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Sentenza 10 aprile 2025
Sentenza 10 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Reggio Calabria, sentenza 10/04/2025, n. 339 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Reggio Calabria |
| Numero : | 339 |
| Data del deposito : | 10 aprile 2025 |
Testo completo
N. 626/2019 Reg. Gen.
Corte d'appello di Reggio Calabria
Sezione civile
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Sezione civile della Corte d'appello di Reggio Calabria, composta dai magistrati
Patrizia Morabito presidente
Natalino Sapone componente
Ilario Nasso relatore ha emesso la seguente
sentenza
nel procedimento iscritto al n. 626 del Reg. Gen. dell'anno 2019, e vertente tra Parte_1
(C.F.: – rappresentata e difesa dagli avvocati, anche disgiuntamente, CodiceFiscale_1
Riccardo Misaggi e Antonio Piscionieri, del Foro di Locri), e TT NI (C.F.:
[...]
), (C.F.: ), (C.F.: C.F._2 CP_1 CodiceFiscale_3 Controparte_2 [...]
), (C.F.: ), C.F._4 CP_3 CodiceFiscale_5 Controparte_4
(C.F.: ), contumaci. CodiceFiscale_6
1. Occorre innanzitutto segnalare come la sentenza venga redatta in maniera sintetica, senza l'esposizione dello svolgimento del processo, in conformità alle seguenti norme:
a) art. 132 c.p.c., a norma del quale la sentenza deve contenere la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione;
b) art. 118 disp. att. c.p.c., a norma del quale la motivazione consiste nella succinta esposizione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione;
c) art. 16 bis comma IX-octies, d. l. 179/2012, a norma del quale «Gli atti di parte e i provvedimenti del giudice depositati con modalità telematiche sono redatti in maniera sintetica».
1 2. Ciò premesso, parte appellante chiede la riforma della sentenza n. 221/2019, emessa dal
Tribunale di Locri a definizione dei giudizi (riuniti) aventi numero 101905/2010 R.G. e
922/2011 R.G.: sentenza con la quale è stata rigettata la domanda d'accertamento d'intervenuto acquisto della proprietà per usucapione (speciale), proposta dall'appellante – ai sensi della l. 346/1976 e dell'art. 1159 bis c.c. – in relazione al fondo (sito nel Comune di
Grotteria) censito al Nuovo Catasto Terreni (del medesimo Comune) alla particella 230 del foglio 16.
2.1. L'appellante – in particolare – censura la sentenza nella parte in cui il Tribunale – sulla scorta di un'asseritamente erronea ricostruzione dei fatti di causa – ha ritenuto a) come Pt_1 non avesse la qualifica di “possessore” del fondo in contesa, e b) non fosse stata – comunque
– fornita la prova delle caratteristiche del suo eventuale possesso, e – soprattutto – dell'interversione nel possesso medesimo.
2.2. L'appellante sostiene – più partitamente – come il primo giudice sarebbe incorso in errore, poiché le dichiarazioni testimoniali proverebbero come la stessa avrebbe esercitato il possesso uti dominus sul fondo per circa trent'anni, e come l'effettività ed esclusività del possesso esercitato sul fondo controverso risultino comprovate anche dalla realizzazione di opere in cemento armato (quali un capanno per gli attrezzi, un muro in di contenimento, e una scala di servizio, a vantaggio della propria abitazione).
3. All'esito della camera di consiglio dell'8 aprile 2025, il contenzioso è stato definito in virtù delle osservazioni esposte appresso.
4. L'appello è infondato.
5. La ricostruzione contenuta nella sentenza impugnata è cristallina, e condivisibile nell'illustrazione del percorso motivazionale sotteso alla decisione, il quale resiste alle critiche di . Pt_1
6. Quest'ultima (a pagina 7 dell'appello) evidenzia – innanzitutto – la protrazione trentennale
(come riferita dal teste all'udienza del 12 aprile 2013) di lavorazioni agricole (ad Tes_1
esempio, di potatura dell'uliveto e di pulitura del fondo, ospitante plurime coltivazioni).
7. , poi, segnala come il teste abbia riferito dell'avvenuta costruzione – da parte Tes_2 dell'appellante – d'un manufatto per il ricovero d'attrezzatura agricola, e d'un muro di contenimento.
8. Il teste ha richiamato la propria conoscenza consolidata di , affermando come CP_1 Tes_2
a) il terreno d'insistenza dell'abitazione dell'appellante fosse generalmente considerato di proprietà della stessa, a fronte della riconducibilità d'uno dei fondi limitrofi a TT,
[...]
e (eredi del comune dante causa ), e b) la CP_2 CP_3 Persona_1
2 manutenzione del fondo avvenisse a iniziativa della stessa , mediante incarico a propri Tes_2
operai, e relativo coordinamento.
8.1. sentito il 12 aprile 2013, ha – ancora – precisato come conducesse sul Pt_2 Pt_1
fondo controverso delle coltivazioni, e ne ha espressamente ascritto la proprietà a Per_1
e «dopo il suo decesso» ai suoi eredi.
[...]
8.2. , escusso il 19 settembre 2013, ha – infine – dichiarato d'aver sempre visto Tes_3
la signora sul terreno disputato, e d'averla aiutata di tanto in tanto («alcune volte») nella Tes_2
cura del fondo, sottolineando come la stessa si fosse occupata da circa sedici anni della relativa coltivazione.
9. Orbene, le testimonianze – invero convergenti – consentono di cogliere – al più –
l'esistenza d'una relazione qualificata di con la cosa detenuta, ma non autorizzano a Pt_1 desumere l'effettivo esercizio – da parte della stessa – d'un potere sulla cosa corrispondente al diritto di proprietà (qui rivendicato per prescrizione acquisitiva).
9.1. Ragionando diversamente, ogni detenzione qualificata (come – a titolo esemplificativo – quella dell'affittuario d'un fondo, o del conduttore di un'abitazione) giustificherebbe pretese dominicali del detentore, eventualmente sostentate – come nella specie – da un impiego produttivo del bene detenuto, e dal compimento sullo stesso d'attività di gestione (come la coltivazione, la manutenzione e la raccolta di frutti).
10. L'appellante – a pagina 14 del libello introduttivo del secondo grado di giudizio – prova, ancora, a confutare l'efficacia probatoria dei testi offerti da TT (ossia la consulente tecnica d'ufficio e il consulente tecnico di parte, incaricati in un diverso e precedente giudizio di divisione ereditaria, coinvolgente gli appellati odierni), sostenendo come I) l'assenza della medesima appellante alle operazioni peritali (pure condotte – nel diverso procedimento – sul fondo in disamina), insieme alla II) mancata formulazione – da parte di lei – di contestazioni
(concomitanti ovvero successive) circa l'accesso dei consulenti (al fondo), il loro stazionamento sul terreno, e il rispettivo adempimento degli incombenti di competenza, non sarebbero espressive dell'inerzia di lei – pretesa proprietaria – davanti alle ingerenze di terzi
(sul bene asseritamente posseduto), ma (semplice) conseguenza della sua estraneità al processo.
10.1. Innanzitutto è bene puntualizzare come i consulenti in questione – al di là di qualsiasi affermazione discordante, eventualmente provenuta dalle parti – abbiano fatto accesso al cespite controverso (nella distinta procedura giudiziaria divisionale), senza incontrare resistenze di alcuno.
3 10.2. In secondo luogo, la tesi di (illustrata sopra) si rivela – comunque – scarsamente Tes_2 persuasiva, giacché (ferma restando l'autosufficienza dei restanti motivi di rigetto del gravame) il silenzio serbato da (al cospetto di due estranei, pervenuti sul fondo da lei Pt_1
detenuto), e valorizzato dal primo giudice a reiezione della domanda d'usucapione, pur non integrando acquiescenza nei confronti dei proprietari formali (non avendo l'obbligo Pt_1
d'intervenire – a quel punto – nel separato giudizio divisionale, né di spiegare opposizione di terzo), rende comunque implausibile la tesi per la quale avrebbe esercitato davvero il Pt_1 pieno controllo sul fondo alla stregua di proprietaria (in termini tali – cioè – da poter impedire a soggetti estranei di farvi ingresso).
11. A ogni modo, a prescindere dall'episodio anzidetto – e dalle sue implicazioni circa l'interpretazione del comportamento dell'appellante – gli argomenti di risultano Pt_1 accomunati dal tentativo di derivare – in capo alla stessa – l'attributo del possesso
(ininterrotto, sufficientemente prolungato e manifesto) a partire da una mera relazione fattuale intrattenuta da lei con la cosa: tale conclusione – però – non è predicabile.
12. Pur avendo continuativamente assunto la cura del fondo (anche mediante l'apposizione d'una recinzione, e l'edificazione d'un riparo per mezzi agricoli) – a ben vedere – l'appellante ha versato lungamente – personalmente ovvero per tramite dei figli – i prodotti dell'oliveto a
TT, nella – implicita ma intuitiva – qualità (di quest'ultima) di proprietaria del fondo controverso.
12.1. Le circostanze anzidette – allora – impediscono di ritenere raggiunta la prova dell'animus possidendi in capo a , non essendo stati acquisiti alla causa elementi da cui Pt_1 desumere a) l'inequivoca autopercezione – da parte dell'esponente – d'essere un soggetto possessore (intenzionato ad atteggiarsi come titolare sulla cosa del diritto dominicale), b) una serie di comportamenti univocamente deponenti nello stesso senso, e c) non secondariamente, l'avvenuta interversione del titolo detentivo in possesso (al fine di cristallizzare nella realtà fenomenica uno stato soggettivo, altrimenti destinato a rimanere confinato nell'intimità dell'introduttrice del secondo grado giudiziale, senza sua opponibilità ai terzi.
13. Per tutto quanto appena illustrato – in definitiva – l'appello va respinto.
14. In considerazione della contumacia delle parti appellate, va dichiarato il non luogo a provvedere sulle spese di lite del presente grado di giudizio.
15. Alla luce dell'epilogo dell'appello, occorre dare atto della sussistenza del presupposto processuale di cui all'art. 13, I c. quater, D.P.R. n. 115/2002, al fine del compimento – da
4 parte della Cancelleria – delle valutazioni relative all'eventuale raddoppio del contributo unificato.
p.q.m.
la Corte d'appello di Reggio Calabria, pronunciando definitivamente sull'appello proposto da nei confronti di TT NI, , , , Parte_1 CP_1 Controparte_2 CP_3
, disattese ogni altra istanza ed eccezione, così provvede: Controparte_4
- rigetta l'appello integralmente;
- dichiara non doversi provvedere sulle spese di lite del presente grado di giudizio;
- dà atto, infine, dell'avvenuta adozione d'una pronuncia di rigetto integrale dell'appello, e della conseguente sussistenza del presupposto processuale di cui all'art. 13, I c. quater,
D.P.R. n. 115/2002.
Reggio Calabria, così deciso nella camera di consiglio dell'8 aprile 2025.
Il relatore
Ilario Nasso
La presidente
Patrizia Morabito
5
Corte d'appello di Reggio Calabria
Sezione civile
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Sezione civile della Corte d'appello di Reggio Calabria, composta dai magistrati
Patrizia Morabito presidente
Natalino Sapone componente
Ilario Nasso relatore ha emesso la seguente
sentenza
nel procedimento iscritto al n. 626 del Reg. Gen. dell'anno 2019, e vertente tra Parte_1
(C.F.: – rappresentata e difesa dagli avvocati, anche disgiuntamente, CodiceFiscale_1
Riccardo Misaggi e Antonio Piscionieri, del Foro di Locri), e TT NI (C.F.:
[...]
), (C.F.: ), (C.F.: C.F._2 CP_1 CodiceFiscale_3 Controparte_2 [...]
), (C.F.: ), C.F._4 CP_3 CodiceFiscale_5 Controparte_4
(C.F.: ), contumaci. CodiceFiscale_6
1. Occorre innanzitutto segnalare come la sentenza venga redatta in maniera sintetica, senza l'esposizione dello svolgimento del processo, in conformità alle seguenti norme:
a) art. 132 c.p.c., a norma del quale la sentenza deve contenere la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione;
b) art. 118 disp. att. c.p.c., a norma del quale la motivazione consiste nella succinta esposizione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione;
c) art. 16 bis comma IX-octies, d. l. 179/2012, a norma del quale «Gli atti di parte e i provvedimenti del giudice depositati con modalità telematiche sono redatti in maniera sintetica».
1 2. Ciò premesso, parte appellante chiede la riforma della sentenza n. 221/2019, emessa dal
Tribunale di Locri a definizione dei giudizi (riuniti) aventi numero 101905/2010 R.G. e
922/2011 R.G.: sentenza con la quale è stata rigettata la domanda d'accertamento d'intervenuto acquisto della proprietà per usucapione (speciale), proposta dall'appellante – ai sensi della l. 346/1976 e dell'art. 1159 bis c.c. – in relazione al fondo (sito nel Comune di
Grotteria) censito al Nuovo Catasto Terreni (del medesimo Comune) alla particella 230 del foglio 16.
2.1. L'appellante – in particolare – censura la sentenza nella parte in cui il Tribunale – sulla scorta di un'asseritamente erronea ricostruzione dei fatti di causa – ha ritenuto a) come Pt_1 non avesse la qualifica di “possessore” del fondo in contesa, e b) non fosse stata – comunque
– fornita la prova delle caratteristiche del suo eventuale possesso, e – soprattutto – dell'interversione nel possesso medesimo.
2.2. L'appellante sostiene – più partitamente – come il primo giudice sarebbe incorso in errore, poiché le dichiarazioni testimoniali proverebbero come la stessa avrebbe esercitato il possesso uti dominus sul fondo per circa trent'anni, e come l'effettività ed esclusività del possesso esercitato sul fondo controverso risultino comprovate anche dalla realizzazione di opere in cemento armato (quali un capanno per gli attrezzi, un muro in di contenimento, e una scala di servizio, a vantaggio della propria abitazione).
3. All'esito della camera di consiglio dell'8 aprile 2025, il contenzioso è stato definito in virtù delle osservazioni esposte appresso.
4. L'appello è infondato.
5. La ricostruzione contenuta nella sentenza impugnata è cristallina, e condivisibile nell'illustrazione del percorso motivazionale sotteso alla decisione, il quale resiste alle critiche di . Pt_1
6. Quest'ultima (a pagina 7 dell'appello) evidenzia – innanzitutto – la protrazione trentennale
(come riferita dal teste all'udienza del 12 aprile 2013) di lavorazioni agricole (ad Tes_1
esempio, di potatura dell'uliveto e di pulitura del fondo, ospitante plurime coltivazioni).
7. , poi, segnala come il teste abbia riferito dell'avvenuta costruzione – da parte Tes_2 dell'appellante – d'un manufatto per il ricovero d'attrezzatura agricola, e d'un muro di contenimento.
8. Il teste ha richiamato la propria conoscenza consolidata di , affermando come CP_1 Tes_2
a) il terreno d'insistenza dell'abitazione dell'appellante fosse generalmente considerato di proprietà della stessa, a fronte della riconducibilità d'uno dei fondi limitrofi a TT,
[...]
e (eredi del comune dante causa ), e b) la CP_2 CP_3 Persona_1
2 manutenzione del fondo avvenisse a iniziativa della stessa , mediante incarico a propri Tes_2
operai, e relativo coordinamento.
8.1. sentito il 12 aprile 2013, ha – ancora – precisato come conducesse sul Pt_2 Pt_1
fondo controverso delle coltivazioni, e ne ha espressamente ascritto la proprietà a Per_1
e «dopo il suo decesso» ai suoi eredi.
[...]
8.2. , escusso il 19 settembre 2013, ha – infine – dichiarato d'aver sempre visto Tes_3
la signora sul terreno disputato, e d'averla aiutata di tanto in tanto («alcune volte») nella Tes_2
cura del fondo, sottolineando come la stessa si fosse occupata da circa sedici anni della relativa coltivazione.
9. Orbene, le testimonianze – invero convergenti – consentono di cogliere – al più –
l'esistenza d'una relazione qualificata di con la cosa detenuta, ma non autorizzano a Pt_1 desumere l'effettivo esercizio – da parte della stessa – d'un potere sulla cosa corrispondente al diritto di proprietà (qui rivendicato per prescrizione acquisitiva).
9.1. Ragionando diversamente, ogni detenzione qualificata (come – a titolo esemplificativo – quella dell'affittuario d'un fondo, o del conduttore di un'abitazione) giustificherebbe pretese dominicali del detentore, eventualmente sostentate – come nella specie – da un impiego produttivo del bene detenuto, e dal compimento sullo stesso d'attività di gestione (come la coltivazione, la manutenzione e la raccolta di frutti).
10. L'appellante – a pagina 14 del libello introduttivo del secondo grado di giudizio – prova, ancora, a confutare l'efficacia probatoria dei testi offerti da TT (ossia la consulente tecnica d'ufficio e il consulente tecnico di parte, incaricati in un diverso e precedente giudizio di divisione ereditaria, coinvolgente gli appellati odierni), sostenendo come I) l'assenza della medesima appellante alle operazioni peritali (pure condotte – nel diverso procedimento – sul fondo in disamina), insieme alla II) mancata formulazione – da parte di lei – di contestazioni
(concomitanti ovvero successive) circa l'accesso dei consulenti (al fondo), il loro stazionamento sul terreno, e il rispettivo adempimento degli incombenti di competenza, non sarebbero espressive dell'inerzia di lei – pretesa proprietaria – davanti alle ingerenze di terzi
(sul bene asseritamente posseduto), ma (semplice) conseguenza della sua estraneità al processo.
10.1. Innanzitutto è bene puntualizzare come i consulenti in questione – al di là di qualsiasi affermazione discordante, eventualmente provenuta dalle parti – abbiano fatto accesso al cespite controverso (nella distinta procedura giudiziaria divisionale), senza incontrare resistenze di alcuno.
3 10.2. In secondo luogo, la tesi di (illustrata sopra) si rivela – comunque – scarsamente Tes_2 persuasiva, giacché (ferma restando l'autosufficienza dei restanti motivi di rigetto del gravame) il silenzio serbato da (al cospetto di due estranei, pervenuti sul fondo da lei Pt_1
detenuto), e valorizzato dal primo giudice a reiezione della domanda d'usucapione, pur non integrando acquiescenza nei confronti dei proprietari formali (non avendo l'obbligo Pt_1
d'intervenire – a quel punto – nel separato giudizio divisionale, né di spiegare opposizione di terzo), rende comunque implausibile la tesi per la quale avrebbe esercitato davvero il Pt_1 pieno controllo sul fondo alla stregua di proprietaria (in termini tali – cioè – da poter impedire a soggetti estranei di farvi ingresso).
11. A ogni modo, a prescindere dall'episodio anzidetto – e dalle sue implicazioni circa l'interpretazione del comportamento dell'appellante – gli argomenti di risultano Pt_1 accomunati dal tentativo di derivare – in capo alla stessa – l'attributo del possesso
(ininterrotto, sufficientemente prolungato e manifesto) a partire da una mera relazione fattuale intrattenuta da lei con la cosa: tale conclusione – però – non è predicabile.
12. Pur avendo continuativamente assunto la cura del fondo (anche mediante l'apposizione d'una recinzione, e l'edificazione d'un riparo per mezzi agricoli) – a ben vedere – l'appellante ha versato lungamente – personalmente ovvero per tramite dei figli – i prodotti dell'oliveto a
TT, nella – implicita ma intuitiva – qualità (di quest'ultima) di proprietaria del fondo controverso.
12.1. Le circostanze anzidette – allora – impediscono di ritenere raggiunta la prova dell'animus possidendi in capo a , non essendo stati acquisiti alla causa elementi da cui Pt_1 desumere a) l'inequivoca autopercezione – da parte dell'esponente – d'essere un soggetto possessore (intenzionato ad atteggiarsi come titolare sulla cosa del diritto dominicale), b) una serie di comportamenti univocamente deponenti nello stesso senso, e c) non secondariamente, l'avvenuta interversione del titolo detentivo in possesso (al fine di cristallizzare nella realtà fenomenica uno stato soggettivo, altrimenti destinato a rimanere confinato nell'intimità dell'introduttrice del secondo grado giudiziale, senza sua opponibilità ai terzi.
13. Per tutto quanto appena illustrato – in definitiva – l'appello va respinto.
14. In considerazione della contumacia delle parti appellate, va dichiarato il non luogo a provvedere sulle spese di lite del presente grado di giudizio.
15. Alla luce dell'epilogo dell'appello, occorre dare atto della sussistenza del presupposto processuale di cui all'art. 13, I c. quater, D.P.R. n. 115/2002, al fine del compimento – da
4 parte della Cancelleria – delle valutazioni relative all'eventuale raddoppio del contributo unificato.
p.q.m.
la Corte d'appello di Reggio Calabria, pronunciando definitivamente sull'appello proposto da nei confronti di TT NI, , , , Parte_1 CP_1 Controparte_2 CP_3
, disattese ogni altra istanza ed eccezione, così provvede: Controparte_4
- rigetta l'appello integralmente;
- dichiara non doversi provvedere sulle spese di lite del presente grado di giudizio;
- dà atto, infine, dell'avvenuta adozione d'una pronuncia di rigetto integrale dell'appello, e della conseguente sussistenza del presupposto processuale di cui all'art. 13, I c. quater,
D.P.R. n. 115/2002.
Reggio Calabria, così deciso nella camera di consiglio dell'8 aprile 2025.
Il relatore
Ilario Nasso
La presidente
Patrizia Morabito
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