Sentenza 20 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 20/05/2025, n. 3154 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 3154 |
| Data del deposito : | 20 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
SECONDA SEZIONE CIVILE
SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA
Composta dai Sigg.ri Magistrati
Dott. Gianna Maria Zannella Presidente
Dott. Camillo Romandini Consigliere
Dott. Maria Delle Donne Consigliere rel.
riunita in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 4028 del registro generale degli affari contenziosi dell'anno 2020, paSAta in decisione all'udienza cartolare del 20 maggio 2025 e vertente tra
TRA
, cod. fisc.: rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1 dall'Avv. Maria Maddalena Gaeta per procura in atti;
APPELLANTE
E Co
, (c.f. e (c.f. ) Controparte_2 P.IVA_1 Controparte_3 P.IVA_2 rappresentate e difese, per procura in atti, dall'Avv. Patrizia Salvati;
APPELLATE
FATTI RILEVANTI DELLA CAUSA
§ 1 — La vicenda che ha dato origine alla lite è la seguente.
conveniva in giudizio avanti all'intestato Tribunale l' e la Parte_1 Controparte_4 [...]
, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, chiedendone la Controparte_5 condanna al risarcimento dei danni ex art. 2043 c.c. per avere arbitrariamente modificato il testo della sua opera letteraria intitolata “Rose bianche per fanciulle in fiore”, con conseguente inibitoria della diffusione dell'opera come risultava manipolata dalla controparte e con condanna dell'associazione convenuta alla consegna dei documenti afferenti allo svolgimento della XXXIV edizione del concorso indetto dall'associazione convenuta “ ”. CP_4 Parte_2
“50&Più” edito nel mese di settembre 2016 dalla società convenuta, era stato pubblicato un testo manipolato della poesia sopra citata, non essendo stati rispettati i versi e le pause originariamente impostate dall'autrice dell'opera.
La rappresentava, inoltre, che i voti di preferenza espressi a suo favore nel corso della Parte_1 suddetta manifestazione letteraria, pari a n. 13.335, non erano stati conteggiati ai fini dell'assegnazione del premio finale, con conseguente pregiudizio a suo carico. L e la , in persona dei rispettivi legali rappresentanti Controparte_4 Controparte_5 pro tempore, costituitesi con comparsa del 10/10/2017, eccepivano preliminarmente la nullità dell'atto di citazione e, nel merito, concludevano per il rigetto delle domande attoree, con condanna della controparte al risarcimento del danno per lite temeraria.
Le convenute contestavano ogni addebito di violazione del diritto di autore mosso nei loro confronti dalla controparte, deducendo di aver pubblicato l'opera attorea nella sua interezza e, quanto alla partecipazione della al concorso letterario di cui in citazione, eccepivano che la controparte Parte_1 non possedeva i requisiti di cui all'art. 1 del regolamento e che, in ogni caso, trattandosi di concorso amatoriale, non fosse configurabile a suo favore alcun danno risarcibile.
§ 1.1 — Il tribunale, espletata l'istruttoria neceSAria, ha così deciso: “ RIGETTA le domande proposte da avverso l' e la;
Parte_1 Controparte_4 Controparte_5
RIGETTA la domanda risarcitoria ex art. 96 c.p.c. proposta dalla parte convenuta;
CONDANNA a rifondere alla controparte le spese di lite, che liquida in € 10.884,00 Parte_1 per compenso professionale, oltre al 15% per spese generali ed agli accessori di legge.
Visto l'art. 89, co, II, c.p.c.; RIGETTA le richieste di entrambe le parti di cancellazione ai sensi dell'art. 89 c.p.c..”
§ 1.2 — A fondamento della decisione, il primo giudice ha posto le seguenti considerazioni:
«[…relativamente alla causa petendi, invoca la tutela risarcitoria ex art. 2043 c.c., deducendo che, dopo Parte_1 aver inviato con lettera raccomandata il testo della propria poesia intitolata “Rose bianche per fanciulle in fiore” per la partecipazione alla XXXIV edizione del concorso indetto dall'Associazione “50&Più Prosa ”, aveva CP_4 Pt_2 constatato la pubblicazione sulla rivista mensile “50&Più”, edita nel mese di settembre 2016 dalla , Controparte_5 di un testo manipolato della propria poesia, non essendo stati rispettati i versi e le pause del testo inviato dall'autrice dell'opera. Orbene, ai sensi del primo comma dell'art. 1 della legge n. 633/1941, “Sono protette ai sensi di questa legge le opere dell'ingegno di carattere creativo che appartengono alla letteratura, alla musica, alle arti figurative, all'architettura, al teatro ed alla cinematografia, qualunque ne sia il modo o la forma di espressione”; in forza del successivo art. 2, n. 4) della legge n. 633/1941, sono comprese nella tutela “le opere della scultura, della pittura, dell'arte del disegno, della incisione e delle arti figurative similari, compresa la scenografia”. L'art. 2575 c.c. a sua volta dispone che “formano oggetto del diritto di autore le opere dell'ingegno di carattere creativo che appartengono alle scienze, alla letteratura, alla musica, alle arti figurative, alla letteratura, al teatro e alla cinematografia, qualunque ne sia il modo o la forma di espressione”.
Nella specie, avuto riguardo alla natura del bene controverso, deve ritenersi che l'attrice invochi la tutela autorale della propria poesia come opera letteraria: orbene, con riferimento alla tutela delle opere dell'ingegno, conformemente alla dottrina e alla giurisprudenza prevalenti, il carattere creativo deve riferirsi alla forma espressiva o rappresentativa, tale da rappresentare la personalità del suo autore, per cui si discorre di originalità o di individualità dell'opera.
Osserva al riguardo la Suprema Corte che il concetto giuridico di creatività, cui fa riferimento la norma ex art. 1 della legge n. 633 del 1941, non coincide con quello di creazione, originalità e novità assoluta, riferendosi, per converso, alla personale e individuale espressione di un'oggettività appartenente alle categorie elencate, in via esemplificativa, nell'art. 1 della Legge citata, di modo che un'opera dell'ingegno riceva protezione a condizione che sia riscontrabile in eSA un atto creativo, seppur minimo, suscettibile di manifestazione nel mondo esteriore, con la conseguenza che la creatività non può essere esclusa soltanto perché l'opera consiste in idee e nozioni semplici, ricomprese nel patrimonio intellettuale di persone aventi esperienza nella materia. Tale creatività non è costituita dall'idea di per sé, ma dalla forma della sua espressione, ovvero dalla sua soggettività, di modo che la steSA idea può essere alla base di diverse opere d'autore, che sono o possono essere diverse per la creatività soggettiva che ciascuno degli autori spende, e che in quanto tale rileva per l'ottenimento della protezione (cfr. Cass. civ. n. 23292/2015; Cass. civ. n. 5089/04).
Si ritiene in giurisprudenza che la creatività richiesta per la protezione delle opere dell'ingegno va individuata in un novum realizzato mediante uno sforzo intellettuale di rappresentazione non banale circa un contenuto o un'idea (cfr. Trib.
Bologna, 23/1/2009), anche se l'idea su cui si fonda non è nuova o appartiene già al patrimonio intellettuale di persone con esperienza nella materia, richiedendosi che l'idea in questione abbia una propria forma espressiva autonoma, in modo tale da potersi identificare (cfr. Trib. Roma, 16/7/2008).
Nel caso in esame, la poesia intitolata “Rose bianche per fanciulle in fiore” è un'opera letteraria ai sensi del citato art. 1
L.A., essendo connotata dai caratteri della creatività e della novità certamente riscontrabili nel suo contenuto letterario e nel significato attribuito al complesso dell'opera, che sono espressione dell'originale spirito letterario di Parte_1 ed è pacifico che sia stata scritta da quest'ultima, come attestato anche nella rivista mensile “50&Più” edita dalla
[...]
50&Più. CP_5
Viene pertanto in rilievo la tutela di cui all'art. 20 L.A., che protegge l'autore di un'opera letteraria da “qualsiasi deformazione, mutilazione od altra modificazione” e da “ogni altro atto a danno dell'opera” pregiudizievole per l'onore o la reputazione dell'autore.
Ciò posto, premesso che la pubblicazione dell'opera letteraria dell'attrice è avvenuta sulla rivista mensile “50&Più” edita nel mese di settembre 2016 dalla 50&Più su richiesta della , che ha partecipato al concorso Controparte_5 Parte_1 letterario sopra citato e non vi è prova che sia stata reiterata da parte della società convenuta su altri numeri della rivista, non può ritenersi che il testo pubblicato dalla società convenuta sia il risultato di una deformazione o modificazione del testo originario, essendo state riportate le identiche parole dell'opera, di cui è stata modificata la sola disposizione di alcuni versi, variazione inidonea ad alterarne il significato semantico e letterario.
Invero, conformemente alla giurisprudenza prevalente, in virtù dell'art. 20 della legge sul diritto d'autore, che proibisce qualsiasi deformazione, mutilazione, modificazione o qualsiasi altro atto a danno dell'opera, che poSA pregiudicare l'onore o la reputazione dell'autore, non ogni modificazione dell'opera costituisce violazione del diritto morale dell'autore ma solo quella che ne comporti delle modificazioni sostanziali o formali che ne alterino la coerenza narrativa, il significato complessivo del suo meSAggio ovvero il suo pregio artistico.
A tal fine deve ritenersi che ciò che determina la violazione dell'art 20 non è tanto l'ampiezza delle modifiche quanto la loro incisività nello stravolgere ed alterare il significato ed il valore dell'opera in modo tale da recare pregiudizio alla reputazione dell'autore.
In tema di diritto morale d'autore, inoltre, il "vulnus" all'onore, al prestigio dell'autore ed all'integrità dell'opera non può ricondursi in astratto, ma va verificato in concreto, tenendo conto dei più vari elementi del filmato di volta in volta all'uopo rilevanti (cfr. Cass. civ. n. 20227 del 4/9/2013; Cass. civ. 5388 del 2/6/1998).
Nella specie, le modifiche ad alcune strofe della poesia scritta dall'odierna attrice non costituisce una deformazione della steSA atta a pregiudicare l'onorabilità dell'autore, che peraltro non si è immediatamente opposto alla pubblicazione della poesia, risalente al settembre 2016, ma, al contrario, ha manifestato la sua volontà di partecipare al concorso indetto dall'associazione convenuta e soltanto nel maggio 2017, dopo aver appreso l'esito del concorso, si è doluta delle modalità di pubblicazione dell'opera, in tal modo mostrando ella steSA che le modalità di pubblicazione della poesia non fossero idonee ad integrare una sua alterazione o deformazione.
Deve essere respinta anche l'invocata tutela inibitoria.
Ed invero, premesso che, per le ragioni testé esposte, non sussiste la violazione, da parte delle convenute, del diritto morale d'autore di cui all'art. 20 L.A., non vengono in rilievo nella fattispecie i diritti di utilizzazione economica dell'opera letteraria de qua, essendo stata creata dall'attrice e pubblicata dalla società convenuta non per fini di lucro, ma per la partecipazione ad un concorso amatoriale, precluso agli autori di poesie o prose che avessero tratto in precedenza lucro dalle proprie opere letterarie;
non è pertanto applicabile al caso di specie la tutela di cui agli artt. 156 e ss. L.A., prevista in materia di violazione del diritto di utilizzazione economica su un'opera tutelata dal diritto d'autore.
E' parimenti infondata la pretesa risarcitoria attorea. Ai fini della risarcibilità ex art. 1223 c.c., in relazione all'art. 1218 c.c. o agli artt. 2043 e 2056 c.c., il creditore o il preteso danneggiato deve infatti allegare non solo l'altrui inadempimento ovvero allegare e provare l'altrui fatto illecito, ma in entrambi i casi deve pur sempre allegare e provare l'esistenza di una lesione, cioè della riduzione del bene della vita
(patrimonio, salute, immagine, ecc.) di cui chiede il ristoro, e la riconducibilità della lesione al fatto del debitore o del danneggiante: in ciò appunto consiste il danno risarcibile, che è un quid pluris rispetto alla condotta asseritamente inadempiente o illecita;
in difetto di tale allegazione e prova la domanda risarcitoria mancherebbe di oggetto (cfr. Cass. civ. n. 5960 del 18/03/2005).
In adesione al principio ermeneutico basato sul concetto di danno-conseguenza in contrapposizione a quello di danno- evento ed escludendo l'ipotizzabilità di un risarcimento automatico e di un danno in re ipsa, così da coincidere con l'evento, appare quindi evidente che la domanda risarcitoria deve essere provata, sia pure ricorrendo a presunzioni, sulla base di conferente allegazione: non si può invero provare ciò che non è stato oggetto di rituale ed adeguata allegazione
(cfr. Cass. sez. un. n. 26972 del 11/11/2008).
Orbene, la non ha allegato né comprovato il pregiudizio economico che le sarebbe derivato dalla pubblicazione Parte_1 della poesia da parte della società convenuta o dalla sua mancata proclamazione quale vincitrice del concorso letterario indetto dall'associazione convenuta, non avendo indicato alcun beneficio patrimoniale che le sarebbe derivato dalla ipotetica vittoria.
Si rileva, inoltre, che l'esclusione di alcuni voti di preferenza conseguiti dalla è dipesa dalle anomalie Parte_1 riscontrate in relazione alle schede inviate a favore della poesia dell'attrice, avendo la parte convenuta comunicato agli uffici 50&Più di Salerno di mettersi in contatto con la per rappresentarle che erano stati inviati dal mittente Parte_1 due plichi contenenti quasi 2.000 schede di votazione non ammissibili, in quanto provenienti da Parte_3 schede scansionate, con l'opera attorea evidenziata in rosso, con conseguente violazione del regolamento, che prevedeva, ai fini della validità dei voti espressi dal pubblico, l'invio delle schede originali ritagliate dalla rivista.
Ebbene, l'esclusione dei voti espressi in favore dell'attrice sopra menzionati non è configurabile come atto illecito, ma risulta avvenuta in conformità del regolamento del concorso indetto dall'associazione convenuta.
Ne consegue l'infondatezza della pretesa risarcitoria attorea e della consequenziale richiesta di accesso agli atti del concorso, in relazione alla quale giova osservare che la parte convenuta non era tenuta alla conservazione dei documenti del concorso, né di consegnarli alla . Parte_1 E' priva di pregio, infine, la pretesa risarcitoria attorea consequenziale all'uso dell'espressione “Danno bagattellare” da parte delle convenute nella loro difesa, trattandosi di espressione che in alcun modo viola l'onore e la reputazione della e che non travalica il dovere di correttezza imposto alle parti nella redazione di propri scritti difensivi. Parte_1 E' del pari non meritevole di accoglimento la richiesta della parte convenuta di cancellazione, ai sensi dell'art. 89 c.p.c., della frase “In tal senso, l'eccezione di controparte in ordine alla circostanza che, nonostante le alterazioni e le modifiche, il contenuto sia rimasto del tutto identico, è dettata dalla palese ignoranza in materia”, trattandosi di espressione che, per quanto forte ed espressiva di un'accesa conflittualità con la controparte, non travalica i limiti del diritto di difesa.
Avuto riguardo alle questioni trattate, non ricorrono i presupposti di cui all'art. 96 c.p.c., quindi la relativa domanda risarcitoria della convenuta deve essere respinta.]»
§ 2 — Ha proposto appello contestando la sentenza di primo Parte_1 grado sotto vari profili e chiedendo “ a) Accertare e dichiarare ai sensi e per gli effetti dell'art. 2043 c.c., l'illiceità della condotta assunta dalla , in persona del legale rapp.te p.t., Controparte_2
e dall' in persona del legale rapp.te p.t., per aver arbitrariamente Controparte_6 modificato il testo dell'opera letteraria della quale è autrice la prof.SA , dal titolo Parte_1
“rose bianche per fanciulle in fiore”; b) per l'effetto, sia condannata l' , in persona del legale rapp.te p.t., e Controparte_2 dall' in persona del legale rapp.te p.t., al risarcimento di ogni e qualsiasi Controparte_6 danno conseguente l'illecita condotta assunta;
c) per l'effetto, altresì, sia inibita alla , in persona del legale p.t., ed Controparte_2 all' in persona del legale rapp.t ep.t., ogni forma di diffusione pubblicitaria Controparte_6 dei risultati del premio stesso e di diffusione del testo della poesia “rose bianche per fanciulle in fiore”, così come stravolto dalla pubblicazione alla pagina n. 58 del periodico “Il valore dell'esperienza 50 & Più” n. 9 del settembre 2016, costituendo detta pubblicazione non solo grave danno per la prof.SA , ma rappresentando detta circostanza grave vizio della Parte_1 procedura di concorso e, dunque, dell'assegnazione del premio stesso;
d) per l'effetto, sia altresì, ordinato alla , in persona del legale p.t., la consegna Controparte_2 all'appellante della documentazione relativa lo svolgimento del concorso ed il computo dei voti espressi così come esaminata dal “gruppo di lavoro” e dalla “commissione giudicatrice” previste dal banco di concorso “50 & Più prosa e poesia 2016 e di copia della delibera e degli allegati documenti relativi l'assegnazione e la proclamazione del premio relativo la XXXIV edizione del
“Concorso 50&Più prosa, poesia, pittura e fotografia”. Hanno resistito le parti appellate chiedendo il rigetto dell'appello di cui hanno pure eccepito l'inammissibilità ex art. 342 CPC.
La causa è stata assegnata a questo relatore con provvedimento presidenziale in data 12 luglio 2023.
§ 2.1 — All'udienza indicata in epigrafe – come sostituita - le parti hanno precisato le conclusioni con le note e La Corte ha trattenuto la causa in decisione senza ulteriori termini perché già concessi.
MOTIVI DELLA DECISIONE
§ 3 — L'appello, composto di 34 pagine, dal tenore complessivo risulta articolato in sette motivi.
§ 3.1 — Dopo una premeSA titolata “ A) NEL MERITO EX ARTICOLO 342 PRIMO COMMA
N. 1 E 2 C.P.C.”, col primo motivo - titolato “ INDICAZIONE DELLE PARTI DELLA SENTENZA
CHE SI INTENDONO IMPUGNARE E DELLE MODIFICHE CHE VENGONO RICHESTE ALLA
RICOSTRUIONE DEL FATTO COMPIUTA DAL GIUDICE DI PRIMO GRADO” - la parte appellante ricostruiti i fatti e riproposte tutte le domande già svolte in primo grado, lamenta che la sentenza non ha riconosciuto il danno che pure sarebbe “in re ipsa” a causa dell'alterazione e della modifica apportata alla poesia da lei scritta, danno da quantificare in via equitativa, per essere stato leso l'onore unitamente alla reputazione artistica. Aggiunge l'appellante che la somma verrebbe eventualmente devoluta in beneficenza.
§ 3.2 — Col secondo motivo (pag. 10) l'appellante , invocando la consulenza di parte depositata in primo grado, addebita alle parti appellate di aver cambiano il verso della poesia e così anche il
“senso”, con conseguente alterazione del testo che l'avrebbe pregiudicata anche nella procedura di concorso. § 3.3 — Col terzo motivo (pag. 13) la parte appellante denuncia di “superficialità” la sentenza impugnata con riguardo alla “manomissione” subita dalla poesia, non essendo state contestate le modifiche;
espone, poi, l'appellante (pag. 15) tecnicamente le modalità di redazione di una poesia e le sue caratteristiche, ivi comprese le cesure che, con la variazione apportata, sarebbero venute meno pregiudicando la musicalità, l'armonia e la capacità di provocare emozioni ricercate invece dall'autore. In particolare, precisa che tre versi sono stati sintetizzati in un unico rigo, con conseguente lesione dell'onore atteso che le sono state chieste spiegazioni a tale proposito da parte di coloro che hanno espresso voti di preferenza nei suoi riguardi, nonché di esponenti della critica che le chiedevano le ragioni della avvenuta modifica dei versi di poesia e della alterazione del senso.
L'appellante, poi, a pag. 17 ripropone la questione delle eccezioni (di controparte) sul danno bagatellare.
§3.4 – Col quarto motivo (pag. 18) l'appellante denuncia il mancato accoglimento della chiesta inibitoria così come della richiesta di accesso agli atti del concorso, trattandosi peraltro di socia dell'associazione con diritto ex art. 24 C.C., stante l'obbligo di conservazione dei documenti concorsuali e non solo da parte dell'ente.
§3.5 – Con il quinto motivo (pag. 19) l'appellante rivendica il diritto all'accesso agli atti relativi al concorso, ribadendo il vincolo decennale di custodia da parte dell'associazione, essendo ella socia e
, in tale veste, chiede di avere a disposizione tutte le delibere relative al concorso.
§3.6 – con il sesto motivo (pag.20) – titolato con “X” – l'appellante ripete concetti ed argomenti relativi al danno, riproducendo fino a pag. 24 quanto già esposto a pag. 15. Il sesto motivo è da individuarsi, pertanto, a pag. 24, ove l'appellante afferma che il regolamento del concorso è stato violato per non essere stata ammeSA.
§3.7 – Con il settimo motivo (pag. 25) si duole l'appellante che il Tribunale, nel disporre l'esclusione per i voti da lei trasmessi, avrebbe ecceduto nella pronuncia e precisa che aveva provveduto ad inviare le schede di voto scansionate in quanto le copie fornite dall'associazione non erano sufficienti;
prosegue deducendo di aver ottenuto – anche eliminando i 2000 contestati - un numero di voti maggiore a 9000, cifra che aveva consentito l'assegnazione al vincitore.
Chiede, quindi, di visionare tutta la documentazione, ribadendo l'obbligo di conservazione a carico dell'associazione.
§3.8 – Va, poi, evidenziato che a pag. 26 l'appellante illustra le prove richieste, richiamando l'esistenza di una perizia di parte al fine di ottenere l'ammissione di una CTU;
chiede l'ammissione di prove testimoniali, articolando i capitoli (pag. 27), invoca l'art. 210 CPC.
§3.9 – A pag. 28 l'appellante riporta il motivo titolato “B” così articolato: “ MOTIVI SU CUI SI
FONDANO LE MODIFICHE CHE VENGANO RICHIESTE ALLA RICOSTRUZIONE DEL
FATTO COMPIUTA DAL GIUDICE DI PRIMO GRADO ED INDICAZIONE DELLE
CIRCOSTANZE DA CUI DERIVA LA VIOLAZIONE DELLA LEGGE E DELLA LORO
RILEVANZA AI FINI DELLA DECISIONE IMPUGNATA” – con il quale ribadisce le ragioni per le quali il Tribunale non avrebbe compreso l'incidenza della modifica in danno della poesia come pubblicata a settembre 2016.
§ 4 — Va premesso che la richiesta formulata da parte appellante con le note di trattazione cartolare, finalizzata all'assegnazione dei termini ex art. 190 CPC, non può essere accolta in quanto la Corte , ai fini della decisione contestuale, ha già assegnato termini anticipati per note finali, termini che parte appellante ha ritenuto di non utilizzare;
in assenza, allora, di qualsivoglia giustificazione al riguardo e tenuto conto dei principi di ragionevole durata del giudizio, la Corte ha trattenuto la causa in decisione senza ulteriori termini proprio perché già concessi.
Nel merito, l'appello è in parte inammissibile e in parte infondato.
Dal complessivo tenore del gravame emerge che gli argomenti spesi sono, per la maggior parte, una mera ripetizione di quanto già allegato in primo grado, con riferimenti astratti sulla base di citazioni giurisprudenziali e con scarsi riferimenti, invece, alla situazione concreta venutasi a creare con l'intervento modificatorio della poesia in sede di pubblicazione. L'atto, come si è sopra illustrato, è anch'esso articolato con ripetizioni al suo interno, con richiami meramente generici alla perizia di parte che, anche a volerla considerare (come insegnato dalla giurisprudenza di legittimità) come atto difensivo, andava comunque illustrata ex art. 342 CPC.
Ora, il Tribunale ha chiaramente ricondotto la creazione poetica della parte appellante nell'alveo delle opere meritevoli di tutela ex art. 20 della legge d'autore e tale profilo non è stato oggetto di impugnazione da parte delle originarie convenute.
Aderendo, poi, ai condivisibili principi giurisprudenziali, il primo giudice ha precisato come non tutte le modifiche che vengono apportate hanno un'effettiva concreta incisività così come non tutte producono un pregiudizio all'onore e alla reputazione artistica dell'autore.
Il che significa che era onere della parte attrice, oggi appellante, allegare e provare quali siano state le effettive conseguenze nel concreto per il valore ed il significato di quella poesia.
A tale proposito, le argomentazioni sul punto formulate dall'appellante riguardano la descrizione
“tecnica” delle caratteristiche di una poesia e degli aspetti che le consentono di attribuire un certo significato così come una certa “musicalità”.
Ebbene, nello spiegare l'incidenza della modifica rispetto a questi profili, l'appellante in realtà si limita a rilevare che sono venute meno le “cesure” che aiutano a creare un certo ritmo nell'opera, ciò
a causa dell'aver accorpato alcuni versi in un'unica riga, senza cesure.
IN realtà, però, l'appellante – come ha già rilevato il Tribunale – non ha saputo precisare, neppure in questa sede, in cosa sia consistita l'alterazione del significato di quelle parole e della “musicalità” della poesia steSA.
D'altra parte, va ricordato che in virtù dell'art. 20 l.a., non ogni modificazione dell'opera costituisce violazione del diritto morale dell'autore ma solo quella che ne comporti delle modificazioni sostanziali o formali che ne alterino la coerenza narrativa, il significato complessivo del suo meSAggio ovvero il suo pregio artistico. Per questo motivo che determina la violazione dell'art. 20 non è tanto l'ampiezza o la modalità delle modifiche quanto la loro incisività nello stravolgere ed alterare il significato ed il valore dell'opera in modo tale da recare pregiudizio alla reputazione dell'autore.
Nonostante l'ampia illustrazione di carattere squisitamente tecnico contenuta nell'atto di appello, invero non è ancora intellegibile quale sia lo stravolgimento di significato e di valore dell'opera: è incontestato, infatti, che i voti in favore della steSA appellante siano stati – per sua steSA ammissione
– superiore ai 9000, neceSAri al vincitore del concorso, circostanza dunque che testimonia l'apprezzamento ed il riconoscimento del valore dell'opera steSA nel pubblico.
Dunque, se pregiudizio non vi è stato, non si può procedere neppure con il riconoscimento di un danno in via equitativa (a prescindere dalla pur lodevole volontà dell'appellante di devolvere la somma in beneficenza): nulla è spiegato circa l'effetto pregiudizievole effettivo né le prove testimoniali sono utili in tal senso, perché riguardano circostanze da provarsi per via documentale o contengono valutazioni non ammissibili.
Il Tribunale, inoltre, ha voluto tener conto – per entrambi i profili esaminati – del comportamento della odierna appellante che, però, non ha ben compreso il significato della riflessione: il primo giudice, infatti, ha cercato anche di operare un ragionamento presuntivo (dovendosi assolutamente escludere un danno in re ipsa) sulla base di indizi gravi, precisi e concordanti.
A tale proposito ha rilevato che non vi era convergenza , appunto, con la condotta della attrice che ha
“reagito” alla pubblicazione “alterata” solo a maggio 2017, a distanza cioè di parecchi mesi dalla steSA pubblicazione , vale a dire solo all'esito (negativo) del concorso al quale aveva partecipato.
Su quest'ultimo punto, la Corte rileva come siano del tutto inconferenti le doglianze che approcciano alla questione “concorso” sulla base di una “estromissione” della appellante che non prova affatto una tale circostanza, esclusa chiaramente dal Tribunale.
Infatti, in sentenza è detto che la partecipazione al concorso è rimasta integra, mentre non sono state considerate valide le schede di voto perché alcune (in contrasto con il regolamento) sono state inviate
“scansionate”. Quest'ultima circostanza è pacifica ed oggi l'appellante giustifica tale scelta con la insufficienza di quelle (regolamentari) messe a disposizione dall'associazione: al riguardo, è sufficiente affermare che ben avrebbe fatto l'appellante a richiedere all'associazione ulteriori schede di voto (quando ne ha verificato l'insufficienza) piuttosto che utilizzare metodi di raccolta dei voti alternativi e non regolamentari.
Dunque, nessuna esclusione dal concorso ma non computabilità dei voti, perché alcuni compromessi dalla violazione del regolamento.
Quanto, poi, all'accesso agli atti, il richiamo all'art. 24 C.C. è inconferente visto che si tratta di impugnazioni di delibera che, in questo caso, non è neppure identificabile e non è di certo di esclusione del socio.
Di qui l'assorbimento di ogni altra questione anche in punto di obbligo di custodia per dieci anni.
D'altro canto , non viene mai richiamata una normativa, neppure regolamentare, che riguardava quel concorso che, va ricordato, è di natura amatoriale e per il quale non è ancora dato comprendere se avesse un premio di natura economica o meno.
Anche la questione “inibitoria” segue il ragionamento già sopra espresso, sicchè in mancanza di lesioni del diritto di autore non è ovviamente concedibile.
Vengono, così, anche superate le istanze istruttorie, già sopra ricordate;
neppure una pista probatoria, dunque, è stata prospettata per poter dare ingresso ad una CTU.
Di qui la reiezione dell'intero gravame.
§ 5 — Le spese del grado seguono la soccombenza e si liquidano secondo le tabelle vigenti, tenuto conto dei parametri medi e del valore della controversia, oltre IVA e CPA nonché rimborso per spese generali. Tabelle: 2022 (D.M. n. 147 del 13/08/2022)
Competenza: corte d' appello
Valore della causa: indeterminabile - complessità media
Fase di studio della controversia, valore medio: € 2.518,00
Fase introduttiva del giudizio, valore medio: € 1.665,00 Fase istruttoria e/o di trattazione, valore medio: € 3.686,00
Fase decisionale, valore medio: € 4.287,00 Compenso tabellare (valori medi) € 12.156,00
§6- Le parti appellate hanno chiesto la condanna dell'appellante alla sanzione ex art. 96 CPC.
Rileva la Corte che, sebbene il gravame abbia quei profili di criticità già sopra esposti, in ogni caso anche la peculiarità della materia consente di escludere una condotta di abuso del processo così come di negligenza e/o imperizia, avendo corroborato (sebbene puramente in astratto) parte appellante le proprie tesi mediante una perizia tecnica a dimostrazione, comunque, dell'attenzione mostrata al gravame.
§§§§§
Trattandosi di procedimento di appello introdotto dopo la data del 31.1.13 (entrata in vigore della L. n. 228/12) deve darsi atto che sussistono i presupposti di cui all'art. 13 comma 1 quater TU approvato con DPR n. 115/02 come modificato dall'art. 1 comma 17 L. n. 228/12.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto contro la sentenza n. 9933/20 del tribunale di Roma, ogni diversa istanza, deduzione o eccezione disattesa, così provvede:
1. Rigetta l'appello;
2. Condanna parte appellante alla rifusione, in favore delle parti appellate, delle spese del grado che si liquidano in complessivi Euro 12.156,00 oltre IVA e CPA nonché rimborso per spese generali.
3. Dichiara l'appellante tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello - se dovuto - per la steSA impugnazione ai sensi dell'art. art. 13 comma 1 quater del d.p.r.
n. 115/2002.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 20 maggio 2025
IL PRESIDENTE
Il consigliere estensore