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Sentenza 23 marzo 2025
Sentenza 23 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Campobasso, sentenza 23/03/2025, n. 42 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Campobasso |
| Numero : | 42 |
| Data del deposito : | 23 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1333/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di CAMPOBASSO
Sezione Unica Civile
Il Tribunale di Campobasso, così composto: dott. Enrico Di Dedda Presidente dott.ssa Claudia Carissimi Giudice dott.ssa Emanuela Luciani Giudice relatore riunito in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1333/2024, promossa da:
(C.F. ), rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1 dall'Avv. Liliana Greco
e
RI NI (C.F. ), rappresentato e difeso dall'Avv. C.F._2
Carmelina Genovese
con l'intervento ex lege del PUBBLICO MINISTERO
OGGETTO: CESSAZIONE DEGLI EFFETTI CIVILI DEL MATRIMONIO ai sensi dell'art. 473-bis.51 c.p.c.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso congiunto del 10/12/2024 e RI Parte_1
NI hanno proposto domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario, da loro contratto in Toro (CB) in data 12.02.1984, trascritto nel Registro dello
Stato Civile del medesimo Comune (anno 1984 numero 1, parte II, serie A), alle condizioni riportate nel ricorso.
1 Hanno rappresentato che in data 04/08/2020 il Tribunale di Campobasso ha omologato la separazione tra i coniugi, alle condizioni riportate nell'accordo da loro sottoscritto.
All'esito dell'udienza del 3/03/2025, sostituita con il deposito di note scritte, nelle quali le parti si sono riportate alle conclusioni già in atti, preso atto della loro volontà di non riconciliarsi, la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione.
Il PM ha concluso in data 23/01/2025 con parere favorevole alla pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
***
Il Tribunale, letto il ricorso congiunto depositato dalle parti, ritenuta la propria competenza, atteso il parere favorevole del P.M., visto l'art. 473 bis.51 c.p.c., osserva quanto segue.
La domanda è fondata e deve essere accolta.
Ricorrono tutti i presupposti per la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio, ossia:
- decreto di omologa di separazione consensuale del 04/08/2020;
- prosecuzione ininterrotta della separazione, al momento della proposizione della domanda, per almeno sei mesi dall'udienza di comparizione dei coniugi nel giudizio di separazione consensuale (art. 3, comma II, lett. b) della legge 898/1970);
- mancanza di eccezioni di interruzione.
Tale situazione e la chiara volontà dei divorziandi, evincibile anche dall'espressa rinuncia a comparire personalmente all'udienza preposta contenuta nel ricorso introduttivo, evidenziano che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi non può essere mantenuta o ricostruita, sicché la domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio merita di essere accolta.
Le condizioni sulle quali le parti si sono accordate, contenute nel ricorso congiunto, sono conformi alla legge, e possono quindi essere integralmente recepite da questo Tribunale, di talché le predette condizioni costituiscono parte integrante della presente sentenza.
Le spese di lite devono essere integralmente compensate, atteso che trattasi di ricorso congiunto.
2
P. Q. M.
Il Tribunale di Campobasso, definitivamente pronunciando sulla domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio, così provvede:
- DICHIARA la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra
[...]
e RI NI, da loro contratto in Toro (CB) in data Parte_1
12.02.1984, trascritto nel Registro dello Stato Civile del medesimo Comune (anno 1984 numero 1, parte II, serie A), alle condizioni tutte riportate nel ricorso congiunto, che costituiscono parte integrante della presente sentenza;
- MANDA alla Cancelleria di trasmettere copia autentica della presente sentenza, una volta passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato civile competente per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui all'art. 69 D.P.R. 3/11/2000 n. 396;
- SPESE compensate.
Campobasso, 22/03/2025
Il Giudice relatore Il Presidente
Dott.ssa Emanuela Luciani Dott. Enrico Di Dedda
3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di CAMPOBASSO
Sezione Unica Civile
Il Tribunale di Campobasso, così composto: dott. Enrico Di Dedda Presidente dott.ssa Claudia Carissimi Giudice dott.ssa Emanuela Luciani Giudice relatore riunito in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1333/2024, promossa da:
(C.F. ), rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1 dall'Avv. Liliana Greco
e
RI NI (C.F. ), rappresentato e difeso dall'Avv. C.F._2
Carmelina Genovese
con l'intervento ex lege del PUBBLICO MINISTERO
OGGETTO: CESSAZIONE DEGLI EFFETTI CIVILI DEL MATRIMONIO ai sensi dell'art. 473-bis.51 c.p.c.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso congiunto del 10/12/2024 e RI Parte_1
NI hanno proposto domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario, da loro contratto in Toro (CB) in data 12.02.1984, trascritto nel Registro dello
Stato Civile del medesimo Comune (anno 1984 numero 1, parte II, serie A), alle condizioni riportate nel ricorso.
1 Hanno rappresentato che in data 04/08/2020 il Tribunale di Campobasso ha omologato la separazione tra i coniugi, alle condizioni riportate nell'accordo da loro sottoscritto.
All'esito dell'udienza del 3/03/2025, sostituita con il deposito di note scritte, nelle quali le parti si sono riportate alle conclusioni già in atti, preso atto della loro volontà di non riconciliarsi, la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione.
Il PM ha concluso in data 23/01/2025 con parere favorevole alla pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
***
Il Tribunale, letto il ricorso congiunto depositato dalle parti, ritenuta la propria competenza, atteso il parere favorevole del P.M., visto l'art. 473 bis.51 c.p.c., osserva quanto segue.
La domanda è fondata e deve essere accolta.
Ricorrono tutti i presupposti per la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio, ossia:
- decreto di omologa di separazione consensuale del 04/08/2020;
- prosecuzione ininterrotta della separazione, al momento della proposizione della domanda, per almeno sei mesi dall'udienza di comparizione dei coniugi nel giudizio di separazione consensuale (art. 3, comma II, lett. b) della legge 898/1970);
- mancanza di eccezioni di interruzione.
Tale situazione e la chiara volontà dei divorziandi, evincibile anche dall'espressa rinuncia a comparire personalmente all'udienza preposta contenuta nel ricorso introduttivo, evidenziano che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi non può essere mantenuta o ricostruita, sicché la domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio merita di essere accolta.
Le condizioni sulle quali le parti si sono accordate, contenute nel ricorso congiunto, sono conformi alla legge, e possono quindi essere integralmente recepite da questo Tribunale, di talché le predette condizioni costituiscono parte integrante della presente sentenza.
Le spese di lite devono essere integralmente compensate, atteso che trattasi di ricorso congiunto.
2
P. Q. M.
Il Tribunale di Campobasso, definitivamente pronunciando sulla domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio, così provvede:
- DICHIARA la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra
[...]
e RI NI, da loro contratto in Toro (CB) in data Parte_1
12.02.1984, trascritto nel Registro dello Stato Civile del medesimo Comune (anno 1984 numero 1, parte II, serie A), alle condizioni tutte riportate nel ricorso congiunto, che costituiscono parte integrante della presente sentenza;
- MANDA alla Cancelleria di trasmettere copia autentica della presente sentenza, una volta passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato civile competente per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui all'art. 69 D.P.R. 3/11/2000 n. 396;
- SPESE compensate.
Campobasso, 22/03/2025
Il Giudice relatore Il Presidente
Dott.ssa Emanuela Luciani Dott. Enrico Di Dedda
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