TRIB
Sentenza 17 aprile 2025
Sentenza 17 aprile 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Arezzo, sentenza 17/04/2025, n. 249 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Arezzo |
| Numero : | 249 |
| Data del deposito : | 17 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1410/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI AREZZO
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice unico Dott.ssa Lucia Faltoni, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al N. R.G. 1410/2022 promossa da:
(C.F: / P.IVA: Controparte_1 P.IVA_1
, con sede legale in Terranuova Bracciolini (AR), Via Castiglion Ubertini, 78, P.IVA_2
nella persona del Socio Amministratore e legale rappresentante pro-tempore IG.ra
[...]
(C.F.: ), nata a [...] il [...] ed Pt_1 C.F._1 ivi residente in [...], 78, rappresentata e difesa dall'Avv. LUCA
BERBEGLIA del Foro di Arezzo ed elettivamente domiciliata nello studio del medesimo in
Arezzo, P.zza Guido Monaco n. 1/a.
PARTE ATTRICE contro
(C.F.: ) rappresentata e difesa dall'avv. ELISA CP_2 C.F._2
FORNACIARI elettivamente domiciliata presso il suo studio in Arezzo, Via Romana N. 149
g.
PARTE CONVENUTA
nonché contro
, (C.F.: rappresentato e difeso, anche CP_3 C.F._3
1 disgiuntamente tra loro, dall'Avv. ALESSIA DEL SEPPIA e dall'Avv. ILARIA
CRISTOFANI ed elettivamente domiciliato presso lo studio dell'Avv. Alessia Del Seppia in
Lucca, Viale Carducci, n. 139.
PARTE TERZA CHIAMATA
OGGETTO: diritto di prelazione agraria e riscatto agrario
Sulle seguenti conclusioni:
- Per IL : Voglia l'Ill.mo Controparte_1 Controparte_1
Tribunale adito, disattesa e respinta ogni contraria e diversa richiesta:
- accertare e dichiarare che è titolare del diritto Controparte_1
di prelazione sui terreni rappresentati al Catasto Terreni del Comune di Terranuova
Bracciolini (AR) al Foglio 79, Mappali 219, 37 e 247;
- per l'effetto, in accoglimento della domanda, disporre il trasferimento della proprietà dei terreni rappresentati al Catasto Terreni del Comune di Terranuova Bracciolini (AR) al
Foglio 79, Mappali 219, 37 e 247, oggetto di riscatto, in favore de Controparte_1
dietro il versamento del prezzo dell'offerta pari a € 3.946,30, ovvero del
[...]
diverso prezzo maggiore o minore che risulterà accertato all'esito dell'istruttoria ovvero determinato sulla base dell'equo apprezzamento del Giudice;
- rigettare le domande di controparte perché infondate in fatto ed in diritto e comunque non provate;
- sempre con vittoria di spese ed onorari. In via istruttoria la società attrice insiste affinchè venga disposta
CTU diretta ad accertare, con il ricorso a criteri tecnico-agronomici, che le superfici dei terreni coltivati di proprietà de per come risultanti dalle visure in atti unitamente a CP_1
quelli oggetto di retratto di cui al presente processo (rappresentati al Catasto Terreni del
Comune di Terranuova Bracciolini foglio 79 mappali 219, 37 e 247) non superano il triplo della superficie corrispondente alla capacità lavorativa del nucleo familiare della sig.ra composto dalla stessa e dal figlio. Parte_1
- Per : “Voglia l'Ecc.mo Tribunale adito, in accoglimento delle CP_2
superiori argomentazioni, contrariis reiectis, voglia così giudicare in via pregiudiziale:-
2 accertare e dichiarare l'improponibilità della domanda azionata per omesso rituale espletamento della procedura di mediazione, previsto per le controversie agrarie dall'art. 46 della legge n. 203 del 1982 e successivo art. 11 del D.Lgs. 01/09/2011, n. 150 e per l'effetto dichiarare improcedibile l'odierno giudizio per difetto di mediazione obbligatoria. In via preliminare in rito: autorizzare la chiamata in causa di , nato a [...] il CP_3
20/1/1956 CF. residente in [...]
Roosevelt n. 189, a sensi dell'art. 106 c.p.c. per le ragioni esposte in narrativa, previo differimento della prima udienza di comparizione e la fissazione di nuova udienza al fine di consentirne la citazione in giudizio nel rispetto dei termini di cui all'art. 163 bis c.p.c.;Nel merito: in via principale: rigettare la domanda attrice perché priva di ogni fondamento sia in fatto che in diritto, con vittoria di spese e competenze professionali, oltre rimborso forfettario 15%, oltre I.V.A. e C.P.A. come per legge;
nel merito, in via subordinata, nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda attrice, accertare e dichiarare che il terzo chiamato in causa , nato a [...] il [...] CF. CP_3 C.F._3
residente in [...], è tenuto a manlevare il convenuto
da ogni pretesa attorea condannando lo stesso a rifondere a CP_2 CP_2
quanto sarà eventualmente tenuto a pagare all'attore.
[...]
- in ogni caso, con vittoria di spese e competenze professionali, oltre rimborso forfettario
15%, IVA e C.P.A. come per legge. In via istruttoria ci si oppone sin da ora alla richiesta di
CTU in quanto esplorativa e non ideona a sopperire le carenze probatorie di parte attrice.
Per : “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, ogni contraria istanza, domanda CP_3
ed eccezione respinta, per tutti i motivi esposti, rigettare la domanda proposta dalla società attrice e, conseguentemente, rigettare ogni domanda proposta nei confronti del terzo chiamato, IG. . In ogni caso con vittoria di spese e compenso legale.” CP_3
Concisa esposizione delle ragioni di fatto
e di diritto della decisione
Con atto di citazione regolarmente notificato, il (nel Controparte_1
prosieguo soltanto ) ha adito questo Tribunale affinché accerti la sua titolarità del diritto CP_1
di prelazione agraria al fine di poter esercitare il riscatto dell'immobile censito in Catasto
3 NTC del Comune Terranuova (AR) rappresentato al Foglio 79, Mappali 219, 37 e 247 e di disporre il trasferimento della proprietà dei terreni in proprio favore dietro il versamento del prezzo dell'offerta pari a € 3.946,30, ovvero del diverso prezzo maggiore o minore che risulterà accertato all'esito dell'istruttoria ovvero determinato sulla base dell'equo apprezzamento del Giudice, con vittoria di spese.
A sostegno della sua domanda parte attrice ha dedotto:
- di essere proprietaria dell'immobile sito in Terranuova Bracciolini (AR), Fraz. Castiglione
Ubertini, 78 e, in particolare, delle particelle censite al Catasto Terreni del Comune di
Terranuova Bracciolini (AR), Foglio 79, mappali 325, 93 e 12;
- che, il IG. era proprietario dei terreni, alcuni dei quali confinanti con la CP_3
proprietà , rappresentati al Catasto Terreni del Comune di Terranuova Bracciolini Parte_2
(AR) al Foglio 79, Mappali 219, 37 e 247;
- che, in data 20 settembre 2021 il IG. alienava al IG. , con atto CP_3 CP_2
di compravendita sottoscritto dinanzi al Notaio Dott. , (registrato a Lucca il Persona_1
28.09.2021 e trascritto ad Arezzo il 28.09.2021 N. 16409 e R.P. 12285 Doc. 1 atto di citazione), un fabbricato e degli appezzamenti di terreno, tra cui quelli anzidetti, di natura in parte boschiva in parte seminativa ed in parte uliveto per il complessivo importo di euro
25.000,00 (di cui euro 10.000,00 per i terreni agricoli) senza effettuare la dovuta denuntiatio.
- che, il è una società semplice iscritta dal Controparte_1
18/02/2000 nella sezione speciale del registro delle imprese come impresa agricola, composta da due soci, la IG.ra (Amministratore con qualifica di coltivatore diretto dal Parte_1
09/01/2009 (Doc.3 – Documentazione Inps), ed il IG. (Doc. 2 Atto di Controparte_4
citazione – Visura camerale);
- che, la IG.ra risulta anche essere un imprenditore agricolo professionale (IAP), Parte_1
iscritto alla gestione separata Inps (Doc. 4 Atto di citazione – Documento iscrizione IAP);
- che, i terreni di proprietà di parte attrice, censiti al Catasto Terreni del Comune di Terranuova
Bracciolini al Foglio 79, Mappali 12 e 325, sono confinanti con alcuni dei terreni ceduti al
IG. (Doc. 5 Atto di citazione – Planimetria terreni) ed in particolare quelli CP_2
censiti in Catasto NTC del Comune Terranuova (AR) rappresentato al Foglio 79, Mappali
219, 247 ma non anche con la particella 37 della quale si richiede comunque il retratto in quanto rappresenterebbe un unico blocco con le particelle 219 e 247, non potendo essere
4 considerata singolarmente, vista la mancanza di autonomia funzionale che altrimenti la caratterizzerebbe;
- che, parte attrice non ha ceduto alcun fondo rustico negli ultimi due anni come dimostrato dalla visura catastale ed ipotecaria (Doc. 8 – Visura catastale degli immobili de e Doc. CP_1
9 – Visura ipotecaria degli immobili de - atto di citazione) e che, la superficie oggetto CP_1
di riscatto sommata a quella dei terreni già condotti (69.000 metri quadri) non supererebbe il triplo della forza lavoro del nucleo familiare che la coltiva;
- che, dunque, è interesse , possedendo tutti i requisiti soggettivi ed oggettivi richiesti Parte_2
dagli artt. ex art. 7, co. 1, n. 2), l. 817/1971, art. 7, co. 1, n.
2-bis) l. 817/1971 e art. 2, co. 3
d.lgs. 99/2004, agire per ottenere una pronuncia che accerti giudizialmente il diritto alla prelazione agraria e conseguentemente poter esercitare il diritto di retratto.
Si è costituito in giudizio il IG. in qualità di attuale proprietario dei terreni CP_2
agricoli oggetto del presente giudizio, contestando le pretese attoree e rilevando:
- preliminarmente che, non era stato esperito da parte attrice il tentativo obbligatorio di conciliazione previsto per le controversie agrarie dall'art. 46 della legge n. 203 del 1982 e successivo art. 11 del D.Lgs. 01/09/2011, n. 150;
- che, non sussisterebbe la qualifica formale di coltivatore diretto da parte della maggioranza dei soci della società semplice il in quanto sarebbe mancante la dovuta annotazione nei CP_1
registri camerali, annotazione necessaria ai fini della opponibilità ai terzi;
- che, considerato che la IG.ra risulterebbe avere partecipazioni in altre imprese Pt_1
societarie di natura completamente diversa (nella specie comparto sanitario, Doc.
3 - comparsa di costituzione e risposta) ciò renderebbe inverosimile che la stessa si occupi direttamente ed abitualmente (e quindi con prevalenza) della coltivazione dei fondi situati in
Terranuova Bracciolini;
- che, nonostante l'evidente infondatezza della domanda, il IG. ha chiamato CP_2
in causa, ex art. 106 c.p.c., il IG. , in qualità di ex proprietario dei terreni CP_3
oggetto dell'odierno giudizio.
All'udienza del 24 novembre 2022 Il Giudice, ritenuto che la controversia rientrava tra quelle oggetto di mediazione obbligatoria, rinviava per consentire l'instaurazione della procedura di mediazione all'udienza del 21.03.2023 nella quale veniva autorizzata, parte convenuta, alla chiamata del terzo . L'udienza veniva rinviata al 19.09.2023 per consentire la CP_3
5 citazione del terzo chiamato nei termini di legge.
A seguito della chiamata in causa, si è costituito il IG. , contestando anch'esso CP_3
le pretese attoree e rilevando:
-che, ai fini del riconoscimento del diritto di prelazione agraria non poteva essere accertato il requisito soggettivo per l'omessa indicazione della qualifica di socio coltivatore diretto, nella sezione speciale del registro delle imprese e denunciava l'irrilevanza probatoria della documentazione allegata da parte attrice e, in particolare, dei doc. 3 e 4 relativi all'iscrizione
INPS della IG.ra e all'iscrizione IAP della società ; Pt_1 CP_1
All'udienza del 19 settembre 2023, venivano concessi i termini di cui all'art. 183, co. 6, c.p.c.,
e veniva rinviato il giudizio, per la discussione sui mezzi istruttori al 21 marzo 2024 da svolgersi in modalità cartolare ex art. 127-ter c.p.c..
All'udienza del 22 aprile 2024 veniva ammessa la prova per testi così come richiesta da parte attrice nella memoria n. 2 e questo Giudice riteneva opportuno rinviare, all'esito delle prove orali, la valutazione circa la necessità di disporre la CTU. L'udienza veniva rinviata per l'istruttoria al 22 ottobre 2024, udienza nella quale venivano sentiti i testi e Tes_1 Tes_2
A scioglimento della riserva assunta all'esito delle prove orali, questo Giudice ha ritenuto la causa matura per la decisione senza necessità di ulteriore attività istruttoria, fissando per la precisazione delle conclusioni l'udienza del 19 dicembre 2024.
Pertanto all'udienza del 7 gennaio 2025, la causa veniva trattenuta in decisione, previa concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
***
La vicenda va ricostruita sulla base della normativa di riferimento partendo dalla individuazione dei requisiti soggettivi e oggettivi richiesti per la sussistenza del diritto alla prelazione agraria e del conseguente diritto di riscatto.
L'art. 8 della legge n. 590 del 1965 prevede che, nel caso di trasferimento a titolo oneroso del fondo confinante, il coltivatore diretto possa esercitare il diritto alla prelazione agraria ed il correlativo diritto al riscatto del fondo, in presenza di una serie di rigorosi presupposti sia di carattere soggettivo sia di carattere oggettivo. Consistendo, il diritto alla prelazione agraria, in una limitazione alla libera circolazione dei beni immobili, tali requisiti debbono necessariamente essere accertati in modo stringente. Va premesso che in tema di onere della
6 prova la sussistenza dei requisiti richiesti per l'esercizio del riscatto grava esclusivamente sul retraente a norma dell'art. 2697 c.c., ovvero sul soggetto che assume di essere titolare del diritto di cui chiede giudiziale tutela.
La titolarità di questo diritto è attribuita all'affittuario, al mezzadro, al colono o al compartecipante del fondo oggetto di vendita, nonché al proprietario coltivatore diretto di un fondo che sia confinante (art. 7 della L. 817/1971) ma anche, ai sensi dell' art. 2, co. 3, D.Lgs.
99/2004, “alla società agricola di persone qualora almeno la metà dei soci sia in possesso della qualifica di coltivatore diretto come risultante dall'iscrizione nella sezione speciale del registro delle imprese di cui all'articolo 2188 e seguenti del codice civile” purché sussistano i requisiti richiesti dalla norma.
Gli artt.li 8 e 31 della legge n. 590 del 1965 come integrati dalle modifiche introdotte dalla legge n. 871 del 1971 elencano quei requisiti di carattere soggettivo che debbono sussistere perché possa sorgere in capo al proprietario del fondo confinante il diritto alla prelazione agraria e sono:
- Qualità di coltivatore diretto (almeno per la metà dei soci nelle società agricole) intesa come “colui che direttamente ed abitualmente si dedica alla coltivazione dei fondi ed all'allevamento ed al governo del bestiame sempreché la complessiva forza lavoro del nucleo familiare non sia inferiore ad un terzo di quella occorrente”(Art. 31);
- Non aver ceduto, nel biennio precedente, altri fondi rustici (Art. 8);
- Che il fondo per il quale si intende esercitare la prelazione in aggiunta ad altri eventualmente posseduti in proprietà non superi il triplo della capacità lavorativa del nucleo familiare (Art. 8).
In sintesi i soci di una società agricola di persone, devono essere in grado di provare in giudizio oltre che l'iscrizione nella sezione speciale del registro delle imprese da cui risulti il possesso della qualifica di coltivatore diretto di almeno la metà degli stessi ma, al pari del persona fisica, anche il possesso dei requisiti richiesti dall'art. 8 della Legge n. 590/1965 e dall'art. 7 della legge n. 817/1971, dal momento che “la reale dimostrazione dell'attività, non può fondarsi solo sulle attestazioni provenienti dagli uffici pubblici, dovendo, il riscattante, dimostrare l'effettivo svolgimento di quell'attività, l'esatta superficie del fondo e la capacità agricola che egli e la propria famiglia possono esercitare in concreto.
Entrambi i convenuti hanno contestato la sussistenza del requisito soggettivo della qualità di
7 coltivatore diretto, sia formalmente, perché nella visura camerale della società agricola non era visibile la qualifica di coltivatore diretto della IG.ra sia dal punto di vista Parte_1
sostanziale, in quanto la stessa non avrebbe esercitato in maniera diretta ed abituale la coltivazione dei fondi. Hanno altresì contestato a parte attrice di non aver dato prova della sussistenza della forza lavoro esercitabile in concreto dall'azienda agricola e conseguentemente di quella necessaria ai fini del riconoscimento del requisito soggettivo richiesto (il fondo per il quale si intende esercitare la prelazione in aggiunta ad altri eventualmente posseduti in proprietà non superi il triplo della capacità lavorativa del nucleo familiare - Art. 8), tanto è vero che parte attrice ha insistito per l'espletamento della CTU volta proprio ad accertare la capacità lavorativa dell'azienda agricola.
Tutto ciò premesso, occorre a questo punto ricordare che l'iscrizione nelle sezioni speciali del registro delle imprese ha funzione di certificazione anagrafica e valore di pubblicità notizia (art. 8 co. 5 legge n. 580 del 29.12.93), ma altresì dichiarativa. Infatti, ai sensi dell'art. 2 d.lgs. n. 228 del 18.05.01, l'iscrizione degli imprenditori agricoli, dei coltivatori diretti e delle società semplici esercenti attività agricola nella sezione speciale del registro delle imprese, oltre alle funzioni di certificazione anagrafica ed a quelle previste dalle leggi speciali, ha anche efficacia dichiarativa, risultando funzionale all'opponibilità di determinati fatti nei confronti dei terzi.
Dunque da ciò deriva che, nel momento in cui viene stipulato il contratto preliminare, il proprietario confinante che non abbia provveduto a perfezionare tale passaggio formale, non può pretendere di ricevere la denuntiatio, nemmeno qualora possedesse tutti i requisiti
(sostanziali) richiesti dalla legge per l'ottenimento della predetta qualifica.
Infatti, l' art. 2, co. 3, D.Lgs. 99/2004, che conferisce la titolarità del diritto alla prelazione agraria anche alla società agricola di persone qualora almeno la metà dei soci sia in possesso della qualifica di coltivatore diretto, richiama espressamente l'art. 2188 e ss. c.c., e quindi anche l'art. 2193 c.c., a norma del quale «i fatti dei quali la legge prescrive l'iscrizione, se non sono stati iscritti, non possono essere opposti ai terzi da chi è obbligato a richiederne
l'iscrizione, a meno che questi non provi che i terzi ne abbiano avuto conoscenza».
Da qui l'obbligo anche dell'indicazione della qualifica di coltivatore diretto, così come richiesta dalla norma, nel registro delle imprese, al fine dell'opponibilità ai terzi.
Tuttavia, l'iscrizione da sola (requisito formale) non è di certo sufficiente al riconoscimento
8 della qualifica predetta, dovendo questa, essere dimostrata in concreto (requisito sostanziale) laddove oggetto di contestazione (cfr. Cass. 3727/2012; Cass. 19748/2011; Cass. 2162).
Dai documenti allegati da parte attrice (Doc. 2, 3 e 4 atto di citazione) si desume che:
- il sia una società semplice iscritta dal 18/02/2000 Controparte_1
nella sezione speciale del registro delle imprese come impresa agricola, che la IG.ra
[...]
sia socia maggioritaria (99% quote societarie) e che la compagine societaria Pt_1
comprenda anche il figlio IG. con la proprietà di 1% di quote societarie Controparte_4
(Doc. 2);
- che la IG.ra risulti essere imprenditrice agricola professionale - IAP (Doc. 4); Parte_1
- che, la IG.ra risulti iscritta alla gestione separata Inps come coltivatrice diretta Parte_1
dal 07.01.2009 (Doc. 3).
Va rilevato pertanto che, ai fini della conoscibilità dei terzi e della opponibilità a questi ultimi ai sensi e per gli effetti dell'art. 2, co. 3, D.Lgs. 99/2004, l'indicazione della qualifica di coltivatore diretto della IG.ra doveva essere presente anche nella visura Parte_1
societaria (requisito formale). Nel caso poi che, tale qualifica fosse stata oggetto di contestazione, sarebbe stata indagata anche dal punto di vista sostanziale.
Infatti dalla documentazione allegata da parte convenuta (Doc.
3 - comparsa di costituzione e risposta ) si desume altresì che la IG.ra sia socia di altra società, CP_2 Parte_1 avente oggetto sociale completamente diverso (afferendo al comparto dell'assistenza sanitaria) che appare cozzare con l'allegata circostanza secondo la quale il sig. si occuperebbe direttamente ed abitualmente (e quindi con prevalenza) della coltivazione dei fondi.
Va precisato però, anche in questo caso, che la qualifica di coltivatore diretto, in relazione all'abitualità della coltivazione, prevista dall'art. 31 della legge n. 590 del 1965, ai fini dell'esercizio del diritto di prelazione e di quello conseguente di riscatto, può essere attribuita anche a chi svolge altra attività lavorativa principale, poiché non è richiesto che l'attività di coltivazione sia esercitata professionalmente ovvero in modo tale che costituisca la principale fonte di reddito del soggetto, risultando sufficiente che sia abituale, intendendosi questo requisito quale normale ed usuale svolgimento dei lavori agricoli, in maniera tale che l'attività agricola venga realizzata in modo stabile e continuativo prevalentemente con lavoro proprio o dei componenti della propria famiglia, traendo da tale attività un reddito, anche secondario.
Ciò che rileva ai fini della qualifica di coltivatore diretto, non è il dato formale dell'iscrizione
9 in elenchi (INPS Doc. 2 – atto di citazione) o altre certificazioni amministrative, bensì
l'effettivo esercizio dell'attività agricola con lavoro prevalentemente proprio o della propria famiglia (Cass. N. 9737 del 22.04.13). Da tali certificazioni possono, infatti trarsi soltanto elementi indiziari, atteso che l'iscrizione è ricollegabile ad una mera condizione professionale e non all'accertamento dell'attività di coltivatore diretto svolta su un determinato fondo (Cass.
N. 19748 del 27.09.11).
I due testimoni, indotti da parte attrice, hanno riferito soltanto genericamente di aver visto la
IG.ra in alcune occasioni raccogliere le olive e nello specifico: il IG. Parte_1 Tes_3
ha riferito di aver visto la IG.ra raccogliere qualche volta le olive ma non durante
[...] Pt_1 la vendemmia mentre l'altro teste ha riferito: “di aver visto la IG.ra al lavoro e Tes_2
che nel periodo della vendemmia ha degli operai ma senza indicazione delle ore impegnate in tale attività”. Quanto riferito dai testi, non ha di fatto fornito la prova che la IG.ra
[...]
svolga attività agricola in modo stabile e continuativo con il prevalente lavoro proprio Pt_1
o dei componenti della propria famiglia e che, da ciò ne derivi un reddito anche se secondario, nonostante la certificazione di iscrizione INPS (Doc. 3 atto di citazione) fornita dalla stessa.
In ultimo, parte attrice non ha fornito nemmeno la prova della capacità lavorativa dell'azienda agricola in relazione al requisito della forza-lavoro richiesta (il fondo per il quale si intende esercitare la prelazione in aggiunta ad altri eventualmente posseduti in proprietà non superi il triplo della capacità lavorativa del nucleo familiare - Art. 8) per l'eventuale retratto né dal punto di vista documentale né attraverso l'attività istruttoria.
E' ben chiaro infatti che, in tema di prelazione e retratto agrario, per stabilire se una persona ed il suo nucleo familiare abbiano la forza lavoro necessaria alla coltivazione di un certo fondo non è sufficiente una valutazione di diritto, ma è necessario un accertamento in fatto, spetta al Giudice la valutazione in merito all'efficacia o meno delle prove finalizzate a mostrare il possesso della suddetta forza-lavoro (Cass. N. 11742 del 15.05.18).
L'attore in definitiva non ha adempiuto all'onere impostogli, non risultando sufficiente, ai fini della prova della sussistenza dei requisiti soggettivi per il riconoscimento del diritto alla prelazione agraria, la documentazione allegata (Doc. 2, 3 e 4 atto di citazione) né l'attività istruttoria espletata.
Pertanto la domanda di accertamento del diritto alla prelazione non è fondata e va respinta.
Le spese seguono la soccombenza e sono poste a carico dell'attore. La determinazione delle
10 spese di lite viene pertanto effettuata sulla base dei parametri individuati dai d.m. n. 55/2014
e n. 147/2022, con riferimento ai valori medi dello scaglione relativo ai giudizi del valore corrispondente a quello per cui è causa (€ 1.001,00 – 5.200,00) e vengono liquidate, considerate le fasi processuali dell'attività concretamente svolta, in complessivi € 2.552,00, di cui € 425,00 per la fase di studio, € 425,00 per la fase introduttiva, € 851,00 per la fase di trattazione, € 851,00 per la fase decisionale oltre al 15% per spese generali, iva e cpa come per legge.
P.Q.M.
Il Tribunale di Arezzo, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda, istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
- rigetta la domanda di parte attrice;
- condanna il in persona del Controparte_1
legale rappresentante IG.ra a rifondere in favore del convenuto il IG. Parte_1
le spese di lite, liquidate in € € 2.552,00 oltre IVA, CAP e rimborso CP_2
delle spese generali come per legge;
- condanna il in persona del Controparte_1
legale rappresentante IG.ra a rifondere in favore del terzo chiamato il Parte_1
IG. le spese di lite, liquidate in € € 2.552,00 oltre IVA, CAP e rimborso CP_3
delle spese generali come per legge
Arezzo, 16 aprile 2025
Il Giudice dott.ssa Lucia Faltoni
11
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI AREZZO
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice unico Dott.ssa Lucia Faltoni, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al N. R.G. 1410/2022 promossa da:
(C.F: / P.IVA: Controparte_1 P.IVA_1
, con sede legale in Terranuova Bracciolini (AR), Via Castiglion Ubertini, 78, P.IVA_2
nella persona del Socio Amministratore e legale rappresentante pro-tempore IG.ra
[...]
(C.F.: ), nata a [...] il [...] ed Pt_1 C.F._1 ivi residente in [...], 78, rappresentata e difesa dall'Avv. LUCA
BERBEGLIA del Foro di Arezzo ed elettivamente domiciliata nello studio del medesimo in
Arezzo, P.zza Guido Monaco n. 1/a.
PARTE ATTRICE contro
(C.F.: ) rappresentata e difesa dall'avv. ELISA CP_2 C.F._2
FORNACIARI elettivamente domiciliata presso il suo studio in Arezzo, Via Romana N. 149
g.
PARTE CONVENUTA
nonché contro
, (C.F.: rappresentato e difeso, anche CP_3 C.F._3
1 disgiuntamente tra loro, dall'Avv. ALESSIA DEL SEPPIA e dall'Avv. ILARIA
CRISTOFANI ed elettivamente domiciliato presso lo studio dell'Avv. Alessia Del Seppia in
Lucca, Viale Carducci, n. 139.
PARTE TERZA CHIAMATA
OGGETTO: diritto di prelazione agraria e riscatto agrario
Sulle seguenti conclusioni:
- Per IL : Voglia l'Ill.mo Controparte_1 Controparte_1
Tribunale adito, disattesa e respinta ogni contraria e diversa richiesta:
- accertare e dichiarare che è titolare del diritto Controparte_1
di prelazione sui terreni rappresentati al Catasto Terreni del Comune di Terranuova
Bracciolini (AR) al Foglio 79, Mappali 219, 37 e 247;
- per l'effetto, in accoglimento della domanda, disporre il trasferimento della proprietà dei terreni rappresentati al Catasto Terreni del Comune di Terranuova Bracciolini (AR) al
Foglio 79, Mappali 219, 37 e 247, oggetto di riscatto, in favore de Controparte_1
dietro il versamento del prezzo dell'offerta pari a € 3.946,30, ovvero del
[...]
diverso prezzo maggiore o minore che risulterà accertato all'esito dell'istruttoria ovvero determinato sulla base dell'equo apprezzamento del Giudice;
- rigettare le domande di controparte perché infondate in fatto ed in diritto e comunque non provate;
- sempre con vittoria di spese ed onorari. In via istruttoria la società attrice insiste affinchè venga disposta
CTU diretta ad accertare, con il ricorso a criteri tecnico-agronomici, che le superfici dei terreni coltivati di proprietà de per come risultanti dalle visure in atti unitamente a CP_1
quelli oggetto di retratto di cui al presente processo (rappresentati al Catasto Terreni del
Comune di Terranuova Bracciolini foglio 79 mappali 219, 37 e 247) non superano il triplo della superficie corrispondente alla capacità lavorativa del nucleo familiare della sig.ra composto dalla stessa e dal figlio. Parte_1
- Per : “Voglia l'Ecc.mo Tribunale adito, in accoglimento delle CP_2
superiori argomentazioni, contrariis reiectis, voglia così giudicare in via pregiudiziale:-
2 accertare e dichiarare l'improponibilità della domanda azionata per omesso rituale espletamento della procedura di mediazione, previsto per le controversie agrarie dall'art. 46 della legge n. 203 del 1982 e successivo art. 11 del D.Lgs. 01/09/2011, n. 150 e per l'effetto dichiarare improcedibile l'odierno giudizio per difetto di mediazione obbligatoria. In via preliminare in rito: autorizzare la chiamata in causa di , nato a [...] il CP_3
20/1/1956 CF. residente in [...]
Roosevelt n. 189, a sensi dell'art. 106 c.p.c. per le ragioni esposte in narrativa, previo differimento della prima udienza di comparizione e la fissazione di nuova udienza al fine di consentirne la citazione in giudizio nel rispetto dei termini di cui all'art. 163 bis c.p.c.;Nel merito: in via principale: rigettare la domanda attrice perché priva di ogni fondamento sia in fatto che in diritto, con vittoria di spese e competenze professionali, oltre rimborso forfettario 15%, oltre I.V.A. e C.P.A. come per legge;
nel merito, in via subordinata, nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda attrice, accertare e dichiarare che il terzo chiamato in causa , nato a [...] il [...] CF. CP_3 C.F._3
residente in [...], è tenuto a manlevare il convenuto
da ogni pretesa attorea condannando lo stesso a rifondere a CP_2 CP_2
quanto sarà eventualmente tenuto a pagare all'attore.
[...]
- in ogni caso, con vittoria di spese e competenze professionali, oltre rimborso forfettario
15%, IVA e C.P.A. come per legge. In via istruttoria ci si oppone sin da ora alla richiesta di
CTU in quanto esplorativa e non ideona a sopperire le carenze probatorie di parte attrice.
Per : “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, ogni contraria istanza, domanda CP_3
ed eccezione respinta, per tutti i motivi esposti, rigettare la domanda proposta dalla società attrice e, conseguentemente, rigettare ogni domanda proposta nei confronti del terzo chiamato, IG. . In ogni caso con vittoria di spese e compenso legale.” CP_3
Concisa esposizione delle ragioni di fatto
e di diritto della decisione
Con atto di citazione regolarmente notificato, il (nel Controparte_1
prosieguo soltanto ) ha adito questo Tribunale affinché accerti la sua titolarità del diritto CP_1
di prelazione agraria al fine di poter esercitare il riscatto dell'immobile censito in Catasto
3 NTC del Comune Terranuova (AR) rappresentato al Foglio 79, Mappali 219, 37 e 247 e di disporre il trasferimento della proprietà dei terreni in proprio favore dietro il versamento del prezzo dell'offerta pari a € 3.946,30, ovvero del diverso prezzo maggiore o minore che risulterà accertato all'esito dell'istruttoria ovvero determinato sulla base dell'equo apprezzamento del Giudice, con vittoria di spese.
A sostegno della sua domanda parte attrice ha dedotto:
- di essere proprietaria dell'immobile sito in Terranuova Bracciolini (AR), Fraz. Castiglione
Ubertini, 78 e, in particolare, delle particelle censite al Catasto Terreni del Comune di
Terranuova Bracciolini (AR), Foglio 79, mappali 325, 93 e 12;
- che, il IG. era proprietario dei terreni, alcuni dei quali confinanti con la CP_3
proprietà , rappresentati al Catasto Terreni del Comune di Terranuova Bracciolini Parte_2
(AR) al Foglio 79, Mappali 219, 37 e 247;
- che, in data 20 settembre 2021 il IG. alienava al IG. , con atto CP_3 CP_2
di compravendita sottoscritto dinanzi al Notaio Dott. , (registrato a Lucca il Persona_1
28.09.2021 e trascritto ad Arezzo il 28.09.2021 N. 16409 e R.P. 12285 Doc. 1 atto di citazione), un fabbricato e degli appezzamenti di terreno, tra cui quelli anzidetti, di natura in parte boschiva in parte seminativa ed in parte uliveto per il complessivo importo di euro
25.000,00 (di cui euro 10.000,00 per i terreni agricoli) senza effettuare la dovuta denuntiatio.
- che, il è una società semplice iscritta dal Controparte_1
18/02/2000 nella sezione speciale del registro delle imprese come impresa agricola, composta da due soci, la IG.ra (Amministratore con qualifica di coltivatore diretto dal Parte_1
09/01/2009 (Doc.3 – Documentazione Inps), ed il IG. (Doc. 2 Atto di Controparte_4
citazione – Visura camerale);
- che, la IG.ra risulta anche essere un imprenditore agricolo professionale (IAP), Parte_1
iscritto alla gestione separata Inps (Doc. 4 Atto di citazione – Documento iscrizione IAP);
- che, i terreni di proprietà di parte attrice, censiti al Catasto Terreni del Comune di Terranuova
Bracciolini al Foglio 79, Mappali 12 e 325, sono confinanti con alcuni dei terreni ceduti al
IG. (Doc. 5 Atto di citazione – Planimetria terreni) ed in particolare quelli CP_2
censiti in Catasto NTC del Comune Terranuova (AR) rappresentato al Foglio 79, Mappali
219, 247 ma non anche con la particella 37 della quale si richiede comunque il retratto in quanto rappresenterebbe un unico blocco con le particelle 219 e 247, non potendo essere
4 considerata singolarmente, vista la mancanza di autonomia funzionale che altrimenti la caratterizzerebbe;
- che, parte attrice non ha ceduto alcun fondo rustico negli ultimi due anni come dimostrato dalla visura catastale ed ipotecaria (Doc. 8 – Visura catastale degli immobili de e Doc. CP_1
9 – Visura ipotecaria degli immobili de - atto di citazione) e che, la superficie oggetto CP_1
di riscatto sommata a quella dei terreni già condotti (69.000 metri quadri) non supererebbe il triplo della forza lavoro del nucleo familiare che la coltiva;
- che, dunque, è interesse , possedendo tutti i requisiti soggettivi ed oggettivi richiesti Parte_2
dagli artt. ex art. 7, co. 1, n. 2), l. 817/1971, art. 7, co. 1, n.
2-bis) l. 817/1971 e art. 2, co. 3
d.lgs. 99/2004, agire per ottenere una pronuncia che accerti giudizialmente il diritto alla prelazione agraria e conseguentemente poter esercitare il diritto di retratto.
Si è costituito in giudizio il IG. in qualità di attuale proprietario dei terreni CP_2
agricoli oggetto del presente giudizio, contestando le pretese attoree e rilevando:
- preliminarmente che, non era stato esperito da parte attrice il tentativo obbligatorio di conciliazione previsto per le controversie agrarie dall'art. 46 della legge n. 203 del 1982 e successivo art. 11 del D.Lgs. 01/09/2011, n. 150;
- che, non sussisterebbe la qualifica formale di coltivatore diretto da parte della maggioranza dei soci della società semplice il in quanto sarebbe mancante la dovuta annotazione nei CP_1
registri camerali, annotazione necessaria ai fini della opponibilità ai terzi;
- che, considerato che la IG.ra risulterebbe avere partecipazioni in altre imprese Pt_1
societarie di natura completamente diversa (nella specie comparto sanitario, Doc.
3 - comparsa di costituzione e risposta) ciò renderebbe inverosimile che la stessa si occupi direttamente ed abitualmente (e quindi con prevalenza) della coltivazione dei fondi situati in
Terranuova Bracciolini;
- che, nonostante l'evidente infondatezza della domanda, il IG. ha chiamato CP_2
in causa, ex art. 106 c.p.c., il IG. , in qualità di ex proprietario dei terreni CP_3
oggetto dell'odierno giudizio.
All'udienza del 24 novembre 2022 Il Giudice, ritenuto che la controversia rientrava tra quelle oggetto di mediazione obbligatoria, rinviava per consentire l'instaurazione della procedura di mediazione all'udienza del 21.03.2023 nella quale veniva autorizzata, parte convenuta, alla chiamata del terzo . L'udienza veniva rinviata al 19.09.2023 per consentire la CP_3
5 citazione del terzo chiamato nei termini di legge.
A seguito della chiamata in causa, si è costituito il IG. , contestando anch'esso CP_3
le pretese attoree e rilevando:
-che, ai fini del riconoscimento del diritto di prelazione agraria non poteva essere accertato il requisito soggettivo per l'omessa indicazione della qualifica di socio coltivatore diretto, nella sezione speciale del registro delle imprese e denunciava l'irrilevanza probatoria della documentazione allegata da parte attrice e, in particolare, dei doc. 3 e 4 relativi all'iscrizione
INPS della IG.ra e all'iscrizione IAP della società ; Pt_1 CP_1
All'udienza del 19 settembre 2023, venivano concessi i termini di cui all'art. 183, co. 6, c.p.c.,
e veniva rinviato il giudizio, per la discussione sui mezzi istruttori al 21 marzo 2024 da svolgersi in modalità cartolare ex art. 127-ter c.p.c..
All'udienza del 22 aprile 2024 veniva ammessa la prova per testi così come richiesta da parte attrice nella memoria n. 2 e questo Giudice riteneva opportuno rinviare, all'esito delle prove orali, la valutazione circa la necessità di disporre la CTU. L'udienza veniva rinviata per l'istruttoria al 22 ottobre 2024, udienza nella quale venivano sentiti i testi e Tes_1 Tes_2
A scioglimento della riserva assunta all'esito delle prove orali, questo Giudice ha ritenuto la causa matura per la decisione senza necessità di ulteriore attività istruttoria, fissando per la precisazione delle conclusioni l'udienza del 19 dicembre 2024.
Pertanto all'udienza del 7 gennaio 2025, la causa veniva trattenuta in decisione, previa concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
***
La vicenda va ricostruita sulla base della normativa di riferimento partendo dalla individuazione dei requisiti soggettivi e oggettivi richiesti per la sussistenza del diritto alla prelazione agraria e del conseguente diritto di riscatto.
L'art. 8 della legge n. 590 del 1965 prevede che, nel caso di trasferimento a titolo oneroso del fondo confinante, il coltivatore diretto possa esercitare il diritto alla prelazione agraria ed il correlativo diritto al riscatto del fondo, in presenza di una serie di rigorosi presupposti sia di carattere soggettivo sia di carattere oggettivo. Consistendo, il diritto alla prelazione agraria, in una limitazione alla libera circolazione dei beni immobili, tali requisiti debbono necessariamente essere accertati in modo stringente. Va premesso che in tema di onere della
6 prova la sussistenza dei requisiti richiesti per l'esercizio del riscatto grava esclusivamente sul retraente a norma dell'art. 2697 c.c., ovvero sul soggetto che assume di essere titolare del diritto di cui chiede giudiziale tutela.
La titolarità di questo diritto è attribuita all'affittuario, al mezzadro, al colono o al compartecipante del fondo oggetto di vendita, nonché al proprietario coltivatore diretto di un fondo che sia confinante (art. 7 della L. 817/1971) ma anche, ai sensi dell' art. 2, co. 3, D.Lgs.
99/2004, “alla società agricola di persone qualora almeno la metà dei soci sia in possesso della qualifica di coltivatore diretto come risultante dall'iscrizione nella sezione speciale del registro delle imprese di cui all'articolo 2188 e seguenti del codice civile” purché sussistano i requisiti richiesti dalla norma.
Gli artt.li 8 e 31 della legge n. 590 del 1965 come integrati dalle modifiche introdotte dalla legge n. 871 del 1971 elencano quei requisiti di carattere soggettivo che debbono sussistere perché possa sorgere in capo al proprietario del fondo confinante il diritto alla prelazione agraria e sono:
- Qualità di coltivatore diretto (almeno per la metà dei soci nelle società agricole) intesa come “colui che direttamente ed abitualmente si dedica alla coltivazione dei fondi ed all'allevamento ed al governo del bestiame sempreché la complessiva forza lavoro del nucleo familiare non sia inferiore ad un terzo di quella occorrente”(Art. 31);
- Non aver ceduto, nel biennio precedente, altri fondi rustici (Art. 8);
- Che il fondo per il quale si intende esercitare la prelazione in aggiunta ad altri eventualmente posseduti in proprietà non superi il triplo della capacità lavorativa del nucleo familiare (Art. 8).
In sintesi i soci di una società agricola di persone, devono essere in grado di provare in giudizio oltre che l'iscrizione nella sezione speciale del registro delle imprese da cui risulti il possesso della qualifica di coltivatore diretto di almeno la metà degli stessi ma, al pari del persona fisica, anche il possesso dei requisiti richiesti dall'art. 8 della Legge n. 590/1965 e dall'art. 7 della legge n. 817/1971, dal momento che “la reale dimostrazione dell'attività, non può fondarsi solo sulle attestazioni provenienti dagli uffici pubblici, dovendo, il riscattante, dimostrare l'effettivo svolgimento di quell'attività, l'esatta superficie del fondo e la capacità agricola che egli e la propria famiglia possono esercitare in concreto.
Entrambi i convenuti hanno contestato la sussistenza del requisito soggettivo della qualità di
7 coltivatore diretto, sia formalmente, perché nella visura camerale della società agricola non era visibile la qualifica di coltivatore diretto della IG.ra sia dal punto di vista Parte_1
sostanziale, in quanto la stessa non avrebbe esercitato in maniera diretta ed abituale la coltivazione dei fondi. Hanno altresì contestato a parte attrice di non aver dato prova della sussistenza della forza lavoro esercitabile in concreto dall'azienda agricola e conseguentemente di quella necessaria ai fini del riconoscimento del requisito soggettivo richiesto (il fondo per il quale si intende esercitare la prelazione in aggiunta ad altri eventualmente posseduti in proprietà non superi il triplo della capacità lavorativa del nucleo familiare - Art. 8), tanto è vero che parte attrice ha insistito per l'espletamento della CTU volta proprio ad accertare la capacità lavorativa dell'azienda agricola.
Tutto ciò premesso, occorre a questo punto ricordare che l'iscrizione nelle sezioni speciali del registro delle imprese ha funzione di certificazione anagrafica e valore di pubblicità notizia (art. 8 co. 5 legge n. 580 del 29.12.93), ma altresì dichiarativa. Infatti, ai sensi dell'art. 2 d.lgs. n. 228 del 18.05.01, l'iscrizione degli imprenditori agricoli, dei coltivatori diretti e delle società semplici esercenti attività agricola nella sezione speciale del registro delle imprese, oltre alle funzioni di certificazione anagrafica ed a quelle previste dalle leggi speciali, ha anche efficacia dichiarativa, risultando funzionale all'opponibilità di determinati fatti nei confronti dei terzi.
Dunque da ciò deriva che, nel momento in cui viene stipulato il contratto preliminare, il proprietario confinante che non abbia provveduto a perfezionare tale passaggio formale, non può pretendere di ricevere la denuntiatio, nemmeno qualora possedesse tutti i requisiti
(sostanziali) richiesti dalla legge per l'ottenimento della predetta qualifica.
Infatti, l' art. 2, co. 3, D.Lgs. 99/2004, che conferisce la titolarità del diritto alla prelazione agraria anche alla società agricola di persone qualora almeno la metà dei soci sia in possesso della qualifica di coltivatore diretto, richiama espressamente l'art. 2188 e ss. c.c., e quindi anche l'art. 2193 c.c., a norma del quale «i fatti dei quali la legge prescrive l'iscrizione, se non sono stati iscritti, non possono essere opposti ai terzi da chi è obbligato a richiederne
l'iscrizione, a meno che questi non provi che i terzi ne abbiano avuto conoscenza».
Da qui l'obbligo anche dell'indicazione della qualifica di coltivatore diretto, così come richiesta dalla norma, nel registro delle imprese, al fine dell'opponibilità ai terzi.
Tuttavia, l'iscrizione da sola (requisito formale) non è di certo sufficiente al riconoscimento
8 della qualifica predetta, dovendo questa, essere dimostrata in concreto (requisito sostanziale) laddove oggetto di contestazione (cfr. Cass. 3727/2012; Cass. 19748/2011; Cass. 2162).
Dai documenti allegati da parte attrice (Doc. 2, 3 e 4 atto di citazione) si desume che:
- il sia una società semplice iscritta dal 18/02/2000 Controparte_1
nella sezione speciale del registro delle imprese come impresa agricola, che la IG.ra
[...]
sia socia maggioritaria (99% quote societarie) e che la compagine societaria Pt_1
comprenda anche il figlio IG. con la proprietà di 1% di quote societarie Controparte_4
(Doc. 2);
- che la IG.ra risulti essere imprenditrice agricola professionale - IAP (Doc. 4); Parte_1
- che, la IG.ra risulti iscritta alla gestione separata Inps come coltivatrice diretta Parte_1
dal 07.01.2009 (Doc. 3).
Va rilevato pertanto che, ai fini della conoscibilità dei terzi e della opponibilità a questi ultimi ai sensi e per gli effetti dell'art. 2, co. 3, D.Lgs. 99/2004, l'indicazione della qualifica di coltivatore diretto della IG.ra doveva essere presente anche nella visura Parte_1
societaria (requisito formale). Nel caso poi che, tale qualifica fosse stata oggetto di contestazione, sarebbe stata indagata anche dal punto di vista sostanziale.
Infatti dalla documentazione allegata da parte convenuta (Doc.
3 - comparsa di costituzione e risposta ) si desume altresì che la IG.ra sia socia di altra società, CP_2 Parte_1 avente oggetto sociale completamente diverso (afferendo al comparto dell'assistenza sanitaria) che appare cozzare con l'allegata circostanza secondo la quale il sig. si occuperebbe direttamente ed abitualmente (e quindi con prevalenza) della coltivazione dei fondi.
Va precisato però, anche in questo caso, che la qualifica di coltivatore diretto, in relazione all'abitualità della coltivazione, prevista dall'art. 31 della legge n. 590 del 1965, ai fini dell'esercizio del diritto di prelazione e di quello conseguente di riscatto, può essere attribuita anche a chi svolge altra attività lavorativa principale, poiché non è richiesto che l'attività di coltivazione sia esercitata professionalmente ovvero in modo tale che costituisca la principale fonte di reddito del soggetto, risultando sufficiente che sia abituale, intendendosi questo requisito quale normale ed usuale svolgimento dei lavori agricoli, in maniera tale che l'attività agricola venga realizzata in modo stabile e continuativo prevalentemente con lavoro proprio o dei componenti della propria famiglia, traendo da tale attività un reddito, anche secondario.
Ciò che rileva ai fini della qualifica di coltivatore diretto, non è il dato formale dell'iscrizione
9 in elenchi (INPS Doc. 2 – atto di citazione) o altre certificazioni amministrative, bensì
l'effettivo esercizio dell'attività agricola con lavoro prevalentemente proprio o della propria famiglia (Cass. N. 9737 del 22.04.13). Da tali certificazioni possono, infatti trarsi soltanto elementi indiziari, atteso che l'iscrizione è ricollegabile ad una mera condizione professionale e non all'accertamento dell'attività di coltivatore diretto svolta su un determinato fondo (Cass.
N. 19748 del 27.09.11).
I due testimoni, indotti da parte attrice, hanno riferito soltanto genericamente di aver visto la
IG.ra in alcune occasioni raccogliere le olive e nello specifico: il IG. Parte_1 Tes_3
ha riferito di aver visto la IG.ra raccogliere qualche volta le olive ma non durante
[...] Pt_1 la vendemmia mentre l'altro teste ha riferito: “di aver visto la IG.ra al lavoro e Tes_2
che nel periodo della vendemmia ha degli operai ma senza indicazione delle ore impegnate in tale attività”. Quanto riferito dai testi, non ha di fatto fornito la prova che la IG.ra
[...]
svolga attività agricola in modo stabile e continuativo con il prevalente lavoro proprio Pt_1
o dei componenti della propria famiglia e che, da ciò ne derivi un reddito anche se secondario, nonostante la certificazione di iscrizione INPS (Doc. 3 atto di citazione) fornita dalla stessa.
In ultimo, parte attrice non ha fornito nemmeno la prova della capacità lavorativa dell'azienda agricola in relazione al requisito della forza-lavoro richiesta (il fondo per il quale si intende esercitare la prelazione in aggiunta ad altri eventualmente posseduti in proprietà non superi il triplo della capacità lavorativa del nucleo familiare - Art. 8) per l'eventuale retratto né dal punto di vista documentale né attraverso l'attività istruttoria.
E' ben chiaro infatti che, in tema di prelazione e retratto agrario, per stabilire se una persona ed il suo nucleo familiare abbiano la forza lavoro necessaria alla coltivazione di un certo fondo non è sufficiente una valutazione di diritto, ma è necessario un accertamento in fatto, spetta al Giudice la valutazione in merito all'efficacia o meno delle prove finalizzate a mostrare il possesso della suddetta forza-lavoro (Cass. N. 11742 del 15.05.18).
L'attore in definitiva non ha adempiuto all'onere impostogli, non risultando sufficiente, ai fini della prova della sussistenza dei requisiti soggettivi per il riconoscimento del diritto alla prelazione agraria, la documentazione allegata (Doc. 2, 3 e 4 atto di citazione) né l'attività istruttoria espletata.
Pertanto la domanda di accertamento del diritto alla prelazione non è fondata e va respinta.
Le spese seguono la soccombenza e sono poste a carico dell'attore. La determinazione delle
10 spese di lite viene pertanto effettuata sulla base dei parametri individuati dai d.m. n. 55/2014
e n. 147/2022, con riferimento ai valori medi dello scaglione relativo ai giudizi del valore corrispondente a quello per cui è causa (€ 1.001,00 – 5.200,00) e vengono liquidate, considerate le fasi processuali dell'attività concretamente svolta, in complessivi € 2.552,00, di cui € 425,00 per la fase di studio, € 425,00 per la fase introduttiva, € 851,00 per la fase di trattazione, € 851,00 per la fase decisionale oltre al 15% per spese generali, iva e cpa come per legge.
P.Q.M.
Il Tribunale di Arezzo, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda, istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
- rigetta la domanda di parte attrice;
- condanna il in persona del Controparte_1
legale rappresentante IG.ra a rifondere in favore del convenuto il IG. Parte_1
le spese di lite, liquidate in € € 2.552,00 oltre IVA, CAP e rimborso CP_2
delle spese generali come per legge;
- condanna il in persona del Controparte_1
legale rappresentante IG.ra a rifondere in favore del terzo chiamato il Parte_1
IG. le spese di lite, liquidate in € € 2.552,00 oltre IVA, CAP e rimborso CP_3
delle spese generali come per legge
Arezzo, 16 aprile 2025
Il Giudice dott.ssa Lucia Faltoni
11