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Sentenza 14 aprile 2025
Sentenza 14 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ascoli Piceno, sentenza 14/04/2025, n. 188 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ascoli Piceno |
| Numero : | 188 |
| Data del deposito : | 14 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ASCOLI PICENO
Il Tribunale di Ascoli Piceno, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Alessandra Panichi Presidente
Dott.ssa Rita De Angelis Giudice Rel.
Dott.ssa Enza Foti Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. 1215/2024 R.G., introdotta con ricorso depositato in data 05.09.2024 da:
(C.F.: ) nato a [...] Parte_1 C.F._1
Tronto (AP) il 29.01.1970 e residente in [...], rappresentato e difeso dall'Avv. Genny Mercuri e dall'Avv. Guido Re, entrambi del Foro di Ascoli Piceno
RICORRENTE
CONTRO
(C.F.: ) nata a [...] il [...] CP_1 C.F._2
e residente in [...], rappresentata e difesa dall'
Avv. Andrea Silvestri del Foro di Ascoli Piceno
RESISTENTE E CON L'INTERVENTO DEL P.M. che in data 26.03.2025 apponeva il visto
OGGETTO: modifica delle condizioni di divorzio (contenzioso)
CONCLUSIONI
CONCLUSIONI DELLE PARTI:
Parte ricorrente e parte resistente si sono accordate nei seguenti termini:“Il figlio
continuerà a vivere presso il padre che provvederà in maniera diretta alle Per_1
sue eventuali necessità, considerato che è parzialmente autonomo economicamente;
la
SI.ra si impegna a provvede al pagamento dello psicologo e a mantenere a CP_1
disposizione del figlio l'autovettura e a sostenere i relativi oneri Per_1
(assicurazione, bollo e benzina). Le lenti a contatto saranno acquistate direttamente dal figlio;
altre spese straordinarie verranno sostenute da entrambi i Per_1
genitori nella misura del 50% cadauno. Relativamente alla IA , le parti si Per_2
accordano nel seguente modo: le parti si impegnano a corrispondere euro 400 al mese ciascuno da versarsi direttamente alla giovane entro i primi 5 giorni del mese, comprensive delle spese di permanenza a Cesena ed escluse le tasse e i libri universitari da considerarsi quali spese straordinarie.”
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA
DECISIONE
Con ricorso depositato in 05.09.2024, il SI. sulla premessa che: Parte_1
- in data 15.09.2001 contraeva, con , matrimonio concordatario in CP_1
RA IM (AP);
- dal matrimonio nascevano, in Ascoli Piceno, i seguenti figli: Persona_3
il 30.07.2002 e l 29.04.2005; Persona_4
- i coniugi richiedevano la cessazione degli effetti civili del matrimonio in data
27.07.2020 innanzi al Tribunale di Ascoli Piceno;
- subito dopo il divorzio, il figlio si stabiliva definitivamente presso Per_1
l'abitazione del padre in Colli del Tronto in Via dell'Artigianato e il padre si occupava di tutto quanto necessario al mantenimento ordinario e straordinario del figlio;
- la IA , che rimaneva a vivere con la madre fino all'agosto 2022, Per_2
successivamente si trasferiva per quattordici mesi (fino a tutto il mese di settembre 2023) a casa del SI. he, anche in questo caso, provvedeva in Pt_1
maniera esclusiva al mantenimento della IA;
- il ricorrente, dopo il divorzio, diventava padre di altri due figli nati dall'unione con la donna che in data 26.08.2023 sposava in seconde nozze;
- il reddito del SI. non aveva subito variazioni rispetto all'epoca del Pt_1
divorzio, tuttavia, le sue condizioni economiche erano mutate notevolmente in peius; invece, la SI.ra che sembrava aver da due anni abbandonato CP_1
l'attività di ristorazione che svolgeva, aver concesso in locazione il locale commerciale e aver affittato la relativa attività, sicché era in condizioni di percepire percepire un reddito derivante dai canoni di locazione e dai ratei dell'affitto;
- la i ostinava a chiedere al ricorrente la somma a titolo di mantenimento CP_1
ordinario della giovane che era tornata a vivere con lei, rifiutando di Per_2
contribuire al mantenimento del figlio e rifiutando di corrispondere Per_1
qualunque somma a titolo di mantenimento per la IA per i Per_2
quattordici mesi che ella aveva trascorso con il padre;
- erano venuti meno gli accordi presi in sede di divorzio, sia perché il giovane aveva sempre vissuto con il padre e sia perché la giovane Per_1 Per_2
aveva vissuto per quattordici mesi con lo stesso genitore.
Tutto ciò premesso, chiedeva al Tribunale di Ascoli Piceno di modificare le condizioni di scioglimento del matrimonio. In data 11.09.2024 il Presidente del Tribunale designava il giudice relatore, cui delegava la trattazione del procedimento, e fissava l'udienza del 20.03.2025 per la comparizione delle parti dinanzi al magistrato delegato.
In data 17.02.2025 si costituiva in giudizio la resistente chiedendo il CP_1
rigetto della domanda in quanto infondata in fatto ed in diritto.
In udienza del 20.03.2025 le parti raggiungevano un accordo e il Giudice disponeva, pertanto, la discussione orale, all'esito della quale rimetteva la causa al Collegio per la decisione senza assegnazione dei termini di cui all'art. 473 bis.28 c.p.c.
Osserva il Collegio che le condizioni concordate tra le parti non sono contrarie all'ordine pubblico e appaiono idonee a tutelare i rispettivi interessi delle medesime, nonché quelli dei figli nati dal matrimonio.
Tenuto conto dell'intervenuta conciliazione tra le parti, vi sono giusti motivi per compensare integralmente, tra le stesse, le spese processuali.
PQM
Il Tribunale di Ascoli Piceno, definitivamente pronunciando nella causa come sopra promossa, così provvede:
- il figlio continuerà a vivere presso il padre che provvederà in maniera Per_1
diretta alle sue eventuali necessità, considerato che è parzialmente autonomo economicamente;
la SI.ra si impegna a provvede al pagamento dello CP_1
psicologo e a mantenere a disposizione del figlio l'autovettura e a Per_1
sostenere i relativi oneri (assicurazione, bollo e benzina). Le lenti a contatto saranno acquistate direttamente dal figlio;
altre spese straordinarie verranno Per_1
sostenute da entrambi i genitori nella misura del 50% cadauno. Relativamente alla IA , le parti si impegnano a corrispondere euro 400 al mese ciascuno Per_2
da versarsi direttamente alla giovane entro i primi 5 giorni del mese, comprensive delle spese di permanenza a Cesena per motivi di studio ed escluse le tasse e i libri universitari da considerarsi quali spese straordinarie.
- Le spese legali del presente procedimento sono integralmente compensate tra le parti. Così deciso ad Ascoli Piceno nella camera di consiglio del 14/4/2025.
IL GIUDICE ESTENSORE IL PRESIDENTE
Dott.ssa Rita De Angelis Dott.ssa Alessandra Panichi
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ASCOLI PICENO
Il Tribunale di Ascoli Piceno, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Alessandra Panichi Presidente
Dott.ssa Rita De Angelis Giudice Rel.
Dott.ssa Enza Foti Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. 1215/2024 R.G., introdotta con ricorso depositato in data 05.09.2024 da:
(C.F.: ) nato a [...] Parte_1 C.F._1
Tronto (AP) il 29.01.1970 e residente in [...], rappresentato e difeso dall'Avv. Genny Mercuri e dall'Avv. Guido Re, entrambi del Foro di Ascoli Piceno
RICORRENTE
CONTRO
(C.F.: ) nata a [...] il [...] CP_1 C.F._2
e residente in [...], rappresentata e difesa dall'
Avv. Andrea Silvestri del Foro di Ascoli Piceno
RESISTENTE E CON L'INTERVENTO DEL P.M. che in data 26.03.2025 apponeva il visto
OGGETTO: modifica delle condizioni di divorzio (contenzioso)
CONCLUSIONI
CONCLUSIONI DELLE PARTI:
Parte ricorrente e parte resistente si sono accordate nei seguenti termini:“Il figlio
continuerà a vivere presso il padre che provvederà in maniera diretta alle Per_1
sue eventuali necessità, considerato che è parzialmente autonomo economicamente;
la
SI.ra si impegna a provvede al pagamento dello psicologo e a mantenere a CP_1
disposizione del figlio l'autovettura e a sostenere i relativi oneri Per_1
(assicurazione, bollo e benzina). Le lenti a contatto saranno acquistate direttamente dal figlio;
altre spese straordinarie verranno sostenute da entrambi i Per_1
genitori nella misura del 50% cadauno. Relativamente alla IA , le parti si Per_2
accordano nel seguente modo: le parti si impegnano a corrispondere euro 400 al mese ciascuno da versarsi direttamente alla giovane entro i primi 5 giorni del mese, comprensive delle spese di permanenza a Cesena ed escluse le tasse e i libri universitari da considerarsi quali spese straordinarie.”
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA
DECISIONE
Con ricorso depositato in 05.09.2024, il SI. sulla premessa che: Parte_1
- in data 15.09.2001 contraeva, con , matrimonio concordatario in CP_1
RA IM (AP);
- dal matrimonio nascevano, in Ascoli Piceno, i seguenti figli: Persona_3
il 30.07.2002 e l 29.04.2005; Persona_4
- i coniugi richiedevano la cessazione degli effetti civili del matrimonio in data
27.07.2020 innanzi al Tribunale di Ascoli Piceno;
- subito dopo il divorzio, il figlio si stabiliva definitivamente presso Per_1
l'abitazione del padre in Colli del Tronto in Via dell'Artigianato e il padre si occupava di tutto quanto necessario al mantenimento ordinario e straordinario del figlio;
- la IA , che rimaneva a vivere con la madre fino all'agosto 2022, Per_2
successivamente si trasferiva per quattordici mesi (fino a tutto il mese di settembre 2023) a casa del SI. he, anche in questo caso, provvedeva in Pt_1
maniera esclusiva al mantenimento della IA;
- il ricorrente, dopo il divorzio, diventava padre di altri due figli nati dall'unione con la donna che in data 26.08.2023 sposava in seconde nozze;
- il reddito del SI. non aveva subito variazioni rispetto all'epoca del Pt_1
divorzio, tuttavia, le sue condizioni economiche erano mutate notevolmente in peius; invece, la SI.ra che sembrava aver da due anni abbandonato CP_1
l'attività di ristorazione che svolgeva, aver concesso in locazione il locale commerciale e aver affittato la relativa attività, sicché era in condizioni di percepire percepire un reddito derivante dai canoni di locazione e dai ratei dell'affitto;
- la i ostinava a chiedere al ricorrente la somma a titolo di mantenimento CP_1
ordinario della giovane che era tornata a vivere con lei, rifiutando di Per_2
contribuire al mantenimento del figlio e rifiutando di corrispondere Per_1
qualunque somma a titolo di mantenimento per la IA per i Per_2
quattordici mesi che ella aveva trascorso con il padre;
- erano venuti meno gli accordi presi in sede di divorzio, sia perché il giovane aveva sempre vissuto con il padre e sia perché la giovane Per_1 Per_2
aveva vissuto per quattordici mesi con lo stesso genitore.
Tutto ciò premesso, chiedeva al Tribunale di Ascoli Piceno di modificare le condizioni di scioglimento del matrimonio. In data 11.09.2024 il Presidente del Tribunale designava il giudice relatore, cui delegava la trattazione del procedimento, e fissava l'udienza del 20.03.2025 per la comparizione delle parti dinanzi al magistrato delegato.
In data 17.02.2025 si costituiva in giudizio la resistente chiedendo il CP_1
rigetto della domanda in quanto infondata in fatto ed in diritto.
In udienza del 20.03.2025 le parti raggiungevano un accordo e il Giudice disponeva, pertanto, la discussione orale, all'esito della quale rimetteva la causa al Collegio per la decisione senza assegnazione dei termini di cui all'art. 473 bis.28 c.p.c.
Osserva il Collegio che le condizioni concordate tra le parti non sono contrarie all'ordine pubblico e appaiono idonee a tutelare i rispettivi interessi delle medesime, nonché quelli dei figli nati dal matrimonio.
Tenuto conto dell'intervenuta conciliazione tra le parti, vi sono giusti motivi per compensare integralmente, tra le stesse, le spese processuali.
PQM
Il Tribunale di Ascoli Piceno, definitivamente pronunciando nella causa come sopra promossa, così provvede:
- il figlio continuerà a vivere presso il padre che provvederà in maniera Per_1
diretta alle sue eventuali necessità, considerato che è parzialmente autonomo economicamente;
la SI.ra si impegna a provvede al pagamento dello CP_1
psicologo e a mantenere a disposizione del figlio l'autovettura e a Per_1
sostenere i relativi oneri (assicurazione, bollo e benzina). Le lenti a contatto saranno acquistate direttamente dal figlio;
altre spese straordinarie verranno Per_1
sostenute da entrambi i genitori nella misura del 50% cadauno. Relativamente alla IA , le parti si impegnano a corrispondere euro 400 al mese ciascuno Per_2
da versarsi direttamente alla giovane entro i primi 5 giorni del mese, comprensive delle spese di permanenza a Cesena per motivi di studio ed escluse le tasse e i libri universitari da considerarsi quali spese straordinarie.
- Le spese legali del presente procedimento sono integralmente compensate tra le parti. Così deciso ad Ascoli Piceno nella camera di consiglio del 14/4/2025.
IL GIUDICE ESTENSORE IL PRESIDENTE
Dott.ssa Rita De Angelis Dott.ssa Alessandra Panichi