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Sentenza 30 gennaio 2025
Sentenza 30 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 30/01/2025, n. 490 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 490 |
| Data del deposito : | 30 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3823/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, riunito in Camera di Consiglio, composto dagli Ill.mi Signori:
Dott. Alberto Tetamo Presidente
Dott.ssa Isabella Messina Giudice
Dott.ssa Valentina Giuditta Soria Giudice Rel.
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento ex art. 473 bis ss c.p.c. iscritto al n. r.g. 3823/2024 promossa da:
, nato a [...] il [...], elettivamente Parte_1 domiciliato presso lo studio dell'avv. CHIAPPERO PAOLA che lo rappresenta e difende in virtù di procura in atti
RICORRENTE contro
, nata a [...] il [...] Controparte_1
RESISTENTE CONTUMACE
e con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Per parte ricorrente
Come da verbale d'udienza del 14.11.2024: “Rinuncia alle istanze istruttorie formulate. Insiste nella revoca del contributo al mantenimento disposto in favore di (a far data da luglio 2023) e CP_2 di (a far data, quantomeno, dal deposito del ricorso introduttivo) e, in ogni caso, si richiama CP_3 alle conclusioni di cui al ricorso introduttivo.”
Per il P.M.:
Visto, nulla oppone.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con sentenza n. 3339/2017 del 26/06/2017 il Tribunale di Torino ha pronunciato lo scioglimento del matrimonio contratto dalle parti, prevedendo a carico del sig. un Pt_1 assegno per contribuire al mantenimento delle figlie, in allora minorenni, (nata il CP_2
14.4.2000) e (nata il [...]), da versarsi alla madre, sig.ra Persona_1 CP_1
nella misura di complessivi € 250,00 mensili.
[...]
Con ricorso depositato il 01/03/2024 chiedeva la Parte_1 modifica delle condizioni di cui alla citata sentenza di divorzio, instando per la revoca del contributo al mantenimento delle figlie e , assumendo come le stesse avessero medio CP_2 Persona_1 tempore raggiunto la propria autosufficienza economica. In particolare, il ricorrente ha chiesto che la revoca decorresse a far data da luglio 2023 (quanto ad e a far data dal ricorso introduttivo CP_2
(quanto a ). CP_3
non si costituiva e veniva dichiarata contumace. Controparte_1
All'udienza del 14.11.2024 parte ricorrente veniva sentite ed all'esito, non ravvisandosi l'opportunità di assumere provvedimenti provvisori e non risultando necessario svolgere alcuna attività istruttoria, venivano precisate le conclusioni come in epigrafe indicate e la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione.
***
Alla luce della documentazione versata in atti, delle circostanze allegate in ricorso e dalle dichiarazioni rese dal ricorrente, peraltro non contestate dalla parte resistente rimasta contumace in giudizio, ritiene il Collegio che ricorrano i presupposti per disporre la modifica delle condizioni di divorzio come richiesta dal ricorrente.
Deve al riguardo rilevarsi come l'obbligo del genitore di concorrere al mantenimento del figlio a norma degli artt. 315-bis e 316-bis c.c. non cessa automaticamente con il raggiungimento della maggiore età da parte di quest'ultimo, ma perdura finché il genitore interessato non dia prova che il figlio ha raggiunto l'indipendenza economica, ovvero sia stato posto nelle concrete condizioni per poter essere economicamente autosufficiente, senza averne però tratto utile profitto per sua colpa o per sua scelta (cfr., ex multis, Cass. n. 32529/2018, ord. n. 5088/2018, ord.; n. 12952 /2016; n.
18076/2014; n. 1773/2012; n. 19589/2011; n. 1830/2011; n. 16612/2010; n. 407//2007; n.
22491/2006; n. 12477/2004 n. 1353/1999; n. 24498/2006; n. 4765/2002; n. 9109/1999; n. 7195/1997;
n. 496/1996; n. 12952/1993). Secondo tale orientamento, l'obbligo dei genitori di concorrere tra loro al mantenimento dei figli non cessa, ipso facto, con il raggiungimento della maggiore età da parte di questi ultimi, ma perdura, immutato, finché il genitore interessato alla declaratoria della cessazione dell'obbligo non dia la prova che il figlio ha raggiunto l'indipendenza economica, ovvero che il mancato svolgimento di un'attività economica dipende da un atteggiamento di inerzia o di rifiuto ingiustificato da parte del figlio;
ed il corrispondente accertamento non può che ispirarsi a criteri di relatività, in quanto necessariamente ancorato alle aspirazioni, al percorso scolastico, universitario e post - universitario del soggetto ed alla situazione attuale del mercato del lavoro, con specifico riguardo al settore nel quale il soggetto abbia indirizzato la propria formazione e la propria specializzazione: con la conseguenza di doversi escludere, in via generale, che siano ravvisabili profili di colpa nella condotta del figlio il quale rifiuti una sistemazione lavorativa non adeguata rispetto a quella cui la sua specifica preparazione, le sue attitudini ed i suoi effettivi interessi siano rivolti, quanto meno nei limiti temporali in cui dette aspirazioni abbiano una ragionevole possibilità di essere realizzate, e sempre che tale atteggiamento di rifiuto sia compatibile con le condizioni economiche della famiglia (Cass. n. 18076/2014 e n. 4765/2002).
Fatte queste premesse anche sulla funzione dell'assegno di mantenimento, nel caso di specie, le figlie non risultano più convivere con la madre. Al riguardo, si osserva che solo il genitore convivente con la prole maggiorenne ha una legittimazione attiva, concorrente ed autonoma rispetto a quella del figlio, a richiedere il versamento dell'assegno da parte dell'altro genitore (Cass. civ. Sez.
I, 11-11-2013, n. 25300, conf.. Cass. civ. Sez. VI - 1 Ordinanza, 28-10-2013, n. 24316 conf. Cass. civ. Sez. I Ord., 09/07/2018, n. 18008).
In particolare, che ha raggiunto la maggiore età il 14.04.2018, ha contratto CP_2 matrimonio con il sig. in data 3.05.2023 (doc. Controparte_4 4), dalla cui unione è nato il [...]. La figlia, unitamente ai suoi familiari, si è medio Per_2 tempore trasferita in Colombia.
Anche l'altra figlia della coppia, , divenuta maggiorenne in data 24.05.2020, Persona_1 si è – a quanto consta- trasferita presso il di lei compagno (doc. 8-9) e lavora presso il ristorante AMO
POKE s.r.l. presso il centro commeric.
La mancata coabitazione della madre con le figlie è circostanza ex se sufficiente, non essendo smentita da altre risultanze (ad eccezione del certificato di residenza che dà conto, tuttavia, nel caso di specie, di una situazione meramente formale), per revocare il contributo al mantenimento che il sig. deve versare alla sig.ra Parte_1 Controparte_1
, essendo venuto meno un requisito imprescindibile, ossia la convivenza con il genitore
[...] avente diritto all'assegno del figlio maggiorenne e non economicamente indipendente.
Neppure le figlie, non costituitesi nell'ambito del presente procedimento, chiedono il versamento dell'assegno in proprio favore, essendone le uniche legittimate.
La domanda avanzata da parte ricorrente va quindi accolta con la revoca del contributo paterno al mantenimento di e . CP_2 CP_3
Va infine rilevato che la revoca dell'assegno di mantenimento in favore del coniuge e dei figli, secondo un costante orientamento giurisprudenziale, decorre dalla domanda giudiziale, in presenza di un accadimento che la giustifichi, anche se antecedente ad essa, rimanendo, quindi, del tutto ininfluente il momento in cui di fatto sono maturati i presupposti per la modificazione o la soppressione dell'assegno, sicché, in mancanza di specifiche disposizioni, in base ai principi generali relativi all'autorità, intangibilità e stabilità, per quanto temporalmente limitata (rebus sic stantibus), del precedente giudicato impositivo del contributo di mantenimento, la decisione giurisdizionale di revisione non può avere decorrenza anticipata al momento dell'accadimento innovativo, rispetto alla data della domanda di modificazione (cfr ex multis Cassazione civile, sez. I, 24/05/2018, n. 12957 e
Cassazione civile, sez. VI , 30/07/2015, n. 16173, conf. Cass. civ. Sez. VI - 1, Ord., (ud. 13/03/2017)
03-05-2017, n. 10787, Cass. civ. Sez. I Sent., 03/02/2017, n. 2960 e Cass. civ. Sez. I Sent.,
11/07/2013, n. 17199, cfr. Cass. civ. sez. 1, n. 11913 del 22 maggio 2009, in parte motiva, “Le sentenze di divorzio, infatti, così come quelle di separazione, una volta passate in giudicato, producono i loro effetti sin quando non intervenga un provvedimento giurisdizionale di modifica, rispettivamente ai sensi dell'art. 155 ter cod. civ. e art. 156 cod. civ., u.c. e art. 710 c.p.c., e art. 9, comma 1, della legge sul divorzio. Infatti, in forza della disciplina particolare dettata da tali norme, caratteristica peculiare del giudicato relativo a dette sentenze è quello di produrre i suoi effetti, quanto ai provvedimenti relativi all'affidamento dei figli ed alle disposizioni di carattere economico, finché non intervenga un provvedimento giurisdizionale modificativo, il quale - secondo i principi generali
- non può produrre i suoi effetti con efficacia anteriore alla domanda”).
Va infine dichiarata l'inammissibilità dell'ulteriore domanda svolta dal ricorrente per ottenere la restituzione delle somme percepite dal coniuge beneficiario dell'assegno di mantenimento in favore della prole, nel periodo intercorrente tra il deposito del ricorso e la pronuncia giudiziale, in quanto non connessa con l'oggetto del presente giudizio ex art. 40 c.p.c.
Al venire meno dell'obbligo di mantenimento per le figlie già posto a carico del padre, odierno ricorrente, consegue la revoca del versamento diretto da parte del datore di lavoro.
Le spese di lite seguono la soccombenza e devono, pertanto, essere poste a carico della parte resistente contumace;
esse vengono liquidate nella misura meglio vista in dispositivo, in applicazione dei parametri di cui al DM 55/2014, come modificato dal DM 147/2022, per essersi l'attività defensionale esaurita successivamente alla sua entrata in vigore, tenuto conto del valore della domanda, della minima complessità della fattispecie e dell'assenza di attività istruttoria
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, visto l'art. 473-bis. e ss c.p.c., in modifica delle condizioni previste dalla sentenza di divorzio:
Revoca a far data dal mese di deposito del ricorso (marzo 2024), il contributo posto a carico del sig. per il mantenimento delle figlie e Parte_1 CP_2 Persona_1 versato in favore di;
Controparte_1
Dichiara inammissibile la domanda di costituzione di un “fondo per le emergenze” formulata dalla resistente;
Dichiara tenuta e condanna a rifondere a Controparte_1 [...] le spese di giudizio che liquida in complessivi € 2.905,00 (di cui € 850,50 Parte_1 per fase studio;
€ 602,00 per fase introduttiva;
€ 1.452,50 per fase decisoria) oltre spese generali al
15%, IVA e CPA come per legge. Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data
10/01/2025
Il Giudice Relatore Il Presidente
Valentina Giuditta Soria Alberto Tetamo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, riunito in Camera di Consiglio, composto dagli Ill.mi Signori:
Dott. Alberto Tetamo Presidente
Dott.ssa Isabella Messina Giudice
Dott.ssa Valentina Giuditta Soria Giudice Rel.
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento ex art. 473 bis ss c.p.c. iscritto al n. r.g. 3823/2024 promossa da:
, nato a [...] il [...], elettivamente Parte_1 domiciliato presso lo studio dell'avv. CHIAPPERO PAOLA che lo rappresenta e difende in virtù di procura in atti
RICORRENTE contro
, nata a [...] il [...] Controparte_1
RESISTENTE CONTUMACE
e con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Per parte ricorrente
Come da verbale d'udienza del 14.11.2024: “Rinuncia alle istanze istruttorie formulate. Insiste nella revoca del contributo al mantenimento disposto in favore di (a far data da luglio 2023) e CP_2 di (a far data, quantomeno, dal deposito del ricorso introduttivo) e, in ogni caso, si richiama CP_3 alle conclusioni di cui al ricorso introduttivo.”
Per il P.M.:
Visto, nulla oppone.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con sentenza n. 3339/2017 del 26/06/2017 il Tribunale di Torino ha pronunciato lo scioglimento del matrimonio contratto dalle parti, prevedendo a carico del sig. un Pt_1 assegno per contribuire al mantenimento delle figlie, in allora minorenni, (nata il CP_2
14.4.2000) e (nata il [...]), da versarsi alla madre, sig.ra Persona_1 CP_1
nella misura di complessivi € 250,00 mensili.
[...]
Con ricorso depositato il 01/03/2024 chiedeva la Parte_1 modifica delle condizioni di cui alla citata sentenza di divorzio, instando per la revoca del contributo al mantenimento delle figlie e , assumendo come le stesse avessero medio CP_2 Persona_1 tempore raggiunto la propria autosufficienza economica. In particolare, il ricorrente ha chiesto che la revoca decorresse a far data da luglio 2023 (quanto ad e a far data dal ricorso introduttivo CP_2
(quanto a ). CP_3
non si costituiva e veniva dichiarata contumace. Controparte_1
All'udienza del 14.11.2024 parte ricorrente veniva sentite ed all'esito, non ravvisandosi l'opportunità di assumere provvedimenti provvisori e non risultando necessario svolgere alcuna attività istruttoria, venivano precisate le conclusioni come in epigrafe indicate e la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione.
***
Alla luce della documentazione versata in atti, delle circostanze allegate in ricorso e dalle dichiarazioni rese dal ricorrente, peraltro non contestate dalla parte resistente rimasta contumace in giudizio, ritiene il Collegio che ricorrano i presupposti per disporre la modifica delle condizioni di divorzio come richiesta dal ricorrente.
Deve al riguardo rilevarsi come l'obbligo del genitore di concorrere al mantenimento del figlio a norma degli artt. 315-bis e 316-bis c.c. non cessa automaticamente con il raggiungimento della maggiore età da parte di quest'ultimo, ma perdura finché il genitore interessato non dia prova che il figlio ha raggiunto l'indipendenza economica, ovvero sia stato posto nelle concrete condizioni per poter essere economicamente autosufficiente, senza averne però tratto utile profitto per sua colpa o per sua scelta (cfr., ex multis, Cass. n. 32529/2018, ord. n. 5088/2018, ord.; n. 12952 /2016; n.
18076/2014; n. 1773/2012; n. 19589/2011; n. 1830/2011; n. 16612/2010; n. 407//2007; n.
22491/2006; n. 12477/2004 n. 1353/1999; n. 24498/2006; n. 4765/2002; n. 9109/1999; n. 7195/1997;
n. 496/1996; n. 12952/1993). Secondo tale orientamento, l'obbligo dei genitori di concorrere tra loro al mantenimento dei figli non cessa, ipso facto, con il raggiungimento della maggiore età da parte di questi ultimi, ma perdura, immutato, finché il genitore interessato alla declaratoria della cessazione dell'obbligo non dia la prova che il figlio ha raggiunto l'indipendenza economica, ovvero che il mancato svolgimento di un'attività economica dipende da un atteggiamento di inerzia o di rifiuto ingiustificato da parte del figlio;
ed il corrispondente accertamento non può che ispirarsi a criteri di relatività, in quanto necessariamente ancorato alle aspirazioni, al percorso scolastico, universitario e post - universitario del soggetto ed alla situazione attuale del mercato del lavoro, con specifico riguardo al settore nel quale il soggetto abbia indirizzato la propria formazione e la propria specializzazione: con la conseguenza di doversi escludere, in via generale, che siano ravvisabili profili di colpa nella condotta del figlio il quale rifiuti una sistemazione lavorativa non adeguata rispetto a quella cui la sua specifica preparazione, le sue attitudini ed i suoi effettivi interessi siano rivolti, quanto meno nei limiti temporali in cui dette aspirazioni abbiano una ragionevole possibilità di essere realizzate, e sempre che tale atteggiamento di rifiuto sia compatibile con le condizioni economiche della famiglia (Cass. n. 18076/2014 e n. 4765/2002).
Fatte queste premesse anche sulla funzione dell'assegno di mantenimento, nel caso di specie, le figlie non risultano più convivere con la madre. Al riguardo, si osserva che solo il genitore convivente con la prole maggiorenne ha una legittimazione attiva, concorrente ed autonoma rispetto a quella del figlio, a richiedere il versamento dell'assegno da parte dell'altro genitore (Cass. civ. Sez.
I, 11-11-2013, n. 25300, conf.. Cass. civ. Sez. VI - 1 Ordinanza, 28-10-2013, n. 24316 conf. Cass. civ. Sez. I Ord., 09/07/2018, n. 18008).
In particolare, che ha raggiunto la maggiore età il 14.04.2018, ha contratto CP_2 matrimonio con il sig. in data 3.05.2023 (doc. Controparte_4 4), dalla cui unione è nato il [...]. La figlia, unitamente ai suoi familiari, si è medio Per_2 tempore trasferita in Colombia.
Anche l'altra figlia della coppia, , divenuta maggiorenne in data 24.05.2020, Persona_1 si è – a quanto consta- trasferita presso il di lei compagno (doc. 8-9) e lavora presso il ristorante AMO
POKE s.r.l. presso il centro commeric.
La mancata coabitazione della madre con le figlie è circostanza ex se sufficiente, non essendo smentita da altre risultanze (ad eccezione del certificato di residenza che dà conto, tuttavia, nel caso di specie, di una situazione meramente formale), per revocare il contributo al mantenimento che il sig. deve versare alla sig.ra Parte_1 Controparte_1
, essendo venuto meno un requisito imprescindibile, ossia la convivenza con il genitore
[...] avente diritto all'assegno del figlio maggiorenne e non economicamente indipendente.
Neppure le figlie, non costituitesi nell'ambito del presente procedimento, chiedono il versamento dell'assegno in proprio favore, essendone le uniche legittimate.
La domanda avanzata da parte ricorrente va quindi accolta con la revoca del contributo paterno al mantenimento di e . CP_2 CP_3
Va infine rilevato che la revoca dell'assegno di mantenimento in favore del coniuge e dei figli, secondo un costante orientamento giurisprudenziale, decorre dalla domanda giudiziale, in presenza di un accadimento che la giustifichi, anche se antecedente ad essa, rimanendo, quindi, del tutto ininfluente il momento in cui di fatto sono maturati i presupposti per la modificazione o la soppressione dell'assegno, sicché, in mancanza di specifiche disposizioni, in base ai principi generali relativi all'autorità, intangibilità e stabilità, per quanto temporalmente limitata (rebus sic stantibus), del precedente giudicato impositivo del contributo di mantenimento, la decisione giurisdizionale di revisione non può avere decorrenza anticipata al momento dell'accadimento innovativo, rispetto alla data della domanda di modificazione (cfr ex multis Cassazione civile, sez. I, 24/05/2018, n. 12957 e
Cassazione civile, sez. VI , 30/07/2015, n. 16173, conf. Cass. civ. Sez. VI - 1, Ord., (ud. 13/03/2017)
03-05-2017, n. 10787, Cass. civ. Sez. I Sent., 03/02/2017, n. 2960 e Cass. civ. Sez. I Sent.,
11/07/2013, n. 17199, cfr. Cass. civ. sez. 1, n. 11913 del 22 maggio 2009, in parte motiva, “Le sentenze di divorzio, infatti, così come quelle di separazione, una volta passate in giudicato, producono i loro effetti sin quando non intervenga un provvedimento giurisdizionale di modifica, rispettivamente ai sensi dell'art. 155 ter cod. civ. e art. 156 cod. civ., u.c. e art. 710 c.p.c., e art. 9, comma 1, della legge sul divorzio. Infatti, in forza della disciplina particolare dettata da tali norme, caratteristica peculiare del giudicato relativo a dette sentenze è quello di produrre i suoi effetti, quanto ai provvedimenti relativi all'affidamento dei figli ed alle disposizioni di carattere economico, finché non intervenga un provvedimento giurisdizionale modificativo, il quale - secondo i principi generali
- non può produrre i suoi effetti con efficacia anteriore alla domanda”).
Va infine dichiarata l'inammissibilità dell'ulteriore domanda svolta dal ricorrente per ottenere la restituzione delle somme percepite dal coniuge beneficiario dell'assegno di mantenimento in favore della prole, nel periodo intercorrente tra il deposito del ricorso e la pronuncia giudiziale, in quanto non connessa con l'oggetto del presente giudizio ex art. 40 c.p.c.
Al venire meno dell'obbligo di mantenimento per le figlie già posto a carico del padre, odierno ricorrente, consegue la revoca del versamento diretto da parte del datore di lavoro.
Le spese di lite seguono la soccombenza e devono, pertanto, essere poste a carico della parte resistente contumace;
esse vengono liquidate nella misura meglio vista in dispositivo, in applicazione dei parametri di cui al DM 55/2014, come modificato dal DM 147/2022, per essersi l'attività defensionale esaurita successivamente alla sua entrata in vigore, tenuto conto del valore della domanda, della minima complessità della fattispecie e dell'assenza di attività istruttoria
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, visto l'art. 473-bis. e ss c.p.c., in modifica delle condizioni previste dalla sentenza di divorzio:
Revoca a far data dal mese di deposito del ricorso (marzo 2024), il contributo posto a carico del sig. per il mantenimento delle figlie e Parte_1 CP_2 Persona_1 versato in favore di;
Controparte_1
Dichiara inammissibile la domanda di costituzione di un “fondo per le emergenze” formulata dalla resistente;
Dichiara tenuta e condanna a rifondere a Controparte_1 [...] le spese di giudizio che liquida in complessivi € 2.905,00 (di cui € 850,50 Parte_1 per fase studio;
€ 602,00 per fase introduttiva;
€ 1.452,50 per fase decisoria) oltre spese generali al
15%, IVA e CPA come per legge. Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data
10/01/2025
Il Giudice Relatore Il Presidente
Valentina Giuditta Soria Alberto Tetamo