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Sentenza 24 ottobre 2025
Sentenza 24 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Velletri, sentenza 24/10/2025, n. 2093 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Velletri |
| Numero : | 2093 |
| Data del deposito : | 24 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI VELLETRI Prima CIVILE Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Riccardo Massera Presidente dott. Marco Valecchi Giudice dott.ssa Prisca Picalarga Giudice rel. ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 6072/2019 promossa da:
( ) rappresentata e difesa dall'avv. Simona Capitani Parte_1 CodiceFiscale_1 attrice Contro
(C.F. ) rappresentato e difeso dall'avv. Alfredo Controparte_1 C.F._2
convenuto con l'intervento di Avv. Veronica Lombardo, Curatore speciale del minore nato in [...] Persona_1
(Prahova), il 14.10.2016 E con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
Conclusioni: Come da note di trattazione scritta per l'udienza del 7 aprile 2025 Ragioni di fatto e di diritto della decisione Con atto di citazione , premesso di essere la figlia di , di aver Parte_1 Controparte_1 scoperto l'esistenza ato di nascita in lingua rume e che il padre ha riconosciuto un bambino, in Romania, chiamato , nato il 14 Persona_1 ottobre 2016 in località Campina (Prahova) e del riconoscimento del minore effettuato dal sig. CP_
, con atto notarile in data 20/9/2017, con l'assenso della madre del bambino Persona_2
, la quale aveva già riconosciuto il figlio all'atto della nascita;
che il minore non risulta
[...] residente né risulta, almeno attualmente, trascritto l'atto ufficiale di riconoscimento del CP_ bambino, compiuto all'estero dal sig. , che il minore, che ha perso la madre, vive in Italia CP_ con lo e la nonna materna, che il riconoscimento non corrisponde alla realtà biologica, ha conclu hiedendo di: “Piaccia all'Ill.mo Tribunale, adito, contrariis reiectis, accertare e dichiarare l'inesistenza del rapporto biologico di procreazione tra il sig. , Controparte_1 nato a [...] il [...] e nato a [...]( Prahova) in Romania il Persona_1
14/10/2016, previo espletam gico del DNA;
per l'effetto, dichiarare la inefficacia e/o l'annullamento per difetto di veridicità del riconoscimento effettuato dal sig.
nei confronti di con atto del 20/9/2017, con tutte le Controparte_1 Persona_1
e, sia di natur Con trasmissione della emananda sentenza allo Stato Civile di Campina ( Romania)”. Con comparsa di costituzione e risposta ha contestato l'avversa Controparte_1 ricostruzione, affermando di essere il padre del minore;
ha eccepito, ai sensi dell'art. 33 della legge 31 maggio 1995, n. 218, il difetto di giurisdizione del Giudice Italiano se il minore è cittadino di altro Stato ed ivi residente, inoltre il riconoscimento, non essendo stato trascritto pagina1 di 6 né il minore risultando residente in Italia, non può essere impugnato in Italia;
ha eccepito il difetto di interesse ad agire dell'attrice, che occorre tenere in considerazione l'interesse del minore. Ha concluso chiedendo di:” 1. Accertare e dichiarare il difetto di giurisdizione del Giudice Italiano.
2. Accertare e dichiarare l'inammissibilità, irritualità, nonché l'infondatezza in fatto ed in diritto di tutti i motivi esposti da controparte e pertanto rigettare le domande formulate da controparte”. Concessi i termini ex art. 183 sesto comma c.p.c., ordinata l'integrazione del contraddittorio nei confronti del minore, con comparsa di costituzione e risposta si è costituita l'avv. Veronica Lombardo, curatore speciale del minore , che ha chiesto “ previo Persona_3 esperimento di ogni atto di istruzione pro lla verifica dei presupposti dell'azione di disconoscimento di paternità, in particolare l'esame biologico del DNA, accerti se il padre del minore , nato il [...], a [...] – Prahova Persona_1
(Romania), sia o meno il , nato a [...] il [...], con ogni Controparte_1 conseguenza di legge”. Ordinata l'integrazione del contraddittorio nei confronti di , madre del Persona_2 minore, e disposta la comunicazione degli atti al P.M. ai fini dell'intervento, acquisito il certificato di morte della madre del minore, disposta ctu genetica, comunicata dal ctu la difficoltà a proseguire le indagini in quanto il minore non veniva portato agli accertamenti, all'udienza del 7 febbraio 2024 il convenuto ha affermato che il minore vive in Romania e di non essere intenzionato a portarlo in Italia per lo svolgimento della ctu. Il giudice, visti gli artt. 33 e 37 l.218/1995, ha rilevato la necessità di appurare se la legge vigente in Romania consenta la contestazione dello stato di figlio, acquisito in base alla legge nazionale, onerando di documentare la legge vigente a tal proposito in Romania;
il giudice ha Controparte_1 inoltre disposto il deposito, da parte di , del passaporto del minore, stato Controparte_1 di famiglia dello stesso, certificato di residenza e documentazione reddituale delle persone conviventi con lo stesso e ha sospeso le operazioni peritali. Con ordinanza del 26 ottobre 2024 il giudice, considerata l'eccezione di difetto di giurisdizione di parte convenuta, ha assegnato a parte attrice termine per documentare che la legge romena non consente la contestazione dello stato di figlio e ha invitato le parti a prendere posizione in ordine all'art. 421 del codice civile romeno. All'udienza del 7 aprile 2025 le parti hanno precisato le conclusioni e la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione, previa concessione alle parti dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. Come noto, l'azione di impugnazione del riconoscimento per difetto di veridicità (art. 263 c.c.) è quel rimedio con cui si contesta la circostanza che un figlio sia stato generato da colui che lo ha riconosciuto dichiarando di esserne genitore, ai sensi dell'art. 254 c.c., nell'atto di nascita, oppure con apposita dichiarazione posteriore alla nascita davanti a un ufficiale dello stato civile, o in un atto pubblico (come avvenuto nel caso di specie) o in un testamento: in buona sostanza, è diretta a privare un soggetto dello stato di figlio in quanto lo stesso deriva da un riconoscimento non veridico;
l'interesse tutelato dalla legge è quello all'affermazione della verità nei rapporti di filiazione avvenuti fuori dal matrimonio. Tale azione è proponibile anche da “chiunque vi abbia interesse” e, in tal caso, mentre in passato, tale azione era imprescrittibile, a seguito delle modifiche operate dall'art. 28 d.lgs. 154/2013, l'azione da
“chiunque vi abbia interesse” deve essere proposta, a pena di decadenza, nel termine di cinque anni che decorrono dal giorno dell'annotazione del riconoscimento sull'atto di nascita. Nel caso di specie, innanzitutto, deve ritenersi sussistente la legittimazione attiva di
[...]
, in quanto futura erede del convenuto, suo padre e autore del riconoscimento;
Pt_1
'espressione "chiunque vi abbia interesse", usata dall'art. 263 c.c. per indicare i soggetti legittimati ad impugnare il riconoscimento, è riferibile a soggetti che abbiano un interesse individuale qualificato (concreto, attuale e legittimo) sul piano del diritto sostanziale, di carattere patrimoniale o morale, all'essere o al non essere dello "status" del pagina2 di 6 rapporto, dell'atto dedotto in giudizio, come, ad esempio, accade per gli eredi dell'autore del riconoscimento (ex multis, Cassazione civile sez. I, 18/10/1989, n.420). Il rimedio ex art. 263 c.c., inoltre, è stato azionato tempestivamente, tenuto conto che il minore è nato il [...] e l'azione è stata introdotta a settembre 2019. Occorre preliminarmente richiamare l'art. 37 l.218/95 “1. In materia di filiazione e di rapporti personali fra genitori e figli la giurisdizione italiana sussiste, oltre che nei casi previsti rispettivamente dagli articoli 3 e 9, anche quando uno dei genitori o il figlio è cittadino italiano o risiede in Italia”. Essendo il convenuto cittadino italiano residente in Italia sussiste la giurisdizione del giudice italiano. Per quanto attiene alla legge applicabile, ai sensi dell'art. 33 l. 218/1995 “1. Lo stato di figlio e' determinato dalla legge nazionale del figlio o, se piu' favorevole, dalla legge dello Stato di cui uno dei genitori e' cittadino, al momento della nascita.
2. La legge individuata ai sensi del comma 1 regola i presupposti e gli effetti dell'accertamento e della contestazione dello stato di figlio;
qualora la legge cosi' individuata non permetta l'accertamento o la contestazione dello stato di figlio si applica la legge italiana.
3. Lo stato di figlio, acquisito in base alla legge nazionale di uno dei genitori, non puo' essere contestato che alla stregua di tale legge;
se tale legge non consente la contestazione si applica la legge italiana.
4. Sono di applicazione necessaria le norme del diritto italiano che sanciscono l'unicita' dello stato di figlio”. Ebbene, ai sensi dell'art. 421codice civile romeno “1.Ogni interessato potrà opporsi in ogni momento, mediante atto in giustizia, filiazione accertata da atto di nascita non conforme al possesso stato. (2) In questo caso la filiazione è comprovata dal certificato medico di nascita, attraverso la perizia medico-legale per accertare la filiazione o, in mancanza della stessa il certificato o nel caso di impossibilità a svolgere la perizia, con qualsiasi mezzo prove, anche attraverso il possesso statale. (3) Tuttavia, la prova della filiazione non viene fornita da testimoni tranne che nel caso previsto dall'art. 411 par. (3) o quando ci sono documenti che lo rendono meritevole credendo all'azione formulata”. Ne deriva che nel caso di specie, in base alla legge nazionale del minore, è possibile contestare, anche attraverso una perizia medico-legale, lo stato di figlio, essendo stato Persona_1
, nato il [...], riconosciuto nell'atto di nascita dal convenuto
[...] CP_1
in data 20 ottobre 2016. Si deve comunque osservare che, qualora non fosse possibile
[...] tare lo stato di figlio alla stregua della legge nazionale del figlio, sarebbe comunque applicabile la legge italiana, ai sensi del comma terzo dell'art. 33 sopra menzionato. Nel corso del giudizio è stata pertanto disposta una ctu genetica al fine di rispondere al seguente quesito” Presa visione degli atti oggetti di causa e dei documenti depositati nei fascicoli di parte, effettuati tutti gli esami, anche strumentali, ritenuti necessari, ivi compreso il prelievo di materiale biologico sulle persone di e , Controparte_1 Persona_1 previo accertamento dell'identità personale degli stessi, dica il C.T.U. se vi sia compatibilità genetica tra e e se, di conseguenza, Controparte_1 Persona_1 Persona_1
sia fi iva percentuale di com
[...] Controparte_1
IT si è rifiutato di condurre il minore agli Controparte_1 Persona_1 appuntamenti concordati con il ctu prof. al fine di eseguire le operazioni peritali ( sul Per_4 punto si veda la pec inviata dal ctu, tra l perito comunica che il minore non è stato portato neanche al secondo incontro fissato). Con decreto del 11.1.24 il giudice relatore, alla luce della fissazione della terza convocazione da parte del ctu, ha onerato di accompagnare il minore Controparte_1 Persona_5
il giorno 22.01.2024 alle ore 9,00 presso il laboratorio indicato dal CTU, dovendo il
[...] uto comunicare con urgenza al Tribunale e al CTU la sua eventuale impossibilità e i motivi a sostegno della stessa. All'udienza del 7 febbraio 2024, disposta la comparizione personale delle parti, CP_1
ha dichiarato “ il minore sta con la sua famiglia in Romania, con la nonna;
sta con la
[...]
pagina3 di 6 nonna materna in Romania non ricordo il nome della città, lo sento al telefono spesso e volentieri, per sapere come sta, per sapere se va bene a scuola, va molto bene a scuola sono molto soddisfatto da padre, il minore è sempre stato lì, conosco l'abitazione dove sta il minore, non ricordo quante volte mi sono recato lì, l'ultima volta che l'ho visto è l'anno scorso nel mese di luglio, non ricordo il giorno, la nonna del minore è la mia compagna, ci vediamo quando possiamo perché a livello economico non posso andare, il minore l'ho portato qui in Italia qualche volta a luglio del 2023 è l'ultima volta che il minore è venuto qui in Italia, è venuto con la nonna;
il minore non è andato dal ctu perché sta in Romania e io a livello economico non posso prenderlo e portarlo qui;
il minore ha un passaporto;
la mia compagna lavorava qui in Italia è attualmente residente in [...]nonostante stia in Romania e ha mantenuto la residenza per le prospettive prossime di ritrovare un lavoro qui;
il minore è nato il [...] e l'ho riconosciuto il giorno stesso o il giorno successivo, non posso ricordare tante cose, ho preso l'aereo quando mi hanno avvisato che era nato e sono andato;
la madre del bambino ha partorito in ospedale io l'ho raggiunta quando stava ancora in ospedale ma non facevano entrare e quando è uscita dall'ospedale me l'ha fatto vedere;
poi siamo andati negli uffici comunali e abbiamo proceduto al riconoscimento nei giorni appena successivi, mantengo mio figlio mando dei bonifici alla nonna, ogni mese mando circa tra i 600 e gli 800 euro, quello che ha bisogno, prima stavo senza lavoro e poi ne ho cercato uno per mantenere mio figlio. Insisto nel non dichiararmi disponibile a far venire in Italia il minore per sottoporsi alla ctu;
l'aeroporto più vicino alla città dove sta il minore si chiama Per_6
Bucarest, la città dove sta il minore dista 150 km circa dall'aeroporto, i voli hanno variabile dal periodo in cui si prenotano a seconda delle offerte. L'importante è che il bambino stia bene. So che deve fare una ctu disposta dal Tribunale ma questa è la mia vita privata, non sono defunto. Ribadisco che non ho intenzione di portare il minore in Italia per sottoporsi alla ctu perché impossibilitato economicamente ”. Ebbene, il Collegio non può non valutare tale rifiuto del convenuto a sottoporre il minore alle indagini peritali, accertamenti peraltro non invasivi. Infatti “In tema di azione di impugnazione del riconoscimento del figlio naturale per difetto di veridicità, stante la nuova disciplina introdotta dalle riforme del 2012 e 2013 in materia di filiazione, la prova dell'"assoluta impossibilità di concepimento" non è diversa rispetto a quella che è necessario fornire per le altre azioni di stato, richiedendo il diritto vigente che sia il "favor veritatis" ad orientare le valutazioni da compiere in tutti i casi di accertamento o disconoscimento della filiazione, sicché, essendo la consulenza tecnica genetica l'unica forma di accertamento attendibile nella ricerca della filiazione, deve valorizzarsi, anche per l'azione ex art. 263 c.c., il contegno della parte che si opponga al suo espletamento”( Sez. 1 -
, Ordinanza n. 30122 del 14/12/2017). D'altronde, avuto riguardo al carattere cd. percipiente della consulenza tecnica ed ai margini di sicurezza elevatissimi della stessa si è conseguentemente affermato il condivisibile indirizzo giurisprudenziale secondo cui, nel giudizio promosso per l'accertamento della paternità, il rifiuto di sottoporsi ad indagini ematologiche costituisce un comportamento valutabile dal giudice, ex art. 116 c.p.c., comma 2, di così elevato valore indiziario da potere, da solo, consentire la dimostrazione della fondatezza della domanda (cfr. Cass. n. 32308 del 2018; Cass. n. 16356 del 2018; Cass. n. 26914 del 2017; Cass. n. 18626 del 2017; Cass. n. 3479 del 2016; Cass. n. 6025 del 2015; Cass. n. 12971 del 2012; Cass. n. 11223 del 2014). Sebbene la parte abbia facoltà di scegliere se sottoporsi al prelievo ematico per eseguire gli accertamenti sul DNA, il giudice quindi può valutare, in caso di rifiuto, sia pur legittimo, ma privo di adeguata giustificazione, il comportamento della parte, ai sensi dell'art. 116 c.p.c., comma 2 (cfr. Cass. n. 32308 del 2018). Occorre ritenere il rifiuto del convenuto a portare in Italia il minore per farlo sottoporre alle indagini genetiche del tutto ingiustificato, considerato che il convenuto non ha formulato pagina4 di 6 alcuna istanza di rinnovo della convocazione del minore e che appare del tutto inverosimile che il convenuto “ a livello economico non posso prenderlo e portarlo qui” e che “non ho intenzione di portare il minore in Italia per sottoporsi alla ctu perché impossibilitato economicamente ”, non avendo neanche fornito alcuna prova dell'impossibilità economica, vista anche la vicinanza della Romania e i numerosi collegamenti aerei e nonostante abbia affermato di corrispondere una somma consistente di mantenimento ( tra 600 e 800 euro al mese). Il Collegio ritiene che nel caso in esame, in applicazione della giurisprudenza richiamata, il rifiuto ingiustificato manifestato dal convenuto a sottoporre ad esame genetico il presunto figlio - unica prova idonea a fornire certezza sul rapporto di filiazione - rappresenti la decisiva fonte di convincimento in ordine alla domanda ex art. 263 c.c. visto che, peraltro,
[...]
ha dichiarato, all'udienza del 7 febbraio 2024, che non vedeva il minore da 7 Controparte_1 ordare il nome della città dove vive il minore né di avere i documenti dello stesso. Tali elementi conducono anche a ritenere insussistente, in concreto, un interesse del minore alla genitorialità sociale, eventualmente da bilanciarsi con l'interesse all'affermazione della verità biologica, non andando ad incidere la presente pronuncia sull'esigenza del minore di un suo sviluppo armonico dal punto di vista psicologico, affettivo, educativo e sociale ( Cass. 4791/2020, Cass. 26767/2016; Cass., 8617/2017). Per tutti i motivi sopra indicati, merita accoglimento la domanda di accertamento dell'inesistenza del rapporto biologico di procreazione tra , nato a Controparte_1
Marsala il 3/5/1961 e nato a [...] ania il Persona_1
14/10/2016. Nulla deve essere disposto in ordine all'atto pubblico e all'estratto di nascita del minore, considerando che il riconoscimento non è stato trascritto in Italia. Sulla richiesta di cancellazione delle espressioni gravemente lesive dell'onore presentata sia dall'avv. Frasca, in relazione alle memorie dell'avv. Lombardo del 22.1.24, sia dall'avv. Lombardo, in relazione alle memorie dell'avv. Frasca del 3.3.25, si osserva quanto segue. Ai sensi dell'art. 89 c.p.c. "Negli scritti presentati e nei discorsi pronunciati davanti al giudice, le parti e i loro difensori non debbono usare espressioni sconvenienti od offensive .Il giudice, in ogni stato dell'istruzione, può disporre con ordinanza che si cancellino le espressioni sconvenienti od offensive, e, con la sentenza che decide la causa, può inoltre assegnare alla persona offesa una somma a titolo di risarcimento del danno anche non patrimoniale sofferto, quando le espressioni offensive non riguardano l'oggetto della causa". La ratio di tale norma risiede nella imprescindibile esigenza di correttezza che le parti devono osservare, nell'interesse superiore della giustizia, conciliando il diritto di difesa e di manifestazione del pensiero con il diritto all'onore ed alla reputazione. Affinché si possa ricorrere al rimedio di cui all'art. 89 c.p.c. è quindi necessario che le espressioni utilizzate nella redazione degli atti siano finalizzate esclusivamente ad offendere la controparte, senza alcuna connessione con le necessità difensive. Per costante giurisprudenza "In tema di espressioni offensive o sconvenienti contenute negli scritti difensivi, non può essere disposta, ai sensi dell'art. 89 c.p.c., la cancellazione delle parole che non risultino dettate da un passionale e incomposto intento dispregiativo, essendo ben possibile che nell'esercizio del diritto di difesa il giudizio sulla reciproca condotta possa investire anche il profilo della moralità, senza tuttavia eccedere le esigenze difensive o colpire la scarsa attendibilità delle affermazioni della controparte. Ne consegue che non possono essere qualificate offensive dell'altrui reputazione le parole (…) che, rientrando seppure in modo piuttosto graffiante nell'esercizio del diritto di difesa, non si rivelino comunque lesive della dignità umana e professionale dell'avversario. (Cass. civ. sez. lav., n.2103/2016; Cass. ci. n. 21019/2019; Cass. civ. n. 26318/2019).
pagina5 di 6 Alla stregua di quanto sopra indicato, si reputa che le frasi riportate negli atti sopra indicati non assumano un intento offensivo né una forma espositiva ingiustificatamente sovrabbondante ed eccessiva rispetto alle censure espresse. Le parole utilizzate, seppur provocatorie, non appaiono dettate da un intento dispregiativo meramente offensivo nei confronti della controparte, quanto piuttosto preordinate a giustificare la propria posizione difensiva. La natura della decisione, i rapporti tra le parti e l'accoglimento parziale della domanda di parte attrice, conduce a compensare le spese di lite. Le spese di ctu sono poste definitivamente a carico di entrambe le parti in solido.
P.Q.M.
il Tribunale di Velletri, definitivamente pronunciando, sulla causa civile iscritta a R.G. n. 6072/2019 e vertente tra le parti di cui in epigrafe, disattesa ogni contraria istanza e deduzione, così provvede: accerta l'inesistenza del rapporto biologico di procreazione tra , nato a Controparte_1
Marsala il 3/5/1961 e nato a [...] ania il Persona_1
14/10/2016; rigetta le altre domande;
compensa integralmente le spese di lite e pone a carico delle parti in solido le spese di ctu. Così deciso in Velletri nella camera di consiglio della prima sezione civile del Tribunale di Velletri in data 15 ottobre 2025
Il giudice rel. Il Presidente Dott.ssa Prisca Picalarga Dott. Riccardo Massera
pagina6 di 6
( ) rappresentata e difesa dall'avv. Simona Capitani Parte_1 CodiceFiscale_1 attrice Contro
(C.F. ) rappresentato e difeso dall'avv. Alfredo Controparte_1 C.F._2
convenuto con l'intervento di Avv. Veronica Lombardo, Curatore speciale del minore nato in [...] Persona_1
(Prahova), il 14.10.2016 E con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
Conclusioni: Come da note di trattazione scritta per l'udienza del 7 aprile 2025 Ragioni di fatto e di diritto della decisione Con atto di citazione , premesso di essere la figlia di , di aver Parte_1 Controparte_1 scoperto l'esistenza ato di nascita in lingua rume e che il padre ha riconosciuto un bambino, in Romania, chiamato , nato il 14 Persona_1 ottobre 2016 in località Campina (Prahova) e del riconoscimento del minore effettuato dal sig. CP_
, con atto notarile in data 20/9/2017, con l'assenso della madre del bambino Persona_2
, la quale aveva già riconosciuto il figlio all'atto della nascita;
che il minore non risulta
[...] residente né risulta, almeno attualmente, trascritto l'atto ufficiale di riconoscimento del CP_ bambino, compiuto all'estero dal sig. , che il minore, che ha perso la madre, vive in Italia CP_ con lo e la nonna materna, che il riconoscimento non corrisponde alla realtà biologica, ha conclu hiedendo di: “Piaccia all'Ill.mo Tribunale, adito, contrariis reiectis, accertare e dichiarare l'inesistenza del rapporto biologico di procreazione tra il sig. , Controparte_1 nato a [...] il [...] e nato a [...]( Prahova) in Romania il Persona_1
14/10/2016, previo espletam gico del DNA;
per l'effetto, dichiarare la inefficacia e/o l'annullamento per difetto di veridicità del riconoscimento effettuato dal sig.
nei confronti di con atto del 20/9/2017, con tutte le Controparte_1 Persona_1
e, sia di natur Con trasmissione della emananda sentenza allo Stato Civile di Campina ( Romania)”. Con comparsa di costituzione e risposta ha contestato l'avversa Controparte_1 ricostruzione, affermando di essere il padre del minore;
ha eccepito, ai sensi dell'art. 33 della legge 31 maggio 1995, n. 218, il difetto di giurisdizione del Giudice Italiano se il minore è cittadino di altro Stato ed ivi residente, inoltre il riconoscimento, non essendo stato trascritto pagina1 di 6 né il minore risultando residente in Italia, non può essere impugnato in Italia;
ha eccepito il difetto di interesse ad agire dell'attrice, che occorre tenere in considerazione l'interesse del minore. Ha concluso chiedendo di:” 1. Accertare e dichiarare il difetto di giurisdizione del Giudice Italiano.
2. Accertare e dichiarare l'inammissibilità, irritualità, nonché l'infondatezza in fatto ed in diritto di tutti i motivi esposti da controparte e pertanto rigettare le domande formulate da controparte”. Concessi i termini ex art. 183 sesto comma c.p.c., ordinata l'integrazione del contraddittorio nei confronti del minore, con comparsa di costituzione e risposta si è costituita l'avv. Veronica Lombardo, curatore speciale del minore , che ha chiesto “ previo Persona_3 esperimento di ogni atto di istruzione pro lla verifica dei presupposti dell'azione di disconoscimento di paternità, in particolare l'esame biologico del DNA, accerti se il padre del minore , nato il [...], a [...] – Prahova Persona_1
(Romania), sia o meno il , nato a [...] il [...], con ogni Controparte_1 conseguenza di legge”. Ordinata l'integrazione del contraddittorio nei confronti di , madre del Persona_2 minore, e disposta la comunicazione degli atti al P.M. ai fini dell'intervento, acquisito il certificato di morte della madre del minore, disposta ctu genetica, comunicata dal ctu la difficoltà a proseguire le indagini in quanto il minore non veniva portato agli accertamenti, all'udienza del 7 febbraio 2024 il convenuto ha affermato che il minore vive in Romania e di non essere intenzionato a portarlo in Italia per lo svolgimento della ctu. Il giudice, visti gli artt. 33 e 37 l.218/1995, ha rilevato la necessità di appurare se la legge vigente in Romania consenta la contestazione dello stato di figlio, acquisito in base alla legge nazionale, onerando di documentare la legge vigente a tal proposito in Romania;
il giudice ha Controparte_1 inoltre disposto il deposito, da parte di , del passaporto del minore, stato Controparte_1 di famiglia dello stesso, certificato di residenza e documentazione reddituale delle persone conviventi con lo stesso e ha sospeso le operazioni peritali. Con ordinanza del 26 ottobre 2024 il giudice, considerata l'eccezione di difetto di giurisdizione di parte convenuta, ha assegnato a parte attrice termine per documentare che la legge romena non consente la contestazione dello stato di figlio e ha invitato le parti a prendere posizione in ordine all'art. 421 del codice civile romeno. All'udienza del 7 aprile 2025 le parti hanno precisato le conclusioni e la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione, previa concessione alle parti dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. Come noto, l'azione di impugnazione del riconoscimento per difetto di veridicità (art. 263 c.c.) è quel rimedio con cui si contesta la circostanza che un figlio sia stato generato da colui che lo ha riconosciuto dichiarando di esserne genitore, ai sensi dell'art. 254 c.c., nell'atto di nascita, oppure con apposita dichiarazione posteriore alla nascita davanti a un ufficiale dello stato civile, o in un atto pubblico (come avvenuto nel caso di specie) o in un testamento: in buona sostanza, è diretta a privare un soggetto dello stato di figlio in quanto lo stesso deriva da un riconoscimento non veridico;
l'interesse tutelato dalla legge è quello all'affermazione della verità nei rapporti di filiazione avvenuti fuori dal matrimonio. Tale azione è proponibile anche da “chiunque vi abbia interesse” e, in tal caso, mentre in passato, tale azione era imprescrittibile, a seguito delle modifiche operate dall'art. 28 d.lgs. 154/2013, l'azione da
“chiunque vi abbia interesse” deve essere proposta, a pena di decadenza, nel termine di cinque anni che decorrono dal giorno dell'annotazione del riconoscimento sull'atto di nascita. Nel caso di specie, innanzitutto, deve ritenersi sussistente la legittimazione attiva di
[...]
, in quanto futura erede del convenuto, suo padre e autore del riconoscimento;
Pt_1
'espressione "chiunque vi abbia interesse", usata dall'art. 263 c.c. per indicare i soggetti legittimati ad impugnare il riconoscimento, è riferibile a soggetti che abbiano un interesse individuale qualificato (concreto, attuale e legittimo) sul piano del diritto sostanziale, di carattere patrimoniale o morale, all'essere o al non essere dello "status" del pagina2 di 6 rapporto, dell'atto dedotto in giudizio, come, ad esempio, accade per gli eredi dell'autore del riconoscimento (ex multis, Cassazione civile sez. I, 18/10/1989, n.420). Il rimedio ex art. 263 c.c., inoltre, è stato azionato tempestivamente, tenuto conto che il minore è nato il [...] e l'azione è stata introdotta a settembre 2019. Occorre preliminarmente richiamare l'art. 37 l.218/95 “1. In materia di filiazione e di rapporti personali fra genitori e figli la giurisdizione italiana sussiste, oltre che nei casi previsti rispettivamente dagli articoli 3 e 9, anche quando uno dei genitori o il figlio è cittadino italiano o risiede in Italia”. Essendo il convenuto cittadino italiano residente in Italia sussiste la giurisdizione del giudice italiano. Per quanto attiene alla legge applicabile, ai sensi dell'art. 33 l. 218/1995 “1. Lo stato di figlio e' determinato dalla legge nazionale del figlio o, se piu' favorevole, dalla legge dello Stato di cui uno dei genitori e' cittadino, al momento della nascita.
2. La legge individuata ai sensi del comma 1 regola i presupposti e gli effetti dell'accertamento e della contestazione dello stato di figlio;
qualora la legge cosi' individuata non permetta l'accertamento o la contestazione dello stato di figlio si applica la legge italiana.
3. Lo stato di figlio, acquisito in base alla legge nazionale di uno dei genitori, non puo' essere contestato che alla stregua di tale legge;
se tale legge non consente la contestazione si applica la legge italiana.
4. Sono di applicazione necessaria le norme del diritto italiano che sanciscono l'unicita' dello stato di figlio”. Ebbene, ai sensi dell'art. 421codice civile romeno “1.Ogni interessato potrà opporsi in ogni momento, mediante atto in giustizia, filiazione accertata da atto di nascita non conforme al possesso stato. (2) In questo caso la filiazione è comprovata dal certificato medico di nascita, attraverso la perizia medico-legale per accertare la filiazione o, in mancanza della stessa il certificato o nel caso di impossibilità a svolgere la perizia, con qualsiasi mezzo prove, anche attraverso il possesso statale. (3) Tuttavia, la prova della filiazione non viene fornita da testimoni tranne che nel caso previsto dall'art. 411 par. (3) o quando ci sono documenti che lo rendono meritevole credendo all'azione formulata”. Ne deriva che nel caso di specie, in base alla legge nazionale del minore, è possibile contestare, anche attraverso una perizia medico-legale, lo stato di figlio, essendo stato Persona_1
, nato il [...], riconosciuto nell'atto di nascita dal convenuto
[...] CP_1
in data 20 ottobre 2016. Si deve comunque osservare che, qualora non fosse possibile
[...] tare lo stato di figlio alla stregua della legge nazionale del figlio, sarebbe comunque applicabile la legge italiana, ai sensi del comma terzo dell'art. 33 sopra menzionato. Nel corso del giudizio è stata pertanto disposta una ctu genetica al fine di rispondere al seguente quesito” Presa visione degli atti oggetti di causa e dei documenti depositati nei fascicoli di parte, effettuati tutti gli esami, anche strumentali, ritenuti necessari, ivi compreso il prelievo di materiale biologico sulle persone di e , Controparte_1 Persona_1 previo accertamento dell'identità personale degli stessi, dica il C.T.U. se vi sia compatibilità genetica tra e e se, di conseguenza, Controparte_1 Persona_1 Persona_1
sia fi iva percentuale di com
[...] Controparte_1
IT si è rifiutato di condurre il minore agli Controparte_1 Persona_1 appuntamenti concordati con il ctu prof. al fine di eseguire le operazioni peritali ( sul Per_4 punto si veda la pec inviata dal ctu, tra l perito comunica che il minore non è stato portato neanche al secondo incontro fissato). Con decreto del 11.1.24 il giudice relatore, alla luce della fissazione della terza convocazione da parte del ctu, ha onerato di accompagnare il minore Controparte_1 Persona_5
il giorno 22.01.2024 alle ore 9,00 presso il laboratorio indicato dal CTU, dovendo il
[...] uto comunicare con urgenza al Tribunale e al CTU la sua eventuale impossibilità e i motivi a sostegno della stessa. All'udienza del 7 febbraio 2024, disposta la comparizione personale delle parti, CP_1
ha dichiarato “ il minore sta con la sua famiglia in Romania, con la nonna;
sta con la
[...]
pagina3 di 6 nonna materna in Romania non ricordo il nome della città, lo sento al telefono spesso e volentieri, per sapere come sta, per sapere se va bene a scuola, va molto bene a scuola sono molto soddisfatto da padre, il minore è sempre stato lì, conosco l'abitazione dove sta il minore, non ricordo quante volte mi sono recato lì, l'ultima volta che l'ho visto è l'anno scorso nel mese di luglio, non ricordo il giorno, la nonna del minore è la mia compagna, ci vediamo quando possiamo perché a livello economico non posso andare, il minore l'ho portato qui in Italia qualche volta a luglio del 2023 è l'ultima volta che il minore è venuto qui in Italia, è venuto con la nonna;
il minore non è andato dal ctu perché sta in Romania e io a livello economico non posso prenderlo e portarlo qui;
il minore ha un passaporto;
la mia compagna lavorava qui in Italia è attualmente residente in [...]nonostante stia in Romania e ha mantenuto la residenza per le prospettive prossime di ritrovare un lavoro qui;
il minore è nato il [...] e l'ho riconosciuto il giorno stesso o il giorno successivo, non posso ricordare tante cose, ho preso l'aereo quando mi hanno avvisato che era nato e sono andato;
la madre del bambino ha partorito in ospedale io l'ho raggiunta quando stava ancora in ospedale ma non facevano entrare e quando è uscita dall'ospedale me l'ha fatto vedere;
poi siamo andati negli uffici comunali e abbiamo proceduto al riconoscimento nei giorni appena successivi, mantengo mio figlio mando dei bonifici alla nonna, ogni mese mando circa tra i 600 e gli 800 euro, quello che ha bisogno, prima stavo senza lavoro e poi ne ho cercato uno per mantenere mio figlio. Insisto nel non dichiararmi disponibile a far venire in Italia il minore per sottoporsi alla ctu;
l'aeroporto più vicino alla città dove sta il minore si chiama Per_6
Bucarest, la città dove sta il minore dista 150 km circa dall'aeroporto, i voli hanno variabile dal periodo in cui si prenotano a seconda delle offerte. L'importante è che il bambino stia bene. So che deve fare una ctu disposta dal Tribunale ma questa è la mia vita privata, non sono defunto. Ribadisco che non ho intenzione di portare il minore in Italia per sottoporsi alla ctu perché impossibilitato economicamente ”. Ebbene, il Collegio non può non valutare tale rifiuto del convenuto a sottoporre il minore alle indagini peritali, accertamenti peraltro non invasivi. Infatti “In tema di azione di impugnazione del riconoscimento del figlio naturale per difetto di veridicità, stante la nuova disciplina introdotta dalle riforme del 2012 e 2013 in materia di filiazione, la prova dell'"assoluta impossibilità di concepimento" non è diversa rispetto a quella che è necessario fornire per le altre azioni di stato, richiedendo il diritto vigente che sia il "favor veritatis" ad orientare le valutazioni da compiere in tutti i casi di accertamento o disconoscimento della filiazione, sicché, essendo la consulenza tecnica genetica l'unica forma di accertamento attendibile nella ricerca della filiazione, deve valorizzarsi, anche per l'azione ex art. 263 c.c., il contegno della parte che si opponga al suo espletamento”( Sez. 1 -
, Ordinanza n. 30122 del 14/12/2017). D'altronde, avuto riguardo al carattere cd. percipiente della consulenza tecnica ed ai margini di sicurezza elevatissimi della stessa si è conseguentemente affermato il condivisibile indirizzo giurisprudenziale secondo cui, nel giudizio promosso per l'accertamento della paternità, il rifiuto di sottoporsi ad indagini ematologiche costituisce un comportamento valutabile dal giudice, ex art. 116 c.p.c., comma 2, di così elevato valore indiziario da potere, da solo, consentire la dimostrazione della fondatezza della domanda (cfr. Cass. n. 32308 del 2018; Cass. n. 16356 del 2018; Cass. n. 26914 del 2017; Cass. n. 18626 del 2017; Cass. n. 3479 del 2016; Cass. n. 6025 del 2015; Cass. n. 12971 del 2012; Cass. n. 11223 del 2014). Sebbene la parte abbia facoltà di scegliere se sottoporsi al prelievo ematico per eseguire gli accertamenti sul DNA, il giudice quindi può valutare, in caso di rifiuto, sia pur legittimo, ma privo di adeguata giustificazione, il comportamento della parte, ai sensi dell'art. 116 c.p.c., comma 2 (cfr. Cass. n. 32308 del 2018). Occorre ritenere il rifiuto del convenuto a portare in Italia il minore per farlo sottoporre alle indagini genetiche del tutto ingiustificato, considerato che il convenuto non ha formulato pagina4 di 6 alcuna istanza di rinnovo della convocazione del minore e che appare del tutto inverosimile che il convenuto “ a livello economico non posso prenderlo e portarlo qui” e che “non ho intenzione di portare il minore in Italia per sottoporsi alla ctu perché impossibilitato economicamente ”, non avendo neanche fornito alcuna prova dell'impossibilità economica, vista anche la vicinanza della Romania e i numerosi collegamenti aerei e nonostante abbia affermato di corrispondere una somma consistente di mantenimento ( tra 600 e 800 euro al mese). Il Collegio ritiene che nel caso in esame, in applicazione della giurisprudenza richiamata, il rifiuto ingiustificato manifestato dal convenuto a sottoporre ad esame genetico il presunto figlio - unica prova idonea a fornire certezza sul rapporto di filiazione - rappresenti la decisiva fonte di convincimento in ordine alla domanda ex art. 263 c.c. visto che, peraltro,
[...]
ha dichiarato, all'udienza del 7 febbraio 2024, che non vedeva il minore da 7 Controparte_1 ordare il nome della città dove vive il minore né di avere i documenti dello stesso. Tali elementi conducono anche a ritenere insussistente, in concreto, un interesse del minore alla genitorialità sociale, eventualmente da bilanciarsi con l'interesse all'affermazione della verità biologica, non andando ad incidere la presente pronuncia sull'esigenza del minore di un suo sviluppo armonico dal punto di vista psicologico, affettivo, educativo e sociale ( Cass. 4791/2020, Cass. 26767/2016; Cass., 8617/2017). Per tutti i motivi sopra indicati, merita accoglimento la domanda di accertamento dell'inesistenza del rapporto biologico di procreazione tra , nato a Controparte_1
Marsala il 3/5/1961 e nato a [...] ania il Persona_1
14/10/2016. Nulla deve essere disposto in ordine all'atto pubblico e all'estratto di nascita del minore, considerando che il riconoscimento non è stato trascritto in Italia. Sulla richiesta di cancellazione delle espressioni gravemente lesive dell'onore presentata sia dall'avv. Frasca, in relazione alle memorie dell'avv. Lombardo del 22.1.24, sia dall'avv. Lombardo, in relazione alle memorie dell'avv. Frasca del 3.3.25, si osserva quanto segue. Ai sensi dell'art. 89 c.p.c. "Negli scritti presentati e nei discorsi pronunciati davanti al giudice, le parti e i loro difensori non debbono usare espressioni sconvenienti od offensive .Il giudice, in ogni stato dell'istruzione, può disporre con ordinanza che si cancellino le espressioni sconvenienti od offensive, e, con la sentenza che decide la causa, può inoltre assegnare alla persona offesa una somma a titolo di risarcimento del danno anche non patrimoniale sofferto, quando le espressioni offensive non riguardano l'oggetto della causa". La ratio di tale norma risiede nella imprescindibile esigenza di correttezza che le parti devono osservare, nell'interesse superiore della giustizia, conciliando il diritto di difesa e di manifestazione del pensiero con il diritto all'onore ed alla reputazione. Affinché si possa ricorrere al rimedio di cui all'art. 89 c.p.c. è quindi necessario che le espressioni utilizzate nella redazione degli atti siano finalizzate esclusivamente ad offendere la controparte, senza alcuna connessione con le necessità difensive. Per costante giurisprudenza "In tema di espressioni offensive o sconvenienti contenute negli scritti difensivi, non può essere disposta, ai sensi dell'art. 89 c.p.c., la cancellazione delle parole che non risultino dettate da un passionale e incomposto intento dispregiativo, essendo ben possibile che nell'esercizio del diritto di difesa il giudizio sulla reciproca condotta possa investire anche il profilo della moralità, senza tuttavia eccedere le esigenze difensive o colpire la scarsa attendibilità delle affermazioni della controparte. Ne consegue che non possono essere qualificate offensive dell'altrui reputazione le parole (…) che, rientrando seppure in modo piuttosto graffiante nell'esercizio del diritto di difesa, non si rivelino comunque lesive della dignità umana e professionale dell'avversario. (Cass. civ. sez. lav., n.2103/2016; Cass. ci. n. 21019/2019; Cass. civ. n. 26318/2019).
pagina5 di 6 Alla stregua di quanto sopra indicato, si reputa che le frasi riportate negli atti sopra indicati non assumano un intento offensivo né una forma espositiva ingiustificatamente sovrabbondante ed eccessiva rispetto alle censure espresse. Le parole utilizzate, seppur provocatorie, non appaiono dettate da un intento dispregiativo meramente offensivo nei confronti della controparte, quanto piuttosto preordinate a giustificare la propria posizione difensiva. La natura della decisione, i rapporti tra le parti e l'accoglimento parziale della domanda di parte attrice, conduce a compensare le spese di lite. Le spese di ctu sono poste definitivamente a carico di entrambe le parti in solido.
P.Q.M.
il Tribunale di Velletri, definitivamente pronunciando, sulla causa civile iscritta a R.G. n. 6072/2019 e vertente tra le parti di cui in epigrafe, disattesa ogni contraria istanza e deduzione, così provvede: accerta l'inesistenza del rapporto biologico di procreazione tra , nato a Controparte_1
Marsala il 3/5/1961 e nato a [...] ania il Persona_1
14/10/2016; rigetta le altre domande;
compensa integralmente le spese di lite e pone a carico delle parti in solido le spese di ctu. Così deciso in Velletri nella camera di consiglio della prima sezione civile del Tribunale di Velletri in data 15 ottobre 2025
Il giudice rel. Il Presidente Dott.ssa Prisca Picalarga Dott. Riccardo Massera
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