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Sentenza 13 agosto 2024
Sentenza 13 agosto 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 13/08/2024, n. 22779 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 22779 |
| Data del deposito : | 13 agosto 2024 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso n. 14599 - 2019 R.G. proposto da: GH IA – c.f. [...]– OR AT – c.f. [...]– AL DI – c.f. [...]– IN NI – c.f. [...]– rappresentate e difese in virtù di procura speciale su foglio allegato in calce al ricorso dall’avvocato MB ER ed elettivamente domiciliate in Roma, alla piazza Farnese, n. 101, presso lo studio dell’avvocato Marco Beccia. RICORRENTI contro COMMISSARIO LIQUIDATORE della liquidazione coatta amministrativa della “Coopsette” società cooperativa, in persona del dottor Giorgio Pellacini, rappresentato e difeso in virtù di procura speciale in calce al controricorso dall’avvocato Michele Sarti ed elettivamente domiciliato in Roma, alla via Dante de’ Blasi, n. 5, presso lo studio dell’avvocato Marco Paolo Ferrari. CONTRORICORRENTE Civile Sent. Sez. 1 Num. 22779 Anno 2024 Presidente: FERRO MASSIMO Relatore: ABETE LUIGI Data pubblicazione: 13/08/2024 2 avverso il decreto del 9.4.2019 del Tribunale di Reggio Emilia, udita la relazione della causa svolta all’udienza pubblica dell’8 maggio 2024 dal consigliere dott. Luigi Abete, udito il Pubblico Ministero, in persona del sostituto procuratore generale dottoressa Anna Maria Soldi, che ha concluso per il rigetto del ricorso, FATTI DI CAUSA 1. Con ricorso ex art. 161, 6° co., l.fall. al Tribunale di Reggio Emilia depositato in data 6.2.2013 la “Coopsette” società cooperativa domandava l’ammissione alla procedura di concordato preventivo “con riserva”. 2. Con decreto del 15.2.2013 il tribunale ammetteva l’istante alla procedura di concordato preventivo. 3. Nel termine accordato la “Coopsette” depositava in data 6.6.2013 ricorso per l’omologazione degli accordi di ristrutturazione ex art. 182 bis l.fall. siglati, nel periodo compreso tra il 21.3.2013 ed il 20.5.2013, con i soci prestatori d’opera e, tra gli altri, con le socie NI GH, IZ RA, UD SA e DA TA (cfr. ricorso, pagg. 2 - 3). 4. Con decreto del 19.7.2013 il tribunale faceva luogo all’omologazione degli accordi di ristrutturazione (cfr. ricorso, pag. 3). 5. Di seguito la “Coopsette” si rendeva inadempiente agli accordi omologati. Con ricorso al Tribunale di Reggio Emilia depositato in data 27.5.2015 la cooperativa domandava nuovamente l’ammissione alla procedura di concordato preventivo “con riserva” ed in data 27.10.2015 rinunciava al ricorso ex art. 161, 6° co., l.fall. depositato ex novo. In data 30.10.2015 la “Coopsette” veniva sottoposta alla procedura di liquidazione coatta amministrativa. 6. Il commissario liquidatore comunicava ad NI GH, IZ RA, UD SA e DA TA gli importi dei rispettivi crediti. 3 Le istanti chiedevano che le rispettive ragioni fossero, ai sensi dell’art. 182 quater, 3° co., l.fall., riconosciute in prededuzione nella misura del 100% o, in subordine, nella misura dell’80% dei relativi importi. Il commissario liquidatore faceva luogo all’ammissione in chirografo. 7. NI GH, IZ RA, UD SA e DA TA proponevano opposizione allo stato passivo. Resisteva il commissario liquidatore. Eccepiva, tra l’altro, che la prededuzione non era contemplata né dalle intese siglate con le opponenti dalla “Coopsette” né dai provvedimenti di autorizzazione ovvero di omologa assunti dal tribunale (così decreto impugnato, pag. 3). 8. Il Tribunale di Reggio Emilia con decreto in data 9.4.2019 rigettava l’opposizione e compensava le spese. Reputava il tribunale: a) che la prededuzione non era da riconoscere;
b) che non aveva rilievo che le rinegoziazioni - da cui i crediti traevano origine - dei termini di restituzione delle erogazioni finanziarie dapprima concesse alla cooperativa fossero state avallate dal tribunale nel corso del primo concordato (cfr. decreto impugnato, pag. 4) ovvero che “la stipula delle relative intese [fosse] avvenuta in vista o in esecuzione degli accordi di ristrutturazione del debito omologati dal Tribunale” (così decreto impugnato, pag. 5); c) poi, in ordine al riconoscimento della prededuzione invocato nel quadro della consecuzione delle procedure, che gli accordi ex art. 182 bis l.fall. erano da escludere dal novero delle procedure concorsuali (cfr. decreto impugnato, pag. 5), siccome non atti a produrre effetti universali sul patrimonio del debitore ovvero nei confronti dei creditori (cfr. decreto impugnato, pag. 5). Reputava inoltre: d) che non poteva opinarsi per la consecuzione tra procedure con riferimento, da un lato, al concordato preventivo cui la 4 “Coopsette” era stata dapprima ammessa, all’istanza, risalente al 2013, ex art. 182 bis l.fall. ed alla domanda di concordato depositata nel maggio del 2015 e successivamente rinunciata e con riferimento, dall’altro, alla liquidazione coatta amministrativa (cfr. decreto impugnato, pag. 6); e) che, invero, ai fini della consecuzione tra procedure, si prospettava come imprescindibile la dimostrazione che la liquidazione coatta amministrativa costituisse espressione della medesima crisi economica sottesa alle procedure iniziali e tuttavia le opponenti, di certo onerate della correlata prova, per nulla avevano assolto a tale onere probatorio (cfr. decreto impugnato, pag. 7). 9. Avverso tale decreto hanno proposto ricorso NI GH, IZ RA, UD SA e DA TA, sulla scorta di sei motivi, cui ha resistito il commissario liquidatore della “Coopsette” società cooperativa con controricorso. 10. Il Pubblico Ministero ha formulato per iscritto le sue conclusioni;
ha chiesto rigettarsi il ricorso. 11. Le ricorrenti hanno depositato memoria. RAGIONI DELLA DECISIONE 12. Con il primo motivo le ricorrenti denunciano ai sensi dell’art. 360, 1° co., n. 3, cod. proc. civ. la violazione o falsa applicazione degli artt. 111 e 182 quater l.fall. Deducono che gli accordi da esse istanti conclusi con la “Coopsette” sono da reputare, ai sensi dell’art. 182 quater, 1° co., l.fall., “in esecuzione” di un accordo di ristrutturazione dei debiti (cfr. ricorso, pag. 7). Deducono quindi: a) che non è necessario che la prededuzione sia “espressamente disposta” dal tribunale, così come prevede, viceversa, il 2° co. dell’art. 182 quater l.fall. (cfr. ricorso, pag. 7); b) altresì, che, ai fini di cui al 2° co. dell’art. 111 l.fall., giusta l’elaborazione giurisprudenziale di legittimità, gli 5 accordi di ristrutturazione dei debiti costituiscono una procedura concorsuale (cfr. ricorso, pag. 8); c) al contempo, che la prededuzione va riconosciuta per gli interi importi domandati e, solo in subordine, va disposta nei limiti dell’80% delle azionate pretese (cfr. ricorso, pagg. 8 - 9); d) infatti, che ai soci di cooperative non si applica il 3° co. dell’art. 182 quater l.fall. – che ammette il riconoscimento della prededuzione nei limiti dell’80% dei finanziamenti eseguiti dai soci – siccome ai soci di cooperative non si applica l’art. 2467 cod. civ. (cfr. ricorso, pag. 8). 13. Con il secondo motivo le ricorrenti denunciano ai sensi dell’art. 360, 1° co., n. 3, cod. proc. civ. la violazione o falsa applicazione degli artt. 111 e 182 quater l.fall. Deducono: a) che la prededuzione costituisce una qualità sostanziale del credito, che una volta acquisita persiste pur qualora la procedura che ne ha segnato l’insorgere, non abbia buon esito (cfr. ricorso, pag. 9); b) che siffatta interpretazione rinviene riscontro nei principi espressi dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 32/1995 (cfr. ricorso, pag. 10). 14. Con il terzo motivo le ricorrenti denunciano ai sensi dell’art. 360, 1° co., n. 3, cod. proc. civ. la violazione o falsa applicazione degli artt. 69 bis, 111 e 182 quater l.fall. Deducono che ha errato il tribunale a disconoscere, in virtù del rilievo per cui l’accordo di ristrutturazione dei debiti non è una procedura concorsuale, che potesse sussistere continuità tra l’originario accordo di ristrutturazione e le successive procedure che hanno riguardato la “Coopsette” (cfr. ricorso, pagg. 10 - 11). 6 15. Con il quarto motivo le ricorrenti denunciano ai sensi dell’art. 360, 1° co., n. 3, cod. proc. civ. la violazione o falsa applicazione dell’art. 69 bis l.fall. e dell’art. 2697, 2° co., cod. civ. Deducono che ha errato il tribunale a negare continuità tra la prima fase concordataria e la seconda fase concordataria sfociata, quest’ultima, nella l.c.a. (cfr. ricorso, pag. 11). 16. Con il quinto motivo le ricorrenti denunciano ai sensi dell’art. 360, 1° co., n. 3, cod. proc. civ. la violazione o falsa applicazione dell’art. 69 bis l.fall. e dell’art. 115 cod. proc. civ. Deducono, alla luce degli sviluppi procedimentali susseguitisi a far data dalla presentazione, il 6.2.2013, della prima domanda di ammissione al concordato “con riserva”, che l’inadempimento degli obblighi assunti dalla “Coopsette” con gli accordi di ristrutturazione omologati il 19.7.2013 si è protratto senza soluzione di continuità fino all’apertura della liquidazione coatta amministrativa (cfr. ricorso, pagg. 12 - 13). 17. Con il sesto motivo le ricorrenti denunciano ai sensi dell’art. 360, 1° co., n. 3, cod. proc. civ. la violazione o falsa applicazione degli artt. 182 bis e 182 quater l.fall. Deducono che l’assunto del tribunale, secondo cui la concessione di una dilazione di pagamento non integra gli estremi di un finanziamento a mente dell’art. 182 quater l.fall., non si attaglia alla fattispecie (cfr. ricorso, pag. 14). 18. I motivi di ricorso sono senza dubbio connessi;
il che ne giustifica la disamina contestuale;
i medesimi mezzi di impugnazione sono in ogni caso privi di fondamento e da respingere. 19. Si rimarca innanzitutto – con precipua valenza in ordine al primo e al sesto motivo di ricorso – che la fattispecie per cui è controversia in nessun modo 7 può essere ascritta alla previsione del 1° co. dell’art. 182 quater l.fall. (“i crediti derivanti da finanziamenti in qualsiasi forma effettuati in esecuzione di un concordato preventivo di cui agli articoli 160 e seguenti ovvero di un accordo di ristrutturazione dei debiti omologato ai sensi dell’art. 182 bis sono prededucibili ai sensi e per gli effetti dell’art. 111”). I finanziamenti, cui la suindicata disposizione si riferisce, sono quelli contratti – “in qualsiasi forma” - dall’imprenditore al fine di dare “esecuzione” al concordato, ben vero, omologato – giacché l’esecuzione presuppone l’avvenuta omologazione del concordato – o all’accordo di ristrutturazione omologato. Propriamente, i finanziamenti di cui al 1° co. dell’art. 182 quater l.fall. sono quelli volti a sostenere, appunto “con nuova finanza”, l’esecuzione del concordato preventivo omologato e l’esecuzione dell’accordo di ristrutturazione parimenti omologato e dapprima siglato con la frazione del ceto creditorio portatrice, quanto meno, del 60% delle ragioni creditorie. Nella specie, viceversa, le ragioni di credito delle ricorrenti traggono titolo (cfr. ricorso, pagg. 2 e 3) dall’accordo di ristrutturazione, rimasto inadempiuto, che la “Coopsette” ebbe a siglare con i propri soci-prestatori, tra i quali, appunto, le medesime NI GH, IZ RA, UD SA e DA TA. Più esattamente, il commissario liquidatore controricorrente ha opportunamente esplicitato che nel periodo compreso tra il 6.2.2013 ed il 6.6.2013 la “Coopsette” ebbe a siglare con i soci - tra cui le ricorrenti - “con i quali aveva in essere rapporti di prestito sociale regolamentati dallo Statuto sociale e da apposito atto regolamentare approvato dall’assemblea dei soci (…), accordi di ristrutturazione ex art. 182 bis l.f. (…) che prevedevano <un piano di graduale possibile rimborso del prestito pregresso e degli interessi pregressi> (….), in sostanza riscadenzando il debito, secondo modalità temporali definite e 8 verso la corresponsione di un interesse (…)” (così controricorso, pag.
3. Al riguardo, cfr. altresì memoria delle ricorrenti, pagg. 5 - 6). I titoli delle pretese delle ricorrenti, dunque, non si proiettano “a valle” dell’accordo ex art. 182 bis l.fall. che il tribunale ebbe ad omologare con decreto del 19.7.2013, né all’accordo si correlano “dall’esterno” ed “in chiave esecutiva”. I titoli delle pretese di NI GH, IZ RA, UD SA e DA TA, di contro, sono involti nell’accordo e dell’accordo di ristrutturazione costituiscono parte integrante. 20. In questi termini non possono che formularsi i rilievi che seguono. Per un verso, va appieno condivisa l’affermazione del tribunale secondo cui era da escludere che la concessione di una dilazione di pagamento ovvero la ridefinizione di posizioni debitorie pregresse – nel quadro dell’accordo ex art. 182 bis l.fall. a tale scopo siglato - integrasse gli estremi di un finanziamento a mente dell’art. 182 quater l.fall. (cfr. decreto impugnato, pag. 4). Per altro verso, vanno senz’altro disattesi gli assunti, volti al riconoscimento della prededuzione, delle ricorrenti: quello – veicolato dal sesto motivo - secondo cui hanno novato un rapporto assimilabile ad un libretto di deposito a risparmio in un rapporto di finanziamento, contemplante la restituzione a rate ed a scadenze prefissate delle somme mutuate (cfr. ricorso, pag. 14); quello secondo cui si è “trattato di novazione dell’originario rapporto e non di una semplice dilazione di pagamento, anche se (…) il fatto è irrilevante, dovendo anche quest’ultima essere ricompresa nella nozione di richiamata dall’art. 182 quater L.F.” (così memoria delle ricorrenti, pag. 6). 21. Ai suindicati rilievi vanno aggiunte le seguenti ulteriori puntualizzazioni. La vicenda de qua non è ascrivibile alla previsione del 2° co. dell’art. 184 quater l.fall., ove sono contemplati i crediti derivanti – il che evidentemente non 9 è nella specie - da finanziamenti erogati “in funzione della presentazione della domanda di ammissione alla procedura di concordato preventivo o della domanda di omologazione dell’accordo di ristrutturazione dei debiti”. La vicenda de qua fuoriesce, al contempo, dalla previsione del 3° co. dell’art. 184 quater l.fall. È vero che le ricorrenti hanno veste di socie della “Coopsette” e però la prededuzione che il 3° co. cit. ai soci assicura – in deroga alla postergazione ex artt. 2467 e 2497 quinquies cod. civ. – non può nella specie soccorrere, siccome la prededuzione ex 3° co. cit. è in ogni caso connessa ai finanziamenti “in esecuzione”, di cui al 1° co., o “in funzione della presentazione della domanda”, di cui al 2° co. (“in deroga agli articoli 2467 e 2497 quinquies del codice civile, il primo ed il secondo comma del presente articolo si applicano anche ai finanziamenti effettuati dai soci (…)”). La vicenda de qua in nessun modo è riferibile alle previsioni del 1° co. e del 3° co. dell’art. 182 quinquies l.fall., previsioni postulanti, per giunta, l’autorizzazione del tribunale. 22. Il thema della consecuzione tra procedure – oggetto precipuo del quarto e del quinto motivo di ricorso – si correla evidentemente a quella peculiare species di prededuzione cosiddetta “funzionale o teleologica” nonché al profilo dell’utilitas per la massa dei creditori che della prededuzione “funzionale o teleologica” è elemento coessenziale (“sono considerati crediti prededucibili quelli (…) sorti (…) in funzione delle procedure concorsuali di cui alla presente legge”: art. 111, 2° co., l.fall. Cfr. Cass. 11.6.2019, n. 15724, secondo cui la consecuzione tra procedure concorsuali funge da elemento di congiunzione fra procedure distinte e consente di traslare dall’una all’altra procedura la precedenza procedimentale in cui consiste la prededuzione, facendo sì che la 10 stessa valga non solo nell’ambito procedurale in cui è maturata ma anche nell’ambito procedurale ulteriore che al primo sia conseguito). In siffatti termini, tuttavia, sovviene l’elaborazione di questa Corte a tenor della quale il riscontro del nesso “teleologico” (rispetto all’utilitas per la massa) postulato dalla prededuzione “funzionale” e, ancor prima, il riscontro del nesso di consequenzialità tra procedure che al nesso di “funzionalità teleologica” è evidentemente sotteso, si risolvono in un giudizio “di fatto” demandato al giudice del merito, censurabile in sede di legittimità unicamente nei limiti prefigurati dal n. 5 del 1° co. dell’art. 360 cod. proc. civ. (specificamente la previsione concerne l’accertamento e la valutazione dei fatti rilevanti ai fini della decisione della controversia: cfr. Cass. sez. un. 25.11.2008, n. 28054; cfr. Cass. 11.8.2004, n. 15499). Invero, questa Corte ha spiegato, seppur con specifico riferimento al credito del professionista incaricato dal debitore per l’accesso alla procedura di concordato preventivo, che il medesimo credito è da considerare prededucibile anche nel successivo e consecutivo fallimento, se la relativa prestazione sia stata funzionale alle finalità della prima procedura, contribuendo con inerenza necessaria, secondo un giudizio ex ante rimesso all’apprezzamento del giudice del merito, alla conservazione o all’incremento dei valori aziendali dell’impresa (cfr. Cass. sez. un. 31.12.2021, n. 42093; Cass. 5.12.2016, n. 24791, secondo cui l’art. 111, 2° co., l.fall., nell’affermare la prededucibilità dei crediti sorti in occasione o in funzione delle procedure concorsuali, li individua sulla base di un duplice criterio, cronologico e teleologico, in tal modo prefigurando un meccanismo satisfattorio destinato a regolare non solo le obbligazioni della massa sorte all’interno della procedura, ma tutte quelle che interferiscono con l’amministrazione fallimentare e, conseguentemente, sugli interessi del ceto 11 creditorio;
e secondo cui il carattere alternativo dei predetti criteri non consente, peraltro, l’estensione della prededucibilità a qualsiasi obbligazione caratterizzata da un sia pur labile collegamento con la procedura concorsuale, dovendosi in ogni caso accertare, con valutazione da compiersi “ex ante”, il vantaggio arrecato alla massa dei creditori, con apprezzamento che, risolvendosi in un’indagine di fatto, è riservato al giudice di merito ed è censurabile in cassazione solo per vizio di motivazione). 23. Ebbene, il giudizio sulla cui scorta il Tribunale di Reggio Emilia ha fatto luogo al disconoscimento di qualsivoglia forma di continuità tra la liquidazione coatta amministrativa, “a valle”, ed il primo concordato preventivo, il successivo accordo ex art. 182 bis l.fall., rimasto inadempiuto, e l’ulteriore ricorso ex art. 161, 6° co., l.fall., poi rinunciato, “a monte”, non solo non risulta inficiato da “omesso esame circa fatto decisivo e controverso” – “omesso esame” che, in verità, nessuno degli esperiti motivi prospetta - ma va esente da qualsivoglia ipotesi di “anomalia” motivazionale destinata ad assumere valenza in relazione alla previsione del n. 5 del 1° co. dell’art. 360 cod. proc. civ. e alla luce della pronuncia n. 8053 del 7.4.2014 delle sezioni unite di questa Corte. 24. A nulla vale che le ricorrenti adducano – con il quarto motivo - che sarebbe stato onere del curatore, recte del commissario liquidatore, comprovare il difetto di continuità tra le procedure, cosicché in assenza di prova la continuità si presume (cfr. ricorso, pag. 11). Invero - e pur al di là dell’ “assenza di puntuali deduzioni sul punto nelle difese degli istanti” (così decreto impugnato, pag. 7), “assenza” rilevata dal tribunale e in questa sede per nulla fatta segno di specifica censura - il tribunale ha puntualizzato, comunque, in chiave presuntiva, che il tempo relativamente lungo, circa due anni, decorso a far data dalla prima istanza concordataria e la 12 prosecuzione medio tempore dell’attività di impresa da parte della “Coopsette” non avvaloravano il corollario della protrazione della medesima crisi economica (cfr. Cass. (ord.) 16.5.2018, n. 12044, ove in motivazione si specifica “con riguardo all’onere della prova della consecuzione tra le procedure e quindi della continuità dello stato di crisi-insolvenza” che al riguardo “il tribunale può ricavare, anche in via presuntiva, la prova (positiva o negativa)”). D’altronde, nel sistema processualcivilistico vigente opera il principio cosiddetto dell’acquisizione della prova, in forza del quale ogni emergenza istruttoria, una volta raccolta, è legittimamente utilizzabile dal giudice indipendentemente dalla sua provenienza (cfr. Cass. 29.11.2000, n. 15312; Cass. 8.5.2006, n. 10499). 25. Parimenti non ha precipua valenza la deduzione delle ricorrenti secondo cui “il tempo trascorso tra la prima e l’ultima delle procedure (…) non è circostanza che possa, di per sé sola, superare la presunzione di continuità prevista per legge” (così memoria delle ricorrenti, pag. 11). E, ben vero, neppure hanno valenza le circostanze “di fatto” specificamente addotte con il quinto motivo, segnatamente il rilievo per cui non vi è necessità di riscontro di indici sintomatici di continuità della crisi, poiché i termini di adempimento rateale prefigurati con gli accordi di ristrutturazione omologati dal tribunale hanno coperto l’intero lasso temporale compreso tra il 2013 e l’ammissione alla procedura di l.c.a. (cfr. ricorso, pag. 13. Le ricorrenti hanno inoltre addotto, ad asserito riscontro della continuità della crisi, che l’ammontare del patrimonio netto negativo alla data di apertura della l.c.a. era pressoché corrispondente all’ammontare del patrimonio netto alla data del deposito del ricorso per l’omologazione dell’accordo ex art. 182 bis l.fall. In tal senso cfr. altresì memoria delle ricorrenti, pagg. 12 – 13). 13 Innegabilmente, in tal guisa, le ricorrenti sollecitano questa Corte al riesame di profili rilevanti sul piano del giudizio “di fatto”. Cosicché soccorre l’elaborazione di questa Corte secondo cui con il ricorso per cassazione la parte non può rimettere in discussione, proponendo una propria diversa interpretazione, la valutazione delle risultanze processuali e la ricostruzione della fattispecie operate dai giudici del merito, poiché la revisione degli accertamenti di fatto compiuti da questi ultimi è preclusa in sede di legittimità (cfr. Cass. (ord.) 7.12.2017, n. 29404). 26. Per altro verso, non è conducente pur l’assunto – veicolato dal secondo motivo – a tenor del quale la prededuzione “una volta acquisita persiste anche qualora la procedura per qualsiasi motivo abortisca” (così ricorso, pag. 9). Il rilievo è evidentemente vano, siccome la pretesa prededuzione non si giustifica né in rapporto, segnatamente, alla previsione del 1° co. dell’art. 182 quater l.fall. né in chiave “funzionale-teleologica”, giacché la consecuzione delle procedure è stata dal tribunale disconosciuta con motivazione ineccepibile, congrua ed esaustiva. 27. Gli argomenti motivazionali che hanno indotto il Tribunale di Reggio Emilia a denegare agli accordi ex art. 182 bis l.fall. natura di “procedura concorsuale” – rilievi oggetto di censura con uno specifico profilo del primo motivo di ricorso (cfr. ricorso, pagg. 7 - 8) e con il terzo motivo di ricorso - hanno, nell’impianto dell’impugnato dictum, valenza di un’autonoma “ratio decidendi” rispetto all’operato disconoscimento di qualsivoglia forma di consecuzione tra il primo concordato preventivo, il successivo accordo ex art. 182 bis l.fall. e l’ulteriore ricorso ex art. 161, 6° co., l.fall., da un canto, e la liquidazione coatta amministrativa, d’altro canto. 14 In questi termini sovviene, in termini decisivi, l’elaborazione di questa Corte a tenor della quale, qualora la decisione di merito si fondi su una pluralità di ragioni, tra loro distinte e autonome, singolarmente idonee a sorreggerla sul piano logico e giuridico, la ritenuta infondatezza delle censure mosse ad una delle “rationes decidendi” rende inammissibili, per sopravvenuto difetto di interesse, le censure relative alle altre ragioni esplicitamente fatte oggetto di doglianza, in quanto queste ultime non potrebbero comunque condurre, stante l’intervenuta definitività delle altre, alla cassazione della decisione stessa (cfr. Cass. 14.2.2012, n. 2108; Cass. (ord.) 11.5.2018, n. 11493). 28. In dipendenza del rigetto del ricorso le ricorrenti vanno in solido condannate a rimborsare al commissario liquidatore controricorrente le spese del presente giudizio di legittimità. La liquidazione segue come da dispositivo. 29. Ai sensi dell’art. 13, 1° co. quater, d.P.R. 30.5.2002, n. 115, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte delle ricorrenti con vincolo solidale, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte così provvede: rigetta il ricorso;
condanna in solido le ricorrenti, NI GH, IZ RA, UD SA e DA TA, a rimborsare al controricorrente, commissario liquidatore della liquidazione coatta amministrativa della “Coopsette” società cooperativa, le spese del presente giudizio di legittimità, che si liquidano nel complesso in euro 6.200,00, di cui euro 200,00 per esborsi, oltre rimborso forfetario delle spese generali nella misura del 15%, i.v.a. e cassa come per legge;
ai sensi dell’art. 13, 1° co. quater, d.P.R. n. 115/2002 si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte 15 delle ricorrenti con vincolo solidale, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso ai sensi dell’art. 13, 1° co. bis, d.P.R. cit., se dovuto. Così deciso in Roma nella camera di consiglio della I sez. civ. della Corte
b) che non aveva rilievo che le rinegoziazioni - da cui i crediti traevano origine - dei termini di restituzione delle erogazioni finanziarie dapprima concesse alla cooperativa fossero state avallate dal tribunale nel corso del primo concordato (cfr. decreto impugnato, pag. 4) ovvero che “la stipula delle relative intese [fosse] avvenuta in vista o in esecuzione degli accordi di ristrutturazione del debito omologati dal Tribunale” (così decreto impugnato, pag. 5); c) poi, in ordine al riconoscimento della prededuzione invocato nel quadro della consecuzione delle procedure, che gli accordi ex art. 182 bis l.fall. erano da escludere dal novero delle procedure concorsuali (cfr. decreto impugnato, pag. 5), siccome non atti a produrre effetti universali sul patrimonio del debitore ovvero nei confronti dei creditori (cfr. decreto impugnato, pag. 5). Reputava inoltre: d) che non poteva opinarsi per la consecuzione tra procedure con riferimento, da un lato, al concordato preventivo cui la 4 “Coopsette” era stata dapprima ammessa, all’istanza, risalente al 2013, ex art. 182 bis l.fall. ed alla domanda di concordato depositata nel maggio del 2015 e successivamente rinunciata e con riferimento, dall’altro, alla liquidazione coatta amministrativa (cfr. decreto impugnato, pag. 6); e) che, invero, ai fini della consecuzione tra procedure, si prospettava come imprescindibile la dimostrazione che la liquidazione coatta amministrativa costituisse espressione della medesima crisi economica sottesa alle procedure iniziali e tuttavia le opponenti, di certo onerate della correlata prova, per nulla avevano assolto a tale onere probatorio (cfr. decreto impugnato, pag. 7). 9. Avverso tale decreto hanno proposto ricorso NI GH, IZ RA, UD SA e DA TA, sulla scorta di sei motivi, cui ha resistito il commissario liquidatore della “Coopsette” società cooperativa con controricorso. 10. Il Pubblico Ministero ha formulato per iscritto le sue conclusioni;
ha chiesto rigettarsi il ricorso. 11. Le ricorrenti hanno depositato memoria. RAGIONI DELLA DECISIONE 12. Con il primo motivo le ricorrenti denunciano ai sensi dell’art. 360, 1° co., n. 3, cod. proc. civ. la violazione o falsa applicazione degli artt. 111 e 182 quater l.fall. Deducono che gli accordi da esse istanti conclusi con la “Coopsette” sono da reputare, ai sensi dell’art. 182 quater, 1° co., l.fall., “in esecuzione” di un accordo di ristrutturazione dei debiti (cfr. ricorso, pag. 7). Deducono quindi: a) che non è necessario che la prededuzione sia “espressamente disposta” dal tribunale, così come prevede, viceversa, il 2° co. dell’art. 182 quater l.fall. (cfr. ricorso, pag. 7); b) altresì, che, ai fini di cui al 2° co. dell’art. 111 l.fall., giusta l’elaborazione giurisprudenziale di legittimità, gli 5 accordi di ristrutturazione dei debiti costituiscono una procedura concorsuale (cfr. ricorso, pag. 8); c) al contempo, che la prededuzione va riconosciuta per gli interi importi domandati e, solo in subordine, va disposta nei limiti dell’80% delle azionate pretese (cfr. ricorso, pagg. 8 - 9); d) infatti, che ai soci di cooperative non si applica il 3° co. dell’art. 182 quater l.fall. – che ammette il riconoscimento della prededuzione nei limiti dell’80% dei finanziamenti eseguiti dai soci – siccome ai soci di cooperative non si applica l’art. 2467 cod. civ. (cfr. ricorso, pag. 8). 13. Con il secondo motivo le ricorrenti denunciano ai sensi dell’art. 360, 1° co., n. 3, cod. proc. civ. la violazione o falsa applicazione degli artt. 111 e 182 quater l.fall. Deducono: a) che la prededuzione costituisce una qualità sostanziale del credito, che una volta acquisita persiste pur qualora la procedura che ne ha segnato l’insorgere, non abbia buon esito (cfr. ricorso, pag. 9); b) che siffatta interpretazione rinviene riscontro nei principi espressi dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 32/1995 (cfr. ricorso, pag. 10). 14. Con il terzo motivo le ricorrenti denunciano ai sensi dell’art. 360, 1° co., n. 3, cod. proc. civ. la violazione o falsa applicazione degli artt. 69 bis, 111 e 182 quater l.fall. Deducono che ha errato il tribunale a disconoscere, in virtù del rilievo per cui l’accordo di ristrutturazione dei debiti non è una procedura concorsuale, che potesse sussistere continuità tra l’originario accordo di ristrutturazione e le successive procedure che hanno riguardato la “Coopsette” (cfr. ricorso, pagg. 10 - 11). 6 15. Con il quarto motivo le ricorrenti denunciano ai sensi dell’art. 360, 1° co., n. 3, cod. proc. civ. la violazione o falsa applicazione dell’art. 69 bis l.fall. e dell’art. 2697, 2° co., cod. civ. Deducono che ha errato il tribunale a negare continuità tra la prima fase concordataria e la seconda fase concordataria sfociata, quest’ultima, nella l.c.a. (cfr. ricorso, pag. 11). 16. Con il quinto motivo le ricorrenti denunciano ai sensi dell’art. 360, 1° co., n. 3, cod. proc. civ. la violazione o falsa applicazione dell’art. 69 bis l.fall. e dell’art. 115 cod. proc. civ. Deducono, alla luce degli sviluppi procedimentali susseguitisi a far data dalla presentazione, il 6.2.2013, della prima domanda di ammissione al concordato “con riserva”, che l’inadempimento degli obblighi assunti dalla “Coopsette” con gli accordi di ristrutturazione omologati il 19.7.2013 si è protratto senza soluzione di continuità fino all’apertura della liquidazione coatta amministrativa (cfr. ricorso, pagg. 12 - 13). 17. Con il sesto motivo le ricorrenti denunciano ai sensi dell’art. 360, 1° co., n. 3, cod. proc. civ. la violazione o falsa applicazione degli artt. 182 bis e 182 quater l.fall. Deducono che l’assunto del tribunale, secondo cui la concessione di una dilazione di pagamento non integra gli estremi di un finanziamento a mente dell’art. 182 quater l.fall., non si attaglia alla fattispecie (cfr. ricorso, pag. 14). 18. I motivi di ricorso sono senza dubbio connessi;
il che ne giustifica la disamina contestuale;
i medesimi mezzi di impugnazione sono in ogni caso privi di fondamento e da respingere. 19. Si rimarca innanzitutto – con precipua valenza in ordine al primo e al sesto motivo di ricorso – che la fattispecie per cui è controversia in nessun modo 7 può essere ascritta alla previsione del 1° co. dell’art. 182 quater l.fall. (“i crediti derivanti da finanziamenti in qualsiasi forma effettuati in esecuzione di un concordato preventivo di cui agli articoli 160 e seguenti ovvero di un accordo di ristrutturazione dei debiti omologato ai sensi dell’art. 182 bis sono prededucibili ai sensi e per gli effetti dell’art. 111”). I finanziamenti, cui la suindicata disposizione si riferisce, sono quelli contratti – “in qualsiasi forma” - dall’imprenditore al fine di dare “esecuzione” al concordato, ben vero, omologato – giacché l’esecuzione presuppone l’avvenuta omologazione del concordato – o all’accordo di ristrutturazione omologato. Propriamente, i finanziamenti di cui al 1° co. dell’art. 182 quater l.fall. sono quelli volti a sostenere, appunto “con nuova finanza”, l’esecuzione del concordato preventivo omologato e l’esecuzione dell’accordo di ristrutturazione parimenti omologato e dapprima siglato con la frazione del ceto creditorio portatrice, quanto meno, del 60% delle ragioni creditorie. Nella specie, viceversa, le ragioni di credito delle ricorrenti traggono titolo (cfr. ricorso, pagg. 2 e 3) dall’accordo di ristrutturazione, rimasto inadempiuto, che la “Coopsette” ebbe a siglare con i propri soci-prestatori, tra i quali, appunto, le medesime NI GH, IZ RA, UD SA e DA TA. Più esattamente, il commissario liquidatore controricorrente ha opportunamente esplicitato che nel periodo compreso tra il 6.2.2013 ed il 6.6.2013 la “Coopsette” ebbe a siglare con i soci - tra cui le ricorrenti - “con i quali aveva in essere rapporti di prestito sociale regolamentati dallo Statuto sociale e da apposito atto regolamentare approvato dall’assemblea dei soci (…), accordi di ristrutturazione ex art. 182 bis l.f. (…) che prevedevano <un piano di graduale possibile rimborso del prestito pregresso e degli interessi pregressi> (….), in sostanza riscadenzando il debito, secondo modalità temporali definite e 8 verso la corresponsione di un interesse (…)” (così controricorso, pag.
3. Al riguardo, cfr. altresì memoria delle ricorrenti, pagg. 5 - 6). I titoli delle pretese delle ricorrenti, dunque, non si proiettano “a valle” dell’accordo ex art. 182 bis l.fall. che il tribunale ebbe ad omologare con decreto del 19.7.2013, né all’accordo si correlano “dall’esterno” ed “in chiave esecutiva”. I titoli delle pretese di NI GH, IZ RA, UD SA e DA TA, di contro, sono involti nell’accordo e dell’accordo di ristrutturazione costituiscono parte integrante. 20. In questi termini non possono che formularsi i rilievi che seguono. Per un verso, va appieno condivisa l’affermazione del tribunale secondo cui era da escludere che la concessione di una dilazione di pagamento ovvero la ridefinizione di posizioni debitorie pregresse – nel quadro dell’accordo ex art. 182 bis l.fall. a tale scopo siglato - integrasse gli estremi di un finanziamento a mente dell’art. 182 quater l.fall. (cfr. decreto impugnato, pag. 4). Per altro verso, vanno senz’altro disattesi gli assunti, volti al riconoscimento della prededuzione, delle ricorrenti: quello – veicolato dal sesto motivo - secondo cui hanno novato un rapporto assimilabile ad un libretto di deposito a risparmio in un rapporto di finanziamento, contemplante la restituzione a rate ed a scadenze prefissate delle somme mutuate (cfr. ricorso, pag. 14); quello secondo cui si è “trattato di novazione dell’originario rapporto e non di una semplice dilazione di pagamento, anche se (…) il fatto è irrilevante, dovendo anche quest’ultima essere ricompresa nella nozione di
e secondo cui il carattere alternativo dei predetti criteri non consente, peraltro, l’estensione della prededucibilità a qualsiasi obbligazione caratterizzata da un sia pur labile collegamento con la procedura concorsuale, dovendosi in ogni caso accertare, con valutazione da compiersi “ex ante”, il vantaggio arrecato alla massa dei creditori, con apprezzamento che, risolvendosi in un’indagine di fatto, è riservato al giudice di merito ed è censurabile in cassazione solo per vizio di motivazione). 23. Ebbene, il giudizio sulla cui scorta il Tribunale di Reggio Emilia ha fatto luogo al disconoscimento di qualsivoglia forma di continuità tra la liquidazione coatta amministrativa, “a valle”, ed il primo concordato preventivo, il successivo accordo ex art. 182 bis l.fall., rimasto inadempiuto, e l’ulteriore ricorso ex art. 161, 6° co., l.fall., poi rinunciato, “a monte”, non solo non risulta inficiato da “omesso esame circa fatto decisivo e controverso” – “omesso esame” che, in verità, nessuno degli esperiti motivi prospetta - ma va esente da qualsivoglia ipotesi di “anomalia” motivazionale destinata ad assumere valenza in relazione alla previsione del n. 5 del 1° co. dell’art. 360 cod. proc. civ. e alla luce della pronuncia n. 8053 del 7.4.2014 delle sezioni unite di questa Corte. 24. A nulla vale che le ricorrenti adducano – con il quarto motivo - che sarebbe stato onere del curatore, recte del commissario liquidatore, comprovare il difetto di continuità tra le procedure, cosicché in assenza di prova la continuità si presume (cfr. ricorso, pag. 11). Invero - e pur al di là dell’ “assenza di puntuali deduzioni sul punto nelle difese degli istanti” (così decreto impugnato, pag. 7), “assenza” rilevata dal tribunale e in questa sede per nulla fatta segno di specifica censura - il tribunale ha puntualizzato, comunque, in chiave presuntiva, che il tempo relativamente lungo, circa due anni, decorso a far data dalla prima istanza concordataria e la 12 prosecuzione medio tempore dell’attività di impresa da parte della “Coopsette” non avvaloravano il corollario della protrazione della medesima crisi economica (cfr. Cass. (ord.) 16.5.2018, n. 12044, ove in motivazione si specifica “con riguardo all’onere della prova della consecuzione tra le procedure e quindi della continuità dello stato di crisi-insolvenza” che al riguardo “il tribunale può ricavare, anche in via presuntiva, la prova (positiva o negativa)”). D’altronde, nel sistema processualcivilistico vigente opera il principio cosiddetto dell’acquisizione della prova, in forza del quale ogni emergenza istruttoria, una volta raccolta, è legittimamente utilizzabile dal giudice indipendentemente dalla sua provenienza (cfr. Cass. 29.11.2000, n. 15312; Cass. 8.5.2006, n. 10499). 25. Parimenti non ha precipua valenza la deduzione delle ricorrenti secondo cui “il tempo trascorso tra la prima e l’ultima delle procedure (…) non è circostanza che possa, di per sé sola, superare la presunzione di continuità prevista per legge” (così memoria delle ricorrenti, pag. 11). E, ben vero, neppure hanno valenza le circostanze “di fatto” specificamente addotte con il quinto motivo, segnatamente il rilievo per cui non vi è necessità di riscontro di indici sintomatici di continuità della crisi, poiché i termini di adempimento rateale prefigurati con gli accordi di ristrutturazione omologati dal tribunale hanno coperto l’intero lasso temporale compreso tra il 2013 e l’ammissione alla procedura di l.c.a. (cfr. ricorso, pag. 13. Le ricorrenti hanno inoltre addotto, ad asserito riscontro della continuità della crisi, che l’ammontare del patrimonio netto negativo alla data di apertura della l.c.a. era pressoché corrispondente all’ammontare del patrimonio netto alla data del deposito del ricorso per l’omologazione dell’accordo ex art. 182 bis l.fall. In tal senso cfr. altresì memoria delle ricorrenti, pagg. 12 – 13). 13 Innegabilmente, in tal guisa, le ricorrenti sollecitano questa Corte al riesame di profili rilevanti sul piano del giudizio “di fatto”. Cosicché soccorre l’elaborazione di questa Corte secondo cui con il ricorso per cassazione la parte non può rimettere in discussione, proponendo una propria diversa interpretazione, la valutazione delle risultanze processuali e la ricostruzione della fattispecie operate dai giudici del merito, poiché la revisione degli accertamenti di fatto compiuti da questi ultimi è preclusa in sede di legittimità (cfr. Cass. (ord.) 7.12.2017, n. 29404). 26. Per altro verso, non è conducente pur l’assunto – veicolato dal secondo motivo – a tenor del quale la prededuzione “una volta acquisita persiste anche qualora la procedura per qualsiasi motivo abortisca” (così ricorso, pag. 9). Il rilievo è evidentemente vano, siccome la pretesa prededuzione non si giustifica né in rapporto, segnatamente, alla previsione del 1° co. dell’art. 182 quater l.fall. né in chiave “funzionale-teleologica”, giacché la consecuzione delle procedure è stata dal tribunale disconosciuta con motivazione ineccepibile, congrua ed esaustiva. 27. Gli argomenti motivazionali che hanno indotto il Tribunale di Reggio Emilia a denegare agli accordi ex art. 182 bis l.fall. natura di “procedura concorsuale” – rilievi oggetto di censura con uno specifico profilo del primo motivo di ricorso (cfr. ricorso, pagg. 7 - 8) e con il terzo motivo di ricorso - hanno, nell’impianto dell’impugnato dictum, valenza di un’autonoma “ratio decidendi” rispetto all’operato disconoscimento di qualsivoglia forma di consecuzione tra il primo concordato preventivo, il successivo accordo ex art. 182 bis l.fall. e l’ulteriore ricorso ex art. 161, 6° co., l.fall., da un canto, e la liquidazione coatta amministrativa, d’altro canto. 14 In questi termini sovviene, in termini decisivi, l’elaborazione di questa Corte a tenor della quale, qualora la decisione di merito si fondi su una pluralità di ragioni, tra loro distinte e autonome, singolarmente idonee a sorreggerla sul piano logico e giuridico, la ritenuta infondatezza delle censure mosse ad una delle “rationes decidendi” rende inammissibili, per sopravvenuto difetto di interesse, le censure relative alle altre ragioni esplicitamente fatte oggetto di doglianza, in quanto queste ultime non potrebbero comunque condurre, stante l’intervenuta definitività delle altre, alla cassazione della decisione stessa (cfr. Cass. 14.2.2012, n. 2108; Cass. (ord.) 11.5.2018, n. 11493). 28. In dipendenza del rigetto del ricorso le ricorrenti vanno in solido condannate a rimborsare al commissario liquidatore controricorrente le spese del presente giudizio di legittimità. La liquidazione segue come da dispositivo. 29. Ai sensi dell’art. 13, 1° co. quater, d.P.R. 30.5.2002, n. 115, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte delle ricorrenti con vincolo solidale, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte così provvede: rigetta il ricorso;
condanna in solido le ricorrenti, NI GH, IZ RA, UD SA e DA TA, a rimborsare al controricorrente, commissario liquidatore della liquidazione coatta amministrativa della “Coopsette” società cooperativa, le spese del presente giudizio di legittimità, che si liquidano nel complesso in euro 6.200,00, di cui euro 200,00 per esborsi, oltre rimborso forfetario delle spese generali nella misura del 15%, i.v.a. e cassa come per legge;
ai sensi dell’art. 13, 1° co. quater, d.P.R. n. 115/2002 si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte 15 delle ricorrenti con vincolo solidale, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso ai sensi dell’art. 13, 1° co. bis, d.P.R. cit., se dovuto. Così deciso in Roma nella camera di consiglio della I sez. civ. della Corte