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Sentenza 13 aprile 2025
Sentenza 13 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Castrovillari, sentenza 13/04/2025, n. 665 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Castrovillari |
| Numero : | 665 |
| Data del deposito : | 13 aprile 2025 |
Testo completo
P r o c . n . 2 7 2 / 2 0 2 4 R . G . A . C .
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI CASTROVILLARI
– SEZIONE CIVILE –
Il Tribunale di Castrovillari in composizione collegiale nelle persone dei seguenti
Magistrati: dott.ssa Beatrice Magarò Presidente dott.ssa Maria Assunta Pacelli Giudice rel./est. dott. Alessandro Caronia Giudice riuniti in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 272/2024 del Ruolo Generale Affari Contenziosi Civili, avente ad oggetto: divorzio – cessazione effetti civili del matrimonio, e vertente
TRA
EC LE (C.F. ), nato a [...] il C.F._1
01/10/1979, rappresentato e difeso dall'avv. Angela Aversa, domiciliato come in atti
RICORRENTE
E
EN IA SA (C.F. ), nata a [...] C.F._2 all'Ionio (CS) il 12/03/1983, rappresentata e difesa dall'avv. Francesco Chiaradia, domiciliata come in atti
RESISTENTE
NONCHÉ
PUBBLICO MINISTERO in sede
INTERVENTORE NECESSARIO
CONCLUSIONI
Come da verbale d'udienza del 04/02/2025. Gli atti sono stati trasmessi al P.M. al momento dell'emissione del decreto di fissazione di prima udienza e il P.M. ha emesso il visto in data 11/03/2024 e il 07/05/2024. La causa è stata rimessa in decisione al
Collegio senza la concessione dei termini di legge, stante la rinuncia delle parti.
RAGIONI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
La presente sentenza viene redatta in conformità a quanto disposto dal nuovo testo dell'art. 132 c.p.c., in combinato disposto con l'art. 429, comma 1, c.p.c., così come modificato dalla L. 18 giugno 2009, n. 69 (pubblicata sulla G.U. n. 140 del 19 giugno
1 2009 ed in vigore dal 4 luglio 2009), mediante la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
Con ricorso iscritto il 10/02/2024, EC NI ha convenuto in giudizio la coniuge EN IA TE, deducendo: di aver contratto matrimonio concordatario con la resistente in data 11/06/2011 a AP (atto Anno 2011,
Numero 4, Parte II, Serie A); che dalla loro unione sono nati i figli EC
IA (nata il [...]) e EC LO (nato il [...]); che i coniugi si sono separati giusto decreto di omologa del Tribunale di Castrovillari emesso il 08.10.2022 dep. il 10.10.2022; che dall'omologa della separazione sono cambiate le circostanze che hanno condotto all'accordo atteso che la casa coniugale, assegnata alla
GL perché venisse abitata con i figli, è stata completamente abbandonata da circa due anni con locazione di altro immobile e i minori vivono dai nonni materni.
Il ricorrente ha, quindi, chiesto al Tribunale di accogliere le seguenti conclusioni: pronunciare e dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio;
assegnargli la casa coniugale (sita in AP alla Via delle Ginestre n. 39) per abitarla unitamente ai figli minori, con regolamentazione del diritto di visita della madre come da ricorso;
porre a carico della GL la somma di € 200,00 mensili per il mantenimento di ciascun figlio e l'obbligo di partecipare al 50% delle spese straordinarie;
autorizzare il
MO a percepire l'intero importo dell'assegno unico familiare ovvero il 50% di legge;
autorizzare la chiusura del conto aperto su Intesa San Paolo, filiale di Trebisacce
n. 1000/2084, ancora cointestato tra le parti, atteso il rifiuto della resistente.
È stata fissata, ex art. 473bis.14 c.p.c., udienza di prima comparizione per il giorno
09/07/2024 innanzi al giudice relatore, delegato per la trattazione, con contestuale comunicazione del decreto di fissazione al P.M. in sede.
Si è costituita tardivamente, in data 04/07/2024, EN IA TE che ha dichiarato di aderire alla richiesta di cessazione degli effetti civili del matrimonio ma ha contestato le ulteriori deduzioni e richieste di controparte. In particolare, la resistente ha dedotto: di vivere con i figli nella casa familiare;
che il ricorrente nulla dimostra in merito al suo eventuale attivismo volto alla ricerca di lavoro, così da provvedere ai bisogni della prole;
che priva di fondamento è la richiesta di usufruire degli assegni familiari, in quanto spettano di diritto al coniuge collocatario;
che non vi è nessuna opposizione in merito alla chiusura del conto cointestato.
Tanto premesso, la resistente ha rassegnato le seguenti conclusioni: dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio;
disporre che la casa familiare, cointestata a entrambi i coniugi, la quale non è gravata da alcun mutuo, rimarrà assegnata alla moglie;
disporre che i figli minori siano affidati ad entrambi i genitori che si impegnano a curarli, educarli, istruirli con costanza e continuità; disporre che i figli continueranno a convivere con la madre in considerazione della sua capacità e disponibilità ad offrire affetto, guida e continuità di cure, in via delle Ginestre, n. 39, 87076-AP Lido
(residenza familiare) in modo da consentire loro di frequentare la stessa scuola e di
2 vivere inseriti nella comunità del quartiere da loro conosciuta;
disporre che i coniugi eserciteranno in modo paritetico e di comune accordo la potestà sui suddetti figli minori;
disporre che il padre potrà comunicare telefonicamente con i figli anche quotidianamente e far visita loro quando vorrà, previ accordi telefonici e nel rispetto dei diritti di privacy del coniuge;
disporre che tutte le decisioni di maggiore interesse per i figli riguardanti l'educazione, l'istruzione e la salute (scuola, sport, tempo libero, preventivi spese mediche, cure di ogni genere, etc.) verranno prese concordemente dai genitori;
di disporre che per il mantenimento dei figli minori, provvederà il MO
NI alla luce dell'accertando rapporto di lavoro dallo stesso ricoperto, con una somma ritenuta giusta ed equa, comunque non inferiore ad € 500,00 mensili per figlio;
disporre che i coniugi estinguano il conto corrente cointestato ad entrambi presso Banca
Intesa Sanpaolo, filiale di Trebisacce (CS); disciplinare e disporre anche la possibilità per i nonni materni di poter accompagnare i nipoti presso gli istituti scolastici da questi ultimi frequentati;
disciplinare che i coniugi cosi dividono le autovetture a loro intestate:
l'autovettura Lancia Delta tg.EM 877GP rimarrà nella disponibilità del sig. MO
NI; l'autovettura Fiat 500 tg. EH410EV rimarrà a disposizione della sig.ra IA
GL.
All'udienza del 09/07/2024, sentite le parti e fallito il tentativo di conciliazione, il giudice delegato si è riservato.
A scioglimento della riserva assunta, con ordinanza ex art. 473bis.22 c.p.c., resa il
25/07/2024 e depositata il 26/07/2024, rigettate le istanze istruttorie del ricorrente ha così disposto quanto ai provvedimenti temporanei e urgenti: conferma quanto previsto nel decreto di omologa della separazione in riferimento al regime di affidamento condiviso, al collocamento dei minori (presso la madre), all'assegnazione della casa coniugale alla madre e al diritto di visita del padre con i figli minori;
dispone che
MO NI versi a GL IA TE, entro il giorno 10 di ogni mese,
l'importo di € 300,00 mensili a titolo di mantenimento per i figli minori, con rivalutazione annuale secondo indici ISTAT;
dispone che le spese straordinarie da sostenere per la prole siano poste a carico dei genitori nella misura del 50% ciascuno, secondo lo schema indicato in motivazione.
All'udienza del 04/02/2025, fissata per la discussione orale e la decisione, ai sensi del comma 4 dell'art. 473bis.22 c.p.c., sia la difesa del ricorrente che la difesa della resistente hanno chiesto espressamente la conferma dei provvedimenti in via provvisoria già emessi, pertanto, la causa è stata rimessa in decisione al Collegio senza termini, stante la rinuncia delle parti.
In via preliminare, così come già rilevato dal g.i. nell'ordinanza ex art. 473bis.22 c.p.c., resa il 25/07/2024 e depositata il 26/07/2024, va dichiarata l'inammissibilità nel presente giudizio (per mancanza di profili di connessione) delle domande delle parti di disporre la chiusura del conto cointestato nonché delle domande della resistente di disporre l'assegnazione delle autovetture;
analogamente, va rigettata la domanda della
3 resistente di disciplinare e disporre la possibilità per i nonni materni di poter accompagnare i nipoti presso gli istituti scolastici da questi ultimi frequentati, atteso che ogni questione relativa ai rapporti tra i minori e i nonni è sottratta alla competenza del
Tribunale.
Tanto premesso, può dirsi provato il titolo addotto a sostegno della domanda, cioè la separazione dei coniugi sin dalla data di comparizione dei medesimi, il 04/10/2022, innanzi al Presidente del Tribunale di Castrovillari nel giudizio di separazione n. R.G.
1235/2022, conclusosi con decreto di omologa n. cronol. 11696/2022 del 08/10/2022, pubblicato il 10/10/2022 (cfr. documentazione in atti). Del pari è provata la cessazione effettiva di ogni rapporto tra i coniugi, stante le rispettive domande di divorzio. Ricorre, perciò, nella fattispecie l'ipotesi prevista dall'art. 3 n. 2 lett. b) della L.
1.12.1970 n. 898, così come modificato dalla l. 55/2015, e, d'altra parte, attese le risultanze degli atti di causa, si deve ritenere che la comunione tra i coniugi sia definitivamente venuta meno e non possa perciò più ricostituirsi.
Dunque, va dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra le parti.
Queste ultime, come evidenziato, hanno chiesto pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio con conferma dei provvedimenti in via provvisoria già emessi, ossia alle condizioni di cui all'ordinanza ex art. 473bis.22 c.p.c., resa il 25/07/2024 e depositata il 26/07/2024.
Si rileva al riguardo che le parti sono genitori di prole minorenne: IA, nata il
26/11/2011 (di 13 anni) e LO, nato il [...] (di 10 anni). Come già osservato dal g.i., dall'audizione dei coniugi non sono emerse problematiche nei rapporti genitori figli;
invero il ricorrente sebbene abbia genericamente dichiarato che la nonna materna fa problemi per il diritto di visita, ha poi affermato “Il più piccolo ora sta con me da tre giorni perché lui stesso me lo ha chiesto, la più grande è stata settimana scorsa con me poi è voluta tornare perché doveva andare al mare con le amiche”, circostanze queste confermate anche dalla resistente che ha dichiarato “i miei figli sono sereni e stanno bene con me. Sono ben integrati a AP, fanno sport, vanno bene a scuola, da quando lavoro usciamo anche più spesso per una pizza e cose così. I rapporti col padre sono buoni, ora ad esempio il più piccolo è con lui, mentre la più grande c'è stata settimana scorsa, io non ho mai impedito i rapporti con il padre”; né paiono credibili le allegazioni del ricorrente e le dichiarazioni dallo stesso rese, secondo cui i minori non vivrebbero nella casa familiare da circa due anni (e, quindi, già da prima della comparizione dei coniugi, in data 04.10.2022, in sede presidenziale nel giudizio di separazione), atteso che nel giudizio di separazione le parti si erano accordate (cfr. decreto di omologa del 10.10.2022) proprio per l'assegnazione della casa familiare alla resistente prevedendo espressamente che “... I figli continueranno a convivere con la madre in considerazione della sua capacità e disponibilità ad offrire affetto, guida e continuità di cure ed abitare in via delle Ginestre, n. 39, 87076-AP Lido
4 (residenza familiare) ...”; né il ricorrente si è premurato, a fronte della decisa contestazione di controparte, di provare le proprie allegazioni;
la ricorrente invero, ha dichiarato in udienza “Vivo in AP Lido a Via delle Ginestre presso la casa familiare. I minori stanno con i miei genitori solo quando lavoro, perché sono piccoli hanno 12 e 9 anni. Le utenze della casa familiare sono attive. Io vivo lì. I miei figli vengono comunque a dormire nella casa familiare con me ... come detto vivono con me stanno dai nonni solo quando non posso accudirli quando lavoro. Ho comunicato ai
Carabinieri dove io abito alla luce dei continui procedimenti e delle situazioni penali a carico del ricorrente, che mi seguiva dappertutto solo da un mese il ricorrente è migliorato. Io ho avuto anche paura. Ora lui non accetta che io possa vedere altre persone”.
Non si è ritenuto doversi procedere all'ascolto dei minori attesa l'età di LO, che ha da poco compiuto 10 anni e tenuto conto che l'ascolto del minore che abbia compiuto i dodici anni e anche di età inferiore, ove capace di discernimento, si palesa manifestamente superfluo nei procedimenti in cui non siano in discussione fra le parti l'affido e il collocamento della prole presso un genitore ma il contrasto verta esclusivamente sulle questioni economiche. Va, poi, esclusa la nullità della sentenza per violazione dell'obbligo di ascolto del minore ove la manifesta superfluità dell'audizione emerga dalla condotta processuale del richiedente, che a seguito della opposizione della controparte e del mancato espletamento da parte del Giudice, non abbia coltivato la relativa richiesta nel prosieguo del giudizio (cfr. Corte appello Palermo sez. I,
14/06/2017, n.1143). Nella fattispecie, entrambi i coniugi hanno chiesto disporsi l'affido condiviso, mentre, come evidenziato, la richiesta del padre di collocamento presso di sé è fondata su circostanze contraddittorie e non provate;
del resto il ricorrente non ha coltivato la relativa richiesta di ascolto nel prosieguo del giudizio, chiedendo, all'udienza del 04.02.2025, la conferma dei provvedimenti in via provvisoria già emessi.
Pertanto, può disporsi l'affidamento congiunto dei figli minori ad entrambi i genitori, con collocamento degli stessi presso la madre alla quale resta assegnata la casa familiare.
Quanto al diritto di visita del padre si ritiene di confermare la disciplina già prevista nel decreto di omologa e, quindi, si disporree che il padre potrà comunicare telefonicamente con i figli anche quotidianamente e far visita loro quando vorrà, previ accordi telefonici e nel rispetto dei diritti di privacy dell'altro coniuge.
In riferimento alla misura dell'assegno di mantenimento dei figli minori si rileva che il ricorrente ha dichiarato di aver lavorato come operaio, di essersi dimesso per accudire i genitori e di possedere un'automobile nonché ha dichiarato (ma non documentato) di pagare ogni mese un affitto di euro 120,00 al mese. Lo stesso ha depositato certificazione reddituale rilasciata dall'Agenzia delle Entrate da cui risulta solo il reddito per l'anno 2022 di euro 9.199,00. La resistente ha depositato solo la
5 certificazione unica relativa all'anno di imposta 2023 per un reddito di circa 3.932,00 euro;
la stessa ha però dichiarato “sono cameriera stagionale presso un Resort.
Guadagno circa 1.000,00 euro al mese. Non percepisco reddito di cittadinanza.
In ogni caso, ai fini della determinazione dell'assegno di mantenimento a favore dei figli, lo stato di disoccupazione del genitore - tanto più se si tratta di persona giovane e abile al lavoro - non lo esonera dall'obbligo di mantenimento dei figli, posto che l'obbligato potrebbe godere di altri introiti per cui l'obbligo di contribuzione non solo sussiste ma, persiste, come nella fattispecie.
Quindi, considerate le condizioni economiche di entrambi i genitori, attualmente autosufficienti e abili al lavoro, la collocazione dei figli presso la residenza materna, si ritiene di confermare i provvedimenti in via provvisoria giusta ordinanza ex art. 473bis.22 c.p.c., resa il 25/07/2024 e depositata il 26/07/2024 sia in punto di mantenimento sia per la regolamentazione delle spese straordinarie.
Quindi, va posto a carico del ricorrente EC LE l'obbligo di versare alla resistente EN IA SA, entro il giorno 10 di ogni mese,
l'importo di € 300,00 mensili a titolo di mantenimento per i figli minori, con rivalutazione annuale secondo indici ISTAT.
Le spese straordinarie da sostenere per la prole sono poste a carico dei genitori nella misura del 50% ciascuno;
a tal riguardo, in questa sede appare opportuno indicare, al fine di prevenire ovvero limitare possibili controversie sul punto, l'indirizzo seguito da questo Ufficio in ordine all'individuazione delle spese e al relativo regime, distinguendo tra spese ordinarie e spese straordinarie: spese comprese nell'assegno di mantenimento: vitto, abbigliamento, spese per tasse scolastiche (eccetto quelle universitarie) e materiale scolastico di cancelleria, mensa, medicinali da banco
(comprensivi anche di antibiotici, antipiretici e comunque di medicinali necessari alla cura di patologie ordinarie e/o stagionali), spese di trasporto urbano (tessera autobus e metro), ricarica cellulare, uscite didattiche organizzate dalla scuola in ambito giornaliero;
pre-scuola, doposcuola se già presenti nell'organizzazione familiare prima della separazione;
attività ricreative abituali (cinema, feste ed attività conviviali); spese straordinarie subordinate al consenso di entrambi i genitori, suddivise nelle seguenti categorie:
1. Scolastiche: iscrizioni e rette di scuole private e, iscrizioni, rette ed eventuali spese alloggiative ove fuori sede, di università pubbliche e private, ripetizioni, viaggi di istruzione organizzati dalla scuola, pre-scuola, doposcuola e baby- sitter se l'esigenza nasce con la separazione e deve coprire l'orario di lavoro del genitore che li utilizza;
2. Spese di natura ludica o parascolastica: corsi di lingua o attività artistiche (musica, disegno, pittura), corsi di informatica, centri estivi, viaggi di istruzione, vacanze trascorse autonomamente senza i genitori, spese di acquisto e manutenzione straordinaria di mezzi di trasporto (minicar, macchina, motorino, moto);
3. Spese sportive: attività sportiva comprensiva dell'attrezzatura e di quanto necessario per lo svolgimento dell'eventuale attività agonistica;
4. Spese medico-sanitarie: spese
6 per interventi chirurgici, spese odontoiatriche, oculistiche e sanitarie non effettuate tramite SSN, spese mediche e di degenza per interventi presso strutture pubbliche o private convenzionate, esami diagnostici, analisi cliniche, visite specialistiche, cicli di psicoterapia e logopedia;
5. organizzazione di ricevimenti, celebrazione e festeggiamenti dedicati ai figli;
spese straordinarie “obbligatorie”, per le quali non è richiesta la previa concertazione: libri scolastici, spese sanitarie urgenti, acquisto di farmaci prescritti ad eccezione di quelli da banco, spese per interventi chirurgici indifferibili sia presso strutture pubbliche che private, spese ortodontiche, oculistiche e sanitarie effettuate tramite il SSN in difetto di accordo sulla terapia con specialista privato, spese di bollo e di assicurazione per il mezzo di trasporto. Al fine di considerare acquisito il consenso dell'altro coniuge, ove necessario, viene determinato in gg. 20 il termine per consentire al genitore di esprimere il proprio dissenso;
tanto la richiesta quanto il consenso/dissenso dovranno essere espressi e documentabili.
Quanto alla domanda del ricorrente di essere autorizzato a percepire l'intero importo dell'assegno unico familiare ovvero il 50% di legge, si ritiene che nessuna autorizzazione debba essere emessa dal Tribunale atteso che per ciò che concerne il c.d.
Assegno Unico Universale introdotto con la l. n. 46/2021, la nuova normativa, a differenza di quella disciplinante gli assegni familiari, prevede in linea generale che in caso di separazione o divorzio l'assegno debba essere ripartito in pari misura tra coloro che esercitano la cosiddetta responsabilità genitoriale (art. 6, comma 4, del d.lgs. n.
230/2021). Pertanto, in caso di affido condiviso (come nel caso in esame) la legge già dispone che l'assegno unico spetti ad entrambi i genitori nella misura del 50% ciascuno,
a prescindere dal fatto che il genitore non collocatario versi o meno l'assegno di mantenimento per i figli.
Tenuto conto della concorde domanda di divorzio e di affidamento congiunto, del rigetto delle altre domande del ricorrente, dell'accoglimento parziale della domanda della resistente in punto di mantenimento dei minori, del rigetto della domanda della resistente inerente ai nonni materni e della inammissibilità delle restanti domande delle parti vi sono ragioni per giustificare l'integrale compensazione delle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Castrovillari, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, domanda ed eccezione disattese, così provvede:
1. DICHIARA la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra le parti, come sopra generalizzate, in data 11/06/2011 a AP (atto Anno 2011, Numero 4,
Parte II, Serie A);
2. DISPONE l'affidamento congiunto dei figli minori ad entrambi i genitori, con collocamento degli stessi presso la madre alla quale resta assegnata la casa familiare;
3. DISPONE che il diritto di visita del padre con i figli minori è regolato come indicato in motivazione;
7
4. PONE a carico del ricorrente EC LE l'obbligo di versare alla resistente EN IA SA, entro il giorno 10 di ogni mese,
l'importo di € 300,00 mensili a titolo di mantenimento per i figli minori, con rivalutazione annuale secondo indici ISTAT;
5. DISPONE che le spese straordinarie da sostenere per la prole sono poste a carico dei genitori nella misura del 50% ciascuno, secondo la più specifica elencazione contenuta in motivazione che qui si intende richiamata e trascritta;
6. RIGETTA la domanda del ricorrente di essere autorizzato a percepire l'intero importo dell'assegno unico familiare ovvero il 50% di legge;
7. RIGETTA la domanda della resistente di disciplinare e disporre la possibilità per i nonni materni di poter accompagnare i nipoti presso gli istituti scolastici da questi ultimi frequentati, per le ragioni espresse in motivazione;
8. DICHIARA inammissibili le restanti domande delle parti come meglio individuate in motivazione;
9. ORDINA alla Cancelleria di trasmettere la sentenza, in copia autentica, non appena sarà passata in giudicato, all'Ufficiale dello stato civile del Comune in cui il matrimonio fu celebrato, per le annotazioni e gli ulteriori adempimenti di cui all'art. 69 lett. d) del
D.P.R. n. 396/2000;
10. COMPENSA integralmente tra le parti le spese del giudizio;
11. DISPONE, in caso di diffusione del presente provvedimento, di omettere le generalità e gli altri dati identificativi;
12. MANDA la Cancelleria per gli adempimenti di competenza
Così deciso nella camera di consiglio tenutasi in data 11.04.2025.
La Presidente
dott.ssa Beatrice Magarò
Il Giudice rel./est dott.ssa Maria Assunta Pacelli
Sentenza redatta in collaborazione con l'addetto all'ufficio del processo dott.ssa
Francesca Maglia
8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI CASTROVILLARI
– SEZIONE CIVILE –
Il Tribunale di Castrovillari in composizione collegiale nelle persone dei seguenti
Magistrati: dott.ssa Beatrice Magarò Presidente dott.ssa Maria Assunta Pacelli Giudice rel./est. dott. Alessandro Caronia Giudice riuniti in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 272/2024 del Ruolo Generale Affari Contenziosi Civili, avente ad oggetto: divorzio – cessazione effetti civili del matrimonio, e vertente
TRA
EC LE (C.F. ), nato a [...] il C.F._1
01/10/1979, rappresentato e difeso dall'avv. Angela Aversa, domiciliato come in atti
RICORRENTE
E
EN IA SA (C.F. ), nata a [...] C.F._2 all'Ionio (CS) il 12/03/1983, rappresentata e difesa dall'avv. Francesco Chiaradia, domiciliata come in atti
RESISTENTE
NONCHÉ
PUBBLICO MINISTERO in sede
INTERVENTORE NECESSARIO
CONCLUSIONI
Come da verbale d'udienza del 04/02/2025. Gli atti sono stati trasmessi al P.M. al momento dell'emissione del decreto di fissazione di prima udienza e il P.M. ha emesso il visto in data 11/03/2024 e il 07/05/2024. La causa è stata rimessa in decisione al
Collegio senza la concessione dei termini di legge, stante la rinuncia delle parti.
RAGIONI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
La presente sentenza viene redatta in conformità a quanto disposto dal nuovo testo dell'art. 132 c.p.c., in combinato disposto con l'art. 429, comma 1, c.p.c., così come modificato dalla L. 18 giugno 2009, n. 69 (pubblicata sulla G.U. n. 140 del 19 giugno
1 2009 ed in vigore dal 4 luglio 2009), mediante la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
Con ricorso iscritto il 10/02/2024, EC NI ha convenuto in giudizio la coniuge EN IA TE, deducendo: di aver contratto matrimonio concordatario con la resistente in data 11/06/2011 a AP (atto Anno 2011,
Numero 4, Parte II, Serie A); che dalla loro unione sono nati i figli EC
IA (nata il [...]) e EC LO (nato il [...]); che i coniugi si sono separati giusto decreto di omologa del Tribunale di Castrovillari emesso il 08.10.2022 dep. il 10.10.2022; che dall'omologa della separazione sono cambiate le circostanze che hanno condotto all'accordo atteso che la casa coniugale, assegnata alla
GL perché venisse abitata con i figli, è stata completamente abbandonata da circa due anni con locazione di altro immobile e i minori vivono dai nonni materni.
Il ricorrente ha, quindi, chiesto al Tribunale di accogliere le seguenti conclusioni: pronunciare e dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio;
assegnargli la casa coniugale (sita in AP alla Via delle Ginestre n. 39) per abitarla unitamente ai figli minori, con regolamentazione del diritto di visita della madre come da ricorso;
porre a carico della GL la somma di € 200,00 mensili per il mantenimento di ciascun figlio e l'obbligo di partecipare al 50% delle spese straordinarie;
autorizzare il
MO a percepire l'intero importo dell'assegno unico familiare ovvero il 50% di legge;
autorizzare la chiusura del conto aperto su Intesa San Paolo, filiale di Trebisacce
n. 1000/2084, ancora cointestato tra le parti, atteso il rifiuto della resistente.
È stata fissata, ex art. 473bis.14 c.p.c., udienza di prima comparizione per il giorno
09/07/2024 innanzi al giudice relatore, delegato per la trattazione, con contestuale comunicazione del decreto di fissazione al P.M. in sede.
Si è costituita tardivamente, in data 04/07/2024, EN IA TE che ha dichiarato di aderire alla richiesta di cessazione degli effetti civili del matrimonio ma ha contestato le ulteriori deduzioni e richieste di controparte. In particolare, la resistente ha dedotto: di vivere con i figli nella casa familiare;
che il ricorrente nulla dimostra in merito al suo eventuale attivismo volto alla ricerca di lavoro, così da provvedere ai bisogni della prole;
che priva di fondamento è la richiesta di usufruire degli assegni familiari, in quanto spettano di diritto al coniuge collocatario;
che non vi è nessuna opposizione in merito alla chiusura del conto cointestato.
Tanto premesso, la resistente ha rassegnato le seguenti conclusioni: dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio;
disporre che la casa familiare, cointestata a entrambi i coniugi, la quale non è gravata da alcun mutuo, rimarrà assegnata alla moglie;
disporre che i figli minori siano affidati ad entrambi i genitori che si impegnano a curarli, educarli, istruirli con costanza e continuità; disporre che i figli continueranno a convivere con la madre in considerazione della sua capacità e disponibilità ad offrire affetto, guida e continuità di cure, in via delle Ginestre, n. 39, 87076-AP Lido
(residenza familiare) in modo da consentire loro di frequentare la stessa scuola e di
2 vivere inseriti nella comunità del quartiere da loro conosciuta;
disporre che i coniugi eserciteranno in modo paritetico e di comune accordo la potestà sui suddetti figli minori;
disporre che il padre potrà comunicare telefonicamente con i figli anche quotidianamente e far visita loro quando vorrà, previ accordi telefonici e nel rispetto dei diritti di privacy del coniuge;
disporre che tutte le decisioni di maggiore interesse per i figli riguardanti l'educazione, l'istruzione e la salute (scuola, sport, tempo libero, preventivi spese mediche, cure di ogni genere, etc.) verranno prese concordemente dai genitori;
di disporre che per il mantenimento dei figli minori, provvederà il MO
NI alla luce dell'accertando rapporto di lavoro dallo stesso ricoperto, con una somma ritenuta giusta ed equa, comunque non inferiore ad € 500,00 mensili per figlio;
disporre che i coniugi estinguano il conto corrente cointestato ad entrambi presso Banca
Intesa Sanpaolo, filiale di Trebisacce (CS); disciplinare e disporre anche la possibilità per i nonni materni di poter accompagnare i nipoti presso gli istituti scolastici da questi ultimi frequentati;
disciplinare che i coniugi cosi dividono le autovetture a loro intestate:
l'autovettura Lancia Delta tg.EM 877GP rimarrà nella disponibilità del sig. MO
NI; l'autovettura Fiat 500 tg. EH410EV rimarrà a disposizione della sig.ra IA
GL.
All'udienza del 09/07/2024, sentite le parti e fallito il tentativo di conciliazione, il giudice delegato si è riservato.
A scioglimento della riserva assunta, con ordinanza ex art. 473bis.22 c.p.c., resa il
25/07/2024 e depositata il 26/07/2024, rigettate le istanze istruttorie del ricorrente ha così disposto quanto ai provvedimenti temporanei e urgenti: conferma quanto previsto nel decreto di omologa della separazione in riferimento al regime di affidamento condiviso, al collocamento dei minori (presso la madre), all'assegnazione della casa coniugale alla madre e al diritto di visita del padre con i figli minori;
dispone che
MO NI versi a GL IA TE, entro il giorno 10 di ogni mese,
l'importo di € 300,00 mensili a titolo di mantenimento per i figli minori, con rivalutazione annuale secondo indici ISTAT;
dispone che le spese straordinarie da sostenere per la prole siano poste a carico dei genitori nella misura del 50% ciascuno, secondo lo schema indicato in motivazione.
All'udienza del 04/02/2025, fissata per la discussione orale e la decisione, ai sensi del comma 4 dell'art. 473bis.22 c.p.c., sia la difesa del ricorrente che la difesa della resistente hanno chiesto espressamente la conferma dei provvedimenti in via provvisoria già emessi, pertanto, la causa è stata rimessa in decisione al Collegio senza termini, stante la rinuncia delle parti.
In via preliminare, così come già rilevato dal g.i. nell'ordinanza ex art. 473bis.22 c.p.c., resa il 25/07/2024 e depositata il 26/07/2024, va dichiarata l'inammissibilità nel presente giudizio (per mancanza di profili di connessione) delle domande delle parti di disporre la chiusura del conto cointestato nonché delle domande della resistente di disporre l'assegnazione delle autovetture;
analogamente, va rigettata la domanda della
3 resistente di disciplinare e disporre la possibilità per i nonni materni di poter accompagnare i nipoti presso gli istituti scolastici da questi ultimi frequentati, atteso che ogni questione relativa ai rapporti tra i minori e i nonni è sottratta alla competenza del
Tribunale.
Tanto premesso, può dirsi provato il titolo addotto a sostegno della domanda, cioè la separazione dei coniugi sin dalla data di comparizione dei medesimi, il 04/10/2022, innanzi al Presidente del Tribunale di Castrovillari nel giudizio di separazione n. R.G.
1235/2022, conclusosi con decreto di omologa n. cronol. 11696/2022 del 08/10/2022, pubblicato il 10/10/2022 (cfr. documentazione in atti). Del pari è provata la cessazione effettiva di ogni rapporto tra i coniugi, stante le rispettive domande di divorzio. Ricorre, perciò, nella fattispecie l'ipotesi prevista dall'art. 3 n. 2 lett. b) della L.
1.12.1970 n. 898, così come modificato dalla l. 55/2015, e, d'altra parte, attese le risultanze degli atti di causa, si deve ritenere che la comunione tra i coniugi sia definitivamente venuta meno e non possa perciò più ricostituirsi.
Dunque, va dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra le parti.
Queste ultime, come evidenziato, hanno chiesto pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio con conferma dei provvedimenti in via provvisoria già emessi, ossia alle condizioni di cui all'ordinanza ex art. 473bis.22 c.p.c., resa il 25/07/2024 e depositata il 26/07/2024.
Si rileva al riguardo che le parti sono genitori di prole minorenne: IA, nata il
26/11/2011 (di 13 anni) e LO, nato il [...] (di 10 anni). Come già osservato dal g.i., dall'audizione dei coniugi non sono emerse problematiche nei rapporti genitori figli;
invero il ricorrente sebbene abbia genericamente dichiarato che la nonna materna fa problemi per il diritto di visita, ha poi affermato “Il più piccolo ora sta con me da tre giorni perché lui stesso me lo ha chiesto, la più grande è stata settimana scorsa con me poi è voluta tornare perché doveva andare al mare con le amiche”, circostanze queste confermate anche dalla resistente che ha dichiarato “i miei figli sono sereni e stanno bene con me. Sono ben integrati a AP, fanno sport, vanno bene a scuola, da quando lavoro usciamo anche più spesso per una pizza e cose così. I rapporti col padre sono buoni, ora ad esempio il più piccolo è con lui, mentre la più grande c'è stata settimana scorsa, io non ho mai impedito i rapporti con il padre”; né paiono credibili le allegazioni del ricorrente e le dichiarazioni dallo stesso rese, secondo cui i minori non vivrebbero nella casa familiare da circa due anni (e, quindi, già da prima della comparizione dei coniugi, in data 04.10.2022, in sede presidenziale nel giudizio di separazione), atteso che nel giudizio di separazione le parti si erano accordate (cfr. decreto di omologa del 10.10.2022) proprio per l'assegnazione della casa familiare alla resistente prevedendo espressamente che “... I figli continueranno a convivere con la madre in considerazione della sua capacità e disponibilità ad offrire affetto, guida e continuità di cure ed abitare in via delle Ginestre, n. 39, 87076-AP Lido
4 (residenza familiare) ...”; né il ricorrente si è premurato, a fronte della decisa contestazione di controparte, di provare le proprie allegazioni;
la ricorrente invero, ha dichiarato in udienza “Vivo in AP Lido a Via delle Ginestre presso la casa familiare. I minori stanno con i miei genitori solo quando lavoro, perché sono piccoli hanno 12 e 9 anni. Le utenze della casa familiare sono attive. Io vivo lì. I miei figli vengono comunque a dormire nella casa familiare con me ... come detto vivono con me stanno dai nonni solo quando non posso accudirli quando lavoro. Ho comunicato ai
Carabinieri dove io abito alla luce dei continui procedimenti e delle situazioni penali a carico del ricorrente, che mi seguiva dappertutto solo da un mese il ricorrente è migliorato. Io ho avuto anche paura. Ora lui non accetta che io possa vedere altre persone”.
Non si è ritenuto doversi procedere all'ascolto dei minori attesa l'età di LO, che ha da poco compiuto 10 anni e tenuto conto che l'ascolto del minore che abbia compiuto i dodici anni e anche di età inferiore, ove capace di discernimento, si palesa manifestamente superfluo nei procedimenti in cui non siano in discussione fra le parti l'affido e il collocamento della prole presso un genitore ma il contrasto verta esclusivamente sulle questioni economiche. Va, poi, esclusa la nullità della sentenza per violazione dell'obbligo di ascolto del minore ove la manifesta superfluità dell'audizione emerga dalla condotta processuale del richiedente, che a seguito della opposizione della controparte e del mancato espletamento da parte del Giudice, non abbia coltivato la relativa richiesta nel prosieguo del giudizio (cfr. Corte appello Palermo sez. I,
14/06/2017, n.1143). Nella fattispecie, entrambi i coniugi hanno chiesto disporsi l'affido condiviso, mentre, come evidenziato, la richiesta del padre di collocamento presso di sé è fondata su circostanze contraddittorie e non provate;
del resto il ricorrente non ha coltivato la relativa richiesta di ascolto nel prosieguo del giudizio, chiedendo, all'udienza del 04.02.2025, la conferma dei provvedimenti in via provvisoria già emessi.
Pertanto, può disporsi l'affidamento congiunto dei figli minori ad entrambi i genitori, con collocamento degli stessi presso la madre alla quale resta assegnata la casa familiare.
Quanto al diritto di visita del padre si ritiene di confermare la disciplina già prevista nel decreto di omologa e, quindi, si disporree che il padre potrà comunicare telefonicamente con i figli anche quotidianamente e far visita loro quando vorrà, previ accordi telefonici e nel rispetto dei diritti di privacy dell'altro coniuge.
In riferimento alla misura dell'assegno di mantenimento dei figli minori si rileva che il ricorrente ha dichiarato di aver lavorato come operaio, di essersi dimesso per accudire i genitori e di possedere un'automobile nonché ha dichiarato (ma non documentato) di pagare ogni mese un affitto di euro 120,00 al mese. Lo stesso ha depositato certificazione reddituale rilasciata dall'Agenzia delle Entrate da cui risulta solo il reddito per l'anno 2022 di euro 9.199,00. La resistente ha depositato solo la
5 certificazione unica relativa all'anno di imposta 2023 per un reddito di circa 3.932,00 euro;
la stessa ha però dichiarato “sono cameriera stagionale presso un Resort.
Guadagno circa 1.000,00 euro al mese. Non percepisco reddito di cittadinanza.
In ogni caso, ai fini della determinazione dell'assegno di mantenimento a favore dei figli, lo stato di disoccupazione del genitore - tanto più se si tratta di persona giovane e abile al lavoro - non lo esonera dall'obbligo di mantenimento dei figli, posto che l'obbligato potrebbe godere di altri introiti per cui l'obbligo di contribuzione non solo sussiste ma, persiste, come nella fattispecie.
Quindi, considerate le condizioni economiche di entrambi i genitori, attualmente autosufficienti e abili al lavoro, la collocazione dei figli presso la residenza materna, si ritiene di confermare i provvedimenti in via provvisoria giusta ordinanza ex art. 473bis.22 c.p.c., resa il 25/07/2024 e depositata il 26/07/2024 sia in punto di mantenimento sia per la regolamentazione delle spese straordinarie.
Quindi, va posto a carico del ricorrente EC LE l'obbligo di versare alla resistente EN IA SA, entro il giorno 10 di ogni mese,
l'importo di € 300,00 mensili a titolo di mantenimento per i figli minori, con rivalutazione annuale secondo indici ISTAT.
Le spese straordinarie da sostenere per la prole sono poste a carico dei genitori nella misura del 50% ciascuno;
a tal riguardo, in questa sede appare opportuno indicare, al fine di prevenire ovvero limitare possibili controversie sul punto, l'indirizzo seguito da questo Ufficio in ordine all'individuazione delle spese e al relativo regime, distinguendo tra spese ordinarie e spese straordinarie: spese comprese nell'assegno di mantenimento: vitto, abbigliamento, spese per tasse scolastiche (eccetto quelle universitarie) e materiale scolastico di cancelleria, mensa, medicinali da banco
(comprensivi anche di antibiotici, antipiretici e comunque di medicinali necessari alla cura di patologie ordinarie e/o stagionali), spese di trasporto urbano (tessera autobus e metro), ricarica cellulare, uscite didattiche organizzate dalla scuola in ambito giornaliero;
pre-scuola, doposcuola se già presenti nell'organizzazione familiare prima della separazione;
attività ricreative abituali (cinema, feste ed attività conviviali); spese straordinarie subordinate al consenso di entrambi i genitori, suddivise nelle seguenti categorie:
1. Scolastiche: iscrizioni e rette di scuole private e, iscrizioni, rette ed eventuali spese alloggiative ove fuori sede, di università pubbliche e private, ripetizioni, viaggi di istruzione organizzati dalla scuola, pre-scuola, doposcuola e baby- sitter se l'esigenza nasce con la separazione e deve coprire l'orario di lavoro del genitore che li utilizza;
2. Spese di natura ludica o parascolastica: corsi di lingua o attività artistiche (musica, disegno, pittura), corsi di informatica, centri estivi, viaggi di istruzione, vacanze trascorse autonomamente senza i genitori, spese di acquisto e manutenzione straordinaria di mezzi di trasporto (minicar, macchina, motorino, moto);
3. Spese sportive: attività sportiva comprensiva dell'attrezzatura e di quanto necessario per lo svolgimento dell'eventuale attività agonistica;
4. Spese medico-sanitarie: spese
6 per interventi chirurgici, spese odontoiatriche, oculistiche e sanitarie non effettuate tramite SSN, spese mediche e di degenza per interventi presso strutture pubbliche o private convenzionate, esami diagnostici, analisi cliniche, visite specialistiche, cicli di psicoterapia e logopedia;
5. organizzazione di ricevimenti, celebrazione e festeggiamenti dedicati ai figli;
spese straordinarie “obbligatorie”, per le quali non è richiesta la previa concertazione: libri scolastici, spese sanitarie urgenti, acquisto di farmaci prescritti ad eccezione di quelli da banco, spese per interventi chirurgici indifferibili sia presso strutture pubbliche che private, spese ortodontiche, oculistiche e sanitarie effettuate tramite il SSN in difetto di accordo sulla terapia con specialista privato, spese di bollo e di assicurazione per il mezzo di trasporto. Al fine di considerare acquisito il consenso dell'altro coniuge, ove necessario, viene determinato in gg. 20 il termine per consentire al genitore di esprimere il proprio dissenso;
tanto la richiesta quanto il consenso/dissenso dovranno essere espressi e documentabili.
Quanto alla domanda del ricorrente di essere autorizzato a percepire l'intero importo dell'assegno unico familiare ovvero il 50% di legge, si ritiene che nessuna autorizzazione debba essere emessa dal Tribunale atteso che per ciò che concerne il c.d.
Assegno Unico Universale introdotto con la l. n. 46/2021, la nuova normativa, a differenza di quella disciplinante gli assegni familiari, prevede in linea generale che in caso di separazione o divorzio l'assegno debba essere ripartito in pari misura tra coloro che esercitano la cosiddetta responsabilità genitoriale (art. 6, comma 4, del d.lgs. n.
230/2021). Pertanto, in caso di affido condiviso (come nel caso in esame) la legge già dispone che l'assegno unico spetti ad entrambi i genitori nella misura del 50% ciascuno,
a prescindere dal fatto che il genitore non collocatario versi o meno l'assegno di mantenimento per i figli.
Tenuto conto della concorde domanda di divorzio e di affidamento congiunto, del rigetto delle altre domande del ricorrente, dell'accoglimento parziale della domanda della resistente in punto di mantenimento dei minori, del rigetto della domanda della resistente inerente ai nonni materni e della inammissibilità delle restanti domande delle parti vi sono ragioni per giustificare l'integrale compensazione delle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Castrovillari, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, domanda ed eccezione disattese, così provvede:
1. DICHIARA la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra le parti, come sopra generalizzate, in data 11/06/2011 a AP (atto Anno 2011, Numero 4,
Parte II, Serie A);
2. DISPONE l'affidamento congiunto dei figli minori ad entrambi i genitori, con collocamento degli stessi presso la madre alla quale resta assegnata la casa familiare;
3. DISPONE che il diritto di visita del padre con i figli minori è regolato come indicato in motivazione;
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4. PONE a carico del ricorrente EC LE l'obbligo di versare alla resistente EN IA SA, entro il giorno 10 di ogni mese,
l'importo di € 300,00 mensili a titolo di mantenimento per i figli minori, con rivalutazione annuale secondo indici ISTAT;
5. DISPONE che le spese straordinarie da sostenere per la prole sono poste a carico dei genitori nella misura del 50% ciascuno, secondo la più specifica elencazione contenuta in motivazione che qui si intende richiamata e trascritta;
6. RIGETTA la domanda del ricorrente di essere autorizzato a percepire l'intero importo dell'assegno unico familiare ovvero il 50% di legge;
7. RIGETTA la domanda della resistente di disciplinare e disporre la possibilità per i nonni materni di poter accompagnare i nipoti presso gli istituti scolastici da questi ultimi frequentati, per le ragioni espresse in motivazione;
8. DICHIARA inammissibili le restanti domande delle parti come meglio individuate in motivazione;
9. ORDINA alla Cancelleria di trasmettere la sentenza, in copia autentica, non appena sarà passata in giudicato, all'Ufficiale dello stato civile del Comune in cui il matrimonio fu celebrato, per le annotazioni e gli ulteriori adempimenti di cui all'art. 69 lett. d) del
D.P.R. n. 396/2000;
10. COMPENSA integralmente tra le parti le spese del giudizio;
11. DISPONE, in caso di diffusione del presente provvedimento, di omettere le generalità e gli altri dati identificativi;
12. MANDA la Cancelleria per gli adempimenti di competenza
Così deciso nella camera di consiglio tenutasi in data 11.04.2025.
La Presidente
dott.ssa Beatrice Magarò
Il Giudice rel./est dott.ssa Maria Assunta Pacelli
Sentenza redatta in collaborazione con l'addetto all'ufficio del processo dott.ssa
Francesca Maglia
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