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Sentenza 15 febbraio 2025
Sentenza 15 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Agrigento, sentenza 15/02/2025, n. 178 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Agrigento |
| Numero : | 178 |
| Data del deposito : | 15 febbraio 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI AGRIGENTO
SEZIONE CIVILE composto dai magistrati dr. Marco Salvatori Presidente dr. Vincenza Bennici Giudice dr. Giovanna DI Ragusa Giudice dei quali il terzo relatore ed estensore, riunito in camera di consiglio ha pro- nunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 2845 dell'anno 2023 del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi vertente
TRA
nata ad [...], l'[...], rappresentata e difesa Parte_1
dall'avv. Cavaleri Carmelina, giusta procura allegata al ricorso introduttivo.
-attrice-
CONTRO
, nato a [...], l'[...], rap- Controparte_1
presentato e difeso dall'avv. Gerlandina Caramazza, giusta procura allegata all'atto di costituzione di nuovo difensore.
-convenuto-
E CON L'INTERVENTO del PUBBLICO MINISTERO
-interveniente necessario- OGGETTO: Divorzio - Cessazione effetti civili
CONCLUSIONI DELLE PARTI: cfr. note di trattazione scritta depositate in sostituzione dell'udienza ex art. 473 bis. 51 c.p.c. del 28/01/2025;
DEL P.M: cfr. visto del 28/11/2023.
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
Con ricorso, depositato il 17 novembre 2023, ha chiesto al Parte_1
Tribunale che dichiarasse la cessazione degli effetti civili del matrimonio, con- tratto ad Aragona il 3 giugno 1999 con , dalla cui Controparte_1
Per unione erano nati tre figlie , DI ed , minorenni. Per_1
A sostegno della domanda l'attrice ha rappresentato che dalla separazione, omologata da questo Tribunale con decreto n. 13136 del 6-13 ottobre 2022, divenuto esecutivo il 25 ottobre 2022, non era più ripresa la convivenza.
Ha chiesto, inoltre, l'affidamento condiviso dei figli con collocazione preva- lente presso il proprio domicilio, l'assegnazione dell'uso della casa coniugale, nonché la previsione dell'obbligo a carico del di corrisponderle a CP_1
titolo di mantenimento dei figli un assegno mensile pari ad euro 800,00, oltre al 50 % delle spese straordinarie o, in subordine, di euro 600,00 (200,00 euro per ciascuna), oltre al 100 % delle spese straordinarie.
Con comparsa, depositata l'11 febbraio 2024, si è costituito _2
, il quale ha aderito alla domanda principale, ma contestando le
[...]
modalità secondo cui la si occuperebbe della gestione dei figli, ha Pt_1
chiesto l'affidamento condiviso degli stessi, con collocazione stabile presso il proprio domicilio e, conseguentemente, l'assegnazione dell'uso della casa co- niugale, nonché la previsione dell'obbligo in capo alla di contribuire Pt_1
al mantenimento dei figli mediante il versamento di un assegno mensile di
- 2 - importo pari ad euro 450,00 (150,00 euro per ciascuno), oltre al 50 % delle spese straordinarie.
Esperito con esito negativo il tentativo obbligatorio di conciliazione all'udienza del 12 marzo 2024 e disposto un rinvio al fine di consentire alle parti di intraprendere un percorso di mediazione familiare, all'udienza del 28 gennaio 2025, sostituita dal deposito di note di trattazione scritta, la causa è stata posta in decisione sulla scorta dell'accordo raggiunto dalle parti, le quali hanno chiesto il mutamento del rito.
Così sinteticamente delineato l'oggetto del contendere, la domanda volta alla declaratoria di cessazione degli effetti civili del matrimonio è fondata e deve, pertanto, essere accolta.
Ed invero, dalla documentazione prodotta risulta che la separazione personale dei coniugi è stata dichiarata dal Tribunale di Agrigento con decreto n. 13136 del 6-13 ottobre 2022, divenuto esecutivo il 25 ottobre 2022, e che la compa- rizione dei coniugi innanzi al Presidente del Tribunale nella suddetta procedu- ra risale a una data anteriore.
Deve, pertanto, rilevarsi che ricorrono entrambe le condizioni di proponibilità dell'azione, previste dall'art. 3 N. 2 lett. b) della legge 1/12/1970 N. 898, e cioè la decorrenza del termine dilatorio semestrale dall'avvenuta comparizione davanti al Presidente del Tribunale e la pronuncia della separazione personale con provvedimento definitivo.
Il protrarsi ininterrotto della separazione e l'irreversibilità della frattura mate- riale e spirituale tra i coniugi può presumersi ai sensi dell'art. 5 della L. 74/87.
Certamente, quindi, ricorrono le condizioni di legge per la cessazione degli ef- fetti civili del matrimonio, essendo evidente che non esiste alcuna concreta
- 3 - possibilità di ripresa della vita coniugale.
Per il resto il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse dei figli, e ravvisato che le clausole relative ai medesimi non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, ritiene sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze, compendiate nell'accordo depositato telematicamente in data 20 gennaio 2025, così come integrate con note scritte del 27-28 gennaio 2025.
La domanda congiunta dei coniugi può, pertanto, esser recepita, in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti eco- nomici.
L'ascolto dei minori deve ritenersi non necessario, tenuto conto delle condi- zioni di cui all'accordo.
Con riferimento alle ulteriori statuizioni economiche, si osserva come le stes- se non siano contrarie a norme imperative o di ordine pubblico.
Il P.M., ritualmente sentito, non si è opposto.
Le spese di giudizio vanno necessariamente compensate tra le parti.
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza eccezione o difesa:
Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto ad Aragona, il 3 giugno 1999, da e , trascrit- Parte_1 Controparte_3
to nel registro degli atti del matrimonio del Comune di Aragona al n. 8, parte
II, serie A, dell'anno 1999; omologa le condizioni di divorzio di cui all'accordo depositato telematica- mente in data 20 gennaio 2025, così come integrate con note scritte del 27-28
- 4 - gennaio 2025, che qui si intendono integralmente richiamate;
prende atto delle ulteriori statuizioni economiche concordate;
compensa per intero tra le parti le spese di giudizio.
Dispone che la presente sentenza, in copia autentica, venga trasmessa al com- petente Ufficiale di Stato Civile per le annotazioni e per le ulteriori incomben- ze di cui all'art. 69 lett. d del D.P.R. 03.11.2000 n. 396.
Così deciso in Agrigento, nella camera di consiglio della sezione civile del Tri- bunale, l'11 febbraio 2025
Il Presidente
Il Giudice est. Marco Salvatori
G. DI Ragusa
- 5 -
IL TRIBUNALE DI AGRIGENTO
SEZIONE CIVILE composto dai magistrati dr. Marco Salvatori Presidente dr. Vincenza Bennici Giudice dr. Giovanna DI Ragusa Giudice dei quali il terzo relatore ed estensore, riunito in camera di consiglio ha pro- nunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 2845 dell'anno 2023 del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi vertente
TRA
nata ad [...], l'[...], rappresentata e difesa Parte_1
dall'avv. Cavaleri Carmelina, giusta procura allegata al ricorso introduttivo.
-attrice-
CONTRO
, nato a [...], l'[...], rap- Controparte_1
presentato e difeso dall'avv. Gerlandina Caramazza, giusta procura allegata all'atto di costituzione di nuovo difensore.
-convenuto-
E CON L'INTERVENTO del PUBBLICO MINISTERO
-interveniente necessario- OGGETTO: Divorzio - Cessazione effetti civili
CONCLUSIONI DELLE PARTI: cfr. note di trattazione scritta depositate in sostituzione dell'udienza ex art. 473 bis. 51 c.p.c. del 28/01/2025;
DEL P.M: cfr. visto del 28/11/2023.
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
Con ricorso, depositato il 17 novembre 2023, ha chiesto al Parte_1
Tribunale che dichiarasse la cessazione degli effetti civili del matrimonio, con- tratto ad Aragona il 3 giugno 1999 con , dalla cui Controparte_1
Per unione erano nati tre figlie , DI ed , minorenni. Per_1
A sostegno della domanda l'attrice ha rappresentato che dalla separazione, omologata da questo Tribunale con decreto n. 13136 del 6-13 ottobre 2022, divenuto esecutivo il 25 ottobre 2022, non era più ripresa la convivenza.
Ha chiesto, inoltre, l'affidamento condiviso dei figli con collocazione preva- lente presso il proprio domicilio, l'assegnazione dell'uso della casa coniugale, nonché la previsione dell'obbligo a carico del di corrisponderle a CP_1
titolo di mantenimento dei figli un assegno mensile pari ad euro 800,00, oltre al 50 % delle spese straordinarie o, in subordine, di euro 600,00 (200,00 euro per ciascuna), oltre al 100 % delle spese straordinarie.
Con comparsa, depositata l'11 febbraio 2024, si è costituito _2
, il quale ha aderito alla domanda principale, ma contestando le
[...]
modalità secondo cui la si occuperebbe della gestione dei figli, ha Pt_1
chiesto l'affidamento condiviso degli stessi, con collocazione stabile presso il proprio domicilio e, conseguentemente, l'assegnazione dell'uso della casa co- niugale, nonché la previsione dell'obbligo in capo alla di contribuire Pt_1
al mantenimento dei figli mediante il versamento di un assegno mensile di
- 2 - importo pari ad euro 450,00 (150,00 euro per ciascuno), oltre al 50 % delle spese straordinarie.
Esperito con esito negativo il tentativo obbligatorio di conciliazione all'udienza del 12 marzo 2024 e disposto un rinvio al fine di consentire alle parti di intraprendere un percorso di mediazione familiare, all'udienza del 28 gennaio 2025, sostituita dal deposito di note di trattazione scritta, la causa è stata posta in decisione sulla scorta dell'accordo raggiunto dalle parti, le quali hanno chiesto il mutamento del rito.
Così sinteticamente delineato l'oggetto del contendere, la domanda volta alla declaratoria di cessazione degli effetti civili del matrimonio è fondata e deve, pertanto, essere accolta.
Ed invero, dalla documentazione prodotta risulta che la separazione personale dei coniugi è stata dichiarata dal Tribunale di Agrigento con decreto n. 13136 del 6-13 ottobre 2022, divenuto esecutivo il 25 ottobre 2022, e che la compa- rizione dei coniugi innanzi al Presidente del Tribunale nella suddetta procedu- ra risale a una data anteriore.
Deve, pertanto, rilevarsi che ricorrono entrambe le condizioni di proponibilità dell'azione, previste dall'art. 3 N. 2 lett. b) della legge 1/12/1970 N. 898, e cioè la decorrenza del termine dilatorio semestrale dall'avvenuta comparizione davanti al Presidente del Tribunale e la pronuncia della separazione personale con provvedimento definitivo.
Il protrarsi ininterrotto della separazione e l'irreversibilità della frattura mate- riale e spirituale tra i coniugi può presumersi ai sensi dell'art. 5 della L. 74/87.
Certamente, quindi, ricorrono le condizioni di legge per la cessazione degli ef- fetti civili del matrimonio, essendo evidente che non esiste alcuna concreta
- 3 - possibilità di ripresa della vita coniugale.
Per il resto il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse dei figli, e ravvisato che le clausole relative ai medesimi non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, ritiene sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze, compendiate nell'accordo depositato telematicamente in data 20 gennaio 2025, così come integrate con note scritte del 27-28 gennaio 2025.
La domanda congiunta dei coniugi può, pertanto, esser recepita, in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti eco- nomici.
L'ascolto dei minori deve ritenersi non necessario, tenuto conto delle condi- zioni di cui all'accordo.
Con riferimento alle ulteriori statuizioni economiche, si osserva come le stes- se non siano contrarie a norme imperative o di ordine pubblico.
Il P.M., ritualmente sentito, non si è opposto.
Le spese di giudizio vanno necessariamente compensate tra le parti.
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza eccezione o difesa:
Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto ad Aragona, il 3 giugno 1999, da e , trascrit- Parte_1 Controparte_3
to nel registro degli atti del matrimonio del Comune di Aragona al n. 8, parte
II, serie A, dell'anno 1999; omologa le condizioni di divorzio di cui all'accordo depositato telematica- mente in data 20 gennaio 2025, così come integrate con note scritte del 27-28
- 4 - gennaio 2025, che qui si intendono integralmente richiamate;
prende atto delle ulteriori statuizioni economiche concordate;
compensa per intero tra le parti le spese di giudizio.
Dispone che la presente sentenza, in copia autentica, venga trasmessa al com- petente Ufficiale di Stato Civile per le annotazioni e per le ulteriori incomben- ze di cui all'art. 69 lett. d del D.P.R. 03.11.2000 n. 396.
Così deciso in Agrigento, nella camera di consiglio della sezione civile del Tri- bunale, l'11 febbraio 2025
Il Presidente
Il Giudice est. Marco Salvatori
G. DI Ragusa
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