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Sentenza 8 dicembre 2025
Sentenza 8 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Venezia, sentenza 08/12/2025, n. 1141 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Venezia |
| Numero : | 1141 |
| Data del deposito : | 8 dicembre 2025 |
Testo completo
N. 1972/2025 R.G. V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Ordinario di Venezia, Sezione II Civile, composto dai signori Magistrati:
Dott.ssa Lisa Micochero Presidente est.
Dott.ssa Tania Vettore Giudice
Dott. Alessandro Cabianca Giudice ha pronunziato la seguente
SENTENZA nel procedimento promosso da
e , rappresentati e difesi dall'avv. MARCHI Parte_1 Parte_2
GIULIANO, presso lo stesso elettivamente domiciliati, per mandato in calce al ricorso introduttivo,
Ricorrenti con l'intervento in giudizio del Pubblico Ministero. in punto: Scioglimento del matrimonio.
Conclusioni.
Per i ricorrenti congiuntamente
“1. Affidare la IA minore ad entrambi i genitori, secondo l'istituto Persona_1 dell'affido condiviso, con collocamento prevalente e residenza presso la madre Pt_1
, sita in Cavallino-Treporti, via Concordia 17;
[...]
2. Il signor terrà con sé la IA: Parte_2
- 2 week-end al mese, con prelievo della bambina dalla casa della madre il venerdì sera alle
19,00 con riaccompagno presso l'abitazione della stessa la domenica alle ore 19,00.
- una volta alla settimana, indicativamente il lunedì, o altro giorno in concomitanza con il riposo settimanale, dal termine della scuola e fino alle 21,00, quando riaccompagnerà la minore presso la casa materna.
4a. Ciascun genitore trascorrerà con la IA alcuni periodi continuativi durante le vacanze scolastiche: una settimana durante le vacanze di Natale (alternando tra i genitori di anno in anno dal 23 dicembre al 29 dicembre e dal 30 dicembre al 6 gennaio); metà delle vacanze di
Pasqua (tre giorni ciascuno, con inclusione ad anni alterni di Pasqua o Pasquetta), due settimane durante l'estate, anche non consecutive, da individuarsi entro il 30 maggio di ogni anno (nel caso di sovrapposizione di periodi, prevarrà la scelta della madre negli anni dispari, del padre negli anni pari);
4b. Eccettuati i periodi continuativi predetti, la modalità di permanenza di Persona_1 presso i genitori nei periodi di residue vacanze scolastiche avverrà come al punto 4a).
5. Il sig. corrisponderà alla signora , quale contributo al Parte_2 Parte_1 mantenimento della IA , la somma mensile di € 250,00 o quella somma che Persona_1
l'Ill.mo Tribunale riterrà di giustizia, entro il venti di ogni mese, da versarsi mediante bonifico bancario sul conto corrente indicato dalla signora , somma soggetta Parte_1
a rivalutazione in base all'indice ISTAT per l'aumento dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, a partire dall'anno e mese successivo al deposito del ricorso per separazione giudiziale;
6. le spese straordinarie saranno sostenute da entrambi i genitori al 50%, secondo il seguente criterio, in ogni caso a fronte dell'esibizione della debita documentazione:
a) ES PER LA SALUTE
- spese mediche da documentare, che non richiedono il preventivo accordo:
Spese medico-specialistiche-terapeutiche non coperte dal servizio sanitario nazionale, visite specialistiche prescritte dal medico curante;
spese per cure odontoiatriche, spese oculistiche per visite di controllo, occhiali da vista/lenti a contatto, tickets sanitari;
farmaci prescritti dal medico curante.
- spese mediche che richiedono il preventivo accordo e previa esibizione della debita documentazione:
Spese per apparecchi ortodontici;
cure termali e fisioterapiche, chirurgia ai fini meramente estetici.
b) ES PER L'ISTRUZIONE
- spese scolastiche che non richiedono il preventivo accordo: retta dell'asilo, tasse, imposte e costi di iscrizione alla scuola pubblica, spese scolastiche e universitarie imposte da istituti pubblici;
libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno;
particolari attrezzatture didattiche di norma escluse dall'ordinario equipaggiamento scolastico (computer e relativi accessori di aggiornamento), gite scolastiche che importino un costo fino ad € 150,00; trasporto pubblico e mensa, lezioni private di sostegno scolastico.
- spese scolastiche che richiedono il preventivo accordo: tasse scolastiche e universitarie richieste da istituti privati;
corsi di specializzazione;
corsi privati per l'apprendimento delle lingue straniere, soggiorni all'estero, gite scolastiche che importino una spesa superiore ad € 150,00; soggiorno presso una sede universitaria lontana dall'abituale residenza a parità di servizi con l'università presente nel territorio di residenza.
c) ES EXTRA SCOLASTICHE CHE NON RICHIEDONO IL PREVENTIVO
ACCORDO
Tempo prolungato, pre-scuola e dopo scuola;
centri estivi, grest, scout.
d) RE ES
- Spese che non richiedono il preventivo accordo:
Un'attività sportiva con pertinente attrezzatura e spese accessorie, quali oneri di trasferta, ritiri estivi, partecipazione a tornei di categoria se di importo non superiore ad € 300,00 anche su base annua;
ricarica telefonica.
- Spese che richiedono il preventivo accordo dei genitori, previa esibizione della debita documentazione:
Costi per il conseguimento della patente di guida;
viaggi di istruzione, vacanze estive e/o invernali e telefono cellulare.
Spese di custodia per figli minorenni (babysitter).
Il genitore che anticipa le spese invierà, con cadenza mensile, il relativo conto con i relativi giustificativi, all'altro genitore, che procederà al rimborso del 50% entro 15 giorni dalla richiesta.
Per le spese che richiedono il preventivo accordo, il genitore dovrà inoltrare la richiesta e l'eventuale documentazione con indicazione di massima della spesa da sostenere e invito a che l'altro motivi il proprio eventuale dissenso, entro 15 giorni, In caso di mancata risposta scritta entro tale termine, la stessa equivarrà ad approvazione.
6. Disporre che l'assegno unico, sia corrisposto alla signora . Parte_1
7. Autorizzare i coniugi al rilascio e/o rinnovo dei documenti validi per l'espatrio.”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 30.04.2025 i ricorrenti esponevano di aver, in data
20.05.2015, contratto matrimonio con rito civile a Cavallino-Treporti, regolarmente iscritto nel Registro degli atti di matrimonio al n. 4, Parte I, anno 2015, del medesimo Comune;
che da tale unione nasceva il 10.07.2015 la IA minore;
che, in seguito, era tra Persona_1 loro intervenuta separazione personale protrattasi ininterrottamente a far tempo dall'avvenuta comparizione avanti al Presidente del Tribunale nella procedura di separazione omologata con decreto n. cron. 10982/2019 del 25.07.2019 del Tribunale di
Venezia.
Tanto premesso, i ricorrenti proponevano congiuntamente - sulla base dei presupposti di legge - domanda diretta alla dichiarazione scioglimento del matrimonio, indicando le condizioni inerenti alla pronuncia. Contestualmente chiedevano che l'udienza di comparizione delle parti, in seguito fissata con decreto del 13.05.2025 per il 23.09.2025, fosse sostituita con il deposito di note scritte ai sensi dell'art. 473 bis.51 c.p.c. Accolta la richiesta, lette le note depositate dalle parti in data 17.09.2025 in cui le stesse insistevano per l'accoglimento della domanda alle condizioni di cui all'atto introduttivo, il Giudice con decreto del 23.09.2025 tratteneva la causa in decisione riservandosi di riferire al collegio.
Il Pubblico Ministero interveniva regolarmente nel processo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda, congiuntamente proposta dai ricorrenti, va accolta.
Sussistono infatti nel caso di specie tutti i presupposti di cui agli artt. 1 e 3 n. 2, lett. b), l. 1° dicembre 1970, n. 898 e successive modificazioni, essendo anche incontestato che la separazione perdura ininterrottamente da oltre sei mesi dall'omologa delle condizioni di separazione nel relativo procedimento consensuale omologato con decreto n. cron.
10982/2019 del Tribunale di Venezia.
Ciò comprova, all'evidenza, il definitivo dissolvimento della comunione spirituale e materiale tra i coniugi e l'impossibilità di ricostituire la loro unione.
Le condizioni concordate dai coniugi sono prive di profili d'illegittimità e coerenti con la situazione personale ed economica rappresentata. Quelle relative alla IA minore, la cui audizione è stata omessa in quanto sarebbe stata manifestamente superflua alla luce del raggiunto accordo, sono conformi all'interesse morale e materiale della stessa.
Sussistono pertanto i presupposti di legge per la pronuncia del divorzio in conformità alle conclusioni rassegnate congiuntamente dalle parti.
Nulla per le spese.
P.Q.M.
- Dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto in data 20.05.2015 con rito civile da e , iscritto nel registro atti di matrimonio (alla Parte_1 Controparte_1 parte I, n. 4, dell'anno 2015) del Comune di Cavallino-Treporti.
-Ordina all'ufficiale dello Stato civile del predetto Comune di annotare la presente pronuncia a margine del predetto atto.
- Ratifica le conclusioni tutte esposte dai ricorrenti nella loro domanda come in epigrafe riportate.
- Nulla per le spese.
Così deciso in Venezia il 6.12.2025
Il Presidente est.
Dott.ssa Lisa Micochero
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Ordinario di Venezia, Sezione II Civile, composto dai signori Magistrati:
Dott.ssa Lisa Micochero Presidente est.
Dott.ssa Tania Vettore Giudice
Dott. Alessandro Cabianca Giudice ha pronunziato la seguente
SENTENZA nel procedimento promosso da
e , rappresentati e difesi dall'avv. MARCHI Parte_1 Parte_2
GIULIANO, presso lo stesso elettivamente domiciliati, per mandato in calce al ricorso introduttivo,
Ricorrenti con l'intervento in giudizio del Pubblico Ministero. in punto: Scioglimento del matrimonio.
Conclusioni.
Per i ricorrenti congiuntamente
“1. Affidare la IA minore ad entrambi i genitori, secondo l'istituto Persona_1 dell'affido condiviso, con collocamento prevalente e residenza presso la madre Pt_1
, sita in Cavallino-Treporti, via Concordia 17;
[...]
2. Il signor terrà con sé la IA: Parte_2
- 2 week-end al mese, con prelievo della bambina dalla casa della madre il venerdì sera alle
19,00 con riaccompagno presso l'abitazione della stessa la domenica alle ore 19,00.
- una volta alla settimana, indicativamente il lunedì, o altro giorno in concomitanza con il riposo settimanale, dal termine della scuola e fino alle 21,00, quando riaccompagnerà la minore presso la casa materna.
4a. Ciascun genitore trascorrerà con la IA alcuni periodi continuativi durante le vacanze scolastiche: una settimana durante le vacanze di Natale (alternando tra i genitori di anno in anno dal 23 dicembre al 29 dicembre e dal 30 dicembre al 6 gennaio); metà delle vacanze di
Pasqua (tre giorni ciascuno, con inclusione ad anni alterni di Pasqua o Pasquetta), due settimane durante l'estate, anche non consecutive, da individuarsi entro il 30 maggio di ogni anno (nel caso di sovrapposizione di periodi, prevarrà la scelta della madre negli anni dispari, del padre negli anni pari);
4b. Eccettuati i periodi continuativi predetti, la modalità di permanenza di Persona_1 presso i genitori nei periodi di residue vacanze scolastiche avverrà come al punto 4a).
5. Il sig. corrisponderà alla signora , quale contributo al Parte_2 Parte_1 mantenimento della IA , la somma mensile di € 250,00 o quella somma che Persona_1
l'Ill.mo Tribunale riterrà di giustizia, entro il venti di ogni mese, da versarsi mediante bonifico bancario sul conto corrente indicato dalla signora , somma soggetta Parte_1
a rivalutazione in base all'indice ISTAT per l'aumento dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, a partire dall'anno e mese successivo al deposito del ricorso per separazione giudiziale;
6. le spese straordinarie saranno sostenute da entrambi i genitori al 50%, secondo il seguente criterio, in ogni caso a fronte dell'esibizione della debita documentazione:
a) ES PER LA SALUTE
- spese mediche da documentare, che non richiedono il preventivo accordo:
Spese medico-specialistiche-terapeutiche non coperte dal servizio sanitario nazionale, visite specialistiche prescritte dal medico curante;
spese per cure odontoiatriche, spese oculistiche per visite di controllo, occhiali da vista/lenti a contatto, tickets sanitari;
farmaci prescritti dal medico curante.
- spese mediche che richiedono il preventivo accordo e previa esibizione della debita documentazione:
Spese per apparecchi ortodontici;
cure termali e fisioterapiche, chirurgia ai fini meramente estetici.
b) ES PER L'ISTRUZIONE
- spese scolastiche che non richiedono il preventivo accordo: retta dell'asilo, tasse, imposte e costi di iscrizione alla scuola pubblica, spese scolastiche e universitarie imposte da istituti pubblici;
libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno;
particolari attrezzatture didattiche di norma escluse dall'ordinario equipaggiamento scolastico (computer e relativi accessori di aggiornamento), gite scolastiche che importino un costo fino ad € 150,00; trasporto pubblico e mensa, lezioni private di sostegno scolastico.
- spese scolastiche che richiedono il preventivo accordo: tasse scolastiche e universitarie richieste da istituti privati;
corsi di specializzazione;
corsi privati per l'apprendimento delle lingue straniere, soggiorni all'estero, gite scolastiche che importino una spesa superiore ad € 150,00; soggiorno presso una sede universitaria lontana dall'abituale residenza a parità di servizi con l'università presente nel territorio di residenza.
c) ES EXTRA SCOLASTICHE CHE NON RICHIEDONO IL PREVENTIVO
ACCORDO
Tempo prolungato, pre-scuola e dopo scuola;
centri estivi, grest, scout.
d) RE ES
- Spese che non richiedono il preventivo accordo:
Un'attività sportiva con pertinente attrezzatura e spese accessorie, quali oneri di trasferta, ritiri estivi, partecipazione a tornei di categoria se di importo non superiore ad € 300,00 anche su base annua;
ricarica telefonica.
- Spese che richiedono il preventivo accordo dei genitori, previa esibizione della debita documentazione:
Costi per il conseguimento della patente di guida;
viaggi di istruzione, vacanze estive e/o invernali e telefono cellulare.
Spese di custodia per figli minorenni (babysitter).
Il genitore che anticipa le spese invierà, con cadenza mensile, il relativo conto con i relativi giustificativi, all'altro genitore, che procederà al rimborso del 50% entro 15 giorni dalla richiesta.
Per le spese che richiedono il preventivo accordo, il genitore dovrà inoltrare la richiesta e l'eventuale documentazione con indicazione di massima della spesa da sostenere e invito a che l'altro motivi il proprio eventuale dissenso, entro 15 giorni, In caso di mancata risposta scritta entro tale termine, la stessa equivarrà ad approvazione.
6. Disporre che l'assegno unico, sia corrisposto alla signora . Parte_1
7. Autorizzare i coniugi al rilascio e/o rinnovo dei documenti validi per l'espatrio.”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 30.04.2025 i ricorrenti esponevano di aver, in data
20.05.2015, contratto matrimonio con rito civile a Cavallino-Treporti, regolarmente iscritto nel Registro degli atti di matrimonio al n. 4, Parte I, anno 2015, del medesimo Comune;
che da tale unione nasceva il 10.07.2015 la IA minore;
che, in seguito, era tra Persona_1 loro intervenuta separazione personale protrattasi ininterrottamente a far tempo dall'avvenuta comparizione avanti al Presidente del Tribunale nella procedura di separazione omologata con decreto n. cron. 10982/2019 del 25.07.2019 del Tribunale di
Venezia.
Tanto premesso, i ricorrenti proponevano congiuntamente - sulla base dei presupposti di legge - domanda diretta alla dichiarazione scioglimento del matrimonio, indicando le condizioni inerenti alla pronuncia. Contestualmente chiedevano che l'udienza di comparizione delle parti, in seguito fissata con decreto del 13.05.2025 per il 23.09.2025, fosse sostituita con il deposito di note scritte ai sensi dell'art. 473 bis.51 c.p.c. Accolta la richiesta, lette le note depositate dalle parti in data 17.09.2025 in cui le stesse insistevano per l'accoglimento della domanda alle condizioni di cui all'atto introduttivo, il Giudice con decreto del 23.09.2025 tratteneva la causa in decisione riservandosi di riferire al collegio.
Il Pubblico Ministero interveniva regolarmente nel processo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda, congiuntamente proposta dai ricorrenti, va accolta.
Sussistono infatti nel caso di specie tutti i presupposti di cui agli artt. 1 e 3 n. 2, lett. b), l. 1° dicembre 1970, n. 898 e successive modificazioni, essendo anche incontestato che la separazione perdura ininterrottamente da oltre sei mesi dall'omologa delle condizioni di separazione nel relativo procedimento consensuale omologato con decreto n. cron.
10982/2019 del Tribunale di Venezia.
Ciò comprova, all'evidenza, il definitivo dissolvimento della comunione spirituale e materiale tra i coniugi e l'impossibilità di ricostituire la loro unione.
Le condizioni concordate dai coniugi sono prive di profili d'illegittimità e coerenti con la situazione personale ed economica rappresentata. Quelle relative alla IA minore, la cui audizione è stata omessa in quanto sarebbe stata manifestamente superflua alla luce del raggiunto accordo, sono conformi all'interesse morale e materiale della stessa.
Sussistono pertanto i presupposti di legge per la pronuncia del divorzio in conformità alle conclusioni rassegnate congiuntamente dalle parti.
Nulla per le spese.
P.Q.M.
- Dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto in data 20.05.2015 con rito civile da e , iscritto nel registro atti di matrimonio (alla Parte_1 Controparte_1 parte I, n. 4, dell'anno 2015) del Comune di Cavallino-Treporti.
-Ordina all'ufficiale dello Stato civile del predetto Comune di annotare la presente pronuncia a margine del predetto atto.
- Ratifica le conclusioni tutte esposte dai ricorrenti nella loro domanda come in epigrafe riportate.
- Nulla per le spese.
Così deciso in Venezia il 6.12.2025
Il Presidente est.
Dott.ssa Lisa Micochero