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Sentenza 11 febbraio 2025
Sentenza 11 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catanzaro, sentenza 11/02/2025, n. 149 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catanzaro |
| Numero : | 149 |
| Data del deposito : | 11 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
Corte D'Appello di Catanzaro
SEZIONE LAVORO
La Corte, riunita in camera di consiglio, così composta:
1. dott. Emilio Sirianni Presidente
2. dott.ssa Barbara Fatale Consigliere
3. dott. avv. Domenico Ottavio Siclari Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa in grado di appello iscritta al numero 1031 del Ruolo Generale affari contenziosi dell'anno 2021 e vertente
TRA
, con l'Avv. Francesco Palmeri ---- appellante Parte_1
E
Controparte_1
, con l'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Catanzaro ---- appellato
[...]
Avente ad oggetto: appello avverso sentenza Tribunale di Paola, Giudice del
Lavoro. Risarcimento danni da depennamento da graduatoria.
Conclusioni dell'appellante: riformare sotto i profili evidenziati l'impugnata sentenza del Tribunale Civile di
Paola sezione lavoro n. 31/2021 nell'ambito del procedimento n. 1413/2017, emessa in persona del Giudice unico Dott. Antonio Dinatolo il 28/1/2021 e pubblicata in pari data, non notificata, e per l'effetto: 1) accogliere il presente appello, come richiesto in epigrafe, perché fondato in fatto
e diritto;
2) accertare e dichiarare, per tutte le ragioni esposte in narrativa, che è fondata la domanda di parte attrice;
3) accogliere le conclusioni avanzate in prime cure che qui si intendono si riportano: previa declaratoria di illegittimità e/o annullamento del decreto di abbandono emesso dal sig. Dirigente del Controparte_1
(Cod. Fisc. , in persona del legale rappresentante p.t., con
[...] P.IVA_1
sede in Cosenza via XV Marzo, nonché degli atti presupposti, connessi e/o conseguenti: accertare e dichiarare la responsabilità contrattuale ex art. 2087,
1175, 1176, 1218, 1375 del codice Civile ed extracontrattuale ex art. 2043 delle convenute in relazione a tutti i titoli dedotti e conseguentemente condannarle tra loro in solidale al risarcimento del danno patrimoniale quantificato in € 12.234,00, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal di del dovuto sino all'effettivo soddisfo e non patrimoniale quale danno psichico ed esistenziale alla somma ritenuta di giustizia in via equitativa oltre interessi e accessori di legge. Disporre conseguentemente il riconoscimento ai fini giuridici ed economici del mancato servizio della docente e l'inserimento delle graduatorie delle quali è stata depennata.;
4) Con vittoria di spese e compensi oltre il rimborso forfettario per spese generali oltre IVA e CPA come per legge relativi ad entrambi i gradi di giudizio>>;
Conclusioni dell'appellato: in quanto manifestamente infondato, con conferma della sentenza impugnata.
Con vittoria di spese e onorari per entrambi i gradi di giudizio>>.
Svolgimento del processo
1. L'appello è stato proposto dall'insegnante avverso la CP_2
sentenza del Tribunale di Paola, giudice del lavoro, che ha rigettato il suo ricorso con cui chiedeva al Giudice il risarcimento di un danno patrimoniale di €
12.234,00 (corrispondente al mancato percepimento dello stipendio dal
25/11/2013 al 30/6/2014), il risarcimento di un danno psichico ed esistenziale, affidato ad una valutazione equitativa rimessa al tribunale, il riconoscimento ai fini giuridici ed economici del servizio non espletato (per responsabilità datoriale) nel predetto periodo ed il reinserimento nelle graduatorie ad esaurimento, per le classi di concorso di sua competenza, nonché
l'annullamento della sanzione disciplinare della censura, comminatale in concomitanza dei fatti di causa.
Presupposto di tali richieste era che il decreto emanato dal Dirigente Scolastico del (presso cui lavorava la ricorrente, Controparte_1
con contratto a tempo determinato), col quale aveva sancito l'ingiustificato abbandono dell'attività scolastica, da parte della lavoratrice, era illegittimo, perché l'abbandono in questione era dipeso da una grave forma di malattia
(“sindrome dissociativa allucinatoria”), debitamente diagnosticata, che aveva attinto la docente pochi giorni prima.
Per quanto attiene alla sanzione disciplinare, invece, era stata affermata la scorretta applicazione del procedimento, espletato in carenza di debite forme, così da non garantire il diritto di difesa.
2. I motivi del rigetto sono stati i seguenti: a) il tribunale ha ritenuto non sufficienti le ragioni opposte alla legittimità del decreto statuente l'abbandono del servizio, da parte della , visto che la documentazione Pt_1
medica giustificante l'impossibilità dell'insegnante di essere presente a scuola, per comprovate ragioni sanitarie, copriva la sola data del 30/11/2013 e non le altre oggetto di contestazione (25 e 27 novembre 2013; 2 dicembre 2013); b) il tribunale ha ritenuta ingiustificata l'impugnazione (per violazione del diritto di difesa), mossa dalla lavoratrice alla sanzione disciplinare comminatale, avendo riscontrato il legittimo svolgimento del correlativo iter procedimentale e, per converso, l'ingiustificata partecipazione ad esso, da parte della sanzionanda.
3. L'appellante ha criticato la pronuncia di primo grado con un unico motivo di appello, evidenziando l'illogicità della stessa pronuncia, per non avere, il giudice, compreso che la peculiare patologia che l'aveva interessata, quantunque riscontrata a partire dal 29/11/2013, non poteva che riferirsi anche alle giornate del 25 e del 27 novembre 2013, considerato che la patita “sindrome allucinatoria dissociativa” aveva determinato una perdita del senso della realtà, che non poteva che essere insorta prima della sua conclamazione.
4. L'amministrazione appellata s'è costituita anche nel presente grado, resistendo.
5. All'udienza dell'11 febbraio 2025, acquisito il fascicolo d'ufficio del primo grado ed ascoltate le conclusioni dei procuratori presenti, la causa è stata decisa come da dispositivo sotto trascritto.
Motivi della decisione
6. L'appello è fondato, almeno parzialmente.
7. Il caso è incontestatamente regolato dall'art. 8, comma 4, d.m.
131/2007, che, per il caso di abbandono del servizio, prevede, per quanto di interesse, che:
<<
1. Fatte salve le disposizioni di cui ai commi 2 e 3, l'esito negativo di una
proposta di assunzione a tempo determinato comporta i seguenti effetti relativamente a tutto l'anno scolastico in corso: a) supplenze conferite sulla base delle graduatorie ad esaurimento: […] 3. l'abbandono del servizio comporta la perdita della possibilità di conseguire supplenze, sia sulla base delle graduatorie ad esaurimento che di quelle di circolo e di istituto, per tutte le graduatorie di insegnamento […] 4. Le sanzioni di cui al comma 1 non si applicano o vengono revocate ove i previsti comportamenti sanzionabili siano dovuti
a giustificati motivi suffragati da obiettiva documentazione da far pervenire alla scuola>>.
8. Ora, la ricorrente/appellante vorrebbe ritenere la sua giustificazione alle assenze suffragata dalla documentazione medica versata, consistente nel provvedimento predisponente il suo T.S.O., del 29/11/2013, per “Sindrome dissociativa allucinatoria” e nel certificato di ricovero presso il Reparto di psichiatria del presidio ospedaliero “Iannelli” di Cetraro, solidale con la coeva scheda di dimissione, datati 30/11/2013. Sennonché, le assenza ritenute ingiustificate e non preannunciate riguardano, in disparte la data del 2/12/2013, allorquando, nel pomeriggio, un sindacalista incaricato dall'insegnante rappresentò alla dirigenza dell'Istituto Telesio la
“malattia” dell'insegnante, soprattutto le antecedenti date del 25 e del 27 novembre 2013, rispetto alle quali non esiste, effettivamente, alcuna documentazione medica atta a dimostrare financo la potenziale possibilità che la patologia riscontrata il 29 novembre potesse in qualche misura associarsi ad episodi insorti nei giorni antecedenti.
9. Stante la peculiarità della sindrome riscontrata sulla persona della
, questa Corte ha ritenuto necessario interpellare un consulente medico, Pt_1
al fine di comprendere se l'assenza dal servizio, che ha innervato tutti i provvedimenti adottati dall'amministrazione scolastica in danno della docente, fosse compatibile con la patologia sofferta.
Al CTU, pertanto, sono stati posti i seguenti quesiti: “a) stabilire la data di esordio della “sindrome dissociativa allucinatoria” accertata, in capo all'insegnante SI.ra , in data 29/11/2013; b) all'occorrenza, accertare Parte_1
se sia plausibile collocare l'insorgenza della predetta sindrome nella data del
25/11/2013 e la perduranza sino al 27/11/2013; c) accertare gli sviluppi clinici della patologia, successivi alla data del 29/11/2013, ed indicare la data di eventuale riacquisizione della capacità di intendere e volere della SI.ra ”. Pt_1
10. L'esperto nominato dal Collegio, in esito ad approfondita indagine, ha concluso che è plausibile l'insorgenza della sindrome dissociativa allucinatoria, quantomeno dal 25/11/2013, e che è altrettanto plausibile ritenere sussistente lo stato gravemente invalidante sino a “dopo i primi giorni di ricovero ospedaliero
(dal diario clinico redatto giorno 04/12/2013), dopo la somministrazione di idonea terapia avviata dall'ingresso in ospedale”.
Corollario dei ragionamenti svolti è stato che “sia nel volgere della degenza che quantomeno nei primi giorni dopo le dimissioni, la non avesse tra i suoi Pt_1
primi pensieri l'attività lavorativa e la doverosa informazione da fornire ai dirigenti scolastici degli istituti presso i quali prestava la propria opera anche perché sola e, verosimilmente, priva di amici / conoscenti che la consigliassero o le offrissero collaborazione / assistenza nella gestione anche dei propri più elementari interessi”.
11. Chiarito quanto sopra e ritenuto che le considerazioni medico-legali espresse dal consulente si appalesano convincenti e scevre da aporie logico/scientifica, tali da essere certamente condivise dal Collegio, ne deriva che l'assenza dal servizio dell'interessata, lungi dall'essere ingiustificata, fosse da considerarsi ampiamente giustificabile.
Lo stato di disagio psichico gravemente interferente con le normali dinamiche personali e professionali, peraltro, si è protratto sino a data successiva all'avvio dei procedimenti sanzionatori nei confronti della docente.
12. Si può, quindi, validamente sostenere che tutte le sanzioni, con tutte le conseguenze negative riverberatesi sulla vita professionale dell'appellante, sono state ingiustamente comminate.
13. A ragione, dunque, la si è lamentata tanto del trattamento Pt_1
riservatole dall'amministrazione scolastica, quanto dall'esito del primo grado di giudizio.
14. Possono trovare accoglimento, pertanto, le domande svolte in giudizio, ivi compresa quella risarcitoria di ordine patrimoniale (€ 12.234,00), vista l'ingiustificata estromissione della parte dal servizio e visto il corretto ancoraggio del risarcimento al mancato guadagno, espresso in una misura non contestata specificamente dalla parte appellata.
15. L'accoglimento di tale domanda risarcitoria, però, toglie fondamento alla richiesta di riconoscimento del mancato servizio ai fini economici, visto che la posta in esame non può duplicarsi.
16. E' ragionevole, invece, riconoscere il mancato servizio ai fini giuridici, fino alla scadenza del 30/6/2014.
17. Non può, viceversa, riconoscersi alcunché a titolo di danno non patrimoniale, in mancanza di adeguata dimostrazione al riguardo, da parte della presunta danneggiata, cui era intestato l'onere della prova. In tal senso, infatti, depone la pacifica giurisprudenza formatasi negli anni e confermata ancora di recente: patrimoniale in concreto subìto, va correttamente escluso che possa essere considerato in re ipsa e altrettanto correttamente ritenuto che debba essere oggetto di allegazione e prova, anche attraverso presunzioni, allo stesso tempo attribuendo rilevanza ai parametri di riferimento, come dettati dalla giurisprudenza di Cassazione, ovvero la diffusione dello scritto, la rilevanza dell'offesa e la posizione sociale della vittima>> (Cassazione civile sez. III,
01/02/2024, n.3013).
18. Infine, non sussiste più interesse della parte ad ottenere il diritto a conseguire supplenze, sia sulla base delle graduatorie ad esaurimento che di quelle di circolo e di istituto, per tutte le graduatorie di insegnamento, ai sensi dell'art. 8, commi 3 e 4, del d.m. 131/2007, visto che tale limitazione era stata disposta solo per l'anno, all'epoca, in corso (a.s. 2013/2014).
19. L'appello, pertanto, può essere accolto soltanto per quanto di ragione, nei termini declinati nel dispositivo.
20. Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate conseguentemente, con compensazione del 50%, per l'accoglimento solo parziale delle domande introdotte dalla SI.ra . Pt_1
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da , Parte_1
con ricorso depositato in data 26 luglio 2021, avverso la sentenza del Tribunale di Paola, giudice del lavoro, n. 31/2021, resa in data 28 gennaio 2021, così provvede:
1. Accoglie l'appello per quanto di ragione e, in parziale riforma della gravata sentenza,
a) accerta e dichiara l'illegittimità della sanzione disciplinare prot. n° 28 del
27/12/2013;
b) accerta e dichiara l'illegittimità del decreto di abbandono dal servizio prot.
n° 5975 del 5/12/2013; c) accerta e dichiara il diritto della SI.ra al risarcimento del Parte_1
danno patrimoniale pari ad € 12.234,00, oltre interessi e rivalutazione monetaria dal dovuto al soddisfo;
2. Condanna il , in persona del Ministro in carica, a Controparte_1
provvedere conformemente al superiore punto 1.;
3. Conferma nel resto;
4. Condanna il appellato al pagamento delle spese del doppio CP_1
grado di giudizio, liquidate nella misura già compensata di € 2.500,00 per il primo ed in € 2.500,00 per il secondo, oltre rimb. sp. gen. 15%, CPA ed IVA se dovuta, come per legge, in favore del procuratore distrattario di parte appellante.
Così deciso in Catanzaro, nella camera di consiglio della Corte di Appello,
Sezione Lavoro, l'11 febbraio 2025.
Il Consigliere estensore dott. avv. Domenico Ottavio Siclari
Il Presidente
Dott. Emilio Sirianni
In nome del Popolo Italiano
Corte D'Appello di Catanzaro
SEZIONE LAVORO
La Corte, riunita in camera di consiglio, così composta:
1. dott. Emilio Sirianni Presidente
2. dott.ssa Barbara Fatale Consigliere
3. dott. avv. Domenico Ottavio Siclari Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa in grado di appello iscritta al numero 1031 del Ruolo Generale affari contenziosi dell'anno 2021 e vertente
TRA
, con l'Avv. Francesco Palmeri ---- appellante Parte_1
E
Controparte_1
, con l'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Catanzaro ---- appellato
[...]
Avente ad oggetto: appello avverso sentenza Tribunale di Paola, Giudice del
Lavoro. Risarcimento danni da depennamento da graduatoria.
Conclusioni dell'appellante: riformare sotto i profili evidenziati l'impugnata sentenza del Tribunale Civile di
Paola sezione lavoro n. 31/2021 nell'ambito del procedimento n. 1413/2017, emessa in persona del Giudice unico Dott. Antonio Dinatolo il 28/1/2021 e pubblicata in pari data, non notificata, e per l'effetto: 1) accogliere il presente appello, come richiesto in epigrafe, perché fondato in fatto
e diritto;
2) accertare e dichiarare, per tutte le ragioni esposte in narrativa, che è fondata la domanda di parte attrice;
3) accogliere le conclusioni avanzate in prime cure che qui si intendono si riportano: previa declaratoria di illegittimità e/o annullamento del decreto di abbandono emesso dal sig. Dirigente del Controparte_1
(Cod. Fisc. , in persona del legale rappresentante p.t., con
[...] P.IVA_1
sede in Cosenza via XV Marzo, nonché degli atti presupposti, connessi e/o conseguenti: accertare e dichiarare la responsabilità contrattuale ex art. 2087,
1175, 1176, 1218, 1375 del codice Civile ed extracontrattuale ex art. 2043 delle convenute in relazione a tutti i titoli dedotti e conseguentemente condannarle tra loro in solidale al risarcimento del danno patrimoniale quantificato in € 12.234,00, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal di del dovuto sino all'effettivo soddisfo e non patrimoniale quale danno psichico ed esistenziale alla somma ritenuta di giustizia in via equitativa oltre interessi e accessori di legge. Disporre conseguentemente il riconoscimento ai fini giuridici ed economici del mancato servizio della docente e l'inserimento delle graduatorie delle quali è stata depennata.;
4) Con vittoria di spese e compensi oltre il rimborso forfettario per spese generali oltre IVA e CPA come per legge relativi ad entrambi i gradi di giudizio>>;
Conclusioni dell'appellato: in quanto manifestamente infondato, con conferma della sentenza impugnata.
Con vittoria di spese e onorari per entrambi i gradi di giudizio>>.
Svolgimento del processo
1. L'appello è stato proposto dall'insegnante avverso la CP_2
sentenza del Tribunale di Paola, giudice del lavoro, che ha rigettato il suo ricorso con cui chiedeva al Giudice il risarcimento di un danno patrimoniale di €
12.234,00 (corrispondente al mancato percepimento dello stipendio dal
25/11/2013 al 30/6/2014), il risarcimento di un danno psichico ed esistenziale, affidato ad una valutazione equitativa rimessa al tribunale, il riconoscimento ai fini giuridici ed economici del servizio non espletato (per responsabilità datoriale) nel predetto periodo ed il reinserimento nelle graduatorie ad esaurimento, per le classi di concorso di sua competenza, nonché
l'annullamento della sanzione disciplinare della censura, comminatale in concomitanza dei fatti di causa.
Presupposto di tali richieste era che il decreto emanato dal Dirigente Scolastico del (presso cui lavorava la ricorrente, Controparte_1
con contratto a tempo determinato), col quale aveva sancito l'ingiustificato abbandono dell'attività scolastica, da parte della lavoratrice, era illegittimo, perché l'abbandono in questione era dipeso da una grave forma di malattia
(“sindrome dissociativa allucinatoria”), debitamente diagnosticata, che aveva attinto la docente pochi giorni prima.
Per quanto attiene alla sanzione disciplinare, invece, era stata affermata la scorretta applicazione del procedimento, espletato in carenza di debite forme, così da non garantire il diritto di difesa.
2. I motivi del rigetto sono stati i seguenti: a) il tribunale ha ritenuto non sufficienti le ragioni opposte alla legittimità del decreto statuente l'abbandono del servizio, da parte della , visto che la documentazione Pt_1
medica giustificante l'impossibilità dell'insegnante di essere presente a scuola, per comprovate ragioni sanitarie, copriva la sola data del 30/11/2013 e non le altre oggetto di contestazione (25 e 27 novembre 2013; 2 dicembre 2013); b) il tribunale ha ritenuta ingiustificata l'impugnazione (per violazione del diritto di difesa), mossa dalla lavoratrice alla sanzione disciplinare comminatale, avendo riscontrato il legittimo svolgimento del correlativo iter procedimentale e, per converso, l'ingiustificata partecipazione ad esso, da parte della sanzionanda.
3. L'appellante ha criticato la pronuncia di primo grado con un unico motivo di appello, evidenziando l'illogicità della stessa pronuncia, per non avere, il giudice, compreso che la peculiare patologia che l'aveva interessata, quantunque riscontrata a partire dal 29/11/2013, non poteva che riferirsi anche alle giornate del 25 e del 27 novembre 2013, considerato che la patita “sindrome allucinatoria dissociativa” aveva determinato una perdita del senso della realtà, che non poteva che essere insorta prima della sua conclamazione.
4. L'amministrazione appellata s'è costituita anche nel presente grado, resistendo.
5. All'udienza dell'11 febbraio 2025, acquisito il fascicolo d'ufficio del primo grado ed ascoltate le conclusioni dei procuratori presenti, la causa è stata decisa come da dispositivo sotto trascritto.
Motivi della decisione
6. L'appello è fondato, almeno parzialmente.
7. Il caso è incontestatamente regolato dall'art. 8, comma 4, d.m.
131/2007, che, per il caso di abbandono del servizio, prevede, per quanto di interesse, che:
<<
1. Fatte salve le disposizioni di cui ai commi 2 e 3, l'esito negativo di una
proposta di assunzione a tempo determinato comporta i seguenti effetti relativamente a tutto l'anno scolastico in corso: a) supplenze conferite sulla base delle graduatorie ad esaurimento: […] 3. l'abbandono del servizio comporta la perdita della possibilità di conseguire supplenze, sia sulla base delle graduatorie ad esaurimento che di quelle di circolo e di istituto, per tutte le graduatorie di insegnamento […] 4. Le sanzioni di cui al comma 1 non si applicano o vengono revocate ove i previsti comportamenti sanzionabili siano dovuti
a giustificati motivi suffragati da obiettiva documentazione da far pervenire alla scuola>>.
8. Ora, la ricorrente/appellante vorrebbe ritenere la sua giustificazione alle assenze suffragata dalla documentazione medica versata, consistente nel provvedimento predisponente il suo T.S.O., del 29/11/2013, per “Sindrome dissociativa allucinatoria” e nel certificato di ricovero presso il Reparto di psichiatria del presidio ospedaliero “Iannelli” di Cetraro, solidale con la coeva scheda di dimissione, datati 30/11/2013. Sennonché, le assenza ritenute ingiustificate e non preannunciate riguardano, in disparte la data del 2/12/2013, allorquando, nel pomeriggio, un sindacalista incaricato dall'insegnante rappresentò alla dirigenza dell'Istituto Telesio la
“malattia” dell'insegnante, soprattutto le antecedenti date del 25 e del 27 novembre 2013, rispetto alle quali non esiste, effettivamente, alcuna documentazione medica atta a dimostrare financo la potenziale possibilità che la patologia riscontrata il 29 novembre potesse in qualche misura associarsi ad episodi insorti nei giorni antecedenti.
9. Stante la peculiarità della sindrome riscontrata sulla persona della
, questa Corte ha ritenuto necessario interpellare un consulente medico, Pt_1
al fine di comprendere se l'assenza dal servizio, che ha innervato tutti i provvedimenti adottati dall'amministrazione scolastica in danno della docente, fosse compatibile con la patologia sofferta.
Al CTU, pertanto, sono stati posti i seguenti quesiti: “a) stabilire la data di esordio della “sindrome dissociativa allucinatoria” accertata, in capo all'insegnante SI.ra , in data 29/11/2013; b) all'occorrenza, accertare Parte_1
se sia plausibile collocare l'insorgenza della predetta sindrome nella data del
25/11/2013 e la perduranza sino al 27/11/2013; c) accertare gli sviluppi clinici della patologia, successivi alla data del 29/11/2013, ed indicare la data di eventuale riacquisizione della capacità di intendere e volere della SI.ra ”. Pt_1
10. L'esperto nominato dal Collegio, in esito ad approfondita indagine, ha concluso che è plausibile l'insorgenza della sindrome dissociativa allucinatoria, quantomeno dal 25/11/2013, e che è altrettanto plausibile ritenere sussistente lo stato gravemente invalidante sino a “dopo i primi giorni di ricovero ospedaliero
(dal diario clinico redatto giorno 04/12/2013), dopo la somministrazione di idonea terapia avviata dall'ingresso in ospedale”.
Corollario dei ragionamenti svolti è stato che “sia nel volgere della degenza che quantomeno nei primi giorni dopo le dimissioni, la non avesse tra i suoi Pt_1
primi pensieri l'attività lavorativa e la doverosa informazione da fornire ai dirigenti scolastici degli istituti presso i quali prestava la propria opera anche perché sola e, verosimilmente, priva di amici / conoscenti che la consigliassero o le offrissero collaborazione / assistenza nella gestione anche dei propri più elementari interessi”.
11. Chiarito quanto sopra e ritenuto che le considerazioni medico-legali espresse dal consulente si appalesano convincenti e scevre da aporie logico/scientifica, tali da essere certamente condivise dal Collegio, ne deriva che l'assenza dal servizio dell'interessata, lungi dall'essere ingiustificata, fosse da considerarsi ampiamente giustificabile.
Lo stato di disagio psichico gravemente interferente con le normali dinamiche personali e professionali, peraltro, si è protratto sino a data successiva all'avvio dei procedimenti sanzionatori nei confronti della docente.
12. Si può, quindi, validamente sostenere che tutte le sanzioni, con tutte le conseguenze negative riverberatesi sulla vita professionale dell'appellante, sono state ingiustamente comminate.
13. A ragione, dunque, la si è lamentata tanto del trattamento Pt_1
riservatole dall'amministrazione scolastica, quanto dall'esito del primo grado di giudizio.
14. Possono trovare accoglimento, pertanto, le domande svolte in giudizio, ivi compresa quella risarcitoria di ordine patrimoniale (€ 12.234,00), vista l'ingiustificata estromissione della parte dal servizio e visto il corretto ancoraggio del risarcimento al mancato guadagno, espresso in una misura non contestata specificamente dalla parte appellata.
15. L'accoglimento di tale domanda risarcitoria, però, toglie fondamento alla richiesta di riconoscimento del mancato servizio ai fini economici, visto che la posta in esame non può duplicarsi.
16. E' ragionevole, invece, riconoscere il mancato servizio ai fini giuridici, fino alla scadenza del 30/6/2014.
17. Non può, viceversa, riconoscersi alcunché a titolo di danno non patrimoniale, in mancanza di adeguata dimostrazione al riguardo, da parte della presunta danneggiata, cui era intestato l'onere della prova. In tal senso, infatti, depone la pacifica giurisprudenza formatasi negli anni e confermata ancora di recente: patrimoniale in concreto subìto, va correttamente escluso che possa essere considerato in re ipsa e altrettanto correttamente ritenuto che debba essere oggetto di allegazione e prova, anche attraverso presunzioni, allo stesso tempo attribuendo rilevanza ai parametri di riferimento, come dettati dalla giurisprudenza di Cassazione, ovvero la diffusione dello scritto, la rilevanza dell'offesa e la posizione sociale della vittima>> (Cassazione civile sez. III,
01/02/2024, n.3013).
18. Infine, non sussiste più interesse della parte ad ottenere il diritto a conseguire supplenze, sia sulla base delle graduatorie ad esaurimento che di quelle di circolo e di istituto, per tutte le graduatorie di insegnamento, ai sensi dell'art. 8, commi 3 e 4, del d.m. 131/2007, visto che tale limitazione era stata disposta solo per l'anno, all'epoca, in corso (a.s. 2013/2014).
19. L'appello, pertanto, può essere accolto soltanto per quanto di ragione, nei termini declinati nel dispositivo.
20. Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate conseguentemente, con compensazione del 50%, per l'accoglimento solo parziale delle domande introdotte dalla SI.ra . Pt_1
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da , Parte_1
con ricorso depositato in data 26 luglio 2021, avverso la sentenza del Tribunale di Paola, giudice del lavoro, n. 31/2021, resa in data 28 gennaio 2021, così provvede:
1. Accoglie l'appello per quanto di ragione e, in parziale riforma della gravata sentenza,
a) accerta e dichiara l'illegittimità della sanzione disciplinare prot. n° 28 del
27/12/2013;
b) accerta e dichiara l'illegittimità del decreto di abbandono dal servizio prot.
n° 5975 del 5/12/2013; c) accerta e dichiara il diritto della SI.ra al risarcimento del Parte_1
danno patrimoniale pari ad € 12.234,00, oltre interessi e rivalutazione monetaria dal dovuto al soddisfo;
2. Condanna il , in persona del Ministro in carica, a Controparte_1
provvedere conformemente al superiore punto 1.;
3. Conferma nel resto;
4. Condanna il appellato al pagamento delle spese del doppio CP_1
grado di giudizio, liquidate nella misura già compensata di € 2.500,00 per il primo ed in € 2.500,00 per il secondo, oltre rimb. sp. gen. 15%, CPA ed IVA se dovuta, come per legge, in favore del procuratore distrattario di parte appellante.
Così deciso in Catanzaro, nella camera di consiglio della Corte di Appello,
Sezione Lavoro, l'11 febbraio 2025.
Il Consigliere estensore dott. avv. Domenico Ottavio Siclari
Il Presidente
Dott. Emilio Sirianni