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Sentenza 18 novembre 2025
Sentenza 18 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Isernia, sentenza 18/11/2025, n. 51 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Isernia |
| Numero : | 51 |
| Data del deposito : | 18 novembre 2025 |
Testo completo
N. SENT.
N. 1285/2025 R.G.V.G.
N. CRON.
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE DI ISERNIA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Dott. Michele Caroppoli Presidente rel.
Dott.ssa Angela Di Dio Giudice
Dott. Marco Ponsiglione Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento per separazione personale, pendente tra i coniugi:
nata il [...], a [...] 1 , codice fiscale C.F. 1 C.F. 2(IS), assistita e difesa dall'Avv. GIAMPIERO CASTRATARO, codice fiscale e
codice fiscale C.F. 3 nato il [...], a [...], Parte 2
assistito e difeso dall'Avv. GIAMPIERO CASTRATARO, codice fiscale C.F. 2
e con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO in sede CONCLUSIONI DELLE PARTI
Le parti, compreso il PM, hanno concluso per l'accoglimento della domanda di separazione personale.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con ricorso congiunto depositato il 24.06.2025 i coniugi e la difesa, ai sensi degli artt. 473 – bis.51 cpc e 127-ter cpc, hanno richiesto di sostituire l'udienza davanti al Presidente relatore con il deposito di note scritte, dichiarando di non volersi riconciliare, avendo il P.M. in data 25.09.2025 espresso parere favorevole al suo accoglimento.
Ritiene il Collegio, sentito il Presidente relatore che ne ha riferito nell'odierna camera di consiglio da remoto, che la richiesta vada accolta, compensandosi le spese processuali.
In particolare, il Tribunale dà atto della conformità alla legge dei patti e delle condizioni concordati dai coniugi, come indicati nel ricorso introduttivo e confermati nelle note scritte depositate in data
22.10.2025, patti e condizioni che vengono di seguito riportati: 1) i coniugi vivranno separati con l'obbligo del mutuo rispetto;
2) Il figlio minore IG ID resta affidato congiuntamente al padre ed alla madre e continuerà ad abitare con quest'ultima presso la casa coniugale, sita in SE alla Via dell' Acquedotto Romano n.3/A;
3) la casa coniugale, sita in SE alla Via dell' Acquedotto Romano n.3/A, acquistata prima del matrimonio dalla sig.ra TA, è assegnata a quest'ultima, che ivi continuerà ad abitarvi unitamente al figlio IG ID, essendosi il marito già allontanato asportando indumenti ed effetti personali;
4) il Sig. BA DI autorizza la TA, già a partire dal deposito del presente ricorso, a cambiare le serrature dell'abitazione e del locale garage, afferenti alla casa coniugale, affinché al medesimo ne sia precluso l'accesso;
5) la sig.ra ER TA, continuerà a sostenere in via esclusiva, come sino ad oggi avvenuto, il pagamento di tutte le forniture relative all'immobile assegnato (luce, acqua, gas ecc.), le conferenti imposte e tasse, nonché le spese condominali e quelle di manutenzione ordinaria e straordinaria ed ogni altro emolumento ad esso relativo;
6) il sig. DI BA si obbliga a corrispondere alla sig.ra ER TA, a partire dal mese di geannio 2026 ed entro il giorno 10 (dieci) di ogni mese, sul conto corrente ad ella intestato, avente codice Iban [...], acceso presso la BNL di SE (oppure, in caso di avvenuta chiusura/sostituzione sul altro diverso C/C che dovesse essere dalla medesima acceso e preventivamente comunicato al BA) a titolo di contributo al mantenimento del figlio IG ID, la somma di Euro 400,00 (euro quattrocento/00), da rivalutarsi annualmente secondo l'indice Istat, oltre alle spese straordinarie da sostenere nell'interesse del figlio, nella misura del 50%. Spese che dovranno essere preventivate e concordate da entrambi i genitori e giustificate con fatture e/o ricevute;
7) Il figlio minore è affidato ad entrambi i genitori, i quali, limitatamente alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione, potranno esercitare la responsabilità genitoriale separatamente;
8) le decisioni di maggiore interesse per il figlio relative all'istruzione, all'educazione, alla salute del minore dovranno essere assunte di comune accordo tra i coniugi tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni del figlio. Entrambi i genitori si impegnano affinché il piccolo IG ID faccia, anche secondo le sue inclinazioni, attività extra scolastiche/ludico-ricreative.
Gestione del minore :
a) Il Sig. BA DI potrà vedere e tenere con sé il figlio ogni qualvolta lo riterrà opportuno e necessario, tenendo conto della volontà della madre e del minore, sempre compatibilmente con gli impegni già assunti dal bambino;
b) Il sig. BA DI terrà con sé il bambino nella giornata di martedì, dalle ore
15.00 alle ore 20.00, con l'onere di prenderlo a scuola dopo l'orario scolastico e, dopo aver trascorso le suddette ore in sua compagnia, ricondurlo presso l'abitazione della
TA o altro luogo che dalla medesima sarà preventivamente comunicato;
c) il week-end, invece, i genitori si impegneranno a trascorrere una giornata, o parte di questa, ciascuno con il bambino, mantenendo la possibilità di scegliere, concordemente, gli orari anche sulla base degli impegni lavorativi o extralavorativi da ciascuno assunti in precedenza. In ogni caso, il bambino farà rientro presso l'abitazione familiare per il prenotto;
d) Fermo quanto stabilito ai punti che precedono, durante le vacanze natalizie il padre potrà tenere con sé il figlio l'intera giornata del 24 dicembre di ogni anno fino alle ore
23:00, mentre i giorni del 25 e 26 dicembre di ogni anno, li trascorrerà con la madre;
i restanti giorni delle festività natalizie, ovvero dalla fine delle lezioni all'Epifania, il bambino resterà con la madre con possibilità per il padre di vedere il minore durante tali giornate, previo consenso della madre e compatibilmente con gli impegni del bambino in precedenza assunti;
e) Per le festività Pasquali, invece, il Sig. BA potrà tenere con sé il figlio, ad anni alterni, il giorno di Pasqua o il giorno di Pasquetta;
nel 2026 il piccolo IG ID trascorrerà con la madre il giorno di Pasqua e con il padre il giorno di Pasquetta,
mantenendo per gli anni successivi la turnazione alternata;
f) per il periodo delle vacanze estive si seguirà la stessa organizzazione delle settimane feriali (punti a, b e c di cui in precedenza);
g) Il minore trascorrerà con il papà parte della giornata del 19 marzo di ogni anno (festa del papà) e della giornata del 26 giugno (compleanno del papà), dalle ore 10.00 alle ore
20.00, con l'onere di ricondurlo presso l'abitazione della TA, così come pure,
in occasione della festa della mamma, il minore trascorrerà l' intera giornata in compagnia di quest'ultima, così come pure nella giornata del 10 settembre di ogni anno
(compleanno della madre);
h) per tutte le altre festività (ad es. ponti, 2 giugno, 25 aprile, ecc.) IG ID seguirà la stessa organizzazione delle settimane feriali (punti a, b e c di cui in precedenza);
i) Il minore trascorrerà il suo compleanno con entrambi i genitori;
1) Entrambi i genitori, si impegnano affinché il piccolo IG ID, per i prossimi 5 anni, non abbia alcun rapporto con eventuali nuovi compagni/e del padre e/o della madre mentre si adoperano affinché il minore mantenga rapporti frequenti con i nonni materni e paterni nonché con i rispettivi parenti, con partecipazione attiva agli eventi e feste familiari;
7. i coniugi prestano fin d'ora reciprocamente il consenso per il rilascio e/o il rinnovo del passaporto e per l'inserimento del minore sui passaporti di entrambi.
P.Q.M.
Il Tribunale omologa la separazione consensuale dei predetti coniugi ai su esposti patti e condizioni, come indicati nel ricorso introduttivo del presente procedimento. Spese compensate.
Manda alla locale Cancelleria per ogni adempimento conseguenziale.
Così deciso in SE, nella camera di consiglio del 18.11.2025
IL PRESIDENTE est.
Dott. Michele Caroppoli
N. 1285/2025 R.G.V.G.
N. CRON.
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE DI ISERNIA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Dott. Michele Caroppoli Presidente rel.
Dott.ssa Angela Di Dio Giudice
Dott. Marco Ponsiglione Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento per separazione personale, pendente tra i coniugi:
nata il [...], a [...] 1 , codice fiscale C.F. 1 C.F. 2(IS), assistita e difesa dall'Avv. GIAMPIERO CASTRATARO, codice fiscale e
codice fiscale C.F. 3 nato il [...], a [...], Parte 2
assistito e difeso dall'Avv. GIAMPIERO CASTRATARO, codice fiscale C.F. 2
e con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO in sede CONCLUSIONI DELLE PARTI
Le parti, compreso il PM, hanno concluso per l'accoglimento della domanda di separazione personale.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con ricorso congiunto depositato il 24.06.2025 i coniugi e la difesa, ai sensi degli artt. 473 – bis.51 cpc e 127-ter cpc, hanno richiesto di sostituire l'udienza davanti al Presidente relatore con il deposito di note scritte, dichiarando di non volersi riconciliare, avendo il P.M. in data 25.09.2025 espresso parere favorevole al suo accoglimento.
Ritiene il Collegio, sentito il Presidente relatore che ne ha riferito nell'odierna camera di consiglio da remoto, che la richiesta vada accolta, compensandosi le spese processuali.
In particolare, il Tribunale dà atto della conformità alla legge dei patti e delle condizioni concordati dai coniugi, come indicati nel ricorso introduttivo e confermati nelle note scritte depositate in data
22.10.2025, patti e condizioni che vengono di seguito riportati: 1) i coniugi vivranno separati con l'obbligo del mutuo rispetto;
2) Il figlio minore IG ID resta affidato congiuntamente al padre ed alla madre e continuerà ad abitare con quest'ultima presso la casa coniugale, sita in SE alla Via dell' Acquedotto Romano n.3/A;
3) la casa coniugale, sita in SE alla Via dell' Acquedotto Romano n.3/A, acquistata prima del matrimonio dalla sig.ra TA, è assegnata a quest'ultima, che ivi continuerà ad abitarvi unitamente al figlio IG ID, essendosi il marito già allontanato asportando indumenti ed effetti personali;
4) il Sig. BA DI autorizza la TA, già a partire dal deposito del presente ricorso, a cambiare le serrature dell'abitazione e del locale garage, afferenti alla casa coniugale, affinché al medesimo ne sia precluso l'accesso;
5) la sig.ra ER TA, continuerà a sostenere in via esclusiva, come sino ad oggi avvenuto, il pagamento di tutte le forniture relative all'immobile assegnato (luce, acqua, gas ecc.), le conferenti imposte e tasse, nonché le spese condominali e quelle di manutenzione ordinaria e straordinaria ed ogni altro emolumento ad esso relativo;
6) il sig. DI BA si obbliga a corrispondere alla sig.ra ER TA, a partire dal mese di geannio 2026 ed entro il giorno 10 (dieci) di ogni mese, sul conto corrente ad ella intestato, avente codice Iban [...], acceso presso la BNL di SE (oppure, in caso di avvenuta chiusura/sostituzione sul altro diverso C/C che dovesse essere dalla medesima acceso e preventivamente comunicato al BA) a titolo di contributo al mantenimento del figlio IG ID, la somma di Euro 400,00 (euro quattrocento/00), da rivalutarsi annualmente secondo l'indice Istat, oltre alle spese straordinarie da sostenere nell'interesse del figlio, nella misura del 50%. Spese che dovranno essere preventivate e concordate da entrambi i genitori e giustificate con fatture e/o ricevute;
7) Il figlio minore è affidato ad entrambi i genitori, i quali, limitatamente alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione, potranno esercitare la responsabilità genitoriale separatamente;
8) le decisioni di maggiore interesse per il figlio relative all'istruzione, all'educazione, alla salute del minore dovranno essere assunte di comune accordo tra i coniugi tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni del figlio. Entrambi i genitori si impegnano affinché il piccolo IG ID faccia, anche secondo le sue inclinazioni, attività extra scolastiche/ludico-ricreative.
Gestione del minore :
a) Il Sig. BA DI potrà vedere e tenere con sé il figlio ogni qualvolta lo riterrà opportuno e necessario, tenendo conto della volontà della madre e del minore, sempre compatibilmente con gli impegni già assunti dal bambino;
b) Il sig. BA DI terrà con sé il bambino nella giornata di martedì, dalle ore
15.00 alle ore 20.00, con l'onere di prenderlo a scuola dopo l'orario scolastico e, dopo aver trascorso le suddette ore in sua compagnia, ricondurlo presso l'abitazione della
TA o altro luogo che dalla medesima sarà preventivamente comunicato;
c) il week-end, invece, i genitori si impegneranno a trascorrere una giornata, o parte di questa, ciascuno con il bambino, mantenendo la possibilità di scegliere, concordemente, gli orari anche sulla base degli impegni lavorativi o extralavorativi da ciascuno assunti in precedenza. In ogni caso, il bambino farà rientro presso l'abitazione familiare per il prenotto;
d) Fermo quanto stabilito ai punti che precedono, durante le vacanze natalizie il padre potrà tenere con sé il figlio l'intera giornata del 24 dicembre di ogni anno fino alle ore
23:00, mentre i giorni del 25 e 26 dicembre di ogni anno, li trascorrerà con la madre;
i restanti giorni delle festività natalizie, ovvero dalla fine delle lezioni all'Epifania, il bambino resterà con la madre con possibilità per il padre di vedere il minore durante tali giornate, previo consenso della madre e compatibilmente con gli impegni del bambino in precedenza assunti;
e) Per le festività Pasquali, invece, il Sig. BA potrà tenere con sé il figlio, ad anni alterni, il giorno di Pasqua o il giorno di Pasquetta;
nel 2026 il piccolo IG ID trascorrerà con la madre il giorno di Pasqua e con il padre il giorno di Pasquetta,
mantenendo per gli anni successivi la turnazione alternata;
f) per il periodo delle vacanze estive si seguirà la stessa organizzazione delle settimane feriali (punti a, b e c di cui in precedenza);
g) Il minore trascorrerà con il papà parte della giornata del 19 marzo di ogni anno (festa del papà) e della giornata del 26 giugno (compleanno del papà), dalle ore 10.00 alle ore
20.00, con l'onere di ricondurlo presso l'abitazione della TA, così come pure,
in occasione della festa della mamma, il minore trascorrerà l' intera giornata in compagnia di quest'ultima, così come pure nella giornata del 10 settembre di ogni anno
(compleanno della madre);
h) per tutte le altre festività (ad es. ponti, 2 giugno, 25 aprile, ecc.) IG ID seguirà la stessa organizzazione delle settimane feriali (punti a, b e c di cui in precedenza);
i) Il minore trascorrerà il suo compleanno con entrambi i genitori;
1) Entrambi i genitori, si impegnano affinché il piccolo IG ID, per i prossimi 5 anni, non abbia alcun rapporto con eventuali nuovi compagni/e del padre e/o della madre mentre si adoperano affinché il minore mantenga rapporti frequenti con i nonni materni e paterni nonché con i rispettivi parenti, con partecipazione attiva agli eventi e feste familiari;
7. i coniugi prestano fin d'ora reciprocamente il consenso per il rilascio e/o il rinnovo del passaporto e per l'inserimento del minore sui passaporti di entrambi.
P.Q.M.
Il Tribunale omologa la separazione consensuale dei predetti coniugi ai su esposti patti e condizioni, come indicati nel ricorso introduttivo del presente procedimento. Spese compensate.
Manda alla locale Cancelleria per ogni adempimento conseguenziale.
Così deciso in SE, nella camera di consiglio del 18.11.2025
IL PRESIDENTE est.
Dott. Michele Caroppoli