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Sentenza 10 ottobre 2025
Sentenza 10 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 10/10/2025, n. 2702 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 2702 |
| Data del deposito : | 10 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 5355/2019
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NOLA
Il Tribunale di Nola, I sezione civile, in composizione monocratica ed in persona del Giudice
Dott.ssa Valeria Ferraro, all'udienza del 9.10.2025, trattata nelle forme del processo cartolare telematico, viste le conclusioni come precisate e la discussione della causa di cui alle note depositate, letto l'art. 281sexies c.p.c., ha pronunciato la seguente:
SENTENZA nella causa iscritta al n. 5355/2019 del Ruolo Generale Affari Contenziosi
TRA
, rappresentata e difesa dall'avv. Felice Ambrosino, elett.te dom.to in San Parte_1
Giuseppe Ves.no, alla via Aielli, n. 127, in virtù di procura in atti
APPELLANTE
E
(già in persona del legale Controparte_1 Controparte_2
rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, giusta procura alle liti in atti, dall'avv.
VA ST MA ed elettivamente domiciliata in Napoli, alla via G. Porzio 4, Centro
Direzionale Isola G/8.
APPELLATA
Controparte_3
APPELLATO CONTUMACE
CONCLUSIONI: come da note depositate.
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
pagina 1 di 5 Va premesso che con l'atto introduttivo del presente giudizio l'appellante impugnava la sentenza n. 300/2019, depositata il 21.01.2019, con cui il Giudice di Pace di Nola aveva rigettato la sua domanda di risarcimento del danno con condanna alle spese di lite. L'appellante, sulla base delle argomentazioni in atti, chiedeva all'adito Tribunale l'integrale riforma dell'impugnata sentenza nei termini precisati in atti.
Si costituiva in giudizio l'appellata, che resisteva con varie argomentazioni in atti, sulla cui base chiedeva il rigetto dell'appello e la conferma dell'appellata sentenza.
Non si costituiva , del quale pertanto va dichiarata la contumacia. Controparte_3
Preliminarmente va dichiarata la procedibilità del gravame, essendo lo stesso sorretto da motivi compiutamente illustrati e specificati nel rispetto delle norme di cui agli artt. 342 c.p.c. e 164
c.p.c., nonché, la tempestività dell'appello, proposto nei termini ex art. 327 c.p.c.
Nel merito, l'appello è infondato e pertanto la sentenza impugnata va confermata, seppure con le integrazioni di cui di seguito.
In proposito è appena il caso di ricordare che la Suprema Corte ha opportunamente affermato che “in tema di impugnazioni, la sentenza d'appello, anche se confermativa, si sostituisce totalmente alla sentenza di primo grado, onde il giudice d'appello ben può in dispositivo confermare la decisione impugnata ed in motivazione enunciare, a sostegno di tale statuizione, ragioni ed argomentazioni diverse da quelle addotte dal giudice di primo grado, senza che sia per questo configurabile una contraddittorietà tra il dispositivo e la motivazione della sentenza
d'appello” (Cass. Civ., Sez. 3, Sentenza n. 15185 del 10.10.2003), nonché: “il giudice di appello, nel confermare la sentenza di primo grado, può, senza violare il principio del contraddittorio, anche d'ufficio sostituirne la motivazione che ritenga scorretta, purché la diversa motivazione sia radicata nelle risultanze acquisite al processo, sia contenuta entro i limiti del "devolutum" quali risultanti dall'atto di appello e la modifica non concerna statuizioni adottate del primo giudice con efficacia di giudicato” (Cass. Civ., Sez. 6, Ordinanza nr.17681/2021; Cass. Civ., Sez. 3, Sentenza n. 696/2002).
Tanto premesso, il Tribunale ritiene di dover condividere il giudizio di inattendibilità del teste, già espresso dal giudice di prime cure.
pagina 2 di 5 A tal proposito vengono in rilievo - come opportunamente evidenziato da parte appellata, in aggiunta a quanto già rilevato dal giudice di prime cure - anche le incongruenze che si riscontrano nella deposizione, laddove il teste dichiara “… al momento del sinistro la SM e la
Lancia Y erano ferme una dietro l'altro a breve distanza per ragioni di traffico cittadino…Ricordo che il ragazzo che conduceva la SM si assunse la responsabilità dell'accaduto dicendo di essersi distratto” contraddicendosi sulla ricostruzione dell'accaduto, laddove l'ultima autovettura sopraggiungente era la Fiat Panda, il cui proprietario è stato appunto citato quale responsabile del sinistro.
Ma soprattutto, in esito all'esame complessivo del materiale istruttorio acquisito, correttamente il giudice di prime cure ha dato rilievo alla circostanza del trasferimento di proprietà del veicolo attoreo in data 18.12.23 – sinistro del 07.12.23 - ancor prima della richiesta di risarcimento datata 23.12.23, sottolineando che l'attrice non consentiva l'ispezione diretta del veicolo né produceva rilievi fotografici con data certa.
Ebbene, tale ultimo rilievo va evidenziato, come assorbente elemento di valutazione della incompiutezza del materiale probatorio acquisito, nella misura in cui, se da un lato non ha influito sulla legittimazione ad agire in giudizio per il risarcimento del danno occorso a seguito del dedotto sinistro, sebbene già al momento della proposizione della domanda non fosse più proprietario del veicolo, grava in ogni caso su parte attrice l'onere di provare il danno sia nell'an che nel quantum, il che non è avvenuto nel presente giudizio.
In seguito all'esame critico e comparato delle risultanze processuali, non può ritenersi che l'attuale appellante abbia fornito una prova convincente del danno patito e della diminuzione patrimoniale sofferta.
L'istante ha rivenduto il veicolo danneggiato successivamente al sinistro senza provare di avere sostenuto le spese di riparazione e/o di avere ricevuto un prezzo inferiore a quello di mercato dell'usato e, per la precisione, a condizioni particolarmente sfavorevoli a causa del sinistro stradale.
Ed invero, nell'ipotesi di richiesta di risarcimento del danno derivante da incidente stradale per un veicolo successivamente alienato grava sulla parte che agisce in giudizio l'onere di provare il pagina 3 di 5 pregiudizio patrimoniale subito, come accade per chiunque assuma di aver subito un danno da fatto illecito.
Non conforta in tal senso né la deposizione testimoniale resa nel giudizio di primo cure, estremamente generica sul punto, né la perizia di parte - non recante alcuna data né dettaglio nella indicazione delle parti da eventualmente sostituire e/o riparare - che non è sufficiente di per sé a provare l'ammontare del danno, in considerazione della natura dalla consulenza tecnica di parte, che è quella di una “semplice allegazione difensiva, priva di autonomo valore probatorio, posto che il contenuto tecnico del documento non vale ad alterarne la natura, che resta quella di atto difensivo”, secondo un consolidato nonché condivisibile orientamento della
Suprema Corte (cfr. Cass. Civ., Sez. 1, Sentenza n. 16552 del 06.08.2015), verifica ex ante assai spesso smentita – in difetto o in eccesso- dalle emergenze nel corso delle riparazioni, che nel caso in esame, con indicazione di un importo che quasi parifica il valore di acquisto, non è idonea a provare l'effettiva perdita di valore del veicolo venduto.
Invero, la domanda di risarcimento del danno avrebbe richiesto la prova dell'esistenza di elementi oggettivi e certi dai quali desumere l'esistenza di un pregiudizio economicamente valutabile, ma tale prova non è stata affatto fornita, non potendosi considerare ad alcun fine la consulenza di parte allegata, per i motivi già illustrati.
Le spese di lite seguono la soccombenza dell'appellante e sono liquidate come segue - con esclusione della fase istruttoria non espletata - con riferimento ai parametri minimi applicabili
D.M. 147/22.
Si dà atto, infine, ai sensi dell'art. 1, comma 17, della legge 228/2012, che ha modificato l'art. 13 del testo unico di cui al DPR 30 maggio 2002, n. 115, dell'applicabilità, a carico dell'appellante, della sanzione pari al contributo unificato già versato al momento della proposizione dell'appello.
P.Q.M.
Il Tribunale, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, definitivamente pronunciando, così provvede:
- rigetta l'appello;
pagina 4 di 5 - condanna al pagamento in favore di , in persona del legale Parte_1 Controparte_1 rapp.te p.t., delle spese processuali del giudizio di appello, liquidate in euro 852,00 per soli compensi professionali, oltre spese generali e accessori di legge se dovuti;
- dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello.
Così deciso in Nola, 9 ottobre 2025
Il Giudice
Dott.ssa Valeria Ferraro
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NOLA
Il Tribunale di Nola, I sezione civile, in composizione monocratica ed in persona del Giudice
Dott.ssa Valeria Ferraro, all'udienza del 9.10.2025, trattata nelle forme del processo cartolare telematico, viste le conclusioni come precisate e la discussione della causa di cui alle note depositate, letto l'art. 281sexies c.p.c., ha pronunciato la seguente:
SENTENZA nella causa iscritta al n. 5355/2019 del Ruolo Generale Affari Contenziosi
TRA
, rappresentata e difesa dall'avv. Felice Ambrosino, elett.te dom.to in San Parte_1
Giuseppe Ves.no, alla via Aielli, n. 127, in virtù di procura in atti
APPELLANTE
E
(già in persona del legale Controparte_1 Controparte_2
rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, giusta procura alle liti in atti, dall'avv.
VA ST MA ed elettivamente domiciliata in Napoli, alla via G. Porzio 4, Centro
Direzionale Isola G/8.
APPELLATA
Controparte_3
APPELLATO CONTUMACE
CONCLUSIONI: come da note depositate.
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
pagina 1 di 5 Va premesso che con l'atto introduttivo del presente giudizio l'appellante impugnava la sentenza n. 300/2019, depositata il 21.01.2019, con cui il Giudice di Pace di Nola aveva rigettato la sua domanda di risarcimento del danno con condanna alle spese di lite. L'appellante, sulla base delle argomentazioni in atti, chiedeva all'adito Tribunale l'integrale riforma dell'impugnata sentenza nei termini precisati in atti.
Si costituiva in giudizio l'appellata, che resisteva con varie argomentazioni in atti, sulla cui base chiedeva il rigetto dell'appello e la conferma dell'appellata sentenza.
Non si costituiva , del quale pertanto va dichiarata la contumacia. Controparte_3
Preliminarmente va dichiarata la procedibilità del gravame, essendo lo stesso sorretto da motivi compiutamente illustrati e specificati nel rispetto delle norme di cui agli artt. 342 c.p.c. e 164
c.p.c., nonché, la tempestività dell'appello, proposto nei termini ex art. 327 c.p.c.
Nel merito, l'appello è infondato e pertanto la sentenza impugnata va confermata, seppure con le integrazioni di cui di seguito.
In proposito è appena il caso di ricordare che la Suprema Corte ha opportunamente affermato che “in tema di impugnazioni, la sentenza d'appello, anche se confermativa, si sostituisce totalmente alla sentenza di primo grado, onde il giudice d'appello ben può in dispositivo confermare la decisione impugnata ed in motivazione enunciare, a sostegno di tale statuizione, ragioni ed argomentazioni diverse da quelle addotte dal giudice di primo grado, senza che sia per questo configurabile una contraddittorietà tra il dispositivo e la motivazione della sentenza
d'appello” (Cass. Civ., Sez. 3, Sentenza n. 15185 del 10.10.2003), nonché: “il giudice di appello, nel confermare la sentenza di primo grado, può, senza violare il principio del contraddittorio, anche d'ufficio sostituirne la motivazione che ritenga scorretta, purché la diversa motivazione sia radicata nelle risultanze acquisite al processo, sia contenuta entro i limiti del "devolutum" quali risultanti dall'atto di appello e la modifica non concerna statuizioni adottate del primo giudice con efficacia di giudicato” (Cass. Civ., Sez. 6, Ordinanza nr.17681/2021; Cass. Civ., Sez. 3, Sentenza n. 696/2002).
Tanto premesso, il Tribunale ritiene di dover condividere il giudizio di inattendibilità del teste, già espresso dal giudice di prime cure.
pagina 2 di 5 A tal proposito vengono in rilievo - come opportunamente evidenziato da parte appellata, in aggiunta a quanto già rilevato dal giudice di prime cure - anche le incongruenze che si riscontrano nella deposizione, laddove il teste dichiara “… al momento del sinistro la SM e la
Lancia Y erano ferme una dietro l'altro a breve distanza per ragioni di traffico cittadino…Ricordo che il ragazzo che conduceva la SM si assunse la responsabilità dell'accaduto dicendo di essersi distratto” contraddicendosi sulla ricostruzione dell'accaduto, laddove l'ultima autovettura sopraggiungente era la Fiat Panda, il cui proprietario è stato appunto citato quale responsabile del sinistro.
Ma soprattutto, in esito all'esame complessivo del materiale istruttorio acquisito, correttamente il giudice di prime cure ha dato rilievo alla circostanza del trasferimento di proprietà del veicolo attoreo in data 18.12.23 – sinistro del 07.12.23 - ancor prima della richiesta di risarcimento datata 23.12.23, sottolineando che l'attrice non consentiva l'ispezione diretta del veicolo né produceva rilievi fotografici con data certa.
Ebbene, tale ultimo rilievo va evidenziato, come assorbente elemento di valutazione della incompiutezza del materiale probatorio acquisito, nella misura in cui, se da un lato non ha influito sulla legittimazione ad agire in giudizio per il risarcimento del danno occorso a seguito del dedotto sinistro, sebbene già al momento della proposizione della domanda non fosse più proprietario del veicolo, grava in ogni caso su parte attrice l'onere di provare il danno sia nell'an che nel quantum, il che non è avvenuto nel presente giudizio.
In seguito all'esame critico e comparato delle risultanze processuali, non può ritenersi che l'attuale appellante abbia fornito una prova convincente del danno patito e della diminuzione patrimoniale sofferta.
L'istante ha rivenduto il veicolo danneggiato successivamente al sinistro senza provare di avere sostenuto le spese di riparazione e/o di avere ricevuto un prezzo inferiore a quello di mercato dell'usato e, per la precisione, a condizioni particolarmente sfavorevoli a causa del sinistro stradale.
Ed invero, nell'ipotesi di richiesta di risarcimento del danno derivante da incidente stradale per un veicolo successivamente alienato grava sulla parte che agisce in giudizio l'onere di provare il pagina 3 di 5 pregiudizio patrimoniale subito, come accade per chiunque assuma di aver subito un danno da fatto illecito.
Non conforta in tal senso né la deposizione testimoniale resa nel giudizio di primo cure, estremamente generica sul punto, né la perizia di parte - non recante alcuna data né dettaglio nella indicazione delle parti da eventualmente sostituire e/o riparare - che non è sufficiente di per sé a provare l'ammontare del danno, in considerazione della natura dalla consulenza tecnica di parte, che è quella di una “semplice allegazione difensiva, priva di autonomo valore probatorio, posto che il contenuto tecnico del documento non vale ad alterarne la natura, che resta quella di atto difensivo”, secondo un consolidato nonché condivisibile orientamento della
Suprema Corte (cfr. Cass. Civ., Sez. 1, Sentenza n. 16552 del 06.08.2015), verifica ex ante assai spesso smentita – in difetto o in eccesso- dalle emergenze nel corso delle riparazioni, che nel caso in esame, con indicazione di un importo che quasi parifica il valore di acquisto, non è idonea a provare l'effettiva perdita di valore del veicolo venduto.
Invero, la domanda di risarcimento del danno avrebbe richiesto la prova dell'esistenza di elementi oggettivi e certi dai quali desumere l'esistenza di un pregiudizio economicamente valutabile, ma tale prova non è stata affatto fornita, non potendosi considerare ad alcun fine la consulenza di parte allegata, per i motivi già illustrati.
Le spese di lite seguono la soccombenza dell'appellante e sono liquidate come segue - con esclusione della fase istruttoria non espletata - con riferimento ai parametri minimi applicabili
D.M. 147/22.
Si dà atto, infine, ai sensi dell'art. 1, comma 17, della legge 228/2012, che ha modificato l'art. 13 del testo unico di cui al DPR 30 maggio 2002, n. 115, dell'applicabilità, a carico dell'appellante, della sanzione pari al contributo unificato già versato al momento della proposizione dell'appello.
P.Q.M.
Il Tribunale, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, definitivamente pronunciando, così provvede:
- rigetta l'appello;
pagina 4 di 5 - condanna al pagamento in favore di , in persona del legale Parte_1 Controparte_1 rapp.te p.t., delle spese processuali del giudizio di appello, liquidate in euro 852,00 per soli compensi professionali, oltre spese generali e accessori di legge se dovuti;
- dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello.
Così deciso in Nola, 9 ottobre 2025
Il Giudice
Dott.ssa Valeria Ferraro
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