso con diagnosi di erisipela in sospetta tromboflebite e prescrizione di terapia antitrombotica ed antibiotica”.
Nella ricostruzione degli eventi il Collegio riferisce che “La consulenza ortopedica effettuata il 26.03.2020 presso il PS dell'Ospedale di Terracina obiettivava la presenza di una deiscenza della ferita chirurgica con secrezione corpuscolata ed un successivo esame colturale da tampone ferita risultava positivo per Staphilococcus aureus. … il paziente effettuava periodiche medicazioni ma per il perdurare di tale stato clinico locale, che aveva anche causato una esposizione del mezzo di sintesi, in data 28.04.2020 si ricoverava nuovamente presso l'Ospedale di Terracina dove veniva sottoposto ad intervento chirurgico di fistolectomia e rimozione dei mezzi di sintesi. Nella descrizione dell'intervento non risulta lo stato locale della frattura, ma veniva riscontata la rottura di quattro viti: appare plausibile che il quadro infettivo abbia causato una alterazione osteostrutturale, del resto già documentata in occasione del controllo radiografico del febbraio 2020, con conseguente mobilizzazione del mezzo di sintesi. …Il perdurare di uno stato infettivo ha causato l'insorgenza di una pseudartrosi settica del III distale di tibia, come riscontrato in occasione della vista del 15.06.2020 presso la ”. Parte_2
Richiesta dai consulenti ed autorizzata dal Tribunale la consulenza di uno specialista infettivologo, il dott. , quest'ultimo, Persona_3 premettendo l'analisi degli indici di infezione post operatoria, concludeva per
- 9 - la sussistenza nel caso de quo di infezione nosocomiale.
In particolare illustrava la diversa classificazione delle infezioni in precoci ovvero tardive. “La patogenesi delle infezioni associate ai dispositivi per la fissazione delle fratture è correlata ai microrganismi che crescono nei biofilm, che rendono queste infezioni difficili da trattare. Queste infezioni vengono classificate come precoci (10 settimane) a seconda dell'intervento implantologico. La maggior parte delle infezioni sono causate da stafilococchi
e vengono acquisite durante traumi (nelle lesioni penetranti) o successive procedure di fissazione della frattura. Per diagnosticare accuratamente
l'infezione è solitamente necessaria una combinazione di studi clinici, di laboratorio, istopatologici, microbiologici e di imaging”.
Conclude affermando che “La vicenda clinica del signor Parte_1
in gran parte può rientrare nella descrizione epidemiologica, posta nel
[...]
precedente capoverso, della patologia da cui è stato interessato, cioè
l'infezione da TA aureus e AC cloacae dei mezzi di sintesi impiantati sulla frattura di gamba destra”.
Tra i sintomi l'ausiliario enuclea “dolore locale (osseo) profondo, sensazione di calore, edema ed eruzione cutanea, oltre a sintomi generali, come inappetenza e febbre”, per poi concludere che “La sintomatologia accusata dal periziando rientra in un quadro che ha evidenziato rash cutaneo, manifestazione probabilmente collegata alla presenza di stafilococchi, dolorabilità e fistole drenanti. Le ferite chirurgiche secretorie purulente e la formazione di fistole cutanee sono reperti particolarmente significativi di un'infezione in divenire e di per sé, come criterio maggiore, consentono la diagnosi di infezione di infezione di osteosintesi. Tali manifestazioni cliniche sono state evidenziate nel decorso cinico, come attestato dalle numerose certificazioni e trovano la loro spiegazione nella progressiva distruzione tessutale da parte dell'infezione. I criteri di conferma di un'infezione dei mezzi di sintesi (OAI) sono comunque rispettati. È infatti presente un criterio maggiore, la fistola che drenava materiale purulento nella sede della ferita,
- 10 - insieme a una serie di criteri minori, la sintomatologia come detto, la leucocitosi neutrofila, la PCR e la VES elevate, la febbre, alcuni segni radiologici, la scintigrafia”.
In particolare “la manifestazione iniziale può essere considerata il
20.03.2020, allorquando il signor si recava presso il Pronto Soccorso Pt_1 dell'Ospedale San Giovanni di Dio di Fondi per febbre a 38,1°c, misurata alle
11:04, edema della gamba destra in pregressa frattura pluriframmentaria scomposta gamba destra. Siamo in tutte le ipotesi in atti, nei termini temporali per identificare la presenza di una infezione dei mezzi di sintesi di tipo tardivo
(>10 settimane), se consideriamo come esordio il ricovero del secondo intervento, ma a dire il vero il periziando riferisce in anamnesi la comparsa di sintomatologia dolorosa nelle prime settimane di febbraio 2020. Anche non dando particolare risalto a tale riferimento, in quanto nella documentazione in atti i referti delle visite di controllo effettuate presso l'ambulatorio ortopedico di Fondi non riportano tale dato, si rispettano in ogni caso come detto i criteri di definizione di una infezione di tipo tardivo dei mezzi di sintesi. A dire il vero in un esame radiologico del 17.02.2020 erano stati rilevati “segni osteoproduttivi di tipo degenerativo”, con il suggerimento di effettuare un controllo specialistico. La trasmissione è con elevata probabilità avvenuta nel corso dell'intervento, avendo avuto una evoluzione che ha coinvolto i tessuti ossei, a tipo osteomielite, a cominciare da un'infezione dell'apparecchio di sintesi e un decorso difficoltoso con un recupero funzionale e morfologico destruente e invalidante. I microrganismi cresciuti in coltura, stafilococco
MSSA ed Enterobatterio, sono dei tipici batteri da contaminazione nosocomiale ... È soddisfatto anche il criterio topografico, in quanto l'infezione della ferita chirurgica ha interessato i tessuti corrispondenti alla sede dell'intervento chirurgico sino a coinvolgere le strutture sottostanti creando così un focolaio settico. Da un punto di vista dell'epicrisi infettivologica si tratta di un'infezione di mezzi di osteosintesi da stafilococchi e enterobatteri e in conclusione trattasi pertanto con elevata probabilità di un'ICA avvenuta nel
- 11 - corso dell'intervento”.
In ordine alla valutazione dell'intervento afferma il Collegio che “non è possibile individuare criticità in ordine alla esecuzione del trattamento di osteosintesi del 12/11/2019. In particolare, risulta corretta la scelta attendistica messa in atto successivamente all'accesso del paziente presso la struttura, comportamento necessario in occasione di fratture del terzo distale di tibia, distretto caratterizzato da una particolare anatomia (assenza di strutture muscolari sovra-ossee, sottile strato di tessuti molli costituito da tegumenti e tendini, labilità della circolazione locale). Tali condizioni impongono il rispetto di un periodo di attesa volto a ridurre la possibilità di insorgenza di sofferenza dei tessuti molli, in relazione al quadro di edema post- traumatico. Anche all'analisi della procedura chirurgica non sono individuabili errori tecnici. La procedura chirurgica appare essersi realizzata secondo gli standard previsti in letteratura scientifica di merito e secondo le procedure consuete, in particolare da operatori ampiamente formati nello specifico settore. Altrettanto idoneo appare il piano dei controlli clinico- strumentali e il processo riabilitativo, così come consigliato. Pertanto,
l'intervento iniziale appare privo di elementi di inadeguatezza”.
Invece il Collegio non ritiene “adeguata la scelta attuata dagli specialisti ortopedici in presenza di una iniziale riparazione volta in senso degenerativo, condizione che, nel rischio poi concretamente realizzatosi di pseudartrosi settica con alterazione dell'asse tibiale, meritava un trattamento ortoplastico. In sostanza, mentre risulta scevro da critiche il percorso terapeutico specialistico iniziale (attesa e osteosintesi nel novembre 2019), non appare condivisibile la scelta terapeutica messa in atto a fronte dell'evidenza dello stato infettivo, in particolare nel momento in cui non è stato programmato un intervento di ortoplastica”.
Concludono pertanto i consulenti affermando che l'infezione da tampone su ferita da AC cloacae e TA aureus, sia
“riconducibile, con criterio probabilistico e di compatibilità causale,
- 12 - all'intervento chirurgico di osteosintesi della frattura biossea”.
Non risulta in atti prova dell'effettiva adozione di concrete misure di prevenzione dei rischi derivanti dalle infezioni ospedaliere.
Concludono pertanto i consulenti che “non si può che registrare la presenza di un comportamento non sufficientemente adeguato nei confronti della gestione della criticità (prevenzione infezioni nosocomiali)”.
Orbene è pacifico in giurisprudenza che “in tema di responsabilità civile, il nesso causale è regolato dal principio di cui agli art. 40 e 41 c.p., per il quale un evento è da considerare causato da un altro se il primo non si sarebbe verificato in assenza del secondo, nonché dal criterio della cosiddetta causalità adeguata, sulla base del quale, all'interno della serie causale, occorre dar rilievo solo a quegli eventi che non appaiano - ad una valutazione
"ex ante" - del tutto inverosimili, ferma restando, peraltro, la diversità del regime probatorio applicabile, in ragione dei differenti valori sottesi ai due processi: nel senso che, nell'accertamento del nesso causale in materia civile, vige la regola della preponderanza dell'evidenza o del "più probabile che non", mentre nel processo penale vige la regola della prova "oltre il ragionevole dubbio".” (cfr. Cassazione civile, sez. III, 08/07/2010, n. 16123).
La Suprema Corte ricorda che la regola probatoria della preponderanza dell'evidenza è caratterizzata dalla combinazione di due regole: la regola del più probabile che non e la regola della prevalenza relativa della probabilità.
(Ord. n. 13872/2020).
Quindi, la regola del “più probabile che non” postula che, per uno stesso fatto, possano esservi un'ipotesi positiva ed una negativa. Il giudice deve scegliere quella che, sulla base delle prove allegate, è dotata di un “grado di conferma logica superiore all'altra”. In buona sostanza, devono essere preponderanti le prove a sostegno dell'ipotesi scelta dal giudice.
La regola della “prevalenza relativa” si applica quando sullo stesso fatto vi siano diverse ipotesi che lo raccontano in modo diverso (la cosiddetta multifattorialità nella produzione dell'evento di danno) e alcune tra le
- 13 - molteplici ipotesi abbiano avuto conferma dalle prove allegate. In tal caso, ossia se vi sono più enunciati sullo stesso fatto che hanno ricevuto conferma probatoria, la regola della prevalenza relativa implica che il giudice scelga come "vero" l'enunciato che ha ricevuto il grado relativamente maggiore di conferma sulla base delle prove disponibili.
Sul punto il Collegio ha accertato come il fatto lesivo non possa essere riconducibile eziologicamente ad altra condotta diversa dall'infezione nosocomiale, essendo provata l'esclusione di condotte imputabili ai sanitari, che risultano aver agito correttamente eseguito l'intervento.
Appare, pertanto, compatibile il verificarsi dell'evento de quo a causa di un'infezione nosocomiale ambientale, anche in considerazione della concomitante presenza degli indici di infezione ospedaliera.
Del tutto esente da responsabilità è risultato essere l'operato dei sanitari, dott.ri TT AU e . CP_4
Pertanto la responsabilità dell'evento lesivo de quo va ascritta all'
[...]
. CP_1
Secondo la Suprema Corte tra le obbligazioni pacificamente a carico della struttura sanitaria c'è quella di “garantire l'assoluta sterilità non soltanto dell'attrezzatura chirurgica ma anche dell'intero ambiente operatorio nel quale l'intervento ha luogo”. (Cass. sentenza n. 17696/2020 ). La Corte afferma, proprio in un caso di infezione batterica contratta in ambiente operatorio, che il debitore (cioè la struttura sanitaria) risponde anche dell'opera dei terzi della cui collaborazione si avvale, ai sensi dell'art. 1228 cod. civ., dato che la sterilizzazione della sala operatoria e dei ferri chirurgici è compito che non spetta direttamente al chirurgo.
Quanto alle conseguenze dannose il ctu distingue una percentuale di danno c.d. iatrogeno, imputabile all'imperizia medica dal danno non eziologicamente connesso alla condotta dei sanitari, ma esistente a prescindere e non altrimenti evitabile.
In tal caso occorre accertare un nesso di causalità giuridica: stabilire,
- 14 - cioè, se e quali, tra i postumi derivati dalla lesione, possano dirsi una
"conseguenza immediata e diretta" del fatto lesivo, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1223 c.c.. In tal caso di eventuali preesistenze si deve tenere conto nella liquidazione del risarcimento, non nella determinazione del grado percentuale di invalidità permanente, il quale va determinato sempre e comunque in base all'invalidità concreta e complessiva riscontrata in corpore, senza innalzamenti o riduzioni, i quali si tradurrebbero in una attività liquidativa esulante dai compiti dell'ausiliario medico-legale. Delle eventuali preesistenze si deve tenere conto, al momento della liquidazione, monetizzando l'invalidità accertata e quella ipotizzabile in caso di assenza dell'illecito, e sottraendo l'una dall'altra entità (c.d. danno differenziale.) (Cass. sentenza 15 gennaio 2020, n.
514, Cass. Sez. III, del 11-11-2019, n. 28986).
In particolare l'elaborato peritale ha appurato che i postumi residuati in ordine al trattamento sanitario nel suo complesso sono quantificabili nella misura del 20% , consistenti in “Esiti di frattura biossea di gamba (3/11/2029) con pluriframmentaria metaepifisaria distale della tibia, trattata con osteosintesi (12/11/2029), e del III medio-distale della diafisi peroneale, complicata da infezioni associate all'osteosintesi sostenute da AC cloacae e TA aureus, trattate con antibioticoterapia e intervento chirurgico di fistolectomia e rimozione dei mezzi di sintesi (28/04/2020), consistenti in pseudartrosi settica del III distale di tibia con accorciamento dell'arto pari a circa 2 cm, deviazione in varo al terzo distale di circa 20°, limitazione algo-disfunzionale della caviglia e modica zoppia, nonché danno estetico di lieve entità in soggetto 52enne con anamnesi negativa”.
Di tale percentuale, però, a giudizio dei consulenti, congruamente motivato, il 7% (esiti di frattura biossea della gamba, trattata chirurgicamente, con persistenza dei mezzi di sintesi) è correlato al tipo di intervento ed inevitabile, anche in caso si fosse tenuta una condotta adeguata.
Pertanto, i danni ascrivibili alla condotta delle strutture convenute sono quantificabili con danno biologico nella misura della differenza tra il danno
- 15 - nella misura del 20%, e quello inevitabile del 7%.
Passando alla valutazione dei danni subiti, si deve a tal riguardo esaminare l'incidenza del fatto illecito sulla persona dell'attore in sé considerata, con la precisazione che il danno non patrimoniale da lesione della salute, sia di natura permanente che temporanea, costituisce una categoria ampia ed omnicomprensiva, nella cui liquidazione il giudice deve tenere conto di tutti i pregiudizi concretamente patiti dal danneggiato nella sua persona complessivamente considerata, a prescindere da qualsiasi valutazione di carattere reddituale, costituendo una posta di danno connessa alla lesione della persona fisica in sé riguardata, aldilà della specifica attitudine del soggetto a procacciarsi redditi, la cui eventuale lesione trova adeguato rimedio mediante il riconoscimento del danno patrimoniale da lucro cessante.
La liquidazione in via equitativa del predetto danno non patrimoniale può essere eseguita secondo i criteri fissati nelle tabelle di riferimento (tabella delle micropermanenti per il danno nella misura del 7% e tabelle di Milano per il danno complessivo nella misura del 20%).
In proposito si richiama l'indirizzo della Suprema Corte, secondo cui è inammissibile, perché costituisce una duplicazione risarcitoria, la congiunta attribuzione alla vittima di lesioni personali, ove derivanti da fattispecie astrattamente integranti reato, del risarcimento sia per il danno biologico, sia per il danno morale, inteso quale sofferenza soggettiva, il quale costituisce necessariamente una componente del primo (posto che qualsiasi lesione della salute implica necessariamente una sofferenza fisica o psichica), come pure la liquidazione del danno biologico separatamente da quello c.d. estetico, da quello alla vita di relazione e da quello cosiddetto esistenziale, tutte voci componenti un unitario danno alla persona considerata nel complesso della sua estrinsecazione soggettiva.
In coerente risposta al richiamo operato dal Giudice di legittimità, le citate
Tabelle di Milano propongono la “liquidazione congiunta” dei pregiudizi in passato liquidati autonomamente a titolo di cd “danno biologico standard” e di
- 16 - cd. “danno morale”, prevedendo, inoltre, percentuali massime di aumento da utilizzarsi in via di cd “personalizzazione”, per particolari condizioni soggettive, del danno biologico.
Nel caso di specie si ritiene, in considerazione delle qualità individuali e dell'età della danneggiato al momento del sinistro (52 anni) di non applicare alcuna percentuale di personalizzazione in considerazione della suddetta onnicomprensività del risarcimento del danno alla persona. Le conseguenze dannose da ritenersi indefettibili secondo l'id quod plerumque accidit (ovvero quelle che qualunque persona con la medesima invalidità non potrebbe non subire) non giustificano alcun incremento del risarcimento essendo ricompreso il patimento derivante dalle conseguenze derivanti dall'accadimento, che ricomprendono la sofferenza e modifica della abitudini di vita, l'accertata compromissione delle attività del quotidiano, il pregiudizio estetico nonché la riduzione della capacità lavorativa generica. (Cassazione civile, sez. III, 27
Marzo 2018, n. 7513).
Ed infatti il collegio ha precisato che “i postumi individuati hanno ripercussioni sulle attività non lavorative generiche e sono da inglobare nel danno alla validità biologica, mentre non sono state indicate particolari attività non lavorative svolte abitualmente che esulino dalle normali attività esistenziali.
Non incidono, invece, sull'espletamento di qualsivoglia attività lavorativa né sulla mansione concretamente svolta di tappezziere - che può continuare a svolgere pur con maggiore usura e affaticamento - fatta salva una generica incidenza sulla cenestesi lavorativa”, di cui è stato tenuto conto nella determinazione del danno complessivo .
Quindi, alla luce dell'età dell'infortunato al momento del sinistro (anni 52), della entità e natura delle lesioni subite, della durata della inabilità temporanea,
e delle tabelle sopra menzionate può liquidarsi il seguente danno:
€ 56.765,00 per danno biologico permanente nella misura del 20%;
€ 6.900,00 per invalidità temporanea totale di gg. 60;
€ 3.450,00 per invalidità temporanea parziale al 50% di gg. 60;
- 17 - € 967,93 per spese documentate
In ordine, poi, alla liquidazione degli interessi da cosiddetto lucro cessante, deve aderirsi all'orientamento espresso dalle Sezioni Unite della Suprema
Corte con la sentenza del 17 dicembre 1995 n. 1712, secondo cui, pur non potendo il danno da ritardo presumersi per legge, è possibile affermare la sua esistenza in forza di circostanze concrete.
Nella fattispecie in esame il pregiudizio da ritardo può essere ritenuto soprattutto in considerazione dello scarto temporale intercorrente tra la data dell'evento dannoso e quello della sua liquidazione, potendosi ragionevolmente sostenere che il creditore avrebbe impiegato fruttuosamente la somma riconosciutagli.
Nella concreta liquidazione di tali interessi, richiamandosi ai criteri fissati dalla
Suprema Corte con la sentenza sopra citata, la quale ha escluso di poter compiere il calcolo sulla somma riconosciuta al danneggiato per il danno emergente già rivalutata, pena “il verificarsi di una sorta di anatocismo all'infuori dei casi previsti dall'art. 1283 c.c.”, essi sono determinati, con decorrenza dal giorno del fatto sino alla data di pubblicazione della presente sentenza, al tasso legale sulla somma devalutata di € 57.405,51 di anno in anno rivalutata secondo indici Istat FOI, per totali euro 74.481,02.
Calcolando, invece, l'importo del danno ontologicamente connesso con la menomazione fisica derivante dalla frattura, indipendentemente dalla condotta responsabile dei sanitari:
€ 9.953,28 per danno biologico permanente nella misura del 7%.
Anche tale somma va devalutata alla data del sinistro (8.392,31) e rivalutata all'attualità per complessivi euro 10.888,64.
Operata la sottrazione tra poste omogenee, pertanto, il risarcimento del danno non patrimoniale spettante quantificato in euro € 63.592,38 (74.481,02-
10.888,64).
La responsabilità dell'evento lesivo de quo va ascritta unicamente all'Ospedale Fiorini di Terracina e quindi all' CP_1
- 18 - Del tutto esente da responsabilità sono i sanitari TT AU e
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Pertanto in accoglimento della domanda attorea, va CP_1
condannata al pagamento, in favore dell'attore della complessiva somma di euro 63.592,38.
Le spese di lite (incluse quelle di ctu), tra l'attrice e l' liquidate CP_1
come da dispositivo, in applicazione dei parametri di cui al D.M. n. 55/2014, come modificato dal D.M. 147/2022, in ragione della fase temporale in cui si è esaurita l'attività processuale, seguono il criterio della soccombenza e si ispirano ai valori minimi di riferimento dello scaglione (scaglione tra 52.001,00
e 260.000,00), concretamente rapportati alla natura e complessità delle questioni trattate nonché all'attività processuale e difensiva effettivamente espletata, con attribuzione agli avv.ti Guido Addessi e Onorato D'Adamo, dichiaratisi antistatari. Appare equo compensare le spese di lite tra l'attore e il dott. TT AU nella misura di 1/2 in ragione della circostanza che l'attore risultava soccombente rispetto alla detta parte convenuta solo a seguito di complesso accertamento. Nulla per spese in favore del contumace vittorioso
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P.Q.M.
Il Tribunale di Latina – Seconda Sezione Civile – definitivamente pronunziandosi, decidendo la domanda in epigrafe, così provvede:
a) dichiara la contumacia di;
CP_2
b) in parziale accoglimento della domanda attorea, accerta la responsabilità dell' nella causazione delle lesioni per CP_1 cui è causa, e, per l'effetto, condanna l' , in persona del CP_1 CP_1 legale rapp.te p.t., al pagamento della somma di € 63.592,38 in favore dell'attore;
c) rigetta la domanda avanzata nei confronti di TT AU e CP_2
;
[...]
d) condanna l' al rimborso delle spese di lite in favore CP_1
- 19 - dell'attore, che si liquidano in complessivi euro 7.838,00 di cui euro
786,00 per spese ed euro 7.052,00 per compensi, oltre spese generali al
15%, Iva e Cpa se dovute, come per legge, con attribuzione agli avv.ti
Guido Addessi e Onorato D'Adamo, dichiaratisi antistatari;
e) compensa per 1/2 le spese di lite tra l'attore ed il convenuto TT
AU e condanna l'attore alla rifusione in favore di TT AU della residua metà, che in tal ridotta misura si liquidano in euro
3.526,00;
f) nulla per spese in favore del convenuto contumace vittorioso;
g) pone definitivamente a carico dell' le spese di CTU;
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Così deciso in Latina il 4.6.2023
Il Giudice
Dott.ssa Laura Gigante
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