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Sentenza 12 giugno 2025
Sentenza 12 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Rimini, sentenza 12/06/2025, n. 351 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Rimini |
| Numero : | 351 |
| Data del deposito : | 12 giugno 2025 |
Testo completo
N.R.G. 451 / 2025 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RIMINI
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Elisa Dai Checchi Presidente Rel.
Dott.ssa Chiara Zito Giudice
Dott. Antonio Miele Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile di I Grado iscritto al n. r.g. 451 / 2025 V.G., congiuntamente promosso da:
nata a [...] i 23/12/1980 (C.F. ) con il Parte_1 C.F._1 patrocinio dell'Avv. CALDERISI ROBERTA (C.F. ) C.F._2
e
nato in [...] il [...] ( ) con il patrocinio Parte_2 CodiceFiscale_3 dell'Avv. CALDERISI ROBERTA ( ) CodiceFiscale_4
Con l'intervento del P.M. presso il Tribunale.
Il Tribunale Ordinario
- vista la domanda di scioglimento del matrimonio depositata il 11/03/2025 dai coniugi predetti;
- rilevato che dall'unione sono nati, entrambi a Vienna, rispettivamente in data 3.05.2009 e 29.04.2015, Per_ i figli e IA;
- viste le note di trattazione scritta depositate in data 3.06.2025 con cui i coniugi stessi hanno rinunciato a comparire all'udienza, hanno confermato le richieste di cui al ricorso e hanno dato atto che tra loro non
è intervenuta riconciliazione;
- dato atto che il pubblico ministero, intervenuto, ha concluso per l'accoglimento della domanda;
-ritenuta la completezza della documentazione allegata dalle parti;
pagina 1 di 3 - ritenuto che ricorra una delle ipotesi previste dall'art. 3, n. 2 lett. B) della Legge 1 dicembre 1970, n.
898 e succ. mod., essendosi la separazione protratta ininterrottamente per sei mesi dalla prima comparizione dei coniugi innanzi al presidente del Tribunale nella procedura di separazione consensuale;
- ritenuto che sia da escludere che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi possa essere ricostituita, in considerazione del tempo trascorso e della volontà espressa dalle parti di non volersi riconciliare;
-ritenuto che le condizioni concordate dalle parti e dalle stesse confermate nelle note scritte siano conformi alla legge, rispondano agli interessi dei figli minori e che pertanto non vi siano ragioni ostative al recepimento delle condizioni di seguito trascritte:
1. I signori e concordano di mantenere la responsabilità dell'affidamento condiviso dei Pt_1 Pt_2
Per_ figli minori e IA i quali saranno collocati presso l'abitazione materna in Rimini, Via Boiardo n.4. Per_
2. Il sig. terrà con sé i figli minori e IA liberamente, accordandosi con la madre. Vista la Pt_2 lontananza fra le residenze dei figli e del padre, quest'ultimo terrà con sé i figli dal venerdì alla domenica circa una volta al mese. Durante le vacanze estive i minori trascorreranno due settimane con il padre e durante quelle natalizie una settimana.
3. I signori e eserciteranno separatamente la responsabilità genitoriale sui figli in ordine Pt_1 Pt_2
alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione che saranno assunte da ciascun genitore nei periodi di permanenza presso di sé.
Per_
5. Il padre contribuirà al mantenimento ordinario dei figli minori e IA mediante versamento alla sig.ra della somma mensile di Euro 600,00 (seicento/00), da aggiornare annualmente in ragione Pt_1
alla variazione ISTAT, entro il giorno 5 di ogni mese, tramite bonifico bancario sul c/c.
6. I genitori suddivideranno le spese straordinarie per i minori al 50% applicandosi per la loro regolamentazione il protocollo del Tribunale di Bologna, concordando di far rientrare in tali spese anche l'eventuale costo per il servizio di babysitter, come esigenza nata prima della separazione e data la residenza estera del padre. L'assegno unico per i minori verrà percepito al 100% dalla sig.ra Pt_1
7. I genitori manifestano il consenso per il rilascio e/o il rinnovo del passaporto per sé stessi e per entrambi i minori, autorizzandone l'espatrio per motivi di studio o di vacanza.
8. I genitori dichiarano che non è necessario procedere all'ascolto dei figli essendo il presente accordo rispondente all'interesse degli stessi.
pagina 2 di 3 9. Le parti dichiarano di essere ciascuno in grado di provvedere autonomamente e adeguatamente a sé.
Ciascuna parte, quindi, nulla dovrà corrispondere all'altra a titolo di contributo al reciproco mantenimento.
11. I coniugi dichiarano che non sono stati presi e non sussistono provvedimenti emessi dall'autorità Per_ giudiziaria o da altra pubblica autorità relativi ai figli e IA.
12. I genitori concordano per dare esecuzione ai presenti accordi dalla data di deposito del ricorso.
Visto l'art. 473 bis. 51 cpc
P.Q.M.
a) pronuncia lo scioglimento del matrimonio contratto da e Parte_1 Parte_2
il 6.12.2008 a Vienna (Austria ) alle condizioni di cui sopra da intendersi qui integralmente trascritte;
b) ordina all'Ufficiale dello stato civile del Comune di Rimini (RN) di procedere alla annotazione della presente sentenza ( Atto n. 39 Parte II Serie C Anno 2009 );
c) dichiara interamente compensate tra le parti le spese del procedimento.
Così deciso in Rimini nella camera di consiglio del 12.06.2025.
Il Presidente Relatore
Dott.ssa Elisa Dai Checchi
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RIMINI
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Elisa Dai Checchi Presidente Rel.
Dott.ssa Chiara Zito Giudice
Dott. Antonio Miele Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile di I Grado iscritto al n. r.g. 451 / 2025 V.G., congiuntamente promosso da:
nata a [...] i 23/12/1980 (C.F. ) con il Parte_1 C.F._1 patrocinio dell'Avv. CALDERISI ROBERTA (C.F. ) C.F._2
e
nato in [...] il [...] ( ) con il patrocinio Parte_2 CodiceFiscale_3 dell'Avv. CALDERISI ROBERTA ( ) CodiceFiscale_4
Con l'intervento del P.M. presso il Tribunale.
Il Tribunale Ordinario
- vista la domanda di scioglimento del matrimonio depositata il 11/03/2025 dai coniugi predetti;
- rilevato che dall'unione sono nati, entrambi a Vienna, rispettivamente in data 3.05.2009 e 29.04.2015, Per_ i figli e IA;
- viste le note di trattazione scritta depositate in data 3.06.2025 con cui i coniugi stessi hanno rinunciato a comparire all'udienza, hanno confermato le richieste di cui al ricorso e hanno dato atto che tra loro non
è intervenuta riconciliazione;
- dato atto che il pubblico ministero, intervenuto, ha concluso per l'accoglimento della domanda;
-ritenuta la completezza della documentazione allegata dalle parti;
pagina 1 di 3 - ritenuto che ricorra una delle ipotesi previste dall'art. 3, n. 2 lett. B) della Legge 1 dicembre 1970, n.
898 e succ. mod., essendosi la separazione protratta ininterrottamente per sei mesi dalla prima comparizione dei coniugi innanzi al presidente del Tribunale nella procedura di separazione consensuale;
- ritenuto che sia da escludere che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi possa essere ricostituita, in considerazione del tempo trascorso e della volontà espressa dalle parti di non volersi riconciliare;
-ritenuto che le condizioni concordate dalle parti e dalle stesse confermate nelle note scritte siano conformi alla legge, rispondano agli interessi dei figli minori e che pertanto non vi siano ragioni ostative al recepimento delle condizioni di seguito trascritte:
1. I signori e concordano di mantenere la responsabilità dell'affidamento condiviso dei Pt_1 Pt_2
Per_ figli minori e IA i quali saranno collocati presso l'abitazione materna in Rimini, Via Boiardo n.4. Per_
2. Il sig. terrà con sé i figli minori e IA liberamente, accordandosi con la madre. Vista la Pt_2 lontananza fra le residenze dei figli e del padre, quest'ultimo terrà con sé i figli dal venerdì alla domenica circa una volta al mese. Durante le vacanze estive i minori trascorreranno due settimane con il padre e durante quelle natalizie una settimana.
3. I signori e eserciteranno separatamente la responsabilità genitoriale sui figli in ordine Pt_1 Pt_2
alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione che saranno assunte da ciascun genitore nei periodi di permanenza presso di sé.
Per_
5. Il padre contribuirà al mantenimento ordinario dei figli minori e IA mediante versamento alla sig.ra della somma mensile di Euro 600,00 (seicento/00), da aggiornare annualmente in ragione Pt_1
alla variazione ISTAT, entro il giorno 5 di ogni mese, tramite bonifico bancario sul c/c.
6. I genitori suddivideranno le spese straordinarie per i minori al 50% applicandosi per la loro regolamentazione il protocollo del Tribunale di Bologna, concordando di far rientrare in tali spese anche l'eventuale costo per il servizio di babysitter, come esigenza nata prima della separazione e data la residenza estera del padre. L'assegno unico per i minori verrà percepito al 100% dalla sig.ra Pt_1
7. I genitori manifestano il consenso per il rilascio e/o il rinnovo del passaporto per sé stessi e per entrambi i minori, autorizzandone l'espatrio per motivi di studio o di vacanza.
8. I genitori dichiarano che non è necessario procedere all'ascolto dei figli essendo il presente accordo rispondente all'interesse degli stessi.
pagina 2 di 3 9. Le parti dichiarano di essere ciascuno in grado di provvedere autonomamente e adeguatamente a sé.
Ciascuna parte, quindi, nulla dovrà corrispondere all'altra a titolo di contributo al reciproco mantenimento.
11. I coniugi dichiarano che non sono stati presi e non sussistono provvedimenti emessi dall'autorità Per_ giudiziaria o da altra pubblica autorità relativi ai figli e IA.
12. I genitori concordano per dare esecuzione ai presenti accordi dalla data di deposito del ricorso.
Visto l'art. 473 bis. 51 cpc
P.Q.M.
a) pronuncia lo scioglimento del matrimonio contratto da e Parte_1 Parte_2
il 6.12.2008 a Vienna (Austria ) alle condizioni di cui sopra da intendersi qui integralmente trascritte;
b) ordina all'Ufficiale dello stato civile del Comune di Rimini (RN) di procedere alla annotazione della presente sentenza ( Atto n. 39 Parte II Serie C Anno 2009 );
c) dichiara interamente compensate tra le parti le spese del procedimento.
Così deciso in Rimini nella camera di consiglio del 12.06.2025.
Il Presidente Relatore
Dott.ssa Elisa Dai Checchi
pagina 3 di 3