Sentenza 24 maggio 2022
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Lecce, sez. II, sentenza 24/05/2022, n. 822 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Lecce |
| Numero : | 822 |
| Data del deposito : | 24 maggio 2022 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 24/05/2022
N. 00822/2022 REG.PROV.COLL.
N. 00123/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Lecce - Sezione Seconda
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 123 del 2022, proposto da
EP EN, rappresentata e difesa dagli avvocati Ernesto Rizzo e Gianluca Giannone, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Istruzione, Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia, Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia - Ambito Territoriale Provincia di Lecce, Istituto Istruzione Superiore Bottazzi di Casarano, in persona dei legali rappresentanti p.t., rappresentati e difesi, ex lege , dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Lecce, presso la medesima per legge domiciliati;
per l'ottemperanza
alla Sentenza del Tribunale di Lecce, Sezione Lavoro, n. 2178/2020 del 25.9.2020.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio delle PP.AA.;
Visto l'art. 114 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 10 maggio 2022 il dott. Andrea Vitucci e udito l’avv. Gl. Giannone, anche in sostituzione dell'avv. E. Rizzo, per la parte ricorrente;
Rilevato che alla camera di consiglio del 10 maggio 2022 il difensore di parte ricorrente ha dichiarato la sopravvenuta cessazione della materia del contendere;
Ritenuto che, effettivamente, alla luce della documentazione versata in atti dalla difesa erariale (v. depositi del 3 febbraio 2022 e del 18 febbraio 2022), la pretesa di parte ricorrente sia stata soddisfatta e che, quindi, possa dichiararsi la cessazione della materia del contendere;
Ritenuto che le spese di lite possano essere compensate, considerato che il ritardo nell’adempimento è dipeso non già dal Ministero dell’Istruzione ma dalla Ragioneria Territoriale dello Stato di Lecce, che, con nota prot. n. 5180 del 15 febbraio 2022, ha comunicato di aver aggiornato la posizione stipendiale della ricorrente a decorrere dal mese di marzo 2022 e di aver provveduto al pagamento delle differenze retributive dal 21 giugno 2013 al 28 febbraio 2022 tramite emissione speciale del 14 febbraio 2022 (v. documentazione depositata dalla difesa erariale il 18 febbraio 2022);
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia di Lecce, Sezione Seconda, dichiara la cessazione della materia del contendere e compensa le spese di lite.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Lecce nella camera di consiglio del giorno 10 maggio 2022 con l'intervento dei magistrati:
Antonella Mangia, Presidente
Andrea Vitucci, Primo Referendario, Estensore
Nino Dello Preite, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Andrea Vitucci | Antonella Mangia |
IL SEGRETARIO