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Sentenza 7 marzo 2025
Sentenza 7 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 07/03/2025, n. 1806 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 1806 |
| Data del deposito : | 7 marzo 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI NAPOLI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice unico di Napoli, in funzione di giudice del lavoro, dott.ssa Alessandra
Santulli ha pronunciato all'esito del deposito di note scritte la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 4351 R.G. per l'anno 2024 vertente
TRA
, rappresentato e difeso, giusta procura in calce al ricorso, dagli Avv.ti Parte_1
Daniele Morano e Giovanni Battista Russo ed elettivamente domiciliato presso lo studio legale in San Giorgio a Cremano (NA) alla Via Manzoni n.189 n.13
- ricorrente
E
in Controparte_1
persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in Napoli alla via De Gasperi 55, presso l'avv. Roberto Maisto che lo rappresenta e difende giusta procura generale alle liti per notar del 22.03.2024 (rep. Persona_1
37875/7313).
- resistente
Oggetto: opposizione ad avviso di addebito
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 22 febbraio 2024, il ha convenuto innanzi il Giudice Pt_1
Unico del Lavoro, del Tribunale di Napoli, l' , proponendo opposizione avverso CP_1 avviso d'addebito n. 37120240000045379000, notificato il 13.01.2024, incorporante crediti per contributi dovuti, con correlate sanzioni civili, alla gestione aziende con dipendenti in riferimento ai periodi 1.2012 - 07.2013, scaturiti da note di rettifica delle denunce mensili contributive.
Il ricorrente ha eccepito la nullità e/o illegittimità dell'avviso di addebito per vizi del procedimento, il difetto di motivazione e la prescrizionale quinquennale del credito, chiedendo di disapplicare il provvedimento dell' per intervenuta prescrizione, CP_1
col favore delle spese.
1 CP_ L' si è costituito in giudizio eccependo: l'intervenuta interruzione del termine di prescrizione e l'infondatezza delle eccezioni di merito, concludendo per il rigetto dell'opposizione; in via gradata per il rigetto della domanda di accertamento negativo del credito e per la condanna al pagamento delle somme dovute per le poste azionate, con vittoria di spese.
Istruita la causa in via documentale, dopo il deposito di note scritte, viene decisa come da separata sentenza.
Venendo al tema dell'opposizione va subito affermato che la censura mossa dall'opponente circa il deficit motivazionale dell'avviso di addebito integra un vizio formale.
L'opposizione con la quale si contestino i vizi formali, va qualificata come opposizione agli atti esecutivi (art. 617 c.p.c.).
Tale rimedio in materia di cartelle esattoriali e/o avvisi di addebito relative a crediti previdenziali è disciplinato dall'art. 29 co. 2 D.L.vo 46/99 che rinvia per la relativa regolamentazione alle forme ordinarie (e non dall'art. 24 del medesimo decreto, che riguarda l'opposizione nel merito della pretesa azionata) e richiede che l'opposizione avvenga nei venti giorni successivi alla notifica dell'atto impugnato.
Nella specie, tenuto conto che l'AVA è stato notificato il 13.1.2024 mentre il ricorso
è stato depositato solo il 22 febbraio successivo, l'opposizione è inammissibile perché tardiva.
Nel merito, l'opposizione è ammissibile e tempestiva perché tra la notifica dell'avviso di addebito e il deposito del ricorso non è decorso il termine di 40 giorno.
L'opponente ha posto a fondamento della spiegata opposizione l'assunto che la pretesa fatta valere si sarebbe estinta per prescrizione.
La censura è infondata.
I crediti azionati concernono contributi previdenziali alla gestione aziende con dipendenti con relative sanzioni, in riferimento ai periodi 1.2012 -07.2013, scaturiti da note di rettifica delle denunce mensili contributive (cd modelli DM) di pertinenza dell' . CP_1
2 I contributi obbligatori dei lavoratori dipendenti si prescrivono, in via generale, in cinque anni dalla data in cui sarebbero dovuti essere versati in base alla Legge
335/1995, stesso termine viene richiesto per le somme aggiuntive (sanzioni civili irrogate in caso di omesso o ritardato versamento dei contributi previdenziali) che consistono in una somma predeterminata il cui relativo credito sorge automaticamente alla scadenza del termine legale per il pagamento del debito contributivo, in relazione al periodo di contribuzione. Secondo le Sezioni Unite della
Cassazione merita accoglimento la tesi della prescrizione quinquennale anche delle somme aggiuntive. Ciò in virtù, non della natura giuridica dell'obbligazione, bensì dell'automatismo funzionale che lega i contributi alle somme aggiuntive. Dunque, tra la sanzione civile e l'omissione contributiva, cui la sanzione civile inerisce, vi è un vincolo di dipendenza funzionale, contrassegnato dall'automatismo della sanzione civile rispetto all'omesso o ritardato pagamento.
Di conseguenza, le vicende che attengono all'omesso o ritardato pagamento dei contributi non possono non riguardare, proprio per il rilevato legame di automaticità funzionale, anche le somme aggiuntive.
Nel caso de quo, in riferimento ai contributi contestati si evidenzia che il ricorrente eccepisce la prescrizione per i contributi relativi ai periodi da 01/2012 al 07/2013.
CP_ Di contro, l' ha documentato che le denunce contributive (cd DM) relative ai periodi da 1.2012 a 3.2013 venivano trasmesse in data 3.05.2013; le denunce mensili
(DM) relative ai periodi da 4.2013 a 7.2013 venivano trasmesse telematicamente in data 11.09.2015; (cfr. prospetti allegati), inoltre, le note di rettifica delle suddette denunce mensili sono state notificate al ricorrente, con efficacia interruttiva della prescrizione, rispettivamente in data 3.04.2018 (periodi 1.12-3.2013) ed in data
17.07.2018 (periodi 4.2013-7.013). Pertanto, alla data della notifica dell'avviso di addebito il credito non risulta prescritto.
CP_ Ancora, l' ha dedotto l'intervenuta sospensione dei termini di prescrizione in due periodi correnti dal 23.02.2020 al 30.06.2020, quanto al primo, e dal 31.12.2020 al
30.06.2021, quanto al secondo, rispettivamente previsti, in ragione della pandemia
COVID ed in riferimento ai contributi previdenziali, dall'articolo 37, comma 2, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 ( convertito, con modificazioni, dalla legge 24
3 aprile 2020, n. 27), e dall'articolo 11, comma 9, del decreto-legge 31 dicembre 2020,
n. 183 (convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2021, n. 21).
Tanto premesso, appare evidente come per entrambi i periodi 1.2012 - 07.2013 non risulta decorso il termine di prescrizione, pertanto, il credito de quo è esigibile.
In riferimento all'eccezione di inammissibilità degli atti interruttivi depositati, avanzata con le note di trattazione scritta, in quanto prodotti in copia semplice e privi di qualsivoglia conformità all'originale, si evidenzia che come chiarito dalla
Cassazione, secondo l'orientamento più rigoroso, qui condiviso "La contestazione della conformità all'originale di un documento prodotto in copia non può avvenire con clausole di stile e generiche o onnicomprensive, ma va operata – a pena di inefficacia – in modo chiaro e circostanziato, attraverso l'indicazione specifica sia del documento che si intende contestare, sia degli aspetti per i quali si assume differisca dall'originale. (In applicazione del principio, la S.C. ha ritenuto inefficace il disconoscimento della conformità all'originale della copia fotostatica della notificazione in forma esecutiva della sentenza impugnata operato attraverso la mera contestazione della "conformità della fotocopia prodotta all'originale")."
(Cass. n. 27633/2018; conformi Cass. n. 29993/2017 e sent. Cass. 16557/2019, quest'ultima proprio in materia di disconoscimento di cartelle di pagamento, ove si legge: "Il disconoscimento deve quindi ad es. contenere l'indicazione delle parti in cui la copia sia materialmente contraffatta rispetto all'originale; oppure le parti mancanti e il loro contenuto;
oppure, in alternativa, le parti aggiunte;
a seconda dei casi, poi, la parte che disconosce deve anche offrire elementi, almeno indiziari, sul diverso contenuto che il documento presenta nella versione originale").
L'efficacia delle riproduzioni discende direttamente dal disposto dell'art. 2712 cod civ.: “Le riproduzioni fotografiche, informatiche o cinematografiche, le registrazioni fonografiche e, in genere, ogni altra rappresentazione meccanica di fatti e di cose formano piena prova dei fatti e delle cose rappresentate, se colui contro il qua le sono prodotte non ne disconosce la conformità ai fatti o alle cose medesime”.
L'obbligo di produzione dell'originale scatta solo quando la contestazione di conformità, non è generica, essendo preciso onere della parte specificare sotto quale profilo si assuma la non corrispondenza della copia prodotta all'originale, al fine di
4 verificare, anche solo in astratto, la serietà e ragionevolezza della censura (cfr. Cass.
n. 15790/2016; anche Cass. n. 28096/2009).
Nel caso in questione la parte ricorrente non ha assolto a tale onere di specificità, limitandosi ad eccepire in ricorso che: “Gli atti interruttivi ex adverso allegati sono da considerarsi inammissibili poiché prodotti in copia semplice e privi di qualsivoglia conformità all'originale”, si è limitato ad un disconoscimento meramente generico, senza dedurre alcuna circostanza specifica a supporto dello stesso.
L'opposizione non merita accoglimento.
Spese secondo soccombenza liquidate ai minimi con esclusione della fase decisoria che è mancata.
PQM
Il Tribunale in funzione di giudice del lavoro, rigettata ogni ulteriore istanza, deduzione od eccezione così provvede:
1) rigetta l'opposizione e dichiara dovute le somme per crediti recati dall'avviso di addebito n. 37120240000045379000;
2) condanna l'opponente alla rifusione delle spese processuali che liquida in complessivi € 852,00 oltre rimborso spese processuali iva e cpa come per legge.
Si comunichi.
Napoli lì 7 marzo 2025
Il Giudice
dott.ssa Alessandra Santulli
5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice unico di Napoli, in funzione di giudice del lavoro, dott.ssa Alessandra
Santulli ha pronunciato all'esito del deposito di note scritte la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 4351 R.G. per l'anno 2024 vertente
TRA
, rappresentato e difeso, giusta procura in calce al ricorso, dagli Avv.ti Parte_1
Daniele Morano e Giovanni Battista Russo ed elettivamente domiciliato presso lo studio legale in San Giorgio a Cremano (NA) alla Via Manzoni n.189 n.13
- ricorrente
E
in Controparte_1
persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in Napoli alla via De Gasperi 55, presso l'avv. Roberto Maisto che lo rappresenta e difende giusta procura generale alle liti per notar del 22.03.2024 (rep. Persona_1
37875/7313).
- resistente
Oggetto: opposizione ad avviso di addebito
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 22 febbraio 2024, il ha convenuto innanzi il Giudice Pt_1
Unico del Lavoro, del Tribunale di Napoli, l' , proponendo opposizione avverso CP_1 avviso d'addebito n. 37120240000045379000, notificato il 13.01.2024, incorporante crediti per contributi dovuti, con correlate sanzioni civili, alla gestione aziende con dipendenti in riferimento ai periodi 1.2012 - 07.2013, scaturiti da note di rettifica delle denunce mensili contributive.
Il ricorrente ha eccepito la nullità e/o illegittimità dell'avviso di addebito per vizi del procedimento, il difetto di motivazione e la prescrizionale quinquennale del credito, chiedendo di disapplicare il provvedimento dell' per intervenuta prescrizione, CP_1
col favore delle spese.
1 CP_ L' si è costituito in giudizio eccependo: l'intervenuta interruzione del termine di prescrizione e l'infondatezza delle eccezioni di merito, concludendo per il rigetto dell'opposizione; in via gradata per il rigetto della domanda di accertamento negativo del credito e per la condanna al pagamento delle somme dovute per le poste azionate, con vittoria di spese.
Istruita la causa in via documentale, dopo il deposito di note scritte, viene decisa come da separata sentenza.
Venendo al tema dell'opposizione va subito affermato che la censura mossa dall'opponente circa il deficit motivazionale dell'avviso di addebito integra un vizio formale.
L'opposizione con la quale si contestino i vizi formali, va qualificata come opposizione agli atti esecutivi (art. 617 c.p.c.).
Tale rimedio in materia di cartelle esattoriali e/o avvisi di addebito relative a crediti previdenziali è disciplinato dall'art. 29 co. 2 D.L.vo 46/99 che rinvia per la relativa regolamentazione alle forme ordinarie (e non dall'art. 24 del medesimo decreto, che riguarda l'opposizione nel merito della pretesa azionata) e richiede che l'opposizione avvenga nei venti giorni successivi alla notifica dell'atto impugnato.
Nella specie, tenuto conto che l'AVA è stato notificato il 13.1.2024 mentre il ricorso
è stato depositato solo il 22 febbraio successivo, l'opposizione è inammissibile perché tardiva.
Nel merito, l'opposizione è ammissibile e tempestiva perché tra la notifica dell'avviso di addebito e il deposito del ricorso non è decorso il termine di 40 giorno.
L'opponente ha posto a fondamento della spiegata opposizione l'assunto che la pretesa fatta valere si sarebbe estinta per prescrizione.
La censura è infondata.
I crediti azionati concernono contributi previdenziali alla gestione aziende con dipendenti con relative sanzioni, in riferimento ai periodi 1.2012 -07.2013, scaturiti da note di rettifica delle denunce mensili contributive (cd modelli DM) di pertinenza dell' . CP_1
2 I contributi obbligatori dei lavoratori dipendenti si prescrivono, in via generale, in cinque anni dalla data in cui sarebbero dovuti essere versati in base alla Legge
335/1995, stesso termine viene richiesto per le somme aggiuntive (sanzioni civili irrogate in caso di omesso o ritardato versamento dei contributi previdenziali) che consistono in una somma predeterminata il cui relativo credito sorge automaticamente alla scadenza del termine legale per il pagamento del debito contributivo, in relazione al periodo di contribuzione. Secondo le Sezioni Unite della
Cassazione merita accoglimento la tesi della prescrizione quinquennale anche delle somme aggiuntive. Ciò in virtù, non della natura giuridica dell'obbligazione, bensì dell'automatismo funzionale che lega i contributi alle somme aggiuntive. Dunque, tra la sanzione civile e l'omissione contributiva, cui la sanzione civile inerisce, vi è un vincolo di dipendenza funzionale, contrassegnato dall'automatismo della sanzione civile rispetto all'omesso o ritardato pagamento.
Di conseguenza, le vicende che attengono all'omesso o ritardato pagamento dei contributi non possono non riguardare, proprio per il rilevato legame di automaticità funzionale, anche le somme aggiuntive.
Nel caso de quo, in riferimento ai contributi contestati si evidenzia che il ricorrente eccepisce la prescrizione per i contributi relativi ai periodi da 01/2012 al 07/2013.
CP_ Di contro, l' ha documentato che le denunce contributive (cd DM) relative ai periodi da 1.2012 a 3.2013 venivano trasmesse in data 3.05.2013; le denunce mensili
(DM) relative ai periodi da 4.2013 a 7.2013 venivano trasmesse telematicamente in data 11.09.2015; (cfr. prospetti allegati), inoltre, le note di rettifica delle suddette denunce mensili sono state notificate al ricorrente, con efficacia interruttiva della prescrizione, rispettivamente in data 3.04.2018 (periodi 1.12-3.2013) ed in data
17.07.2018 (periodi 4.2013-7.013). Pertanto, alla data della notifica dell'avviso di addebito il credito non risulta prescritto.
CP_ Ancora, l' ha dedotto l'intervenuta sospensione dei termini di prescrizione in due periodi correnti dal 23.02.2020 al 30.06.2020, quanto al primo, e dal 31.12.2020 al
30.06.2021, quanto al secondo, rispettivamente previsti, in ragione della pandemia
COVID ed in riferimento ai contributi previdenziali, dall'articolo 37, comma 2, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 ( convertito, con modificazioni, dalla legge 24
3 aprile 2020, n. 27), e dall'articolo 11, comma 9, del decreto-legge 31 dicembre 2020,
n. 183 (convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2021, n. 21).
Tanto premesso, appare evidente come per entrambi i periodi 1.2012 - 07.2013 non risulta decorso il termine di prescrizione, pertanto, il credito de quo è esigibile.
In riferimento all'eccezione di inammissibilità degli atti interruttivi depositati, avanzata con le note di trattazione scritta, in quanto prodotti in copia semplice e privi di qualsivoglia conformità all'originale, si evidenzia che come chiarito dalla
Cassazione, secondo l'orientamento più rigoroso, qui condiviso "La contestazione della conformità all'originale di un documento prodotto in copia non può avvenire con clausole di stile e generiche o onnicomprensive, ma va operata – a pena di inefficacia – in modo chiaro e circostanziato, attraverso l'indicazione specifica sia del documento che si intende contestare, sia degli aspetti per i quali si assume differisca dall'originale. (In applicazione del principio, la S.C. ha ritenuto inefficace il disconoscimento della conformità all'originale della copia fotostatica della notificazione in forma esecutiva della sentenza impugnata operato attraverso la mera contestazione della "conformità della fotocopia prodotta all'originale")."
(Cass. n. 27633/2018; conformi Cass. n. 29993/2017 e sent. Cass. 16557/2019, quest'ultima proprio in materia di disconoscimento di cartelle di pagamento, ove si legge: "Il disconoscimento deve quindi ad es. contenere l'indicazione delle parti in cui la copia sia materialmente contraffatta rispetto all'originale; oppure le parti mancanti e il loro contenuto;
oppure, in alternativa, le parti aggiunte;
a seconda dei casi, poi, la parte che disconosce deve anche offrire elementi, almeno indiziari, sul diverso contenuto che il documento presenta nella versione originale").
L'efficacia delle riproduzioni discende direttamente dal disposto dell'art. 2712 cod civ.: “Le riproduzioni fotografiche, informatiche o cinematografiche, le registrazioni fonografiche e, in genere, ogni altra rappresentazione meccanica di fatti e di cose formano piena prova dei fatti e delle cose rappresentate, se colui contro il qua le sono prodotte non ne disconosce la conformità ai fatti o alle cose medesime”.
L'obbligo di produzione dell'originale scatta solo quando la contestazione di conformità, non è generica, essendo preciso onere della parte specificare sotto quale profilo si assuma la non corrispondenza della copia prodotta all'originale, al fine di
4 verificare, anche solo in astratto, la serietà e ragionevolezza della censura (cfr. Cass.
n. 15790/2016; anche Cass. n. 28096/2009).
Nel caso in questione la parte ricorrente non ha assolto a tale onere di specificità, limitandosi ad eccepire in ricorso che: “Gli atti interruttivi ex adverso allegati sono da considerarsi inammissibili poiché prodotti in copia semplice e privi di qualsivoglia conformità all'originale”, si è limitato ad un disconoscimento meramente generico, senza dedurre alcuna circostanza specifica a supporto dello stesso.
L'opposizione non merita accoglimento.
Spese secondo soccombenza liquidate ai minimi con esclusione della fase decisoria che è mancata.
PQM
Il Tribunale in funzione di giudice del lavoro, rigettata ogni ulteriore istanza, deduzione od eccezione così provvede:
1) rigetta l'opposizione e dichiara dovute le somme per crediti recati dall'avviso di addebito n. 37120240000045379000;
2) condanna l'opponente alla rifusione delle spese processuali che liquida in complessivi € 852,00 oltre rimborso spese processuali iva e cpa come per legge.
Si comunichi.
Napoli lì 7 marzo 2025
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