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Sentenza 21 marzo 2025
Sentenza 21 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bologna, sentenza 21/03/2025, n. 531 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bologna |
| Numero : | 531 |
| Data del deposito : | 21 marzo 2025 |
Testo completo
R.G. n. 109/2023
REPUBBLICA ITALIANA
In Nome del Popolo Italiano
CORTE D'APPELLO DI BOLOGNA
II sezione civile
La Corte, riunita in camera di consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati: dott. Giampiero Fiore Presidente dott.ssa Anna Maria Rossi Consigliere dott.ssa Bianca Maria Gaudioso Consigliere Relatore sentito il relatore, sulle conclusioni precisate dalle parti all'udienza tenutasi, con modalità cartolare, in data 4.6.2024 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa d'appello iscritta al r.g. n. 109/2023 promossa da:
in proprio e quale legale rappresentate di Parte_1 Parte_2
[...]
Avv. Maria Dacquì
contro
:
NE Italia s.p.a.
Avv. Andrea Strocchi
Fatti di
[...]
, in proprio e nella qualità di legale rappresentante della società Controparte_1 [...]
(di seguito solo ), proponeva opposizione al decreto che gli Parte_2 Parte_2 ingiungeva di pagare in favore della società WI Italia s.p.a. (di seguito solo “WI”) la somma di € 24.011,68 a titolo di PREU, e corrispettivo del concessionario dovuti per il mese di CP_2
aprile 2018 in forza del contratto concluso con WI il 3.3.2015 per i servizi di connessione degli apparecchi di gioco di cui all'art. 110 c. 6 lett. A Parte_3
Eccepiva il difetto di rappresentanza processuale di parte ricorrente nel giudizio monitorio, la nullità del decreto ingiuntivo, perché concesso in difetto della prova scritta richiesta dall'art. 634 c.p.c., la nullità del decreto ingiuntivo per mancanza dei requisiti di certezza, liquidità ed esigibilità del credito ingiunto, la nullità del ricorso monitorio per mancanza dei requisiti ex art. 125 c.p.c., l'inesistenza della prova del credito ingiunto nonché l'infondatezza e l'indeterminatezza della pretesa creditoria in ordine pagina 1 di 7 al PREU, con argomentazioni in punto di diritto fondate sulla Legge Delega n. 23/2014 e sulla Legge di Stabilità 2015 (l.n. 190/2014). Infine, proponeva domanda riconvenzionale volta ad ottenere il risarcimento dei danni, quantificati in complessivi € 1.227.167, patiti in conseguenza dell'arbitraria risoluzione del predetto contratto comunicata ex art. 1456 c.c. da WI con missiva del 13.4.2018; oltre al risarcimento dei danni per lite temeraria ex art. 96 c.p.c.
Si costituiva WI chiedendo di rigettare l'opposizione e la domanda riconvenzionale e domandando la concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto.
Concessa la provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo, la causa veniva istruita mediante il deposito di documenti e l'espletamento di CTU contabile, affidata al dott. volta ad Persona_1 accertare e quantificare gli importi contrattualmente dovuti dall'opponente.
Con la sentenza n. 478/2022 il Tribunale di Ravenna rigettava l'opposizione, confermando il decreto ingiuntivo, ed anche la domanda riconvenzionale. Indi, condannava le parti opponenti, in solido tra loro, a rifondere a WI le spese del giudizio e poneva definitivamente a carico dei medesimi le spese di CTU.
Il Tribunale escludeva l'eccepito difetto di rappresentanza processuale;
riteneva che il decreto ingiuntivo opposto fosse stato emesso sulla base di idonea prova scritta costituita dagli estratti conto e dal partitario (doc. 8 e 9 allegati al ricorso per ingiunzione) “considerato che WI, essendo concessionaria new slot ai sensi dell'art. 110, comma 6, del TULPS, opera quale sostituto di imposta senza essere tenuta ad emettere fattura”; escludeva la sussistenza di profili di nullità del ricorso per ingiunzione per carenza dei requisiti di cui all'art. 125 c.p.c.
Il giudice riteneva infondate anche le difese svolte dall'opponente nel merito, posto che con missiva del
13.4.2018 il concessionario WI intimava al gestore la consegna entro 5 giorni di Parte_2 idonea garanzia prevista dall'art. 9 del contratto (in forza del quale il gestore era tenuto a presentare al concessionario entro 30 giorni dalla stipula del contratto idonea garanzia in forma di fideiussione a prima richiesta o di deposito cauzionale per un valore pari a € 1.500,00 per ogni apparecchio da gioco
AWP posseduto o detenuto), il gestore non aveva provveduto alla prestare la garanzia richiesta e, dunque, “il concessionario si è legittimamente avvalso della clausola risolutiva espressa di cui all'art.
11 del contratto de quo, come preannunciato nell'intimazione del 13/04/2018, disponendo in data
26/04/2018 il blocco del collegamento degli apparecchi AWP detenuti dalla società opponente”. Il
Tribunale osservava che “la predetta clausola risolutiva consentiva infatti a WI, alla lett. e), di risolvere il contratto per “altri gravi e comprovati motivi”, fra i quali rientrava certamente anche
l'inadempimento, protrattosi per oltre tre anni, dell'obbligo del gestore di prestare la garanzia promessa al concessionario a tutela del diritto di quest'ultimo alla corresponsione di quanto dovutogli
pagina 2 di 7 contrattualmente” e rilevava che “WI avrebbe comunque potuto risolvere il contratto in questione esercitando il diritto di recesso con preavviso riconosciuto ad entrambe le parti dalla clausola di cui all'art. 12”. Riteneva, quindi, del tutto ingiustificata la pretesa risarcitoria avanzata in via riconvenzionale da parte opponente.
Quanto al credito azionato in via monitoria da WI, il Tribunale osservava che aveva Parte_2
omesso di effettuare i pagamenti contrattualmente dovuti alla società opposta per la prima e la seconda quindicina del mese di aprile 2018 a titolo di PREU, canone ADM e corrispettivo del concessionario e che il CTU aveva ritenuto corretti i conteggi effettuati da WI in sede monitoria “calcolando in €
22.697,59 l'importo dovuto a titolo di PREU, in € 955,69 quello dovuto a titolo di canone di concessione (inteso in senso estensivo, comprensivo anche dell'importo previsto quale deposito cauzionale), e in € 358,38 quello dovuto a titolo di corrispettivo del concessionario in base al contratto aggiornato vigente nel periodo considerato;
per un totale di € 24.011,66”. Il giudice osservava che gli opponenti avevano tentato di giustificare i mancati pagamenti “unicamente sulla base di generici riferimenti alla normativa di cui alla L.n. 190/2014 (c.d. Legge di Stabilità 2015), che ha istituito la tassa c.d. LDS, come una tantum, il cui obbligo di versamento gravava su tutti gli operatori della filiera della raccolta del gioco legale di Stato;
ma tale normativa non ha alcuna incidenza sulla debenza delle somme richieste in via monitoria e sulla correttezza dei conteggi effettuati da WI, come giustamente evidenziato nella relazione depositata dal nominato C.T.U., che per il conteggio del
PREU ha fatto correttamente riferimento al D.L. 24/04/2017 n. 50 (art. 6), nella versione in vigore dal
24/06/2017”.
Avverso la sentenza proponeva appello in proprio e quale l.r. di Parte_2 Parte_2
affidandolo a quattro motivi, cui resisteva WI, anche eccependone l'inammissibilità ex art. 348 bis c.p.c.
Precisate le conclusioni, la causa veniva trattenuta in decisione con assegnazione alle parti dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
Ragioni della decisione
L'appello censura la sentenza per i seguenti motivi, di cui si riportano anche i titoli:
1) Omessa pronuncia su un punto decisivo della controversia relativo alla nullità del decreto ingiuntivo per carenza dei requisiti di autenticità, bollatura e vidimazione delle scritture contabili ex art. 634 c.p.c. – omessa motivazione in ordine alla nullità del decreto ingiuntivo per insussistenza dei presupposti di certezza, liquidità ed esigibilità del credito. L'appellante premettendo che “in sede monitoria sono stati prodotti documenti formati dalla stessa controparte, nel caso di specie un estratto conto (Doc. n. 8) e un conto partitario (Doc. n. )” (p. 10 atto di appello) ritiene che tali documenti non pagina 3 di 7 costituiscano prova scritta del credito ex art. 634 c.p.c. perché privi dei requisiti di autenticità, bollatura e vidimazione, circostanza che rende il credito azionato incerto, illiquido e inesigibile. Insiste, pertanto, affinché venga accertata e dichiarata la nullità del decreto ingiuntivo opposto cui deve conseguire anche un diverso regolamento delle spese di lite del procedimento monitorio;
2) Omessa pronuncia su un punto decisivo della controversia relativo all'inesistenza della prova del credito e all'inefficacia probatoria nel giudizio di opposizione delle scritture contabili prodotte in sede monitoria. L'appellante ritiene che i documenti offerti da controparte in sede monitoria (doc. 8 e 9 cit.) non costituiscano prova del credito nella fase a cognizione piena instauratasi a seguito dell'opposizione al decreto ingiuntivo;
3) Erroneità della sentenza per carenza di motivazione in merito all'infondatezza e indeterminatezza del prelievo erariale unico (P.R.E.U.). L'appellante ritiene che la pretesa creditizia relativa al P.R.E.U. sia infondata, atteso che la l.n. 23/2014 c.d. Delega Fiscale - su cui si fondano le successive previsioni dell'art. 1, comma 649, della Legge di Stabilità 2015 - non è stata attuata;
4) Erroneità della sentenza di primo grado per errata valutazione dei fatti ed errata interpretazione dell'art. 11 del regolamento contrattuale – violazione e falsa applicazione dell'art. 1456 c.c. – accertamento negativo della risoluzione del contratto inter partes – fondatezza della domanda riconvenzionale. L'appellante ritiene che l'avvalersi della clausola risolutiva espressa da parte di
WI sia illegittima, atteso che la mancata prestazione della fideiussione non è annoverata tra le ipotesi al cui verificarsi il concessionario è legittimato a dichiarare la risoluzione del contratto a mente di quanto previsto dall'art. 11 del regolamento contrattuale e ribadisce che a causa della decisione unilaterale e arbitraria assunta da WI di ritenere il contratto risolto ha patito un notevole vulnus in termini di danno emergente, lucro cessante e perdita di chance di cui pretende il risarcimento.
***
Il primo motivo di appello è infondato.
Non è infatti ravvisabile il lamentato vizio di omessa pronuncia, atteso che il Tribunale si è motivatamente pronunciato sulla questione di nullità del decreto ingiuntivo sollevata dall'opponente. Il
Tribunale ha ritenuto che il decreto ingiuntivo opposto fosse stato emesso sulla base di idonea prova scritta “costituita dagli estratti conto e dal partitario (docc. 8 e 9 allegati al ricorso per ingiunzione), considerato che WI, essendo concessionaria new slot ai sensi dell'art. 110, comma 6, del TULPS, opera quale sostituto di imposta senza essere tenuta ad emettere fattura” (p. 3 sentenza). A tale condivisibile valutazione si aggiunge l'ulteriore considerazione secondo cui WI offrì prova del titolo fondante la pretesa creditoria azionata in via monitoria giacché in allegato al ricorso per ingiunzione di pagamento depositò sub doc. n. 6 il “contratto per i servizi di connessione degli
pagina 4 di 7 apparecchi di gioco di cui all'art. 110 comma 6, lettera a) sottoscritto il 3.3.2015 tra Parte_3
WI in qualità di concessionario e da quale gestore. Parte_2
Il secondo motivo di gravame è infondato. Contrariamente a quanto affermato dall'appellante, che lamenta l'omessa pronuncia su un punto decisivo della controversia, il Tribunale ha ritenuto provato il credito vantato da WI. WI, avendo assolto all'onere probatorio, sulla stessa incombente, fornendo la prova del titolo, allegando l'inadempimento di e fornendo in giudizio - Parte_2
tramite gli estratti conto e il partitario versati in atti - la prova dell'ammontare del credito il cui esatto importo è stato riscontrato dal CTU contabile che ne ha confermato la quantificazione con uno scarto di soli 2 centesimi di euro.
Il terzo motivo di gravame è inammissibile ex art. 342 c.p.c., poiché l'appellante si limita a riproporre le argomentazioni inerenti alla Legge Delega n. 23/2014 e alla Legge di Stabilità 2015 già svolte nell'atto di citazione in opposizione senza minimamente confrontarsi con la motivazione della sentenza sul punto.
Ad ogni modo, la lamentata carenza di motivazione non è ravvisabile, avendo il Tribunale ha puntualmente osservato che la “L. n. 190/2014 (c.d. Legge di Stabilità 2015)…ha istituito la tassa c.d.
LDS, come una tantum, il cui obbligo di versamento gravava su tutti gli operatori della filiera della raccolta del gioco legale di Stato” ma che “tale normativa non ha alcuna incidenza sulla debenza delle somme richieste in via monitoria e sulla correttezza dei conteggi effettuati da WI, come giustamente evidenziato nella relazione depositata dal nominato C.T.U., che per il conteggio del PREU ha fatto correttamente riferimento al D.L. 24/04/2017 n. 50 (art. 6), nella versione in vigore dal
24/06/2017” (p.
4-5 sentenza). In effetti, come confermato dal CTU, i conteggi effettuati da WI - e risultati sostanzialmente corretti - comprendono esclusivamente gli importi dovuti a titolo di PREU, a titolo di canone di concessione (inteso in senso estensivo, cioè comprensivo anche dell'importo previsto quale deposito cauzionale) e a titolo di corrispettivo del concessionario;
nulla è preteso da
WI a titolo di importo dovuto ex l.n. 190/2014 (c.d. Legge di Stabilità 2015).
Anche il quarto motivo di appello è inammissibile ex art. 342 c.p.c., atteso che l'appellante si limita a riproporre le argomentazioni svolte in primo grado senza alcuna specifica doglianza rispetto alla questione motivatamente esaminata nella sentenza impugnata. Il motivo semplicemente afferma di non condividere la decisione sul punto senza affiancare alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice a fondamento del rigetto della domanda riconvenzionale.
Ad ogni modo, è corretto e condivisibile il rigetto della domanda riconvenzionale avente ad oggetto il risarcimento dei danni patiti in conseguenza della decisione di WI di risolvere il contratto. È
pagina 5 di 7 dirimente osservare, in applicazione del principio della ragione più liquida, che la domanda risarcitoria
è carente di una specifica allegazione dei danni patiti dall'opponente. I danni sono solo genericamente descritti dall'opponente in atto di citazione in opposizione (cfr. p. 22-23: «la società opponente ha patito un notevole vulnus in termini di danno emergente, lucro cessante e perdita di chance, tanto in ragione della raccolta imponibile effettuata nel corso dell'ultimo anno solare e del conseguente corrispettivo riconosciuto al gestore, cui deve aggiungersi il danno relativo al mancato utilizzo dei trentatré apparecchi AWP, la perdita di una folta clientela, nonché le spese finanziarie sostenute per
l'acquisto delle nuove schede elettroniche. L'arbitraria risoluzione del contratto e la conseguente dismissione dei trentatré apparecchi AWP ha determinato l'azzeramento del valore aziendale della società opponente, pari al valore delle attrezzature dismesse (per euro 62.500,00) e all'avviamento
(per euro 1.084.500,00), causando un danno emergente ammontante ad euro 1.147.000,00. Con riguardo l'interruzione dell'attività ha determinato in capo all'op-ponente un lucro cessante pari a euro 74.00,00 per ciascun anno e di 6.167,00 per ciascun mese di interruzione») e la pretesa non risulta supportata da alcun elemento documentale, fatta eccezione per la “Relazione di stima aziendale della Società World Games S.a.s. redatta in data 9.04.2019 dal dott. commercialista ” Persona_2
depositata sub doc. 14 in allegato alla seconda memoria ex art. 183 c.p.c. Tale relazione, però, si risolve in una lunga premessa metodologica cui segue l'esposizione delle conclusioni che il consulente afferma fondarsi sull'esame di una serie di documenti relativi a che elenca a pagina 3 (situazione Parte_2 patrimoniale dell'azienda, prospetti di dettaglio degli elementi attivi e passivi dell'azienda, prospetti di dettaglio dei rendiconti contabili dei concessionari e dei principali contrati stipulati), senza in alcun modo descriverne il contenuto;
né tali documenti sono stati depositati in giudizio dall'appellante.
Dunque, le considerazioni svolte dal commercialista dott. sono insanabilmente generiche e non Per_2 hanno alcuna valenza probatoria e l'appellante non ha provato quali fossero le condizioni della società prima e dopo la risoluzione del contratto, utili a valutare gli eventuali minori rendimenti in nesso di causa con l'intervenuta interruzione del rapporto contrattuale. Alla luce di ciò, non vi sono i presupposti per l'espletamento della CTU richiesta dall'appellante, volta a quantificare i danni, atteso che il suddetto mezzo di indagine non può essere utilizzato al fine di esonerare la parte dal fornire la prova di quanto assume, ed è quindi legittimamente negata qualora la parte tenda con essa a supplire alla deficienza delle proprie allegazioni o offerte di prova, ovvero di compiere una indagine esplorativa alla ricerca di elementi, fatti o circostanze non provati.
Viste le considerazioni sin qui svolte in relazione al rigetto della domanda riconvenzionale, appaiono irrilevanti le prove per testi, per la cui ammissione insiste l'appellante, vertenti su quanto avvenuto il pagina 6 di 7 13.4.2018, giorno in cui WI comunicò a della necessità di fornire idonea garanzia ai Parte_2 sensi di quanto previsto dall'art. 9 del contratto tra loro in essere.
In conclusione, l'appello è infondato e deve essere rigettato.
Le spese processuali del presente grado seguono la soccombenza ex art. 91 c.p.c. e sono liquidate, letta la nota spese, nel dispositivo ex d.m. 55/2014 in relazione al valore e alla natura della causa, al tasso di difficoltà della stessa, nonché in base all'attività e alle fasi processuali effettivamente svolte ed ai parametri tutti indicati nel citato decreto.
Atteso l'esito, ricorrono i presupposti di cui all'art.13 comma 1 quater DPR n. 115 del 2002 per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'appello.
P.Q.M.
La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando:
- rigetta l'appello proposto da , in proprio e quale legale rappresentate di Parte_1 [...]
avverso la sentenza n. 478/2022 del Tribunale di Ravenna e lo condanna Parte_2 alla rifusione in favore di NE Italia s.p.a. delle spese di lite del grado che liquida in € 29.000 per compensi, oltre spese forfettarie, IVA e CPA se dovuti;
- dà atto che ricorrono i presupposti di cui all'art. 13 comma 1 quater DPR n. 115 del 2002 per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'appello.
Così deciso dalla seconda sezione civile della Corte d'Appello di Bologna il giorno 25.2.2025.
Il Consigliere estensore dott.ssa Bianca Maria Gaudioso
Il Presidente dott. Giampiero Fiore
pagina 7 di 7
REPUBBLICA ITALIANA
In Nome del Popolo Italiano
CORTE D'APPELLO DI BOLOGNA
II sezione civile
La Corte, riunita in camera di consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati: dott. Giampiero Fiore Presidente dott.ssa Anna Maria Rossi Consigliere dott.ssa Bianca Maria Gaudioso Consigliere Relatore sentito il relatore, sulle conclusioni precisate dalle parti all'udienza tenutasi, con modalità cartolare, in data 4.6.2024 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa d'appello iscritta al r.g. n. 109/2023 promossa da:
in proprio e quale legale rappresentate di Parte_1 Parte_2
[...]
Avv. Maria Dacquì
contro
:
NE Italia s.p.a.
Avv. Andrea Strocchi
Fatti di
[...]
, in proprio e nella qualità di legale rappresentante della società Controparte_1 [...]
(di seguito solo ), proponeva opposizione al decreto che gli Parte_2 Parte_2 ingiungeva di pagare in favore della società WI Italia s.p.a. (di seguito solo “WI”) la somma di € 24.011,68 a titolo di PREU, e corrispettivo del concessionario dovuti per il mese di CP_2
aprile 2018 in forza del contratto concluso con WI il 3.3.2015 per i servizi di connessione degli apparecchi di gioco di cui all'art. 110 c. 6 lett. A Parte_3
Eccepiva il difetto di rappresentanza processuale di parte ricorrente nel giudizio monitorio, la nullità del decreto ingiuntivo, perché concesso in difetto della prova scritta richiesta dall'art. 634 c.p.c., la nullità del decreto ingiuntivo per mancanza dei requisiti di certezza, liquidità ed esigibilità del credito ingiunto, la nullità del ricorso monitorio per mancanza dei requisiti ex art. 125 c.p.c., l'inesistenza della prova del credito ingiunto nonché l'infondatezza e l'indeterminatezza della pretesa creditoria in ordine pagina 1 di 7 al PREU, con argomentazioni in punto di diritto fondate sulla Legge Delega n. 23/2014 e sulla Legge di Stabilità 2015 (l.n. 190/2014). Infine, proponeva domanda riconvenzionale volta ad ottenere il risarcimento dei danni, quantificati in complessivi € 1.227.167, patiti in conseguenza dell'arbitraria risoluzione del predetto contratto comunicata ex art. 1456 c.c. da WI con missiva del 13.4.2018; oltre al risarcimento dei danni per lite temeraria ex art. 96 c.p.c.
Si costituiva WI chiedendo di rigettare l'opposizione e la domanda riconvenzionale e domandando la concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto.
Concessa la provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo, la causa veniva istruita mediante il deposito di documenti e l'espletamento di CTU contabile, affidata al dott. volta ad Persona_1 accertare e quantificare gli importi contrattualmente dovuti dall'opponente.
Con la sentenza n. 478/2022 il Tribunale di Ravenna rigettava l'opposizione, confermando il decreto ingiuntivo, ed anche la domanda riconvenzionale. Indi, condannava le parti opponenti, in solido tra loro, a rifondere a WI le spese del giudizio e poneva definitivamente a carico dei medesimi le spese di CTU.
Il Tribunale escludeva l'eccepito difetto di rappresentanza processuale;
riteneva che il decreto ingiuntivo opposto fosse stato emesso sulla base di idonea prova scritta costituita dagli estratti conto e dal partitario (doc. 8 e 9 allegati al ricorso per ingiunzione) “considerato che WI, essendo concessionaria new slot ai sensi dell'art. 110, comma 6, del TULPS, opera quale sostituto di imposta senza essere tenuta ad emettere fattura”; escludeva la sussistenza di profili di nullità del ricorso per ingiunzione per carenza dei requisiti di cui all'art. 125 c.p.c.
Il giudice riteneva infondate anche le difese svolte dall'opponente nel merito, posto che con missiva del
13.4.2018 il concessionario WI intimava al gestore la consegna entro 5 giorni di Parte_2 idonea garanzia prevista dall'art. 9 del contratto (in forza del quale il gestore era tenuto a presentare al concessionario entro 30 giorni dalla stipula del contratto idonea garanzia in forma di fideiussione a prima richiesta o di deposito cauzionale per un valore pari a € 1.500,00 per ogni apparecchio da gioco
AWP posseduto o detenuto), il gestore non aveva provveduto alla prestare la garanzia richiesta e, dunque, “il concessionario si è legittimamente avvalso della clausola risolutiva espressa di cui all'art.
11 del contratto de quo, come preannunciato nell'intimazione del 13/04/2018, disponendo in data
26/04/2018 il blocco del collegamento degli apparecchi AWP detenuti dalla società opponente”. Il
Tribunale osservava che “la predetta clausola risolutiva consentiva infatti a WI, alla lett. e), di risolvere il contratto per “altri gravi e comprovati motivi”, fra i quali rientrava certamente anche
l'inadempimento, protrattosi per oltre tre anni, dell'obbligo del gestore di prestare la garanzia promessa al concessionario a tutela del diritto di quest'ultimo alla corresponsione di quanto dovutogli
pagina 2 di 7 contrattualmente” e rilevava che “WI avrebbe comunque potuto risolvere il contratto in questione esercitando il diritto di recesso con preavviso riconosciuto ad entrambe le parti dalla clausola di cui all'art. 12”. Riteneva, quindi, del tutto ingiustificata la pretesa risarcitoria avanzata in via riconvenzionale da parte opponente.
Quanto al credito azionato in via monitoria da WI, il Tribunale osservava che aveva Parte_2
omesso di effettuare i pagamenti contrattualmente dovuti alla società opposta per la prima e la seconda quindicina del mese di aprile 2018 a titolo di PREU, canone ADM e corrispettivo del concessionario e che il CTU aveva ritenuto corretti i conteggi effettuati da WI in sede monitoria “calcolando in €
22.697,59 l'importo dovuto a titolo di PREU, in € 955,69 quello dovuto a titolo di canone di concessione (inteso in senso estensivo, comprensivo anche dell'importo previsto quale deposito cauzionale), e in € 358,38 quello dovuto a titolo di corrispettivo del concessionario in base al contratto aggiornato vigente nel periodo considerato;
per un totale di € 24.011,66”. Il giudice osservava che gli opponenti avevano tentato di giustificare i mancati pagamenti “unicamente sulla base di generici riferimenti alla normativa di cui alla L.n. 190/2014 (c.d. Legge di Stabilità 2015), che ha istituito la tassa c.d. LDS, come una tantum, il cui obbligo di versamento gravava su tutti gli operatori della filiera della raccolta del gioco legale di Stato;
ma tale normativa non ha alcuna incidenza sulla debenza delle somme richieste in via monitoria e sulla correttezza dei conteggi effettuati da WI, come giustamente evidenziato nella relazione depositata dal nominato C.T.U., che per il conteggio del
PREU ha fatto correttamente riferimento al D.L. 24/04/2017 n. 50 (art. 6), nella versione in vigore dal
24/06/2017”.
Avverso la sentenza proponeva appello in proprio e quale l.r. di Parte_2 Parte_2
affidandolo a quattro motivi, cui resisteva WI, anche eccependone l'inammissibilità ex art. 348 bis c.p.c.
Precisate le conclusioni, la causa veniva trattenuta in decisione con assegnazione alle parti dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
Ragioni della decisione
L'appello censura la sentenza per i seguenti motivi, di cui si riportano anche i titoli:
1) Omessa pronuncia su un punto decisivo della controversia relativo alla nullità del decreto ingiuntivo per carenza dei requisiti di autenticità, bollatura e vidimazione delle scritture contabili ex art. 634 c.p.c. – omessa motivazione in ordine alla nullità del decreto ingiuntivo per insussistenza dei presupposti di certezza, liquidità ed esigibilità del credito. L'appellante premettendo che “in sede monitoria sono stati prodotti documenti formati dalla stessa controparte, nel caso di specie un estratto conto (Doc. n. 8) e un conto partitario (Doc. n. )” (p. 10 atto di appello) ritiene che tali documenti non pagina 3 di 7 costituiscano prova scritta del credito ex art. 634 c.p.c. perché privi dei requisiti di autenticità, bollatura e vidimazione, circostanza che rende il credito azionato incerto, illiquido e inesigibile. Insiste, pertanto, affinché venga accertata e dichiarata la nullità del decreto ingiuntivo opposto cui deve conseguire anche un diverso regolamento delle spese di lite del procedimento monitorio;
2) Omessa pronuncia su un punto decisivo della controversia relativo all'inesistenza della prova del credito e all'inefficacia probatoria nel giudizio di opposizione delle scritture contabili prodotte in sede monitoria. L'appellante ritiene che i documenti offerti da controparte in sede monitoria (doc. 8 e 9 cit.) non costituiscano prova del credito nella fase a cognizione piena instauratasi a seguito dell'opposizione al decreto ingiuntivo;
3) Erroneità della sentenza per carenza di motivazione in merito all'infondatezza e indeterminatezza del prelievo erariale unico (P.R.E.U.). L'appellante ritiene che la pretesa creditizia relativa al P.R.E.U. sia infondata, atteso che la l.n. 23/2014 c.d. Delega Fiscale - su cui si fondano le successive previsioni dell'art. 1, comma 649, della Legge di Stabilità 2015 - non è stata attuata;
4) Erroneità della sentenza di primo grado per errata valutazione dei fatti ed errata interpretazione dell'art. 11 del regolamento contrattuale – violazione e falsa applicazione dell'art. 1456 c.c. – accertamento negativo della risoluzione del contratto inter partes – fondatezza della domanda riconvenzionale. L'appellante ritiene che l'avvalersi della clausola risolutiva espressa da parte di
WI sia illegittima, atteso che la mancata prestazione della fideiussione non è annoverata tra le ipotesi al cui verificarsi il concessionario è legittimato a dichiarare la risoluzione del contratto a mente di quanto previsto dall'art. 11 del regolamento contrattuale e ribadisce che a causa della decisione unilaterale e arbitraria assunta da WI di ritenere il contratto risolto ha patito un notevole vulnus in termini di danno emergente, lucro cessante e perdita di chance di cui pretende il risarcimento.
***
Il primo motivo di appello è infondato.
Non è infatti ravvisabile il lamentato vizio di omessa pronuncia, atteso che il Tribunale si è motivatamente pronunciato sulla questione di nullità del decreto ingiuntivo sollevata dall'opponente. Il
Tribunale ha ritenuto che il decreto ingiuntivo opposto fosse stato emesso sulla base di idonea prova scritta “costituita dagli estratti conto e dal partitario (docc. 8 e 9 allegati al ricorso per ingiunzione), considerato che WI, essendo concessionaria new slot ai sensi dell'art. 110, comma 6, del TULPS, opera quale sostituto di imposta senza essere tenuta ad emettere fattura” (p. 3 sentenza). A tale condivisibile valutazione si aggiunge l'ulteriore considerazione secondo cui WI offrì prova del titolo fondante la pretesa creditoria azionata in via monitoria giacché in allegato al ricorso per ingiunzione di pagamento depositò sub doc. n. 6 il “contratto per i servizi di connessione degli
pagina 4 di 7 apparecchi di gioco di cui all'art. 110 comma 6, lettera a) sottoscritto il 3.3.2015 tra Parte_3
WI in qualità di concessionario e da quale gestore. Parte_2
Il secondo motivo di gravame è infondato. Contrariamente a quanto affermato dall'appellante, che lamenta l'omessa pronuncia su un punto decisivo della controversia, il Tribunale ha ritenuto provato il credito vantato da WI. WI, avendo assolto all'onere probatorio, sulla stessa incombente, fornendo la prova del titolo, allegando l'inadempimento di e fornendo in giudizio - Parte_2
tramite gli estratti conto e il partitario versati in atti - la prova dell'ammontare del credito il cui esatto importo è stato riscontrato dal CTU contabile che ne ha confermato la quantificazione con uno scarto di soli 2 centesimi di euro.
Il terzo motivo di gravame è inammissibile ex art. 342 c.p.c., poiché l'appellante si limita a riproporre le argomentazioni inerenti alla Legge Delega n. 23/2014 e alla Legge di Stabilità 2015 già svolte nell'atto di citazione in opposizione senza minimamente confrontarsi con la motivazione della sentenza sul punto.
Ad ogni modo, la lamentata carenza di motivazione non è ravvisabile, avendo il Tribunale ha puntualmente osservato che la “L. n. 190/2014 (c.d. Legge di Stabilità 2015)…ha istituito la tassa c.d.
LDS, come una tantum, il cui obbligo di versamento gravava su tutti gli operatori della filiera della raccolta del gioco legale di Stato” ma che “tale normativa non ha alcuna incidenza sulla debenza delle somme richieste in via monitoria e sulla correttezza dei conteggi effettuati da WI, come giustamente evidenziato nella relazione depositata dal nominato C.T.U., che per il conteggio del PREU ha fatto correttamente riferimento al D.L. 24/04/2017 n. 50 (art. 6), nella versione in vigore dal
24/06/2017” (p.
4-5 sentenza). In effetti, come confermato dal CTU, i conteggi effettuati da WI - e risultati sostanzialmente corretti - comprendono esclusivamente gli importi dovuti a titolo di PREU, a titolo di canone di concessione (inteso in senso estensivo, cioè comprensivo anche dell'importo previsto quale deposito cauzionale) e a titolo di corrispettivo del concessionario;
nulla è preteso da
WI a titolo di importo dovuto ex l.n. 190/2014 (c.d. Legge di Stabilità 2015).
Anche il quarto motivo di appello è inammissibile ex art. 342 c.p.c., atteso che l'appellante si limita a riproporre le argomentazioni svolte in primo grado senza alcuna specifica doglianza rispetto alla questione motivatamente esaminata nella sentenza impugnata. Il motivo semplicemente afferma di non condividere la decisione sul punto senza affiancare alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice a fondamento del rigetto della domanda riconvenzionale.
Ad ogni modo, è corretto e condivisibile il rigetto della domanda riconvenzionale avente ad oggetto il risarcimento dei danni patiti in conseguenza della decisione di WI di risolvere il contratto. È
pagina 5 di 7 dirimente osservare, in applicazione del principio della ragione più liquida, che la domanda risarcitoria
è carente di una specifica allegazione dei danni patiti dall'opponente. I danni sono solo genericamente descritti dall'opponente in atto di citazione in opposizione (cfr. p. 22-23: «la società opponente ha patito un notevole vulnus in termini di danno emergente, lucro cessante e perdita di chance, tanto in ragione della raccolta imponibile effettuata nel corso dell'ultimo anno solare e del conseguente corrispettivo riconosciuto al gestore, cui deve aggiungersi il danno relativo al mancato utilizzo dei trentatré apparecchi AWP, la perdita di una folta clientela, nonché le spese finanziarie sostenute per
l'acquisto delle nuove schede elettroniche. L'arbitraria risoluzione del contratto e la conseguente dismissione dei trentatré apparecchi AWP ha determinato l'azzeramento del valore aziendale della società opponente, pari al valore delle attrezzature dismesse (per euro 62.500,00) e all'avviamento
(per euro 1.084.500,00), causando un danno emergente ammontante ad euro 1.147.000,00. Con riguardo l'interruzione dell'attività ha determinato in capo all'op-ponente un lucro cessante pari a euro 74.00,00 per ciascun anno e di 6.167,00 per ciascun mese di interruzione») e la pretesa non risulta supportata da alcun elemento documentale, fatta eccezione per la “Relazione di stima aziendale della Società World Games S.a.s. redatta in data 9.04.2019 dal dott. commercialista ” Persona_2
depositata sub doc. 14 in allegato alla seconda memoria ex art. 183 c.p.c. Tale relazione, però, si risolve in una lunga premessa metodologica cui segue l'esposizione delle conclusioni che il consulente afferma fondarsi sull'esame di una serie di documenti relativi a che elenca a pagina 3 (situazione Parte_2 patrimoniale dell'azienda, prospetti di dettaglio degli elementi attivi e passivi dell'azienda, prospetti di dettaglio dei rendiconti contabili dei concessionari e dei principali contrati stipulati), senza in alcun modo descriverne il contenuto;
né tali documenti sono stati depositati in giudizio dall'appellante.
Dunque, le considerazioni svolte dal commercialista dott. sono insanabilmente generiche e non Per_2 hanno alcuna valenza probatoria e l'appellante non ha provato quali fossero le condizioni della società prima e dopo la risoluzione del contratto, utili a valutare gli eventuali minori rendimenti in nesso di causa con l'intervenuta interruzione del rapporto contrattuale. Alla luce di ciò, non vi sono i presupposti per l'espletamento della CTU richiesta dall'appellante, volta a quantificare i danni, atteso che il suddetto mezzo di indagine non può essere utilizzato al fine di esonerare la parte dal fornire la prova di quanto assume, ed è quindi legittimamente negata qualora la parte tenda con essa a supplire alla deficienza delle proprie allegazioni o offerte di prova, ovvero di compiere una indagine esplorativa alla ricerca di elementi, fatti o circostanze non provati.
Viste le considerazioni sin qui svolte in relazione al rigetto della domanda riconvenzionale, appaiono irrilevanti le prove per testi, per la cui ammissione insiste l'appellante, vertenti su quanto avvenuto il pagina 6 di 7 13.4.2018, giorno in cui WI comunicò a della necessità di fornire idonea garanzia ai Parte_2 sensi di quanto previsto dall'art. 9 del contratto tra loro in essere.
In conclusione, l'appello è infondato e deve essere rigettato.
Le spese processuali del presente grado seguono la soccombenza ex art. 91 c.p.c. e sono liquidate, letta la nota spese, nel dispositivo ex d.m. 55/2014 in relazione al valore e alla natura della causa, al tasso di difficoltà della stessa, nonché in base all'attività e alle fasi processuali effettivamente svolte ed ai parametri tutti indicati nel citato decreto.
Atteso l'esito, ricorrono i presupposti di cui all'art.13 comma 1 quater DPR n. 115 del 2002 per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'appello.
P.Q.M.
La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando:
- rigetta l'appello proposto da , in proprio e quale legale rappresentate di Parte_1 [...]
avverso la sentenza n. 478/2022 del Tribunale di Ravenna e lo condanna Parte_2 alla rifusione in favore di NE Italia s.p.a. delle spese di lite del grado che liquida in € 29.000 per compensi, oltre spese forfettarie, IVA e CPA se dovuti;
- dà atto che ricorrono i presupposti di cui all'art. 13 comma 1 quater DPR n. 115 del 2002 per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'appello.
Così deciso dalla seconda sezione civile della Corte d'Appello di Bologna il giorno 25.2.2025.
Il Consigliere estensore dott.ssa Bianca Maria Gaudioso
Il Presidente dott. Giampiero Fiore
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