Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Catania, sez. III, sentenza 27/01/2026, n. 691
CGT1
Sentenza 27 gennaio 2026

Argomenti

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  • Inammissibile
    Omessa notificazione dell'atto presupposto

    L'atto di contestazione sanzioni è stato ritualmente notificato tramite compiuta giacenza in data 27/05/2022, circostanza non contestata dalla ricorrente. Non essendo stato impugnato l'atto di contestazione, la cartella di pagamento può essere impugnata solo per vizi propri.

  • Inammissibile
    Violazione e falsa applicazione del termine di decadenza per la notifica dell'atto di contestazione

    La censura relativa alla violazione del termine di decadenza dell'atto di contestazione avrebbe dovuto essere proposta con la tempestiva impugnazione di tale atto presupposto, e non con l'impugnazione della cartella di pagamento.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Catania, sez. III, sentenza 27/01/2026, n. 691
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Catania
    Numero : 691
    Data del deposito : 27 gennaio 2026

    Testo completo