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Rigetto
Sentenza 23 marzo 2026
Rigetto
Sentenza 23 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. VII, sentenza 23/03/2026, n. 2436 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 2436 |
| Data del deposito : | 23 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 05161/2024 REG.RIC.
Pubblicato il 23/03/2026
N. 02436 /2026 REG.PROV.COLL. N. 05161/2024 REG.RIC.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Settima) ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso in appello iscritto al numero di registro generale 5161 del 2024, proposto da
AN ON, rappresentato e difeso dall'avvocato Gennaro Maione, con domicilio digitale come da PEC Registri di Giustizia;
contro
Ministero della Cultura, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei
Portoghesi, 12;
NC ON, rappresentato e difeso dall'avvocato Luigi Vuolo, che si dichiara antistatario, con domicilio digitale come da PEC Registri di Giustizia;
Comune di EL, Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per le
Province di Salerno e Avellino, non costituiti in giudizio; N. 05161/2024 REG.RIC.
e con l'intervento di ad adiuvandum:
AL ON, rappresentata e difesa dall'avvocato Espedito Iasevoli, con domicilio digitale come da PEC Registri di Giustizia;
per la riforma
della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per la Campania, Sezione staccata di Salerno, Sezione seconda, n. 1197/2024, resa tra le parti;
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero della Cultura e di NC
ON;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 7 ottobre 2025 il consigliere Angela
AN e uditi per le parti gli avvocati Gennaro Maione e Luigi Vuolo;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. Con la sentenza di estremi indicati in intestazione il Tribunale amministrativo per la Campania – sezione staccata di Salerno ha respinto il ricorso proposto dal signor
AN ON avverso il provvedimento del 1° giugno 2023, prot. n. 12303, col quale il Responsabile dell'Area Sportello Unico per l'Edilizia, Demanio e Urbanistica del
Comune di EL aveva rigettato l'istanza di fiscalizzazione ex art. 38 del d.P.R.
n. 380/2001 prot. n. 18518 del 6 ottobre 2020 e aveva disposto l'esecuzione dell'ordinanza di demolizione n. 2091 del 6 agosto 2019. N. 05161/2024 REG.RIC.
2. Le opere abusive sottoposte a fiscalizzazione, ex ante contestate con l'ordinanza di demolizione n. 2091 del 6 agosto 2019, resistita alla relativa impugnazione, respinta dal Consiglio di Stato, sez. VI, con sentenza n. 3204 del 29 marzo 2023 (pronunciata in parziale riforma della sentenza dello stesso Tar n. 1934 del 14 dicembre 2020), afferivano alle unità immobiliari in proprietà del ricorrente, ricomprese nell'edificio sito in San Marco di EL, via Pozzillo, censito in catasto al foglio 24, particella
616, e distribuito su tre livelli fuori terra (piano terraneo, primo e secondo mansardato)
e un livello seminterrato.
Si trattava, in particolare, delle seguenti opere, rimaste sine titulo per effetto dell'annullamento dei permessi di costruire (“PdC”) in sanatoria n. 4275 del 17 marzo
2015 e n. 4279 del 27 marzo 2015, che era stato pronunciato – in accoglimento del ricorso straordinario ex artt. 8 ss. del d.P.R. n. 1199/1971, proposto da ON
NC, proprietario di un immobile confinante, e in base al precipuo rilievo dell'illecita prosecuzione degli abusi sottoposti a condono ex artt. 31 ss. della l. n.
47/1985 con istanza del 29 marzo 1986, prot. n. 802 – con decreto del Presidente della
Repubblica (d.P.R.) del 27 marzo 2019 (R.S. 2491/P), previo parere conforme del
Consiglio di Stato, sez. I, n. 2459 del 29 ottobre 2018: - realizzazione e ampliamento del piano secondo mansardato; - ampliamento del piano primo, mediante realizzazione sul terrazzo esistente di un corpo di fabbrica sormontato da lastrico solare.
3. Così ricostruiti i fatti di causa e richiamati i principi sanciti in materia dall'Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato nella pronuncia n. 17/2020, la sentenza di primo grado ha respinto, dichiarandola infondata, l'impugnazione proposta contro il provvedimento comunale recante il diniego di fiscalizzazione, che era essenzialmente motivato sul rilievo che la natura non già formale, bensì sostanziale dei vizi infirmanti i permessi di costruire in sanatoria n. 4275 del 17 marzo 2015 e n.
4279 del 27 marzo 2015 (come detto, annullati a seguito di accoglimento del ricorso N. 05161/2024 REG.RIC.
straordinario proposto dal sig. NC ON), impediva ogni ulteriore valutazione circa la rappresentata impossibilità di ripristino dello status quo ante.
4. Di tale sentenza il ricorrente in primo grado AN ON domanda la riforma, deducendone l'erroneità con l'appello proposto che è stato corredato da istanza cautelare ed affidato a cinque motivi di diritto. L'appellante ha altresì riproposto ai sensi dell'art. 101 comma 2 cod. proc. amm. le doglianze asseritamente non esaminate in primo grado.
4.1. Si è costituito in giudizio il Ministero della Cultura.
4.2. Si è costituito in resistenza il signor NC ON, già interventore ad opponendum nel giudizio di primo grado, riproponendo l'eccezione di inammissibilità del ricorso di primo grado, assorbite dalla sentenza, e argomentando l'infondatezza dell'appello, di cui ha chiesto il rigetto.
4.3. Non si è, invece, costituito il Comune di EL, pur ritualmente evocato.
4.4. È intervenuta, infine, ad adiuvandum, chiedendo l'accoglimento dell'appello proposto, la signora AL ON, la quale ha dedotto di essere comodataria, in virtù di contratto stipulato il 16 giugno 2015 e registrato, dell'unità immobiliare al secondo piano del fabbricato di via Pozzillo, svolgendovi attualmente attività ricettiva non alberghiera di affittacamere.
4.5. Con ordinanza n. 2827 del 24 luglio 2024 della Sezione Seconda di questo
Consiglio di Stato è stata respinta la domanda cautelare ritenendo prima facie insufficienti i profili attinenti al fumus boni iuris, stante la natura sostanziale degli abusi controversi e, per altro verso, sulla base della relazione n. 24008 in data 29 novembre 2019 del Comune intimato, nella quale è stata attestata la possibilità del ripristino essendo l'eliminazione delle opere non “di pregiudizio né alla parte conforme dell'edificio, né alle proprietà vicinior[i]”.
4.6. Nel frattempo il controinteressato ON NC ha impugnato il silenzio serbato dall'amministrazione comunale sulla diffida ad eseguire l'ordinanza di N. 05161/2024 REG.RIC.
demolizione n. 2091/2019 (trasmessa al Comune il 9 ottobre 2023) dinanzi allo stesso
Tar che, con sentenza n. 1196 del 3 giugno 2024, in accoglimento del ricorso, ha ordinato al Comune di eseguire l'ordine di demolizione e, successivamente, con ordinanza n. 1933 del 21 ottobre 2024, perdurando l'inerzia del Comune, ha nominato
Commissario ad acta il Prefetto di Salerno.
4.6.1. A seguito dell'insediamento del Commissario ad acta (che con provvedimento del 31 gennaio 2025 ha constatato la permanente inottemperanza alla demolizione delle opere abusive, ha disposto l'acquisizione del bene al patrimonio del Comune, ha irrogato al proprietario la sanzione pecuniaria di 20.000 euro), il Comune, con atto prot. n. 20569 del 18 settembre 2024, ha affidato a un professionista l'incarico di verificare la stabilità strutturale dell'immobile in relazione all'ordinanza di demolizione delle porzioni abusive, in particolare per effettuare“studi e indagini ai fini di procedere all'ottemperanza di provvedimenti sanzionatori particolarmente complessi”.
4.7. Con ordinanza n. 1464 del 16 aprile 2025, è stata accolta l'istanza cautelare, proposta ex art. 98 cod. proc. amm. dall'appellante alla luce di quanto emerso dalla relazione del professionista incaricato dal Comune di EL, sussistendone i presupposti del fumus e del periculum in mora nei termini precisati, ed è stata sospesa l'esecutività della sentenza impugnata nella parte in cui ha respinto il ricorso avverso il provvedimento comunale di diniego della c.d. fiscalizzazione dell'abuso edilizio, onde consentire al Commissario ad acta nominato dal Tribunale di poter valutare l'attuabilità delle rimessione in pristino “senza pregiudizi per la parte conforme dell'edificio e per le proprietà viciniori”.
4.8. Successivamente, con ordinanza n. 998 del 29 maggio 2025, il Tar adito ha autorizzato il Commissario ad acta ad avvalersi dell'ausilio di un tecnico a supporto N. 05161/2024 REG.RIC.
dell'attività commissariale, al fine di procedere a quanto richiesto dal Consiglio di
Stato con ordinanza n.1464/2025 e attese le posizioni contrastanti tra le parti relative alla fattibilità della demolizione delle opere abusive.
L'ausiliario, nominato all'interno del Provveditorato interregionale per le opere pubbliche, ha depositato una perizia nella quale, all'esito del sopralluogo, ha formulato le proprie conclusioni.
4.8.1. All'esito, in vista dell'udienza di merito, le parti hanno depositato memorie e repliche, insistendo nelle rispettive conclusioni.
4.9. All'udienza pubblica del 7 ottobre 2025, udita la rituale discussione, la causa è stata trattenuta in decisione.
DIRITTO
5. Le censure avverso la sentenza possono essere così illustrate.
5.1. Con il primo motivo d'appello si censura la sentenza per violazione e falsa applicazione degli artt. 3 e 88 c.p.a., nonché dell'art. 38 del d.P.R. 380/2001, e per difetto di motivazione.
Si lamenta, in particolare, che il giudice di primo grado si sia limitato a rilevare che la natura sostanziale e non meramente procedurale dei vizi che hanno determinato l'annullamento dei titoli edilizi ne impedisse la emendabilità in via pecuniaria, con conseguente legittimità del diniego di fiscalizzazione, ma nulla ha statuito circa la comprovata impossibilità tecnica di procedere alla demolizione.
Del pari, anche il provvedimento comunale impugnato in primo grado sconterebbe il medesimo vizio, avendo rigettato la richiesta di fiscalizzazione a motivo del carattere non procedurale dei vizi che hanno portato all'annullamento dei titoli edilizi, ma rimandando l'eventuale valutazione sulla effettiva impossibilità di procedere alla demolizione alla successiva fase esecutiva. N. 05161/2024 REG.RIC.
Sarebbero stati così erroneamente applicati dalla sentenza appellata i principi affermati dall'Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato nella pronuncia del 7 settembre 2020, n. 17 e ribaditi dalla consolidata giurisprudenza (Cons. Stato Sez. VI,
4 gennaio 2023, n. 136), secondo i quali la fiscalizzazione dell'abuso è consentita nel caso in cui la restituzione in pristino risulti impossibile.
5.2. Con il secondo motivo di appello si reiterano le censure di cui al primo motivo.
In aggiunta si lamenta che la sentenza appellata, con evidente difetto di motivazione, non abbia considerato la comprovata impossibilità di procedere alla demolizione, circostanza che era emersa anche dall'istruttoria espletata dal Comune.
Si contesta quindi la sentenza per non aver accolto le censure di violazione dell'art. 38 del d.P.R. 380/2001 e di difetto motivazione e istruttoria, formulate contro il provvedimento impugnato, col quale il Comune non avrebbe considerato che la demolizione delle opere realizzate con i permessi di costruire poi annullati non può avvenire senza pregiudicare la parte legittima della costruzione.
5.2.1. Si ripropongono, quindi, le censure formulate col terzo motivo di ricorso, che non sarebbero state esaminate in primo grado.
L'appellante assume, in particolare, di aver dimostrato, adempiendo alle integrazioni istruttorie (richieste dal Comune con un prima nota, n. 8347 del 20 aprile 2021, e con una seconda nota, prot. n. 572 del 18 novembre 2022, e concernenti l'analisi del comportamento strutturale dell'edificio: a) all'attualità; b) con l'eliminazione delle opere di cui ai PdC in sanatoria n. 4275/2015 e n. 4279/2015 e c) mantenendo le sole opere di cui al PdC in sanatoria n. 4275/2015), che è tecnicamente impossibile procedere alla demolizione delle opere realizzate in forza dei titoli edilizi poi annullati, come disposto dall'ordinanza n. 2091/2019, senza danno per la porzione di fabbricato legittimamente edificata e per le proprietà confinanti (tra cui quella dello stesso ON
NC). N. 05161/2024 REG.RIC.
Sono richiamate, nello specifico, le conclusioni del consulente di parte laddove si evidenzia che “la demolizione del secondo piano comporterebbe danni statici e funzionali” anche alle proprietà finitime e che il taglio della porzione di solaio realizzato dopo la eliminazione della scala interna “comporterebbe un indebolimento anche dell'originario solaio”; ancora più complessa, tecnicamente, si presenterebbe la demolizione dell'intero secondo piano in quanto la rimozione delle strutture comporterebbe un alleggerimento e disequilibrio statico dell'intero complesso edilizio; la demolizione parziale peggiorerebbe, infatti, la vulnerabilità del complesso edilizio, ivi incluse quelle unità immobiliari non interessate da alcun provvedimento sanzionatorio.
Confermerebbero la correttezza di tali conclusioni le analisi di laboratorio eseguite su richiesta del Comune, le quali hanno acclarato che “non è possibile la demolizione di porzioni di edificio senza pregiudicare il grado di sicurezza esistente nei confronti dell'azione sismica con il rispetto delle norme tecniche vigenti”.
Inoltre, anche nel parere n. 10378/2023 reso dal Responsabile comunale dell'Ufficio
Legale del Comune, richiamato pure nel provvedimento impugnato, sono evidenziate le difficoltà a procedere alla demolizione delle opere, alla luce della relazione tecnica depositata agli atti che indica l'impossibilità dell'abbattimento delle strutture illegittime.
5.3. Con il terzo motivo d'appello si lamenta ancora che la sentenza di primo grado si sia limitata a constatare l'inapplicabilità della fiscalizzazione in presenza di vizi sostanziali, trascurando totalmente che, come la giurisprudenza ha chiarito, è possibile irrogare la sanzione pecuniaria anche quando la riduzione in pristino non è eseguibile.
In particolare, il giudice di primo grado avrebbe basato la propria decisione sul richiamo alle sentenze del Tar Campania n. 1934 del 14 dicembre 2020 e del Consiglio di Stato n. 3204 del 29 marzo 2023, ritenendo che le stesse abbiano entrambe escluso l'applicabilità della fiscalizzazione ex art. 38 del d.p.r. n. 380/2001 alle opere in N. 05161/2024 REG.RIC.
esame, stante la natura sostanziale dei vizi che hanno portato all'annullamento dei titoli edilizi e ritenendo insussistente l'impossibilità tecnica della demolizione della porzione abusiva dell'edificio.
Al contrario, emergerebbe dalla stessa istruttoria comunale e dagli accertamenti tecnici eseguiti dall'appellante l'impossibilità di demolire la porzione abusiva (i.e. il secondo piano mansardato) senza pregiudicare le parti legittime dell'edificio e il fabbricato adiacente.
In particolare, la sentenza appellata non avrebbe considerato che le citate pronunce che hanno respinto le censure mosse all'ordinanza di demolizione sono state emesse prima che fosse avviato il procedimento di fiscalizzazione degli abusi edilizi; del pari, anche gli atti istruttori che hanno attestato la possibilità di eseguire la demolizione senza pregiudizi per l'intero edificio e per le proprietà confinanti – vale a dire la nota comunale prot. 24008 del 29 novembre 2019 e la stessa consulenza del controinteressato - sono stati assunti antecedentemente al procedimento di fiscalizzazione, avviato dall'attuale appellante sulla documentata impossibilità di operare la riduzione in pristino e basato su una nuova istruttoria, attraverso l'espletamento di ulteriori attività di indagine sull'analisi del comportamento strutturale dell'edificio.
La non eseguibilità della demolizione – con conseguente necessità di conversione della sanzione demolitoria in sanzione pecuniaria commisurata al valore venale dell'opera realizzata - sarebbe stata dunque accertata con apposito procedimento, successivo all'ordinanza di demolizione, della cui legittimità si sono (esclusivamente) occupate le pronunce del giudice amministrativo richiamate dall'appellata sentenza.
Difatti, la citata sentenza n. 3204/2023 del Consiglio di Stato, pur affermando la natura sostanziale dei vizi, aveva anche statuito che “… la valutazione di non procedere alla rimozione delle parti abusive, nel caso in cui questa sia pregiudizievole per le parti N. 05161/2024 REG.RIC.
legittime, è una eventualità della fase esecutiva, successiva e autonoma rispetto all'ordine di demolizione”.
5.4. Con il quarto motivo l'appellante, lamentando “violazione e falsa applicazione dell'art. 38 d.P.R. n. 380/2001 e violazione dell'art. 21 septies legge n. 241/1990”, sostiene che la sentenza impugnata sarebbe incorsa in un'evidente contraddittorietà, per aver, da un lato, richiamato la motivazione della sentenza del Consiglio di Stato n.
3204/2023, vertente sulla sola legittimità dell'ordinanza di demolizione, per argomentare, viceversa, la legittimità del diniego di fiscalizzazione, dall'altro, però, asserito che la monetizzazione dell'abuso esula dalla fase di irrogazione della sanzione demolitoria, la quale aveva formato oggetto del giudizio definito con la suindicata pronuncia, afferendo, invece, alla successiva fase della sua esecuzione.
5.5. Con il quinto motivo d'appello si sostiene l'erroneità della sentenza nella parte in cui ha statuito che non riveste portata invalidante la denunciata obliterazione del preavviso ex art. 10 della l. n. 241/1990, stante la natura vincolata del provvedimento impugnato.
In contrario si evidenzia che la decisione sull'istanza di fiscalizzazione ex art. 38
d.P.R. n. 380/2001 (consentita a) quando non è possibile la rimozione dei vizi delle procedure ovvero b) quando il permesso di costruire è stato annullato per vizi sostanziali e la restituzione in pristino risulti impossibile) sia tutt'altro che vincolata nell'esito, richiedendo invece una discrezionale valutazione sulla portata dei vizi e sulla effettiva possibilità di riduzione in pristino.
Il Comune avrebbe invece adottato il diniego impugnato, senza consentire l'indispensabile partecipazione procedimentale dell'interessato il quale, sulla base degli accertamenti tecnici compiuti, avrebbe potuto ulteriormente dimostrare l'impossibilità di procedere alla demolizione delle opere.
5.6. Con il sesto motivo, l'appellante contesta la sentenza per violazione degli artt. 31
e 38 del d.P.R. 380/2001, 7, 8 e 10 l. 241/1990, 97 Cost. nella parte in cui ha escluso N. 05161/2024 REG.RIC.
che la fiscalizzazione dell'abuso edilizio possa configurarsi allorquando a formare oggetto dell'annullamento giurisdizionale sia– come nella specie – un titolo edilizio rilasciato in sanatoria.
Al riguardo si evidenzia che, a parte la considerazione per cui solo una parte minimale delle opere di cui si ingiunge la demolizione è stata legittimata in sanatoria
(precisamente, una porzione del piano mansardato), essendo stati invece i restanti ampliamenti edificati in virtù di permesso di costruire (n. 4279/2015), la corretta interpretazione della norma non consente di escludere che la fiscalizzazione sia applicabile ai permessi di costruire in sanatoria.
5.7. Infine, col settimo motivo l'appellante ripropone a fini devolutivi i motivi di ricorso di primo grado (in particolare, primo motivo di ricorso punti 1.3., 2, 3 e 4), sui quali l'appellata sentenza avrebbe omesso ogni pronuncia.
Sono, quindi, reiterate le censure di violazione delle norme sul procedimento, delle garanzie partecipative e del legittimo affidamento, nonché di eccesso di potere, nelle forme della carenza di istruttoria e del difetto di motivazione, dello sviamento e della contraddittorietà.
Sarebbero, in particolare, carenti i presupposti di fatto e di diritto per l'adozione dell'impugnato diniego di fiscalizzazione essendo mancata la ponderata valutazione da parte dell'amministrazione comunale circa l'eseguibilità della sanzione demolitoria. Difatti il Comune, a fronte di una chiara richiesta del ricorrente di applicazione dell'art. 38 per impossibilità di eseguire la demolizione, ha rinviato tale valutazione sull' effettiva procedibilità della riduzione in pristino degli abusi a una successiva fase esecutiva, e quindi, anziché determinarsi sul contenuto dell'istanza, accertando se ricorrevano o meno le condizioni per demolire il fabbricato, avrebbe rigettato la domanda di fiscalizzazione per profili ultronei rispetto alla richiesta dell'interessato e per aspetti non valutati in fase istruttoria. N. 05161/2024 REG.RIC.
L'illegittimità del provvedimento impugnato emergerebbe, dunque, anche per il fatto che, a fronte di un'istruttoria indirizzata a verificare l'effettiva possibilità di demolire le opere abusive mediante indagini tecniche sui materiali e sugli elementi strutturali dell'edificio, il diniego è fondato sulla mera presenza di vizi sostanziali, che rendono impossibile applicare i benefici dell'art. 38 cit., e sull'insussistenza dei presupposti per la tutela dell'affidamento.
5.8. L'appellante ripropone, inoltre, le censure articolate col quarto motivo di ricorso, assorbito dalla sentenza impugnata, stante la natura plurimotivata del provvedimento gravato.
5.9. In particolare, con tali doglianze si è censurata la violazione e falsa applicazione degli artt. 3, 6, 6bis, 10, 22 del d.P.R. 380/200, nonché del d.P.R. n. 31/2017, deducendo che il Comune di EL, nel motivare il rigetto dell'istanza ex art. 38, aveva richiamato anche l'ordinanza n. 2162 del 29 maggio 2023, con la quale il
Responsabile dell'Ufficio aveva ordinato al proprietario del piano terra la rimozione di un pergolato.
Tuttavia, oltre al fatto che il presunto abuso riguarda l'unità immobiliare posta al piano terra, per cui non può condizionare l'applicazione dell'art. 38 alle altre e distinte unità immobiliari del fabbricato, si evidenzia che l'installata pergotenda (consistente in una
“struttura in materiale metallico preverniciato, con tenda ombreggiante apribile”) rientra, in base al decreto 2 marzo 2018 del Ministero delle Infrastrutture e dei
Trasporti, tra le opere di edilizia libera, che, come tale, non necessita del rilascio del permesso di costruire (né dell'autorizzazione paesaggistica), non potendo una struttura avente siffatte caratteristiche considerarsi una nuova costruzione.
6. L'appello è infondato; il che consente di prescindere dall'esame dell'eccezione di rito qui riproposta dalla parte appellata.
7. Importa premettere che la norma di cui all'art. 38 del testo unico dell'edilizia di cui al d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 disciplina l'ipotesi in cui le opere siano state realizzare N. 05161/2024 REG.RIC.
in presenza di un titolo edilizio successivamente annullato dall'amministrazione o in sede giurisdizionale e prevede la possibilità di evitare la demolizione dell'immobile irrogando una sanzione pecuniaria (c.d. fiscalizzazione dell'abuso): a) qualora non sia possibile la rimozione dei vizi delle procedure amministrative e b) qualora non risulti possibile la restituzione in pristino. In particolare, relativamente all'individuazione delle ipotesi che rendono impossibile la riduzione in pristino, la giurisprudenza ha chiarito che "Nell'ambito delle conseguenze agli illeciti edilizi, deve rilevarsi come
l'impossibilità di riduzione in pristino non possa che essere di ordine squisitamente tecnico costruttivo; diversamente opinando, l'art. 38 d.P.R. 380/2001 si presterebbe
a letture strumentali, consentendo sanatorie 'ex officio' di abusi attraverso lo strumento dell'annullamento in autotutela del titolo edilizio originario." (così
Consiglio di Stato, sez. VI, 4 gennaio 2023, n. 136).
Va poi sottolineato che, al pari delle altre ipotesi legislativamente previste di conversione della sanzione ripristinatoria in pecuniaria (artt. 33 co. 2 e 34 co. 2 dello stesso d.P.R. n. 380/2001), anche nel caso dell'art. 38 la conversione ha natura eccezionale e derogatoria alla regola del ripristino, ed è sulla parte privata che incombe l'onere di dimostrare in maniera rigorosa l'obiettiva impossibilità di ottemperare all'ordine di demolizione senza pregiudizio delle porzioni di fabbricato conformi (per tutte, cfr. Cons. Stato, sez. VI, 10 maggio 2021, n. 3666).
7.1. Come noto, sulla prima delle condizioni cui l'art. 38 cit. subordina l'applicazione della sanzione pecuniaria sostitutiva dell'ordinaria sanzione demolitoria, vale a dire la possibilità di rimuovere i vizi delle procedure amministrative, è intervenuta l'Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato (sentenza 7 settembre 2020, n. 17), la quale ha precisato che i vizi suscettibili di rimozione sono esclusivamente quelli di stampo procedimentale e non anche i vizi sostanziali del titolo edilizio annullato: diversamente, si finirebbe per “consentire una sorta di condono amministrativo affidato alla valutazione dell'amministrazione, in deroga a qualsivoglia previsione N. 05161/2024 REG.RIC.
urbanistica, ambientale o paesaggistica” (così l'Adunanza Plenaria), contro ogni ragionevolezza e contro i principi che presiedono all'attività di governo del territorio.
7.1.1. In particolare, la richiamata pronuncia dell'Adunanza Plenaria, nel comporre i diversi indirizzi giurisprudenziali sull'esatta interpretazione dell'art. 38 cit., ha statuito che “La disposizione in commento fa specifico riferimento ai vizi 'delle procedure', avendo così cura di segmentare le cause di invalidità che possano giustificare
l'operatività del temperamento più volte segnalato, in guisa da discernerle dagli altri vizi del provvedimento che, non attenendo al procedimento, involvono profili di compatibilità della costruzione rispetto al quadro programmatorio e regolamentare che disciplina l'an e il quomodo dell'attività edificatoria.
Non a caso il tenore della norma impone, sia pur per implicito, all'amministrazione
l'obbligo di porre preliminarmente rimedio al vizio, rimuovendolo attraverso un'attività di secondo grado pacificamente sussumibile nell'esercizio del potere di convalida contemplato in via generale dall'art. 21 nonies comma 2 della legge generale sul procedimento. La convalida per il tramite della rimozione del vizio implica necessariamente un'illegittimità di natura 'procedurale', essendo evidente che ogni diverso vizio afferente alla sostanza regolatoria del rapporto amministrativo rispetto al quadro normativo vigente risulterebbe superabile solo attraverso una modifica di quest'ultimo; ius superveniens che, in quanto riguardante il contesto normativo generale, certamente esula da concetto di 'rimozione del vizio' afferente la singola e concreta fattispecie provvedimentale.
Il riferimento ad un vizio procedurale astrattamente convalidabile delimita operativamente il campo semantico della successiva e connessa proposizione normativa riferita all'impossibilità di rimozione, dovendo per questa intendersi una impossibilità che attiene pur sempre ad un vizio che, sul piano astratto sarebbe suscettibile di convalida, e che per le motivate valutazioni espressamente fatte dall'amministrazione, non risulta esserlo in concreto.”. N. 05161/2024 REG.RIC.
7.1.2. Pertanto, come affermato dall'Adunanza plenaria, in casi siffatti il sindacato del giudice chiamato a vagliare la legittimità della operata fiscalizzazione dell'abuso deve avere ad oggetto proprio la natura del vizio, tenuto conto, che come confermato dalla giurisprudenza della Corte costituzionale (cfr. sentenza n. 209/2010) 'l'espressione
'vizi delle procedure amministrative' non si presta ad una molteplicità di significati, tale da abbracciare i 'vizi sostanziali', che esprimono invece un concetto ben distinto da quello di vizi procedurali e non in quest'ultimo potenzialmente contenuto'.
7.2. Tanto premesso, correttamente la sentenza appellata, nel rigettare il ricorso di primo grado, pronunciandosi sulle censure formulate (senza incorrere nelle prospettate omissioni), ha reputato legittimo il provvedimento impugnato, con cui il Comune di
EL ha negato l'istanza di applicazione della sanzione pecuniaria ex art. 38 del d.P.R. n. 380/2001 in luogo della demolizione delle opere abusive di cui all'ordinanza prot. 2091 del 6 agosto 2019.
7.3. I motivi di appello, che possono essere trattati congiuntamente stante la loro connessione, non sovvertono il corretto ragionamento della sentenza appellata, la quale non merita le critiche che le sono rivolte.
7.4. In primo luogo, la sentenza merita di essere confermata nella parte in cui ha respinto la doglianza con la quale il ricorrente aveva lamentato che il Comune di
EL in violazione del giudicato di cui alla sentenza del Consiglio di Stato, sez.
VI, n. 3204 del 29 marzo 2023, nonché in difetto di istruttoria e di motivazione, avrebbe omesso di valutare – così come richiestogli con l'istanza del 6 ottobre 2020, prot. n. 18518 – la condizione di fiscalizzazione costituita dall'impossibilità di riduzione in pristino, ai fini dell'applicabilità della sanzione pecuniaria in luogo di quella demolitoria, senza tener conto delle analisi strutturali fornitegli dall'interessato dietro proprio apposito invito.
7.4.1. Il giudice di primo grado ha infatti correttamente osservato che le doglianze si infrangono contro il chiaro tenore sia della sentenza di primo grado n. 1934 del 14 N. 05161/2024 REG.RIC.
dicembre 2020 sia della sentenza di appello n. 3204 del 29 marzo 2023, le quali hanno unanimemente escluso l'applicabilità della fiscalizzazione ex art. 38 del d.P.R. n.
380/2001 alla fattispecie in esame, sulla base dei principi sanciti in materia e dell'orientamento consolidatosi a seguito della nota pronuncia dell'Adunanza plenaria, n. 17 del 2020, secondo cui l'art. 38 cit. fa specifico riferimento ai vizi “delle procedure”.
7.4.2. La sentenza qui appellata ha, in particolare, richiamato puntualmente il passaggio motivazionale della menzionata pronuncia della Sesta Sezione di questo
Consiglio (cfr. punto 8.2.), secondo cui «Nel caso di specie, se per un verso (peraltro dirimente, a fini di inapplicabilità della norma evocata) i vizi che hanno portato all'annullamento delle sanatorie non hanno il predetto mero carattere procedurale, riguardando piuttosto la consistenza e la sostanza degli abusi, per un altro verso non appaiono oggetto di adeguata smentita le puntuali considerazioni svolte dalla sentenza appellata in merito alla insussistenza della presunta impossibilità tecnica della demolizione della porzione abusiva (piano secondo mansardato) dell'edificio.
In proposito, rispetto alle relazioni tecniche di parte depositate in giudizio dall'odierno appellante, assumono rilievo preminente sia la nota del Responsabile dell'Area Governo del Territorio, Patrimonio e Demanio del Comune di EL prot. n. 24008 del 29 novembre 2019 (ove si rileva che “trattasi di opere di sopraelevazione, autonome ed indipendenti, la cui eliminazione anche in base alle progettazioni che versano agli atti non può ritenersi di pregiudizio né alla parte conforme dell'edificio né alle proprietà viciniori”), sia la relazione tecnica di parte prodotta dall'odierno appellato costituito, ove si illustra come il secondo piano mansardato del fabbricato in questione non sia collegato strutturalmente all'adiacente corpo di fabbrica in proprietà di V. C., cosicché la sua rimozione sarebbe insuscettibile di compromettere l'equilibrio statico di quest'ultimo». N. 05161/2024 REG.RIC.
7.4.3. Su queste condivisibili premesse la sentenza di primo grado ha correttamente ritenuto che, nel negare la proposta fiscalizzazione, il Comune di EL avesse legittimamente applicato le regole del citato art. 38, declinate nelle pronunce citate sulla scorta dell'indirizzo nomofilattico sancito da Cons. Stato, ad. plen., 7 settembre
2020, n. 17, arrestando ogni valutazione circa la possibilità o meno del ripristino dello status quo ante al rilievo ostativo pregiudiziale della natura sostanziale – e, quindi, non emendabile in via pecuniaria – dei vizi infirmanti i permessi di costruire annullati.
7.4.4. Come poi osservato dal primo giudice, anche l'inciso, contenuto nella citata sentenza del Consiglio di Stato n. 3204/2023 secondo cui «la valutazione di non procedere alla rimozione delle parti abusive, nel caso in cui questa sia pregiudizievole per le parti legittime, è soltanto un'eventualità della fase esecutiva, successiva e autonoma rispetto all'ordine di demolizione» sta a indicare soltanto che la monetizzazione dell'abuso esulava dalla fase di irrogazione della sanzione demolitoria
– la quale aveva formato oggetto del giudizio definito con la suindicata pronuncia –, afferendo, invece, alla successiva fase della sua esecuzione.
7.5. In secondo luogo, oltre alla natura sostanziale dei vizi che hanno comportato l'annullamento dei titoli edilizi, va escluso che il diniego di fiscalizzazione impugnato in primo grado sia stato adottato in difetto del presupposto, di motivazione e di istruttoria alla luce della comprovata impossibilità tecnica di procedere alla rimozione delle opere che, secondo la prospettazione dell'appellante, comprometterebbe l'equilibrio statico delle porzioni legittime dell'intero edificio, anche in proprietà di terzi.
7.5.1. A tale riguardo, come già emerso negli atti istruttori assunti antecedentemente all'avvio del procedimento di fiscalizzazione (in particolare, si fa riferimento alla relazione n. 24008 in data 29 novembre 2019 a firma del responsabile dell'Area III
Governo del territorio patrimonio demanio del Comune intimato nonché alla perizia tecnica asseverata per l'annullamento dei permessi di costruire in sanatoria) N. 05161/2024 REG.RIC.
sovvengono, soprattutto, le argomentate conclusioni raggiunte dal tecnico nominato a supporto dell'attività commissariale.
Quest'ultimo, all'esito di sopralluogo, ha depositato una relazione di perizia, nella quale, in risposta al quesito formulato, ha ritenuto che “si possa procedere senza indugio alcuno, anche con operazioni da effettuarsi a mano, alla demolizione delle opere abusive oggetto di ordinanza di demolizione n. 2091 del 06/08/2019 emessa dal
Comune di EL, pertanto non si rilevano circostanze che impediscono o rendono inammissibile un'azione volta al ripristino dello status quo ante né tantomeno si possono ipotizzare un possibile detrimento per la parte conforme dell'edificio e alla proprietà viciniore, oltremodo quando trattasi di opere di sopraelevazione, autonome ed indipendenti. Corre l'obbligo puntualizzare che durante le operazioni di demolizione potrebbe verificarsi circostanze impreviste ed imprevedibile le quali non rendano effettivamente eseguibile parte delle operazioni di ripristino ipotizzate”.
Si tratta di conclusioni in linea con quanto rappresentato nella relazione del tecnico di fiducia del controinteressato (nella quale sono compiutamente evidenziate le ragioni per cui “l'intervento di demolizione, di cui all'ordinanza del Comune di EL
n. 2091 del 6.8.2019, sia pienamente eseguibile, non sussistendo motivi ostativi riconducibili a possibili pregiudizi per la parte conforme dell'edificio e alla proprietà viciniore di NC ON”) e non contraddette dall'inciso finale contenuto nella stessa perizia dell'ausiliario, laddove ha ritenuto doveroso puntualizzare che “durante le operazioni di demolizione potrebbero verificarsi circostanze impreviste e imprevedibili le quali non rendano effettivamente eseguibile parte delle operazioni di ripristino ipotizzate”.
Trattasi, infatti, di espressioni che si spiegano facilmente con l'intenzione dell'ausiliario del giudice di manifestare l'esistenza di un margine di incertezza connaturato alla previsione di perfetta riuscita di qualsivoglia intervento e legato, N. 05161/2024 REG.RIC.
evidentemente, al rischio esecutivo (al rischio, cioè, che la realizzazione dell'intervento possa non avvenire secondo le regole dell'arte).
Ma tali espressioni non contraddicono le logiche conclusioni raggiunte dal verificatore in merito alla procedibilità della demolizione senza pregiudicare le legittime preesistenze e le proprietà viciniori.
Non è, dunque, accoglibile la richiesta dell'appellante di disporre un supplemento di istruttoria, atteso che la relazione dell'ausiliario tecnico nominato a supporto dell'attività commissariale non solo ha esaustivamente indicato le ragioni a supporto della possibile riduzione in pristino (laddove, in particolare, evidenzia che “il blocco volumetrico aggiuntivo è stato concepito a se stante, tale da consentire con operazioni accurate e puntuali la riduzione in pristino naturalmente con l'ausilio di adeguate attrezzature per la tipologia di demolizione da effettuarsi”; cfr. pag. 14 della perizia), ma ha pure chiarito, non lasciando adito a dubbi o lacune istruttorie sul punto, perché non è attendibile la relazione del tecnico da ultimo incaricato dal Comune, siccome fondata esclusivamente sugli accertamenti tecnici eseguiti nell'interesse dell'odierno appellante, che contengono anche alcuni errori valutativi (in particolare, quanto all'errato inserimento nel modello strutturale di due pilastri collocati al piano primo a dispetto del singolo pilastro esistente nella realtà, come puntualmente dedotto nella memoria conclusiva del controinteressato).
Peraltro, deve rilevarsi come la stessa relazione del professionista incaricato dall'amministrazione procedente, in disparte le valutazioni sul rischio strutturale determinato dalla demolizione delle porzioni abusive (che non possono condividersi alla luce di quanto evidenziato nella relazione dell'ausiliario), si è limitata a constatare che “la demolizione comporterebbe disagi ingenti per i residenti coinvolti e non, i quali sarebbero costretti a evacuare le unità abitative per garantire la sicurezza durante e dopo l'intervento”. Tuttavia, deve osservarsi che la rilevata pericolosità di N. 05161/2024 REG.RIC.
evitare un rischio non equivale a rigorosa dimostrazione della certa pericolosità dell'intervento di ripristino, che andrà se del caso verificata in fase esecutiva.
Va poi sottolineato che l'ausiliario tecnico nominato ha solo correttamente valutato, come richiestogli, se sussistono motivi ostativi alla demolizione (in termini di potenziali pregiudizi per le restanti parti legittime del fabbricato e per le proprietà vicine) – evenienza che ha motivatamente escluso nella fattispecie – mentre non ha ricevuto l'incarico di predisporre un progetto esecutivo di demolizione (il che avrebbe richiesto la modellazione analitica del fabbricato).
7.6. Per le ragioni innanzi esposte neppure possono ritenersi fondati i rilievi dell'appellante sul difetto di motivazione del provvedimento impugnato.
A tale riguardo, deve rilevarsi che la regola immanente all'art. 38, comma 1, del d.P.R.
n. 380/2001 è rappresentata dall'operatività della sanzione reale, la quale, in quanto effetto primario e naturale derivante dall'annullamento del permesso di costruire (così come dalla sua mancanza ab origine: cfr. art. 31, comma 2, del d.p.r. n. 380/2001 cit.), non richiede all'amministrazione un particolare impegno motivazionale, ma rinviene nella legalità violata la sua giustificazione in re ipsa.
Nel caso di annullamento del titolo abilitativo edilizio, in disparte l'ipotesi di vizi di ordine meramente procedurale e formale, non ricorrente nella fattispecie in esame, il modello legale tipico di atto consequenziale è, infatti, proprio quello dell'ordine di ripristino dello stato dei luoghi, in quanto unico atto idoneo ad arrecare una piena soddisfazione all'interesse pubblico alla rimozione delle opere in contrasto con la disciplina urbanistica; cosicché, ove lo sviluppo attuativo del pregresso annullamento del permesso di costruire si incanali nell'alveo naturale della riduzione in pristino, alcun onere di specifica motivazione ricade sull'amministrazione procedente, il cui operato è obbligatoriamente scandito dallo stesso legislatore; mentre, solo in presenza di circostanze peculiari ed eccezionali, idonee ad accreditare l'oggettiva impossibilità di attuare la misura ordinaria della riduzione in pristino, sarà possibile accedere alla N. 05161/2024 REG.RIC.
misura residuale della sanzione pecuniaria, occorrendo, però, in siffatta evenienza giustificare la deroga alla soluzione di 'tutela reale' privilegiata dal legislatore mediante una congrua motivazione che dia adeguatamente conto delle valutazioni effettuate (Cons. Stato, sez. VI, 8 ottobre 2019, n. 6852).
7.7. Del pari, correttamente la sentenza appellata ha ritenuto che non riveste portata invalidante la denunciata obliterazione del preavviso ex art. 10 bis della l. n. 241/1990, con motivazioni che, per evitare inutili ripetizioni contrarie al principio di sinteticità, devono qui intendersi integralmente condivise e richiamate, stante la loro correttezza.
7.7.1. In aggiunta a quanto correttamente rilevato dal primo giudice, conviene qui solo osservare quanto segue.
7.7.2. Come statuito dall'Adunanza plenaria di questo Consiglio di Stato, con la più volte menzionata sentenza n. 17 del 2020, l'attuale disciplina della sorte della costruzione realizzata in base a un titolo edilizio annullato è circoscritta al caso di vizi di carattere formale o procedimentale (cfr. da ultimo sul punto la recente sentenza di questa Sezione Settima n. 8904 del 13 novembre 2025). L'Adunanza Plenaria ha infatti affermato che 'i vizi cui fa riferimento l'art. 38 sono esclusivamente quelli che riguardano forma e procedura che, alla luce di una valutazione in concreto operata dall'amministrazione, risultino di impossibile rimozione'.
Coerentemente con tale impostazione, anche la seconda condizione contemplata dall'art. 38 ai fini dell'applicazione della sanzione pecuniaria sostitutiva,
l'impossibilità della riduzione in pristino, deve essere letta in un'accezione rigorosa quale impossibilità materiale di eseguire la demolizione dell'immobile o delle porzioni di immobile divenute abusive.
Un'impossibilità valutabile sulla base di regole tecniche (cfr. Cons. Stato, sez. VI, 14 aprile 2020, n. 2419, e id., 19 luglio 2019, n. 5089, che parlano di “problematica tecnico ingegneristica”, ma anche id., 24 aprile 2017, n. 1909) e non frutto di considerazioni involgenti una componente valutativa di opportunità/equità, come pure N. 05161/2024 REG.RIC.
talora si è affermato (cfr. Cons. Stato, sez. VI, 4 novembre 2019, n. 7508), posto che così facendo si finirebbe per rimettere la sanatoria degli abusi a una valutazione discrezionale dell'amministrazione disancorata da qualsivoglia parametro normativo e oggettivo. E che questa sia la lettura necessitata della norma trova conferma nella stessa pronuncia dell'Adunanza Plenaria n. 17/2020, la quale rimette a un
“accertamento in fatto” – come tale suscettibile di apprezzamento tecnico e non discrezionale – la verifica circa la sussistenza della condizione de qua.
La discrezionalità esercitata dall'amministrazione nell'applicazione della sanzione pecuniaria sostitutiva a quella demolitoria attiene, infatti, ai presupposti per non dare corso alla demolizione, malgrado l'accertato abuso edilizio (cfr. Cons. Stato, VII,
8904/2025 cit.).
7.7.3. Venendo al caso in esame, le difese dell'appellante si sostanziano unicamente nel tentativo di dimostrare l'impossibilità tecnica di eseguire la demolizione degli ampliamenti senza pregiudicare la stabilità dell'intero fabbricato preesistente, ivi inclusa la parte conforme, e le proprietà confinanti. Tale tentativo si scontra, però, con le risultanze di causa e, in particolare, con le conclusioni dell'ausiliario, che ha accertato la possibilità del ripristino (sia pure all'ovvia condizione della corretta esecuzione delle opere).
Pertanto, alla luce delle considerazioni che precedono deve escludersi che l'eventuale violazione dell'art. 10 bis della l. n. 241/1990 possa determinare l'annullamento del provvedimento. Trova infatti qui applicazione la disposizione contenuta nel primo periodo dell'art. 21 octies, comma 2, della l, n. 241/1990, in base alla quale «non è annullabile il provvedimento adottato in violazione di norme sul procedimento o sulla forma degli atti qualora, per la natura vincolata del provvedimento, sia palese che il suo contenuto dispositivo non avrebbe potuto essere diverso da quello in concreto adottato». N. 05161/2024 REG.RIC.
Ed invero, seppure la centralità del contraddittorio procedimentale consente l'emersione di fatti e circostanze che, sottoposte alla valutazione dell'amministrazione, possono indurre ad una favorevole conclusione del procedimento, questo aspetto diviene recessivo quando, in presenza di specifici presupposti individuati dal legislatore, una sola può essere la scelta legittima dell'amministrazione in conformità con la legge (in questo senso, cfr. Cons. Stato, sez.
III, 29 luglio 2022, n. 6708 e 23 dicembre 2022, n. 11289).
La lettura coordinata dei menzionati artt. 10 bis e 21 octies, comma 2, l. n. 241/1990 esclude che il provvedimento sia annullabile qualora, per la natura vincolata o comunque per la dimostrata non modificabilità del suo contenuto dispositivo, in sede di riedizione del potere non si potrebbe addivenire ad una decisione differente da quella in concreto adottata. In questi casi, l'attivazione del contraddittorio procedimentale – per il tramite della comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza – risulterebbe non utile, in quanto non contribuirebbe in alcun modo a modificare il contenuto sostanziale della decisione.
Ne consegue che l'annullamento del provvedimento negativo in relazione esclusivamente al vizio formale della mancata comunicazione del preavviso di rigetto e una volta accertata l'infondatezza della pretesa sostanziale azionata dal privato, si tradurrebbe in un'antieconomica duplicazione di attività amministrativa, tenuto conto che, dopo la caducazione dell'atto impugnato, nella fase di riedizione del potere, la nuova decisione da assumere non potrebbe avere un contenuto e un dispositivo diverso da quello proprio della decisione annullata (cfr. Cons. Stato, sez. II, 18 marzo 2020,
n. 1925; 12 febbraio 2020, n. 1081; sez. III, 19 febbraio 2019, n. 1156; sez. IV, 11 gennaio 2019, n. 256).
7.7.4. Pertanto, correttamente il giudice di primo grado ha conclusivamente ritenuto che nel caso in esame il diniego di fiscalizzazione dell'abuso, siccome fondato sul rilievo oggettivo e preclusivo della natura sostanziale dei vizi infirmanti i titoli edilizi N. 05161/2024 REG.RIC.
giurisdizionalmente annullati, costituiva l'esito vincolato del procedimento, con la conseguenza che il provvedimento in questa sede impugnato non può essere annullato, pur in difetto del preavviso di rigetto
7.8. Stante il carattere assorbente delle considerazioni che precedono, non hanno portata decisiva le ulteriori deduzioni dell'appellante volte a contestare la sentenza nella parte in cui, in aggiunta alle considerazioni svolte, ha pure affermato che l'invocata fiscalizzazione ex art. 38 del d.p.r. n. 380/2001 non può trovare applicazione allorquando – come, appunto, nella specie - le opere siano state realizzate ab initio 'sine titulo', rilasciato solo successivamente a sanatoria e annullato in sede giurisdizionale, in quanto difettano i presupposti per la tutela dell'affidamento dell'istante (richiamando a riguardo il precedente di cui a Cons. Stato, Sez. VI, 10 ottobre 2014, n. 5261).
7.9. Parimenti, non rilevano le doglianze riproposte in questa sede, con le quali si lamenta, che il Comune intimato avrebbe richiamato, in termini del tutto inconferenti,
l'ordinanza di demolizione n. 2162 del 29 maggio 2023, inerente ad un manufatto
(pergolato) a sé stante rispetto alle opere contestate con l'ordinanza di demolizione n.
2091 del 6 agosto 2019, nonché non sanzionabile in via repressivo-ripristinatoria.
A tale riguardo, infatti, correttamente la sentenza ha osservato che stante la natura plurimotivata del provvedimento impugnato, l'acclarata legittimità del rilievo di inapplicabilità dell'art. 38 del d.P.R. n. 380/2001 ai titoli edilizi infirmati da vizi sostanziali induce a predicare l'inammissibilità del profilo di censura in esame, rivolto avverso l'ulteriore rilievo di emissione dell'ordinanza di demolizione n. 2162 del 29 maggio 2023: ciò, in quanto, in presenza di un atto sorretto da autonome ragioni giuridico-fattuali, è bastevole l'intangibilità anche di una sola delle argomentazioni poste a suo fondamento, perché l'atto medesimo possa resistere al richiesto sindacato giurisdizionale su di esso, con conseguente assorbimento – per carenza di interesse e N. 05161/2024 REG.RIC.
per finalità di economia processuale – delle censure dirette a contestare ogni ulteriore nucleo motivazionale del provvedimento gravato.
8. In conclusione, alla luce delle considerazioni svolte, l'appello in epigrafe va respinto per l'infondatezza dei motivi proposti contro la sentenza impugnata.
9. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo, tra la parte appellante e il controinteressato ON NC.
Si ravvisano, invece, giusti motivi per compensarle interamente tra le altre parti costituite tenuto conto della costituzione solo formale dell'Amministrazione statale e della mancata costituzione del Comune di EL.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Settima), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Condanna l'appellante ON AN a rifondere le spese di giudizio a favore di
ON NC che liquida in complessivi € 4.000,00 (quattromila), da distrarsi in favore del difensore dichiaratosi antistatario, oltre oneri accessori se per legge dovuti.
Compensa interamente le spese di lite tra le altre parti costituite.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 7 ottobre 2025 con l'intervento dei magistrati:
Marco IP, Presidente
Fabio Franconiero, Consigliere
Daniela Di Carlo, Consigliere
Angela AN, Consigliere, Estensore
Raffaello Sestini, Consigliere N. 05161/2024 REG.RIC.
L'ESTENSORE
Angela AN
IL PRESIDENTE
Marco IP
IL SEGRETARIO
Pubblicato il 23/03/2026
N. 02436 /2026 REG.PROV.COLL. N. 05161/2024 REG.RIC.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Settima) ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso in appello iscritto al numero di registro generale 5161 del 2024, proposto da
AN ON, rappresentato e difeso dall'avvocato Gennaro Maione, con domicilio digitale come da PEC Registri di Giustizia;
contro
Ministero della Cultura, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei
Portoghesi, 12;
NC ON, rappresentato e difeso dall'avvocato Luigi Vuolo, che si dichiara antistatario, con domicilio digitale come da PEC Registri di Giustizia;
Comune di EL, Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per le
Province di Salerno e Avellino, non costituiti in giudizio; N. 05161/2024 REG.RIC.
e con l'intervento di ad adiuvandum:
AL ON, rappresentata e difesa dall'avvocato Espedito Iasevoli, con domicilio digitale come da PEC Registri di Giustizia;
per la riforma
della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per la Campania, Sezione staccata di Salerno, Sezione seconda, n. 1197/2024, resa tra le parti;
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero della Cultura e di NC
ON;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 7 ottobre 2025 il consigliere Angela
AN e uditi per le parti gli avvocati Gennaro Maione e Luigi Vuolo;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. Con la sentenza di estremi indicati in intestazione il Tribunale amministrativo per la Campania – sezione staccata di Salerno ha respinto il ricorso proposto dal signor
AN ON avverso il provvedimento del 1° giugno 2023, prot. n. 12303, col quale il Responsabile dell'Area Sportello Unico per l'Edilizia, Demanio e Urbanistica del
Comune di EL aveva rigettato l'istanza di fiscalizzazione ex art. 38 del d.P.R.
n. 380/2001 prot. n. 18518 del 6 ottobre 2020 e aveva disposto l'esecuzione dell'ordinanza di demolizione n. 2091 del 6 agosto 2019. N. 05161/2024 REG.RIC.
2. Le opere abusive sottoposte a fiscalizzazione, ex ante contestate con l'ordinanza di demolizione n. 2091 del 6 agosto 2019, resistita alla relativa impugnazione, respinta dal Consiglio di Stato, sez. VI, con sentenza n. 3204 del 29 marzo 2023 (pronunciata in parziale riforma della sentenza dello stesso Tar n. 1934 del 14 dicembre 2020), afferivano alle unità immobiliari in proprietà del ricorrente, ricomprese nell'edificio sito in San Marco di EL, via Pozzillo, censito in catasto al foglio 24, particella
616, e distribuito su tre livelli fuori terra (piano terraneo, primo e secondo mansardato)
e un livello seminterrato.
Si trattava, in particolare, delle seguenti opere, rimaste sine titulo per effetto dell'annullamento dei permessi di costruire (“PdC”) in sanatoria n. 4275 del 17 marzo
2015 e n. 4279 del 27 marzo 2015, che era stato pronunciato – in accoglimento del ricorso straordinario ex artt. 8 ss. del d.P.R. n. 1199/1971, proposto da ON
NC, proprietario di un immobile confinante, e in base al precipuo rilievo dell'illecita prosecuzione degli abusi sottoposti a condono ex artt. 31 ss. della l. n.
47/1985 con istanza del 29 marzo 1986, prot. n. 802 – con decreto del Presidente della
Repubblica (d.P.R.) del 27 marzo 2019 (R.S. 2491/P), previo parere conforme del
Consiglio di Stato, sez. I, n. 2459 del 29 ottobre 2018: - realizzazione e ampliamento del piano secondo mansardato; - ampliamento del piano primo, mediante realizzazione sul terrazzo esistente di un corpo di fabbrica sormontato da lastrico solare.
3. Così ricostruiti i fatti di causa e richiamati i principi sanciti in materia dall'Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato nella pronuncia n. 17/2020, la sentenza di primo grado ha respinto, dichiarandola infondata, l'impugnazione proposta contro il provvedimento comunale recante il diniego di fiscalizzazione, che era essenzialmente motivato sul rilievo che la natura non già formale, bensì sostanziale dei vizi infirmanti i permessi di costruire in sanatoria n. 4275 del 17 marzo 2015 e n.
4279 del 27 marzo 2015 (come detto, annullati a seguito di accoglimento del ricorso N. 05161/2024 REG.RIC.
straordinario proposto dal sig. NC ON), impediva ogni ulteriore valutazione circa la rappresentata impossibilità di ripristino dello status quo ante.
4. Di tale sentenza il ricorrente in primo grado AN ON domanda la riforma, deducendone l'erroneità con l'appello proposto che è stato corredato da istanza cautelare ed affidato a cinque motivi di diritto. L'appellante ha altresì riproposto ai sensi dell'art. 101 comma 2 cod. proc. amm. le doglianze asseritamente non esaminate in primo grado.
4.1. Si è costituito in giudizio il Ministero della Cultura.
4.2. Si è costituito in resistenza il signor NC ON, già interventore ad opponendum nel giudizio di primo grado, riproponendo l'eccezione di inammissibilità del ricorso di primo grado, assorbite dalla sentenza, e argomentando l'infondatezza dell'appello, di cui ha chiesto il rigetto.
4.3. Non si è, invece, costituito il Comune di EL, pur ritualmente evocato.
4.4. È intervenuta, infine, ad adiuvandum, chiedendo l'accoglimento dell'appello proposto, la signora AL ON, la quale ha dedotto di essere comodataria, in virtù di contratto stipulato il 16 giugno 2015 e registrato, dell'unità immobiliare al secondo piano del fabbricato di via Pozzillo, svolgendovi attualmente attività ricettiva non alberghiera di affittacamere.
4.5. Con ordinanza n. 2827 del 24 luglio 2024 della Sezione Seconda di questo
Consiglio di Stato è stata respinta la domanda cautelare ritenendo prima facie insufficienti i profili attinenti al fumus boni iuris, stante la natura sostanziale degli abusi controversi e, per altro verso, sulla base della relazione n. 24008 in data 29 novembre 2019 del Comune intimato, nella quale è stata attestata la possibilità del ripristino essendo l'eliminazione delle opere non “di pregiudizio né alla parte conforme dell'edificio, né alle proprietà vicinior[i]”.
4.6. Nel frattempo il controinteressato ON NC ha impugnato il silenzio serbato dall'amministrazione comunale sulla diffida ad eseguire l'ordinanza di N. 05161/2024 REG.RIC.
demolizione n. 2091/2019 (trasmessa al Comune il 9 ottobre 2023) dinanzi allo stesso
Tar che, con sentenza n. 1196 del 3 giugno 2024, in accoglimento del ricorso, ha ordinato al Comune di eseguire l'ordine di demolizione e, successivamente, con ordinanza n. 1933 del 21 ottobre 2024, perdurando l'inerzia del Comune, ha nominato
Commissario ad acta il Prefetto di Salerno.
4.6.1. A seguito dell'insediamento del Commissario ad acta (che con provvedimento del 31 gennaio 2025 ha constatato la permanente inottemperanza alla demolizione delle opere abusive, ha disposto l'acquisizione del bene al patrimonio del Comune, ha irrogato al proprietario la sanzione pecuniaria di 20.000 euro), il Comune, con atto prot. n. 20569 del 18 settembre 2024, ha affidato a un professionista l'incarico di verificare la stabilità strutturale dell'immobile in relazione all'ordinanza di demolizione delle porzioni abusive, in particolare per effettuare“studi e indagini ai fini di procedere all'ottemperanza di provvedimenti sanzionatori particolarmente complessi”.
4.7. Con ordinanza n. 1464 del 16 aprile 2025, è stata accolta l'istanza cautelare, proposta ex art. 98 cod. proc. amm. dall'appellante alla luce di quanto emerso dalla relazione del professionista incaricato dal Comune di EL, sussistendone i presupposti del fumus e del periculum in mora nei termini precisati, ed è stata sospesa l'esecutività della sentenza impugnata nella parte in cui ha respinto il ricorso avverso il provvedimento comunale di diniego della c.d. fiscalizzazione dell'abuso edilizio, onde consentire al Commissario ad acta nominato dal Tribunale di poter valutare l'attuabilità delle rimessione in pristino “senza pregiudizi per la parte conforme dell'edificio e per le proprietà viciniori”.
4.8. Successivamente, con ordinanza n. 998 del 29 maggio 2025, il Tar adito ha autorizzato il Commissario ad acta ad avvalersi dell'ausilio di un tecnico a supporto N. 05161/2024 REG.RIC.
dell'attività commissariale, al fine di procedere a quanto richiesto dal Consiglio di
Stato con ordinanza n.1464/2025 e attese le posizioni contrastanti tra le parti relative alla fattibilità della demolizione delle opere abusive.
L'ausiliario, nominato all'interno del Provveditorato interregionale per le opere pubbliche, ha depositato una perizia nella quale, all'esito del sopralluogo, ha formulato le proprie conclusioni.
4.8.1. All'esito, in vista dell'udienza di merito, le parti hanno depositato memorie e repliche, insistendo nelle rispettive conclusioni.
4.9. All'udienza pubblica del 7 ottobre 2025, udita la rituale discussione, la causa è stata trattenuta in decisione.
DIRITTO
5. Le censure avverso la sentenza possono essere così illustrate.
5.1. Con il primo motivo d'appello si censura la sentenza per violazione e falsa applicazione degli artt. 3 e 88 c.p.a., nonché dell'art. 38 del d.P.R. 380/2001, e per difetto di motivazione.
Si lamenta, in particolare, che il giudice di primo grado si sia limitato a rilevare che la natura sostanziale e non meramente procedurale dei vizi che hanno determinato l'annullamento dei titoli edilizi ne impedisse la emendabilità in via pecuniaria, con conseguente legittimità del diniego di fiscalizzazione, ma nulla ha statuito circa la comprovata impossibilità tecnica di procedere alla demolizione.
Del pari, anche il provvedimento comunale impugnato in primo grado sconterebbe il medesimo vizio, avendo rigettato la richiesta di fiscalizzazione a motivo del carattere non procedurale dei vizi che hanno portato all'annullamento dei titoli edilizi, ma rimandando l'eventuale valutazione sulla effettiva impossibilità di procedere alla demolizione alla successiva fase esecutiva. N. 05161/2024 REG.RIC.
Sarebbero stati così erroneamente applicati dalla sentenza appellata i principi affermati dall'Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato nella pronuncia del 7 settembre 2020, n. 17 e ribaditi dalla consolidata giurisprudenza (Cons. Stato Sez. VI,
4 gennaio 2023, n. 136), secondo i quali la fiscalizzazione dell'abuso è consentita nel caso in cui la restituzione in pristino risulti impossibile.
5.2. Con il secondo motivo di appello si reiterano le censure di cui al primo motivo.
In aggiunta si lamenta che la sentenza appellata, con evidente difetto di motivazione, non abbia considerato la comprovata impossibilità di procedere alla demolizione, circostanza che era emersa anche dall'istruttoria espletata dal Comune.
Si contesta quindi la sentenza per non aver accolto le censure di violazione dell'art. 38 del d.P.R. 380/2001 e di difetto motivazione e istruttoria, formulate contro il provvedimento impugnato, col quale il Comune non avrebbe considerato che la demolizione delle opere realizzate con i permessi di costruire poi annullati non può avvenire senza pregiudicare la parte legittima della costruzione.
5.2.1. Si ripropongono, quindi, le censure formulate col terzo motivo di ricorso, che non sarebbero state esaminate in primo grado.
L'appellante assume, in particolare, di aver dimostrato, adempiendo alle integrazioni istruttorie (richieste dal Comune con un prima nota, n. 8347 del 20 aprile 2021, e con una seconda nota, prot. n. 572 del 18 novembre 2022, e concernenti l'analisi del comportamento strutturale dell'edificio: a) all'attualità; b) con l'eliminazione delle opere di cui ai PdC in sanatoria n. 4275/2015 e n. 4279/2015 e c) mantenendo le sole opere di cui al PdC in sanatoria n. 4275/2015), che è tecnicamente impossibile procedere alla demolizione delle opere realizzate in forza dei titoli edilizi poi annullati, come disposto dall'ordinanza n. 2091/2019, senza danno per la porzione di fabbricato legittimamente edificata e per le proprietà confinanti (tra cui quella dello stesso ON
NC). N. 05161/2024 REG.RIC.
Sono richiamate, nello specifico, le conclusioni del consulente di parte laddove si evidenzia che “la demolizione del secondo piano comporterebbe danni statici e funzionali” anche alle proprietà finitime e che il taglio della porzione di solaio realizzato dopo la eliminazione della scala interna “comporterebbe un indebolimento anche dell'originario solaio”; ancora più complessa, tecnicamente, si presenterebbe la demolizione dell'intero secondo piano in quanto la rimozione delle strutture comporterebbe un alleggerimento e disequilibrio statico dell'intero complesso edilizio; la demolizione parziale peggiorerebbe, infatti, la vulnerabilità del complesso edilizio, ivi incluse quelle unità immobiliari non interessate da alcun provvedimento sanzionatorio.
Confermerebbero la correttezza di tali conclusioni le analisi di laboratorio eseguite su richiesta del Comune, le quali hanno acclarato che “non è possibile la demolizione di porzioni di edificio senza pregiudicare il grado di sicurezza esistente nei confronti dell'azione sismica con il rispetto delle norme tecniche vigenti”.
Inoltre, anche nel parere n. 10378/2023 reso dal Responsabile comunale dell'Ufficio
Legale del Comune, richiamato pure nel provvedimento impugnato, sono evidenziate le difficoltà a procedere alla demolizione delle opere, alla luce della relazione tecnica depositata agli atti che indica l'impossibilità dell'abbattimento delle strutture illegittime.
5.3. Con il terzo motivo d'appello si lamenta ancora che la sentenza di primo grado si sia limitata a constatare l'inapplicabilità della fiscalizzazione in presenza di vizi sostanziali, trascurando totalmente che, come la giurisprudenza ha chiarito, è possibile irrogare la sanzione pecuniaria anche quando la riduzione in pristino non è eseguibile.
In particolare, il giudice di primo grado avrebbe basato la propria decisione sul richiamo alle sentenze del Tar Campania n. 1934 del 14 dicembre 2020 e del Consiglio di Stato n. 3204 del 29 marzo 2023, ritenendo che le stesse abbiano entrambe escluso l'applicabilità della fiscalizzazione ex art. 38 del d.p.r. n. 380/2001 alle opere in N. 05161/2024 REG.RIC.
esame, stante la natura sostanziale dei vizi che hanno portato all'annullamento dei titoli edilizi e ritenendo insussistente l'impossibilità tecnica della demolizione della porzione abusiva dell'edificio.
Al contrario, emergerebbe dalla stessa istruttoria comunale e dagli accertamenti tecnici eseguiti dall'appellante l'impossibilità di demolire la porzione abusiva (i.e. il secondo piano mansardato) senza pregiudicare le parti legittime dell'edificio e il fabbricato adiacente.
In particolare, la sentenza appellata non avrebbe considerato che le citate pronunce che hanno respinto le censure mosse all'ordinanza di demolizione sono state emesse prima che fosse avviato il procedimento di fiscalizzazione degli abusi edilizi; del pari, anche gli atti istruttori che hanno attestato la possibilità di eseguire la demolizione senza pregiudizi per l'intero edificio e per le proprietà confinanti – vale a dire la nota comunale prot. 24008 del 29 novembre 2019 e la stessa consulenza del controinteressato - sono stati assunti antecedentemente al procedimento di fiscalizzazione, avviato dall'attuale appellante sulla documentata impossibilità di operare la riduzione in pristino e basato su una nuova istruttoria, attraverso l'espletamento di ulteriori attività di indagine sull'analisi del comportamento strutturale dell'edificio.
La non eseguibilità della demolizione – con conseguente necessità di conversione della sanzione demolitoria in sanzione pecuniaria commisurata al valore venale dell'opera realizzata - sarebbe stata dunque accertata con apposito procedimento, successivo all'ordinanza di demolizione, della cui legittimità si sono (esclusivamente) occupate le pronunce del giudice amministrativo richiamate dall'appellata sentenza.
Difatti, la citata sentenza n. 3204/2023 del Consiglio di Stato, pur affermando la natura sostanziale dei vizi, aveva anche statuito che “… la valutazione di non procedere alla rimozione delle parti abusive, nel caso in cui questa sia pregiudizievole per le parti N. 05161/2024 REG.RIC.
legittime, è una eventualità della fase esecutiva, successiva e autonoma rispetto all'ordine di demolizione”.
5.4. Con il quarto motivo l'appellante, lamentando “violazione e falsa applicazione dell'art. 38 d.P.R. n. 380/2001 e violazione dell'art. 21 septies legge n. 241/1990”, sostiene che la sentenza impugnata sarebbe incorsa in un'evidente contraddittorietà, per aver, da un lato, richiamato la motivazione della sentenza del Consiglio di Stato n.
3204/2023, vertente sulla sola legittimità dell'ordinanza di demolizione, per argomentare, viceversa, la legittimità del diniego di fiscalizzazione, dall'altro, però, asserito che la monetizzazione dell'abuso esula dalla fase di irrogazione della sanzione demolitoria, la quale aveva formato oggetto del giudizio definito con la suindicata pronuncia, afferendo, invece, alla successiva fase della sua esecuzione.
5.5. Con il quinto motivo d'appello si sostiene l'erroneità della sentenza nella parte in cui ha statuito che non riveste portata invalidante la denunciata obliterazione del preavviso ex art. 10 della l. n. 241/1990, stante la natura vincolata del provvedimento impugnato.
In contrario si evidenzia che la decisione sull'istanza di fiscalizzazione ex art. 38
d.P.R. n. 380/2001 (consentita a) quando non è possibile la rimozione dei vizi delle procedure ovvero b) quando il permesso di costruire è stato annullato per vizi sostanziali e la restituzione in pristino risulti impossibile) sia tutt'altro che vincolata nell'esito, richiedendo invece una discrezionale valutazione sulla portata dei vizi e sulla effettiva possibilità di riduzione in pristino.
Il Comune avrebbe invece adottato il diniego impugnato, senza consentire l'indispensabile partecipazione procedimentale dell'interessato il quale, sulla base degli accertamenti tecnici compiuti, avrebbe potuto ulteriormente dimostrare l'impossibilità di procedere alla demolizione delle opere.
5.6. Con il sesto motivo, l'appellante contesta la sentenza per violazione degli artt. 31
e 38 del d.P.R. 380/2001, 7, 8 e 10 l. 241/1990, 97 Cost. nella parte in cui ha escluso N. 05161/2024 REG.RIC.
che la fiscalizzazione dell'abuso edilizio possa configurarsi allorquando a formare oggetto dell'annullamento giurisdizionale sia– come nella specie – un titolo edilizio rilasciato in sanatoria.
Al riguardo si evidenzia che, a parte la considerazione per cui solo una parte minimale delle opere di cui si ingiunge la demolizione è stata legittimata in sanatoria
(precisamente, una porzione del piano mansardato), essendo stati invece i restanti ampliamenti edificati in virtù di permesso di costruire (n. 4279/2015), la corretta interpretazione della norma non consente di escludere che la fiscalizzazione sia applicabile ai permessi di costruire in sanatoria.
5.7. Infine, col settimo motivo l'appellante ripropone a fini devolutivi i motivi di ricorso di primo grado (in particolare, primo motivo di ricorso punti 1.3., 2, 3 e 4), sui quali l'appellata sentenza avrebbe omesso ogni pronuncia.
Sono, quindi, reiterate le censure di violazione delle norme sul procedimento, delle garanzie partecipative e del legittimo affidamento, nonché di eccesso di potere, nelle forme della carenza di istruttoria e del difetto di motivazione, dello sviamento e della contraddittorietà.
Sarebbero, in particolare, carenti i presupposti di fatto e di diritto per l'adozione dell'impugnato diniego di fiscalizzazione essendo mancata la ponderata valutazione da parte dell'amministrazione comunale circa l'eseguibilità della sanzione demolitoria. Difatti il Comune, a fronte di una chiara richiesta del ricorrente di applicazione dell'art. 38 per impossibilità di eseguire la demolizione, ha rinviato tale valutazione sull' effettiva procedibilità della riduzione in pristino degli abusi a una successiva fase esecutiva, e quindi, anziché determinarsi sul contenuto dell'istanza, accertando se ricorrevano o meno le condizioni per demolire il fabbricato, avrebbe rigettato la domanda di fiscalizzazione per profili ultronei rispetto alla richiesta dell'interessato e per aspetti non valutati in fase istruttoria. N. 05161/2024 REG.RIC.
L'illegittimità del provvedimento impugnato emergerebbe, dunque, anche per il fatto che, a fronte di un'istruttoria indirizzata a verificare l'effettiva possibilità di demolire le opere abusive mediante indagini tecniche sui materiali e sugli elementi strutturali dell'edificio, il diniego è fondato sulla mera presenza di vizi sostanziali, che rendono impossibile applicare i benefici dell'art. 38 cit., e sull'insussistenza dei presupposti per la tutela dell'affidamento.
5.8. L'appellante ripropone, inoltre, le censure articolate col quarto motivo di ricorso, assorbito dalla sentenza impugnata, stante la natura plurimotivata del provvedimento gravato.
5.9. In particolare, con tali doglianze si è censurata la violazione e falsa applicazione degli artt. 3, 6, 6bis, 10, 22 del d.P.R. 380/200, nonché del d.P.R. n. 31/2017, deducendo che il Comune di EL, nel motivare il rigetto dell'istanza ex art. 38, aveva richiamato anche l'ordinanza n. 2162 del 29 maggio 2023, con la quale il
Responsabile dell'Ufficio aveva ordinato al proprietario del piano terra la rimozione di un pergolato.
Tuttavia, oltre al fatto che il presunto abuso riguarda l'unità immobiliare posta al piano terra, per cui non può condizionare l'applicazione dell'art. 38 alle altre e distinte unità immobiliari del fabbricato, si evidenzia che l'installata pergotenda (consistente in una
“struttura in materiale metallico preverniciato, con tenda ombreggiante apribile”) rientra, in base al decreto 2 marzo 2018 del Ministero delle Infrastrutture e dei
Trasporti, tra le opere di edilizia libera, che, come tale, non necessita del rilascio del permesso di costruire (né dell'autorizzazione paesaggistica), non potendo una struttura avente siffatte caratteristiche considerarsi una nuova costruzione.
6. L'appello è infondato; il che consente di prescindere dall'esame dell'eccezione di rito qui riproposta dalla parte appellata.
7. Importa premettere che la norma di cui all'art. 38 del testo unico dell'edilizia di cui al d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 disciplina l'ipotesi in cui le opere siano state realizzare N. 05161/2024 REG.RIC.
in presenza di un titolo edilizio successivamente annullato dall'amministrazione o in sede giurisdizionale e prevede la possibilità di evitare la demolizione dell'immobile irrogando una sanzione pecuniaria (c.d. fiscalizzazione dell'abuso): a) qualora non sia possibile la rimozione dei vizi delle procedure amministrative e b) qualora non risulti possibile la restituzione in pristino. In particolare, relativamente all'individuazione delle ipotesi che rendono impossibile la riduzione in pristino, la giurisprudenza ha chiarito che "Nell'ambito delle conseguenze agli illeciti edilizi, deve rilevarsi come
l'impossibilità di riduzione in pristino non possa che essere di ordine squisitamente tecnico costruttivo; diversamente opinando, l'art. 38 d.P.R. 380/2001 si presterebbe
a letture strumentali, consentendo sanatorie 'ex officio' di abusi attraverso lo strumento dell'annullamento in autotutela del titolo edilizio originario." (così
Consiglio di Stato, sez. VI, 4 gennaio 2023, n. 136).
Va poi sottolineato che, al pari delle altre ipotesi legislativamente previste di conversione della sanzione ripristinatoria in pecuniaria (artt. 33 co. 2 e 34 co. 2 dello stesso d.P.R. n. 380/2001), anche nel caso dell'art. 38 la conversione ha natura eccezionale e derogatoria alla regola del ripristino, ed è sulla parte privata che incombe l'onere di dimostrare in maniera rigorosa l'obiettiva impossibilità di ottemperare all'ordine di demolizione senza pregiudizio delle porzioni di fabbricato conformi (per tutte, cfr. Cons. Stato, sez. VI, 10 maggio 2021, n. 3666).
7.1. Come noto, sulla prima delle condizioni cui l'art. 38 cit. subordina l'applicazione della sanzione pecuniaria sostitutiva dell'ordinaria sanzione demolitoria, vale a dire la possibilità di rimuovere i vizi delle procedure amministrative, è intervenuta l'Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato (sentenza 7 settembre 2020, n. 17), la quale ha precisato che i vizi suscettibili di rimozione sono esclusivamente quelli di stampo procedimentale e non anche i vizi sostanziali del titolo edilizio annullato: diversamente, si finirebbe per “consentire una sorta di condono amministrativo affidato alla valutazione dell'amministrazione, in deroga a qualsivoglia previsione N. 05161/2024 REG.RIC.
urbanistica, ambientale o paesaggistica” (così l'Adunanza Plenaria), contro ogni ragionevolezza e contro i principi che presiedono all'attività di governo del territorio.
7.1.1. In particolare, la richiamata pronuncia dell'Adunanza Plenaria, nel comporre i diversi indirizzi giurisprudenziali sull'esatta interpretazione dell'art. 38 cit., ha statuito che “La disposizione in commento fa specifico riferimento ai vizi 'delle procedure', avendo così cura di segmentare le cause di invalidità che possano giustificare
l'operatività del temperamento più volte segnalato, in guisa da discernerle dagli altri vizi del provvedimento che, non attenendo al procedimento, involvono profili di compatibilità della costruzione rispetto al quadro programmatorio e regolamentare che disciplina l'an e il quomodo dell'attività edificatoria.
Non a caso il tenore della norma impone, sia pur per implicito, all'amministrazione
l'obbligo di porre preliminarmente rimedio al vizio, rimuovendolo attraverso un'attività di secondo grado pacificamente sussumibile nell'esercizio del potere di convalida contemplato in via generale dall'art. 21 nonies comma 2 della legge generale sul procedimento. La convalida per il tramite della rimozione del vizio implica necessariamente un'illegittimità di natura 'procedurale', essendo evidente che ogni diverso vizio afferente alla sostanza regolatoria del rapporto amministrativo rispetto al quadro normativo vigente risulterebbe superabile solo attraverso una modifica di quest'ultimo; ius superveniens che, in quanto riguardante il contesto normativo generale, certamente esula da concetto di 'rimozione del vizio' afferente la singola e concreta fattispecie provvedimentale.
Il riferimento ad un vizio procedurale astrattamente convalidabile delimita operativamente il campo semantico della successiva e connessa proposizione normativa riferita all'impossibilità di rimozione, dovendo per questa intendersi una impossibilità che attiene pur sempre ad un vizio che, sul piano astratto sarebbe suscettibile di convalida, e che per le motivate valutazioni espressamente fatte dall'amministrazione, non risulta esserlo in concreto.”. N. 05161/2024 REG.RIC.
7.1.2. Pertanto, come affermato dall'Adunanza plenaria, in casi siffatti il sindacato del giudice chiamato a vagliare la legittimità della operata fiscalizzazione dell'abuso deve avere ad oggetto proprio la natura del vizio, tenuto conto, che come confermato dalla giurisprudenza della Corte costituzionale (cfr. sentenza n. 209/2010) 'l'espressione
'vizi delle procedure amministrative' non si presta ad una molteplicità di significati, tale da abbracciare i 'vizi sostanziali', che esprimono invece un concetto ben distinto da quello di vizi procedurali e non in quest'ultimo potenzialmente contenuto'.
7.2. Tanto premesso, correttamente la sentenza appellata, nel rigettare il ricorso di primo grado, pronunciandosi sulle censure formulate (senza incorrere nelle prospettate omissioni), ha reputato legittimo il provvedimento impugnato, con cui il Comune di
EL ha negato l'istanza di applicazione della sanzione pecuniaria ex art. 38 del d.P.R. n. 380/2001 in luogo della demolizione delle opere abusive di cui all'ordinanza prot. 2091 del 6 agosto 2019.
7.3. I motivi di appello, che possono essere trattati congiuntamente stante la loro connessione, non sovvertono il corretto ragionamento della sentenza appellata, la quale non merita le critiche che le sono rivolte.
7.4. In primo luogo, la sentenza merita di essere confermata nella parte in cui ha respinto la doglianza con la quale il ricorrente aveva lamentato che il Comune di
EL in violazione del giudicato di cui alla sentenza del Consiglio di Stato, sez.
VI, n. 3204 del 29 marzo 2023, nonché in difetto di istruttoria e di motivazione, avrebbe omesso di valutare – così come richiestogli con l'istanza del 6 ottobre 2020, prot. n. 18518 – la condizione di fiscalizzazione costituita dall'impossibilità di riduzione in pristino, ai fini dell'applicabilità della sanzione pecuniaria in luogo di quella demolitoria, senza tener conto delle analisi strutturali fornitegli dall'interessato dietro proprio apposito invito.
7.4.1. Il giudice di primo grado ha infatti correttamente osservato che le doglianze si infrangono contro il chiaro tenore sia della sentenza di primo grado n. 1934 del 14 N. 05161/2024 REG.RIC.
dicembre 2020 sia della sentenza di appello n. 3204 del 29 marzo 2023, le quali hanno unanimemente escluso l'applicabilità della fiscalizzazione ex art. 38 del d.P.R. n.
380/2001 alla fattispecie in esame, sulla base dei principi sanciti in materia e dell'orientamento consolidatosi a seguito della nota pronuncia dell'Adunanza plenaria, n. 17 del 2020, secondo cui l'art. 38 cit. fa specifico riferimento ai vizi “delle procedure”.
7.4.2. La sentenza qui appellata ha, in particolare, richiamato puntualmente il passaggio motivazionale della menzionata pronuncia della Sesta Sezione di questo
Consiglio (cfr. punto 8.2.), secondo cui «Nel caso di specie, se per un verso (peraltro dirimente, a fini di inapplicabilità della norma evocata) i vizi che hanno portato all'annullamento delle sanatorie non hanno il predetto mero carattere procedurale, riguardando piuttosto la consistenza e la sostanza degli abusi, per un altro verso non appaiono oggetto di adeguata smentita le puntuali considerazioni svolte dalla sentenza appellata in merito alla insussistenza della presunta impossibilità tecnica della demolizione della porzione abusiva (piano secondo mansardato) dell'edificio.
In proposito, rispetto alle relazioni tecniche di parte depositate in giudizio dall'odierno appellante, assumono rilievo preminente sia la nota del Responsabile dell'Area Governo del Territorio, Patrimonio e Demanio del Comune di EL prot. n. 24008 del 29 novembre 2019 (ove si rileva che “trattasi di opere di sopraelevazione, autonome ed indipendenti, la cui eliminazione anche in base alle progettazioni che versano agli atti non può ritenersi di pregiudizio né alla parte conforme dell'edificio né alle proprietà viciniori”), sia la relazione tecnica di parte prodotta dall'odierno appellato costituito, ove si illustra come il secondo piano mansardato del fabbricato in questione non sia collegato strutturalmente all'adiacente corpo di fabbrica in proprietà di V. C., cosicché la sua rimozione sarebbe insuscettibile di compromettere l'equilibrio statico di quest'ultimo». N. 05161/2024 REG.RIC.
7.4.3. Su queste condivisibili premesse la sentenza di primo grado ha correttamente ritenuto che, nel negare la proposta fiscalizzazione, il Comune di EL avesse legittimamente applicato le regole del citato art. 38, declinate nelle pronunce citate sulla scorta dell'indirizzo nomofilattico sancito da Cons. Stato, ad. plen., 7 settembre
2020, n. 17, arrestando ogni valutazione circa la possibilità o meno del ripristino dello status quo ante al rilievo ostativo pregiudiziale della natura sostanziale – e, quindi, non emendabile in via pecuniaria – dei vizi infirmanti i permessi di costruire annullati.
7.4.4. Come poi osservato dal primo giudice, anche l'inciso, contenuto nella citata sentenza del Consiglio di Stato n. 3204/2023 secondo cui «la valutazione di non procedere alla rimozione delle parti abusive, nel caso in cui questa sia pregiudizievole per le parti legittime, è soltanto un'eventualità della fase esecutiva, successiva e autonoma rispetto all'ordine di demolizione» sta a indicare soltanto che la monetizzazione dell'abuso esulava dalla fase di irrogazione della sanzione demolitoria
– la quale aveva formato oggetto del giudizio definito con la suindicata pronuncia –, afferendo, invece, alla successiva fase della sua esecuzione.
7.5. In secondo luogo, oltre alla natura sostanziale dei vizi che hanno comportato l'annullamento dei titoli edilizi, va escluso che il diniego di fiscalizzazione impugnato in primo grado sia stato adottato in difetto del presupposto, di motivazione e di istruttoria alla luce della comprovata impossibilità tecnica di procedere alla rimozione delle opere che, secondo la prospettazione dell'appellante, comprometterebbe l'equilibrio statico delle porzioni legittime dell'intero edificio, anche in proprietà di terzi.
7.5.1. A tale riguardo, come già emerso negli atti istruttori assunti antecedentemente all'avvio del procedimento di fiscalizzazione (in particolare, si fa riferimento alla relazione n. 24008 in data 29 novembre 2019 a firma del responsabile dell'Area III
Governo del territorio patrimonio demanio del Comune intimato nonché alla perizia tecnica asseverata per l'annullamento dei permessi di costruire in sanatoria) N. 05161/2024 REG.RIC.
sovvengono, soprattutto, le argomentate conclusioni raggiunte dal tecnico nominato a supporto dell'attività commissariale.
Quest'ultimo, all'esito di sopralluogo, ha depositato una relazione di perizia, nella quale, in risposta al quesito formulato, ha ritenuto che “si possa procedere senza indugio alcuno, anche con operazioni da effettuarsi a mano, alla demolizione delle opere abusive oggetto di ordinanza di demolizione n. 2091 del 06/08/2019 emessa dal
Comune di EL, pertanto non si rilevano circostanze che impediscono o rendono inammissibile un'azione volta al ripristino dello status quo ante né tantomeno si possono ipotizzare un possibile detrimento per la parte conforme dell'edificio e alla proprietà viciniore, oltremodo quando trattasi di opere di sopraelevazione, autonome ed indipendenti. Corre l'obbligo puntualizzare che durante le operazioni di demolizione potrebbe verificarsi circostanze impreviste ed imprevedibile le quali non rendano effettivamente eseguibile parte delle operazioni di ripristino ipotizzate”.
Si tratta di conclusioni in linea con quanto rappresentato nella relazione del tecnico di fiducia del controinteressato (nella quale sono compiutamente evidenziate le ragioni per cui “l'intervento di demolizione, di cui all'ordinanza del Comune di EL
n. 2091 del 6.8.2019, sia pienamente eseguibile, non sussistendo motivi ostativi riconducibili a possibili pregiudizi per la parte conforme dell'edificio e alla proprietà viciniore di NC ON”) e non contraddette dall'inciso finale contenuto nella stessa perizia dell'ausiliario, laddove ha ritenuto doveroso puntualizzare che “durante le operazioni di demolizione potrebbero verificarsi circostanze impreviste e imprevedibili le quali non rendano effettivamente eseguibile parte delle operazioni di ripristino ipotizzate”.
Trattasi, infatti, di espressioni che si spiegano facilmente con l'intenzione dell'ausiliario del giudice di manifestare l'esistenza di un margine di incertezza connaturato alla previsione di perfetta riuscita di qualsivoglia intervento e legato, N. 05161/2024 REG.RIC.
evidentemente, al rischio esecutivo (al rischio, cioè, che la realizzazione dell'intervento possa non avvenire secondo le regole dell'arte).
Ma tali espressioni non contraddicono le logiche conclusioni raggiunte dal verificatore in merito alla procedibilità della demolizione senza pregiudicare le legittime preesistenze e le proprietà viciniori.
Non è, dunque, accoglibile la richiesta dell'appellante di disporre un supplemento di istruttoria, atteso che la relazione dell'ausiliario tecnico nominato a supporto dell'attività commissariale non solo ha esaustivamente indicato le ragioni a supporto della possibile riduzione in pristino (laddove, in particolare, evidenzia che “il blocco volumetrico aggiuntivo è stato concepito a se stante, tale da consentire con operazioni accurate e puntuali la riduzione in pristino naturalmente con l'ausilio di adeguate attrezzature per la tipologia di demolizione da effettuarsi”; cfr. pag. 14 della perizia), ma ha pure chiarito, non lasciando adito a dubbi o lacune istruttorie sul punto, perché non è attendibile la relazione del tecnico da ultimo incaricato dal Comune, siccome fondata esclusivamente sugli accertamenti tecnici eseguiti nell'interesse dell'odierno appellante, che contengono anche alcuni errori valutativi (in particolare, quanto all'errato inserimento nel modello strutturale di due pilastri collocati al piano primo a dispetto del singolo pilastro esistente nella realtà, come puntualmente dedotto nella memoria conclusiva del controinteressato).
Peraltro, deve rilevarsi come la stessa relazione del professionista incaricato dall'amministrazione procedente, in disparte le valutazioni sul rischio strutturale determinato dalla demolizione delle porzioni abusive (che non possono condividersi alla luce di quanto evidenziato nella relazione dell'ausiliario), si è limitata a constatare che “la demolizione comporterebbe disagi ingenti per i residenti coinvolti e non, i quali sarebbero costretti a evacuare le unità abitative per garantire la sicurezza durante e dopo l'intervento”. Tuttavia, deve osservarsi che la rilevata pericolosità di N. 05161/2024 REG.RIC.
evitare un rischio non equivale a rigorosa dimostrazione della certa pericolosità dell'intervento di ripristino, che andrà se del caso verificata in fase esecutiva.
Va poi sottolineato che l'ausiliario tecnico nominato ha solo correttamente valutato, come richiestogli, se sussistono motivi ostativi alla demolizione (in termini di potenziali pregiudizi per le restanti parti legittime del fabbricato e per le proprietà vicine) – evenienza che ha motivatamente escluso nella fattispecie – mentre non ha ricevuto l'incarico di predisporre un progetto esecutivo di demolizione (il che avrebbe richiesto la modellazione analitica del fabbricato).
7.6. Per le ragioni innanzi esposte neppure possono ritenersi fondati i rilievi dell'appellante sul difetto di motivazione del provvedimento impugnato.
A tale riguardo, deve rilevarsi che la regola immanente all'art. 38, comma 1, del d.P.R.
n. 380/2001 è rappresentata dall'operatività della sanzione reale, la quale, in quanto effetto primario e naturale derivante dall'annullamento del permesso di costruire (così come dalla sua mancanza ab origine: cfr. art. 31, comma 2, del d.p.r. n. 380/2001 cit.), non richiede all'amministrazione un particolare impegno motivazionale, ma rinviene nella legalità violata la sua giustificazione in re ipsa.
Nel caso di annullamento del titolo abilitativo edilizio, in disparte l'ipotesi di vizi di ordine meramente procedurale e formale, non ricorrente nella fattispecie in esame, il modello legale tipico di atto consequenziale è, infatti, proprio quello dell'ordine di ripristino dello stato dei luoghi, in quanto unico atto idoneo ad arrecare una piena soddisfazione all'interesse pubblico alla rimozione delle opere in contrasto con la disciplina urbanistica; cosicché, ove lo sviluppo attuativo del pregresso annullamento del permesso di costruire si incanali nell'alveo naturale della riduzione in pristino, alcun onere di specifica motivazione ricade sull'amministrazione procedente, il cui operato è obbligatoriamente scandito dallo stesso legislatore; mentre, solo in presenza di circostanze peculiari ed eccezionali, idonee ad accreditare l'oggettiva impossibilità di attuare la misura ordinaria della riduzione in pristino, sarà possibile accedere alla N. 05161/2024 REG.RIC.
misura residuale della sanzione pecuniaria, occorrendo, però, in siffatta evenienza giustificare la deroga alla soluzione di 'tutela reale' privilegiata dal legislatore mediante una congrua motivazione che dia adeguatamente conto delle valutazioni effettuate (Cons. Stato, sez. VI, 8 ottobre 2019, n. 6852).
7.7. Del pari, correttamente la sentenza appellata ha ritenuto che non riveste portata invalidante la denunciata obliterazione del preavviso ex art. 10 bis della l. n. 241/1990, con motivazioni che, per evitare inutili ripetizioni contrarie al principio di sinteticità, devono qui intendersi integralmente condivise e richiamate, stante la loro correttezza.
7.7.1. In aggiunta a quanto correttamente rilevato dal primo giudice, conviene qui solo osservare quanto segue.
7.7.2. Come statuito dall'Adunanza plenaria di questo Consiglio di Stato, con la più volte menzionata sentenza n. 17 del 2020, l'attuale disciplina della sorte della costruzione realizzata in base a un titolo edilizio annullato è circoscritta al caso di vizi di carattere formale o procedimentale (cfr. da ultimo sul punto la recente sentenza di questa Sezione Settima n. 8904 del 13 novembre 2025). L'Adunanza Plenaria ha infatti affermato che 'i vizi cui fa riferimento l'art. 38 sono esclusivamente quelli che riguardano forma e procedura che, alla luce di una valutazione in concreto operata dall'amministrazione, risultino di impossibile rimozione'.
Coerentemente con tale impostazione, anche la seconda condizione contemplata dall'art. 38 ai fini dell'applicazione della sanzione pecuniaria sostitutiva,
l'impossibilità della riduzione in pristino, deve essere letta in un'accezione rigorosa quale impossibilità materiale di eseguire la demolizione dell'immobile o delle porzioni di immobile divenute abusive.
Un'impossibilità valutabile sulla base di regole tecniche (cfr. Cons. Stato, sez. VI, 14 aprile 2020, n. 2419, e id., 19 luglio 2019, n. 5089, che parlano di “problematica tecnico ingegneristica”, ma anche id., 24 aprile 2017, n. 1909) e non frutto di considerazioni involgenti una componente valutativa di opportunità/equità, come pure N. 05161/2024 REG.RIC.
talora si è affermato (cfr. Cons. Stato, sez. VI, 4 novembre 2019, n. 7508), posto che così facendo si finirebbe per rimettere la sanatoria degli abusi a una valutazione discrezionale dell'amministrazione disancorata da qualsivoglia parametro normativo e oggettivo. E che questa sia la lettura necessitata della norma trova conferma nella stessa pronuncia dell'Adunanza Plenaria n. 17/2020, la quale rimette a un
“accertamento in fatto” – come tale suscettibile di apprezzamento tecnico e non discrezionale – la verifica circa la sussistenza della condizione de qua.
La discrezionalità esercitata dall'amministrazione nell'applicazione della sanzione pecuniaria sostitutiva a quella demolitoria attiene, infatti, ai presupposti per non dare corso alla demolizione, malgrado l'accertato abuso edilizio (cfr. Cons. Stato, VII,
8904/2025 cit.).
7.7.3. Venendo al caso in esame, le difese dell'appellante si sostanziano unicamente nel tentativo di dimostrare l'impossibilità tecnica di eseguire la demolizione degli ampliamenti senza pregiudicare la stabilità dell'intero fabbricato preesistente, ivi inclusa la parte conforme, e le proprietà confinanti. Tale tentativo si scontra, però, con le risultanze di causa e, in particolare, con le conclusioni dell'ausiliario, che ha accertato la possibilità del ripristino (sia pure all'ovvia condizione della corretta esecuzione delle opere).
Pertanto, alla luce delle considerazioni che precedono deve escludersi che l'eventuale violazione dell'art. 10 bis della l. n. 241/1990 possa determinare l'annullamento del provvedimento. Trova infatti qui applicazione la disposizione contenuta nel primo periodo dell'art. 21 octies, comma 2, della l, n. 241/1990, in base alla quale «non è annullabile il provvedimento adottato in violazione di norme sul procedimento o sulla forma degli atti qualora, per la natura vincolata del provvedimento, sia palese che il suo contenuto dispositivo non avrebbe potuto essere diverso da quello in concreto adottato». N. 05161/2024 REG.RIC.
Ed invero, seppure la centralità del contraddittorio procedimentale consente l'emersione di fatti e circostanze che, sottoposte alla valutazione dell'amministrazione, possono indurre ad una favorevole conclusione del procedimento, questo aspetto diviene recessivo quando, in presenza di specifici presupposti individuati dal legislatore, una sola può essere la scelta legittima dell'amministrazione in conformità con la legge (in questo senso, cfr. Cons. Stato, sez.
III, 29 luglio 2022, n. 6708 e 23 dicembre 2022, n. 11289).
La lettura coordinata dei menzionati artt. 10 bis e 21 octies, comma 2, l. n. 241/1990 esclude che il provvedimento sia annullabile qualora, per la natura vincolata o comunque per la dimostrata non modificabilità del suo contenuto dispositivo, in sede di riedizione del potere non si potrebbe addivenire ad una decisione differente da quella in concreto adottata. In questi casi, l'attivazione del contraddittorio procedimentale – per il tramite della comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza – risulterebbe non utile, in quanto non contribuirebbe in alcun modo a modificare il contenuto sostanziale della decisione.
Ne consegue che l'annullamento del provvedimento negativo in relazione esclusivamente al vizio formale della mancata comunicazione del preavviso di rigetto e una volta accertata l'infondatezza della pretesa sostanziale azionata dal privato, si tradurrebbe in un'antieconomica duplicazione di attività amministrativa, tenuto conto che, dopo la caducazione dell'atto impugnato, nella fase di riedizione del potere, la nuova decisione da assumere non potrebbe avere un contenuto e un dispositivo diverso da quello proprio della decisione annullata (cfr. Cons. Stato, sez. II, 18 marzo 2020,
n. 1925; 12 febbraio 2020, n. 1081; sez. III, 19 febbraio 2019, n. 1156; sez. IV, 11 gennaio 2019, n. 256).
7.7.4. Pertanto, correttamente il giudice di primo grado ha conclusivamente ritenuto che nel caso in esame il diniego di fiscalizzazione dell'abuso, siccome fondato sul rilievo oggettivo e preclusivo della natura sostanziale dei vizi infirmanti i titoli edilizi N. 05161/2024 REG.RIC.
giurisdizionalmente annullati, costituiva l'esito vincolato del procedimento, con la conseguenza che il provvedimento in questa sede impugnato non può essere annullato, pur in difetto del preavviso di rigetto
7.8. Stante il carattere assorbente delle considerazioni che precedono, non hanno portata decisiva le ulteriori deduzioni dell'appellante volte a contestare la sentenza nella parte in cui, in aggiunta alle considerazioni svolte, ha pure affermato che l'invocata fiscalizzazione ex art. 38 del d.p.r. n. 380/2001 non può trovare applicazione allorquando – come, appunto, nella specie - le opere siano state realizzate ab initio 'sine titulo', rilasciato solo successivamente a sanatoria e annullato in sede giurisdizionale, in quanto difettano i presupposti per la tutela dell'affidamento dell'istante (richiamando a riguardo il precedente di cui a Cons. Stato, Sez. VI, 10 ottobre 2014, n. 5261).
7.9. Parimenti, non rilevano le doglianze riproposte in questa sede, con le quali si lamenta, che il Comune intimato avrebbe richiamato, in termini del tutto inconferenti,
l'ordinanza di demolizione n. 2162 del 29 maggio 2023, inerente ad un manufatto
(pergolato) a sé stante rispetto alle opere contestate con l'ordinanza di demolizione n.
2091 del 6 agosto 2019, nonché non sanzionabile in via repressivo-ripristinatoria.
A tale riguardo, infatti, correttamente la sentenza ha osservato che stante la natura plurimotivata del provvedimento impugnato, l'acclarata legittimità del rilievo di inapplicabilità dell'art. 38 del d.P.R. n. 380/2001 ai titoli edilizi infirmati da vizi sostanziali induce a predicare l'inammissibilità del profilo di censura in esame, rivolto avverso l'ulteriore rilievo di emissione dell'ordinanza di demolizione n. 2162 del 29 maggio 2023: ciò, in quanto, in presenza di un atto sorretto da autonome ragioni giuridico-fattuali, è bastevole l'intangibilità anche di una sola delle argomentazioni poste a suo fondamento, perché l'atto medesimo possa resistere al richiesto sindacato giurisdizionale su di esso, con conseguente assorbimento – per carenza di interesse e N. 05161/2024 REG.RIC.
per finalità di economia processuale – delle censure dirette a contestare ogni ulteriore nucleo motivazionale del provvedimento gravato.
8. In conclusione, alla luce delle considerazioni svolte, l'appello in epigrafe va respinto per l'infondatezza dei motivi proposti contro la sentenza impugnata.
9. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo, tra la parte appellante e il controinteressato ON NC.
Si ravvisano, invece, giusti motivi per compensarle interamente tra le altre parti costituite tenuto conto della costituzione solo formale dell'Amministrazione statale e della mancata costituzione del Comune di EL.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Settima), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Condanna l'appellante ON AN a rifondere le spese di giudizio a favore di
ON NC che liquida in complessivi € 4.000,00 (quattromila), da distrarsi in favore del difensore dichiaratosi antistatario, oltre oneri accessori se per legge dovuti.
Compensa interamente le spese di lite tra le altre parti costituite.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 7 ottobre 2025 con l'intervento dei magistrati:
Marco IP, Presidente
Fabio Franconiero, Consigliere
Daniela Di Carlo, Consigliere
Angela AN, Consigliere, Estensore
Raffaello Sestini, Consigliere N. 05161/2024 REG.RIC.
L'ESTENSORE
Angela AN
IL PRESIDENTE
Marco IP
IL SEGRETARIO