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Sentenza 7 maggio 2025
Sentenza 7 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 07/05/2025, n. 2264 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 2264 |
| Data del deposito : | 7 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
NONA SEZIONE CIVILE (ex QUARTA A)
riunita in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
dott. Eugenio FORGILLO Presidente
dott.ssa Natalia CECCARELLI Consigliere rel./est.
dott.ssa Maria DI LORENZO Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 3141/2022 R.G.A.C., riservata in decisione senza termini all'udienza collegiale dell'8.4.2025, svolta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., introdotto dall'art. 3, comma 10, lett. b), del decreto legislativo n. 149 del 10.10.2022, e vertente
TRA
( ), elettivamente domiciliato in Napoli alla Via G. Carducci Parte_1 C.F._1
n. 19 presso lo studio dell'avv. Chiara Carbonelli ), che lo rappresenta e C.F._2 difende – Email_1
APPELLANTE
E
1 Controparte_1
, in persona del p.t., rapp.to e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato
[...] CP_2 di Napoli (C.F.: - ads. vvocaturastato ), presso cui ope legis domicilia alla via P.IVA_1 Email_2
Diaz 11
APPELLATO
OGGETTO: Appello avverso la sentenza del Tribunale di Napoli n. 782/2022, pronunciata ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. in data 24 gennaio 2022
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 16.2.2018 impugnava, innanzi al Tribunale di Napoli, il Parte_1 provvedimento emesso il 25.10.2017 dal Controparte_3
presso il , col quale era stata respinta la sua domanda di accesso al
[...] Controparte_1 [...]
. Controparte_4
Esponeva di essersi costituito parte civile nel procedimento penale celebrato a carico di e Parte_2 per il reato di tentato omicidio in suo danno, concluso con sentenza di condanna n. Controparte_5
1991/2015, emessa dal GUP del Tribunale di Napoli in data 10.11.2015, con la quale l'imputato era stato, altresì, condannato al pagamento di una provvisionale in suo favore di euro 10.000,00.
La domanda di accesso al Fondo era stata respinta, e avverso tale provvedimento aveva proposto opposizione.
Radicatasi la lite, si costituiva, per il , l'Avvocatura Controparte_6
Distrettuale dello Stato di Napoli, deducendo l'infondatezza della domanda, avendo il provvedimento impugnato correttamente negato l'accesso al fondo, per essere emerso, in sede di istruttoria prefettizia propedeutica, che ed i suoi prossimi congiunti non risultavano essere del tutto estranei Parte_1 ad ambienti e rapporti delinquenziali, in violazione, pertanto, della Legge 122/2016, che individua i requisiti necessari per l'accesso al fondo.
La causa, istruita solo documentalmente, veniva, all'esito, decisa con la sentenza oggi appellata, con la quale il Tribunale rigettava l'opposizione, compensava le spese di lite e dichiarava inammissibile la richiesta di liquidazione dei compensi a carico dello Stato, sul presupposto della manifesta infondatezza della domanda proposta dallo , precedentemente ammesso al gratuito patrocinio. Pt_1
2 In sintesi, il primo giudice riteneva corretta la valutazione espressa in sede amministrativa, poiché, dopo ampia istruttoria, l'autorità prefettizia aveva accertato che la vittima ed i suoi prossimi congiunti non risultavano essere del tutto estranei ad ambienti e rapporti delinquenziali, e sussisteva, dunque, la causa di esclusione dal beneficio di accesso al Fondo di cui al combinato disposto degli artt. 4 comma 3 della legge n. 512/1999 e 1 comma 2 lettera b) della legge 302/1990.
In conclusione, il provvedimento emesso doveva ritenersi pienamente legittimo “in considerazione alle frequentazioni dello e alla condotta del di lui padre, circostanze queste non smentite dal ricorrente né nel corso Pt_1 della fase amministrativa, né nel corso del presente giudizio”.
Avverso la citata pronuncia ha proposto appello lo con ricorso del 13.7.2022, deducendone Pt_1
l'erroneità per violazione e falsa applicazione della L. 302/90, errata valutazione delle circostanze di fatto e violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 115/2002, e chiedendone la riforma nel senso dell'accoglimento delle conclusioni rassegnate in primo grado.
Ha dedotto l'illegittimità del provvedimento di diniego di accesso al fondo, emergendo dalla documentazione in atti la sua totale estraneità agli ambienti malavitosi.
Il si è costituito con comparsa del 6.12.2022 (15.12.2022, differita di ufficio al Controparte_1
7.12.2023), resistendo al gravame e concludendo per il rigetto.
Mutati la sezione e il relatore, la causa è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni all'udienza in epigrafe indicata;
quindi, sulle rinnovate conclusioni delle parti, è stata riservata in decisione senza la concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c., avendovi le parti rinunciato.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello – ammissibile in quanto rispettoso del contenuto motivazionale imposto dall'art. 342 c.p.c., da interpretarsi, secondo l'insegnamento dei Supremi Giudici, nel senso che “l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di “revisio prioris instantiae” del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata” (Cass. SS.UU.
27199/2017) – è, nel merito, infondato e deve essere rigettato.
3 Con i primi due motivi di appello, da esaminarsi congiuntamente in quanto logicamente e giuridicamente connessi, parte appellante deduce la violazione e falsa applicazione della L. 302/90 nonché l'erroneità nella valutazione del materiale istruttorio messo a disposizione del Tribunale.
Assume che egli è residente in una zona ad alta densità criminale (Ercolano).
Il fatto di essere stato occasionalmente controllato in compagnia di soggetti pregiudicati sarebbe diretta conseguenza del risiedere in quel particolare contesto sociale.
Inoltre, i "pregiudicati" in questione sarebbero tutti soggetti che hanno riportato condanne con la sospensione condizionale della pena, con la conseguenza che i loro precedenti penali potevano non essere noti a chi li frequentava o era stato controllato in loro compagnia, dal momento che essi non erano mai stati arrestati.
Né rileverebbe il fatto che suo padre, fosse sottoposto alla misura di sicurezza della Persona_1 libertà vigilata, non avendo costui mai fatto parte di alcun clan e non avendo mai riportato condanne né per il delitto di cui all'art. 416 bis c.p. né per uno dei reati di cui all'art. 407 comma 2 lett. a) c.p.p.
Errata sarebbe anche l'affermazione, contenuta in sentenza, secondo cui la valutazione prefettizia in ordine all'ambiente e ai rapporti di vita del richiedente sarebbe sottratta al sindacato giurisdizionale, essendo piuttosto vero il contrario, costituendo un vero e proprio diritto soggettivo il beneficio economico richiesto, e trovando, pertanto, applicazione, per analogia, la giurisprudenza formatasi con riguardo all'indennità prevista per le vittime del terrorismo e della criminalità organizzata.
Per_ Tutti i collaboratori di giustizia - di entrambe le fazioni contrapposte (clan e clan - che Per_3 avevano reso dichiarazioni etero ed autoaccusatorie in relazione alle vicende connesse al tentato omicidio di cui era stato vittima, avrebbero escluso che egli fosse vicino ai clan che si contrapponevano nella faida.
Le doglianze non sono fondate.
Vale la pena richiamare, in premessa, la giurisprudenza formatasi in tema di benefici a favore delle vittime della criminalità organizzata e dei loro familiari.
La Suprema Corte ha avuto modo di precisare che “il requisito dell'estraneità all'ambiente mafioso è necessario per "tutti i soggetti destinatari", dovendosi comprendere nell'espressione anche i familiari delle vittime e i loro superstiti, per effetto del richiamo congiunto compiuto dagli artt. 9 bis e 4 della l.
n. 302 del 1990 all'art. 1, commi 1 e 2, della medesima legge, al fine di impedire l'attribuzione di
4 strumenti di solidarietà previsti per le vittime di atti criminosi in favore dei loro autori o di persone ad essi contigue, e risultando in contrasto con l'art. 3 Cost. una richiesta del requisito per le vittime e non anche per i loro familiari o aventi causa (Cass. 31136/2019).
Il principio può essere esteso alla fattispecie in valutazione, di accesso al
[...]
, atteso il richiamo, contenuto nell'art. 4 co. 3 della L. Controparte_4
512/1999, all'art. 1 comma 2 lettera b) della legge 302/1990, a favore delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata.
I criteri dettati dalle norme citate valgono, infatti, in via generale, per tutte le provvidenze erogate dallo
Stato, essendo insiti nella stessa ratio legis, che è appunto quella di indennizzare le vittime, intendendosi per tali, necessariamente, i soggetti del tutto estranei agli ambienti malavitosi e non coloro che ne fanno parte, i quali, a ragionare diversamente, riceverebbero, del tutto irragionevolmente, aiuti di Stato per avere scelto la via del crimine piuttosto che quella della legalità (Cass. Sez. 3, Ordinanza n. 28627 del
2023).
L'estraneità agli ambienti di mafia del soggetto che chieda l'accesso al Fondo di rotazione ex lege 22 dicembre 1999, n. 512, allo stesso modo che quella richiesta per i soggetti che chiedano l'indennizzo previsto dalle Legge n. 302 del 1990, è da considerare alla stregua di un pre-requisito ab origine
«immanente» nell'intervento normativo e intrinseco nella stessa definizione degli aventi diritto come
«vittime» di reati maturati in ambienti di criminalità organizzata, pena la negazione stessa dello scopo perseguito dalla legge, con la conseguenza che esso deve necessariamente sussistere per il riconoscimento del beneficio, anche prima dell'entrata in vigore dell'art. 15, comma 1, lett. c), della l. n.
122 del 2016, che, nell'introdurre espressamente tale condizione, ha valore non innovativo, ma puramente chiarificatore di un connotato intrinseco alla fattispecie legale (cfr. Cass. 28627/2023 citata).
Nel caso di specie, il Tribunale ha correttamente richiamato le risultanze dell'indagine prefettizia circa le frequentazioni dello e la condizione di prevenzione del padre, fondatamente poste a base del Pt_1 provvedimento di dinego, rientrando nel potere discrezionale dell'Amministrazione la valutazione dell'ambiente e dei rapporti di vita del richiedente.
Proprio da tali allegazioni emerge la non idoneità della prova, che era onere del richiedente fornire, dell'estraneità agli ambienti malavitosi.
L'istruttoria prefettizia in atti fornisce, infatti, vari elementi ostativi all'accoglimento dell'istanza, sia con riferimento allo stato di prevenzione del padre e sia con riguardo ai soggetti in compagnia dei quali lo veniva più volte controllato. Pt_1
5 Né erra il Tribunale ove afferma che laddove l'amministrazione ha ben motivato … resta precluso ogni sindacato dell'autorità giudiziaria.
La giurisprudenza invocata in senso contrario dall'appellante (Cass. S.U. 21927/2008), che parla di un vero e proprio diritto soggettivo con riferimento all'erogazione della speciale indennità prevista dalla legge 20 ottobre 1990 n. 302, risolve, infatti, solo un problema di giurisdizione, relativo alla individuazione del giudice chiamato a conoscere delle controversie intorno alla sussistenza o meno del diritto all'accesso, senza analizzare i limiti del sindacato che il G.O. può effettuare sulla valutazione compiuta dall'Amministrazione prefettizia (Cass. 28627/2023 citata).
Col terzo motivo l'appellante censura la sentenza nella parte in cui il Tribunale ha dichiarato inammissibile la richiesta di liquidazione dei compensi a carico dello Stato sul presupposto che “l'attività professionale per la quale è stata chiesta la liquidazione dei compensi è stata prestata per la proposizione di una domanda manifestamente infondata”.
Assume che l'unico caso in cui il Giudice può non liquidare il compenso richiesto dal difensore è quando l'impugnazione viene dichiarata inammissibile, secondo quanto previsto dall'art. 106 comma 1 del d.P.R. 115/2002.
Il motivo è infondato.
La revoca del beneficio del patrocinio a spese dello Stato costituisce conseguenza automatica, prevista per legge (cfr. art. 74, comma 2, DPR 115/2002), della dichiarazione di manifesta infondatezza della domanda, trattandosi di misura evidentemente ispirata ad evitare che i costi derivanti dalla proposizione di domande evidentemente infondate, ovvero di iniziative giudiziarie attivate con malafede e colpa grave, ricadano sulla collettività (Cass. Civ. 7869/2020).
Il Tribunale, ritenendo manifestamente infondata la domanda, ha correttamente negato la liquidazione, sul presupposto che sussistessero le condizioni per la revoca (separatamente o comunque implicitamente disposta) del beneficio dell'ammissione al patrocinio a spese dello Stato.
Conclusivamente l'appello deve essere rigettato, e la sentenza di primo grado impugnata deve essere integralmente confermata.
Le spese del presente grado di giudizio seguono la soccombenza e si liquidano d'ufficio con riguardo ai parametri di cui al D.M. 55/2014, come aggiornati con decreto n. 147/2022, e, dunque, tenuto conto
6 del valore dichiarato della lite (euro 10.000,00), attestandosi nei minimi per la scarsa complessità delle questioni affrontate.
Sussistono, infine, i presupposti di cui all'art 13, co. 1 quater, del D.M. 115/2002, come modificato dalla L. 228/2012, a carico dell'appellante per il pagamento di un ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello già versato o comunque dovuto per la presente impugnazione.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Napoli, definitivamente pronunciando avverso la sentenza in epigrafe indicata, così provvede:
- rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma integralmente la sentenza impugnata;
- condanna parte appellante al pagamento delle spese di lite del grado in favore di controparte, liquidate in euro 2.906,00, oltre rimborso spese forfettarie in misura del 15%, oltre ulteriori accessori come per legge;
- dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art 13, co. 1 quater, del D.M. 115/2002, come modificato dalla L. 228/2012, a carico dell'appellante per il pagamento di un ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello già versato o comunque dovuto per la presente impugnazione.
Così deciso il 6.5.2025
IL CONSIGLIERE EST. IL PRESIDENTE
dott.ssa Natalia CECCARELLI dott. Eugenio FORGILLO
7
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
NONA SEZIONE CIVILE (ex QUARTA A)
riunita in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
dott. Eugenio FORGILLO Presidente
dott.ssa Natalia CECCARELLI Consigliere rel./est.
dott.ssa Maria DI LORENZO Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 3141/2022 R.G.A.C., riservata in decisione senza termini all'udienza collegiale dell'8.4.2025, svolta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., introdotto dall'art. 3, comma 10, lett. b), del decreto legislativo n. 149 del 10.10.2022, e vertente
TRA
( ), elettivamente domiciliato in Napoli alla Via G. Carducci Parte_1 C.F._1
n. 19 presso lo studio dell'avv. Chiara Carbonelli ), che lo rappresenta e C.F._2 difende – Email_1
APPELLANTE
E
1 Controparte_1
, in persona del p.t., rapp.to e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato
[...] CP_2 di Napoli (C.F.: - ads. vvocaturastato ), presso cui ope legis domicilia alla via P.IVA_1 Email_2
Diaz 11
APPELLATO
OGGETTO: Appello avverso la sentenza del Tribunale di Napoli n. 782/2022, pronunciata ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. in data 24 gennaio 2022
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 16.2.2018 impugnava, innanzi al Tribunale di Napoli, il Parte_1 provvedimento emesso il 25.10.2017 dal Controparte_3
presso il , col quale era stata respinta la sua domanda di accesso al
[...] Controparte_1 [...]
. Controparte_4
Esponeva di essersi costituito parte civile nel procedimento penale celebrato a carico di e Parte_2 per il reato di tentato omicidio in suo danno, concluso con sentenza di condanna n. Controparte_5
1991/2015, emessa dal GUP del Tribunale di Napoli in data 10.11.2015, con la quale l'imputato era stato, altresì, condannato al pagamento di una provvisionale in suo favore di euro 10.000,00.
La domanda di accesso al Fondo era stata respinta, e avverso tale provvedimento aveva proposto opposizione.
Radicatasi la lite, si costituiva, per il , l'Avvocatura Controparte_6
Distrettuale dello Stato di Napoli, deducendo l'infondatezza della domanda, avendo il provvedimento impugnato correttamente negato l'accesso al fondo, per essere emerso, in sede di istruttoria prefettizia propedeutica, che ed i suoi prossimi congiunti non risultavano essere del tutto estranei Parte_1 ad ambienti e rapporti delinquenziali, in violazione, pertanto, della Legge 122/2016, che individua i requisiti necessari per l'accesso al fondo.
La causa, istruita solo documentalmente, veniva, all'esito, decisa con la sentenza oggi appellata, con la quale il Tribunale rigettava l'opposizione, compensava le spese di lite e dichiarava inammissibile la richiesta di liquidazione dei compensi a carico dello Stato, sul presupposto della manifesta infondatezza della domanda proposta dallo , precedentemente ammesso al gratuito patrocinio. Pt_1
2 In sintesi, il primo giudice riteneva corretta la valutazione espressa in sede amministrativa, poiché, dopo ampia istruttoria, l'autorità prefettizia aveva accertato che la vittima ed i suoi prossimi congiunti non risultavano essere del tutto estranei ad ambienti e rapporti delinquenziali, e sussisteva, dunque, la causa di esclusione dal beneficio di accesso al Fondo di cui al combinato disposto degli artt. 4 comma 3 della legge n. 512/1999 e 1 comma 2 lettera b) della legge 302/1990.
In conclusione, il provvedimento emesso doveva ritenersi pienamente legittimo “in considerazione alle frequentazioni dello e alla condotta del di lui padre, circostanze queste non smentite dal ricorrente né nel corso Pt_1 della fase amministrativa, né nel corso del presente giudizio”.
Avverso la citata pronuncia ha proposto appello lo con ricorso del 13.7.2022, deducendone Pt_1
l'erroneità per violazione e falsa applicazione della L. 302/90, errata valutazione delle circostanze di fatto e violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 115/2002, e chiedendone la riforma nel senso dell'accoglimento delle conclusioni rassegnate in primo grado.
Ha dedotto l'illegittimità del provvedimento di diniego di accesso al fondo, emergendo dalla documentazione in atti la sua totale estraneità agli ambienti malavitosi.
Il si è costituito con comparsa del 6.12.2022 (15.12.2022, differita di ufficio al Controparte_1
7.12.2023), resistendo al gravame e concludendo per il rigetto.
Mutati la sezione e il relatore, la causa è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni all'udienza in epigrafe indicata;
quindi, sulle rinnovate conclusioni delle parti, è stata riservata in decisione senza la concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c., avendovi le parti rinunciato.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello – ammissibile in quanto rispettoso del contenuto motivazionale imposto dall'art. 342 c.p.c., da interpretarsi, secondo l'insegnamento dei Supremi Giudici, nel senso che “l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di “revisio prioris instantiae” del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata” (Cass. SS.UU.
27199/2017) – è, nel merito, infondato e deve essere rigettato.
3 Con i primi due motivi di appello, da esaminarsi congiuntamente in quanto logicamente e giuridicamente connessi, parte appellante deduce la violazione e falsa applicazione della L. 302/90 nonché l'erroneità nella valutazione del materiale istruttorio messo a disposizione del Tribunale.
Assume che egli è residente in una zona ad alta densità criminale (Ercolano).
Il fatto di essere stato occasionalmente controllato in compagnia di soggetti pregiudicati sarebbe diretta conseguenza del risiedere in quel particolare contesto sociale.
Inoltre, i "pregiudicati" in questione sarebbero tutti soggetti che hanno riportato condanne con la sospensione condizionale della pena, con la conseguenza che i loro precedenti penali potevano non essere noti a chi li frequentava o era stato controllato in loro compagnia, dal momento che essi non erano mai stati arrestati.
Né rileverebbe il fatto che suo padre, fosse sottoposto alla misura di sicurezza della Persona_1 libertà vigilata, non avendo costui mai fatto parte di alcun clan e non avendo mai riportato condanne né per il delitto di cui all'art. 416 bis c.p. né per uno dei reati di cui all'art. 407 comma 2 lett. a) c.p.p.
Errata sarebbe anche l'affermazione, contenuta in sentenza, secondo cui la valutazione prefettizia in ordine all'ambiente e ai rapporti di vita del richiedente sarebbe sottratta al sindacato giurisdizionale, essendo piuttosto vero il contrario, costituendo un vero e proprio diritto soggettivo il beneficio economico richiesto, e trovando, pertanto, applicazione, per analogia, la giurisprudenza formatasi con riguardo all'indennità prevista per le vittime del terrorismo e della criminalità organizzata.
Per_ Tutti i collaboratori di giustizia - di entrambe le fazioni contrapposte (clan e clan - che Per_3 avevano reso dichiarazioni etero ed autoaccusatorie in relazione alle vicende connesse al tentato omicidio di cui era stato vittima, avrebbero escluso che egli fosse vicino ai clan che si contrapponevano nella faida.
Le doglianze non sono fondate.
Vale la pena richiamare, in premessa, la giurisprudenza formatasi in tema di benefici a favore delle vittime della criminalità organizzata e dei loro familiari.
La Suprema Corte ha avuto modo di precisare che “il requisito dell'estraneità all'ambiente mafioso è necessario per "tutti i soggetti destinatari", dovendosi comprendere nell'espressione anche i familiari delle vittime e i loro superstiti, per effetto del richiamo congiunto compiuto dagli artt. 9 bis e 4 della l.
n. 302 del 1990 all'art. 1, commi 1 e 2, della medesima legge, al fine di impedire l'attribuzione di
4 strumenti di solidarietà previsti per le vittime di atti criminosi in favore dei loro autori o di persone ad essi contigue, e risultando in contrasto con l'art. 3 Cost. una richiesta del requisito per le vittime e non anche per i loro familiari o aventi causa (Cass. 31136/2019).
Il principio può essere esteso alla fattispecie in valutazione, di accesso al
[...]
, atteso il richiamo, contenuto nell'art. 4 co. 3 della L. Controparte_4
512/1999, all'art. 1 comma 2 lettera b) della legge 302/1990, a favore delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata.
I criteri dettati dalle norme citate valgono, infatti, in via generale, per tutte le provvidenze erogate dallo
Stato, essendo insiti nella stessa ratio legis, che è appunto quella di indennizzare le vittime, intendendosi per tali, necessariamente, i soggetti del tutto estranei agli ambienti malavitosi e non coloro che ne fanno parte, i quali, a ragionare diversamente, riceverebbero, del tutto irragionevolmente, aiuti di Stato per avere scelto la via del crimine piuttosto che quella della legalità (Cass. Sez. 3, Ordinanza n. 28627 del
2023).
L'estraneità agli ambienti di mafia del soggetto che chieda l'accesso al Fondo di rotazione ex lege 22 dicembre 1999, n. 512, allo stesso modo che quella richiesta per i soggetti che chiedano l'indennizzo previsto dalle Legge n. 302 del 1990, è da considerare alla stregua di un pre-requisito ab origine
«immanente» nell'intervento normativo e intrinseco nella stessa definizione degli aventi diritto come
«vittime» di reati maturati in ambienti di criminalità organizzata, pena la negazione stessa dello scopo perseguito dalla legge, con la conseguenza che esso deve necessariamente sussistere per il riconoscimento del beneficio, anche prima dell'entrata in vigore dell'art. 15, comma 1, lett. c), della l. n.
122 del 2016, che, nell'introdurre espressamente tale condizione, ha valore non innovativo, ma puramente chiarificatore di un connotato intrinseco alla fattispecie legale (cfr. Cass. 28627/2023 citata).
Nel caso di specie, il Tribunale ha correttamente richiamato le risultanze dell'indagine prefettizia circa le frequentazioni dello e la condizione di prevenzione del padre, fondatamente poste a base del Pt_1 provvedimento di dinego, rientrando nel potere discrezionale dell'Amministrazione la valutazione dell'ambiente e dei rapporti di vita del richiedente.
Proprio da tali allegazioni emerge la non idoneità della prova, che era onere del richiedente fornire, dell'estraneità agli ambienti malavitosi.
L'istruttoria prefettizia in atti fornisce, infatti, vari elementi ostativi all'accoglimento dell'istanza, sia con riferimento allo stato di prevenzione del padre e sia con riguardo ai soggetti in compagnia dei quali lo veniva più volte controllato. Pt_1
5 Né erra il Tribunale ove afferma che laddove l'amministrazione ha ben motivato … resta precluso ogni sindacato dell'autorità giudiziaria.
La giurisprudenza invocata in senso contrario dall'appellante (Cass. S.U. 21927/2008), che parla di un vero e proprio diritto soggettivo con riferimento all'erogazione della speciale indennità prevista dalla legge 20 ottobre 1990 n. 302, risolve, infatti, solo un problema di giurisdizione, relativo alla individuazione del giudice chiamato a conoscere delle controversie intorno alla sussistenza o meno del diritto all'accesso, senza analizzare i limiti del sindacato che il G.O. può effettuare sulla valutazione compiuta dall'Amministrazione prefettizia (Cass. 28627/2023 citata).
Col terzo motivo l'appellante censura la sentenza nella parte in cui il Tribunale ha dichiarato inammissibile la richiesta di liquidazione dei compensi a carico dello Stato sul presupposto che “l'attività professionale per la quale è stata chiesta la liquidazione dei compensi è stata prestata per la proposizione di una domanda manifestamente infondata”.
Assume che l'unico caso in cui il Giudice può non liquidare il compenso richiesto dal difensore è quando l'impugnazione viene dichiarata inammissibile, secondo quanto previsto dall'art. 106 comma 1 del d.P.R. 115/2002.
Il motivo è infondato.
La revoca del beneficio del patrocinio a spese dello Stato costituisce conseguenza automatica, prevista per legge (cfr. art. 74, comma 2, DPR 115/2002), della dichiarazione di manifesta infondatezza della domanda, trattandosi di misura evidentemente ispirata ad evitare che i costi derivanti dalla proposizione di domande evidentemente infondate, ovvero di iniziative giudiziarie attivate con malafede e colpa grave, ricadano sulla collettività (Cass. Civ. 7869/2020).
Il Tribunale, ritenendo manifestamente infondata la domanda, ha correttamente negato la liquidazione, sul presupposto che sussistessero le condizioni per la revoca (separatamente o comunque implicitamente disposta) del beneficio dell'ammissione al patrocinio a spese dello Stato.
Conclusivamente l'appello deve essere rigettato, e la sentenza di primo grado impugnata deve essere integralmente confermata.
Le spese del presente grado di giudizio seguono la soccombenza e si liquidano d'ufficio con riguardo ai parametri di cui al D.M. 55/2014, come aggiornati con decreto n. 147/2022, e, dunque, tenuto conto
6 del valore dichiarato della lite (euro 10.000,00), attestandosi nei minimi per la scarsa complessità delle questioni affrontate.
Sussistono, infine, i presupposti di cui all'art 13, co. 1 quater, del D.M. 115/2002, come modificato dalla L. 228/2012, a carico dell'appellante per il pagamento di un ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello già versato o comunque dovuto per la presente impugnazione.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Napoli, definitivamente pronunciando avverso la sentenza in epigrafe indicata, così provvede:
- rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma integralmente la sentenza impugnata;
- condanna parte appellante al pagamento delle spese di lite del grado in favore di controparte, liquidate in euro 2.906,00, oltre rimborso spese forfettarie in misura del 15%, oltre ulteriori accessori come per legge;
- dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art 13, co. 1 quater, del D.M. 115/2002, come modificato dalla L. 228/2012, a carico dell'appellante per il pagamento di un ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello già versato o comunque dovuto per la presente impugnazione.
Così deciso il 6.5.2025
IL CONSIGLIERE EST. IL PRESIDENTE
dott.ssa Natalia CECCARELLI dott. Eugenio FORGILLO
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