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Sentenza 27 gennaio 2026
Sentenza 27 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Catania, sez. III, sentenza 27/01/2026, n. 691 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Catania |
| Numero : | 691 |
| Data del deposito : | 27 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 691/2026
Depositata il 27/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANIA Sezione 3, riunita in udienza il 21/01/2026 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
CC PP IO SE, Presidente
CO SALVATORE, Relatore
NIGRO PASQUALE, Giudice
in data 21/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 6437/2024 depositato il 19/07/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Catania
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Catania
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320230002493182000 SANZIONI 2014 a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
L'Ufficio resistente rinvia alle conclusioni contenute nelle controdeduzioni depositate.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto depositato il 19 Luglio 2024, la Signora Ricorrente_1, codice fiscale CF_Ricorrente_1, ricorre avverso la cartella di pagamento n. 29320230002493182000, notificata in data 20.05.2024, relativa a irrogazione sanzioni pecuniarie per l'anno 2014, recante la somma di euro 6.879,83 e contro l'Agenzia delle Entrate – Riscossione e l'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Catania.
La ricorrente, a sostegno della nullità dell'atto impugnato, eccepisce:
1) Omessa notificazione dell'atto presupposto
La ricorrente in data 20.05.2024 ha ricevuto da parte di Agenzia delle Entrate Riscossione la notifica della
Cartella di pagamento n. 29320230002493182000 giustificata in narrativa a motivo dell'atto di contestazione ed irrogazione di sanzioni n. TYSCOSM00573/2022 asseritamente notificato in data 27/05/2022. La ricorrente contesta la cennata notificazione dell'atto presupposto, di cui non ha avuto notificazione nei modi e termini di legge.
2) In via subordinata ed eventuale. Violazione e falsa applicazione del comma 1 dell'art. l'art. 20, comma
3, del d.lgs. n. 472 del 1997.
Si contesta in ogni caso come anche laddove la notificazione dell'atto di contestazione ed irrogazione di sanzioni fosse stata effettuata nella data assunta, tale notificazione sarebbe occorsa in violazione del precetto emarginato, a tenore del quale “l'atto di contestazione, o l'atto di irrogazione, devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è avvenuta la violazione o nel diverso termine previsto per l'accertamento dei singoli tributi”, e quindi, entro il 31.12.2019.
Per i superiori motivi chiede la nullità dell'atto impugnato con vittoria di spese e compensi da distrarsi in favore del difensore, ex art. 93 c.p.c.
Si costituisce in giudizio l'Agenzia delle Entrate – Riscossione, che con proprie controdeduzioni contesta le motivazioni del ricorso e conferma la legittimità del proprio operato.
Parte avversa lamenta esclusivamente vizi relativi al merito dell'imposizione. Tutte le eccezioni ex adverso sollevate riguardano esclusivamente attività dell'Ente impositore che ha effettuato l'iscrizione a ruolo. La cartella è stata notificata in data 20.05.2024 (circostanza questa non contestata) a seguito di consegna da parte dell'AMMINISTRAZIONE FINANZIARIA DIR.PROV.LE DI CATANIA - UFF. CONTROLLI DI CATANIA
Ruolo : 2023 / 126 ORDINARIO.
Tutte le censure di cui sopra riguardano attività posta in essere in epoca antecedente alla consegna dei ruoli e relative al merito dell'imposizione proprie dell'Ente che ha provveduto all' iscrizione a ruolo dell'AMMINISTRAZIONE FINANZIARIA DIR.PROV.LE DI CATANIA - UFF. CONTROLLI DI CATANIA il quale correttamente evocato in giudizio avrà cura di argomentare.
Per i suesposti motivi chiede il rigetto del ricorso con condanna di parte ricorrente al pagamento delle spese di giudizio da distrarsi in favore del difensore, ex art. 93 c.p.c.. Si costituisce in giudizio l'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Catania, che con proprie controdeduzioni contesta le motivazioni del ricorso e conferma la legittimità del proprio operato.
Parte Ricorrente lamenta la mancata notifica dell'atto presupposto alla cartella di pagamento oggi impugnata, cioè l'atto di contestazione sanzioni n. TYSCOSM00573/2022, relativo all'anno d'imposta 2014. L'atto di contestazione è stato ritualmente notificato in data 27/05/2022. In particolare, dopo aver provveduto ad effettuare un primo tentativo di notifica per mezzo postale in data 16/05/2022 e, constatata l'assenza della destinataria, si è provveduto a depositare l'atto e a darne notizia con la comunicazione di avvenuto deposito con numero di raccomandata chiaramente indicato nella relata di notifica. Non avendo provveduto a ritirare l'atto nel termine di dieci giorni previsto dalla legge, la notifica si è perfezionata per compiuta giacenza in data 27/05/2022.
Per quanto attiene la supposta violazione dell'art. 20, comma 1 del D. Lgs. 472/97, l'Ufficio rappresenta quanto segue. La norma appena richiamata sancisce espressamente che:” L'atto di contestazione di cui all'articolo 16, ovvero l'atto di irrogazione, devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui e' avvenuta la violazione o nel diverso termine previsto per l'accertamento dei singoli tributi”. Questa disposizione è stata oggetto di una proroga per effetto del D. L.
119 del 23/10/2018, convertito con legge n. 136 del 17/12/2018.
In particolare, il D.L. 119/18, all'art. 9, comma 6, prevede che:” In deroga all'articolo 3, comma 1, della legge
27 luglio 2000, n. 212, con riferimento alle violazioni commesse fino al 31 dicembre 2015, oggetto del processo verbale di constatazione, i termini di cui all'articolo 20, comma 1, del decreto legislativo 18 dicembre
1997, n. 472, sono prorogati di due anni”. Pertanto, il termine di decadenza viene prorogato di due anni, per tutte le irregolarità commesse fino al 31/12/2015.
È opportuno rammentare anche che a causa della pandemia – COVID 19 i termini dell'attività di riscossione sono stati sospesi dal 08/03/2020 al 31/08/2021 (cfr. in tal senso DL n. 18/2020, DL n. 104/2020, DL 125/2020,
DL n. 183/2020 DL 73/2021 come convertito da Legge n. 106/2021).
Per i suesposti motivi chiede il rigetto del ricorso con condanna di parte ricorrente al pagamento delle spese di giudizio.
In data 12 Gennaio 2026 la ricorrente deposita memorie illustrative.
All'udienza del 21 Gennaio 2026 la causa viene trattata in pubblica udienza e posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Catania, esaminati gli atti del procedimento, ritiene il ricorso infondato e, pertanto, non meritevole di accoglimento.
L'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Catania nella propria costituzione ha affermato e provato che la cartella di pagamento opposta non è il primo atto notificato alla ricorrente, ma che aveva già provveduto a notificare l'atto di contestazione sanzioni prodromico. L'atto di contestazione sanzioni, regolarmente notificato (come da documentazione versata in atti) non è mai stato impugnato dalla ricorrente, che in tal modo si è preclusa la possibilità di impugnare nel merito gli atti successivi e conseguenziali, ivi compresa la cartella di pagamento oggi opposta, avverso la quale non eccepisce la sussistenza di alcun vizio proprio.
Ne consegue, quindi, che se non è stato impugnato l'atto di contestazione sanzioni prodromico all'emissione della cartella di pagamento, questa ai sensi dell'art. 19 del D.Lgs. 546/1992 può essere impugnato solo per vizi propri e non per vizi che renderebbero nullo o annullabile l'atto di imposizione precedente (Corte Costituzionale 15712/99 n. 464; Corte di Cassazione Sent. 24/11/2000 n. 15207; Cons. Stato Sez. Associazione_1. 6012 del 05 Dicembre 2014). Ne consegue che il secondo motivo di impugnazione, riguardante la violazione del comma 1 dell'art. l'art. 20, comma 3, del d.lgs. n. 472 del 1997 deve essere dichiarato inammissibile poiché avrebbe dovuto essere proposto con la tempestiva impugnazione del predetto atto di contestazione.
Alla luce delle superiori considerazioni il ricorso è infondato e, pertanto, va rigettato.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano nella misura di cui in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Catania rigetta il ricorso e, per l'effetto, conferma l'atto impugnato.
Condanna parte ricorrente alla rifusione, delle spese di lite che si liquidano in euro 650,00
(seicentocinquanta/00), oltre il 15accessori di legge se dovuti, in favore dell'Agenzia delle Entrate -
Riscossione ed in euro 500,00 (cinquecento/00) in favore dell'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Catania.
Così deciso in Catania, nella Camera di Consiglio della III Sezione della Corte di Giustizia Tributaria di Primo
Grado di Catania il 21 Gennaio 2026.
IL GIUDICE RELATORE IL PRESIDENTE
(Dott. Salvatore Panebianco) (Dott. Giuseppe Giovanni Colavecchio)
Depositata il 27/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANIA Sezione 3, riunita in udienza il 21/01/2026 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
CC PP IO SE, Presidente
CO SALVATORE, Relatore
NIGRO PASQUALE, Giudice
in data 21/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 6437/2024 depositato il 19/07/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Catania
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Catania
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320230002493182000 SANZIONI 2014 a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
L'Ufficio resistente rinvia alle conclusioni contenute nelle controdeduzioni depositate.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto depositato il 19 Luglio 2024, la Signora Ricorrente_1, codice fiscale CF_Ricorrente_1, ricorre avverso la cartella di pagamento n. 29320230002493182000, notificata in data 20.05.2024, relativa a irrogazione sanzioni pecuniarie per l'anno 2014, recante la somma di euro 6.879,83 e contro l'Agenzia delle Entrate – Riscossione e l'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Catania.
La ricorrente, a sostegno della nullità dell'atto impugnato, eccepisce:
1) Omessa notificazione dell'atto presupposto
La ricorrente in data 20.05.2024 ha ricevuto da parte di Agenzia delle Entrate Riscossione la notifica della
Cartella di pagamento n. 29320230002493182000 giustificata in narrativa a motivo dell'atto di contestazione ed irrogazione di sanzioni n. TYSCOSM00573/2022 asseritamente notificato in data 27/05/2022. La ricorrente contesta la cennata notificazione dell'atto presupposto, di cui non ha avuto notificazione nei modi e termini di legge.
2) In via subordinata ed eventuale. Violazione e falsa applicazione del comma 1 dell'art. l'art. 20, comma
3, del d.lgs. n. 472 del 1997.
Si contesta in ogni caso come anche laddove la notificazione dell'atto di contestazione ed irrogazione di sanzioni fosse stata effettuata nella data assunta, tale notificazione sarebbe occorsa in violazione del precetto emarginato, a tenore del quale “l'atto di contestazione, o l'atto di irrogazione, devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è avvenuta la violazione o nel diverso termine previsto per l'accertamento dei singoli tributi”, e quindi, entro il 31.12.2019.
Per i superiori motivi chiede la nullità dell'atto impugnato con vittoria di spese e compensi da distrarsi in favore del difensore, ex art. 93 c.p.c.
Si costituisce in giudizio l'Agenzia delle Entrate – Riscossione, che con proprie controdeduzioni contesta le motivazioni del ricorso e conferma la legittimità del proprio operato.
Parte avversa lamenta esclusivamente vizi relativi al merito dell'imposizione. Tutte le eccezioni ex adverso sollevate riguardano esclusivamente attività dell'Ente impositore che ha effettuato l'iscrizione a ruolo. La cartella è stata notificata in data 20.05.2024 (circostanza questa non contestata) a seguito di consegna da parte dell'AMMINISTRAZIONE FINANZIARIA DIR.PROV.LE DI CATANIA - UFF. CONTROLLI DI CATANIA
Ruolo : 2023 / 126 ORDINARIO.
Tutte le censure di cui sopra riguardano attività posta in essere in epoca antecedente alla consegna dei ruoli e relative al merito dell'imposizione proprie dell'Ente che ha provveduto all' iscrizione a ruolo dell'AMMINISTRAZIONE FINANZIARIA DIR.PROV.LE DI CATANIA - UFF. CONTROLLI DI CATANIA il quale correttamente evocato in giudizio avrà cura di argomentare.
Per i suesposti motivi chiede il rigetto del ricorso con condanna di parte ricorrente al pagamento delle spese di giudizio da distrarsi in favore del difensore, ex art. 93 c.p.c.. Si costituisce in giudizio l'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Catania, che con proprie controdeduzioni contesta le motivazioni del ricorso e conferma la legittimità del proprio operato.
Parte Ricorrente lamenta la mancata notifica dell'atto presupposto alla cartella di pagamento oggi impugnata, cioè l'atto di contestazione sanzioni n. TYSCOSM00573/2022, relativo all'anno d'imposta 2014. L'atto di contestazione è stato ritualmente notificato in data 27/05/2022. In particolare, dopo aver provveduto ad effettuare un primo tentativo di notifica per mezzo postale in data 16/05/2022 e, constatata l'assenza della destinataria, si è provveduto a depositare l'atto e a darne notizia con la comunicazione di avvenuto deposito con numero di raccomandata chiaramente indicato nella relata di notifica. Non avendo provveduto a ritirare l'atto nel termine di dieci giorni previsto dalla legge, la notifica si è perfezionata per compiuta giacenza in data 27/05/2022.
Per quanto attiene la supposta violazione dell'art. 20, comma 1 del D. Lgs. 472/97, l'Ufficio rappresenta quanto segue. La norma appena richiamata sancisce espressamente che:” L'atto di contestazione di cui all'articolo 16, ovvero l'atto di irrogazione, devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui e' avvenuta la violazione o nel diverso termine previsto per l'accertamento dei singoli tributi”. Questa disposizione è stata oggetto di una proroga per effetto del D. L.
119 del 23/10/2018, convertito con legge n. 136 del 17/12/2018.
In particolare, il D.L. 119/18, all'art. 9, comma 6, prevede che:” In deroga all'articolo 3, comma 1, della legge
27 luglio 2000, n. 212, con riferimento alle violazioni commesse fino al 31 dicembre 2015, oggetto del processo verbale di constatazione, i termini di cui all'articolo 20, comma 1, del decreto legislativo 18 dicembre
1997, n. 472, sono prorogati di due anni”. Pertanto, il termine di decadenza viene prorogato di due anni, per tutte le irregolarità commesse fino al 31/12/2015.
È opportuno rammentare anche che a causa della pandemia – COVID 19 i termini dell'attività di riscossione sono stati sospesi dal 08/03/2020 al 31/08/2021 (cfr. in tal senso DL n. 18/2020, DL n. 104/2020, DL 125/2020,
DL n. 183/2020 DL 73/2021 come convertito da Legge n. 106/2021).
Per i suesposti motivi chiede il rigetto del ricorso con condanna di parte ricorrente al pagamento delle spese di giudizio.
In data 12 Gennaio 2026 la ricorrente deposita memorie illustrative.
All'udienza del 21 Gennaio 2026 la causa viene trattata in pubblica udienza e posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Catania, esaminati gli atti del procedimento, ritiene il ricorso infondato e, pertanto, non meritevole di accoglimento.
L'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Catania nella propria costituzione ha affermato e provato che la cartella di pagamento opposta non è il primo atto notificato alla ricorrente, ma che aveva già provveduto a notificare l'atto di contestazione sanzioni prodromico. L'atto di contestazione sanzioni, regolarmente notificato (come da documentazione versata in atti) non è mai stato impugnato dalla ricorrente, che in tal modo si è preclusa la possibilità di impugnare nel merito gli atti successivi e conseguenziali, ivi compresa la cartella di pagamento oggi opposta, avverso la quale non eccepisce la sussistenza di alcun vizio proprio.
Ne consegue, quindi, che se non è stato impugnato l'atto di contestazione sanzioni prodromico all'emissione della cartella di pagamento, questa ai sensi dell'art. 19 del D.Lgs. 546/1992 può essere impugnato solo per vizi propri e non per vizi che renderebbero nullo o annullabile l'atto di imposizione precedente (Corte Costituzionale 15712/99 n. 464; Corte di Cassazione Sent. 24/11/2000 n. 15207; Cons. Stato Sez. Associazione_1. 6012 del 05 Dicembre 2014). Ne consegue che il secondo motivo di impugnazione, riguardante la violazione del comma 1 dell'art. l'art. 20, comma 3, del d.lgs. n. 472 del 1997 deve essere dichiarato inammissibile poiché avrebbe dovuto essere proposto con la tempestiva impugnazione del predetto atto di contestazione.
Alla luce delle superiori considerazioni il ricorso è infondato e, pertanto, va rigettato.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano nella misura di cui in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Catania rigetta il ricorso e, per l'effetto, conferma l'atto impugnato.
Condanna parte ricorrente alla rifusione, delle spese di lite che si liquidano in euro 650,00
(seicentocinquanta/00), oltre il 15accessori di legge se dovuti, in favore dell'Agenzia delle Entrate -
Riscossione ed in euro 500,00 (cinquecento/00) in favore dell'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Catania.
Così deciso in Catania, nella Camera di Consiglio della III Sezione della Corte di Giustizia Tributaria di Primo
Grado di Catania il 21 Gennaio 2026.
IL GIUDICE RELATORE IL PRESIDENTE
(Dott. Salvatore Panebianco) (Dott. Giuseppe Giovanni Colavecchio)